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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2981/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. MARIOLINA MARI la quale chiede darsi Parte_1 corso alla prova per testi ammessa alla scorsa udienza.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in [...] Neri n. 11, domiciliato a Seregno, via S. De Nova n. 43. Indifferente.
Abito all'interno del Condominio sin dagli anni 2014/2015, certamente prima che si trasferisse in loco la sig.ra . CP_1
Inizialmente, sino a quando viveva da sola o insieme al fratello non si sono mai verificati episodi particolari, arrecando solo un po' di disturbo sotto il profilo degli schiamazzi e del volume alto tenuto in occasione delle discussioni con il fratello. E' vero che la mattina accendeva la radio, tenendo il volume particolarmente alto, ma, tutto sommato, la situazione era gestibile e tollerabile.
Trattasi in ogni caso di una persona che manifestava degli evidenti problemi e un disagio.
La situazione, inizialmente sotto controllo, è però mutata drasticamente, essendo ormai divenuta ormai intollerabile, da quando all'interno dell'appartamento s'è trasferita la sorella, se non ricordo male un paio d'anni prima della diffusione della pandemia.
Da allora in poi le sorelle hanno iniziato a vivere in simbiosi e stanno praticamente tutto il giorno in casa.
Non ne conosco le ragioni ma posso affermare che da allora in poi c'è stata una vera e propria escalation della gravità del loro comportamento perché, ad esempio, non appena sentono un qualsivoglia rumore, anche involontario, iniziano ad urlare, a lamentarsi e, se qualcuno osa rispondere, s'infiammano, alzando ancora di più il tono della voce ed insultando con gravi epiteti chiunque gli sia a tiro. Lavorando spesso in smart-working mi viene anche particolarmente difficile nascondere le loro urla.
Ricordo, inoltre, che, essendoci un asilo di fronte al Condominio, una volta hanno anche urlato contro ed insultato alcuni bambini che stavano semplicemente giocando all'interno.
Insomma, qualsiasi pretesto è buono per ingiuriare ed offendere, avendo litigato con tutti i condomini, alcuni dei quali hanno anche deciso di andare via per il fastidio di continuare a vivere in un posto del genere.
Io stesso sto cercando da tempo una nuova abitazione presso cui trasferirmi insieme alla mia compagna perché non riesco più a tollerare questa situazione.
ADR: Gli epiteti che ho personalmente sentito sono del seguente tenore: puttana, gatta morta e stronza in quanto, per lo più, riferito ai condomini di sesso femminile. Ciò che colpisce però non è tanto, o non solo, la tipologia dell'insulto, quanto la violenza e la cattiveria con cui viene proferito. Gli ultimi insulti che ricordo sono stati rivolti al loro vicino di casa, che se non erro era un poliziotto, il quale si era permesso di chiedere loro la chiusura delle finestre per attutire il rumore ed a cui hanno urlato, tra gli altri epiteti, terrone di merda. La parolaccia più utilizzata è merda, associata a luoghi, persone e così via. A volte si accendono anche solo se incontrano qualcuno per caso all'interno del Condominio”.
Si dà atto che viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese che, riportate nel verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma 2. c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. c, d. l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge n. 11.8.2014 n. 114. Viene introdotto il secondo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente a [...].
Mi sono trasferito all'interno del Condominio un paio d'anni fa.
Tengo a precisare che ho denunciato entrambe le sorelle per stalking e per minacce. CP_1
Siccome mio padre è proprietario di alcuni immobili posti all'interno del Condominio io, oltre ad abitarvi, mi occupo della loro gestione e, quindi, mi capita spesso di interloquire con gli altri condomini occupanti. Questi mi hanno riferito di situazione spiacevoli ed insulti proferiti da entrambe le sorelle a proprio carico sicché, sin da quando sono entrato all'interno dell'appartamento, ho provato a fare da mediatore, da paciere, con scarsi risultati in quanto dopo un paio di mesi ho iniziato a subire le medesime vessazioni, avendo tra l'altro ricevuto una lettera dall'amministratore in cui le sorelle gli avevano riferito che le spiavo, le insultavo, che facevo rumori a tarda notte e così via.
Confermo che vengo quotidianamente insultato da entrambe con i seguenti epiteti: padrone della merda, figlio di puttana, stronzo e così via e le medesime parole vengono proferite nei confronti della mia compagna.
Tale loro comportamento, ormai quotidiano, reiterato nel tempo e del tutto fuori controllo, mi ha creato notevole ansia e confesso che prima uscire dal Condominio controllo se sono fuori dalla loro abitazione, essendo il loro appartamento posto al piano terra vicino all'ingresso. Ciò faccio solo per evitare di incontrarle.
