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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 527/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Gaetano BIOCCA del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(p. iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Massimo CIAFRE' del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 584/23 del Tribunale di Pescara del 26 aprile 2023 in tema di nullità di clausole contrattuali e di ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha (in parte e nei termini di cui in seguito meglio si dirà) accolto la duplice domanda proposta da di nullità (per applicazione dell'interesse ultralegale, Controparte_2
dello ius variandi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e del regime delle valute) di alcune clausole del rapporto di conto corrente (avente n. 4104) acceso con l'allora nell'arco di tempo compreso tra il 22 aprile 1998 ed il Controparte_3
21 ottobre 2020 nonché di ripetizione di indebito oggettivo (originariamente stimata nella misura di
€ 149.147,87).
1 1.2.L'istituto di credito ha preso compiuta posizione su ciascuna delle questioni sollevate dalla controparte deducendone l'infondatezza e comunque eccependo, con riguardo chiaramente alla sola azione di ripetizione, la prescrizione decennale delle rimesse sull'assunto (altrettanto evidente) della loro natura solutoria non essendovi (diversamente da quanto opinato nel libello introduttivo del giudizio) prova dell'esistenza di un contratto di affidamento.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'art. 7 del contratto di conto corrente prevede un regime di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi diverso;
- per quanto concerne lo ius variandi la documentazione prodotta non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla normativa di riferimento con specifico riguardo alla prova dell'avvenuta comunicazione della modifica delle condizioni;
- nello stesso citato rapporto di conto corrente non risulta specificata la misura degli interessi e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la commissione di massimo scoperto;
-non può trovare accoglimento neppure la questione pregiudiziale sulla prescrizione delle rimesse dovendosi ritenere che le stesse hanno una natura ripristinatoria della provvista originaria;
- la prova in tal senso, non deve rinvenirsi unicamente nell'esistenza di un contratto di affidamento ben potendo desumersi anche da ulteriori fattori peraltro evincibili dagli stessi estratti conto prodotti in atti;
- ai fini della determinazione della misura dell'importo dovuto a titolo di ripetizione di indebito deve assumersi a riferimento l'importo di € 91.317,63 a cui, pertanto, la banca è stata condannata a corrispondere alla controparte;
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da
[...]
(nelle more subentrata nella titolarità della posizione contrattuale) mediante Parte_1
l'articolazione di ben sette motivi che, per ragioni di ordine logico e sistematico, possono essere raggruppati in tre macroaree;
una prima, ha riguardato l'azione di ripetizione ed a tal fine la doglianza si è appuntata essenzialmente sull'errata applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova in quanto vi è stato il deposito incompleto degli estratti conto;
una seconda, invece, ha interessato i profili di nullità delle clausole contrattuali con riguardo agli interessi ultralegali, allo ius variandi, alla capitalizzazione degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto;
l'ultima area
2 è coincisa con la censura relativa al capo della sentenza che ha rigettato la questione sulla prescrizione.
La società ha resistito all'impugnazione rappresentandone l'infondatezza Controparte_1
così insistendo per il suo integrale rigetto.
Accolta l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado nonché di una CTU econometrica disposta (previa rimessione sul ruolo, giusta ordinanza del 30 ottobre 2024 che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta).
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
La ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa, risulta agevole e a tal fine deve, in estrema sintesi, osservarsi quanto segue.
In data 22 aprile 1998, presso la filiale di Pescara di Controparte_4
ha sottoscritto un contratto di conto corrente nel quale, tra le varie condizioni
[...] applicate, è stata prevista (all'art. 7) l'applicazione della capitalizzazione degli interessi differenziata degli interessi attivi e passivi (per questi ultimi a scadenza trimestrale).
All'art. 16, poi, è stato regolato l'esercizio da parte della banca dello ius variandi con indicazione delle ipotesi in presenza delle quali è possibile farvi ricorso (tra cui anche l'esistenza di un giustificato motivo) e contestuale previsione anche dei requisiti formali necessari (consistenti, previo richiamo all'art. 118 TUB, nell'invio di una comunicazione scritta al correntista).
