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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti. Edward William Watson Cheyne e Stipo
Stefania, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATO - contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come da note di trattazione scritta ;
tempestivamente depositate entro il termine del 06/04/2025 .
FATTI DI CAUSA
Il sig. ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Massa Pt_1
ad un avviso di addebito dell' avente ad oggetto il CP_1
pagamento di € 47.179,55 (comprensivo delle spese di notifica) a titolo di contributi e sanzioni da versarsi alla Gestione
Commercianti per gli anni dal 2014 al 2017, alla quale era stato iscritto d'ufficio in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/1996.
Il ricorrente ha sostenuto che in quegli anni lo stesso era stato amministratore di due società: una immobiliare, la
Edilimmobiliare S.r.l., di cui neppure era socio, e l'altra, la
Ediltecnica S.r.l., di cui era socio, inquadrata nel settore industria ed avente ad oggetto attività di asfaltature, bonifiche belliche e trattamento rifiuti;
per entrambe le società lo stesso aveva svolto solo attività amministrativa e non operativa.
Inoltre ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi.
L' si è costituito in giudizio, eccependo che la occupazione CP_1
prevalente dell'attività era stata ammessa dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi fleggando la relativa casella e che la prescrizione era stata interrotta.
In corso di causa, a seguito di richiesta di chiarimenti, l' ha CP_1
precisato che il ricorrente era stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti in quanto socio lavoratore non della
EDILTECNICA srl, ma della EDILIMMOBILIARE srl;
peraltro, ai fini della quantificazione della contribuzione nella
2
;
determinazione della quota in percentuale, aveva applicato i criteri di cui all'art 3 della legge 438/92, che prevede che la contribuzione a percentuale dovuta dai commercianti debba essere calcolata non solo sul reddito prodotto dell'attività commerciale autonoma che ha dato luogo alla iscrizione ma anche a tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento;
per questo nella quantificazione della contribuzione richiesta, si era tenuto conto anche dei redditi conseguiti dalla EDILTECNICA s.r.l..
Il Giudice, alla luce delle precisazioni sopra indicate, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l'operato di . Le spese CP_1
di lite sono state compensate tra le parti, a causa della controvertibilità delle questioni trattate.
Con ricorso regolarmente notificato ad , il Sig. appella CP_1 Pt_1
la sentenza per i seguenti motivi:
Il giudice ha errato a ritenere dovuta la contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto, non avendo l' provato, come CP_1
suo onere, che lo stesso aveva svolto attività commerciale per la
Edilimmobiliare S.r.l., tantomeno con il carattere dell'abitualità e prevalenza;
ribadiva al riguardo di non essere neppure socio della predetta società, come da visura camerale prodotta.
Rileva altresì l'appellante che il Giudice di prime cure non ha neppure accertato, in concreto, lo svolgimento abituale di attività commerciali da parte dell'odierno appellante per conto di tale società nel suddetto periodo, limitandosi ad effettuare valutazioni personali, prive di alcun riscontro probatorio concreto, dato che
3
;
neppure risultavano agli atti le dichiarazioni dei redditi attestanti l'occupazione prevalente nella società.
Né assume rilevanza il fatto che il 50% della società immobiliare fosse di proprietà della erroneamente Controparte_2
valorizzato dal Tribunale.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente avvenuto da parte dell'appellante entro il termine del 2 aprile 2025, la causa, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 08/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di . CP_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 29 della L. 160/1995 prevede che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro ii terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'Impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
4
;
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per giurisprudenza consolidata - come peraltro riconosciuto nella stessa sentenza - spetta all' dimostrare la partecipazione CP_1
personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente da parte del socio di società di persone o s.r.l. per poterlo iscrivere alla Gestione Commercianti e pretendere la relativa contribuzione. In questo senso va richiamata, fra le altre, la sentenza della Cassazione civile sez. VI - 23/03/2022, n. 9402 che, proprio con riferimento alla iscrizione dei soci lavoratori di s.r.l. , ha così disposto :“…la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende
5
;
infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del
2017 e succ. conf.), di talché eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art.
3-bis, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto”.
Lo status giuridico di socio di una s.r.l. non è dunque sufficiente a far sorgere l' obbligo di iscrizione alla Gestione CP_1
Commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' (Cass. CP_1
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta dalla visura storica prodotta da in primo grado che in data 12/06/2009 CP_1
l'odierno appellante abbia cessato la sua qualifica di “socio amministratore” ed abbia mantenuto solo la carica di amministratore (v. pag. 14 della visura).
Manca, dunque, in primis la prova che il sig. fosse socio Pt_1
della Edilimmobiliare s.r.l nel periodo oggetto di causa.