Ricordo che una volta, mentre stavo chiudendo le persiane più lontane dal cancello, hanno iniziato ad insultarmi senza motivo, per il semplice fatto che le stavo chiudendo, ritenendo evidentemente che le stessi spiando.
Un'altra volta mi hanno teso quasi un agguato nel momento in cui ho aperto il cancelletto d'ingresso e da dietro il muro mi hanno intimato di non fare la spia con l'amministratore insultandomi senza motivo con gli epiteti che ho sopra riferito”.
Si dà atto che viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese che, riportate nel verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma 2. c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. c, d. l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge n. 11.8.2014 n. 114. Il Giudice esaurita la prova per testi ammessa, invita la parte costituita a discutere oralmente la causa.
La difesa della parte ricorrente, anche all'esito della prova orale espletata, insiste per l'accoglimento di tutto quanto chiesto nel ricorso introduttivo, richiamando in questa sede le conclusioni ivi rassegnate chiedendo di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzandone il deposito immediatamente dopo la Camera di Consiglio.
Esaurita la discussione, alle ore 11:10, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale in assenza della parte costituita autorizzata, su sua esplicita richiesta, a non presenziarvi.
Verbale chiuso alle ore 12:33.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 2981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2981/2025 promossa
DA
C.F. , con sede in Seregno, via De Parte_1 P.IVA_1
Bernardi n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., , Parte_2 elettivamente domiciliata in Seregno, via Montello n. 271 presso lo studio dell'Avv. Mariolina Mari che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“All'Ill.mo Tribunale di Monza affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti:
1. Dichiari la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 03.07.2019 tra il ricorrente e la Sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2. Per l'effetto, ordini l'immediato rilascio dell'immobile sito in Seregno (MB) in Via Santino de Nova n.43;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che in data 4.07.2015 aveva concesso in locazione Parte_3 ad uso abitativo a l'unità immobiliare sita in Seregno, via S. De Nova n. 43, Controparte_1 costituita da un monolocale posto al piano terra, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 16, part. 292, subalterno 712, e deducendo che, essendosi il contratto tacitamente prorogato alla prima scadenza, a decorrere dall'avvenuto trasferimento della sorella all'interno dell'appartamento, entrambe avevano iniziato a porre sistematicamente in essere una serie di comportamenti gravemente lesivi della pacifica convivenza condominiale, essendo consistiti in critiche ed insulti ripetutamente rivolti altri condomini, urla e grida immotivate, offese e bestemmie, soprattutto alle donne, a cui erano stati rivolti epiteti talmente volgari e ingiuriosi che alcune di esse, prima di uscire dall'uscio di casa, avevano iniziato a controllare che nessuna delle sorelle fosse nei paraggi, stante l'intollerabilità della situazione venutasi a creare costituente, in quanto reiterata nel tempo, un grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nonché, più in generale, dell'art. 1587 c.c. che imponeva al conduttore di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, ha convenuto in questa sede la propria conduttrice, con le forme del rito locatizio, chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e condannarsi quest'ultima al rilascio dell'immobile.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data 29.4.2025 la resistente non si è costituita in giudizio sicché, ammessa ed espletata la prova orale articolata in ricorso, nel corso dell'odierna udienza, previa successiva discussione orale e contestuale espletamento della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa in conformità alle domande proposte.
Occorre, tuttavia, preliminarmente precisare come il contratto di locazione stipulato tra le parti, pur inizialmente nullo in quanto non registrato nel termine di 30 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del 17.3.2015, ovvero da quella diversa di decorrenza, è stato tardivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Desio in data 08.07.2024, al n. 24070839305716188, ovverosia circa un anno fa, in buona sostanza a distanza di qualche mese dalle lamentele sollevate dagli altri residenti all'interno dello stabile condominiale per il comportamento posto in essere dalla conduttrice.
Ciò non di meno, la tardiva registrazione del contratto di locazione ha effetto sanante della pregressa nullità, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui
“Alla registrazione tardiva del contratto di locazione deve riconoscersi efficacia sanante "ex tunc". Infatti, l'art. 1, comma 346 L. n. 311 del 2004 (peraltro applicabile, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore;
in tal senso vedi Cass. n. 27169/2016) collega la nullità del contratto esclusivamente alla sua omessa registrazione, tacendo con riguardo all'ipotesi in cui il contratto sia registrato tardivamente. In assenza di specifica sanzione di nullità per tale ipotesi, deve ritenersi che il contratto comunque registrato sia valido ed efficace, configurandosi la registrazione tardiva come mera violazione di disposizioni di rilievo esclusivamente tributari” (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 12 settembre 2022 n. 5498).
