Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. (scadenza note 14 gennaio
2025)
SENTENZA nel procedimento n. 603/2022R. avente ad oggetto l'appello proposto CP_1 avverso la Sentenza n 322/2022 del Tribunale di Reggio Calabria emessa in data
15/02/2022, e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Parte_1
Rubattino n 19, rappresentata e difesa dall' Avv. Ermenegildo Paratore;
- appellante-
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Dario Adornato e Angela CP_2
Fazio;
- appellato –
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti e difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in primo grado 31.12.2019, l'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2019 del Tribunale di Reggio Calabria
– Sezione Lavoro, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell' CP_2
1
Rappresentava che detto indebito era conseguente alla correzione dell'errore materiale del decreto di omologa (RG216172013) con cui era stato accertato originariamente e per errore il requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa in luogo di quella della visita peritale;
sicchè l' aveva ottenuto la correzione della decorrenza CP_2
della prestazione e aveva richiesto indietro i ratei pagati per il periodo precedente, essendo assente il requisito sanitario.
Eccepiva l'illegittimità del recupero perché in violazione della tutela dell'affidamento e non tempestivo.
L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva nella quale contestava la CP_2 fondatezza delle eccezioni avversarie e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza che oggi si appella, il Giudice di prime cure ha condiviso le argomentazioni espresse dall' evidenziando che alla fattispecie in esame CP_2 andrebbe applicato il principio della totale ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., essendo peraltro da escludere la buona fede dell'accipiens. Il Tribunale dopo avere chiarito che l'oggetto dell'indebito – richiesto con il decreto ingiuntivo n. 391/2019 del
13/11/2019 (3949/2019 RG), era il il quantum erogato a titolo di indennità di accompagnamento sulla scorta del decreto di omologa del 15.5.2015 a seguito della correzione della data di decorrenza della prestazione ( erroneamente riconosciuta in prima battuta dalla data della domanda amministrativa in luogo di quella della visita peritale) ha applicato i principio espressi dalla Cassazione in materia di indebito per le prestazioni assistenziali erogate in mancanza del requisito sanitario, accertando così la legittimità del recupero.
Ha proposto appello eccependo che la sentenza non aveva tenuto conto Parte_1
dell'affidamento, ribadendo le originarie eccezioni di illegittimità e tardità del recupero in mancanza di dolo.
Si è costituito l'appellato per difendersi, richiamando gli arresti della CP_2
giurisprudenza di legittimità sul tema coerenti con la decisione appellata.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito all'udienza cartolare del 14.1.25 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato.
Nella sentenza appellata si rileva che in tema di indebito assistenziale- nel caso di mancanza del requisito sanitario- la ripetibilità dei ratei opera dalla data della visita o dell'accertamento giurisdizionale del loro venire meno.
E' pacifico nel caso in esame che: con il decreto di omologa del 15/5/2015, emesso ai sensi dell'art 445 bis, comma 5°, cpc, il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato in capo all'attuale appellante, , la sussistenza del requisito sanitario Parte_1
relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21 novembre 2011); successivamente l' accortosi dell'errore CP_2
materiale commesso dal tribunale rispetto alle risultanze dell'elaborato peritale che aveva accertato la decorrenza della prestazione dalla visita peritale (7/05/2014)- ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale che era stata accolta dal Tribunale
e così era stata accertata una diversa e corretta decorrenza;
l' aveva pertanto CP_2
chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo al fine di recuperare i ratei pagati per il periodo anteriore a quello di effettiva decorrenza del requisito sanitario.
Fatte queste premesse in fatto con la sentenza appellata il Tribunale ha ritenuto legittimo il recupero ritenendo non operante in detta fattispecie – di mancanza del requisito sanitario- il principio dell'affidamento per mancanza di dolo.
L'assunto è fondato e viene condiviso.
Va premesso che “in materia di indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018)
o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Con riferimento all'indebito formatosi per la sopravvenuta mancanza dei requisiti sanitari, va richiamata la sentenza n. 34013/2019 che ha chiarito : "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art.
4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo
3 comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Anche di recente la Suprema Corte (Cass., n 248/2023) ha ribadito il principio pacifico secondo cui “valendo il consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n.
425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)).
Alla luce di tali principi, essendo pacifici i fatti per come ricostruiti in premessa,
l'appello va rigettato e la sentenza confermata essendo legittimo il recupero dei ratei percepiti per il periodo in cui la non era in possesso del requisito sanitario, Pt_1
attribuitole erroneamente per una svista fatta nella redazione del decreto di omologa, successivamente corretto.
Le spese seguono la soccombenza in assenza di apposita dichiarazione di esenzione e vengono quantificate sulla base del valore della lite ( € 14.410,55.) nella misura dei valori medi dimezzati, attesa la semplicità delle questioni trattate relativi al terzo scaglione esclusa la fase istruttoria non tenutasi, della tabella 4 del DM 37/2018 in euro € 1.984,00 vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da CONCETTA contro Pt_1 CP_2
avverso la Sentenza n 322/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria:
4 - Rigetta l'appello.
-Condanna al pagamento delle spese di lite in valore di Parte_1 CP_2
quantificate in € 1.984,00 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il relatore il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
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