In ogni caso va altresì rilevato che agli atti non vi è alcuna dichiarazione dei redditi personale del predetto soggetto da cui possa ricavarsi che lo stesso abbia fleggato la casella “OCC.
6
;
PREV” nell'apposito riquadro RR, come sostenuto del tutto apoditticamente dall a pag. 4 della memoria difensiva in CP_1
primo grado. Né l' ha dedotto alcuna prova per testi circa lo CP_1
svolgimento da parte di costui di un' attività prettamente operativa all'interno della società di cui era amministratore, risultando sempre dalla visura storica agli atti che lo stesso ha cessato la qualifica di direttore tecnico nel settembre del 1992, rimanendo socio amministratore sino a giugno 2009 e poi solo amministratore da quel momento in avanti.
Deve dunque ritenersi che l' abbia erroneamente iscritto il CP_1
sig. dal 2014 alla Gestione Commercianti per la sua attività Pt_1
svolta presso la Edilimmobiliare s.r.l., non sussistendo i presupposti di legge;
conseguentemente nulla dev'essere versato a titolo di contributi a tale Gestione previdenziale. La erroneità di tale iscrizione è confermata dalla stessa difesa di la CP_1
quale, nella terza memoria autorizzata, ha dichiarato che
“L'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti ha riguardato
l'attività di amministratore riferita a quest'ultima società”. Ma, come sopra evidenziato, l'iscrizione alla predetta Gestione riguarda i soci di s.r.l. che svolgano abitualmente il lavoro aziendale, mentre neppure è provato che il Sig. fosse socio Pt_1
della Euroimmobiliare nel periodo oggetto di casa, essendo invece solo amministratore correttamente iscritto alla gestione separata.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la non debenza della contribuzione azionata con l'avviso di addebito
7
;
opposto dal sig. Pt_1
Tenuto conto delle concrete difficoltà di accertamento della posizione lavorativa del sig. che non ha mai chiarito nei Pt_1
propri atti difensivi se e quando sia stato socio della
Edilimmobiliare s.r.l., sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara non dovuta la contribuzione di cui all'avviso di addebito emesso dall' di CP_1
Massa Carrara n. 356 2023 00000254 23 000 e notificato in data
31 gennaio 2023.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 08/04/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti. Edward William Watson Cheyne e Stipo
Stefania, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATO - contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come da note di trattazione scritta ;
tempestivamente depositate entro il termine del 06/04/2025 .
FATTI DI CAUSA
Il sig. ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Massa Pt_1
ad un avviso di addebito dell' avente ad oggetto il CP_1
pagamento di € 47.179,55 (comprensivo delle spese di notifica) a titolo di contributi e sanzioni da versarsi alla Gestione
Commercianti per gli anni dal 2014 al 2017, alla quale era stato iscritto d'ufficio in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/1996.
Il ricorrente ha sostenuto che in quegli anni lo stesso era stato amministratore di due società: una immobiliare, la
Edilimmobiliare S.r.l., di cui neppure era socio, e l'altra, la
Ediltecnica S.r.l., di cui era socio, inquadrata nel settore industria ed avente ad oggetto attività di asfaltature, bonifiche belliche e trattamento rifiuti;
per entrambe le società lo stesso aveva svolto solo attività amministrativa e non operativa.
Inoltre ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi.
L' si è costituito in giudizio, eccependo che la occupazione CP_1
prevalente dell'attività era stata ammessa dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi fleggando la relativa casella e che la prescrizione era stata interrotta.
In corso di causa, a seguito di richiesta di chiarimenti, l' ha CP_1
precisato che il ricorrente era stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti in quanto socio lavoratore non della
EDILTECNICA srl, ma della EDILIMMOBILIARE srl;
peraltro, ai fini della quantificazione della contribuzione nella
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determinazione della quota in percentuale, aveva applicato i criteri di cui all'art 3 della legge 438/92, che prevede che la contribuzione a percentuale dovuta dai commercianti debba essere calcolata non solo sul reddito prodotto dell'attività commerciale autonoma che ha dato luogo alla iscrizione ma anche a tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento;
per questo nella quantificazione della contribuzione richiesta, si era tenuto conto anche dei redditi conseguiti dalla EDILTECNICA s.r.l..
Il Giudice, alla luce delle precisazioni sopra indicate, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l'operato di . Le spese CP_1
di lite sono state compensate tra le parti, a causa della controvertibilità delle questioni trattate.
