TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 5/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Angela Imbriani, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO (c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 CP_1 P.IVA_1 bis c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità civile al 100%, con diritto alla prestazione mensile sin dalla visita del 3.7.2024, oltre interessi sino al soddisfo;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.1.2025, il sig. esponeva di essere stato Parte_1 sottoposto a visita addì 3.7.2024, all'esito della quale l' l'aveva riconosciuto CP_1 invalido all'80%.
Lamentava che le proprie condizioni patologiche erano tali da integrare un'invalidità pari al 100%. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
1 In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che il ricorrente non era mai stato riconosciuto invalido totale, e che, pertanto, l'esito della revisione aveva confermato quanto già accertato in precedenza, senza alcuna revoca della prestazione in godimento.
Aggiungeva che il ricorrente non aveva mai presentato domanda di aggravamento, in violazione dell'art. 11 D. Lgs. 509/1998, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Sosteneva, pertanto, la carenza di domanda amministrativa. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è improponibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza. Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di ordinanza-sentenza poiché, con essa, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_2
2. La valutazione del C.M.L. impugnata dal ricorrente non consegue ad CP_1 una nuova domanda amministrativa, per aggravamento delle condizioni sanitarie ovvero per altra prestazione, ma alla revisione periodica dello stato invalidante, come emerge dalla documentazione offerta dall' . CP_2
Pertanto, trattasi di procedimento amministrativo teso alla sola verifica della sussistenza dei presupposti sanitari in precedenza accordati, ossia l'invalidità parziale (in misura del 74%, accertato in precedente A.T.P.O. iscritto al R. G. n. 2506/2021, come da C.T.U. in atti), procedimento di revisione esitato con l'accertamento del requisito sanitario in misura dell'80%, ossia senza alcuna incidenza sulla prestazione fruita (assegno mensile d'assistenza) ed in assenza di una domanda amministrativa diversa da quella originaria.
Difatti, l' di previdenza ha provato per tabulas (cfr. report domande, in atti) CP_2 che l'istante non aveva mai fruito, prima della visita di revisione, della provvidenza rivendicata in ricorso (pensione d'inabilità totale), e ciò in assenza di prova contraria. Ebbene, reputa il giudicante che, in sede di revisione, non si possa procedere ad una valutazione degli aggravamenti, a meno che l'invalido non abbia presentato una specifica domanda amministrativa di aggravamento, trasmettendo all' la CP_1 relativa certificazione medica ex art. 11 D. Lgs. 509/1998.
Si ritiene, in altri termini, che la visita di revisione possa esitare esclusivamente nella conferma o nella revoca dei benefici già accordati, mentre non se ne possano attribuire altri, connessi a requisiti sanitari più gravi, se l'invalido non ne abbia fatto richiesta.
2 3. In tal senso depone la normativa secondaria (art. 1 e ss. D. M. 293/1989), che delimita in maniera espressa l'ambito accertativo della revisione delle condizioni sanitarie, stabilendo che “La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente
i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate” (art. 1 co. 1).
Dunque, posto che il riferimento normativo deve intendersi operato all'art. 3 co. 10 D. L. 173/1988, conv. da L. 291/1988, si rileva che, nel contesto della visita di revisione,
l'accertamento medico-legale è limitato alla sola verifica delle condizioni già accertate, mentre non possono venire in rilievo eventuali aggravamenti, vieppiù se essi non siano stati oggetto di specifica segnalazione in sede amministrativa da parte dell'invalido. Tale conclusione risulta corroborata dai primi commi del successivo art. 2 D. M. citato, norma che così dispone: “Art. 2. 1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità.
2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio. 3.
Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”.
4. Dunque, risulta chiaro che, in assenza di domanda d'aggravamento, la visita di revisione non può far altro che condurre alla conferma o alla revoca del beneficio già goduto, e giammai approdare, invece, al riconoscimento di un requisito sanitario più grave, se l'invalido, a monte, non abbia presentato una specifica domanda d'aggravamento.