Ciò detto, l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio ha pienamente suffragato la fondatezza delle domande proposte ed il comportamento gravemente lesivo della reputazione degli altri condomini posto in essere dall'odierna conduttrice, essendo questi ultimi quotidianamente destinatari di bestemmie, minacce, parolacce ed epiteti di qualsivoglia natura in un clima condominiale reso ormai intollerabile a causa dell'atteggiamento aggressivo e scarsamente conviviale poste in essere dalle due sorelle.
Sul punto si ritiene opportuno ritrascrivere integralmente le conformi deposizioni rese dai due testi escussi, entrambi particolarmente attendibili in quanto dimoranti all'interno del Condominio da parecchio tempo, e, quindi, ben a conoscenza della situazione e del comportamento tenuto dall'odierna resistente.
Il primo di essi ha riferito quanto segue: “Abito all'interno del Condominio sin dagli anni 2014/2015, certamente prima che si trasferisse in loco la sig.ra . CP_1
Inizialmente, sino a quando viveva da sola o insieme al fratello non si sono mai verificati episodi particolari, arrecando solo un po' di disturbo sotto il profilo degli schiamazzi e del volume alto tenuto in occasione delle discussioni con il fratello. E' vero che la mattina accendeva la radio, tenendo il volume particolarmente alto, ma, tutto sommato, la situazione era gestibile e tollerabile.
Trattasi in ogni caso di una persona che manifestava degli evidenti problemi e un disagio.
La situazione, inizialmente sotto controllo, è però mutata drasticamente, essendo ormai divenuta ormai intollerabile, da quando all'interno dell'appartamento s'è trasferita la sorella, se non ricordo male un paio d'anni prima della diffusione della pandemia.
Da allora in poi le sorelle hanno iniziato a vivere in simbiosi e stanno praticamente tutto il giorno in casa. Non ne conosco le ragioni ma posso affermare che da allora in poi c'è stata una vera e propria escalation della gravità del loro comportamento perché, ad esempio, non appena sentono un qualsivoglia rumore, anche involontario, iniziano ad urlare, a lamentarsi e, se qualcuno osa rispondere, s'infiammano, alzando ancora di più il tono della voce ed insultando con gravi epiteti chiunque gli sia a tiro. Lavorando spesso in smart-working mi viene anche particolarmente difficile nascondere le loro urla.
Ricordo, inoltre, che, essendoci un asilo di fronte al Condominio, una volta hanno anche urlato contro ed insultato alcuni bambini che stavano semplicemente giocando all'interno.
Insomma, qualsiasi pretesto è buono per ingiuriare ed offendere, avendo litigato con tutti i condomini, alcuni dei quali hanno anche deciso di andare via per il fastidio di continuare a vivere in un posto del genere.
Io stesso sto cercando da tempo una nuova abitazione presso cui trasferirmi insieme alla mia compagna perché non riesco più a tollerare questa situazione.
ADR: Gli epiteti che ho personalmente sentito sono del seguente tenore: puttana, gatta morta e stronza in quanto, per lo più, riferito ai condomini di sesso femminile. Ciò che colpisce però non è tanto, o non solo, la tipologia dell'insulto, quanto la violenza e la cattiveria con cui viene proferito. Gli ultimi insulti che ricordo sono stati rivolti al loro vicino di casa, che se non erro era un poliziotto, il quale si era permesso di chiedere loro la chiusura delle finestre per attutire il rumore ed a cui hanno urlato, tra gli altri epiteti, terrone di merda. La parolaccia più utilizzata è merda, associata a luoghi, persone e così via. A volte si accendono anche solo se incontrano qualcuno per caso all'interno del Condominio”.
La medesima situazione è stata confermata immediatamente dopo da , che Testimone_2 ha riferito quanto segue: “Mi sono trasferito all'interno del Condominio un paio d'anni fa.
Tengo a precisare che ho denunciato entrambe le sorelle per stalking e per minacce. CP_1
Siccome mio padre è proprietario di alcuni immobili posti all'interno del Condominio io, oltre ad abitarvi, mi occupo della loro gestione e, quindi, mi capita spesso di interloquire con gli altri condomini occupanti. Questi mi hanno riferito di situazione spiacevoli ed insulti proferiti da entrambe le sorelle a proprio carico sicché, sin da quando sono entrato all'interno dell'appartamento, ho provato a fare da mediatore, da paciere, con scarsi risultati in quanto dopo un paio di mesi ho iniziato a subire le medesime vessazioni, avendo tra l'altro ricevuto una lettera dall'amministratore in cui le sorelle gli avevano riferito che le spiavo, le insultavo, che facevo rumori a tarda notte e così via.
Confermo che vengo quotidianamente insultato da entrambe con i seguenti epiteti: padrone della merda, figlio di puttana, stronzo e così via e le medesime parole vengono proferite nei confronti della mia compagna.
