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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il Difensore BETTONI
AR
ATTORI
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TAVERNA, 49 29121 presso il CP_1
Difensore GRUPPI MANOLA
pagina 1 di 46 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta seguendo le indicazioni di sinteticità dettate dagli artt. 121, 132 c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c., nei limiti consentiti dall'estrema complessità della vicenda, che hanno influito altresì sui tempi di deposito.
1. La vicenda ha origine dalla morte endouterina fetale (MEF) del figlio dei sigg.ri e riscontrata in data 10.10.2019, nove Parte_2 Parte_1
giorni dopo la data presunta del parto (termine naturale della gravidanza). I fatti venivano accertati in sede di ATP (RG 1655/2022), la cui relazione peritale è in atti
(doc. 5 parte attrice). Espongono gli attori – padre e madre del bambino morto, e rispettivi genitori – che l'evento sarebbe ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dell'
[...]
, per l'inadeguata gestione della paziente – presa in carico a 37 settimane CP_2
+2 – di cui avrebbero sottovalutato la condizione di gestante ad altissimo rischio (per la presenza di tre distinti e specifici fattori di rischio di esito infausto della gravidanza,
come evidenziato in sede di ATP) appiattendosi su una valutazione burocratica della gravidanza, rifiutando di programmare un parto cesareo o un'induzione spontanea del travaglio anticipate rispetto alle ferree (secondo la tesi indicazioni della CP_2
prassi amministrativa (linee guida, indicazioni della Regione Emilia Romagna, etc.).
Chiedono pertanto la condanna dell' “al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2
e patiendi, identificati in questa sede come in narrativa, per danno da perdita parentale, nelle
complessive somme pari a € 202.257,56 ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
pari a € 85.808,62 ciascuno in favore degli avi e
[...] Parte_3 Pt_4
pagina 2 di 46 pari a € 79.679,44 ciascuno in favore degli avi e Pt_2 Parte_5 Parte_6
somme da intendersi comprensive delle valutazioni di personalizzazione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, ed altresì nell'ulteriore somma, in
favore di e pari a € 6.998,96 per danni patrimoniali Parte_1 Parte_2
conseguenti, come in narrativa;
- con liquidazione e condanna dell' Controparte_3
delle spese legali, medico-legali di parte e d'ufficio in relazione al
[...]
procedimento ex art. 696bis c.p.c. sub R.G. 1655/2022, Tribunale Civile di Piacenza, come da
documentazione allegata;
- con richiesta di valutazione della condotta della resistente, che
appare manifestamente defatigatoria in relazione al comportamento in sede di ATP e nella
pendenza dei termini per il giudizio di merito, oltre all'eventuale condotta nel presente
giudizio, in relazione ai principi in buona fede, ai sensi degli art. 88 c.p.c. e con gli effetti
dell'art. 96 c.p.c.”
Resiste l' negando qualsiasi addebito, invocando la relazione peritale CP_2
resa dai consulenti della Procura della Repubblica che aveva escluso la responsabilità
dei sanitari individuando come causa più probabile della morte – pur in un contesto in cui sovente le cause rimangono ignote (punto su cui concordano tutte le relazioni in atti) – il doppio giro di funicolo attorno al collo del bambino e parlando pertanto di causa assolutamente imprevedibile.
2. Al netto della – pur comprensibilmente aspra – dialettica processuale, la vicenda è in sé semplice: occorre stabilire se la morte in utero del bambino sia stata una tragica e inevitabile fatalità, oppure se vi sia stata negligenza da parte dei medici e sanitari dell' Da questo punto di vista, tuttavia, la pervicace insistenza CP_2
dell'azienda sanitaria sulle “linee guida”, sui due giri di funicolo attorno al collo, sulla iperspiralizzazione del funicolo stesso, appare non convincente e meritevole di considerazioni più approfondite di quelle usuali.
pagina 3 di 46 Preliminarmente vanno richiamati i principi, sufficientemente consolidati, sul nesso di causalità e sul conseguente riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medico-sanitaria.
2.1. Sul nesso di causalità in generale, è ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta OT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene pagina 4 di 46 all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a
produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. ad es.– sia consentito il rinvio
– Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230). Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più
probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).
“In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è
improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della
comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un
concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella
comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in
ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio
valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805). In ogni caso, rammenta la giurisprudenza, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua
non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente
necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto
di per sé idoneo a determinare l'evento stesso” (Cass. 23915/2013).
2.2. Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su
di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra
un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente
pagina 5 di 46 qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione
di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il
concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo
dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva
in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo,
intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva
relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica
è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a
determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali
precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della
dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione
del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente
praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura;
con l'ulteriore precisazione che,
nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare
- quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini,
accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa,
onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica
con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse
stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso
di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell'agente” (Cass. n. 7997 del 2005).
In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od pagina 6 di 46 omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento (cfr. Cass. 20904/2013).
Più recentemente la Cassazione ha così avuto modo di osservare che “In tema
di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale
tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura
convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame
eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata
la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato
dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che,
anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo,
l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero
materno).” (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21511).
Più in dettaglio, è stato ribadito che “Il creditore […] è tenuto a provare, anche
mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il
danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale
deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione a lui non imputabile. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. Di norma
[…]”la causalità materiale (...) non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno
evento (...). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema
di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto
di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere
pagina 7 di 46 del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la
prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità
materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Quando però viene in considerazione una
prestazione professionale, ove “l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale
all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a
distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno
evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (...) la causalità
materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse
presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento
il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione,
non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento (...). Si riespande così, anche sul piano
funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (...). Persiste, nonostante
l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione
dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di
inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente
naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione
patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il
danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di
inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori
sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica
(...)” (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 09/11/2022), n.32972).
pagina 8 di 46 Ancora, ed infine: “In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore
l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione
risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici
e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli
esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica
secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in
ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7074, fattispecie in cui veniva domandato in giudizio il risarcimento del danno derivato dalla morte di un neonato provocata da condotte colpose asseritamente poste in essere dai sanitari prima e durante il parto).
2.3. La lunga premessa svolta è necessaria per chiarire cosa, in applicazione dei suddetti principi, gli odierni attori fossero tenuti a provare.
È pacifico – checché ne dica l' – che si trattasse di gravidanza ad alto CP_2
rischio, poiché tutte le relazioni tecniche peritali ne danno atto pur pervenendo a conclusioni difformi, sicché si tratta di presupposto assolutamente certo e incontrovertibile.
Alla luce dei principi di cui sopra, pertanto, gli attori dovevano provare il nesso causale, sul piano naturalistico, non tra la condotta dei sanitari dell' e CP_2
direttamente la morte del bambino, bensì, e piuttosto, tra la condotta dei sanitari dell' e l' “aggravamento” di quel rischio. In altri termini: posto che la condizione CP_2
della signora era di gravida ad alto rischio, il concetto di “aggravamento della Pt_1
condizione patologica” o di “insorgere di nuove patologie” si declina appunto come aumento del rischio di esito infausto della gravidanza, rischio già insito e caratterizzante la condizione della paziente al momento della presa in carico;
ed è tale aumento del rischio che va inteso come terminale diretto della relazione causale con l'inadempimento ascritto;
perché la morte del bambino, in questa prospettiva e pagina 9 di 46 coerentemente con l'insegnamento della Cassazione, si configura quale evento
ulteriore e conseguenza indiretta dell'ascritto inadempimento.
In altri termini e più chiaramente. Parte attrice aveva l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra quell' aggravamento del rischio e la condotta dei medici;
mentre, posto che il danno evento (la morte del bambino) non è
immanente all'inadempimento, aveva anche l'onere di provare quella connessione, e di provarla sul piano meramente naturalistico, dimostrando – giudizio controfattuale
– che c'era almeno una condotta alternativa lecita in grado di evitare, con elevata probabilità logica, la morte: nel caso di specie, la programmazione di un taglio cesareo, o un'induzione del parto, in data antecedente e prossima al 2 ottobre 2019
(data presunta del parto, termine naturale della gravidanza) o comunque senza attendere l'8 ottobre.
Parte convenuta, di contro, aveva l'onere di provare, alternativamente, l'esatto adempimento (cioè che la condotta tenuta fosse l'unica lecita) o l'insussistenza del nesso causale per concomitanza di un fattore causale esterno sopravvenuto,
imprevisto e/o imprevedibile, e comunque inevitabile, di per sé idoneo a determinare l'evento (causa efficiente: nel caso di specie, i due giri di funicolo al collo o l'infarto della placenta)(che peraltro appare irrilevante sul piano causale in quanto evento intermedio eziologicamente riconducibile alla procrastinazione del parto, e che comunque è altamente probabile non si sarebbe verificato senza la stessa).
Ad avviso di questo Giudice la prova di cui erano onerati gli attori è stata pienamente raggiunta. I fatti vanno correttamente (e secondo buona fede) ripercorsi e valutati.
3.1. Prima di tutto va ribadito che una gravidanza si definisce ad “alto rischio”
quando esiste la possibilità di un esito patologico per la donna e/o il bambino con un'incidenza maggiore di quella esistente nella popolazione generale delle gestanti. E
pagina 10 di 46 se si considerano gli elementi indicati dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità
del 2004 (dunque già 15 anni prima dei fatti di causa) la gravidanza della signora era da ritenersi ad “alto rischio” fin dall'inizio della gestazione per la Pt_1
concomitanza di ben tre condizioni cliniche costituenti potenziali fattori di rischio perché riconosciute dalla comunità scientifica come cause della MEF (morte endouterina del feto): la patologia tiroidea, la procreazione medicalmente assistita e la gravidanza gemellare. Sono tutte e tre documentate in atti, per cui è sufficiente rinviare alle relazioni peritali ove vengono approfondite in dettaglio. Colpisce perciò
– ma non sorprende più di tanto – che l' arrivi a negare che si trattasse di CP_2
gravidanza ad alto rischio, fingendo di ignorare come i relativi presupposti fossero ben documentati. Ha invocato le conclusioni del Prof. per escludere il rischio Per_1
da ipotiroidismo, richiamando strumentalmente il passaggio in cui egli afferma che
“Una diffusa, seppur lievi immaturità dei villi è indicativa di una stato disendocrino materno
e latente o compensato e le notizie cliniche sono, in questo caso, perfettamente congruenti con
i reperti istologici e ne supportano l'interpretazione. In effetti si tratta di un segnale che,
ininfluente sotto il profilo funzionale e per le dinamiche di scambio materno-fetale, conferma
la corretta impostazione terapeutica ed il corretto monitoraggio della gestante.", il che non significa affatto che l'ipotiroidismo non sia un fattore che innalza il rischio di esito infausto della gravidanza. Il Prof. non ha preso posizione espressa sul punto. Per_1
Surreale è poi la contestazione che la PMA costituisca fattore di rischio: “nessuno studio
clinico dimostra che l'uso di tecniche di riproduzione assistita sia motivo di maggior rischio di
problemi ostetrici.". Così come è surreale il tentativo, sempre citando strumentalmente il Prof. di escludere il rischio da gravidanza gemellare: “'Trattasi di placenta Per_1
gemellare dicorionica-diamniotica (secondo notizie riferite) fusa con precoce spegnimento di
una camera ovulare embrionata successivamente andata incontro a fenomeni sclero-involutivi.
La placenta relativa al secondo gemello presenta le caratteristiche di una normale placenta a
pagina 11 di 46 sviluppo adeguato all'epoca gestazionale in assenza di stati infiammatori recenti, cronici o
pregressi.".
È perciò opportuno ripercorrere in estremo dettaglio i fatti di causa, ben compendiati nella relazione tecnica di parte (doc. 3 parte attrice) che – come si avrà
modo di evidenziare – collima perfettamente e trova piena conferma anche nella
Consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede civilistica. Li si riporta per esteso,
offrendo importanti elementi di valutazione del quadro che i sanitari dell' CP_2
avrebbero dovuto valutare (e di come l'abbiano valutato in concreto): “I problemi
vascolari della regione genito – pelvica erano poi esacerbati dal termine della gravidanza,
periodo nel quale le già normalmente critiche condizioni cardiocircolatorie gravidiche si
dovevano confrontare con la ridotta filtrazione placentare (prevedibile in gravidanze 'normali',
ma più probabile nelle gravidanze PMA) di una placenta particolarmente 'invecchiata' (vedi
reperto istologico) e con alcune situazioni occasionali, come il collasso pressorio da stanchezza
fisica di fine giornata (calo della forza contrattile cardiaca) o da “ipotensione supina”, causata,
in una gravida a termine sdraiata orizzontalmente a pancia in su, dalla compressione dell'utero
- reso pesante dalla dimensione – sulla con ridotto flusso di ritorno di sangue dalla Parte_7
periferia al cuore.
Già alla 39a settimana (23-09-19), infatti, la signora soffriva di un Parte_1
episodio serale di vomito, diarrea e riduzione dei movimenti fetali, con tachicardia – registrata
al PS – che ben si configurava come conseguenza di un ridotto flusso ematico nel distretto
placentare.
Il 30-09-19 e l'08-10-19, alle visite eseguite presso l'Ambulatorio Gravidanza a
Termine, la tachicardia era confermata: in particolare, all'esito di quest'ultima valutazione
l'ostetrica segnalava, quale unico dato aggiuntivo in documentazione, evidenziabile CP_4
anche dal tracciato, una tachicardia materna con valori medi di 116 bpm (battiti per minuto)
e punte di 127 bpm, quindi superiori a quelli riscontrati una settimana prima. La stessa
pagina 12 di 46 ostetrica segnalava, a seguire sullo stesso documento, che la signora Parte_1
aveva avvertito questa sensazione [descritta come “cuore in gola”] per tutta la gravidanza,
mentre, dalle dichiarazioni rese dalla donna si apprende che questa si era presentata solo “nelle
ultime 4-5 settimane”.
La sera dell'08-10-19, poi, la signora si presentava al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di con perdite ematiche e ancora con tachicardia. Durante CP_1
l'esecuzione del tracciato CTG, in posizione supina si evidenziava un progressivo incremento
dell'attività contrattile che, mantenendosi comunque ancora sporadica nei 20 minuti
d'osservazione, non arrivava ancora ad interferire sull'attività cardiaca fetale.
Osservando il tracciato [presente in cartella] si riscontrava - nei 20 minuti di
registrazione – una variabilità di frequenza del polso materno in tendenziale opposizione con
la variabilità di frequenza del battito cardiaco fetale, ambedue quasi in coincidenza con le
contrazioni uterine. Tale caratteristica, come già accennato, era visibile nel tracciato eseguito
alla 40a settimana, ma con livelli di tachicardia materna più bassi.
Sulla scorta di tali e tante premesse, gli scriventi CTP ritengono che l'unica causa
plausibile del decesso del feto di , avvenuto nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre Parte_1
2019, sia da identificarsi in una insufficienza feto - placentare ingravescente, la genesi della
quale è da ricondursi ad una placenta senescente, agli esiti di una laparoscopia per endometriosi
combinate tra loro con una situazione di ipotensione da posizione supina ed al calo fisiologico
della pressione arteriosa che, di norma, raggiunge il picco negativo durante il sonno e nelle
prime ore del giorno (tra le ore 4 e le 5 del mattino): in tale contesto, il costante riscontro di
una tachicardia materna era la spia della necessità dell'organismo di Parte_1
di antagonizzare il deficit ossigenativo fetale da progressiva riduzione della perfusione fetale,
poi esacerbatasi nelle ore serali del 9 – 10 ottobre 2019, con l'agitazione motoria del feto (come
riferito dalla signora ), in una condizione di sofferenza fetale acuta Parte_1
pagina 13 di 46 (vedi 'liquido amniotico tinto' evidenziato dopo amnioressi nel corso del TC) perdurante per
un tempo sufficiente a comportare il decesso del feto.
L'adozione dell'interpretazione ezio-patogenetica sopramenzionata è l'unica che
consente di dare una risposta logica alla sequenza degli eventi che hanno comportato la morte
del feto e tale interpretazione non ha, d'altra parte, alternative accettabili, ben spiegando la
tachicardia compensatoria delle ultime settimane di gravidanza ed i riscontri obiettivi
registrati negli ultimi suoi giorni.” (doc.3, pag. 20-22).
Proseguono i CTP evidenziando come “il rischio morfo-funzionale pre-esistente,
abbinato al precedente psichiatrico ed al HPB (high premium baby) da infertilità primaria e
procreazione medicalmente assistita avrebbero dovuto indirizzare (come d'altra parte previsto
dal protocollo diagnostico-terapeutico allegato anche in cartella clinica[9]) verso un modello
assistenziale tipo AGIM piuttosto che verso un AGI, con un indirizzo di specifica
personalizzazione nella presa in carico della donna;
non si condividono, dunque, le risultanze
della visita del 30-09-19, all'esito della quale la dott.ssa in base alla Persona_2
'presentazione del feto', alla reattività del ' (NST [tracciato allegato in Controparte_5
cartella]), alla 'presenza di movimenti fetali' (MAF) accentuati ed alla 'assenza di edemi'
declivi riteneva che, nonostante l'evidenza e la segnalazione a mano sul tracciato di tachicardia
materna, con valori medi di 110 bpm (battiti per minuto) e punte di 115 bpm, non sussistesse
alcun 'aumentato rischio ostetrico' (ARO), così proponendo, come poc'anzi avuto modo di dire,
un modello 'assistenziale ginecologico integrato' (AGI)3, cioè di pertinenza associata
ostetrica/ginecologo sotto responsabilità medica. Ciò è in evidente disaccordo con le buone
pratiche cliniche, nei termini in cui il precedente anamnestico di procreazione medicalmente
assistita avrebbe dovuto consigliare il passaggio da ARO ad AGIM, richiedendo un'assistenza
più attenta e prolungata nel tempo.
In secondo luogo, il 8-10-19 (39+5 sett.) il medico (dott. decideva di procedere Per_3
alla manovra di scollamento delle membrane (registrabile classicamente come 'azione
pagina 14 di 46 stimolante l'induzione del travaglio') ma rimandava il passo operativo successivo (induzione
farmacologica) a quattro giorni di distanza (12-10-19 – 41+3 sett.). A parere degli scriventi
consulenti la scelta di scollare le membrane risultava inadeguata, giacché le condizioni locali
non erano permittenti, anche in ragione della storia clinica complessiva (ginecologica, pre –
gravidica e gravidica), che impediva di qualificare la gravidanza in questione come
“fisiologica”. Non solo, una volta deciso per tale procedura, i curanti avrebbero dovuto, anche
in considerazione della sopracitata anamnesi ostetrica, controllare clinicamente le conseguenze
sul feto e sulla madre dell'atto induttivo eseguito, trattenendola in osservazione, effettuando
un ricontrollo cardiotocografico o, quale maggiore accortezza, ricoverandola, al fine di
evidenziare eventuali effetti della manovra eseguita. In concreto, ciò avrebbe permesso di
registrare tempestivamente eventuali deviazioni dal benessere del feto, che era posto nelle
condizioni di affrontare un percorso di parto innescato artificialmente dall'esterno: ciò a
prescindere dalla correttezza dell'indicazione all'induzione del parto.
