Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3435 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 780/20, pubblicata il 22
Maggio 2020; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 Giugno 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. _1 C.F._1
Maria Cristina Callisto ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._2
il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Carla OC ( ), con la quale C.F._3
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nei confronti di in data 27 Marzo 2013, la società _1
esponeva di avere ricevuto dal suddetto l'incarico di ristrutturare Controparte_2 _1
l'immobile di sua proprietà, sito in Pesco Sannita (BN) alla Via Terzo Tronco S.S. 212 n. 101.
I lavori, diretti dal geometra , erano iniziati nel Luglio 2010, dopo il rilascio Controparte_3
del Permesso di Costruire (n. 2147) da parte del Comune di Pesco Sannita.
deduceva di avere predisposto computi metrici per la realizzazione delle opere CP_2
commissionate, sia interne che esterne – computi metrici che erano stati visionati ed accettati dal committente senza riserve.
Con specifico riferimento alla posa in opera del pavimento, ne aveva richiesto _1
la realizzazione “senza fughe”, nonostante la ditta avesse segnalato la necessità tecnica di fughe distanziatrici, trattandosi di una superficie molto ampia.
Infatti, la realizzazione della posa in opera del pavimento era avvenuta secondo la volontà del committente;
ciò aveva comportato, per una porzione del pavimento, un dislivello di uno o due millimetri.
Nonostante le contestazioni provenienti dal committente e da sua moglie, ribadiva CP_2
come il dislivello fosse stato causato dalla loro scelta di non installare le fughe distanziatrici.
In ogni caso, la ditta si era resa disponibile all'eventuale sostituzione di quella porzione di pavimento (1 mq circa) a proprie spese, laddove il committente le avesse fornito le mattonelle.
Il committente aveva accettato tale proposta, e tuttavia non aveva messo a _1
disposizione alcun materiale.
2 L'impianto di riscaldamento era stato realizzato nel rispetto dei computi metrici (“fornitura e posa in opera di riscaldamento della pavimentazione”).
La consegna dell'immobile era avvenuta nel Maggio 2011, ed il committente non aveva sollevato alcuna contestazione circa la presenza o meno di vizi.
Infatti si era limitato a riferire alla ditta appaltatrice che avrebbe provveduto _1
al saldo dei lavori successivamente, per momentanee difficoltà economiche, continuando ad occupare l'immobile.
Nonostante le reiterate richieste di pagamento, il committente aveva continuato a procrastinare i versamenti.
Dopo circa un anno dalla conclusione dei lavori, aveva emesso la fattura n. 6 del CP_2
30 Maggio 2012, inerente all'acconto del corrispettivo, per le opere eseguite.
Per tutta risposta, il committente per la prima volta aveva eccepito la presunta irregolarità dell'opera.
Era seguito un sopralluogo;
appunto, le parti in causa si erano recate presso l'immobile assieme ai rispettivi consulenti tecnici, al fine di verificare quanto eccepito dal committente.
In tale contesto, il sig. aveva ribadito la presenza di vizi, motivando in tal senso il suo _1
rifiuto di pagare il dovuto.
Dopodichè veva emesso la fattura n. 13 del 2 Ottobre 2012, inerente al saldo del CP_2
corrispettivo per le opere eseguite.
Parimenti il committente non aveva versato alcunchè.
deduceva di essere creditrice della somma di euro 14.734,50, oltre Controparte_2
interessi, a titolo di saldo per i lavori commissionati, e correttamente indicati sulla base dei computi metrici accettati dal committente.
Inoltre, nel corso dei lavori aveva chiesto ulteriori opere (in aggiunta a quelle _1
originariamente previste), e la srl appaltatrice le aveva puntualmente eseguite.
ribadiva la regolarità delle opere. Controparte_2
3 La realizzazione di ulteriori lavori, commissionati in corso d'opera, comprovava non soltanto l'esistenza di un precedente incarico (avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione), ma anche il pieno gradimento del committente, rispetto alle opere già realizzate.
aveva accettato l'opera senza riserve. _1
Stante l'avvenuta erogazione di parte del corrispettivo, era da escludersi la garanzia ex art. 1667 cc..
