Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 10.04.2024, nella causa iscritta al n. 3286 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Moiano (BN), Via Roma n. 55 presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Icolaro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, con sede in , Via dell'Angelo Controparte_1 CP_1
n. 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Tedesco, giusta procura alle liti in calce CP_2 alla memoria di costituzione, in esecuzione della Delibera Originale Esecutiva n. 862 del
17.09.2024 pubblicata sull'Albo Pretorio ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell sito alla Via Dell'Angelo n.1, in , CP_3 CP_1
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indennità per ferie non godute
1.
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' , in qualità di Dirigente Medico di Parte_2
Primo livello, presso l'U.O.C. Medicina Interna e Specialistica del P.O. “S. Alfonso Maria De'
Liguori” di Sant'Agata dei TI (BN), fino al 31 dicembre 2017;
- che, dal 01.01.2018, a seguito e per effetto del DCA n. 54/2017, il
[...] gata E' TI veniva annesso all' Controparte_4 [...]
che, a seguito di ciò, mutava la propria denominazione in Controparte_5
; Controparte_1
- che, si era verificato un “trasferimento di ramo d'azienda” con prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, presso il nuovo datore di lavoro AO;
CP_1
- che, il rapporto di lavoro si risolveva per dimissioni volontarie dallo stesso rese, a far data dal
30.06.2023 come da Determina Dirigenziale n. 256 del dì 8 febbraio 2023 e successiva
Determina Dirigenziale di rettifica n. 313 del 23 febbraio 2023;
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro risultavano un numero di giorni pari a 27 di cui 9 riferiti all'anno 2022 e 18 all'anno 2023 per ferie non godute;
- che, l'amministrazione , nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non CP_6
- che, con nota del 30.01.2024 veniva richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute ma la richiesta rimaneva senza riscontro;
- che, con istanza ex lege n. 241/1990 e successive mod. ed integr., del 28 maggio 2024, veniva inoltrata, all' richiesta copia del piano ferie adottato dall'ente datore Parte_2 nonché delle eventuali disposizioni di servizio comunicategli per la fruizione d'ufficio delle ferie spettanti;
- che, a seguito del riscontro dato dall' , con il quale si chiariva che dalla data Parte_2 Part del 01.01.2018 il rapporto di lavoro, instaurato con l' era proseguito con l'
[...]
, era inoltrata nuova istanza ex lege n. 241/90 e succ. mod. Controparte_1
e integr. a tale ultimo ente in data 19 luglio;
- che, il riscontro, pervenuto il 25 luglio 2024 da parte dell' Controparte_7
confermava la sussistenza di un numero di giorni di ferie non godute all'atto della
[...] cessazione del rapporto di lavoro pari a ventisei mentre non veniva trasmesso alcun documento relativo al Piano annuale delle ferie e/o provvedimenti di ufficio relativi alla fruizione di ferie da parte del dott. . Parte_1
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “- accertata la sussistenza del suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_8 pagamento in favore del ricorrente, della somma lorda di euro € 4.837,27 a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute, o di quella somma diversa che risultasse all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma
36, L. n. 724/1994, dalla maturazione fino al soddisfo”; con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del CP_9 ricorso proposto.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art.414 cpc comma 3 (la determinazione dell'oggetto della domanda) e comma 4 (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni), poiché nelle conclusioni del ricorso, chiedeva la condanna di un soggetto diverso dall' Parte_1 CP_3
[...
convenuta nel giudizio.
Ha poi dedotto la violazione dell'art 2697 cc attesa la mancata produzione di documentazione attestante le richieste di parte ricorrente di usufruire dei giorni di ferie nei periodi antecedenti la richiesta di ferie inoltrata prima dell'inizio del periodo di preavviso e dopo la comunicazione delle dimissioni ( avvenuta in data 01.02.2023), e di documentazione a riprova di eventuali rigetti;
di documentazione da cui risulti l'impossibilità dell'istante a richiedere le ferie nei tempi contrattualmente previsti, nonché la mancata produzione degli attestati di presenza in servizio nei giorni destinati alle ferie che si affermano non godute.
Nel merito, l'A.O. ha eccepito: che il Direttore della
[...] con comunicazione del 30.01.2023, inviata a mezzo Parte_3 pec del 31.01.2023 ai Dirigenti medici della predetta U.O.C., tra i quali anche il ricorrente, inoltrava ai medesimi formale richiesta di programmazione piano ferie individuale per l'anno 2023/2024, richiesta seguita poi da sollecito di invio programmazione piano ferie annuale con comunicazione del 22.02.2023 inoltrata a mezzo pec, tra gli altri Dirigenti Medici della U.O.C., anche al ricorrente;
che le ferie residue erano state regolarmente autorizzate, e godute dal ricorrente, entro i limiti della normativa contrattuale vigente e cioè sino alla data del 31.03.2023, antecedente l'inizio del periodo di preavviso, (01.04.2023); che, con comunicazione pec del 14.02.2023, la dopo aver preso atto della nota prot. n. 2972 del 09.02.2023 Parte_4 con la quale il Direttore FF della U.O.C. Medicina Interna, comunicava alla medesima
[...] di aver autorizzato la richiesta di ferie dal 25 febbraio al 31 marzo 2023 del Parte_4 ricorrente, precisava e comunicava al Dott. che stante l'art. 104, comma 6, del Parte_1
CCNL area sanità per il quale l'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il preavviso, la fruizione delle ulteriori ferie residue avrebbe comportato uno slittamento della data delle dimissioni di corrispondenti giorni;
che, seguiva comunicazione pec del 16.02.2023 indirizzata alla
[...] con la quale il dott. , dichiarava espressamente di voler rinunciare Parte_4 Parte_1
a fruire del residuo ferie maturate al fine di evitare lo slittamento della data delle dimissioni.