In terzo luogo, si segnala come nell'incontro del 30-09-19 (39+5 sett.),
nell'Ambulatorio Gravidanza a Termine, i sanitari eseguivano un Cardiotocogramma feto-
materno [CTG] (presente in cartella clinica) che evidenziava una normale reattività fetale, ma
una frequenza cardiaca materna elevata (media 110 b/m, con punte di 115 b/m), non segnalata
in scheda, ma solo sul tracciato. Nell'incontro successivo del 08-10-19 (40+6 sett.) i sanitari
eseguivano ancora un CTG che non era descritto nei parametri fetali, mentre era presente la
sola segnalazione – da parte dell'ostetrica – di una tachicardia materna, senza indicazione di
valori e riferita come cronica: circostanza, quest'ultima, che sulla scorta delle dichiarazioni rese
dalla madre, che ne datava l'insorgenza a partire dal 9° mese, risulta scorretta.
Il giorno 08-10-19 (40+6 sett.), sempre alla sera (circa ore 22.00), la signora
[...]
tornava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di per controllare la situazione Parte_1 CP_1
in merito alle perdite ematiche avute per tutta la giornata e le valutazioni previste dal protocollo
per il controllo del benessere fetale erano eseguite con esito positivo, ma oltre a non essere in
pagina 15 di 46 alcun modo, ancora una volta, considerata la tachicardia materna, neppure era prospettata la
possibile evoluzione del quadro (ACU in progressivo esordio) in una donna 'non fisiologica'
che continuava a presentare tachicardia 'reattiva', già nota da precedenti rilievi nella stessa
struttura e quindi bisognosa di controlli più attenti e ravvicinati. Il CTG eseguito in quella
sede (presente in cartella clinica) era descritto come 'grado 1 ACOG' (regolare), senza 'attività
contrattile uterina' in corso [ACU]; in realtà, mostrava una situazione nella quale l'attività
contrattile uterina era presente ed iniziava dopo circa 15-20 minuti di registrazione e, come
sotto riportato, questa si manifestava dopo un lieve esordio con tendenza ad incrementarsi,
probabilmente per il prolungarsi della posizione supina della donna (circa 1 ora e 10 minuti).
Ciò avrebbe dovuto imporre monitoraggi e controlli clinici seriali, mediante, lo
ribadisce, una registrazione cardiotocografica prolungata o, ancor meglio, un ricovero per
osservazione clinica prolungata. Seguendo tali accortezze sarebbe stato possibile intercettare la
sofferenza fetale, esordita nelle ore successive alla dimissione ospedaliera, la sera del 08-10-19,
come peraltro dimostrato dalla presenza di liquido tinto descritto durante il TC: circostanza
che, portando ad un taglio cesareo in urgenza, avrebbe evitato la morte del feto di
[...]
“. Parte_1
E già questo sarebbe più che sufficiente;
ma ovviamente, trattandosi di consulenza tecnica di parte, era opportuno e doveroso un accertamento tecnico di ufficio. Al netto delle valutazioni, tuttavia, i fatti storici sono esattamente quelli appena riportati, non essendo oggetto di alcuna specifica ed efficace contestazione né
la tipologia di attività compiute né la relativa tempistica. È necessario,
conseguentemente, chiarire se ed in che termini le condizioni della gestante delimitassero il contenuto della condotta medico-sanitaria concretamente esigibile.
3.2. In linea di principio occorre ribadire la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria. Si è già avuto modo di affermare, ed è (a quanto consta)
orientamento consolidato anche di questo Ufficio, che “In tema di responsabilità medica
pagina 16 di 46 e danni, la responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati al paziente nell'esercizio
della professione sanitaria ha sempre e comunque natura contrattuale sia nell'ipotesi in cui
sussista uno specifico e formale rapporto contrattuale tra medico e paziente, sia nell'ipotesi in
cui il medico esegua la sua prestazione in adempimento del contratto di spedalità stipulato tra
il paziente e la struttura sanitaria. Quando il paziente richiede un intervento di diagnosi e/o
cura ad una struttura sanitaria, stipula sì, formalmente, un contratto con tale ente, ma l'ente
tale contratto esegue, di regola, tramite un medico ad esso legato da un contratto d'opera
professionale. Sussiste, perciò, un rapporto paziente-struttura e uno struttura-medico,
entrambi di sicura natura contrattuale.” (sia consentito il rinvio a Trib. Piacenza
11.11.2015 n. 827, su Dejure.it).
È necessario rimarcare che il medico svolge una attività professionale, in cui la
due diligence è commisurata alla natura dell'incarico, il quale di regola implica “la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.), e che dunque è
proprio la peculiarità della attività ad escludere, da un lato, che il medico possa essere un “mero” ausiliario della struttura e che la prestazione dovuta sia sempre e comunque esattamente e perfettamente fungibile;
dall'altro, a determinare necessariamente un rapporto giuridico, e particolarmente qualificato, tra medico e paziente. Avuto riguardo alla sfera giuridica del paziente, appare infatti innegabile che il bene giuridico tutelato, di elevato rango costituzionale (vita e salute) si traduca nell'interesse all'esatto adempimento della prestazione medico - sanitaria che viene svolta sulla sua persona;
e che la particolare specializzazione e l'elevato profilo professionale del medico, unitamente alla “fama” della struttura, costituiscano i fattori determinanti l'insorgere di un legittimo affidamento del paziente che, a ben vedere, ha ad oggetto non (solo e non tanto) i mezzi, cioè le modalità di esecuzione della prestazione, quanto piuttosto il risultato utile, cioè la salvaguardia della propria persona. Risulta in questa prospettiva estremamente arduo dequalificare la pagina 17 di 46 prestazione del medico, che opererebbe “senza alcuna autonomia professionale”
(Trib. Milano 14320/2014), e concepirla come attività materiale spersonalizzata e fungibile, priva di connotazioni valutative e discrezionali. La fallacia di tale tesi si coglie in esito al rilievo per cui, quand'anche le cose stessero realmente in tali termini,
resterebbero così descritte solo le modalità della prestazione “oggetto di contrattazione” tra paziente e struttura, cioè quelle originariamente pattuite, non anche quelle ulteriori e diverse, pur necessarie e costituenti attuazione degli obblighi di protezione immanenti.
C'è un dato ineliminabile: la struttura si obbliga verso il paziente ad eseguire la prestazione sanitaria, ma la esegue tramite proprio personale, dipendente o
“convenzionato”. Quando il paziente si rivolge alla struttura sanitaria per richiedere una prestazione di assistenza e cura si instaurano così due distinti rapporti giuridici;
quello tra paziente e struttura, che ha natura pacificamente contrattuale e che viene qualificato generalmente come contratto di spedalità; e quello tra paziente e medico che nasce dal c.d. contatto sociale, in cui fonte della obbligazione è la c.d.
presa in carico, che si colloca cronologicamente nel momento in cui, in base alle regole organizzative della struttura, il medico inizia a compiere attività diagnostica, o terapeutica, o anche solo propedeutica a queste, nell'interesse di quello specifico paziente.
Ciò che si chiede al medico è dunque una condotta in cui la diligenza adempitiva è sì quella del professionista, e dunque commisurata alla natura dell'
incarico inteso in senso generale ed astratto - l'esercizio dell'arte medica nell'una o nell'altra branca specialistica - ma è altresì una diligenza la cui asticella quella professione tende ad alzare al massimo livello concretamente possibile, pena l'elusione di quei fondamentali doveri di solidarietà e di assistenza “erga omnes” (nel senso letterale del termine: verso tutti, nessuno escluso), e alla quale proprio per pagina 18 di 46 questo l'ordinamento giuridico appresta il fondamentale strumento di riequilibrio dato dall'art. 2236 c.c., grazie al quale la prestazione del professionista va comunque esaminata e valutata per ciò che essa in concreto è: esercizio di una attività tecnica,
che implica sempre e comunque un problema, mette cioè sempre e comunque il medico davanti ad una scelta tra più opzioni di condotta astrattamente possibili, e che non di rado appare di speciale difficoltà.
Nella prestazione tecnica medico - sanitaria appaiono inscindibili gli obblighi c.d. di prestazione, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del contratto d'opera tra medico e struttura sanitaria, e gli obblighi c.d. di protezione della persona del paziente, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del rapporto giuridico che si instaura in esito al c.d. contatto sociale;
e ciò perché non è possibile al medico adempiere i primi indipendentemente dai secondi. Rendendo
diligentemente la prestazione richiesta il medico soddisfa dunque simultaneamente due interessi distinti: l'interesse della struttura all'esatto adempimento da parte del proprio lavoratore dipendente o professionista incaricato, e l'interesse del paziente all'esatto adempimento della prestazione richiesta alla struttura;
compie cioè un unico atto, adempitivo di due distinte obbligazioni.
È importante sottolineare che nel concetto di prestazione “contrattualmente dovuta” quegli obblighi di protezione rientrano ineluttabilmente e non sono suscettibili di essere declassati a mere modalità tecniche dell'adempimento (poiché
sono diverse - e non preventivabili ex ante - per oggetto della condotta, natura, portata,
estensione, strumentalità più o meno diretta con la prestazione “principale”).
Venendo al caso di specie: l'obbligazione del ginecologo verso la partoriente è
limitata alle sole attività strettamente e normalmente connesse al tipo di prestazione richiesta (esami di routine prima del parto;
preparazione e manovre;
accertamento della vitalità del nascituro) o include anche le trasfusioni, le manovre rianimatorie, e pagina 19 di 46 più in generale qualsiasi iniziativa che dovesse essere necessaria nel caso concreto per proteggere e salvare la madre e il bambino, ancorché ovviamente non richieste?
In altri termini: se il medico ”esegue un contratto” è vincolato ad attenersi allo
stretto indispensabile, rifiutando ciò che non sia espressamente previsto dai
“protocolli” o dalle “linee guida”, o la sua opera si estende a tutto ciò che è
necessario ad assicurare il più alto livello di protezione possibile?
Chi scrive ritiene che vada evidenziata l'estrema particolarità della attività
del medico, che implica connotazioni di urgenza nel provvedere che la differenziano da altre professioni in cui, di regola, la discrezionalità del prestatore chiamato a scegliere tra più opzioni tecniche (si pensi alle scelte processuali dell'avvocato, o alle scelte tecniche del progettista) offre uno spatium deliberandi più dilatato nel tempo. La
natura professionale dell'attività del medico, viceversa, implicando la necessaria inerenza degli obblighi di protezione della vita e dell'incolumità del paziente,
contingenta anche i tempi della sua scelta tecnica;
e fornisce una chiave di lettura estremamente chiara della fattispecie.
Gli artt. 2 e 32 Cost., che tutelano la vita e la salute del singolo quali diritti fondamentali e non comprimibili neanche a fronte di interessi costituzionalmente protetti formalmente di pari rango (v. in questo senso, se attentamente letta, la nota
C. Cost. 85/2013, in motivazione), nonché negli artt. 1176 comma 2 e 1375 c.c.:
il medico deve pur sempre eseguire in scienza e coscienza, e secondo buona fede,
l'attività commissionatagli dalla struttura sanitaria, innalzando di conseguenza lo standard di diligenza professionale sino al massimo concretamente esigibile. Non è
un burocrate che fa il suo compitino “per avere le carte a posto”. Egli non è un tecnico chiamato ad intervenire su una res inanimata il cui deterioramento o la cui distruzione determinino conseguenze meramente patrimoniali;
è un professionista, tenuto alla scrupolosa osservanza di standard di diligenza sempre più elevati, che prende in pagina 20 di 46 carico il paziente assumendo una specifica, concreta e ineliminabile posizione di garanzia nei confronti della sua persona.
Dallo standard di diligenza specifica non è infatti possibile elidere l'elemento di doverosità della protezione della persona del paziente;
una protezione che si estende addirittura a soggetti diversi da quelli che gli vengono formalmente affidati
(in terminis Cass. 30 giugno 2011 n. 4405, secondo cui il “rapporto giuridico tra
il medico ed i genitori del nascituro […] è di protezione verso la madre, ma anche verso il padre
del nascituro in relazione all' interesse costituzionalmente protetto della integrità del nuovo
nucleo familiare in relazione alla nascita programmata e sperata”); e che soprattutto è una
protezione totale, senza compromessi, senza limitazioni derivanti dalle
convinzioni personali proprie o del paziente, ispirata al più alto livello di etica e
solidarietà, tale da imporre al medico anche la disobbedienza civile (“...osservando
le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione”, recita il giuramento della categoria). Il medico può violare la legge, se la stretta osservanza di quella legge pregiudica la vita o l'incolumità del paziente. Il medico è l'incarnazione del principio per cui a volte la legge non basta, e se si deve fare la cosa giusta (salvare una vita) la si fa anche contro un'eventuale norma di legge, o a fortiori un regolamento o un protocollo.
Per questo è necessario sottolineare, e con forza, la libertà del medico di non seguire anche le linee guida e i protocolli vigenti al momento in cui opera, se è
necessario ad adempiere il suo giuramento, a compiere quel bene più grande. (Senza
il coraggio dei medici che giudicarono inadeguati i protocolli, e assunsero iniziative più efficaci ancorché innovative e rischiose, ad esempio, sotto il Covid saremmo tutti morti di “vigile attesa” e tachipirina).
pagina 21 di 46 Forse anche per questo la Cassazione afferma che “In tema di responsabilità
sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o
“parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur
rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non
valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto
esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei
medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso
di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene
ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima
misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta)” (Cassazione civile sez. III,
11/12/2023, n.34516). “Le c.d. linee guida sono solo un parametro di valutazione della
condotta del medico, ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida
possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che
imponevano di non osservarle.” (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30998). Ciò
posto, torniamo ai fatti di causa.
4. La gravidanza della sig.ra era, come si è ricordato in apertura, ben Pt_1
qualificabile come gravidanza ad alto rischio, e questo già esclude di per sé che fosse vincolante qualsiasi tipo di linee-guida e da chiunque emanate. Come abbiamo visto, la condotta esigibile dal medico è individuata dalla concreta situazione di pericolo, non da linee guida o protocolli. Che, seguiti scrupolosamente, portano all'
esito infausto come nel caso di specie. La condotta seguita dai medici dell' CP_2
è stata appunto di stretta osservanza delle linee guida della Regione Emilia-
[...]
Romagna; occorreva pertanto, secondo un giudizio controfattuale, individuare una condotta alternativa lecita in grado di evitare l'evento morte del feto.
pagina 22 di 46 La sequenza degli accadimenti – compendiata nelle pagine scorse – non risulta invece indagata con accuratezza dalla relazione peritale – singolarmente superficiale
e sbrigativa, si consenta il rilievo – nel procedimento penale, in cui i consulenti della
Procura della Repubblica (Prof. e Dott. ), pur dopo aver dato atto Per_4 Per_5
della sussistenza di quei fattori di rischio della gravidanza, se ne disinteressano valorizzando i due giri di funicolo attorno al collo del bambino: “Il giro di funicolo è
un'evenienza patologica non infrequente, non diagnosticabile nella routine clinica nemmeno
con un esame ecografico correttamente eseguito;
nell'ipotesi in cui venga fortuitamente
individuato, inoltre, non vi è indicazione ad un taglio cesareo di elezione, essendo documentata
la sua totale asintomaticità in un elevato numero di casi.” Quanto al meccanismo della morte, hanno concluso rilevando che “Vi è anche la possibilità, assolutamente infrequente,
che, fuori travaglio e a causa di un movimento improvviso del feto, si verifichi uno stiramento
del cordone che, di fatto, viene a risultare troppo breve a causa di un singolo o plurimi giri
attorno al collo, con conseguente riduzione del flusso ematico del cordone e successiva
gravissima ipossia e morte del prodotto del concepimento. È altamente probabile che nel caso
di specie si sia trattato di un evento acuto improvviso ed imprevedibile.”
Il ragionamento dei due Tecnici – che tradisce il malcelato favor verso l'
[...]
, “addomesticando” i fatti per piegarli ad una tesi (quella della “tragica CP_1
fatalità”) che non si esita a definire preconcetta, tanti e tali sono i punti di frizione e di aperto contrasto con quanto accaduto e documentato – è fallace già sul piano logico,
fondandosi sul sofisma post hoc, ergo propter hoc. Essi individuano l'ultimo terminale della sequenza causale, lo qualificano come antecedente, e gli attribuiscono valore di causa efficiente della morte – cioè di fattore di per sé solo necessario e sufficiente a determinarla – tale da travolgere ed elidere ogni altro antecedente. Il che può anche avere un senso sul piano della causalità in generale (es. se si fosse trattato di un pagina 23 di 46 tamponamento a catena tra autoveicoli), ma certamente non in una fattispecie in cui la causalità dipende da un fattore assolutamente preponderante: il tempo.
Il bambino doveva nascere il 2 ottobre, il termine della gravidanza era quello.
Si è scelto di procrastinare. La gestante effettuò un nuovo accesso in ospedale la sera dell'8 ottobre. Vennero eseguiti lo scollamento delle membrane e il tracciato NST
(“non stress test”, monitoraggio simultaneo del battito cardiaco fetale e delle contrazioni uterine) e la sig.ra venne semplicemente rispedita a casa, quando le sue
condizioni e la sua storia clinica non “suggerivano”, bensì come Parte_8
Contr doveroso, un ricovero. È documentato dall che il bambino stava bene la sera dell'8 ottobre. La mattina del 10 ottobre la sig.ra fu ricoverata solo per Pt_1
prendere atto della morte del bambino e per sottoporsi alla sua “estrazione”.
Il cuore della vicenda è tutto qui.
È vero che la letteratura scientifica, le linee guida anche internazionali (O.M.S.),
i report dell' Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che il taglio cesareo è pur sempre un intervento chirurgico, come tale più rischioso del parto naturale, e consigliano di rifiutare richieste di programmazione del cesareo motivate da ragioni meramente soggettive (tocofobia). Ed è vero che il taglio cesareo “costa” al sistema sanitario nazionale molto più di un parto naturale (sala operatoria, equipe medica, etc.). Ed è
vero, infine, che le statistiche registrano un incremento dei parti cesarei nelle strutture sanitarie private, o in quelle pubbliche minori, e che si tratta di un fenomeno disfunzionale sotto più profili (in un report l'Istituto Superiore della Sanità stigmatizza la correlazione tra detto incremento percentuale e scarsa preparazione tecnica dei medici) (1). Ma se l'indicazione scientifica è di limitarne l'occorrenza ai soli casi di pagina 24 di 46 effettiva necessità ed urgenza, è possibile che nessuno si sia posto il problema di far nascere un bambino per cui era già scaduto il termine in una gravidanza ad alto rischio? Possibile che di fronte al moloch delle linee guida della regione Emilia-
Romagna tutti abbiano alzato le mani in segno di resa, evitando l'induzione al parto o il taglio cesareo (magari per timore di procedimenti disciplinari su iniziativa di occhiuti e zelanti funzionari)? Possibile, perché a quanto pare è esattamente ciò che è
accaduto.