Tale loro comportamento, ormai quotidiano, reiterato nel tempo e del tutto fuori controllo, mi ha creato notevole ansia e confesso che prima uscire dal Condominio controllo se sono fuori dalla loro abitazione, essendo il loro appartamento posto al piano terra vicino all'ingresso. Ciò faccio solo per evitare di incontrarle.
Ricordo che una volta, mentre stavo chiudendo le persiane più lontane dal cancello, hanno iniziato ad insultarmi senza motivo, per il semplice fatto che le stavo chiudendo, ritenendo evidentemente che le stessi spiando.
Un'altra volta mi hanno teso quasi un agguato nel momento in cui ho aperto il cancelletto d'ingresso e da dietro il muro mi hanno intimato di non fare la spia con l'amministratore insultandomi senza motivo con gli epiteti che ho sopra riferito”.
Come si vede si tratta di dichiarazioni perfettamente sovrapponibili che mettono in luce un comportamento del tutto inaccettabile delle due sorelle, che fomenta un clima condominiale tutt'altro che fisiologico e, anzi, potenzialmente idoneo a deflagrare da un momento all'altro.
La parte ricorrente, al fine di suffragare l'inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la domanda di risoluzione del contratto di locazione, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte, la n. 22860 del 20 ottobre 2020, secondo cui costituirebbe specifica violazione dell'art. 1587 c.c., ovverosia violazione dell'obbligo di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, il comportamento molesto posto in essere dal conduttore nei confronti degli altri condomini, e, in effetti, come emerge chiaramente dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, oltreché dai messaggi “WattsApp” prodotti in questa sede ai documenti n. 2, 3 e 4, la convivenza all'interno dello stabile condominiale in cui è situato l'appartamento locato è divenuta da tempo del tutto intollerabile a causa del comportamento imputabile a , nonché alla sorella Controparte_1 estranea però al contratto di locazione, che giornalmente insulta gli altri condomini proferendo parolacce, bestemmie ed epiteti di ogni genere.
Anche la giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi ha sostenuto che rumori fastidiosi, odori, fumi, vibrazioni, urla, uso improprio degli spazi comuni, comportamenti invadenti, oppure azioni mirate a limitare illegittimamente l'uso di beni altrui costituiscono, di per sé considerati, tipici esempi di molestie che possono giustificare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento imputabile al conduttore, a maggior ragione se, in conseguenza di condotte di tal fatta, la convivenza comune sia diventata insopportabile, tanto da costringere uno o più degli altri condomini ad andare a vivere altrove per ritrovare un clima di serenità e di pacifica convivenza civile.
In casi del genere, infatti, l'inadempimento contrattuale dell'inquilino è generalmente ricondotto all'abuso della cosa locatagli in quanto, ai sensi dell'art. 1587 del c.c., deve avere la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzare il bene per l'uso stabilito nel contratto di locazione o - in assenza
- per quello presumibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La gravità delle condotte e l'intollerabilità della situazione venutasi a creare sono, come detto, ben rappresentate sia nelle dichiarazioni testimoniali rese in udienza, che si è ritenuto opportuno ritrascrivere integralmente per farne apprezzare l'oggettiva insostenibilità dello status quo, sia nel testo dei messaggi prodotti ai documenti n. 2, 3 e 4, da cui si evince come il condomino trasmittente, non sopportando più tale comportamento, stia seriamente meditando di trasferirsi altrove. E altrettanto hanno riferito i testi escussi.
Per tali ragioni e stante il grave inadempimento contrattuale imputabile alla conduttrice, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 4.7.2015 e, in accoglimento della domanda restitutoria, essendo venuto meno il titolo contrattuale che la supportava, va Controparte_1 condannata a restituire ad l'immobile occupato, libero da persone e cose, Parte_1 con inizio fissazione del termine del 10.9.2025 per l'inizio dell'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (sulla base del valore dichiarato nel ricorso e sulla base del quale è stato pagato il contributo unificato) per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e di trattazione ed istruttoria, essendo quella decisione inscindibile da quest'ultima stante la mancata effettuazione di qualsivoglia successiva attività a cura del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, per grave inadempimento contrattuale imputabile a , la risoluzione Controparte_1 del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 4.7.2025 e, per l'effetto, la condanna a restituire ad in persona del legale rapp.te p.t., libera da Parte_1 persone e cose a sé riconducibili, l'unità immobiliare sita in Seregno, via S. De Nova n. 43, costituita da un monolocale posto al piano terra, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 16, part. 292, subalterno 712, rendita catastale euro 203,40;
2. fissa per l'esecuzione la data del 10.9.2025;
3. condanna a rifondere ad in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.826,00, di cui 125,00 per spese esenti e 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. MARIOLINA MARI la quale chiede darsi Parte_1 corso alla prova per testi ammessa alla scorsa udienza.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in [...] Neri n. 11, domiciliato a Seregno, via S. De Nova n. 43. Indifferente.