Nello specifico, la clausola risulta così disciplinata “La Banca si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, in presenza di modifiche di leggi o di altre disposizioni normative o regolamentari, amministrative o di vigilanza, di motivi di sicurezza e di vigilanza, nonché in presenza di altro giustificato motivo, le norme del presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validalmente fatte dalla mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista CP_3
ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui agli artt.
118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione”.
3 A partire dal 29 maggio 2007, tra le medesime parti è stato concluso un altro contratto di apertura di credito fino alla concorrenza di € 150.000,00 e valido fino al 14 novembre 2008, recante la previsione delle seguenti condizioni economiche: Tasso annuo nominale: 5,550%;Tasso annuo nominale oltre il fido: 6,550%.
Lettera di apertura di credito in conto corrente del 14.06.2007 sottoscritta il successivo 26.07.2007 di euro 150.000,00 con scadenza 14.11.2008, alle medesime condizioni economiche.
L'istruttoria della causa in primo grado si è esaurita nell'espletamento di una CTU econometrica preceduta, ad onor del vero, dall'esecuzione (da parte dell'istituto di credito) di un ordine di esibizione ex art 210 cpc finalizzato al deposito di una parte degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.
Tale quadro ha trovato riscontro anche nell'ulteriore approfondimento istruttorio disposto nel corso del presente giudizio.
Ai fini che qui ci occupano, l'esperto (diverso rispetto a quello che ha redatto la relazione dinanzi al
Tribunale di Pescara) ha specificato che “…dall'esame della documentazione a disposizione depositata dalla società appellata (pag. 96 del file pdf denominato
Allegato_2bis_Estratti_conto_corrente) è emerso uno stralcio dell'estratto al 31.08.2007 del conto prefinanziamento n. 11870 da cui si evince che l'apertura di credito di euro 150.000 veniva concessa il 26.07.2007 su tale conto di servizio e contestualmente la medesima somma affidata era accreditata sul conto principale n. 4104 (cfr. Allegato E). In linea generale, difatti, il conto prefinanziamento, utilizzato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, è un contratto utile a sopperire alle esigenze di liquidità in attesa di erogazione di un mutuo ipotecario o chirografario. Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, il quale si impegna a restituirla al momento dell'erogazione del mutuo.
Per le ragioni sopra esposte, lo scrivente ritiene che il contratto d'apertura di credito in atti e le relative condizioni economiche ivi riportate siano relative al conto prefinanziamento n. 11870 non oggetto di causa” (cfr pag. 16).
Ed ancora, sempre il medesimo CTU ha chiarito che “In aggiunta, circa le linee di credito concesse sul conto ordinario n. 4104, dall'esame degli estratti conto a disposizione nonché dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in atti, è stato possibile rilevare che lo stesso presentava un'apertura di credito inizialmente, nel periodo da settembre 1998 a settembre 2003, di Lire 150.000.000/Euro 77.469, Euro 78.000 nell'ottobre 2003 poi, da novembre
2003 a dicembre 2014, aumentata sino ad euro 125.000. L'affidamento concesso, da gennaio 2015 al 19 maggio 2019, era ridotto ad Euro 75.000,00, e poi, dal 20 maggio 2019 al 15 giugno 2020,
4 nuovamente ridotto ad euro 15.000 ed infine, dal 16 giugno 2020 al 12 luglio 2020, per ridursi ad
Euro 8.000” (cfr pagg 58-59 stessa CTU).
Ed allora, così tratteggiato il quadro probatorio è possibile procedere alla disamina dei motivi iniziando dalle doglianze sulle accertate nullità di alcune delle clausole negoziali.
3.1.1.Le questioni (anche attenendosi alla prospettazione della parte appellante) relative alla lamentata nullità degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e dello ius variandi possono essere (essendo evidentemente strettamente connesse fra loro) trattate congiuntamente.
Ed infatti secondo l'istituto di credito (facendo in tal modo opera di sintesi di quanto riportato nell'atto di appello) l'applicazione delle varie condizioni negoziali è stata preceduta dall'invio delle modifiche di volta in volta praticate così soddisfacendo quanto previsto nel contratto (segnatamente all'art. 16 delle condizioni generali).