Per giunta, la contestazione dei vizi era pervenuta oltre i termini di Legge;
precisamente, il committente aveva fatto pervenire la prima contestazione di vizi dell'opera, soltanto con la lettera racc.ta, successiva alla fattura n. 6 del 30 Maggio 2012.
Quindi erano spirati i termini ex art. 1667 cc., essendo decorso più di un anno dalla consegna.
Né poteva invocarsi l'applicazione del secondo comma dell'art. 1667 cc., inerente ai soli vizi occulti, e non anche a quelli conosciuti/conoscibili.
In definitiva la srl attrice formulava le seguenti conclusioni:
Accertarsi che tra la e era intercorso un contratto di Controparte_2 _1
appalto; Accertarsi che, per i lavori eseguiti, l'ammontare dovuto era pari ad euro 64.122,30;
Accertarsi che i lavori appaltati erano stati eseguiti a regola d'arte, e con i materiali previsti nei computi metrici;
Accertarsi che, in sede di consegna dell'immobile, le opere erano state accettate dal committente, senza sollevare alcuna eccezione (con l'unica riserva, inerente alle mattonelle del pavimento per circa 1 mq); Accertarsi che, soltanto dopo l'invio della raccomandata con la quale si era intimato il pagamento, il committente aveva sollevato vizi sulla regolarità dei lavori;
Accertarsi che il saldo dovuto dal committente ammontava ad euro 14.734,50, e quindi condannarsi il al pagamento di tale somma, oltre interessi;
_1
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 28 Giugno 2013, si costituiva il convenuto , _1
contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice , e quindi chiedeva rigettarsi CP_2
le domande attoree.
4 Il convenuto esponeva che, nel mese di Febbraio 2010, si era rivolto a , Persona_1
padre del legale rapp.te di “ , nonché factotum della medesima società, Controparte_2
dovendo provvedere alla ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà.
aveva espresso la piena disponibilità ad effettuare i lavori, ed aveva Persona_1
garantito la conclusione entro il termine di consegna del Febbraio 2011 (in vista del matrimonio di , fissato per il mese di Giugno 2011). _1
I lavori erano cominciati verso la fine dell'Agosto del 2010, e tuttavia al Febbraio 2011 non erano ancora terminati.
Quindi, il convenuto eccepiva l'inadempimento di per non avere eseguito _1 CP_2
entro la data prevista le opere commissionate.
Per giunta, durante l'esecuzione dei lavori il committente si era accorto della presenza di irregolarità, e le aveva segnalate sia a , che agli operai presenti sul cantiere. Persona_1
si era impegnato ad eliminare tutte le irregolarità segnalate dal convenuto, Persona_1
subito dopo la celebrazione del matrimonio (tuttavia ciò non era avvenuto).
In ragione dei buoni rapporti di amicizia e vicinato con (legale rapp.te di Parte_1
e figlia del succitato ), aveva corrisposto alla ditta CP_2 Per_1 _1
appaltatrice le seguenti somme: euro 9.000,00 in data 7 Febbraio 2011; euro 5.650,00 in data 21 Febbraio 2011 (somma quietanzata dal legale rapp.te di , a mezzo di ricevuta). CP_2
Successivamente, il aveva corrisposto ulteriori euro 34.738,00, a mezzo di assegno _1
bancario n. 0000778118-03, tratto su c/c della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti (come da fattura n. 5 del 18 Luglio 2011).
Nonostante i pagamenti, il convenuto aveva ribadito la presenza di vizi ed irregolarità, senza ottenere però alcun intervento riparatorio.
Quindi, aveva versato complessivi euro 49.388,00. _1
5 Nel mese di Giugno 2012 aveva inoltrato la fattura del 30 Maggio 2012, per CP_2
l'importo di euro 9.000,00, quale acconto per i lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà del . _1
Quest'ultimo aveva contestato a mezzo di racc.ta la richiesta di pagamento, ed aveva impugnato espressamente la fattura n. 6/12. In particolare il committente aveva ribadito la presenza di vizi, ed aveva incaricato un tecnico di fiducia della verifica della regolarità dei lavori contabilizzati dalla , rispetto al prezzario regionale della Campania per l'anno CP_2
2010.
Altresì, il convenuto eccepiva l'inesistenza di un contratto scritto di appalto;
la mancata conoscenza dei computi metrici e dei relativi prezzi unitari, in ogni caso da ritenersi fuori mercato;
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori.
Pertanto il chiedeva la restituzione dell'importo di euro 2.502,92, a titolo di differenza _1
rispetto ai prezzi corretti.
I computi metrici non erano mai stati conosciuti né accettati dal committente;
per giunta erano stati redatti con l'inserimento di prezzi fuori mercato, eccessivi rispetto al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania.
Le fatture n. 3/11 e n. 13/11 erano state per la prima volta prodotte direttamente in giudizio.
La srl appaltatrice era da ritenersi inadempiente;
infatti i lavori presentavano vizi ed irregolarità. Precisamente, con riferimento alla posa in opera della pavimentazione,
l'inadempienza era da ricondursi non già alla mancanza di fughe, bensì ad un difetto nell'esecuzione dei lavori, imputabile alla . CP_4 CP_2
AI OC aveva accettato le opere senza riserve;
piuttosto, aveva vanamente _1
atteso l'intervento di CP_2
Il committente – oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea – spiegava domanda riconvenzionale.
Precisamente così concludeva: _1
6 Accertarsi che nulla più era dovuto alla per i lavori di cui in premessa;
anzi – CP_2
riconosciuto che i prezzi unitari applicati dall'impresa erano eccessivi in relazione a quelli previsti dal Prezzario della Regione Campania dell'anno 2010 – condannarsi Controparte_2
alla restituzione della somma di euro 2.502,92, percetta in più rispetto al dovuto;
In accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarsi al pagamento, in suo CP_2
favore, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, della somma di euro 5.885,00, oppure della diversa somma ritenuta di Giustizia (danni derivati da vizi e difformità);
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 14 Gennaio 2015 venivano raccolti gli interrogatori formali del convenuto
, nonché del legale rapp.te della srl attrice. _1
Nel corso delle udienze successive, venivano sentiti i testi , Testimone_1 Tes_2
, , , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e .
[...] Testimone_8
Altresì il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 6 Marzo 2018, riteneva superflua la prospettata CTU.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 780/20, pubblicata il 22 Maggio 2020.
Il G.M. ha accolto la domanda principale proposta dalla srl appaltatrice;
quindi ha condannato al pagamento, in favore di della somma complessiva _1 CP_2
di euro 14.734,50, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora.
Al contempo il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dal committente;
infine il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del _1
giudizio in favore di – spese liquidate in euro 4.835,00 per compenso CP_2
professionale, oltre accessori come per Legge.
Il G.M. ha innanzitutto accertato l'esistenza del contratto d'appalto, concluso in forma orale tra e la società _1 CP_2
7 In particolare, così ha argomentato il Tribunale: l'eccezione avanzata dal convenuto in sede di comparsa conclusionale – secondo la quale i lavori erano stati commissionati direttamente a e non già alla società – è infondata, oltre che Persona_1 CP_2
smentita dalle deduzioni già espresse dal committente in sede di comparsa di costituzione, in primo grado.
Infatti, lo stesso ha riconosciuto di avere commissionato i lavori alla _1 [...]
CP_2
Altresì, sono documentati i seguenti pagamenti, eseguiti da in favore di _1 CP_2
in data 7 Febbraio 2011 per euro 9.000,00, ed in data 21 Febbraio 2011 per euro
5.650.00.
Quindi, il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva di nonché la sussistenza CP_2
del contratto di appalto, concluso oralmente tra la suddetta ditta e _1
(considerati i comportamenti concludenti del convenuto, nonché alla luce delle rese dichiarazioni testimoniali).
Ad avviso del primo giudicante, il committente ha tacitamente accettato le opere _1
eseguite.
Non vi è contestazione tra le parti, sul fatto che i lavori dovessero iniziare a Luglio 2010, per concludersi a Maggio 2011.
Invece, il committente ha sollevato contestazioni, in ordine alla quantificazione delle opere, ed altresì ha eccepito come esse non siano state eseguite a regola d'arte.