Abito all'interno del Condominio sin dagli anni 2014/2015, certamente prima che si trasferisse in loco la sig.ra . CP_1
Inizialmente, sino a quando viveva da sola o insieme al fratello non si sono mai verificati episodi particolari, arrecando solo un po' di disturbo sotto il profilo degli schiamazzi e del volume alto tenuto in occasione delle discussioni con il fratello. E' vero che la mattina accendeva la radio, tenendo il volume particolarmente alto, ma, tutto sommato, la situazione era gestibile e tollerabile.
Trattasi in ogni caso di una persona che manifestava degli evidenti problemi e un disagio.
La situazione, inizialmente sotto controllo, è però mutata drasticamente, essendo ormai divenuta ormai intollerabile, da quando all'interno dell'appartamento s'è trasferita la sorella, se non ricordo male un paio d'anni prima della diffusione della pandemia.
Da allora in poi le sorelle hanno iniziato a vivere in simbiosi e stanno praticamente tutto il giorno in casa.
Non ne conosco le ragioni ma posso affermare che da allora in poi c'è stata una vera e propria escalation della gravità del loro comportamento perché, ad esempio, non appena sentono un qualsivoglia rumore, anche involontario, iniziano ad urlare, a lamentarsi e, se qualcuno osa rispondere, s'infiammano, alzando ancora di più il tono della voce ed insultando con gravi epiteti chiunque gli sia a tiro. Lavorando spesso in smart-working mi viene anche particolarmente difficile nascondere le loro urla.
Ricordo, inoltre, che, essendoci un asilo di fronte al Condominio, una volta hanno anche urlato contro ed insultato alcuni bambini che stavano semplicemente giocando all'interno.
Insomma, qualsiasi pretesto è buono per ingiuriare ed offendere, avendo litigato con tutti i condomini, alcuni dei quali hanno anche deciso di andare via per il fastidio di continuare a vivere in un posto del genere.
Io stesso sto cercando da tempo una nuova abitazione presso cui trasferirmi insieme alla mia compagna perché non riesco più a tollerare questa situazione.
ADR: Gli epiteti che ho personalmente sentito sono del seguente tenore: puttana, gatta morta e stronza in quanto, per lo più, riferito ai condomini di sesso femminile. Ciò che colpisce però non è tanto, o non solo, la tipologia dell'insulto, quanto la violenza e la cattiveria con cui viene proferito. Gli ultimi insulti che ricordo sono stati rivolti al loro vicino di casa, che se non erro era un poliziotto, il quale si era permesso di chiedere loro la chiusura delle finestre per attutire il rumore ed a cui hanno urlato, tra gli altri epiteti, terrone di merda. La parolaccia più utilizzata è merda, associata a luoghi, persone e così via. A volte si accendono anche solo se incontrano qualcuno per caso all'interno del Condominio”.
Si dà atto che viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese che, riportate nel verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma 2. c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. c, d. l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge n. 11.8.2014 n. 114. Viene introdotto il secondo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente a [...].
Mi sono trasferito all'interno del Condominio un paio d'anni fa.
Tengo a precisare che ho denunciato entrambe le sorelle per stalking e per minacce. CP_1
Siccome mio padre è proprietario di alcuni immobili posti all'interno del Condominio io, oltre ad abitarvi, mi occupo della loro gestione e, quindi, mi capita spesso di interloquire con gli altri condomini occupanti. Questi mi hanno riferito di situazione spiacevoli ed insulti proferiti da entrambe le sorelle a proprio carico sicché, sin da quando sono entrato all'interno dell'appartamento, ho provato a fare da mediatore, da paciere, con scarsi risultati in quanto dopo un paio di mesi ho iniziato a subire le medesime vessazioni, avendo tra l'altro ricevuto una lettera dall'amministratore in cui le sorelle gli avevano riferito che le spiavo, le insultavo, che facevo rumori a tarda notte e così via.
Confermo che vengo quotidianamente insultato da entrambe con i seguenti epiteti: padrone della merda, figlio di puttana, stronzo e così via e le medesime parole vengono proferite nei confronti della mia compagna.
Tale loro comportamento, ormai quotidiano, reiterato nel tempo e del tutto fuori controllo, mi ha creato notevole ansia e confesso che prima uscire dal Condominio controllo se sono fuori dalla loro abitazione, essendo il loro appartamento posto al piano terra vicino all'ingresso. Ciò faccio solo per evitare di incontrarle.