Al fine di meglio corroborare tale asserzione, l'appellante ha espressamente richiamato la documentazione allegata (al doc n. 6) alla seconda memoria ex art 183 comma VI cpc.
L'assunto, tuttavia, non persuade per ragioni in fatto ed in diritto.
Sul versante in diritto, la clausola negoziale deve essere correttamente interpretata nel senso di ritenere che ai fini dell'operatività dello ius variandi è indispensabile che ricorrano delle ragioni e che via sia l'inoltro al correntista di una comunicazione scritta.
Il corposo materiale documentale non soddisfa tutti i requisiti richiesti in quanto non è stata in effetti fornita la prova dell'avvenuta comunicazione alla delle modifiche che Controparte_1
certamente la banca ha applicato durante la vigenza del rapporto contrattuale.
In altri termini, il semplice documento contenente in effetti le nuove condizioni applicate e la sua chiara riconducibilità alla società non può valere ai fini della delibazione positiva sul corretto esercizio dello ius variandi in difetto dell'altrettanto decisiva dimostrazione dell'avvenuta comunicazione (e conseguente ricezione) da parte del destinatario.
Non a caso, già nella terza memoria ex art 183 comma VI cpc, la società ha così dedotto “la documentazione di cui al numero 6) della detta memoria ha carattere assolutamente unilaterale e mai è stata consegnata o inviata alla correntista, non a caso non è dato rinvenire alcuna sottoscrizione della correntista;
” (cfr pag 1).
In punto di fatto, il conto corrente originariamente sottoscritto in data 22 aprile 1998 non riporta alcuna indicazione dell'interesse debitorio e men che meno creditorio così come anche della commissione di massimo scoperto.
5 Soltanto con l'apertura di credito, nel 2007, è stato espressamente previsto l'aggio dell'interesse debitorio, mentre con riguardo alla commissione di massimo scoperto, così come anche per gli interessi, l'assenza di prova del valido esercizio dello ius variandi comporta inevitabilmente la condivisione del percorso argomentativo del giudice di prime cure trattandosi di voci per le quali non vi è stata una specifica approvazione per iscritto.
Il CTU in prime cure (conclusioni confermate anche all'esito del secondo elaborato) ha chiarito che
“[…] degli unici due documenti contrattuali riscontrati in atti (contratto di conto corrente bancario
e apertura di credito in conto corrente) il primo non fa menzione alcuna alle condizioni economiche regolanti il rapporto e il secondo menziona unicamente il tasso di interesse debitore nella configurazione intra fido “nominale” (5,550%) ed “effettivo” (5,667%) (oltre che “nominale extra fido” pari al 6,550% ed “effettivo extra fido” pari al 6,713%).”, sicché lo stesso correttamente ha provveduto a rielaborare il saldo del conto corrente applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 tub.
Peraltro, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla banca, lo stesso esperto ha ulteriormente specificato che “Inoltre, è bene evidenziare che la prima comunicazione contenente una “proposta di modifica unilaterale del contratto di conto n. 0000004104” rinvenuta all'interno del documento n. 6) (che consta di n. 536 pagine) risale solamente al 30/6/2010 e, come tutte le altre successive, viene riportata in modo incompleto (es.: pagine da n. 3 a n. 8 di 8 complessive).
Nonostante tale puntualizzazione, l'aspetto dirimente – ovviamente contestato da parte convenuta – resta, ad avviso del sottoscritto, l'assenza di elementi che in modo univoco e inequivocabile permettano di verificare, in funzione dell'incarico demandato al sottoscritto da codesto Giudicante
22, se le variazioni unilaterali (peggiorative per la correntista) siano state comunicate nelle forme prescritte dall'art. 118 T.U.B. Al di là, dunque, delle dissertazioni circa la “strumentale manipolazione della documentazione contabile prodotta in giudizio, con lo stralcio sistematico di documenti di sintesi, comunicazioni di trasparenza, proposte di modifica unilaterale” (asseritamente attuata – nella prospettazione di parte convenuta - da parte attrice), resta il fatto che la copiosa documentazione insita nel più volte menzionato allegato 6, non permetta di riscontrare il rispetto del precetto normativo appena sopra richiamato” aggiungendo altresì che “e, pertanto, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, dovrebbe essere onere della banca provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di comunicazione” (cfr pagg. 31-32).