Il G.M. ha avvalorato la tesi sostenuta da secondo la quale non vi era CP_2
contraddizione tra il saldo impagato indicato in citazione (pari ad euro 14.734,50), e l'importo di euro 9.900,00, indicato nella messa in mora.
Questo perché ha realizzato opere ulteriori, richieste dal committente nel corso CP_2
dei lavori – opere che non erano state contabilizzate nei computi metrici.
8 Osserva il primo giudicante: tali ulteriori opere sono state inserite nella fattura n. 13 del 2
Ottobre 2012, al costo di euro 4.834,50 (importo che, a detta del Tribunale, non sarebbe stato contestato dal committente).
Quindi il G.M. ha accertato la congruità della somma richiesta di euro 14.734,50.
Trattasi, appunto, della sommatoria del saldo residuo (euro 9.900,00) e dell'importo delle opere extra-contratto, richieste dal committente (euro 4.834,50).
Il G.M. ha anche ribadito come il committente abbia accettato le opere ulteriori senza alcuna riserva.
Altresì il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parte committente, circa la pretesa abnormità dei prezzi adottati da per non essersi servita del prezzario opere regionali CP_2
Campania dell'anno 2010.
Il G.M. ha attribuito pregnante rilievo al fatto che il committente abbia utilizzato l'immobile, come casa coniugale, per oltre un anno dopo la consegna dei lavori;
nonché pregnante rilievo alla circostanza del versamento di somme significative in acconto, senza sollevare contestazioni formali.
Ad avviso del Tribunale, questo comportamento è indicativo dell'accettazione tacita delle opere eseguite, come anche confermato dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_7
. Testimone_3
Con riferimento ai vizi della pavimentazione, il G.M. ha ritenuto che i difetti nella posa dovessero attribuirsi alla scelta del committente di non utilizzare le fughe distanziatrici, nonostante il consiglio tecnico di parte appaltatrice. Da qui l'esclusione di qualsivoglia responsabilità di per tali vizi. CP_2
Al contempo il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal committente.
Infatti le contestazioni del convenuto sui vizi e sui prezzi applicati sono state ritenute infondate, alla luce della prova testimoniale, nonché considerati i documenti acquisiti.
9 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , a mezzo della citazione _1
notificata in data 2 Ottobre 2020 nei confronti di Controparte_2
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda principale proposta da (avente ad oggetto il saldo CP_2
del corrispettivo).
Altresì l'impugnante chiede accogliersi la domanda riconvenzionale già vanamente proposta in primo grado;
quindi condannarsi alla restituzione, in suo favore, della somma di CP_2
euro 2.502,92 (percepita in più rispetto al dovuto); nonché condannarsi l'appaltatrice al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 5.885,00 (oppure al pagamento della diversa somma, ritenuta di Giustizia);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata l'8 Gennaio 2021, si è costituita l'appellata Controparte_2
chiedendo rigettarsi il gravame.
A mezzo dell'ordinanza pubblicata il 9 Febbraio 2021, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, formulata dall'appellante . _1
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il 23 Ottobre 2023 (all'esito dell'udienza del 17 Ottobre 2023, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Successivamente – giusta decreto del 26 Febbraio 2025 – la causa è stata riassegnata ad un nuovo relatore, dato che la precedente relatrice, nelle more del giudizio, era cessata dalle funzioni di Giudice Onorario Aggregato della Corte di Appello di Napoli. Altresì, sempre nel decreto del 26.02.2025, si è evidenziata l'impossibilità, per la precedente relatrice, per sopraggiunti motivi di salute, di portare a compimento il residuale incarico di riferire al
Collegio, per decidere le cause anteriormente assunte in decisione, quale relatrice designata.
10 Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del 3 Giugno 2025 (svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'iter argomentativo seguito dal primo Giudice deve essere quasi integralmente confermato, ad eccezione di un profilo inerente al quantum debeatur, poiché il saldo dovuto dal committente (a titolo di residuo impagato del corrispettivo) ammonta non _1
già ad euro 14.734,50 (come affermato dal Tribunale), bensì ammonta ad euro 12.382,00; quindi, sotto questo subordinato profilo, si addiviene al parziale accoglimento dell'appello.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, erroneamente, avrebbe ritenuto sussistente il contratto di appalto, concluso in forma orale tra il medesimo e _1
la società CP_2
Infatti, secondo l'impugnante, il contratto di appalto sarebbe in realtà intercorso tra esso e (padre della legale rapp.te della . _1 Persona_1 CP_2
A sostegno del motivo di impugnazione, il ha prodotto la visura camerale di _1 CP_2
da cui si evince come tale società abbia cominciato l'attività soltanto nel 2011 (e quindi successivamente al conferimento dell'incarico di eseguire i lavori nell'immobile).