Vista la natura documentale della causa, la stessa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001
n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, dall'esame complessivo del ricorso risulta senza alcun dubbio che la domanda è stata proposta nei confronti dell' , atteso che il ricorrente ha espressamente affermato CP_9 che “Dal 1° gennaio 2018, a seguito e per effetto del DCA n. 54/2017, il
[...]
è stato annesso all' Controparte_10 [...]
che ha, a seguito di ciò, mutato la propria denominazione in Controparte_5
. Si è pertanto verificato un “trasferimento di ramo d'azienda” con Controparte_1 prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, presso il nuovo datore di lavoro ”. CP_9
3.
Il ricorrente ha chiesto la corresponsione degli importi spettanti a titolo di ferie non godute residuando al momento della cessazione del rapporto n. 27 giorni di ferie.
In diritto, si osserva che l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 recita: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2016 ha dichiarato: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia”.
Nel percorso motivazionale seguito dalla pronunzia, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che sia il dato letterale della norma che la ratio della stessa rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del remittente. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Lo scopo della normativa è, infatti, quello di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'alveo di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, viene osservato, sia la prassi amministrativa che le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione".
Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.
Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed europee.
Né la normativa qui in discussione sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie.
Quanto alla giurisprudenza della CGUE (in particolare nella causa 619/2016 del 6.11.2018 e nelle altre di seguito citate) emerge che: - l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punto 62; del 12 giugno
2014, C-118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 65); - l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C-350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Di recente e proprio con riferimento alla normativa italiana, la CGUE ha chiarito che, “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, zur Controparte_11
Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_2
EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_12
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie,
[...] dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che il lavoratore ha maturato giorni di ferie annuali retribuite in diversi periodi di riferimento che sembrano essersi cumulati, una parte dei quali, maturati sia dal 2013 sia durante il 2016, non era ancora stata goduta quando il rapporto di lavoro è cessato il 1° ottobre 2016. Dall'altro lato, risulta che, in forza dell'articolo 5, comma 8, del decreto- legge n. 95, tale lavoratore non ha diritto all'indennità finanziaria relativa all'insieme di tali giorni di ferie non goduti per il solo motivo che ha posto volontariamente fine al rapporto di lavoro con il pensionamento anticipato, circostanza che avrebbe potuto prevedere in anticipo. A tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla
«monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria.
Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. In vista di tale obiettivo, e poiché l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente riconosciuto da tale direttiva che comprenda finanche la perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Orbene, il motivo della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punti 32 e 34). Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, rammentate al punto 31 della presente sentenza. Inoltre, tale divieto riguarda, in particolare, l'ultimo anno di impiego nonché il periodo di riferimento nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza. A tale riguardo, occorre ricordare che possono essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire che siffatte limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione [sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C-120/21, EU:C:2022:718, punto 36 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, la limitazione di cui trattasi nel procedimento principale all'esercizio del diritto fondamentale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è prevista dalla legge, più in particolare dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto- legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro. In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva
2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019,
CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza.
Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54). Se, Persona_3 invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_12
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
[...]
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, Controparte_12
EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
[...]
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). In ogni caso, dalle Controparte_12 indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti si riferisce a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 18 gennaio 2024,
Sentenza n. C-218/22). La Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente statuito che “dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, ed in causa C-684/16 Persona_4
, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti Per_5 fondamentali dell'Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n.
21780/2022)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. N. 5496/2025).
“Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del 2024; Cass. Sez. L - Ordinanza
n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21780 del 08/07/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n.
18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L -
Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 27496/2024).
“In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque,
l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n.
14083/2024).
4.
Ebbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati, va rigettata l'eccezione dell'
[...]
di violazione dell'art. 2697 c.c., perché il ricorrente non avrebbe dimostrato lo svolgimento CP_9 di attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento delle ferie, poiché risulta da documentazione rilasciata dalla datrice di lavoro che il ricorrente al 31.12.2022 avesse un residuo ferie di 38 giorni non goduti (cfr. prospetto delle rilevazioni relative al mese di dicembre 2022), che abbia reso, in data 01.02.2023, le proprie dimissioni decorrenti dal 01.07.2023, che abbia fruito di un periodo di ferie dal 25.02.2023 al 31.03.2023 e che alla cessazione del rapporto lavorativo residuassero 26 giorni di ferie non godute, di cui 8 relative all'anno 2022 e 18 maturati nel 2023 (cfr. nota prot. N.16532 del 25.7.2024 dell' ). CP_9
Del pari infondata è l'eccezione dell' per la quale il ricorrente avrebbe dovuto CP_9 dimostrare le ragioni della mancata fruizione delle ferie nel periodo antecedente alle dimissioni rese.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità è onere del datore di lavoro dimostrare di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La resistente non ha assolto a tale onere.