Né è possibile, per l'invalido, invocare il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., norma che permette di introdurre nel giudizio elementi di gravità sopravvenuti alla sua proposizione, poiché resta fermo il fondamentale requisito di proponibilità della domanda giudiziaria, costituito dalla domanda amministrativa, la quale, in base alle norme succitate, nella fattispecie non può coincidere con la domanda originaria, presentata addì 30.5.2022, ma deve tradursi in una nuova domanda, appunto tesa a far valere l'aggravamento e diretta ad un beneficio diverso da quello già accordato.
Inoltre, non può trascurarsi di evidenziare che anche il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. integra un affare contenzioso, e non già volontario, nel senso che esso è sempre introdotto dall'invalido al fine di impugnare una determinazione dell'Istituto di previdenza, il che comporta che non possa ammettersi l'esperibilità della relativa azione non solo quando manchi la domanda amministrativa, ma altresì allorquando non si sia verificata alcuna concreta lesione della sfera giuridica dell'invalido, il quale,
3 nel caso di specie, non ha mai goduto dei benefici indicati in ricorso né ne ha mai subìto il disconoscimento o la revoca. Proprio l'assenza di revoca di un beneficio già in godimento all'istante rende evidente, nella fattispecie, l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di revoca, l'invalido può agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova domanda amministrativa: difatti, nel caso di specie, non è stato adottato alcun provvedimento di revoca, ed anzi i benefici già riconosciuti sono stati oggetto di integrale conferma all'esito della revisione.
Di conseguenza, il ricorrente, allo scopo di far accertare requisiti sanitari più gravi, avrebbe dovuto presentare domanda d'aggravamento, nei termini suesposti.
In conclusione, l'assenza di presentazione in sede amministrativa della necessaria istanza d'aggravamento comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767:
“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: n. 403/2020; n. 11438/2017; n. 14020/2015; n. 6590/2014; n. 504/2010; n.
5149/2004; n. 11765/2004).
Pertanto, il ricorso va dichiarato improponibile. Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 5/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Angela Imbriani, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO (c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 CP_1 P.IVA_1 bis c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità civile al 100%, con diritto alla prestazione mensile sin dalla visita del 3.7.2024, oltre interessi sino al soddisfo;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.1.2025, il sig. esponeva di essere stato Parte_1 sottoposto a visita addì 3.7.2024, all'esito della quale l' l'aveva riconosciuto CP_1 invalido all'80%.
Lamentava che le proprie condizioni patologiche erano tali da integrare un'invalidità pari al 100%. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
1 In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che il ricorrente non era mai stato riconosciuto invalido totale, e che, pertanto, l'esito della revisione aveva confermato quanto già accertato in precedenza, senza alcuna revoca della prestazione in godimento.
Aggiungeva che il ricorrente non aveva mai presentato domanda di aggravamento, in violazione dell'art. 11 D. Lgs. 509/1998, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Sosteneva, pertanto, la carenza di domanda amministrativa. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è improponibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza. Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di ordinanza-sentenza poiché, con essa, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_2
2. La valutazione del C.M.L. impugnata dal ricorrente non consegue ad CP_1 una nuova domanda amministrativa, per aggravamento delle condizioni sanitarie ovvero per altra prestazione, ma alla revisione periodica dello stato invalidante, come emerge dalla documentazione offerta dall' . CP_2
Pertanto, trattasi di procedimento amministrativo teso alla sola verifica della sussistenza dei presupposti sanitari in precedenza accordati, ossia l'invalidità parziale (in misura del 74%, accertato in precedente A.T.P.O. iscritto al R. G. n. 2506/2021, come da C.T.U. in atti), procedimento di revisione esitato con l'accertamento del requisito sanitario in misura dell'80%, ossia senza alcuna incidenza sulla prestazione fruita (assegno mensile d'assistenza) ed in assenza di una domanda amministrativa diversa da quella originaria.