Ricordo che una volta, mentre stavo chiudendo le persiane più lontane dal cancello, hanno iniziato ad insultarmi senza motivo, per il semplice fatto che le stavo chiudendo, ritenendo evidentemente che le stessi spiando.
Un'altra volta mi hanno teso quasi un agguato nel momento in cui ho aperto il cancelletto d'ingresso e da dietro il muro mi hanno intimato di non fare la spia con l'amministratore insultandomi senza motivo con gli epiteti che ho sopra riferito”.
Si dà atto che viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese che, riportate nel verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma 2. c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. c, d. l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge n. 11.8.2014 n. 114. Il Giudice esaurita la prova per testi ammessa, invita la parte costituita a discutere oralmente la causa.
La difesa della parte ricorrente, anche all'esito della prova orale espletata, insiste per l'accoglimento di tutto quanto chiesto nel ricorso introduttivo, richiamando in questa sede le conclusioni ivi rassegnate chiedendo di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzandone il deposito immediatamente dopo la Camera di Consiglio.
Esaurita la discussione, alle ore 11:10, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale in assenza della parte costituita autorizzata, su sua esplicita richiesta, a non presenziarvi.
Verbale chiuso alle ore 12:33.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 2981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2981/2025 promossa
DA
C.F. , con sede in Seregno, via De Parte_1 P.IVA_1
Bernardi n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., , Parte_2 elettivamente domiciliata in Seregno, via Montello n. 271 presso lo studio dell'Avv. Mariolina Mari che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“All'Ill.mo Tribunale di Monza affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti:
1. Dichiari la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 03.07.2019 tra il ricorrente e la Sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2. Per l'effetto, ordini l'immediato rilascio dell'immobile sito in Seregno (MB) in Via Santino de Nova n.43;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che in data 4.07.2015 aveva concesso in locazione Parte_3 ad uso abitativo a l'unità immobiliare sita in Seregno, via S. De Nova n. 43, Controparte_1 costituita da un monolocale posto al piano terra, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 16, part. 292, subalterno 712, e deducendo che, essendosi il contratto tacitamente prorogato alla prima scadenza, a decorrere dall'avvenuto trasferimento della sorella all'interno dell'appartamento, entrambe avevano iniziato a porre sistematicamente in essere una serie di comportamenti gravemente lesivi della pacifica convivenza condominiale, essendo consistiti in critiche ed insulti ripetutamente rivolti altri condomini, urla e grida immotivate, offese e bestemmie, soprattutto alle donne, a cui erano stati rivolti epiteti talmente volgari e ingiuriosi che alcune di esse, prima di uscire dall'uscio di casa, avevano iniziato a controllare che nessuna delle sorelle fosse nei paraggi, stante l'intollerabilità della situazione venutasi a creare costituente, in quanto reiterata nel tempo, un grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nonché, più in generale, dell'art. 1587 c.c. che imponeva al conduttore di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, ha convenuto in questa sede la propria conduttrice, con le forme del rito locatizio, chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e condannarsi quest'ultima al rilascio dell'immobile.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data 29.4.2025 la resistente non si è costituita in giudizio sicché, ammessa ed espletata la prova orale articolata in ricorso, nel corso dell'odierna udienza, previa successiva discussione orale e contestuale espletamento della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa in conformità alle domande proposte.
Occorre, tuttavia, preliminarmente precisare come il contratto di locazione stipulato tra le parti, pur inizialmente nullo in quanto non registrato nel termine di 30 giorni dalla data di avvenuta stipulazione del 17.3.2015, ovvero da quella diversa di decorrenza, è stato tardivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Desio in data 08.07.2024, al n. 24070839305716188, ovverosia circa un anno fa, in buona sostanza a distanza di qualche mese dalle lamentele sollevate dagli altri residenti all'interno dello stabile condominiale per il comportamento posto in essere dalla conduttrice.
Ciò non di meno, la tardiva registrazione del contratto di locazione ha effetto sanante della pregressa nullità, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui
“Alla registrazione tardiva del contratto di locazione deve riconoscersi efficacia sanante "ex tunc". Infatti, l'art. 1, comma 346 L. n. 311 del 2004 (peraltro applicabile, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore;
in tal senso vedi Cass. n. 27169/2016) collega la nullità del contratto esclusivamente alla sua omessa registrazione, tacendo con riguardo all'ipotesi in cui il contratto sia registrato tardivamente. In assenza di specifica sanzione di nullità per tale ipotesi, deve ritenersi che il contratto comunque registrato sia valido ed efficace, configurandosi la registrazione tardiva come mera violazione di disposizioni di rilievo esclusivamente tributari” (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 12 settembre 2022 n. 5498).