L'errore metodologico dei consulenti della Procura della Repubblica è la lettura
“addomesticata” della causalità, che conclude fatalisticamente per la imprevedibilità
dell'evento sorvolando sul quadro clinico viceversa puntualmente evidenziato sia dalla perizia tecnica di parte a firma del Dott. (Università degli Studi di Milano) Per_6
e del Prof. (Istituto Mangiagalli di Milano), sia dalla consulenza tecnica Per_7
d'ufficio nel procedimento civile (Dott. Dott. e Prof. con un Per_8 Per_9 Per_1
elaborato estremamente attento, accurato, scientificamente approfondito,
metodologicamente ineccepibile, e che non merita le critiche – strumentali,
pretestuose e defatigatorie – della difesa CP_2
I CTU hanno individuato “La patogenesi della morte endouterina fetale (MEF)
sulla base di un meccanismo terminale di tipo ipossico-ischemico acuto e a rapida
evoluzione riferibile ad iperspiralizzazione del funicolo con conseguente trombosi dei vasi
amnio-coriali.” E hanno preso espressa posizione sul ruolo del doppio giro di funicolo,
evidenziando che “L'eventuale concorso del duplice giro di funicolo ombelicale attorno al
collo fetale può teoricamente aver esercitato un effetto patologico additivo al meccanismo
precedentemente menzionato ed ascrivibile all'iperspiralizzazione del funicolo, circostanza che
rispondere. E questo è dimostrato dall'osservazione che nelle unità operative più piccole dove sarebbe ragionevole attendersi una minore prevalenza di patologie, si eseguono più cesarei […], mentre nelle unità più grandi dove c'è concentrazione di patologia elevata il tasso di cesarei è più basso” (https://www.epicentro.iss.it/percorso-nascita/gori)
pagina 25 di 46 è comunque già pienamente idonea di per sé (dunque anche in assenza dei giri di funicolo)
a cagionare l'evento letifero.”
Hanno rilevato al riguardo – validando così la valutazione dei Tecnici di parte
– che un tempestivo ricovero avrebbe, con elevata probabilità, evitato la morte del bambino. La valutazione è pienamente convincente ed attendibile ed al riguardo è
necessario evidenziare come non sussista alcun contrasto – al di là di quanto strumentalmente censurato dalla difesa – con le conclusioni dell' anatomo- CP_2
patologo Prof. secondo cui “Una diffusa, seppur lieve immaturità dei villi è Per_1
indicativa di uno stato disendocrino materno latente o compensato e le notizie cliniche sono,
in questo caso, perfettamente congruenti con i reperti istologici e ne supportano
l'interpretazione. In effetti si tratta di un segnale che, ininfluente sotto il profilo
funzionale e per le dinamiche di scambio materno-fetale, conferma la corretta
impostazione terapeutica ed il corretto monitoraggio della gestante.” Questa valutazione del
Prof. – lungi dall' assolvere l' – è particolarmente significativa perché Per_1 CP_2
esclude che l'ipotiroidismo materno, seppur presente, abbia avuto un impatto funzionale sulla gravidanza, confermando invece l'adeguatezza del trattamento e del monitoraggio effettuati in relazione a quel fattore di rischio (ipotiroidismo).
Il Prof. ha poi evidenziato le condizioni della placenta: ““Trattasi Per_1
di placenta gemellare dicorionica-diamniotica (secondo notizie riferite) fusa con precoce
spegnimento di una camera ovulare embrionata successivamente andata incontro a fenomeni
sclero-involutivi. La placenta relativa al secondo gemello presenta le caratteristiche di
una normale placenta a sviluppo adeguato all'epoca gestazionale in assenza di stati
infiammatori recenti, cronici o pregressi.” Tale valutazione esclude che la natura inizialmente gemellare della gravidanza abbia comportato alterazioni patologiche significative, evidenziando invece lo sviluppo normale della placenta del feto sopravvissuto. Quanto alle lesioni placentari riscontrate, ha evidenziato che “A livello
pagina 26 di 46 del disco coriale si osservano modificazioni reattive dei villi conseguenti a stato ipossico ed ipo-
perfusivo di lunga durata. Le modificazioni predette non si associano a lesioni infartuali
ischemiche o emorragiche sia recenti che pregresse. La lieve, seppur diffusa entità delle
modificazioni conseguenti ad un lieve stato ipo-perfusivo sono relativamente comuni nelle
placente a termine e, in assenza di altre cause o lesioni patologiche sinergiche sincrone
o metacrone, non sono influenti sullo sviluppo e la crescita fetale.”
Ha, infine, espressamente escluso una condizione di “mal perfusione fetale”:
“Complessivamente le lesioni non sono per entità e gravità sufficienti a definire il quadro di
una cosiddetta 'mal perfusione fetale'.” Ed è una conclusione particolarmente rilevante perché esclude che le alterazioni placentari riscontrate fossero di entità tale da compromettere significativamente la funzione placentare e lo sviluppo fetale.
La CTU ha poi ricostruito con chiarezza che “L'ipossia-ischemia si è
sviluppata nella notte tra il 09.10.2019 e il 10.10.2019”, in un momento in cui la paziente si trovava al domicilio senza alcun monitoraggio: “Il NST della sera del
08.10.2019 comprova a posteriori la conservazione del benessere fetale, almeno sino
a tale epoca.” Le conclusioni del Prof. pertanto, non contraddicono affatto Per_1
la diagnosi dei CTU di “iperspiralizzazione del funicolo con conseguente trombosi dei vasi
amnio-coriali”; al contrario, la comprovano, evidenziando modificazioni reattive dei villi conseguenti a stato ipossico-ischemico; assenza di lesioni infartuali (che escludono cause placentari primarie); sviluppo normale della placenta che conferma l'adeguatezza della gestione fino all'evento acuto. In altri termini, la relazione del
Prof. che conferma un evento acuto a carico del funicolo ombelicale rafforza Per_1
il giudizio controfattuale dei CTU, poiché un evento acuto funicolare può essere intercettato attraverso monitoraggio continuo, diversamente da una patologia placentare cronica.
pagina 27 di 46 Concludono i CTU affermando che ““Qualora infatti si fosse proceduto a
ricovero in data 08.10.2019 con scollamento delle membrane ed avvio delle procedure
di induzione, si sarebbe proceduto all'avvio del travaglio con un monitoraggio
cardiotocografico in continuo, tale da poter monitorare in tempo reale le condizioni
fetali ed eventualmente intercettare condizioni di sofferenza fetale e,
pertanto, prontamente intervenire con eventuale taglio cesareo in emergenza” il che
“avrebbe permesso in termini probabilistici di integrare un differente esito della
vicenda, rispetto a quanto effettivamente occorso, con sopravvivenza del feto.”
Si tratta di valutazioni che non solo non meritano le ingenerose (e strumentali)
critiche rivolte, ma che – per la coerenza e il rigore scientifico con cui sono state espresse, e con il supporto della letteratura specialistica in materia – non si comprende come possano essere sminuite o disattese anche solo parzialmente. E si tratta, giova rimarcarlo, di valutazioni perfettamente sovrapponibili con quelle della consulenza tecnica di parte (doc. 3 parte attrice), redatta da specialisti altrettanto qualificati (dott.
e Prof. . Per_6 Per_7
Va pertanto richiamato l'insegnamento per cui “L'accertamento del nesso di
causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della
preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in
cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi
negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta
abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso
in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il
giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi
analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia
ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle
circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero
pagina 28 di 46 apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza
delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.”
(Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922).
Va conseguentemente ribadito che se la sig.ra fosse stata ricoverata Pt_1
immediatamente – anziché rispedita a casa – e costantemente monitorata sarebbe stato possibile intercettare eventuali segni di sofferenza fetale e intervenire tempestivamente con un'induzione al parto o con un cesareo in urgenza. Ovviamente
violando le linee guida dietro cui si trincera la strenua difesa dell' e che – come CP_2
si è tentato di evidenziare – non avevano e non potevano avere alcuna efficacia vincolante o scriminante. L'immediato ricovero emerge dunque quale condotta alternativa doverosa e ciò nondimeno omessa, che se fosse stata posta in essere avrebbe determinato – ipotesi più probabile, assunta tramite ragionamento inferenziale, e confermata dalle risultanze processuali – la salvezza del bambino restando comunque da escludere, perché ipotesi decisamente meno probabile, che sarebbe morto comunque: l'evento ipossico-ischemico risale alla notte tra 9 e 10
ottobre, ed era dunque ben possibile intervenire prima – tra il 2 e l'8 ottobre – essendo documentato che almeno fino alla sera dell'8 ottobre il bambino stava benissimo. Era
in quel momento che i medici e i sanitari dell' avrebbero dovuto porsi il CP_2
problema dell'opportunità di indurre il parto o di programmare il cesareo, o quantomeno di ricoverare una donna gravida – e gravida – Persona_10
ampiamente oltre il termine, piuttosto che appiattirsi sull'acritica e burocratica osservanza di linee guida che, oltretutto, non erano neanche appropriate. Né risulta che l'abbiano informata di tali possibilità (ma sulla mancanza di un consenso informato, che di per sé connoterebbe in termini di antigiuridicità la condotta dell'
nulla si dirà trattandosi di questione logicamente assorbita nel più complessivo CP_2
giudizio di antigiuridicità, su cui non incide significativamente).
pagina 29 di 46
5.1. Sul danno da perdita del rapporto parentale. La sig.ra e suo marito Pt_1
hanno perso il loro bambino forse nel modo più terribile: nel momento più inatteso,
nel giorno che doveva essere il più bello e indimenticabile, e che segnava il disvelamento di una persona con cui già c'era quella relazione affettiva profonda,
quell'amore viscerale e incondizionato che lega un genitore al proprio figlio.
Per questo non si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale favorevole al “taglio” del risarcimento sotto i minimi tabellari, richiamato da parte convenuta, e autorevolmente ribadito anche dalla Corte d'Appello di Bologna
(sentenza n. 1717/2023, di riforma di un precedente analogo di questo Giudice, Trib.
Piacenza 19.07.2019) che si limita a richiamare il tralatizio orientamento della Corte di
Cassazione censurando “una non condivisibile equiparazione tra la perdita di un figlio nato
e la nascita di un feto privo di vita”. Quel “non condivisibile”, lo si ribadisce convintamente, ha il sapore stantio della logica manichea del feto come “portio
viscerum”, persona dopo la nascita, res prima di questa. E quando la Cassazione, e la giurisprudenza di merito che vi si conforma, ribadisce che “per il figlio nato morto è
ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe
potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per
effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla
quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento” (Cass. Civ. n.
12717/2015), dice esattamente due cose, né più né meno: i) se per caso non c'è il primo vagito, e dunque nasce morto, i genitori in fondo la prendono con filosofia: “e vabbè,
abbiamo scherzato, è andata così, pazienza, non era mica un bambino vero, non abbiamo motivo
di soffrire poi tanto”; ii) i rapporti affettivi, com'è noto, si instaurano soltanto a partire dalla nascita;
durante la gravidanza la madre è una mera fattrice, che porta avanti la gestazione con quel sereno ed apatico distacco che la magistratura raccomanda;
e se la gestazione si interrompe, financo in sala parto, non verserà una lacrima nel pregare pagina 30 di 46 di “estrarle quella res inanimata” che bambino certo non è perché lo dice la Cassazione
e la Cassazione non sbaglia.
A parte il fatto che, come vedremo, la Cassazione fortunatamente ha avuto modo di dire ben altro, l'unico aggettivo che, a parere di chi scrive, qualifica adeguatamente tanto questo orientamento giurisprudenziale, quanto la logica che sottende, quanto la scelta di darvi continuità, è “raccapricciante”: non vi sono altre parole. Ed è raccapricciante sia se chi lo propugna non abbia mai provato a mettersi nei panni di chi deve affrontare una prova simile;
sia se ci abbia provato e sia sinceramente convinto di tale conclusione.
La fallacia argomentativa – per usare un eufemismo – sta tutta nella definizione di
“relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del
rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)”: dire che “è mancata” significa dire che se muore prima della nascita “non è niente”. Il che,
per quanto brutale, può essere anche accettabile sul piano logico e scientifico quando la morte endouterina avvenga nelle prime fasi della gravidanza, quando il bambino ancora non è completamente formato, quando non si muove o non si fa sentire: dire che la relazione affettiva manca significa dire che quello che la donna ha in grembo è
solo “il prodotto del concepimento”, non una creatura viva che si muove e che la madre sente. E senza scomodare il dibattito sull'interruzione di gravidanza non voluta – inconferente in questa sede dove invece si discute di una gravidanza c.d.
preziosa, perché ricercata e tenacemente voluta affrontando un percorso clinico molto impegnativo – anche nella normalità statistica delle cose si riscontra un legame affettivo tra la madre e il “prodotto del concepimento”, semplicemente perché è
l'istinto che l'essere umano ha da qualche millennio. Ed è la stessa Cassazione a riconoscerlo, quando – pur tributando ossequio al leading case di Cass. Sez. 3,
19/06/2015 n. 12717 – dopo aver ribadito che il principio di diritto dev'essere quello pagina 31 di 46 per cui se un figlio è nato morto la relazione affettiva è solo potenziale, prosegue affermando con nettezza che “tra la madre e il figlio ancora in grembo s[i] p[one] comunque
un rapporto affettivo che si rafforza nel corso della gravidanza, ragion per cui i criteri tabellari
possono costituire ad ogni modo un punto di partenza per la liquidazione, pur sempre
equitativa, del danno non patrimoniale subito dalla madre” (Cassazione civile sez. III,
19/08/2024, n.22899). Che di danno non patrimoniale pieno si tratti, lo afferma e con nettezza Cass. 26301/2021 (su cui v. infra); la giurisprudenza di merito ha osservato come le tabelle milanesi “possono costituire un utile criterio di riferimento ai fini di una
liquidazione equitativa del danno che deve essere calibrata alla specificità del caso di una morte
intrauterina […] [e che tenga] conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la qualità
dell'intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona
perduta. La particolarità del caso di un feto nato morto è tale però da imporre di
applicare dei correttivi per la rilevante diversità dell'essere la situazione sub iudice
al di fuori del parametro tabellare. In tal senso, nel caso esaminato da Cass. n.
22859/2020 la Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano
ritenuto equo liquidare a ciascun genitore il danno nella misura della metà del minimo
riconoscibile sulla base delle citate tabelle milanesi per il danno da perdita del rapporto
parentale.” (Corte appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Il principio di Cass.
12717/2015 ne esce, pertanto, quantomeno ridimensionato nella sua portata.
Mettiamola sul lato tecnico, a questo punto: ipotizzando che abbia davvero senso quell'idea – contro natura, sì – della Cassazione per cui “finché non nasce non
è niente” e non è possibile alcuna relazione affettiva (perché “è mancata”, dice la Corte
del 2015: dunque non ci può essere), la conseguenza qual è, sul piano processuale?
Che l'indifferenza della madre si presume – iuris tantum o iuris et de iure?– e che dunque è lei ad essere onerata della prova contraria? Che grava perciò sull'attrice la dimostrazione di aver sofferto davvero? Si vuole seriamente sostenere che la morte pagina 32 di 46 endouterina (anche di un bambino sano e a termine, anzi, ampiamente oltre il termine)
determini per la madre “meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di
generica insoddisfazione)” (Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n.28244) come un disservizio ferroviario o aereo, e che dunque spetti all'attrice dimostrare “che l'
interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso
che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che
il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica
allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”
(Cassazione civile sez. III, 29/11/2023, n.33276)?
Oppure si vuole sostenere che la qualità “solo potenziale” della relazione affettiva sia diretta conseguenza del rischio che fisiologicamente connota la gravidanza? E che dunque, se questa è ad alto rischio, l'exitus sia evento che ha maggiori probabilità di verificarsi rispetto ad una gestazione normale, e che proprio per questo la gestante deve esserne consapevole e quindi accettarlo più facilmente?
Le cose vanno ricondotte al loro significato e alla loro portata effettivi. “Le
parole sono importanti”, è stato detto: e parlare di relazione “potenziale che è mancata”
non può avere altro significato, sul piano giuridico, che la provocata mancanza, la sottrazione subita, delle esperienze di vita quotidiana legate alla crescita di un figlio,
che fanno crescere anche quella relazione affettiva già presente sin da quando la madre ne acquista consapevolezza, in quel modo insondabile e misterioso e personalissimo di cui ogni gestante è custode. Definirla “relazione ancora solo potenziale, ma mai realmente
sorta a causa della prematura scomparsa del figlio” è un'affermazione che desta perciò
perplessità; che può avere un senso se riferita a una gravidanza interrotta precocemente;
ma che sarebbe agghiacciante riferire alla morte di un bambino a termine, anzi oltre il termine perché doveva essere già nato, e che era perfettamente sano.
pagina 33 di 46 La “potenzialità” della relazione va intesa dunque come potenzialità di sviluppo futuro, come lesione del diritto alla genitorialità, e come fattore che circoscrive l'area del danno non patrimoniale risarcibile: e va riferita alla perdita -
tanto più devastante quanto minore è l'età del deceduto - dell'aspettativa di vita in comune che, in una gravidanza a decorso fisiologico per un bambino privo di anomalie morfologiche (come quello per cui è causa, alla luce dell'istruttoria svolta),
era normale attendersi e che costituiva la naturale prosecuzione di un legame affettivo che è nella normalità delle cose ritenere già instauratosi, non con una res inanimata ma con un individuo in fieri.
5.2. Tale ultima considerazione introduce un ulteriore argomento logico-giuridico.
Non è questa la sede per affrontare compiutamente tematiche di indubbia complessità
ed ampiamente dibattute dalla dottrina civilistica, e in particolare dai Maestri delle categorie generali del diritto (della scuola messinese in particolare); ma chi scrive pensa si possa dare per scontato, come dato ormai acquisito alla moderna scienza giuridica, l'obbligo di protezione nei confronti del nascituro e il suo sicuro ancoraggio non ad un interesse dei genitori (che ne determinerebbe la rilevanza solo indiretta e riflessa) bensì di un soggetto di diritto;
richiamando, secondo la OT più
avveduta, la distinzione tra soggettività giuridica e capacità giuridica (questa seconda sola, e non anche la prima, che sorge con la nascita: art. 1 c.c.).
Stiamo discutendo non della morte di un feto, ma della morte di un bambino oltre il termine naturale della gravidanza, illecitamente procrastinato (settimana
41+1!): un intervento tempestivo e conforme all'arte medica l'avrebbe fatto nascere, e nascere sano. Dire che sarebbe comunque morto per la spiralizzazione del funicolo semplicemente non è vero, perché è smentito dalle consulenze medico-legali in atti
(quella di parte e quella redatta in sede civilistica, nel procedimento di ATP). Si poteva programmare un cesareo, si poteva eseguire un cesareo d'urgenza, c'era tutto il tempo pagina 34 di 46 e il modo per salvare quella vita: certo, ciò era possibile solo a costo di commettere un atto di insubordinazione alla burocrazia;
per disattendere le linee guida occorrono capacità di discernimento e coraggio, doti per cui vale l'insegnamento manzoniano.
La prospettiva giurisprudenziale (quantomeno dell'orientamento citato) di assegnare minor rilevanza e dunque minor valore alla vita del nascituro rispetto alla vita di un bambino nato vivo - perché questo e non altro si afferma, quando si sostiene la tesi per cui al genitore del bimbo nato morto spetta un risarcimento decurtato rispetto al genitore del bambino nato vivo - non appare pertanto convincente sul piano logico e dogmatico, perché cozza anche con il rilievo per cui l'obbligo di protezione di quella vita, essendo proporzionale al pericolo che corre, è addirittura più intenso durante la gestazione e il parto, rispetto a quello nei confronti di un bambino già nato;
oltre che con il rilievo della irragionevole disparità di trattamento per situazioni che qualunque genitore avverte come uguali.