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, a giusta ragione, ha ritenuto sussistente la prova circa la conclusione di un contratto di appalto, in forma orale, tra . CP_2 _1
In particolare il G.M. di Benevento ha così argomentato:….va evidenziato che il contratto di appalto, in linea di principio, è un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma, né, in particolare, la forma scritta….La stipula del contratto di appalto privato, quindi, non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, ad esempio mediante
11 l'inizio dell'esecuzione della prestazione…; sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dare prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto…in comparsa conclusionale, il convenuto ha eccepito che i lavori di ristrutturazione degli immobili di sua proprietà non fossero stati commissionati alla
[...]
bensì direttamente al sig. con il quale veniva pattuito l'importo, CP_2 Persona_1
la data di inizio e la data di consegna dei lavori. Tale eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento, in quanto contraddetta palesemente dalle deduzioni dello stesso convenuto, espresse nella propria comparsa di risposta. Difatti a pag. 4 di tale atto il convenuto afferma espressamente che “nel mese di Gennaio del 2010, avendo necessità di ristrutturare l'immobile di sua proprietà, sito in Pesco Sannita, alla Via Terzo Tronco S.S. 212
n. 101, si recava presso l'abitazione del sig. , padre del legale rapp.te della Persona_1
società attrice, oltre che factotum della per informarsi se la ditta di costruzioni e CP_2
ristrutturazioni, appunto la , poteva realizzare a breve lavori di ristrutturazione CP_2
all'immobile di sua proprietà, da adibire a civile abitazione, oltre che a casa coniugale”. Più avanti, alla pag. 5, sempre il convenuto dichiarava “il lo si ripete factotum della CP_2
società, persona che effettivamente seguiva il cantiere ed impartiva ordini agli operai…” ed ancora il affermava di “aver versato in data 7 Febbraio 2011 la somma di euro _1
9.000,00, ed il 21 Febbraio 2011 la somma di euro 5.650,00, somma quietanzata con una semplice ricevuta sottoscritta dal legale rappresentante della ”…. CP_2
L'addotto motivo di gravame non scalfisce in alcun modo le puntuali ed analitiche osservazioni del primo giudicante, testè riportate.
Appunto, già prima dell'inizio dei lavori, e cioè nell'anno 2010, aveva contezza _1
della circostanza, per cui la ditta di ristrutturazioni, a nome fosse attiva Controparte_2
ed operante.
A sostegno del motivo di impugnazione, ha prodotto per la prima volta, nel _1
presente grado, la visura camerale, da cui emerge come (costituita Controparte_2
nell'Ottobre 2010) abbia cominciato l'attività soltanto a far tempo dal Primo Gennaio 2011.
12 Ebbene, ad avviso del Collegio trattasi di documento inammissibile per tardività, e cioè per violazione del divieto dello jus novorum in appello, di cui all'art. 345 cpc (come eccepito dalla srl appellata fin dalla comparsa di costituzione nel presente grado).
L'appellante non ha neanche dedotto di non aver potuto produrre il documento già _1
in primo grado, per causa a lui non imputabile.
Dunque, il G.M. di Benevento ha correttamente affermato la sussistenza del contratto di appalto, concluso in forma orale tra e la _1 CP_2
La ditta si impegnava ad effettuare i lavori di ristrutturazione, a partire dal Luglio CP_2
2010, e sino alla data concordata del Maggio 2011.
In tale contesto, risulta oltremodo significativa (in senso favorevole alla tesi attorea, della conclusione dell'appalto tra e la circostanza, emersa già in primo _1 CP_2
grado, degli acconti per complessivi euro 49.388,00, versati dal committente in favore della ditta appaltatrice.
In particolare la fattura n. 5 del 18 Luglio 2011, inerente all'acconto di euro 34.738,00, riporta gli estremi dell'assegno bancario (emesso in favore di e tratto su c/c della CP_2
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti), a mezzo del quale il ha _1
effettuato il pagamento.
La circostanza degli acconti versati (e delle modalità di versamento) è stata espressamente confermata dal convenuto , già in primo grado. _1
Dunque, è confermato che, prima dell'inizio dei lavori, vi fu un colloquio tra _1
e , finalizzato al conferimento dell'appalto alla Persona_1 CP_2
In definitiva, non può revocarsi in dubbio che la srl attrice ed appaltatrice abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, inerente alla sussistenza del contratto di appalto tra essa e . CP_2 _1
Ergo, il primo motivo di gravame deve essere rigettato.
13 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata prova della regolare esecuzione dei lavori.
Secondo l'impugnante, il Giudice di prime cure avrebbe sbagliato quando, sorvolando sulla prova della regolare esecuzione e messa in opera dei lavori e sulla relativa quantificazione, senza alcuna verifica istruttoria, dà per buona la somma richiesta dalla per la CP_2
realizzazione dei lavori, condannando il convenuto a pagare in favore della _1
società attrice .la somma complessiva pari ad euro 14.734,50, oltre Parte_2
interessi legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo, perché l'appaltatore non avrebbe dato la prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed a regola d'arte….
Secondo la prospettazione del , non è stata fornita alcuna prova della regolare _1
esecuzione dei lavori;
per giunta diverse testimonianze ( , Testimone_1 Testimone_4
ed ) hanno evidenziato vizi e difetti nelle opere. Testimone_6
Dunque, il Primo Giudice avrebbe erroneamente condannato al pagamento _1
della somma di euro 14.734,50, senza alcuna verifica circa la regolare esecuzione delle opere, nonché sulla congruità della quantificazione.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'errore nella quantificazione del _1
corrispettivo.
In particolare, l'impugnante sostiene che il Tribunale non avrebbe verificato la congruità dei prezzi applicati, rispetto al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania per l'anno 2010.
La natura logica e giuridica delle questioni prospettate comporta l'esame unitario del secondo e del terzo motivo di gravame.
Ai sensi dell'art. 1657 cc., l'appaltatore deve dimostrare la natura, quantità e congruità del compenso richiesto, anche in assenza di un contratto per iscritto, e la regolare esecuzione dell'opera.
ha prodotto in primo grado, oltre alle fatture, anche quattro computi metrici CP_2
14 estimativi, rispettivamente per euro 11.970,00; euro 31.580,00; euro 13.825,00 ed euro
4.395,00.
Il Tribunale ha correttamente valutato il complessivo coacervo probatorio (fatta eccezione per il profilo del quantum debeatur, profilo su cui più innanzi il Collegio si soffermerà).
Invero, a svolto effettivamente i lavori commissionati. CP_2
ha tacitamente accettato le opere, con una serie di inequivoci comportamenti _1
concludenti.
Il committente, all'indomani della celebrazione del suo matrimonio, nel Giugno 2011, ha stabilito il suo domicilio effettivo presso l'unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione, scelta come casa coniugale.
I vizi lamentati (inerenti alla posa in opera della pavimentazione ed al mancato allaccio della caldaia alla rete idrica) erano senz'altro conoscibili, e per nulla occulti.
Significativamente il committente ha versato l'acconto più consistente, pari _1
ad euro 34.738,00, nel Luglio 2011, vale a dire quando aveva già cominciato ad abitare presso l'immobile oggetto di causa.
Nella comparsa di costituzione di primo grado (contenente anche domanda riconvenzionale), il medesimo riconosce di avere formalmente eccepito vizi _1
e difformità, soltanto con le racc.te del Giugno e del Luglio 2012; quindi con modalità assolutamente tardive, vale a dire quando era già maturata la decadenza dalla garanzia per vizi, ex art. 1667 cc., ed allorquando viveva in quell'abitazione con il coniuge già da un anno,
e cioè dal Giugno 2011.
Per giunta – con riferimento alla problematica della pavimentazione – dal testimoniale è emersa la seguente circostanza;
vale a dire la srl appaltatrice vanamente consigliò di realizzare la posa in opera della pavimentazione, con il sistema delle “fughe distanziatrici”
(alla luce delle grandi dimensioni delle mattonelle da utilizzare). Invece il committente _1
impose di far aderire ogni mattonella all'altra, senza spazi distanziatori (cfr. le dichiarazioni rese dai testi , e ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_5
15 Quindi correttamente il Tribunale ha escluso che la problematica della pavimentazione possa attribuirsi a responsabilità della srl appaltatrice.
I quattro succitati computi metrici, prodotti dalla srl attrice, sono riscontrati dalla prova orale e dai comportamenti concludenti del committente, odierno appellante.
I computi metrici non sono stati specificamente contestati da . _1
Si ribadisce come il Tribunale, in modo assorbente, abbia correttamente posto in evidenza l'accettazione tacita dell'opera; per giunta, le prime contestazioni sono state formalmente avanzate, quando era già spirato il termine di decadenza di cui all'art. 1667 cc..
Ergo, non si presta ad alcuna censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria (per i dedotti vizi e difformità), che era stata avanzata da _1
(domanda riconvenzionale reiterata con il presente appello).
In primo grado il committente ha espresso un'ulteriore doglianza, e cioè che _1
gli importi da lui versati a titolo di acconto (nel complesso euro 49.388,00) non erano uniformi ai criteri fissati nel Prezzario delle Opere Pubbliche nella Regione Campania per l'anno 2010.
In particolare ad avviso del , per la tipologia di lavori eseguiti, il succitato importo di _1
euro 49.388,00 (corrispondente alle fatture in acconto via via emesse dalla srl appaltatrice) divergeva per euro 2.502,92, rispetto ad una quantificazione, pienamente conforme ai criteri di cui al suddetto Prezzario Regionale.
Da qui la domanda riconvenzionale di condanna, a carico di alla restituzione della CP_2
somma di euro 2.502,92, illegittimamente eccedente il dovuto.
Trattasi di domanda riconvenzionale respinta dal primo giudicante, e che è stata reiterata da a mezzo del presente appello. _1
Ebbene, anche sul punto merita di essere confermata la pronuncia di prime cure. In particolare, il G.M. di Benevento ha correttamente osservato come – in materia di appalto tra privati – trovino applicazione i prezzi del libero mercato. Vale a dire, i costi indicati nel
16 Prezzario Regionale possono fungere da criterio di quantificazione in via meramente residuale.
Al contrario, nel caso di specie, in maniera assorbente, sono stati elaborati dettagliati computi metrici estimativi. Quindi, in adesione a quanto già argomentato dal Tribunale,
l'interposto gravame non può trovare accoglimento neanche per il profilo testè esaminato.
Con riferimento al vizio della pavimentazione, si ribadisce come la problematica debba ricondursi ad una scelta tecnica del medesimo committente, imposta alla ditta appaltatrice
(pur avendo quest'ultima prospettato una diversa soluzione operativa).
In tale contesto, ed alla luce degli elementi acquisiti (compendio documentale e prove testimoniali), il Tribunale ha correttamente ritenuto superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
Come già osservato, il Collegio condivide il pregnante rilievo che il Tribunale ha attribuito ai quattro succitati computi metrici, sostanzialmente non contestati da parte committente.
Ebbene, proprio tale considerazione introduce al profilo inerente al quantum debeatur, sul quale invece il gravame merita di essere parzialmente accolto.
Infatti – in adesione alla deduzione della srl attrice, per cui la quantificazione del corrispettivo dell'appalto coincide con la sommatoria degli importi dei quattro esibiti computi metrici – ecco che si addiviene all'importo complessivo di euro 61.770,00.
Quindi, sottraendo da euro 61.770,00 la cifra di euro 49.388,00 (corrispondente agli acconti pacificamente versati, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado), si ottiene un residuo impagato pari ad euro 12.382,00 (e non già pari ad euro 14.734,50, importo invocato nella citazione di primo grado, e pedissequamente riconosciuto dal Tribunale).
Invero nella citazione di primo grado l'attrice faceva riferimento ad un Controparte_2
quinto computo metrico, per euro 4.834,50, inerente alle ulteriori opere extra- contratto, eseguite dalla su richiesta del committente . CP_2 _1
Tuttavia tale quinto computo metrico, meramente evocato, non è stato prodotto.
17 In definitiva, ecco che – proprio sulla scia del criterio ermeneutico indicato dal Tribunale – il corrispettivo complessivo va quantificato in euro 61.770,00 (sommatoria degli importi dei quattro computi metrici prodotti in atti).
Appunto, in sede di gravame correttamente l'impugnante si duole del fatto che _1 CP_2
abbia indicato un corrispettivo totale dell'appalto, superiore rispetto all'importo di euro
61.770,00 (risultante dalla somma dei quattro computi metrici).
Pedissequamente, il saldo dovuto da alla ammonta ad euro _1 CP_2
12.382,00 (e non già ad euro 14.734,50).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia del
Tribunale, il residuo non versato del prezzo dell'appalto (al cui pagamento deve essere condannato in favore di ammonta ad euro 12.382,00, _1 Controparte_2
oltre interessi legali dalla messa in mora – e non già ad euro 14.734,50 (appunto, si addiviene ad una lieve riduzione della somma dovuta dal committente , a titolo di residuo del _1
prezzo dell'appalto ancora da versare).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento dell'appello, si impone la rideterminazione non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. effetto espansivo interno).
Orbene – per quel che concerne le spese del primo grado – la lieve riduzione dell'importo, al cui pagamento deve essere condannato (in favore di – _1 Controparte_2
euro 12.382,00 e non più euro 14.734,50 – non determina un mutamento dello scaglione di valore.
Infatti, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Ciò premesso, è d'uopo confermare, a titolo di compenso professionale per il primo grado,
l'importo di euro 4.835,00, liquidato dal Tribunale, considerato che trattasi di importo
18 congruo ed adeguato, ed in particolare di poco inferiore al valore medio, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
A questo punto, è d'uopo statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'odierno appellante , da qualificarsi tuttavia come soccombenza soltanto _1
parziale.
La prevalente soccombenza va attribuita a , considerato il rigetto della _1
domanda riconvenzionale, nonché alla luce della quantificazione del residuo impagato in euro 12.382,00.
Ciò premesso – a seguito del parziale accoglimento dell'appello, e quindi a seguito della riduzione del prezzo residuo ancora da versare – è opportuno scrivere di una soccombenza di soltanto parziale, e precisamente in misura della metà; al contempo, _1
quanto alla residua metà, è d'uopo compensare le spese del presente grado, tra le medesime parti.
Debbono applicarsi le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione d'ufficio.
Con riferimento al presente grado, il valore della causa va rapportato all'importo definitivamente riconosciuto a titolo di residuo impagato, al cui versamento è tenuto il committente . _1
Ergo, il valore della causa in appello corrisponde ad euro 12.382,00; quindi si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi (a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà) sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
19 Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado si liquida, in favore di
[...]
il seguente importo (già al netto della compensazione in misura della metà): CP_2
euro 2.178,75.
In ordine al compenso complessivo del presente grado, si sono considerati non soltanto i compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche il compenso specifico per la fase istruttoria.
Appunto, nulla quaestio sul fatto che nel presente grado si sia svolta attività istruttoria (cfr., in particolare, la succitata ordinanza del 9 Febbraio 2021, allorquando si è delibata l'istanza ex art. 283 cpc).
Come da richiesta deve essere concesso, per il presente grado, il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. Carla OC (appunto, si precisa come l'attribuzione sia stata chiesta soltanto per il presente grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del _1 Controparte_2
Tribunale di Benevento n. 780/20, pubblicata il 22 Maggio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridetermina in euro 12.382,00, oltre interessi legali dalla messa in mora
(anziché gli euro 14.734,50 che erano stati riconosciuti dal Tribunale), la somma, al cui pagamento deve essere condannato , in favore di a titolo _1 Controparte_2
di residuo del corrispettivo dell'appalto;
B) Rigetta l'appello nel resto;
C) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di _1 [...]
– spese che liquida in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA CP_2
e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
20 D) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado di _1
giudizio in favore di – metà che liquida in euro 2.178,75 per compenso Controparte_2
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Carla OC;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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