Difatti, l' di previdenza ha provato per tabulas (cfr. report domande, in atti) CP_2 che l'istante non aveva mai fruito, prima della visita di revisione, della provvidenza rivendicata in ricorso (pensione d'inabilità totale), e ciò in assenza di prova contraria. Ebbene, reputa il giudicante che, in sede di revisione, non si possa procedere ad una valutazione degli aggravamenti, a meno che l'invalido non abbia presentato una specifica domanda amministrativa di aggravamento, trasmettendo all' la CP_1 relativa certificazione medica ex art. 11 D. Lgs. 509/1998.
Si ritiene, in altri termini, che la visita di revisione possa esitare esclusivamente nella conferma o nella revoca dei benefici già accordati, mentre non se ne possano attribuire altri, connessi a requisiti sanitari più gravi, se l'invalido non ne abbia fatto richiesta.
2 3. In tal senso depone la normativa secondaria (art. 1 e ss. D. M. 293/1989), che delimita in maniera espressa l'ambito accertativo della revisione delle condizioni sanitarie, stabilendo che “La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente
i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate” (art. 1 co. 1).
Dunque, posto che il riferimento normativo deve intendersi operato all'art. 3 co. 10 D. L. 173/1988, conv. da L. 291/1988, si rileva che, nel contesto della visita di revisione,
l'accertamento medico-legale è limitato alla sola verifica delle condizioni già accertate, mentre non possono venire in rilievo eventuali aggravamenti, vieppiù se essi non siano stati oggetto di specifica segnalazione in sede amministrativa da parte dell'invalido. Tale conclusione risulta corroborata dai primi commi del successivo art. 2 D. M. citato, norma che così dispone: “Art. 2. 1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità.
2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio. 3.
Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”.
4. Dunque, risulta chiaro che, in assenza di domanda d'aggravamento, la visita di revisione non può far altro che condurre alla conferma o alla revoca del beneficio già goduto, e giammai approdare, invece, al riconoscimento di un requisito sanitario più grave, se l'invalido, a monte, non abbia presentato una specifica domanda d'aggravamento.
Né è possibile, per l'invalido, invocare il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., norma che permette di introdurre nel giudizio elementi di gravità sopravvenuti alla sua proposizione, poiché resta fermo il fondamentale requisito di proponibilità della domanda giudiziaria, costituito dalla domanda amministrativa, la quale, in base alle norme succitate, nella fattispecie non può coincidere con la domanda originaria, presentata addì 30.5.2022, ma deve tradursi in una nuova domanda, appunto tesa a far valere l'aggravamento e diretta ad un beneficio diverso da quello già accordato.
Inoltre, non può trascurarsi di evidenziare che anche il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. integra un affare contenzioso, e non già volontario, nel senso che esso è sempre introdotto dall'invalido al fine di impugnare una determinazione dell'Istituto di previdenza, il che comporta che non possa ammettersi l'esperibilità della relativa azione non solo quando manchi la domanda amministrativa, ma altresì allorquando non si sia verificata alcuna concreta lesione della sfera giuridica dell'invalido, il quale,
3 nel caso di specie, non ha mai goduto dei benefici indicati in ricorso né ne ha mai subìto il disconoscimento o la revoca. Proprio l'assenza di revoca di un beneficio già in godimento all'istante rende evidente, nella fattispecie, l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di revoca, l'invalido può agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova domanda amministrativa: difatti, nel caso di specie, non è stato adottato alcun provvedimento di revoca, ed anzi i benefici già riconosciuti sono stati oggetto di integrale conferma all'esito della revisione.
Di conseguenza, il ricorrente, allo scopo di far accertare requisiti sanitari più gravi, avrebbe dovuto presentare domanda d'aggravamento, nei termini suesposti.
In conclusione, l'assenza di presentazione in sede amministrativa della necessaria istanza d'aggravamento comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767:
“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: n. 403/2020; n. 11438/2017; n. 14020/2015; n. 6590/2014; n. 504/2010; n.
5149/2004; n. 11765/2004).
Pertanto, il ricorso va dichiarato improponibile. Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4