Giova ripeterlo: non si discute di un aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza, evento che rientra nell'area non solo del fisiologico ma dell'altamente probabile;
si discute invece della morte di un bambino fatto e finito, sopravvenuta alla
41ma settimana (quarantunesima!), improvvisamente, per la sconcertante superficialità di chi prese in carico la gestante, e dunque con un impatto lesivo dell'
evento che può considerarsi, secondo criteri di normalità, violentissimo e devastante.
In tale contesto, sostenere - in coerenza con la tesi giurisprudenziale richiamata da parte convenuta - che il danno da perdita di rapporto parentale non avrebbe subito decurtazioni se il bambino fosse morto anche subito dopo il parto, e che invece vada abbattuto perché morto qualche ora prima (in un momento in cui avrebbe già dovuto essere nato, è necessario ripeterlo), appare non corretto sul piano metodologico e ricostruttivo. Il danno risarcibile non è, infatti, quello vantato iure hereditatis dai pagina 35 di 46 genitori per lesione alla salute e all'integrità fisica del nato: è solo e soltanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In tal senso, con cristallina chiarezza, si è espressa la stessa Cassazione, sez.
III civile, con pronuncia – in terminis, discutendosi di fattispecie identica – da
segnalare anche per l'autorevolezza dell'estensore: “…quello che la sentenza
impugnata definisce, circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale – per
vero, riduttivamente ed impropriamente – come danno “da perdita del frutto del
concepimento”, altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto
parentale, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di considerare come anche
“la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale”, rilevando in tale
prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall'art. 31,
secondo comma, Cost., ma, più in generale, quanto stabilito dall'art. 2 Cost., norma
“che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non
collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione
giuridica del concepito” (così esprimendosi, in motivazione, la fin troppo nota
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975) […]
Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati
da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio
familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e
2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma
costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla
protezione della vita privata e familiare - all'art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso,
funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che pure tale tipo di
pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica
"della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel
momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e
pagina 36 di 46 quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-
relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita"
(Cass. sent. 11 novembre 2019, n. 28989, approdo definitivo di un lungo e tormentato
percorso interpretativo che ha finalmente colto la reale fenomenologia del danno alla
persona, come confermato dallo stesso, esplicito dettato legislativo di cui al
novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n.
235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione del successivo art. 139,
e discorrendo di risarcibilità anche del danno morale al punto 10.1. della sentenza, ha
definitivamente chiarito la differenza strutturale tra qualificazione della fattispecie
e quantificazione del danno).
Aspetti, dunque, come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di
vita, conseguenti alla morte del feto in utero, non possono considerarsi affatto come
un tipo di danno "assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento
formulata ex art. 2059 c.c.", risultando tale affermazione errata in diritto, come errata
appare quella secondo cui "altro sarebbe il danno non patrimoniale causato dalla
perdita del frutto del concepimento, e ben altro sarebbe invece il danno consistente
negli strascichi che quel lutto abbia lasciato nell'animo dei protagonisti".
Nel riconsiderare tali aspetti del danno lamentato dai ricorrenti, il collegio di
rinvio terrà altresì conto di quanto di recente affermato da questa stessa Corte (Cass.
8887/2020) in tema di danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando appieno
l'aspetto della sofferenza interiore patita dai genitori (Cass. 901/2018, 7513/2018,
2788/2019, 25988/2019), poiché la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo
a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più
significativo del danno de quo.
Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto
parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto
pagina 37 di 46 rimasto in vita - caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni
in pejus. Una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo /
quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta
scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del
lutto, quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché
camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra
vita e che continuano ad essere presenti tra noi. Il dolore del lutto non ci libera da
queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di
scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto". Il vero danno, nella perdita del
rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita, che
cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a
se stessi nel mondo” (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26301).
5.3. La posizione dei genitori. Valorizzando pertanto la particolarità del caso – la morte di un bambino fatto e finito e che doveva essere già nato, dunque endouterina solo per ritardo medico, è cosa diversa dall'aborto spontaneo di un feto ancora non maturo – siamo, secondo la giurisprudenza da ultimo citata, senz'altro dentro il parametro tabellare, laddove invece la giurisprudenza contraria propende per la liquidazione essenzialmente equitativa.
Quali parametri applicare, allora? Ritiene questo Giudice che la soluzione più
equa sia quella di partire dai valori minimi delle tabelle milanesi e romane applicabili
ratione temporis (Roma 2019, Milano 2018), fare una media, e applicare alle somme risultanti i seguenti correttivi (in ordine logico):
1) una decurtazione del 25% - e non del 50% come invece applicata dalla giurisprudenza in riferimento alla morte endouterina tout court – rispetto al danno risarcibile in caso di bambino nato vivo e morto in un breve lasso di tempo;
qui, lo si rammenta, era vivo e vitale 24 ore prima della “estrazione”;
pagina 38 di 46 2) una personalizzazione del 35% per la particolare violenza, sul piano dell'impatto psicologico, della tragedia: non si trattava di un bambino affetto da gravi malformazioni, tali cioè da far rappresentare la possibilità di un esito infausto della gestazione;
né può assumere rilevanza l'alto rischio della gravidanza ex latere matris,
poiché tutto ciò che poteva e doveva fare la madre era affidarsi serenamente alle sapienti cure degli specialisti che la presero in carico, e così ha fatto. Va invece considerato come la portata oggettivamente rassicurante dell'ultimo tracciato eseguito abbia reso ancor più beffardo e devastante l'exitus, unitamente alla natura e alla tipologia dei fattori ostativi emersi: sia l'iperspiralizzazione del funicolo, sia il doppio giro dello stesso – l'uno e l'altro antecedenti logici “più probabili che non” dell'
infarto della placenta, secondo la CTU civilistica in atti – erano ampiamente gestibili effettuando scelte diverse da quella, freddamente burocratica, seguita: lo si ripete,
piuttosto che attendere (oltre il termine naturale), si poteva e doveva programmare un cesareo oppure eseguirlo d'urgenza;
3) una decurtazione del 20% tenuto conto del fatto che fortunatamente, a fine
2021, “la famiglia nucleare ha gioito per la nascita di un altro figlio che sicuramente ha
contribuito ad allontanare o, per lo meno, ad affievolire la percezione del vuoto e della
complessiva vicenda luttuosa conseguente alla perdita di un bambino nato morto” (Corte
appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Affievolire, ma non elidere. Valga sul punto la già citata Cass. 29.09.2021 n. 26301. Quell'ombra, lugubre e straziante come solo il più grande dolore concepibile in natura sa essere, non va via. Ci si abitua a tutto, anche a conviverci, ma non è cancellabile;
e non è suscettibile di “riparazione” o
“compensazione” come pure alcune pronunce ventilano quando indulgono nel più
che avventuroso argomento per cui una nuova nascita equivarrebbe a compensatio lucri
cum damno (perché anche questo viene sostenuto, va constatato): sebbene, come è noto,
tale istituto postuli l'identità di radice tra le controprestazioni, e dunque la sostanziale pagina 39 di 46 ambivalenza del fatto, al contempo illecito produttivo di danno e tuttavia,
parallelamente e in qualche modo, fonte di vantaggi che, proprio ritraendo origine da quello, possono definirsi compensativi. Qui dovrebbe essere sufficiente osservare che la morte del bambino nell'ottobre 2019 e la nascita di un nuovo bambino in esito a
P.M.A. iniziata a gennaio 2021 – dunque, con un periodo di attesa la cui latitudine di per sé comprova quanto sia stato difficile provare a ricominciare, e con l'aggravante psicologica del sottoporsi al medesimo percorso così drammaticamente terminato –
non sono, con tutta evidenza, il medesimo fatto storico né si inseriscono nel medesimo rapporto con la convenuta CP_2
4) Per il solo attore può valere infine una ulteriore Parte_2
decurtazione del 30%, perché il legame affettivo con il figlio, forzatamente confinato entro l'arco temporale della gravidanza così innaturalmente interrotta, è
oggettivamente meno viscerale e intenso rispetto a quello della madre che lo porta in grembo e ne avverte la presenza con non paragonabile profondità.
Nessun abbattimento può invece derivare dalla mancata “coabitazione” o
“convivenza” conseguente alla mancata nascita. Questo Ufficio ha già respinto più
volte - con il conforto di avveduta OT - la tesi, pur sostenuta da una
(fortunatamente poi superata) Cassazione (n. 4253/2012), che pone quale presupposto del risarcimento del danno la convivenza con il defunto.
Si è osservato, al riguardo, che “Il danno da perdita del rapporto parentale non
richiede quale condicio juris la convivenza con il defunto. Risultando leso l'interesse alla
integrità della sfera affettiva familiare, il fatto costitutivo della obbligazione risarcitoria (cfr.
art. 1173 c.c.) è l'illecito, non la convivenza, perché la lesione consiste nella perdita di un
affetto, non di una convivenza. L'assioma di un imprescindibile legame tra i due concetti
appare privo di riscontri nella vita reale, in cui vi sono convivenze prive di significativa
affettività così come vi sono rapporti affettivi molto intensi in cui si è costretti a rinunciare alla
pagina 40 di 46 convivenza o che permangono pur quando questa sia cessata. Ne consegue che non può
ritenersi che, cessata la convivenza, cessi automaticamente anche il legame affettivo. [...] Ai
fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale all'interno
dell'unità familiare, intesa come perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come
società naturale, è sufficiente l'emersione, sul piano probatorio, di "normali rapporti" che,
specie in assenza di coabitazione, lascino intendere come sia rimasto intatto, e si sia rafforzato
nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti;
ed escludendo espressamente
che l'assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo, essendo tale assenza
imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere di vincoli affettivi e la
vicinanza psicologica con il congiunto deceduto” (Trib. Piacenza 30.05.2014; in senso conforme Cass. 9178/2018; 24162/2018; 29784/2018; 29932/2017; 21230/2016; assai nettamente Cass. 12146/2016). Se dunque ciò che rileva è la perdita di un affetto, non di un inquilino, non v'è ragione di ulteriormente abbattere il risarcimento del danno.
Questa, dunque, l'entità dei ristori dovuti ai genitori, per quanto di ragione:
Alla sig.ra : Parte_1
[(Tabelle Roma 2019)+(minimo tabellare Tabelle Milano 2018] / 2 = [Euro
284.394,30+165.960,00] = 450.354,30 / 2 = 225.177,15 (media);
255.177,15 – 25% per morte endouterina = 168.882,86;
168.882,86 + 35% per la personalizzazione (modalità del fatto) = 227.991,86
227.991,86 – 20% per nascita altro figlio = 182.393,49
Al sig. : Parte_2
[(Tabelle Roma 2019)+(minimo tabellare Tabelle Milano 2018] / 2 = [Euro
284.394,30+165.960,00] = 450.354,30 / 2 = 225.177,15 (media);
255.177,15 – 25% per morte endouterina = 168.882,86;
pagina 41 di 46 168.882,86 + 35% per la personalizzazione (modalità del fatto) = 227.991,86
227.991,86 – 20% per nascita altro figlio = 182.393,49
182.393,49 – 30% per la qualità di padre = 127.675,44
Somme tutte con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto (10.10.2019) all'
effettivo soddisfo.
5.4. Il danno da perdita del rapporto parentale per i nonni va, per le ragioni che si è tentato di esporre, al più riqualificato come danno da perdita di chances. Nei loro confronti sì, è mancata quella relazione affettiva concreta che si sarebbe sviluppata dopo la nascita, ma che in considerazione del tragico evento è rimasta al livello di una aspettativa frustrata e irrimediabilmente perduta. La giurisprudenza di merito ha osservato come “necessariamente la morte intrauterina del feto avvenuta al momento del
parto va distinta dalla morte di un bambino nato vivo e sano, in quanto nel primo caso non si
è mai instaurato un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni e genitori, da un lato, e
nipote-figlio, dall'altro, non vi è stata frequentazione né condivisione di momenti di vita
familiare” (Corte appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Sul punto si ritiene sufficiente quanto allegato. L'esistenza di un legame affettivo tra nonno e nipote è
infatti un dato rispondente alla normalità statistica e, nel contesto socioculturale di riferimento (l'Italia), può darsi per sussistente in re ipsa salva l'allegazione di concreti elementi di prova contraria (dissapori con i genitori del bambino, disinteresse per il ruolo di nonno, mancata partecipazione emotiva, etc.) che andavano, secondo i principi, forniti dalla controparte. Per quanto dunque vi sia un legame affettivo non compiutamente concretizzatosi, può senz'altro seguirsi la giurisprudenza favorevole,
specificando che si tratta di liquidazione in via equitativa e dunque con i parametri tabellari richiamabili solo quale punto di riferimento utile. Si reputa equo,
conseguentemente, riconoscere a titolo di risarcimento del danno una somma pari alla metà del minimo dei valori delle tabelle di Milano 2019, avuto riguardo all'assenza di pagina 42 di 46 specifiche e significative allegazioni di parte. Ai Sigg.ri Parte_3
, e può dunque liquidarsi Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'importo di Euro 12.000,00 ciascuno, anche qui con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto (10.10.2019) all' effettivo soddisfo.
Si specifica, con precisazione che vale per tutti gli attori, che il calcolo è stato effettuato assumendo come dì del dovuto il giorno dell'estrazione del bambino dal grembo materno, sia per l'impossibilità di determinare con esattezza il momento della morte (che pur si colloca non oltre le 24 ore antecedenti), sia perché non si è rinvenuto un fondamento giuridico sufficientemente solido alla, pur suggestiva, tesi secondo cui essendo il termine naturale del parto il 02.10.2019, era da quella data che il bambino doveva considerarsi nato a [...] gli effetti e dunque – pur non discutendosi nel caso di specie di alcun diritto trasmesso dal bambino ai congiunti iure hereditatis –
instauratosi (sia pur per fictio iuris) un rapporto affettivo equiparabile quoad effectum a quello con un bambino nato vivo;
troppa la distanza rispetto alle emergenze processuali.
5.5. Quanto al danno patrimoniale lamentato dagli attori, sussiste il nesso causale tra il fatto illecito e le spese sostenute per il ciclo di P.M.A. che aveva comportato il concepimento e la gravidanza così brutalmente interrotta, unitamente alle spese del procedimento di A.T.P. che si è reso necessario proprio per la resistenza dell' CP_2
convenuta. Danno che si liquida nella somma complessiva di Euro 6.998,96, come
documentato.
6. Quanto alle spese di lite la valutazione che questo Giudice ritiene di effettuare
è, in estrema sintesi e per estrema chiarezza, sui seguenti principi:
i) Soccombenza. È di immediato riscontro l'evidente differenza tra il petitum e il
datum, che potrebbe indurre a ravvisare una soccombenza reciproca per gli attori, ad eccezione della sig.ra nei cui confronti la distanza tra chiesto e condannato è Pt_1
pagina 43 di 46 minima (meno di 20mila euro); mentre gli attori sono pienamente vittoriosi quanto al danno patrimoniale.
ii) Complessità delle valutazioni in fatto e in diritto. Gli eclatanti contrasti tra orientamenti giurisprudenziali, nonché tra gli elaborati peritali prodotti in atti,
delineano un quadro tale da giustificare, a tutto voler concedere, una compensazione solo di metà delle spese di lite.
iii) Condotta processuale delle parti. La resistenza opposta dall' si qualifica CP_2
come difesa dell'operato dei propri medici tanto tenace quanto miope e pretestuosa.
Questo già di per sé sarebbe stato sufficiente ad elidere ogni profilo di soccombenza reciproca e a determinare la condanna totale alle spese. Quanto al diverso profilo della responsabilità ex artt.88, non si sono rinvenute in atti espressioni rilevanti in tal senso,
tali cioè da travalicare i limiti di continenza verbale, decoro ed educazione pur nell'asprezza della contrapposizione tra le parti. Quanto alla sussistenza di condotte rilevanti ex art. 96 c.p.c., abbiamo da un lato la più che comprensibile amarezza degli attori di fronte ad una vicenda francamente difficile da commentare;
dall'altro, la strenua e fredda difesa ad oltranza dell'operato dell impegnata a difendere CP_2
l'indifendibile facendosi forte di una consulenza tecnica – quella disposta dalla
Procura della Repubblica – che definire superficiale e incongrua è dir poco. Così come colpisce l'assenza di qualsiasi offerta risarcitoria, financo pro bono pacis, in nessuna delle fasi del procedimento: nella fase stragiudiziale ante ATP l' non si è degnata CP_2
neanche di rispondere alle comunicazioni dei ricorrenti;
nella fase di ATP non si è
degnata di formulare alcuna offerta nonostante il preciso obbligo di legge posto dall'art. 8 L. n. 24/2017 (a mente del quale "le parti hanno l'obbligo di formulare l'offerta
di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla").
Successivamente all'ATP, non ha ritenuto di smuoversi neanche a fronte delle conclusioni sfavorevoli della CTU, così come nel presente procedimento in cui la pagina 44 di 46 richiesta di rinnovazione della CTU è francamente incommentabile. Nel complesso del giudizio ha dunque mantenuto una condotta strenuamente e sterilmente oppositiva, tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. anche ex officio. Il
riferimento alle “risorse pubbliche” messe in gioco dal presente giudizio oblitera del tutto il rischio, estremamente elevato già dopo l'ATP, di soccombenza nel merito e dunque di aggravare le conseguenze economiche per l'ente.
Ne discende, in applicazione rigorosa dei predetti principi, la liquidazione delle spese di lite in ragione del quantum statuito in sentenza, secondo i parametri del DM 55/2014
ss.mm.ii. (scaglione fino a 520.000,00, valori alti) e con compensazione solo per un quarto (la compensazione totale per la complessità del caso è bilanciata in modo più
che proporzionale dalla condotta processuale della convenuta) e condanna dell' CP_2
altresì al pagamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, liquidata in
Euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dell' per il sinistro per Controparte_2
cui è causa;
e per l'effetto
Condanna l' a risarcire a ciascuno degli attori i danni patiti in CP_2 CP_2
conseguenza dello stesso, liquidati per le ragioni di cui in parte motiva nei seguenti modi e termini:
- A , Euro 182.393,49 per danno non patrimoniale;
Parte_1
- A , Euro 127.675,44 per danno non patrimoniale;
Parte_2
- Ad entrambi, in solido, ulteriori Euro 6.998,96 per danno patrimoniale;
pagina 45 di 46 - A Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_3
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_4
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_5
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_6
somme tutte da corrispondersi con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto
(10.10.2019) all'effettivo soddisfo;
Condanna l' a rifondere agli attori – in solido tra loro e in Controparte_2
proporzione al risarcimento – le spese di lite, liquidate, per le ragioni di cui in motivazione, in Euro 75.000,00 oltre IVA e accessori di legge;
Condanna l' al pagamento, in favore della cassa delle ammende, Controparte_2
dell'ulteriore somma di Euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Piacenza, il 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 46 di 46 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “oggi abbiamo nelle nostre sale parto una generazione di medici educati a risolvere ogni problema con un taglio cesareo ma che poco conosce delle manovre ostetriche, ma anche della fisiologia ostetrica e che ha poco rispetto degli aspetti emozionali della nascita;
e riaddestrare questo personale sembra essere un'operazione molto complicata”. Ciò che emerge – prosegue lo specialista Autore del report – “è che da noi molti cesarei siano preventivi, per evitare cioè il rischio di trovarsi nella vera emergenza ostetrica a cui non si sarebbe in grado di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il Difensore BETTONI
AR
ATTORI
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TAVERNA, 49 29121 presso il CP_1
Difensore GRUPPI MANOLA
pagina 1 di 46 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta seguendo le indicazioni di sinteticità dettate dagli artt. 121, 132 c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c., nei limiti consentiti dall'estrema complessità della vicenda, che hanno influito altresì sui tempi di deposito.