3.1.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi poi per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi espressamente prevista (come peraltro già ricordato) all'art. 7 del contratto di conto corrente.
6 Anche di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità (collocandosi all'interno di un percorso interpretativo oramai consolidato) ha chiarito che “Le clausole anatocistiche in contratti di conto corrente precedenti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle a seguito dell'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999. Per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione rispettando
l'art. 2 della delibera.” (cfr Cass Civ, Sez I, 2.4.2024 n. 8639).
Trattasi di una soluzione che si allinea nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite della S.C. (con la sentenza n. 21095 del 2004) secondo cui “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 dei 1999, il quale aveva fatto salva la validità
e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25
- delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico “opinio juris ac necessítatis”. Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che,
a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione “medio tempore” di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”
Dunque, correttamente interpretando la ratio di tale indirizzo è possibile affermare che:
- La previsione di un diverso regime di capitalizzazione degli interessi per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 risulta affetta da nullità;
- La citata delibera non è tale da riverberare conseguenze sulle sorti dei suddetti contratti nel senso che a sanare il divieto di legge (e la conseguente illiceità della clausola) è la previsione
7 della applicazione in regime di reciprocità (trimestrale) degli interessi (attivi e passivi) derivante da un atto formale sottoscritto da entrambe le parti;
- Ne discende, pertanto, che la sola pubblicazione dell'adeguamento da parte dell'istituto di credito alla determinazione del CICR non può di per sé sola a sanare la pregressa invalidità;
Nel caso che ci occupa, anche richiamando quanto già in precedenza rappresentato sull'esercizio dello ius variandi, a difettare è proprio la dimostrazione di un successivo accordo, comunque formalizzato e sottoscritto dalle parti riguardo alla applicazione in regime di reciprocità degli interessi.
In difetto, anche questo motivo deve essere rigettato.
3.2.1. Come anticipato, il secondo tema di rilievo nella fattispecie in esame (una volta rigettate le doglianze sull'invalidità delle clausole contrattuali) ha riguardato la domanda di ripetizione di indebito.
A tale riguardo, le doglianze sollevate dall'istituto di credito appellante si sono indirizzate su due distinti versanti;
da un lato, infatti, è stata censurata la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto (ma errando) assolto l'onere probatorio posto a carico della società Controparte_1
[...
dall'altro, invece, vi è stata una reiterazione (chiaramente meritevole di essere scrutinata soltanto in caso di esito negativo del primo profilo di doglianza) della eccezione di prescrizione sull'assunto che non sia stata fornita dalla medesima società la prova dell'affidamento del rapporto di conto corrente non potendosi ammettere la sussistenza del c.d. “fido di fatto”.
3.2.2.Si è già accennato, nelle pagine che precedono, alla CTU econometrica espletata nel corso del primo grado.
Si tratta, a questo punto, rappresentando un aspetto propedeutico alla soluzione del caso, di porre attenzione alle risultanze dell'elaborato che, in quanto non adeguatamente contestate dalle parti, devono essere pienamente condivise.
Dalla disamina allora della relazione depositata agli atti dall'esperto è possibile affermare ai fini che qui ci occupano che:
- La sequenza degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa si è rivelata (nonostante l'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione) parziale essendo mancanti i seguenti periodi: dal 22/04/1998 al 30/09/1998; dal 01/01/1999 al 30/06/2000; dal
01/09/2000 al 30/06/2001; dal 01/01/2005 al 30/06/2005; dal 01/01/2006 al 30/04/2006;
- Risulta, invece, una continuità a partire dal 30/04/2006 fino alla chiusura del rapporto;
- “…la rielaborazione dei saldi progressivi è stata limitata ai soli periodi debitamente documentati, provvedendo ad assicurare la continuità sistematica degli stessi attraverso
8 l'appostazione del cosiddetto saldo di raccordo.In tal senso la mancanza degli estratti conto per alcuni limitati periodi, si è riverberata nella considerazione degli stessi come autonomi tra di loro, con saldo di partenza sempre coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione” (cfr pagg. 15-16);
3.2.3. Come noto, in punto di diritto, il tema del perimetro dell'onere probatorio posto a carico del correntista che ha proposto l'azione di ripetizione di indebito ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Facendo opera di sintesi, è possibile allora affermare che alle controversie tra banca e correntista, qualora il secondo contesti il saldo e chieda di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio ed ottenere dalla banca il pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, è quest'ultimo a dover essere gravato del corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida “causa debendi” sia quello dei versamenti effettuati (Vedi tra le altre Cass. 30822/2018; Cass.
33009/2019; Cass.7895/2020) essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e per altro verso della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione completa degli estratti conto.
E' vero che può considerarsi superato, alla luce dei principi affermati da altre decisioni assunte dalla
S.C. (trattasi, a voler scendere nel dettaglio di Cass. 30822/2018 (in motivazione) nonchè Cass.
11543/2019, principi peraltro ribaditi da Cass. 23852/2020) l'assunto secondo cui, in caso di incompletezza degli estratti conto, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito negativo del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare ed avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti), l'orientamento interpretativo secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass.
9201/2015; Cass. 20693/2016; Cass. 24948/2017).
Ciò nondimeno, però, risulta indubbio che l'incompletezza degli estratti conto deve essere superata da elementi (evincibili anche nel corso della CTU) comunque idonei ai fini di una compiuta ricostruzione dell'andamento del rapporto.
9 Nella fattispecie, il solo richiamo al c.d. “saldo di raccordo” non può ritenersi un fattore decisivo dovendosi in tal modo condividere le argomentazioni dell'appellante.
Non a caso, sul punto specifico la S.C. (con il recente arresto n. 23493/23) ha chiarito “…ove la banca
è attrice - essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere
l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” aggiungendo
(in linea con i principi oramai consolidati) che “a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra;
Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati” concludendo nel senso che non può essere condiviso “il modus operandi del primo giudice che aveva accolto una ipotesi ricostruttiva (operata dal C.t.u., anche con un'appendice autocritica) che si fondava su una mera operazione matematica (quella del cd. saldo di raccordo), completamente svincolata da qualsiasi serio criterio ricostruttivo documentale ed affidata ad un algoritmo non verificabile, così aderendo i giudici di appello ad altra e più attendibile opzione ricostruttiva sempre operata dal C.t.u. contabile nel suo elaborato peritale”.
3.2.4.In altri termini, e correttamente interpretando la ratio di tale opzione interpretativa, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- Il metodo del saldo di raccordo rappresenta un'operazione meramente matematica;
- Il primo CTU nominato, come peraltro anticipato, nel proprio elaborato non ha specificato ulteriori ragioni in grado di ritenere attendibile la ricostruzione operata ed affidata nella fattispecie in definitiva ad un mero algoritmo matematico;
- La società non ha offerto elementi in grado di consentire un diverso Controparte_1
inquadramento dei fatti;
10 - Invero, gli unici rilievi sollevati hanno riguardato l'assenza di tempestiva contestazione da parte della della circostanza relativa alla completezza degli estratti conto;
CP_3
- Tale prospettazione, però, non coglie nel segno e, di conseguenza, non può essere condivisa in quanto: a) con la comparsa di risposta in primo grado (ovvero nella prima utile) la banca ha così dedotto “Tutte le motivazioni addotte dall'attrice, infatti, sono rappresentate in maniera confusionaria e totalmente generica, tanto da impedire alla scrivente difesa una compiuta presa di posizione sulle ragioni della controparte. Quanto argomentato, poi, neppure è supportato da un benché minimo corredo probatorio” (cfr pag 2); b) con l'atto di citazione, ha prodotto una parte (cfr doc. 1) degli estratti conto;
c) Controparte_1 la contestazione operata ha comunque riguardato l'inidoneità del materiale probatorio;
d)
l'ulteriore materiale documentale è stato acquisito a seguito dell'ordine di esibizione;
e) la richiesta ex art 118 TUB del 5 novembre 2020 ha riguardato in gran parte (ad eccezione del periodo 1-31 luglio 2020) estratti conti successivi al decennio ovverosia al periodo in cui l'istituto di credito ha l'obbligo della conservazione); f) in sede di CTU econometrica la banca ha reiterato la doglianza sulla incompletezza degli estratti conto;
- La ricostruzione dell'esperto per tali ragioni non può essere attendibile;
3.2.5. Sulla scorta delle argomentazioni svolte si è provveduto all'espletamento di una seconda consulenza econometrica.
In tale elaborato, l'orizzonte temporale di riferimento è rappresentato essenzialmente da quello
(compreso dal 3 aprile 2006 al 9 ottobre 2020) in cui vi è continuità nella produzione degli estratti conto.
All'esperto è stato chiesto di procedere a quattro diverse operazioni di calcolo;
la prima soltanto caratterizzata dall'esclusione dello ius variandi, senza applicazione di alcuna capitalizzazione e commissione di massimo scoperto.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, è indubbio che è a questa ipotesi che occorre avere riguardo ai fini della determinazione del rapporto dare/avere tra le parti.
L'esperto, come evidenziato nell'elaborato depositato in atti, ha, all'interno della suddetta ipotesi di calcolo, provveduto ad un'ulteriore differenziazione in quanto, sempre aderendo al criterio del c.d. saldo rettificato ha distinto quanto al calcolo delle rimesse solutorie (comunque escluse per il periodo coperto da prescrizione dal 30 aprile 2006 al 26 luglio 2007, data rettificata rispetto a quella per errore indicata nel quesito del 12 luglio 2007) l'ipotesi del fido risultante dagli estratti conto rispetto a quella del fido a 0 euro.
11 Ritiene il Collegio di dover aderire alla prima opzione per la semplice ragione che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle risultanze derivanti dagli estratti conto prodotti e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Quindi dal 30 aprile 2006 alla data di estinzione del rapporto, un saldo a credito del correntista di €
59.641,22.
A tale importo, quindi, la banca appellante deve essere condannata alla restituzione, secondo le regole dell'indebito oggettivo, chiaramente maggiorata degli interessi, al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Le osservazioni svolte dalle parti, nei propri scritti difensivi, alle conclusioni a cui è pervenuto l'esperto nella CTU espletata nel corso del presente giudizio, non si sono rivelate particolarmente persuasive e tali da consentire un diverso inquadramento dei fatti.
In particolare, infatti, l'istituto di credito ha insistito sull'enunciazione dei criteri utilizzati dall'esperto che però sono stati, come anticipato, ampiamente indicati attenendosi alle risultanze documentali e soprattutto al dato non contestabile della mancata indicazione nel contratto di conto corrente delle condizioni applicate.
La società appellata, da par suo, ha insistito essenzialmente sulle ipotesi di calcolo (non prese però in considerazione) relative all'applicazione corretta dello ius variandi.
3. In conclusione, quindi, l'appello deve trovare parziale accoglimento e l'appellante deve essere condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 59.59.641,22. oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
4.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite anche del primo grado.
Dovendosi operare una valutazione complessiva delle varie domande proposte, e ricorrendo un'ipotesi di soccombenza parziale, le spese del doppio grado devono essere integralmente compensate.
5. Le spese delle CTU (sia di quella del primo grado che di quella espletata nel corso del presente giudizio) devono essere poste definitivamente a carico delle parti in egual misura.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 584/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore Controparte_5 di della somma di € 59.59.641,22 oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_2
domanda sino al soddisfo;
b) Conferma, nel resto (quanto all'azione di nullità) la sentenza di primo grado;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado giudizio;
d) Pone le spese delle CTU espletate (come indicato in parte motiva) a carico delle parti in egual misura.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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