Nulla è stato depositato in relazione all'anno 2022, non vi è in atti una formale richiesta di elaborazione di un piano ferie per la predetta annualità, né una comunicazione con cui l'A.O. avvisava il ricorrente di dover fruire delle ferie rischiando, in caso contrario, di perderle.
L'unico documento depositato dal è la richiesta del 31.03.2023 del Direttore della CP_1 [...]
inoltrata ai Dirigenti Parte_3 medici della U.O.C., tra i quali anche il ricorrente, relativa alla programmazione del piano ferie individuale per l'anno 2023/2024, ed il sollecito del 22.02.2023. Ma la richiesta inviata dal Direttore della U.O.C. è relativa solo all'anno 2023/2024, non contiene un formale avvertimento che nel caso di mancata fruizione, le ferie saranno perse e, oltretutto, è stata inviata il giorno antecedente a quello in cui il ha comunicato le proprie dimissioni Parte_1
e concedeva un termine di quindici giorni, decorrenti dal 30.01.2023, per comunicare il piano richiesto.
Il lavoratore, dal canto suo, ha goduto delle ferie fruibili fino all'inizio del periodo di preavviso e non sussisteva, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, un onere di slittare la data delle dimissioni per poter fruire di tutte le giornate di ferie residue, stante la previsione di cui all'art. 104 del CCNL Comparto Sanità.
Né assume rilievo la comunicazione del 16.02.2023, con cui il ricorrente dichiarava di rinunciare alle ferie non fruite, al fine di non far slittare la data di decorrenza delle dimissioni, stante l'irrinunciabilità del diritto al godimento delle ferie- a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva- sancito dall'art. 36 Cost e dalla normativa comunitaria.
Poiché, quindi, l'azienda ospedaliera non ha dimostrato di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, né di averlo al contempo avvisato del rischio di perdere le ferie, nel caso di mancata fruizione delle stesse nel periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, va dichiarata la sussistenza del diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle Parte_1 ferie non godute.
In ordine al quantum, il ricorrente ha dedotto, sulla base dei dati riportati in un report che dovrebbe essere di giugno 2023 che, al 30.06.2023, aveva 9 giorni di ferie residue per l'anno 2022 e 18 giorni per l'anno 2023, ma dalla nota prot. N. 16532 del 25.07.2024 e dal prospetto alla stessa allegato, risultano 26 giorni di ferie, di cui 8 per l'anno 2022 e 18 per l'anno 2023.
Considerato che
la predetta nota è stata emessa successivamente al prospetto e che da quest'ultimo non si evince una data certa che consenta di affermare che lo stesso si riferisca al mese di giugno
2023, si ritiene provato che il ricorrente residuasse al termine del rapporto di 26 giorni di ferie.
In ordine al quantum dovuto a titolo di indennità per ferie non godute, l'art. 32 c. 11 del CCNL Comparto Sanità valido per il triennio 2019-2021, prevede che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
La suddetta norma stabilisce al comma 1 che “Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni)”. L'art. 59, comma 2 prevede “2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: costituita dallo stipendio tabellare mensile per la qualifica dirigenziale;
b) retribuzione individuale mensile, costituita da: - retribuzione base mensile di cui alla lett. a); - indennità di specificità medico - veterinaria;
- indennità di specificità sanitaria;
- retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile) compresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale – più strutture complesse;
- indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante;
- altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità; - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
- indennità per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante. Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento. c) retribuzione individuale mensile per particolari istituti, costituita da: - retribuzione individuale mensile di cui alla lett. b); - Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico ove spettante;
-
Indennità di bilinguismo ove spettante;
- retribuzione di risultato come previsto nell'art. 70
(retribuzione di risultato e relativa differenziazione)”.
La retribuzione giornaliera si ottiene, ai sensi dell'art. 59 comma 3, dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
Dalle buste paga di dicembre 2022 e giugno 2023 risulta che il ricorrente era titolare delle seguenti voci, utili al calcolo della retribuzione individuale da corrispondere per le ferie: stipendio base di € 3481,60, retribuzione individuale di anzianità di € 250,02, retribuzione di posizione fissa di € 232,69 e indennità di specificità medica di € 652,03. Pertanto, la retribuzione da corrispondere per ogni giorno di ferie era di € 177,55, così ottenuta: €
4.616,34 (somma di stipendio base, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione fissa e indennità di specificità medica) : 26 (divisore giornaliero).
Ne consegue che, per i 26 giorni di ferie non godute, l va condannata al pagamento in CP_9 favore del ricorrente dell'indennità di ferie non godute nella misura di € 4.616,34, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
5.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, sulla base CP_9 dei valori medi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_9 rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'indennità di ferie nella Parte_1 misura di € 4.616,34, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.059, oltre rimborso CP_9 C.U. di € 49, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Benevento, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.