1. La vicenda ha origine dalla morte endouterina fetale (MEF) del figlio dei sigg.ri e riscontrata in data 10.10.2019, nove Parte_2 Parte_1
giorni dopo la data presunta del parto (termine naturale della gravidanza). I fatti venivano accertati in sede di ATP (RG 1655/2022), la cui relazione peritale è in atti
(doc. 5 parte attrice). Espongono gli attori – padre e madre del bambino morto, e rispettivi genitori – che l'evento sarebbe ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dell'
[...]
, per l'inadeguata gestione della paziente – presa in carico a 37 settimane CP_2
+2 – di cui avrebbero sottovalutato la condizione di gestante ad altissimo rischio (per la presenza di tre distinti e specifici fattori di rischio di esito infausto della gravidanza,
come evidenziato in sede di ATP) appiattendosi su una valutazione burocratica della gravidanza, rifiutando di programmare un parto cesareo o un'induzione spontanea del travaglio anticipate rispetto alle ferree (secondo la tesi indicazioni della CP_2
prassi amministrativa (linee guida, indicazioni della Regione Emilia Romagna, etc.).
Chiedono pertanto la condanna dell' “al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2
e patiendi, identificati in questa sede come in narrativa, per danno da perdita parentale, nelle
complessive somme pari a € 202.257,56 ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
pari a € 85.808,62 ciascuno in favore degli avi e
[...] Parte_3 Pt_4
pagina 2 di 46 pari a € 79.679,44 ciascuno in favore degli avi e Pt_2 Parte_5 Parte_6
somme da intendersi comprensive delle valutazioni di personalizzazione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, ed altresì nell'ulteriore somma, in
favore di e pari a € 6.998,96 per danni patrimoniali Parte_1 Parte_2
conseguenti, come in narrativa;
- con liquidazione e condanna dell' Controparte_3
delle spese legali, medico-legali di parte e d'ufficio in relazione al
[...]
procedimento ex art. 696bis c.p.c. sub R.G. 1655/2022, Tribunale Civile di Piacenza, come da
documentazione allegata;
- con richiesta di valutazione della condotta della resistente, che
appare manifestamente defatigatoria in relazione al comportamento in sede di ATP e nella
pendenza dei termini per il giudizio di merito, oltre all'eventuale condotta nel presente
giudizio, in relazione ai principi in buona fede, ai sensi degli art. 88 c.p.c. e con gli effetti
dell'art. 96 c.p.c.”
Resiste l' negando qualsiasi addebito, invocando la relazione peritale CP_2
resa dai consulenti della Procura della Repubblica che aveva escluso la responsabilità
dei sanitari individuando come causa più probabile della morte – pur in un contesto in cui sovente le cause rimangono ignote (punto su cui concordano tutte le relazioni in atti) – il doppio giro di funicolo attorno al collo del bambino e parlando pertanto di causa assolutamente imprevedibile.
2. Al netto della – pur comprensibilmente aspra – dialettica processuale, la vicenda è in sé semplice: occorre stabilire se la morte in utero del bambino sia stata una tragica e inevitabile fatalità, oppure se vi sia stata negligenza da parte dei medici e sanitari dell' Da questo punto di vista, tuttavia, la pervicace insistenza CP_2
dell'azienda sanitaria sulle “linee guida”, sui due giri di funicolo attorno al collo, sulla iperspiralizzazione del funicolo stesso, appare non convincente e meritevole di considerazioni più approfondite di quelle usuali.
pagina 3 di 46 Preliminarmente vanno richiamati i principi, sufficientemente consolidati, sul nesso di causalità e sul conseguente riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medico-sanitaria.
2.1. Sul nesso di causalità in generale, è ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta OT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene pagina 4 di 46 all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a
produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. ad es.– sia consentito il rinvio
– Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230). Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più
probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).
“In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è
improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della
comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un
concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella
comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in
ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio
valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805). In ogni caso, rammenta la giurisprudenza, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua
non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente
necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto
di per sé idoneo a determinare l'evento stesso” (Cass. 23915/2013).
2.2. Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su
di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra
un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente
pagina 5 di 46 qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione
di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il
concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo
dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva
in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo,
intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva
relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica
è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a
determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali
precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della
dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione
del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente
praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura;
con l'ulteriore precisazione che,
nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare
- quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini,
accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa,
onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica
con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse
stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso
di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell'agente” (Cass. n. 7997 del 2005).
In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od pagina 6 di 46 omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento (cfr. Cass. 20904/2013).
Più recentemente la Cassazione ha così avuto modo di osservare che “In tema
di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale
tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura
convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame
eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata
la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato
dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che,
anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo,
l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero
materno).” (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21511).
Più in dettaglio, è stato ribadito che “Il creditore […] è tenuto a provare, anche
mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il
danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale
deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione a lui non imputabile. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. Di norma
[…]”la causalità materiale (...) non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno
evento (...). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema
di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto
di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere
pagina 7 di 46 del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la
prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità
materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Quando però viene in considerazione una
prestazione professionale, ove “l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale
all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a
distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno
evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (...) la causalità
materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse
presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento
il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione,
non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento (...). Si riespande così, anche sul piano
funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (...). Persiste, nonostante
l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione
dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di
inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente
naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione
patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il
danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di
inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori
sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica
(...)” (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 09/11/2022), n.32972).
pagina 8 di 46 Ancora, ed infine: “In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore
l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione
risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici
e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli
esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica
secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in
ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7074, fattispecie in cui veniva domandato in giudizio il risarcimento del danno derivato dalla morte di un neonato provocata da condotte colpose asseritamente poste in essere dai sanitari prima e durante il parto).
2.3. La lunga premessa svolta è necessaria per chiarire cosa, in applicazione dei suddetti principi, gli odierni attori fossero tenuti a provare.
È pacifico – checché ne dica l' – che si trattasse di gravidanza ad alto CP_2
rischio, poiché tutte le relazioni tecniche peritali ne danno atto pur pervenendo a conclusioni difformi, sicché si tratta di presupposto assolutamente certo e incontrovertibile.
Alla luce dei principi di cui sopra, pertanto, gli attori dovevano provare il nesso causale, sul piano naturalistico, non tra la condotta dei sanitari dell' e CP_2
direttamente la morte del bambino, bensì, e piuttosto, tra la condotta dei sanitari dell' e l' “aggravamento” di quel rischio. In altri termini: posto che la condizione CP_2
della signora era di gravida ad alto rischio, il concetto di “aggravamento della Pt_1
condizione patologica” o di “insorgere di nuove patologie” si declina appunto come aumento del rischio di esito infausto della gravidanza, rischio già insito e caratterizzante la condizione della paziente al momento della presa in carico;
ed è tale aumento del rischio che va inteso come terminale diretto della relazione causale con l'inadempimento ascritto;
perché la morte del bambino, in questa prospettiva e pagina 9 di 46 coerentemente con l'insegnamento della Cassazione, si configura quale evento
ulteriore e conseguenza indiretta dell'ascritto inadempimento.
In altri termini e più chiaramente. Parte attrice aveva l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra quell' aggravamento del rischio e la condotta dei medici;
mentre, posto che il danno evento (la morte del bambino) non è
immanente all'inadempimento, aveva anche l'onere di provare quella connessione, e di provarla sul piano meramente naturalistico, dimostrando – giudizio controfattuale
– che c'era almeno una condotta alternativa lecita in grado di evitare, con elevata probabilità logica, la morte: nel caso di specie, la programmazione di un taglio cesareo, o un'induzione del parto, in data antecedente e prossima al 2 ottobre 2019
(data presunta del parto, termine naturale della gravidanza) o comunque senza attendere l'8 ottobre.
Parte convenuta, di contro, aveva l'onere di provare, alternativamente, l'esatto adempimento (cioè che la condotta tenuta fosse l'unica lecita) o l'insussistenza del nesso causale per concomitanza di un fattore causale esterno sopravvenuto,
imprevisto e/o imprevedibile, e comunque inevitabile, di per sé idoneo a determinare l'evento (causa efficiente: nel caso di specie, i due giri di funicolo al collo o l'infarto della placenta)(che peraltro appare irrilevante sul piano causale in quanto evento intermedio eziologicamente riconducibile alla procrastinazione del parto, e che comunque è altamente probabile non si sarebbe verificato senza la stessa).
Ad avviso di questo Giudice la prova di cui erano onerati gli attori è stata pienamente raggiunta. I fatti vanno correttamente (e secondo buona fede) ripercorsi e valutati.
3.1. Prima di tutto va ribadito che una gravidanza si definisce ad “alto rischio”
quando esiste la possibilità di un esito patologico per la donna e/o il bambino con un'incidenza maggiore di quella esistente nella popolazione generale delle gestanti. E
pagina 10 di 46 se si considerano gli elementi indicati dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità
del 2004 (dunque già 15 anni prima dei fatti di causa) la gravidanza della signora era da ritenersi ad “alto rischio” fin dall'inizio della gestazione per la Pt_1
concomitanza di ben tre condizioni cliniche costituenti potenziali fattori di rischio perché riconosciute dalla comunità scientifica come cause della MEF (morte endouterina del feto): la patologia tiroidea, la procreazione medicalmente assistita e la gravidanza gemellare. Sono tutte e tre documentate in atti, per cui è sufficiente rinviare alle relazioni peritali ove vengono approfondite in dettaglio. Colpisce perciò
– ma non sorprende più di tanto – che l' arrivi a negare che si trattasse di CP_2
gravidanza ad alto rischio, fingendo di ignorare come i relativi presupposti fossero ben documentati. Ha invocato le conclusioni del Prof. per escludere il rischio Per_1
da ipotiroidismo, richiamando strumentalmente il passaggio in cui egli afferma che
“Una diffusa, seppur lievi immaturità dei villi è indicativa di una stato disendocrino materno
e latente o compensato e le notizie cliniche sono, in questo caso, perfettamente congruenti con
i reperti istologici e ne supportano l'interpretazione. In effetti si tratta di un segnale che,
ininfluente sotto il profilo funzionale e per le dinamiche di scambio materno-fetale, conferma
la corretta impostazione terapeutica ed il corretto monitoraggio della gestante.", il che non significa affatto che l'ipotiroidismo non sia un fattore che innalza il rischio di esito infausto della gravidanza. Il Prof. non ha preso posizione espressa sul punto. Per_1
Surreale è poi la contestazione che la PMA costituisca fattore di rischio: “nessuno studio
clinico dimostra che l'uso di tecniche di riproduzione assistita sia motivo di maggior rischio di
problemi ostetrici.". Così come è surreale il tentativo, sempre citando strumentalmente il Prof. di escludere il rischio da gravidanza gemellare: “'Trattasi di placenta Per_1
gemellare dicorionica-diamniotica (secondo notizie riferite) fusa con precoce spegnimento di
una camera ovulare embrionata successivamente andata incontro a fenomeni sclero-involutivi.
La placenta relativa al secondo gemello presenta le caratteristiche di una normale placenta a
pagina 11 di 46 sviluppo adeguato all'epoca gestazionale in assenza di stati infiammatori recenti, cronici o
pregressi.".
È perciò opportuno ripercorrere in estremo dettaglio i fatti di causa, ben compendiati nella relazione tecnica di parte (doc. 3 parte attrice) che – come si avrà
modo di evidenziare – collima perfettamente e trova piena conferma anche nella
Consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede civilistica. Li si riporta per esteso,
offrendo importanti elementi di valutazione del quadro che i sanitari dell' CP_2
avrebbero dovuto valutare (e di come l'abbiano valutato in concreto): “I problemi
vascolari della regione genito – pelvica erano poi esacerbati dal termine della gravidanza,
periodo nel quale le già normalmente critiche condizioni cardiocircolatorie gravidiche si
dovevano confrontare con la ridotta filtrazione placentare (prevedibile in gravidanze 'normali',
ma più probabile nelle gravidanze PMA) di una placenta particolarmente 'invecchiata' (vedi
reperto istologico) e con alcune situazioni occasionali, come il collasso pressorio da stanchezza
fisica di fine giornata (calo della forza contrattile cardiaca) o da “ipotensione supina”, causata,
in una gravida a termine sdraiata orizzontalmente a pancia in su, dalla compressione dell'utero
- reso pesante dalla dimensione – sulla con ridotto flusso di ritorno di sangue dalla Parte_7
periferia al cuore.
Già alla 39a settimana (23-09-19), infatti, la signora soffriva di un Parte_1
episodio serale di vomito, diarrea e riduzione dei movimenti fetali, con tachicardia – registrata
al PS – che ben si configurava come conseguenza di un ridotto flusso ematico nel distretto
placentare.
Il 30-09-19 e l'08-10-19, alle visite eseguite presso l'Ambulatorio Gravidanza a
Termine, la tachicardia era confermata: in particolare, all'esito di quest'ultima valutazione
l'ostetrica segnalava, quale unico dato aggiuntivo in documentazione, evidenziabile CP_4
anche dal tracciato, una tachicardia materna con valori medi di 116 bpm (battiti per minuto)
e punte di 127 bpm, quindi superiori a quelli riscontrati una settimana prima. La stessa
pagina 12 di 46 ostetrica segnalava, a seguire sullo stesso documento, che la signora Parte_1
aveva avvertito questa sensazione [descritta come “cuore in gola”] per tutta la gravidanza,
mentre, dalle dichiarazioni rese dalla donna si apprende che questa si era presentata solo “nelle
ultime 4-5 settimane”.
La sera dell'08-10-19, poi, la signora si presentava al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di con perdite ematiche e ancora con tachicardia. Durante CP_1
l'esecuzione del tracciato CTG, in posizione supina si evidenziava un progressivo incremento
dell'attività contrattile che, mantenendosi comunque ancora sporadica nei 20 minuti
d'osservazione, non arrivava ancora ad interferire sull'attività cardiaca fetale.
Osservando il tracciato [presente in cartella] si riscontrava - nei 20 minuti di
registrazione – una variabilità di frequenza del polso materno in tendenziale opposizione con
la variabilità di frequenza del battito cardiaco fetale, ambedue quasi in coincidenza con le
contrazioni uterine. Tale caratteristica, come già accennato, era visibile nel tracciato eseguito
alla 40a settimana, ma con livelli di tachicardia materna più bassi.
Sulla scorta di tali e tante premesse, gli scriventi CTP ritengono che l'unica causa
plausibile del decesso del feto di , avvenuto nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre Parte_1
2019, sia da identificarsi in una insufficienza feto - placentare ingravescente, la genesi della
quale è da ricondursi ad una placenta senescente, agli esiti di una laparoscopia per endometriosi
combinate tra loro con una situazione di ipotensione da posizione supina ed al calo fisiologico
della pressione arteriosa che, di norma, raggiunge il picco negativo durante il sonno e nelle
prime ore del giorno (tra le ore 4 e le 5 del mattino): in tale contesto, il costante riscontro di
una tachicardia materna era la spia della necessità dell'organismo di Parte_1
di antagonizzare il deficit ossigenativo fetale da progressiva riduzione della perfusione fetale,
poi esacerbatasi nelle ore serali del 9 – 10 ottobre 2019, con l'agitazione motoria del feto (come
riferito dalla signora ), in una condizione di sofferenza fetale acuta Parte_1
pagina 13 di 46 (vedi 'liquido amniotico tinto' evidenziato dopo amnioressi nel corso del TC) perdurante per
un tempo sufficiente a comportare il decesso del feto.
L'adozione dell'interpretazione ezio-patogenetica sopramenzionata è l'unica che
consente di dare una risposta logica alla sequenza degli eventi che hanno comportato la morte
del feto e tale interpretazione non ha, d'altra parte, alternative accettabili, ben spiegando la
tachicardia compensatoria delle ultime settimane di gravidanza ed i riscontri obiettivi
registrati negli ultimi suoi giorni.” (doc.3, pag. 20-22).
Proseguono i CTP evidenziando come “il rischio morfo-funzionale pre-esistente,
abbinato al precedente psichiatrico ed al HPB (high premium baby) da infertilità primaria e
procreazione medicalmente assistita avrebbero dovuto indirizzare (come d'altra parte previsto
dal protocollo diagnostico-terapeutico allegato anche in cartella clinica[9]) verso un modello
assistenziale tipo AGIM piuttosto che verso un AGI, con un indirizzo di specifica
personalizzazione nella presa in carico della donna;
non si condividono, dunque, le risultanze
della visita del 30-09-19, all'esito della quale la dott.ssa in base alla Persona_2
'presentazione del feto', alla reattività del ' (NST [tracciato allegato in Controparte_5
cartella]), alla 'presenza di movimenti fetali' (MAF) accentuati ed alla 'assenza di edemi'
declivi riteneva che, nonostante l'evidenza e la segnalazione a mano sul tracciato di tachicardia
materna, con valori medi di 110 bpm (battiti per minuto) e punte di 115 bpm, non sussistesse
alcun 'aumentato rischio ostetrico' (ARO), così proponendo, come poc'anzi avuto modo di dire,
un modello 'assistenziale ginecologico integrato' (AGI)3, cioè di pertinenza associata
ostetrica/ginecologo sotto responsabilità medica. Ciò è in evidente disaccordo con le buone
pratiche cliniche, nei termini in cui il precedente anamnestico di procreazione medicalmente
assistita avrebbe dovuto consigliare il passaggio da ARO ad AGIM, richiedendo un'assistenza
più attenta e prolungata nel tempo.
In secondo luogo, il 8-10-19 (39+5 sett.) il medico (dott. decideva di procedere Per_3
alla manovra di scollamento delle membrane (registrabile classicamente come 'azione
pagina 14 di 46 stimolante l'induzione del travaglio') ma rimandava il passo operativo successivo (induzione
farmacologica) a quattro giorni di distanza (12-10-19 – 41+3 sett.). A parere degli scriventi
consulenti la scelta di scollare le membrane risultava inadeguata, giacché le condizioni locali
non erano permittenti, anche in ragione della storia clinica complessiva (ginecologica, pre –
gravidica e gravidica), che impediva di qualificare la gravidanza in questione come
“fisiologica”. Non solo, una volta deciso per tale procedura, i curanti avrebbero dovuto, anche
in considerazione della sopracitata anamnesi ostetrica, controllare clinicamente le conseguenze
sul feto e sulla madre dell'atto induttivo eseguito, trattenendola in osservazione, effettuando
un ricontrollo cardiotocografico o, quale maggiore accortezza, ricoverandola, al fine di
evidenziare eventuali effetti della manovra eseguita. In concreto, ciò avrebbe permesso di
registrare tempestivamente eventuali deviazioni dal benessere del feto, che era posto nelle
condizioni di affrontare un percorso di parto innescato artificialmente dall'esterno: ciò a
prescindere dalla correttezza dell'indicazione all'induzione del parto.
In terzo luogo, si segnala come nell'incontro del 30-09-19 (39+5 sett.),
nell'Ambulatorio Gravidanza a Termine, i sanitari eseguivano un Cardiotocogramma feto-
materno [CTG] (presente in cartella clinica) che evidenziava una normale reattività fetale, ma
una frequenza cardiaca materna elevata (media 110 b/m, con punte di 115 b/m), non segnalata
in scheda, ma solo sul tracciato. Nell'incontro successivo del 08-10-19 (40+6 sett.) i sanitari
eseguivano ancora un CTG che non era descritto nei parametri fetali, mentre era presente la
sola segnalazione – da parte dell'ostetrica – di una tachicardia materna, senza indicazione di
valori e riferita come cronica: circostanza, quest'ultima, che sulla scorta delle dichiarazioni rese
dalla madre, che ne datava l'insorgenza a partire dal 9° mese, risulta scorretta.
Il giorno 08-10-19 (40+6 sett.), sempre alla sera (circa ore 22.00), la signora
[...]
tornava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di per controllare la situazione Parte_1 CP_1
in merito alle perdite ematiche avute per tutta la giornata e le valutazioni previste dal protocollo
per il controllo del benessere fetale erano eseguite con esito positivo, ma oltre a non essere in
pagina 15 di 46 alcun modo, ancora una volta, considerata la tachicardia materna, neppure era prospettata la
possibile evoluzione del quadro (ACU in progressivo esordio) in una donna 'non fisiologica'
che continuava a presentare tachicardia 'reattiva', già nota da precedenti rilievi nella stessa
struttura e quindi bisognosa di controlli più attenti e ravvicinati. Il CTG eseguito in quella
sede (presente in cartella clinica) era descritto come 'grado 1 ACOG' (regolare), senza 'attività
contrattile uterina' in corso [ACU]; in realtà, mostrava una situazione nella quale l'attività
contrattile uterina era presente ed iniziava dopo circa 15-20 minuti di registrazione e, come
sotto riportato, questa si manifestava dopo un lieve esordio con tendenza ad incrementarsi,
probabilmente per il prolungarsi della posizione supina della donna (circa 1 ora e 10 minuti).
Ciò avrebbe dovuto imporre monitoraggi e controlli clinici seriali, mediante, lo
ribadisce, una registrazione cardiotocografica prolungata o, ancor meglio, un ricovero per
osservazione clinica prolungata. Seguendo tali accortezze sarebbe stato possibile intercettare la
sofferenza fetale, esordita nelle ore successive alla dimissione ospedaliera, la sera del 08-10-19,
come peraltro dimostrato dalla presenza di liquido tinto descritto durante il TC: circostanza
che, portando ad un taglio cesareo in urgenza, avrebbe evitato la morte del feto di
[...]
“. Parte_1
E già questo sarebbe più che sufficiente;
ma ovviamente, trattandosi di consulenza tecnica di parte, era opportuno e doveroso un accertamento tecnico di ufficio. Al netto delle valutazioni, tuttavia, i fatti storici sono esattamente quelli appena riportati, non essendo oggetto di alcuna specifica ed efficace contestazione né
la tipologia di attività compiute né la relativa tempistica. È necessario,
conseguentemente, chiarire se ed in che termini le condizioni della gestante delimitassero il contenuto della condotta medico-sanitaria concretamente esigibile.
3.2. In linea di principio occorre ribadire la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria. Si è già avuto modo di affermare, ed è (a quanto consta)
orientamento consolidato anche di questo Ufficio, che “In tema di responsabilità medica
pagina 16 di 46 e danni, la responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati al paziente nell'esercizio
della professione sanitaria ha sempre e comunque natura contrattuale sia nell'ipotesi in cui
sussista uno specifico e formale rapporto contrattuale tra medico e paziente, sia nell'ipotesi in
cui il medico esegua la sua prestazione in adempimento del contratto di spedalità stipulato tra
il paziente e la struttura sanitaria. Quando il paziente richiede un intervento di diagnosi e/o
cura ad una struttura sanitaria, stipula sì, formalmente, un contratto con tale ente, ma l'ente
tale contratto esegue, di regola, tramite un medico ad esso legato da un contratto d'opera
professionale. Sussiste, perciò, un rapporto paziente-struttura e uno struttura-medico,
entrambi di sicura natura contrattuale.” (sia consentito il rinvio a Trib. Piacenza
11.11.2015 n. 827, su Dejure.it).
È necessario rimarcare che il medico svolge una attività professionale, in cui la
due diligence è commisurata alla natura dell'incarico, il quale di regola implica “la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.), e che dunque è
proprio la peculiarità della attività ad escludere, da un lato, che il medico possa essere un “mero” ausiliario della struttura e che la prestazione dovuta sia sempre e comunque esattamente e perfettamente fungibile;
dall'altro, a determinare necessariamente un rapporto giuridico, e particolarmente qualificato, tra medico e paziente. Avuto riguardo alla sfera giuridica del paziente, appare infatti innegabile che il bene giuridico tutelato, di elevato rango costituzionale (vita e salute) si traduca nell'interesse all'esatto adempimento della prestazione medico - sanitaria che viene svolta sulla sua persona;
e che la particolare specializzazione e l'elevato profilo professionale del medico, unitamente alla “fama” della struttura, costituiscano i fattori determinanti l'insorgere di un legittimo affidamento del paziente che, a ben vedere, ha ad oggetto non (solo e non tanto) i mezzi, cioè le modalità di esecuzione della prestazione, quanto piuttosto il risultato utile, cioè la salvaguardia della propria persona. Risulta in questa prospettiva estremamente arduo dequalificare la pagina 17 di 46 prestazione del medico, che opererebbe “senza alcuna autonomia professionale”
(Trib. Milano 14320/2014), e concepirla come attività materiale spersonalizzata e fungibile, priva di connotazioni valutative e discrezionali. La fallacia di tale tesi si coglie in esito al rilievo per cui, quand'anche le cose stessero realmente in tali termini,
resterebbero così descritte solo le modalità della prestazione “oggetto di contrattazione” tra paziente e struttura, cioè quelle originariamente pattuite, non anche quelle ulteriori e diverse, pur necessarie e costituenti attuazione degli obblighi di protezione immanenti.
C'è un dato ineliminabile: la struttura si obbliga verso il paziente ad eseguire la prestazione sanitaria, ma la esegue tramite proprio personale, dipendente o
“convenzionato”. Quando il paziente si rivolge alla struttura sanitaria per richiedere una prestazione di assistenza e cura si instaurano così due distinti rapporti giuridici;
quello tra paziente e struttura, che ha natura pacificamente contrattuale e che viene qualificato generalmente come contratto di spedalità; e quello tra paziente e medico che nasce dal c.d. contatto sociale, in cui fonte della obbligazione è la c.d.
presa in carico, che si colloca cronologicamente nel momento in cui, in base alle regole organizzative della struttura, il medico inizia a compiere attività diagnostica, o terapeutica, o anche solo propedeutica a queste, nell'interesse di quello specifico paziente.
Ciò che si chiede al medico è dunque una condotta in cui la diligenza adempitiva è sì quella del professionista, e dunque commisurata alla natura dell'
incarico inteso in senso generale ed astratto - l'esercizio dell'arte medica nell'una o nell'altra branca specialistica - ma è altresì una diligenza la cui asticella quella professione tende ad alzare al massimo livello concretamente possibile, pena l'elusione di quei fondamentali doveri di solidarietà e di assistenza “erga omnes” (nel senso letterale del termine: verso tutti, nessuno escluso), e alla quale proprio per pagina 18 di 46 questo l'ordinamento giuridico appresta il fondamentale strumento di riequilibrio dato dall'art. 2236 c.c., grazie al quale la prestazione del professionista va comunque esaminata e valutata per ciò che essa in concreto è: esercizio di una attività tecnica,
che implica sempre e comunque un problema, mette cioè sempre e comunque il medico davanti ad una scelta tra più opzioni di condotta astrattamente possibili, e che non di rado appare di speciale difficoltà.
Nella prestazione tecnica medico - sanitaria appaiono inscindibili gli obblighi c.d. di prestazione, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del contratto d'opera tra medico e struttura sanitaria, e gli obblighi c.d. di protezione della persona del paziente, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del rapporto giuridico che si instaura in esito al c.d. contatto sociale;
e ciò perché non è possibile al medico adempiere i primi indipendentemente dai secondi. Rendendo
diligentemente la prestazione richiesta il medico soddisfa dunque simultaneamente due interessi distinti: l'interesse della struttura all'esatto adempimento da parte del proprio lavoratore dipendente o professionista incaricato, e l'interesse del paziente all'esatto adempimento della prestazione richiesta alla struttura;
compie cioè un unico atto, adempitivo di due distinte obbligazioni.
È importante sottolineare che nel concetto di prestazione “contrattualmente dovuta” quegli obblighi di protezione rientrano ineluttabilmente e non sono suscettibili di essere declassati a mere modalità tecniche dell'adempimento (poiché
sono diverse - e non preventivabili ex ante - per oggetto della condotta, natura, portata,
estensione, strumentalità più o meno diretta con la prestazione “principale”).
Venendo al caso di specie: l'obbligazione del ginecologo verso la partoriente è
limitata alle sole attività strettamente e normalmente connesse al tipo di prestazione richiesta (esami di routine prima del parto;
preparazione e manovre;
accertamento della vitalità del nascituro) o include anche le trasfusioni, le manovre rianimatorie, e pagina 19 di 46 più in generale qualsiasi iniziativa che dovesse essere necessaria nel caso concreto per proteggere e salvare la madre e il bambino, ancorché ovviamente non richieste?
In altri termini: se il medico ”esegue un contratto” è vincolato ad attenersi allo
stretto indispensabile, rifiutando ciò che non sia espressamente previsto dai
“protocolli” o dalle “linee guida”, o la sua opera si estende a tutto ciò che è
necessario ad assicurare il più alto livello di protezione possibile?
Chi scrive ritiene che vada evidenziata l'estrema particolarità della attività
del medico, che implica connotazioni di urgenza nel provvedere che la differenziano da altre professioni in cui, di regola, la discrezionalità del prestatore chiamato a scegliere tra più opzioni tecniche (si pensi alle scelte processuali dell'avvocato, o alle scelte tecniche del progettista) offre uno spatium deliberandi più dilatato nel tempo. La
natura professionale dell'attività del medico, viceversa, implicando la necessaria inerenza degli obblighi di protezione della vita e dell'incolumità del paziente,
contingenta anche i tempi della sua scelta tecnica;
e fornisce una chiave di lettura estremamente chiara della fattispecie.
Gli artt. 2 e 32 Cost., che tutelano la vita e la salute del singolo quali diritti fondamentali e non comprimibili neanche a fronte di interessi costituzionalmente protetti formalmente di pari rango (v. in questo senso, se attentamente letta, la nota
C. Cost. 85/2013, in motivazione), nonché negli artt. 1176 comma 2 e 1375 c.c.:
il medico deve pur sempre eseguire in scienza e coscienza, e secondo buona fede,
l'attività commissionatagli dalla struttura sanitaria, innalzando di conseguenza lo standard di diligenza professionale sino al massimo concretamente esigibile. Non è
un burocrate che fa il suo compitino “per avere le carte a posto”. Egli non è un tecnico chiamato ad intervenire su una res inanimata il cui deterioramento o la cui distruzione determinino conseguenze meramente patrimoniali;
è un professionista, tenuto alla scrupolosa osservanza di standard di diligenza sempre più elevati, che prende in pagina 20 di 46 carico il paziente assumendo una specifica, concreta e ineliminabile posizione di garanzia nei confronti della sua persona.
Dallo standard di diligenza specifica non è infatti possibile elidere l'elemento di doverosità della protezione della persona del paziente;
una protezione che si estende addirittura a soggetti diversi da quelli che gli vengono formalmente affidati
(in terminis Cass. 30 giugno 2011 n. 4405, secondo cui il “rapporto giuridico tra
il medico ed i genitori del nascituro […] è di protezione verso la madre, ma anche verso il padre
del nascituro in relazione all' interesse costituzionalmente protetto della integrità del nuovo
nucleo familiare in relazione alla nascita programmata e sperata”); e che soprattutto è una
protezione totale, senza compromessi, senza limitazioni derivanti dalle
convinzioni personali proprie o del paziente, ispirata al più alto livello di etica e
solidarietà, tale da imporre al medico anche la disobbedienza civile (“...osservando
le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione”, recita il giuramento della categoria). Il medico può violare la legge, se la stretta osservanza di quella legge pregiudica la vita o l'incolumità del paziente. Il medico è l'incarnazione del principio per cui a volte la legge non basta, e se si deve fare la cosa giusta (salvare una vita) la si fa anche contro un'eventuale norma di legge, o a fortiori un regolamento o un protocollo.
Per questo è necessario sottolineare, e con forza, la libertà del medico di non seguire anche le linee guida e i protocolli vigenti al momento in cui opera, se è
necessario ad adempiere il suo giuramento, a compiere quel bene più grande. (Senza
il coraggio dei medici che giudicarono inadeguati i protocolli, e assunsero iniziative più efficaci ancorché innovative e rischiose, ad esempio, sotto il Covid saremmo tutti morti di “vigile attesa” e tachipirina).
pagina 21 di 46 Forse anche per questo la Cassazione afferma che “In tema di responsabilità
sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o
“parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur
rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non
valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto
esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei
medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso
di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene
ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima
misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta)” (Cassazione civile sez. III,
11/12/2023, n.34516). “Le c.d. linee guida sono solo un parametro di valutazione della
condotta del medico, ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida
possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che
imponevano di non osservarle.” (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30998). Ciò
posto, torniamo ai fatti di causa.
4. La gravidanza della sig.ra era, come si è ricordato in apertura, ben Pt_1
qualificabile come gravidanza ad alto rischio, e questo già esclude di per sé che fosse vincolante qualsiasi tipo di linee-guida e da chiunque emanate. Come abbiamo visto, la condotta esigibile dal medico è individuata dalla concreta situazione di pericolo, non da linee guida o protocolli. Che, seguiti scrupolosamente, portano all'
esito infausto come nel caso di specie. La condotta seguita dai medici dell' CP_2
è stata appunto di stretta osservanza delle linee guida della Regione Emilia-
[...]
Romagna; occorreva pertanto, secondo un giudizio controfattuale, individuare una condotta alternativa lecita in grado di evitare l'evento morte del feto.
pagina 22 di 46 La sequenza degli accadimenti – compendiata nelle pagine scorse – non risulta invece indagata con accuratezza dalla relazione peritale – singolarmente superficiale
e sbrigativa, si consenta il rilievo – nel procedimento penale, in cui i consulenti della
Procura della Repubblica (Prof. e Dott. ), pur dopo aver dato atto Per_4 Per_5
della sussistenza di quei fattori di rischio della gravidanza, se ne disinteressano valorizzando i due giri di funicolo attorno al collo del bambino: “Il giro di funicolo è
un'evenienza patologica non infrequente, non diagnosticabile nella routine clinica nemmeno
con un esame ecografico correttamente eseguito;
nell'ipotesi in cui venga fortuitamente
individuato, inoltre, non vi è indicazione ad un taglio cesareo di elezione, essendo documentata
la sua totale asintomaticità in un elevato numero di casi.” Quanto al meccanismo della morte, hanno concluso rilevando che “Vi è anche la possibilità, assolutamente infrequente,
che, fuori travaglio e a causa di un movimento improvviso del feto, si verifichi uno stiramento
del cordone che, di fatto, viene a risultare troppo breve a causa di un singolo o plurimi giri
attorno al collo, con conseguente riduzione del flusso ematico del cordone e successiva
gravissima ipossia e morte del prodotto del concepimento. È altamente probabile che nel caso
di specie si sia trattato di un evento acuto improvviso ed imprevedibile.”
Il ragionamento dei due Tecnici – che tradisce il malcelato favor verso l'
[...]
, “addomesticando” i fatti per piegarli ad una tesi (quella della “tragica CP_1
fatalità”) che non si esita a definire preconcetta, tanti e tali sono i punti di frizione e di aperto contrasto con quanto accaduto e documentato – è fallace già sul piano logico,
fondandosi sul sofisma post hoc, ergo propter hoc. Essi individuano l'ultimo terminale della sequenza causale, lo qualificano come antecedente, e gli attribuiscono valore di causa efficiente della morte – cioè di fattore di per sé solo necessario e sufficiente a determinarla – tale da travolgere ed elidere ogni altro antecedente. Il che può anche avere un senso sul piano della causalità in generale (es. se si fosse trattato di un pagina 23 di 46 tamponamento a catena tra autoveicoli), ma certamente non in una fattispecie in cui la causalità dipende da un fattore assolutamente preponderante: il tempo.
Il bambino doveva nascere il 2 ottobre, il termine della gravidanza era quello.
Si è scelto di procrastinare. La gestante effettuò un nuovo accesso in ospedale la sera dell'8 ottobre. Vennero eseguiti lo scollamento delle membrane e il tracciato NST
(“non stress test”, monitoraggio simultaneo del battito cardiaco fetale e delle contrazioni uterine) e la sig.ra venne semplicemente rispedita a casa, quando le sue
condizioni e la sua storia clinica non “suggerivano”, bensì come Parte_8
Contr doveroso, un ricovero. È documentato dall che il bambino stava bene la sera dell'8 ottobre. La mattina del 10 ottobre la sig.ra fu ricoverata solo per Pt_1
prendere atto della morte del bambino e per sottoporsi alla sua “estrazione”.
Il cuore della vicenda è tutto qui.
È vero che la letteratura scientifica, le linee guida anche internazionali (O.M.S.),
i report dell' Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che il taglio cesareo è pur sempre un intervento chirurgico, come tale più rischioso del parto naturale, e consigliano di rifiutare richieste di programmazione del cesareo motivate da ragioni meramente soggettive (tocofobia). Ed è vero che il taglio cesareo “costa” al sistema sanitario nazionale molto più di un parto naturale (sala operatoria, equipe medica, etc.). Ed è
vero, infine, che le statistiche registrano un incremento dei parti cesarei nelle strutture sanitarie private, o in quelle pubbliche minori, e che si tratta di un fenomeno disfunzionale sotto più profili (in un report l'Istituto Superiore della Sanità stigmatizza la correlazione tra detto incremento percentuale e scarsa preparazione tecnica dei medici) (1). Ma se l'indicazione scientifica è di limitarne l'occorrenza ai soli casi di pagina 24 di 46 effettiva necessità ed urgenza, è possibile che nessuno si sia posto il problema di far nascere un bambino per cui era già scaduto il termine in una gravidanza ad alto rischio? Possibile che di fronte al moloch delle linee guida della regione Emilia-
Romagna tutti abbiano alzato le mani in segno di resa, evitando l'induzione al parto o il taglio cesareo (magari per timore di procedimenti disciplinari su iniziativa di occhiuti e zelanti funzionari)? Possibile, perché a quanto pare è esattamente ciò che è
accaduto.
L'errore metodologico dei consulenti della Procura della Repubblica è la lettura
“addomesticata” della causalità, che conclude fatalisticamente per la imprevedibilità
dell'evento sorvolando sul quadro clinico viceversa puntualmente evidenziato sia dalla perizia tecnica di parte a firma del Dott. (Università degli Studi di Milano) Per_6
e del Prof. (Istituto Mangiagalli di Milano), sia dalla consulenza tecnica Per_7
d'ufficio nel procedimento civile (Dott. Dott. e Prof. con un Per_8 Per_9 Per_1
elaborato estremamente attento, accurato, scientificamente approfondito,
metodologicamente ineccepibile, e che non merita le critiche – strumentali,
pretestuose e defatigatorie – della difesa CP_2
I CTU hanno individuato “La patogenesi della morte endouterina fetale (MEF)
sulla base di un meccanismo terminale di tipo ipossico-ischemico acuto e a rapida
evoluzione riferibile ad iperspiralizzazione del funicolo con conseguente trombosi dei vasi
amnio-coriali.” E hanno preso espressa posizione sul ruolo del doppio giro di funicolo,
evidenziando che “L'eventuale concorso del duplice giro di funicolo ombelicale attorno al
collo fetale può teoricamente aver esercitato un effetto patologico additivo al meccanismo
precedentemente menzionato ed ascrivibile all'iperspiralizzazione del funicolo, circostanza che
rispondere. E questo è dimostrato dall'osservazione che nelle unità operative più piccole dove sarebbe ragionevole attendersi una minore prevalenza di patologie, si eseguono più cesarei […], mentre nelle unità più grandi dove c'è concentrazione di patologia elevata il tasso di cesarei è più basso” (https://www.epicentro.iss.it/percorso-nascita/gori)
pagina 25 di 46 è comunque già pienamente idonea di per sé (dunque anche in assenza dei giri di funicolo)
a cagionare l'evento letifero.”
Hanno rilevato al riguardo – validando così la valutazione dei Tecnici di parte
– che un tempestivo ricovero avrebbe, con elevata probabilità, evitato la morte del bambino. La valutazione è pienamente convincente ed attendibile ed al riguardo è
necessario evidenziare come non sussista alcun contrasto – al di là di quanto strumentalmente censurato dalla difesa – con le conclusioni dell' anatomo- CP_2
patologo Prof. secondo cui “Una diffusa, seppur lieve immaturità dei villi è Per_1
indicativa di uno stato disendocrino materno latente o compensato e le notizie cliniche sono,
in questo caso, perfettamente congruenti con i reperti istologici e ne supportano
l'interpretazione. In effetti si tratta di un segnale che, ininfluente sotto il profilo
funzionale e per le dinamiche di scambio materno-fetale, conferma la corretta
impostazione terapeutica ed il corretto monitoraggio della gestante.” Questa valutazione del
Prof. – lungi dall' assolvere l' – è particolarmente significativa perché Per_1 CP_2
esclude che l'ipotiroidismo materno, seppur presente, abbia avuto un impatto funzionale sulla gravidanza, confermando invece l'adeguatezza del trattamento e del monitoraggio effettuati in relazione a quel fattore di rischio (ipotiroidismo).
Il Prof. ha poi evidenziato le condizioni della placenta: ““Trattasi Per_1
di placenta gemellare dicorionica-diamniotica (secondo notizie riferite) fusa con precoce
spegnimento di una camera ovulare embrionata successivamente andata incontro a fenomeni
sclero-involutivi. La placenta relativa al secondo gemello presenta le caratteristiche di
una normale placenta a sviluppo adeguato all'epoca gestazionale in assenza di stati
infiammatori recenti, cronici o pregressi.” Tale valutazione esclude che la natura inizialmente gemellare della gravidanza abbia comportato alterazioni patologiche significative, evidenziando invece lo sviluppo normale della placenta del feto sopravvissuto. Quanto alle lesioni placentari riscontrate, ha evidenziato che “A livello
pagina 26 di 46 del disco coriale si osservano modificazioni reattive dei villi conseguenti a stato ipossico ed ipo-
perfusivo di lunga durata. Le modificazioni predette non si associano a lesioni infartuali
ischemiche o emorragiche sia recenti che pregresse. La lieve, seppur diffusa entità delle
modificazioni conseguenti ad un lieve stato ipo-perfusivo sono relativamente comuni nelle
placente a termine e, in assenza di altre cause o lesioni patologiche sinergiche sincrone
o metacrone, non sono influenti sullo sviluppo e la crescita fetale.”
Ha, infine, espressamente escluso una condizione di “mal perfusione fetale”:
“Complessivamente le lesioni non sono per entità e gravità sufficienti a definire il quadro di
una cosiddetta 'mal perfusione fetale'.” Ed è una conclusione particolarmente rilevante perché esclude che le alterazioni placentari riscontrate fossero di entità tale da compromettere significativamente la funzione placentare e lo sviluppo fetale.
La CTU ha poi ricostruito con chiarezza che “L'ipossia-ischemia si è
sviluppata nella notte tra il 09.10.2019 e il 10.10.2019”, in un momento in cui la paziente si trovava al domicilio senza alcun monitoraggio: “Il NST della sera del
08.10.2019 comprova a posteriori la conservazione del benessere fetale, almeno sino
a tale epoca.” Le conclusioni del Prof. pertanto, non contraddicono affatto Per_1
la diagnosi dei CTU di “iperspiralizzazione del funicolo con conseguente trombosi dei vasi
amnio-coriali”; al contrario, la comprovano, evidenziando modificazioni reattive dei villi conseguenti a stato ipossico-ischemico; assenza di lesioni infartuali (che escludono cause placentari primarie); sviluppo normale della placenta che conferma l'adeguatezza della gestione fino all'evento acuto. In altri termini, la relazione del
Prof. che conferma un evento acuto a carico del funicolo ombelicale rafforza Per_1
il giudizio controfattuale dei CTU, poiché un evento acuto funicolare può essere intercettato attraverso monitoraggio continuo, diversamente da una patologia placentare cronica.
pagina 27 di 46 Concludono i CTU affermando che ““Qualora infatti si fosse proceduto a
ricovero in data 08.10.2019 con scollamento delle membrane ed avvio delle procedure
di induzione, si sarebbe proceduto all'avvio del travaglio con un monitoraggio
cardiotocografico in continuo, tale da poter monitorare in tempo reale le condizioni
fetali ed eventualmente intercettare condizioni di sofferenza fetale e,
pertanto, prontamente intervenire con eventuale taglio cesareo in emergenza” il che
“avrebbe permesso in termini probabilistici di integrare un differente esito della
vicenda, rispetto a quanto effettivamente occorso, con sopravvivenza del feto.”
Si tratta di valutazioni che non solo non meritano le ingenerose (e strumentali)
critiche rivolte, ma che – per la coerenza e il rigore scientifico con cui sono state espresse, e con il supporto della letteratura specialistica in materia – non si comprende come possano essere sminuite o disattese anche solo parzialmente. E si tratta, giova rimarcarlo, di valutazioni perfettamente sovrapponibili con quelle della consulenza tecnica di parte (doc. 3 parte attrice), redatta da specialisti altrettanto qualificati (dott.
e Prof. . Per_6 Per_7
Va pertanto richiamato l'insegnamento per cui “L'accertamento del nesso di
causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della
preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in
cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi
negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta
abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso
in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il
giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi
analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia
ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle
circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero
pagina 28 di 46 apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza
delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.”
(Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922).
Va conseguentemente ribadito che se la sig.ra fosse stata ricoverata Pt_1
immediatamente – anziché rispedita a casa – e costantemente monitorata sarebbe stato possibile intercettare eventuali segni di sofferenza fetale e intervenire tempestivamente con un'induzione al parto o con un cesareo in urgenza. Ovviamente
violando le linee guida dietro cui si trincera la strenua difesa dell' e che – come CP_2
si è tentato di evidenziare – non avevano e non potevano avere alcuna efficacia vincolante o scriminante. L'immediato ricovero emerge dunque quale condotta alternativa doverosa e ciò nondimeno omessa, che se fosse stata posta in essere avrebbe determinato – ipotesi più probabile, assunta tramite ragionamento inferenziale, e confermata dalle risultanze processuali – la salvezza del bambino restando comunque da escludere, perché ipotesi decisamente meno probabile, che sarebbe morto comunque: l'evento ipossico-ischemico risale alla notte tra 9 e 10
ottobre, ed era dunque ben possibile intervenire prima – tra il 2 e l'8 ottobre – essendo documentato che almeno fino alla sera dell'8 ottobre il bambino stava benissimo. Era
in quel momento che i medici e i sanitari dell' avrebbero dovuto porsi il CP_2
problema dell'opportunità di indurre il parto o di programmare il cesareo, o quantomeno di ricoverare una donna gravida – e gravida – Persona_10
ampiamente oltre il termine, piuttosto che appiattirsi sull'acritica e burocratica osservanza di linee guida che, oltretutto, non erano neanche appropriate. Né risulta che l'abbiano informata di tali possibilità (ma sulla mancanza di un consenso informato, che di per sé connoterebbe in termini di antigiuridicità la condotta dell'
nulla si dirà trattandosi di questione logicamente assorbita nel più complessivo CP_2
giudizio di antigiuridicità, su cui non incide significativamente).
pagina 29 di 46
5.1. Sul danno da perdita del rapporto parentale. La sig.ra e suo marito Pt_1
hanno perso il loro bambino forse nel modo più terribile: nel momento più inatteso,
nel giorno che doveva essere il più bello e indimenticabile, e che segnava il disvelamento di una persona con cui già c'era quella relazione affettiva profonda,
quell'amore viscerale e incondizionato che lega un genitore al proprio figlio.
Per questo non si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale favorevole al “taglio” del risarcimento sotto i minimi tabellari, richiamato da parte convenuta, e autorevolmente ribadito anche dalla Corte d'Appello di Bologna
(sentenza n. 1717/2023, di riforma di un precedente analogo di questo Giudice, Trib.
Piacenza 19.07.2019) che si limita a richiamare il tralatizio orientamento della Corte di
Cassazione censurando “una non condivisibile equiparazione tra la perdita di un figlio nato
e la nascita di un feto privo di vita”. Quel “non condivisibile”, lo si ribadisce convintamente, ha il sapore stantio della logica manichea del feto come “portio
viscerum”, persona dopo la nascita, res prima di questa. E quando la Cassazione, e la giurisprudenza di merito che vi si conforma, ribadisce che “per il figlio nato morto è
ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe
potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per
effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla
quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento” (Cass. Civ. n.
12717/2015), dice esattamente due cose, né più né meno: i) se per caso non c'è il primo vagito, e dunque nasce morto, i genitori in fondo la prendono con filosofia: “e vabbè,
abbiamo scherzato, è andata così, pazienza, non era mica un bambino vero, non abbiamo motivo
di soffrire poi tanto”; ii) i rapporti affettivi, com'è noto, si instaurano soltanto a partire dalla nascita;
durante la gravidanza la madre è una mera fattrice, che porta avanti la gestazione con quel sereno ed apatico distacco che la magistratura raccomanda;
e se la gestazione si interrompe, financo in sala parto, non verserà una lacrima nel pregare pagina 30 di 46 di “estrarle quella res inanimata” che bambino certo non è perché lo dice la Cassazione
e la Cassazione non sbaglia.
A parte il fatto che, come vedremo, la Cassazione fortunatamente ha avuto modo di dire ben altro, l'unico aggettivo che, a parere di chi scrive, qualifica adeguatamente tanto questo orientamento giurisprudenziale, quanto la logica che sottende, quanto la scelta di darvi continuità, è “raccapricciante”: non vi sono altre parole. Ed è raccapricciante sia se chi lo propugna non abbia mai provato a mettersi nei panni di chi deve affrontare una prova simile;
sia se ci abbia provato e sia sinceramente convinto di tale conclusione.
La fallacia argomentativa – per usare un eufemismo – sta tutta nella definizione di
“relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del
rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)”: dire che “è mancata” significa dire che se muore prima della nascita “non è niente”. Il che,
per quanto brutale, può essere anche accettabile sul piano logico e scientifico quando la morte endouterina avvenga nelle prime fasi della gravidanza, quando il bambino ancora non è completamente formato, quando non si muove o non si fa sentire: dire che la relazione affettiva manca significa dire che quello che la donna ha in grembo è
solo “il prodotto del concepimento”, non una creatura viva che si muove e che la madre sente. E senza scomodare il dibattito sull'interruzione di gravidanza non voluta – inconferente in questa sede dove invece si discute di una gravidanza c.d.
preziosa, perché ricercata e tenacemente voluta affrontando un percorso clinico molto impegnativo – anche nella normalità statistica delle cose si riscontra un legame affettivo tra la madre e il “prodotto del concepimento”, semplicemente perché è
l'istinto che l'essere umano ha da qualche millennio. Ed è la stessa Cassazione a riconoscerlo, quando – pur tributando ossequio al leading case di Cass. Sez. 3,
19/06/2015 n. 12717 – dopo aver ribadito che il principio di diritto dev'essere quello pagina 31 di 46 per cui se un figlio è nato morto la relazione affettiva è solo potenziale, prosegue affermando con nettezza che “tra la madre e il figlio ancora in grembo s[i] p[one] comunque
un rapporto affettivo che si rafforza nel corso della gravidanza, ragion per cui i criteri tabellari
possono costituire ad ogni modo un punto di partenza per la liquidazione, pur sempre
equitativa, del danno non patrimoniale subito dalla madre” (Cassazione civile sez. III,
19/08/2024, n.22899). Che di danno non patrimoniale pieno si tratti, lo afferma e con nettezza Cass. 26301/2021 (su cui v. infra); la giurisprudenza di merito ha osservato come le tabelle milanesi “possono costituire un utile criterio di riferimento ai fini di una
liquidazione equitativa del danno che deve essere calibrata alla specificità del caso di una morte
intrauterina […] [e che tenga] conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la qualità
dell'intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona
perduta. La particolarità del caso di un feto nato morto è tale però da imporre di
applicare dei correttivi per la rilevante diversità dell'essere la situazione sub iudice
al di fuori del parametro tabellare. In tal senso, nel caso esaminato da Cass. n.
22859/2020 la Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano
ritenuto equo liquidare a ciascun genitore il danno nella misura della metà del minimo
riconoscibile sulla base delle citate tabelle milanesi per il danno da perdita del rapporto
parentale.” (Corte appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Il principio di Cass.
12717/2015 ne esce, pertanto, quantomeno ridimensionato nella sua portata.
Mettiamola sul lato tecnico, a questo punto: ipotizzando che abbia davvero senso quell'idea – contro natura, sì – della Cassazione per cui “finché non nasce non
è niente” e non è possibile alcuna relazione affettiva (perché “è mancata”, dice la Corte
del 2015: dunque non ci può essere), la conseguenza qual è, sul piano processuale?
Che l'indifferenza della madre si presume – iuris tantum o iuris et de iure?– e che dunque è lei ad essere onerata della prova contraria? Che grava perciò sull'attrice la dimostrazione di aver sofferto davvero? Si vuole seriamente sostenere che la morte pagina 32 di 46 endouterina (anche di un bambino sano e a termine, anzi, ampiamente oltre il termine)
determini per la madre “meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di
generica insoddisfazione)” (Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n.28244) come un disservizio ferroviario o aereo, e che dunque spetti all'attrice dimostrare “che l'
interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso
che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che
il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica
allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”
(Cassazione civile sez. III, 29/11/2023, n.33276)?
Oppure si vuole sostenere che la qualità “solo potenziale” della relazione affettiva sia diretta conseguenza del rischio che fisiologicamente connota la gravidanza? E che dunque, se questa è ad alto rischio, l'exitus sia evento che ha maggiori probabilità di verificarsi rispetto ad una gestazione normale, e che proprio per questo la gestante deve esserne consapevole e quindi accettarlo più facilmente?
Le cose vanno ricondotte al loro significato e alla loro portata effettivi. “Le
parole sono importanti”, è stato detto: e parlare di relazione “potenziale che è mancata”
non può avere altro significato, sul piano giuridico, che la provocata mancanza, la sottrazione subita, delle esperienze di vita quotidiana legate alla crescita di un figlio,
che fanno crescere anche quella relazione affettiva già presente sin da quando la madre ne acquista consapevolezza, in quel modo insondabile e misterioso e personalissimo di cui ogni gestante è custode. Definirla “relazione ancora solo potenziale, ma mai realmente
sorta a causa della prematura scomparsa del figlio” è un'affermazione che desta perciò
perplessità; che può avere un senso se riferita a una gravidanza interrotta precocemente;
ma che sarebbe agghiacciante riferire alla morte di un bambino a termine, anzi oltre il termine perché doveva essere già nato, e che era perfettamente sano.
pagina 33 di 46 La “potenzialità” della relazione va intesa dunque come potenzialità di sviluppo futuro, come lesione del diritto alla genitorialità, e come fattore che circoscrive l'area del danno non patrimoniale risarcibile: e va riferita alla perdita -
tanto più devastante quanto minore è l'età del deceduto - dell'aspettativa di vita in comune che, in una gravidanza a decorso fisiologico per un bambino privo di anomalie morfologiche (come quello per cui è causa, alla luce dell'istruttoria svolta),
era normale attendersi e che costituiva la naturale prosecuzione di un legame affettivo che è nella normalità delle cose ritenere già instauratosi, non con una res inanimata ma con un individuo in fieri.
5.2. Tale ultima considerazione introduce un ulteriore argomento logico-giuridico.
Non è questa la sede per affrontare compiutamente tematiche di indubbia complessità
ed ampiamente dibattute dalla dottrina civilistica, e in particolare dai Maestri delle categorie generali del diritto (della scuola messinese in particolare); ma chi scrive pensa si possa dare per scontato, come dato ormai acquisito alla moderna scienza giuridica, l'obbligo di protezione nei confronti del nascituro e il suo sicuro ancoraggio non ad un interesse dei genitori (che ne determinerebbe la rilevanza solo indiretta e riflessa) bensì di un soggetto di diritto;
richiamando, secondo la OT più
avveduta, la distinzione tra soggettività giuridica e capacità giuridica (questa seconda sola, e non anche la prima, che sorge con la nascita: art. 1 c.c.).
Stiamo discutendo non della morte di un feto, ma della morte di un bambino oltre il termine naturale della gravidanza, illecitamente procrastinato (settimana
41+1!): un intervento tempestivo e conforme all'arte medica l'avrebbe fatto nascere, e nascere sano. Dire che sarebbe comunque morto per la spiralizzazione del funicolo semplicemente non è vero, perché è smentito dalle consulenze medico-legali in atti
(quella di parte e quella redatta in sede civilistica, nel procedimento di ATP). Si poteva programmare un cesareo, si poteva eseguire un cesareo d'urgenza, c'era tutto il tempo pagina 34 di 46 e il modo per salvare quella vita: certo, ciò era possibile solo a costo di commettere un atto di insubordinazione alla burocrazia;
per disattendere le linee guida occorrono capacità di discernimento e coraggio, doti per cui vale l'insegnamento manzoniano.
La prospettiva giurisprudenziale (quantomeno dell'orientamento citato) di assegnare minor rilevanza e dunque minor valore alla vita del nascituro rispetto alla vita di un bambino nato vivo - perché questo e non altro si afferma, quando si sostiene la tesi per cui al genitore del bimbo nato morto spetta un risarcimento decurtato rispetto al genitore del bambino nato vivo - non appare pertanto convincente sul piano logico e dogmatico, perché cozza anche con il rilievo per cui l'obbligo di protezione di quella vita, essendo proporzionale al pericolo che corre, è addirittura più intenso durante la gestazione e il parto, rispetto a quello nei confronti di un bambino già nato;
oltre che con il rilievo della irragionevole disparità di trattamento per situazioni che qualunque genitore avverte come uguali.
Giova ripeterlo: non si discute di un aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza, evento che rientra nell'area non solo del fisiologico ma dell'altamente probabile;
si discute invece della morte di un bambino fatto e finito, sopravvenuta alla
41ma settimana (quarantunesima!), improvvisamente, per la sconcertante superficialità di chi prese in carico la gestante, e dunque con un impatto lesivo dell'
evento che può considerarsi, secondo criteri di normalità, violentissimo e devastante.
In tale contesto, sostenere - in coerenza con la tesi giurisprudenziale richiamata da parte convenuta - che il danno da perdita di rapporto parentale non avrebbe subito decurtazioni se il bambino fosse morto anche subito dopo il parto, e che invece vada abbattuto perché morto qualche ora prima (in un momento in cui avrebbe già dovuto essere nato, è necessario ripeterlo), appare non corretto sul piano metodologico e ricostruttivo. Il danno risarcibile non è, infatti, quello vantato iure hereditatis dai pagina 35 di 46 genitori per lesione alla salute e all'integrità fisica del nato: è solo e soltanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In tal senso, con cristallina chiarezza, si è espressa la stessa Cassazione, sez.
III civile, con pronuncia – in terminis, discutendosi di fattispecie identica – da
segnalare anche per l'autorevolezza dell'estensore: “…quello che la sentenza
impugnata definisce, circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale – per
vero, riduttivamente ed impropriamente – come danno “da perdita del frutto del
concepimento”, altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto
parentale, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di considerare come anche
“la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale”, rilevando in tale
prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall'art. 31,
secondo comma, Cost., ma, più in generale, quanto stabilito dall'art. 2 Cost., norma
“che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non
collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione
giuridica del concepito” (così esprimendosi, in motivazione, la fin troppo nota
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975) […]
Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati
da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio
familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e
2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma
costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla
protezione della vita privata e familiare - all'art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso,
funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che pure tale tipo di
pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica
"della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel
momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e
pagina 36 di 46 quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-
relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita"
(Cass. sent. 11 novembre 2019, n. 28989, approdo definitivo di un lungo e tormentato
percorso interpretativo che ha finalmente colto la reale fenomenologia del danno alla
persona, come confermato dallo stesso, esplicito dettato legislativo di cui al
novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n.
235/2014 che, nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione del successivo art. 139,
e discorrendo di risarcibilità anche del danno morale al punto 10.1. della sentenza, ha
definitivamente chiarito la differenza strutturale tra qualificazione della fattispecie
e quantificazione del danno).
Aspetti, dunque, come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di
vita, conseguenti alla morte del feto in utero, non possono considerarsi affatto come
un tipo di danno "assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento
formulata ex art. 2059 c.c.", risultando tale affermazione errata in diritto, come errata
appare quella secondo cui "altro sarebbe il danno non patrimoniale causato dalla
perdita del frutto del concepimento, e ben altro sarebbe invece il danno consistente
negli strascichi che quel lutto abbia lasciato nell'animo dei protagonisti".
Nel riconsiderare tali aspetti del danno lamentato dai ricorrenti, il collegio di
rinvio terrà altresì conto di quanto di recente affermato da questa stessa Corte (Cass.
8887/2020) in tema di danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando appieno
l'aspetto della sofferenza interiore patita dai genitori (Cass. 901/2018, 7513/2018,
2788/2019, 25988/2019), poiché la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo
a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più
significativo del danno de quo.
Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto
parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto
pagina 37 di 46 rimasto in vita - caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni
in pejus. Una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo /
quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta
scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del
lutto, quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché
camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra
vita e che continuano ad essere presenti tra noi. Il dolore del lutto non ci libera da
queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di
scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto". Il vero danno, nella perdita del
rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita, che
cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a
se stessi nel mondo” (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26301).
5.3. La posizione dei genitori. Valorizzando pertanto la particolarità del caso – la morte di un bambino fatto e finito e che doveva essere già nato, dunque endouterina solo per ritardo medico, è cosa diversa dall'aborto spontaneo di un feto ancora non maturo – siamo, secondo la giurisprudenza da ultimo citata, senz'altro dentro il parametro tabellare, laddove invece la giurisprudenza contraria propende per la liquidazione essenzialmente equitativa.
Quali parametri applicare, allora? Ritiene questo Giudice che la soluzione più
equa sia quella di partire dai valori minimi delle tabelle milanesi e romane applicabili
ratione temporis (Roma 2019, Milano 2018), fare una media, e applicare alle somme risultanti i seguenti correttivi (in ordine logico):
1) una decurtazione del 25% - e non del 50% come invece applicata dalla giurisprudenza in riferimento alla morte endouterina tout court – rispetto al danno risarcibile in caso di bambino nato vivo e morto in un breve lasso di tempo;
qui, lo si rammenta, era vivo e vitale 24 ore prima della “estrazione”;
pagina 38 di 46 2) una personalizzazione del 35% per la particolare violenza, sul piano dell'impatto psicologico, della tragedia: non si trattava di un bambino affetto da gravi malformazioni, tali cioè da far rappresentare la possibilità di un esito infausto della gestazione;
né può assumere rilevanza l'alto rischio della gravidanza ex latere matris,
poiché tutto ciò che poteva e doveva fare la madre era affidarsi serenamente alle sapienti cure degli specialisti che la presero in carico, e così ha fatto. Va invece considerato come la portata oggettivamente rassicurante dell'ultimo tracciato eseguito abbia reso ancor più beffardo e devastante l'exitus, unitamente alla natura e alla tipologia dei fattori ostativi emersi: sia l'iperspiralizzazione del funicolo, sia il doppio giro dello stesso – l'uno e l'altro antecedenti logici “più probabili che non” dell'
infarto della placenta, secondo la CTU civilistica in atti – erano ampiamente gestibili effettuando scelte diverse da quella, freddamente burocratica, seguita: lo si ripete,
piuttosto che attendere (oltre il termine naturale), si poteva e doveva programmare un cesareo oppure eseguirlo d'urgenza;
3) una decurtazione del 20% tenuto conto del fatto che fortunatamente, a fine
2021, “la famiglia nucleare ha gioito per la nascita di un altro figlio che sicuramente ha
contribuito ad allontanare o, per lo meno, ad affievolire la percezione del vuoto e della
complessiva vicenda luttuosa conseguente alla perdita di un bambino nato morto” (Corte
appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Affievolire, ma non elidere. Valga sul punto la già citata Cass. 29.09.2021 n. 26301. Quell'ombra, lugubre e straziante come solo il più grande dolore concepibile in natura sa essere, non va via. Ci si abitua a tutto, anche a conviverci, ma non è cancellabile;
e non è suscettibile di “riparazione” o
“compensazione” come pure alcune pronunce ventilano quando indulgono nel più
che avventuroso argomento per cui una nuova nascita equivarrebbe a compensatio lucri
cum damno (perché anche questo viene sostenuto, va constatato): sebbene, come è noto,
tale istituto postuli l'identità di radice tra le controprestazioni, e dunque la sostanziale pagina 39 di 46 ambivalenza del fatto, al contempo illecito produttivo di danno e tuttavia,
parallelamente e in qualche modo, fonte di vantaggi che, proprio ritraendo origine da quello, possono definirsi compensativi. Qui dovrebbe essere sufficiente osservare che la morte del bambino nell'ottobre 2019 e la nascita di un nuovo bambino in esito a
P.M.A. iniziata a gennaio 2021 – dunque, con un periodo di attesa la cui latitudine di per sé comprova quanto sia stato difficile provare a ricominciare, e con l'aggravante psicologica del sottoporsi al medesimo percorso così drammaticamente terminato –
non sono, con tutta evidenza, il medesimo fatto storico né si inseriscono nel medesimo rapporto con la convenuta CP_2
4) Per il solo attore può valere infine una ulteriore Parte_2
decurtazione del 30%, perché il legame affettivo con il figlio, forzatamente confinato entro l'arco temporale della gravidanza così innaturalmente interrotta, è
oggettivamente meno viscerale e intenso rispetto a quello della madre che lo porta in grembo e ne avverte la presenza con non paragonabile profondità.
Nessun abbattimento può invece derivare dalla mancata “coabitazione” o
“convivenza” conseguente alla mancata nascita. Questo Ufficio ha già respinto più
volte - con il conforto di avveduta OT - la tesi, pur sostenuta da una
(fortunatamente poi superata) Cassazione (n. 4253/2012), che pone quale presupposto del risarcimento del danno la convivenza con il defunto.
Si è osservato, al riguardo, che “Il danno da perdita del rapporto parentale non
richiede quale condicio juris la convivenza con il defunto. Risultando leso l'interesse alla
integrità della sfera affettiva familiare, il fatto costitutivo della obbligazione risarcitoria (cfr.
art. 1173 c.c.) è l'illecito, non la convivenza, perché la lesione consiste nella perdita di un
affetto, non di una convivenza. L'assioma di un imprescindibile legame tra i due concetti
appare privo di riscontri nella vita reale, in cui vi sono convivenze prive di significativa
affettività così come vi sono rapporti affettivi molto intensi in cui si è costretti a rinunciare alla
pagina 40 di 46 convivenza o che permangono pur quando questa sia cessata. Ne consegue che non può
ritenersi che, cessata la convivenza, cessi automaticamente anche il legame affettivo. [...] Ai
fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale all'interno
dell'unità familiare, intesa come perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come
società naturale, è sufficiente l'emersione, sul piano probatorio, di "normali rapporti" che,
specie in assenza di coabitazione, lascino intendere come sia rimasto intatto, e si sia rafforzato
nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti;
ed escludendo espressamente
che l'assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo, essendo tale assenza
imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere di vincoli affettivi e la
vicinanza psicologica con il congiunto deceduto” (Trib. Piacenza 30.05.2014; in senso conforme Cass. 9178/2018; 24162/2018; 29784/2018; 29932/2017; 21230/2016; assai nettamente Cass. 12146/2016). Se dunque ciò che rileva è la perdita di un affetto, non di un inquilino, non v'è ragione di ulteriormente abbattere il risarcimento del danno.
Questa, dunque, l'entità dei ristori dovuti ai genitori, per quanto di ragione:
Alla sig.ra : Parte_1
[(Tabelle Roma 2019)+(minimo tabellare Tabelle Milano 2018] / 2 = [Euro
284.394,30+165.960,00] = 450.354,30 / 2 = 225.177,15 (media);
255.177,15 – 25% per morte endouterina = 168.882,86;
168.882,86 + 35% per la personalizzazione (modalità del fatto) = 227.991,86
227.991,86 – 20% per nascita altro figlio = 182.393,49
Al sig. : Parte_2
[(Tabelle Roma 2019)+(minimo tabellare Tabelle Milano 2018] / 2 = [Euro
284.394,30+165.960,00] = 450.354,30 / 2 = 225.177,15 (media);
255.177,15 – 25% per morte endouterina = 168.882,86;
pagina 41 di 46 168.882,86 + 35% per la personalizzazione (modalità del fatto) = 227.991,86
227.991,86 – 20% per nascita altro figlio = 182.393,49
182.393,49 – 30% per la qualità di padre = 127.675,44
Somme tutte con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto (10.10.2019) all'
effettivo soddisfo.
5.4. Il danno da perdita del rapporto parentale per i nonni va, per le ragioni che si è tentato di esporre, al più riqualificato come danno da perdita di chances. Nei loro confronti sì, è mancata quella relazione affettiva concreta che si sarebbe sviluppata dopo la nascita, ma che in considerazione del tragico evento è rimasta al livello di una aspettativa frustrata e irrimediabilmente perduta. La giurisprudenza di merito ha osservato come “necessariamente la morte intrauterina del feto avvenuta al momento del
parto va distinta dalla morte di un bambino nato vivo e sano, in quanto nel primo caso non si
è mai instaurato un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni e genitori, da un lato, e
nipote-figlio, dall'altro, non vi è stata frequentazione né condivisione di momenti di vita
familiare” (Corte appello Trieste sez. II, 28/03/2024, n.161). Sul punto si ritiene sufficiente quanto allegato. L'esistenza di un legame affettivo tra nonno e nipote è
infatti un dato rispondente alla normalità statistica e, nel contesto socioculturale di riferimento (l'Italia), può darsi per sussistente in re ipsa salva l'allegazione di concreti elementi di prova contraria (dissapori con i genitori del bambino, disinteresse per il ruolo di nonno, mancata partecipazione emotiva, etc.) che andavano, secondo i principi, forniti dalla controparte. Per quanto dunque vi sia un legame affettivo non compiutamente concretizzatosi, può senz'altro seguirsi la giurisprudenza favorevole,
specificando che si tratta di liquidazione in via equitativa e dunque con i parametri tabellari richiamabili solo quale punto di riferimento utile. Si reputa equo,
conseguentemente, riconoscere a titolo di risarcimento del danno una somma pari alla metà del minimo dei valori delle tabelle di Milano 2019, avuto riguardo all'assenza di pagina 42 di 46 specifiche e significative allegazioni di parte. Ai Sigg.ri Parte_3
, e può dunque liquidarsi Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'importo di Euro 12.000,00 ciascuno, anche qui con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto (10.10.2019) all' effettivo soddisfo.
Si specifica, con precisazione che vale per tutti gli attori, che il calcolo è stato effettuato assumendo come dì del dovuto il giorno dell'estrazione del bambino dal grembo materno, sia per l'impossibilità di determinare con esattezza il momento della morte (che pur si colloca non oltre le 24 ore antecedenti), sia perché non si è rinvenuto un fondamento giuridico sufficientemente solido alla, pur suggestiva, tesi secondo cui essendo il termine naturale del parto il 02.10.2019, era da quella data che il bambino doveva considerarsi nato a [...] gli effetti e dunque – pur non discutendosi nel caso di specie di alcun diritto trasmesso dal bambino ai congiunti iure hereditatis –
instauratosi (sia pur per fictio iuris) un rapporto affettivo equiparabile quoad effectum a quello con un bambino nato vivo;
troppa la distanza rispetto alle emergenze processuali.
5.5. Quanto al danno patrimoniale lamentato dagli attori, sussiste il nesso causale tra il fatto illecito e le spese sostenute per il ciclo di P.M.A. che aveva comportato il concepimento e la gravidanza così brutalmente interrotta, unitamente alle spese del procedimento di A.T.P. che si è reso necessario proprio per la resistenza dell' CP_2
convenuta. Danno che si liquida nella somma complessiva di Euro 6.998,96, come
documentato.
6. Quanto alle spese di lite la valutazione che questo Giudice ritiene di effettuare
è, in estrema sintesi e per estrema chiarezza, sui seguenti principi:
i) Soccombenza. È di immediato riscontro l'evidente differenza tra il petitum e il
datum, che potrebbe indurre a ravvisare una soccombenza reciproca per gli attori, ad eccezione della sig.ra nei cui confronti la distanza tra chiesto e condannato è Pt_1
pagina 43 di 46 minima (meno di 20mila euro); mentre gli attori sono pienamente vittoriosi quanto al danno patrimoniale.
ii) Complessità delle valutazioni in fatto e in diritto. Gli eclatanti contrasti tra orientamenti giurisprudenziali, nonché tra gli elaborati peritali prodotti in atti,
delineano un quadro tale da giustificare, a tutto voler concedere, una compensazione solo di metà delle spese di lite.
iii) Condotta processuale delle parti. La resistenza opposta dall' si qualifica CP_2
come difesa dell'operato dei propri medici tanto tenace quanto miope e pretestuosa.
Questo già di per sé sarebbe stato sufficiente ad elidere ogni profilo di soccombenza reciproca e a determinare la condanna totale alle spese. Quanto al diverso profilo della responsabilità ex artt.88, non si sono rinvenute in atti espressioni rilevanti in tal senso,
tali cioè da travalicare i limiti di continenza verbale, decoro ed educazione pur nell'asprezza della contrapposizione tra le parti. Quanto alla sussistenza di condotte rilevanti ex art. 96 c.p.c., abbiamo da un lato la più che comprensibile amarezza degli attori di fronte ad una vicenda francamente difficile da commentare;
dall'altro, la strenua e fredda difesa ad oltranza dell'operato dell impegnata a difendere CP_2
l'indifendibile facendosi forte di una consulenza tecnica – quella disposta dalla
Procura della Repubblica – che definire superficiale e incongrua è dir poco. Così come colpisce l'assenza di qualsiasi offerta risarcitoria, financo pro bono pacis, in nessuna delle fasi del procedimento: nella fase stragiudiziale ante ATP l' non si è degnata CP_2
neanche di rispondere alle comunicazioni dei ricorrenti;
nella fase di ATP non si è
degnata di formulare alcuna offerta nonostante il preciso obbligo di legge posto dall'art. 8 L. n. 24/2017 (a mente del quale "le parti hanno l'obbligo di formulare l'offerta
di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla").
Successivamente all'ATP, non ha ritenuto di smuoversi neanche a fronte delle conclusioni sfavorevoli della CTU, così come nel presente procedimento in cui la pagina 44 di 46 richiesta di rinnovazione della CTU è francamente incommentabile. Nel complesso del giudizio ha dunque mantenuto una condotta strenuamente e sterilmente oppositiva, tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. anche ex officio. Il
riferimento alle “risorse pubbliche” messe in gioco dal presente giudizio oblitera del tutto il rischio, estremamente elevato già dopo l'ATP, di soccombenza nel merito e dunque di aggravare le conseguenze economiche per l'ente.
Ne discende, in applicazione rigorosa dei predetti principi, la liquidazione delle spese di lite in ragione del quantum statuito in sentenza, secondo i parametri del DM 55/2014
ss.mm.ii. (scaglione fino a 520.000,00, valori alti) e con compensazione solo per un quarto (la compensazione totale per la complessità del caso è bilanciata in modo più
che proporzionale dalla condotta processuale della convenuta) e condanna dell' CP_2
altresì al pagamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, liquidata in
Euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dell' per il sinistro per Controparte_2
cui è causa;
e per l'effetto
Condanna l' a risarcire a ciascuno degli attori i danni patiti in CP_2 CP_2
conseguenza dello stesso, liquidati per le ragioni di cui in parte motiva nei seguenti modi e termini:
- A , Euro 182.393,49 per danno non patrimoniale;
Parte_1
- A , Euro 127.675,44 per danno non patrimoniale;
Parte_2
- Ad entrambi, in solido, ulteriori Euro 6.998,96 per danno patrimoniale;
pagina 45 di 46 - A Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_3
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_4
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_5
- A , Euro 12.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_6
somme tutte da corrispondersi con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto
(10.10.2019) all'effettivo soddisfo;
Condanna l' a rifondere agli attori – in solido tra loro e in Controparte_2
proporzione al risarcimento – le spese di lite, liquidate, per le ragioni di cui in motivazione, in Euro 75.000,00 oltre IVA e accessori di legge;
Condanna l' al pagamento, in favore della cassa delle ammende, Controparte_2
dell'ulteriore somma di Euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Piacenza, il 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 46 di 46 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “oggi abbiamo nelle nostre sale parto una generazione di medici educati a risolvere ogni problema con un taglio cesareo ma che poco conosce delle manovre ostetriche, ma anche della fisiologia ostetrica e che ha poco rispetto degli aspetti emozionali della nascita;
e riaddestrare questo personale sembra essere un'operazione molto complicata”. Ciò che emerge – prosegue lo specialista Autore del report – “è che da noi molti cesarei siano preventivi, per evitare cioè il rischio di trovarsi nella vera emergenza ostetrica a cui non si sarebbe in grado di