Con ricorso regolarmente notificato ad , il Sig. appella CP_1 Pt_1
la sentenza per i seguenti motivi:
Il giudice ha errato a ritenere dovuta la contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto, non avendo l' provato, come CP_1
suo onere, che lo stesso aveva svolto attività commerciale per la
Edilimmobiliare S.r.l., tantomeno con il carattere dell'abitualità e prevalenza;
ribadiva al riguardo di non essere neppure socio della predetta società, come da visura camerale prodotta.
Rileva altresì l'appellante che il Giudice di prime cure non ha neppure accertato, in concreto, lo svolgimento abituale di attività commerciali da parte dell'odierno appellante per conto di tale società nel suddetto periodo, limitandosi ad effettuare valutazioni personali, prive di alcun riscontro probatorio concreto, dato che
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neppure risultavano agli atti le dichiarazioni dei redditi attestanti l'occupazione prevalente nella società.
Né assume rilevanza il fatto che il 50% della società immobiliare fosse di proprietà della erroneamente Controparte_2
valorizzato dal Tribunale.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente avvenuto da parte dell'appellante entro il termine del 2 aprile 2025, la causa, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 08/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di . CP_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L'art. 29 della L. 160/1995 prevede che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro ii terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'Impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
4
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richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per giurisprudenza consolidata - come peraltro riconosciuto nella stessa sentenza - spetta all' dimostrare la partecipazione CP_1
personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente da parte del socio di società di persone o s.r.l. per poterlo iscrivere alla Gestione Commercianti e pretendere la relativa contribuzione. In questo senso va richiamata, fra le altre, la sentenza della Cassazione civile sez. VI - 23/03/2022, n. 9402 che, proprio con riferimento alla iscrizione dei soci lavoratori di s.r.l. , ha così disposto :“…la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende
5
;
infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del
2017 e succ. conf.), di talché eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art.
3-bis, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto”.
Lo status giuridico di socio di una s.r.l. non è dunque sufficiente a far sorgere l' obbligo di iscrizione alla Gestione CP_1
Commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' (Cass. CP_1
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta dalla visura storica prodotta da in primo grado che in data 12/06/2009 CP_1
l'odierno appellante abbia cessato la sua qualifica di “socio amministratore” ed abbia mantenuto solo la carica di amministratore (v. pag. 14 della visura).
Manca, dunque, in primis la prova che il sig. fosse socio Pt_1
della Edilimmobiliare s.r.l nel periodo oggetto di causa.
In ogni caso va altresì rilevato che agli atti non vi è alcuna dichiarazione dei redditi personale del predetto soggetto da cui possa ricavarsi che lo stesso abbia fleggato la casella “OCC.
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PREV” nell'apposito riquadro RR, come sostenuto del tutto apoditticamente dall a pag. 4 della memoria difensiva in CP_1
primo grado. Né l' ha dedotto alcuna prova per testi circa lo CP_1
svolgimento da parte di costui di un' attività prettamente operativa all'interno della società di cui era amministratore, risultando sempre dalla visura storica agli atti che lo stesso ha cessato la qualifica di direttore tecnico nel settembre del 1992, rimanendo socio amministratore sino a giugno 2009 e poi solo amministratore da quel momento in avanti.
Deve dunque ritenersi che l' abbia erroneamente iscritto il CP_1
sig. dal 2014 alla Gestione Commercianti per la sua attività Pt_1
svolta presso la Edilimmobiliare s.r.l., non sussistendo i presupposti di legge;
conseguentemente nulla dev'essere versato a titolo di contributi a tale Gestione previdenziale. La erroneità di tale iscrizione è confermata dalla stessa difesa di la CP_1
quale, nella terza memoria autorizzata, ha dichiarato che
“L'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti ha riguardato
l'attività di amministratore riferita a quest'ultima società”. Ma, come sopra evidenziato, l'iscrizione alla predetta Gestione riguarda i soci di s.r.l. che svolgano abitualmente il lavoro aziendale, mentre neppure è provato che il Sig. fosse socio Pt_1
della Euroimmobiliare nel periodo oggetto di casa, essendo invece solo amministratore correttamente iscritto alla gestione separata.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la non debenza della contribuzione azionata con l'avviso di addebito
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opposto dal sig. Pt_1
Tenuto conto delle concrete difficoltà di accertamento della posizione lavorativa del sig. che non ha mai chiarito nei Pt_1
propri atti difensivi se e quando sia stato socio della
Edilimmobiliare s.r.l., sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara non dovuta la contribuzione di cui all'avviso di addebito emesso dall' di CP_1
Massa Carrara n. 356 2023 00000254 23 000 e notificato in data
31 gennaio 2023.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 08/04/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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