Ciò detto, l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio ha pienamente suffragato la fondatezza delle domande proposte ed il comportamento gravemente lesivo della reputazione degli altri condomini posto in essere dall'odierna conduttrice, essendo questi ultimi quotidianamente destinatari di bestemmie, minacce, parolacce ed epiteti di qualsivoglia natura in un clima condominiale reso ormai intollerabile a causa dell'atteggiamento aggressivo e scarsamente conviviale poste in essere dalle due sorelle.
Sul punto si ritiene opportuno ritrascrivere integralmente le conformi deposizioni rese dai due testi escussi, entrambi particolarmente attendibili in quanto dimoranti all'interno del Condominio da parecchio tempo, e, quindi, ben a conoscenza della situazione e del comportamento tenuto dall'odierna resistente.
Il primo di essi ha riferito quanto segue: “Abito all'interno del Condominio sin dagli anni 2014/2015, certamente prima che si trasferisse in loco la sig.ra . CP_1
Inizialmente, sino a quando viveva da sola o insieme al fratello non si sono mai verificati episodi particolari, arrecando solo un po' di disturbo sotto il profilo degli schiamazzi e del volume alto tenuto in occasione delle discussioni con il fratello. E' vero che la mattina accendeva la radio, tenendo il volume particolarmente alto, ma, tutto sommato, la situazione era gestibile e tollerabile.
Trattasi in ogni caso di una persona che manifestava degli evidenti problemi e un disagio.
La situazione, inizialmente sotto controllo, è però mutata drasticamente, essendo ormai divenuta ormai intollerabile, da quando all'interno dell'appartamento s'è trasferita la sorella, se non ricordo male un paio d'anni prima della diffusione della pandemia.
Da allora in poi le sorelle hanno iniziato a vivere in simbiosi e stanno praticamente tutto il giorno in casa. Non ne conosco le ragioni ma posso affermare che da allora in poi c'è stata una vera e propria escalation della gravità del loro comportamento perché, ad esempio, non appena sentono un qualsivoglia rumore, anche involontario, iniziano ad urlare, a lamentarsi e, se qualcuno osa rispondere, s'infiammano, alzando ancora di più il tono della voce ed insultando con gravi epiteti chiunque gli sia a tiro. Lavorando spesso in smart-working mi viene anche particolarmente difficile nascondere le loro urla.
Ricordo, inoltre, che, essendoci un asilo di fronte al Condominio, una volta hanno anche urlato contro ed insultato alcuni bambini che stavano semplicemente giocando all'interno.
Insomma, qualsiasi pretesto è buono per ingiuriare ed offendere, avendo litigato con tutti i condomini, alcuni dei quali hanno anche deciso di andare via per il fastidio di continuare a vivere in un posto del genere.
Io stesso sto cercando da tempo una nuova abitazione presso cui trasferirmi insieme alla mia compagna perché non riesco più a tollerare questa situazione.
ADR: Gli epiteti che ho personalmente sentito sono del seguente tenore: puttana, gatta morta e stronza in quanto, per lo più, riferito ai condomini di sesso femminile. Ciò che colpisce però non è tanto, o non solo, la tipologia dell'insulto, quanto la violenza e la cattiveria con cui viene proferito. Gli ultimi insulti che ricordo sono stati rivolti al loro vicino di casa, che se non erro era un poliziotto, il quale si era permesso di chiedere loro la chiusura delle finestre per attutire il rumore ed a cui hanno urlato, tra gli altri epiteti, terrone di merda. La parolaccia più utilizzata è merda, associata a luoghi, persone e così via. A volte si accendono anche solo se incontrano qualcuno per caso all'interno del Condominio”.
La medesima situazione è stata confermata immediatamente dopo da , che Testimone_2 ha riferito quanto segue: “Mi sono trasferito all'interno del Condominio un paio d'anni fa.
Tengo a precisare che ho denunciato entrambe le sorelle per stalking e per minacce. CP_1
Siccome mio padre è proprietario di alcuni immobili posti all'interno del Condominio io, oltre ad abitarvi, mi occupo della loro gestione e, quindi, mi capita spesso di interloquire con gli altri condomini occupanti. Questi mi hanno riferito di situazione spiacevoli ed insulti proferiti da entrambe le sorelle a proprio carico sicché, sin da quando sono entrato all'interno dell'appartamento, ho provato a fare da mediatore, da paciere, con scarsi risultati in quanto dopo un paio di mesi ho iniziato a subire le medesime vessazioni, avendo tra l'altro ricevuto una lettera dall'amministratore in cui le sorelle gli avevano riferito che le spiavo, le insultavo, che facevo rumori a tarda notte e così via.
Confermo che vengo quotidianamente insultato da entrambe con i seguenti epiteti: padrone della merda, figlio di puttana, stronzo e così via e le medesime parole vengono proferite nei confronti della mia compagna.
Tale loro comportamento, ormai quotidiano, reiterato nel tempo e del tutto fuori controllo, mi ha creato notevole ansia e confesso che prima uscire dal Condominio controllo se sono fuori dalla loro abitazione, essendo il loro appartamento posto al piano terra vicino all'ingresso. Ciò faccio solo per evitare di incontrarle.
Ricordo che una volta, mentre stavo chiudendo le persiane più lontane dal cancello, hanno iniziato ad insultarmi senza motivo, per il semplice fatto che le stavo chiudendo, ritenendo evidentemente che le stessi spiando.
Un'altra volta mi hanno teso quasi un agguato nel momento in cui ho aperto il cancelletto d'ingresso e da dietro il muro mi hanno intimato di non fare la spia con l'amministratore insultandomi senza motivo con gli epiteti che ho sopra riferito”.
Come si vede si tratta di dichiarazioni perfettamente sovrapponibili che mettono in luce un comportamento del tutto inaccettabile delle due sorelle, che fomenta un clima condominiale tutt'altro che fisiologico e, anzi, potenzialmente idoneo a deflagrare da un momento all'altro.
La parte ricorrente, al fine di suffragare l'inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la domanda di risoluzione del contratto di locazione, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte, la n. 22860 del 20 ottobre 2020, secondo cui costituirebbe specifica violazione dell'art. 1587 c.c., ovverosia violazione dell'obbligo di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, il comportamento molesto posto in essere dal conduttore nei confronti degli altri condomini, e, in effetti, come emerge chiaramente dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, oltreché dai messaggi “WattsApp” prodotti in questa sede ai documenti n. 2, 3 e 4, la convivenza all'interno dello stabile condominiale in cui è situato l'appartamento locato è divenuta da tempo del tutto intollerabile a causa del comportamento imputabile a , nonché alla sorella Controparte_1 estranea però al contratto di locazione, che giornalmente insulta gli altri condomini proferendo parolacce, bestemmie ed epiteti di ogni genere.
Anche la giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi ha sostenuto che rumori fastidiosi, odori, fumi, vibrazioni, urla, uso improprio degli spazi comuni, comportamenti invadenti, oppure azioni mirate a limitare illegittimamente l'uso di beni altrui costituiscono, di per sé considerati, tipici esempi di molestie che possono giustificare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento imputabile al conduttore, a maggior ragione se, in conseguenza di condotte di tal fatta, la convivenza comune sia diventata insopportabile, tanto da costringere uno o più degli altri condomini ad andare a vivere altrove per ritrovare un clima di serenità e di pacifica convivenza civile.
In casi del genere, infatti, l'inadempimento contrattuale dell'inquilino è generalmente ricondotto all'abuso della cosa locatagli in quanto, ai sensi dell'art. 1587 del c.c., deve avere la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzare il bene per l'uso stabilito nel contratto di locazione o - in assenza
- per quello presumibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La gravità delle condotte e l'intollerabilità della situazione venutasi a creare sono, come detto, ben rappresentate sia nelle dichiarazioni testimoniali rese in udienza, che si è ritenuto opportuno ritrascrivere integralmente per farne apprezzare l'oggettiva insostenibilità dello status quo, sia nel testo dei messaggi prodotti ai documenti n. 2, 3 e 4, da cui si evince come il condomino trasmittente, non sopportando più tale comportamento, stia seriamente meditando di trasferirsi altrove. E altrettanto hanno riferito i testi escussi.
Per tali ragioni e stante il grave inadempimento contrattuale imputabile alla conduttrice, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 4.7.2015 e, in accoglimento della domanda restitutoria, essendo venuto meno il titolo contrattuale che la supportava, va Controparte_1 condannata a restituire ad l'immobile occupato, libero da persone e cose, Parte_1 con inizio fissazione del termine del 10.9.2025 per l'inizio dell'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (sulla base del valore dichiarato nel ricorso e sulla base del quale è stato pagato il contributo unificato) per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e di trattazione ed istruttoria, essendo quella decisione inscindibile da quest'ultima stante la mancata effettuazione di qualsivoglia successiva attività a cura del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, per grave inadempimento contrattuale imputabile a , la risoluzione Controparte_1 del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 4.7.2025 e, per l'effetto, la condanna a restituire ad in persona del legale rapp.te p.t., libera da Parte_1 persone e cose a sé riconducibili, l'unità immobiliare sita in Seregno, via S. De Nova n. 43, costituita da un monolocale posto al piano terra, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 16, part. 292, subalterno 712, rendita catastale euro 203,40;
2. fissa per l'esecuzione la data del 10.9.2025;
3. condanna a rifondere ad in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.826,00, di cui 125,00 per spese esenti e 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese