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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.633/2024 vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , c.f.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 ed c.f. , gli ultimi due nella qualità di eredi di Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Arturo Vassallo c.f. , Pt_6 CodiceFiscale_6
in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, presso il cui studio in Montecorvino
Rovella, alla via Piano n. 5 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it Email_1 CP_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in nome CP_2 P.IVA_1
e per conto della Controparte_3
APPELLATA
E
( c.f. in persona del Controparte_4 CP_2 P.IVA_2 dott. c.f. quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_5 CodiceFiscale_7
rappresentata e difesa dall'Avvocato Caterina Alfano c.f. Controparte_3 [...]
, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, C.F._8
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda presso il cui studio in OC IN, alla via Garibaldi n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
INTERVENUTA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2036/2023 pubblicata in data 11 luglio 2023, non notificata, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 6 febbraio 2024 ed iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024
, e , gli Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ultimi due nella qualità di eredi di , hanno impugnato la sentenza n. Parte_6
2036/2023, pubblicata in data 11 luglio 2023, non notificata. Con detta statuizione il
Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione al precetto già iscritta al n.r.g.
6653/2018, notificato dalla per il pagamento della somma Controparte_3 di € 36.973,77 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2006 e di €
156.985,13 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 28 agosto 2007, oltre interessi di mora maturati e maturandi cui è stata riunita, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, ugualmente contestato, l'opposizione all'esecuzione incardinata al n.r.g.
3671/2019, compensando le spese e gravando dei costi di consulenza le parti in uguale misura.
1.1. L'appello è stato declinato in due motivi.
Nel primo motivo gli odierni impugnanti, dopo avere soprasseduto dai motivi di opposizione qualificabili agli atti esecutivi, hanno eccepito la violazione artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 474 c.p.c., 1283 c.c., 117 T.U.B., nonché l'errata valutazione sul titolo esecutivo compiuta dal giudice di prime cure. Hanno opinato che il credito vantato da controparte non sia certo, né liquido, né esigibile ed hanno evidenziato la sussistenza dell'anatocismo, come del resto rilevato dall'elaborato peritale dal C.T.U. incaricato dal Tribunale: dott.
. Hanno censurato la sentenza appellata laddove si discosta dalle Persona_1 conclusioni rassegnate dall'ausiliare tecnico dell'Ufficio e le ragioni per cui il Tribunale abbia negato rilevanza all'anatocismo nel mutuo n. 741369237.
Nel secondo motivo di impugnazione, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e hanno eccepito la nullità della fideiussione per
[...] Parte_4 Parte_5
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda violazione della normativa antitrust, protestando hanno protestando omessa pronuncia dal primo giudice sulla nullità delle garanzie da loro prestate, vizio del quale hanno sostenuto in limine litis la rilevabilità officiosa.
1.2. All'esito hanno così unitamente concluso: previa sospensione della sua esecutività, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere la domanda avanzata nel primo grado del giudizio, condannando parte appellata alle spese, alle competenze ed agli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via via istruttoria hanno chiesto alla Corte territoriale, ove ritenuto opportuno, di integrare l'elaborato peritale espletato in primo grado in ragione delle censure rieditate con il gravame.
2. In data 28 giugno 2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
, quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei
[...] CP_2 Controparte_3 confronti degli attuali appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello avversario, a suo parere inammissibile ed infondato. Ha chiesto di condannare gli appellanti al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio.
Non ha proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
3.1. Con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza sospensiva aderendo all'indirizzo nomofilattico
(Cassazione civile, sez. un., 23.07.2019, n. 19889) per il quale la ricostruzione del potere cautelare del giudice dell'opposizione pre-esecutiva è coerente con i principi che regolano il contiguo potere del giudice dell'opposizione ad esecuzione già iniziata (ai sensi degli artt.
624 cpv. e 615 cpv. c.p.c.) per cui, dato il rapporto di litispendenza tra le due opposizioni
(così Cassazione 10.08.1963, n. 2275; idem 22.04.1970, n. 1157; idem 07.04.1972, n. 1034; idem
17.11.1976, n. 4293; idem 24.10.1986, n. 6235; idem ord. 20.07.2010, n. 17037), i poteri del giudice dell'opposizione pre-esecutiva, cui è rimessa la verifica dell'idoneità del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, e del giudice dell'esecuzione iniziata, limitati al solo sullo specifico e singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui, sono tra loro dipendenti al punto che “il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate”, sebbene “limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito”, non residua ambito cautelare per il giudice dell'appello, allorquando una sentenza sul
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda merito del rapporto controverso, e cioè sul diritto di procedere ad esecuzione, è già stata emessa.
Sono stati acquisiti i fascicoli di primo grado riuniti, con la consulenza tecnica ivi svolta.
È stata verificata anche la possibilità di consultare il fascicolo telematico del primo grado.
3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. dal Consigliere istruttore all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2018 , , Parte_1 Parte_2
, e , hanno opposto il precetto notificato in data 7 Parte_3 Parte_4 Parte_5
marzo 2018 con cui la ha intimato loro il pagamento della Controparte_3
somma di € 36.973,77 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2006 e la somma di € 156.985,13 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28 agosto
2007, oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi pattuiti.
Insorgendo contro l'atto hanno protestato la violazione dell'art. 479 c.p.c. per non essere la notifica del precetto stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e per omessa indicazione del luogo e della modalità di rilascio della formula esecutiva;
l'illegittimità del titolo esecutivo;
la violazione dell'art 1956 c.c. e degli artt. 124, 124 bis T.U.B.; la vessatorietà degli interessi di mora;
la nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust;
l'usurarietà dei tassi di interesse;
la violazione dell'art. 38 T.U.B.; la nullità del mutuo per violazione degli artt. 17, 117 bis T.U.B. e 1283 c.c..
4.2. Si è costituito in giudizio l'istituto di credito, eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di OC IN in favore di quello di Torre Annunziata nonché ulteriore incompetenza per materia della medesima curia in favore del Tribunale di Napoli (sez.
Imprese), competente per tutti gli illeciti antitrust. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avanzata da parte avversa in quanto a suo avviso inammissibile e infondata.
4.3. In seguito alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di OC
IN la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.4. Nelle more, l'istituto di credito ha notificato atto di pignoramento e proseguito nell'esecuzione immobiliare.
4.5. L'opposizione all'esecuzione, iscritta al n.r.g. 3671/2019, è stata riunita a quella al precetto recante n.r.g. 6653/2018 per connessione oggettiva e soggettiva.
4.6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 gennaio 2019, si è costituita in giudizio la in nome e per conto della CP_2 Controparte_6
chiedendo di dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata per essere competente il Tribunale di Napoli sezione specializzata delle
Imprese; di rigettare le domande proposte dagli avversari, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
di condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
4.7. Nel corso del giudizio riunito è stata disposta consulenza contabile affidata al dott.
. Persona_1
I garanti hanno ribadito la nullità delle fideiussioni protestandone l'illegittimità.
Acquisita la relazione peritale, la causa è stata assunta in decisione con i termini dell'art.190
c.p.c..
5. L'opposizione proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , gli ultimi due in qualità di eredi di è stata respinta
[...] Parte_5 Parte_6
e le spese di lite sono state interamente compensate, mentre i costi di consulenza sono stati definitivamente fatti gravare su entrambe le parti in uguale misura.
5.1. Il Tribunale oplontino si è ribadito competente a conoscere la lite anche per materia, stigmatizzando la mancata riserva d'appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di
OC IN e l'omessa presentazione del regolamento di competenza nella parte in cui, indicando il Tribunale di Torre Annunziata competente, il giudice a quo avrebbe trascurato di considerare la competenza per materia della sezione Imprese del Tribunale di Napoli.
Indi ha ritenuto priva di fondamento la questione inerente alla pretesa violazione dell'art. 479 c.p.c., applicando il principio per cui il mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n.
385/1993, non reca l'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo prima della notifica del precetto. Ad ogni modo, ha negato carattere decisivo alle denunciate omissioni osservando come l'atto di precetto contenga chiare indicazioni sulla data di emissione del titolo. Ha poi respinto l'obiezione di genericità sollevata da parte opponente.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.2. Quanto alla questione di merito, il giudice oplontino non ha condiviso le conclusioni del proprio ausiliare tecnico dott. , aderendo alla giurisprudenza di legittimità Persona_1
per cui non è ravvisabile anatocismo nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, superando con ampi e motivati riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale di
Napoli, l'obiezione attorea sulla nullità del piano convenuto con la banca, ulteriormente a loro parere viziato per essere incomprensibile il sistema di capitalizzazione impiegato. Ha al contrario osservato che nell'ammortamento con metodo alla francese viene impiegata una formula di capitalizzazione composta per la determinazione della rata periodica che non rileva nel calcolo della quota di interessi conteggiata sul capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza anatocismo neanche intrinseco.
5.3. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni di diritto legate all'anatocismo ha costituito il motivo per la compensazione integrale delle spese, comprese quelle della espletata C.T.U..
6. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 11 luglio 2023 e non notificata.
La costituzione in giudizio degli appellanti è avvenuta tempestivamente in data 13 febbraio
2024 e altrettanto i termini a comparire per la parte appellata sono rispettati essendo stata fissata al giorno 13 settembre 2024 la data dell'udienza di prima comparizione.
7. Nondimeno l'appello è tardivo.
La sentenza pubblicata l'11 luglio 2023 è stata appellata con citazione notificata il 6 febbraio
2024, oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. cui, ratione materiae, non si applica la sospensione feriale.
Sul tema della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, rileva l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 secondo cui la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
In tale tipologia di controversia devono ritenersi compresi i procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 c.p.c.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619 c.p.c., e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per appellare (nonché per proporre ricorso per cassazione). Il riferimento riguarda infatti tutti i termini, inclusi quelli stabiliti a pena di decadenza dagli artt. 325 e seguenti c.p.c..
Secondo i condivisibili precedenti della Corte regolatrice, infatti, la norma citata, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce a controversie che abbiano una determinata natura, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2025, n. 5058; Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 202, n. 6086; Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2022, n. 14544; Cassazione civile, ordinanza del 5 settembre 2022 n. 26108).
8. L'appello in oggetto deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza possibilità di accedere all'esame dei motivi nel merito, con assorbimento di entrambi i motivi, senza che vi sia spazio d'esaminare la rilevanza della recente statuizione della Corte di legittimità a
Sezioni Unite n.15340 del 29 maggio 2024.
9. Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (nei valori ivi indicati, tenuto conto del reale valore della controversia, ma anche della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta), seguono la soccombenza.
10. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
, , , e , questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ultimi nella qualità di eredi di avverso la sentenza n. 2036/2023 resa tra le Parte_6
parti dal Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 11 luglio 2023 e non notificata, così provvede:
⎯ dichiara inammissibile l'appello;
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.633/2024 vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , c.f.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 ed c.f. , gli ultimi due nella qualità di eredi di Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Arturo Vassallo c.f. , Pt_6 CodiceFiscale_6
in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, presso il cui studio in Montecorvino
Rovella, alla via Piano n. 5 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it Email_1 CP_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in nome CP_2 P.IVA_1
e per conto della Controparte_3
APPELLATA
E
( c.f. in persona del Controparte_4 CP_2 P.IVA_2 dott. c.f. quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_5 CodiceFiscale_7
rappresentata e difesa dall'Avvocato Caterina Alfano c.f. Controparte_3 [...]
, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, C.F._8
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda presso il cui studio in OC IN, alla via Garibaldi n. 28 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
INTERVENUTA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2036/2023 pubblicata in data 11 luglio 2023, non notificata, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 6 febbraio 2024 ed iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024
, e , gli Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ultimi due nella qualità di eredi di , hanno impugnato la sentenza n. Parte_6
2036/2023, pubblicata in data 11 luglio 2023, non notificata. Con detta statuizione il
Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione al precetto già iscritta al n.r.g.
6653/2018, notificato dalla per il pagamento della somma Controparte_3 di € 36.973,77 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2006 e di €
156.985,13 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 28 agosto 2007, oltre interessi di mora maturati e maturandi cui è stata riunita, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, ugualmente contestato, l'opposizione all'esecuzione incardinata al n.r.g.
3671/2019, compensando le spese e gravando dei costi di consulenza le parti in uguale misura.
1.1. L'appello è stato declinato in due motivi.
Nel primo motivo gli odierni impugnanti, dopo avere soprasseduto dai motivi di opposizione qualificabili agli atti esecutivi, hanno eccepito la violazione artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 474 c.p.c., 1283 c.c., 117 T.U.B., nonché l'errata valutazione sul titolo esecutivo compiuta dal giudice di prime cure. Hanno opinato che il credito vantato da controparte non sia certo, né liquido, né esigibile ed hanno evidenziato la sussistenza dell'anatocismo, come del resto rilevato dall'elaborato peritale dal C.T.U. incaricato dal Tribunale: dott.
. Hanno censurato la sentenza appellata laddove si discosta dalle Persona_1 conclusioni rassegnate dall'ausiliare tecnico dell'Ufficio e le ragioni per cui il Tribunale abbia negato rilevanza all'anatocismo nel mutuo n. 741369237.
Nel secondo motivo di impugnazione, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e hanno eccepito la nullità della fideiussione per
[...] Parte_4 Parte_5
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda violazione della normativa antitrust, protestando hanno protestando omessa pronuncia dal primo giudice sulla nullità delle garanzie da loro prestate, vizio del quale hanno sostenuto in limine litis la rilevabilità officiosa.
1.2. All'esito hanno così unitamente concluso: previa sospensione della sua esecutività, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere la domanda avanzata nel primo grado del giudizio, condannando parte appellata alle spese, alle competenze ed agli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via via istruttoria hanno chiesto alla Corte territoriale, ove ritenuto opportuno, di integrare l'elaborato peritale espletato in primo grado in ragione delle censure rieditate con il gravame.
2. In data 28 giugno 2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
, quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei
[...] CP_2 Controparte_3 confronti degli attuali appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello avversario, a suo parere inammissibile ed infondato. Ha chiesto di condannare gli appellanti al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio.
Non ha proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
3.1. Con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza sospensiva aderendo all'indirizzo nomofilattico
(Cassazione civile, sez. un., 23.07.2019, n. 19889) per il quale la ricostruzione del potere cautelare del giudice dell'opposizione pre-esecutiva è coerente con i principi che regolano il contiguo potere del giudice dell'opposizione ad esecuzione già iniziata (ai sensi degli artt.
624 cpv. e 615 cpv. c.p.c.) per cui, dato il rapporto di litispendenza tra le due opposizioni
(così Cassazione 10.08.1963, n. 2275; idem 22.04.1970, n. 1157; idem 07.04.1972, n. 1034; idem
17.11.1976, n. 4293; idem 24.10.1986, n. 6235; idem ord. 20.07.2010, n. 17037), i poteri del giudice dell'opposizione pre-esecutiva, cui è rimessa la verifica dell'idoneità del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, e del giudice dell'esecuzione iniziata, limitati al solo sullo specifico e singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui, sono tra loro dipendenti al punto che “il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate”, sebbene “limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito”, non residua ambito cautelare per il giudice dell'appello, allorquando una sentenza sul
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda merito del rapporto controverso, e cioè sul diritto di procedere ad esecuzione, è già stata emessa.
Sono stati acquisiti i fascicoli di primo grado riuniti, con la consulenza tecnica ivi svolta.
È stata verificata anche la possibilità di consultare il fascicolo telematico del primo grado.
3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. dal Consigliere istruttore all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2018 , , Parte_1 Parte_2
, e , hanno opposto il precetto notificato in data 7 Parte_3 Parte_4 Parte_5
marzo 2018 con cui la ha intimato loro il pagamento della Controparte_3
somma di € 36.973,77 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2006 e la somma di € 156.985,13 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28 agosto
2007, oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi pattuiti.
Insorgendo contro l'atto hanno protestato la violazione dell'art. 479 c.p.c. per non essere la notifica del precetto stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e per omessa indicazione del luogo e della modalità di rilascio della formula esecutiva;
l'illegittimità del titolo esecutivo;
la violazione dell'art 1956 c.c. e degli artt. 124, 124 bis T.U.B.; la vessatorietà degli interessi di mora;
la nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust;
l'usurarietà dei tassi di interesse;
la violazione dell'art. 38 T.U.B.; la nullità del mutuo per violazione degli artt. 17, 117 bis T.U.B. e 1283 c.c..
4.2. Si è costituito in giudizio l'istituto di credito, eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di OC IN in favore di quello di Torre Annunziata nonché ulteriore incompetenza per materia della medesima curia in favore del Tribunale di Napoli (sez.
Imprese), competente per tutti gli illeciti antitrust. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avanzata da parte avversa in quanto a suo avviso inammissibile e infondata.
4.3. In seguito alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di OC
IN la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.4. Nelle more, l'istituto di credito ha notificato atto di pignoramento e proseguito nell'esecuzione immobiliare.
4.5. L'opposizione all'esecuzione, iscritta al n.r.g. 3671/2019, è stata riunita a quella al precetto recante n.r.g. 6653/2018 per connessione oggettiva e soggettiva.
4.6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 gennaio 2019, si è costituita in giudizio la in nome e per conto della CP_2 Controparte_6
chiedendo di dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata per essere competente il Tribunale di Napoli sezione specializzata delle
Imprese; di rigettare le domande proposte dagli avversari, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
di condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
4.7. Nel corso del giudizio riunito è stata disposta consulenza contabile affidata al dott.
. Persona_1
I garanti hanno ribadito la nullità delle fideiussioni protestandone l'illegittimità.
Acquisita la relazione peritale, la causa è stata assunta in decisione con i termini dell'art.190
c.p.c..
5. L'opposizione proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , gli ultimi due in qualità di eredi di è stata respinta
[...] Parte_5 Parte_6
e le spese di lite sono state interamente compensate, mentre i costi di consulenza sono stati definitivamente fatti gravare su entrambe le parti in uguale misura.
5.1. Il Tribunale oplontino si è ribadito competente a conoscere la lite anche per materia, stigmatizzando la mancata riserva d'appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di
OC IN e l'omessa presentazione del regolamento di competenza nella parte in cui, indicando il Tribunale di Torre Annunziata competente, il giudice a quo avrebbe trascurato di considerare la competenza per materia della sezione Imprese del Tribunale di Napoli.
Indi ha ritenuto priva di fondamento la questione inerente alla pretesa violazione dell'art. 479 c.p.c., applicando il principio per cui il mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n.
385/1993, non reca l'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo prima della notifica del precetto. Ad ogni modo, ha negato carattere decisivo alle denunciate omissioni osservando come l'atto di precetto contenga chiare indicazioni sulla data di emissione del titolo. Ha poi respinto l'obiezione di genericità sollevata da parte opponente.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.2. Quanto alla questione di merito, il giudice oplontino non ha condiviso le conclusioni del proprio ausiliare tecnico dott. , aderendo alla giurisprudenza di legittimità Persona_1
per cui non è ravvisabile anatocismo nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, superando con ampi e motivati riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale di
Napoli, l'obiezione attorea sulla nullità del piano convenuto con la banca, ulteriormente a loro parere viziato per essere incomprensibile il sistema di capitalizzazione impiegato. Ha al contrario osservato che nell'ammortamento con metodo alla francese viene impiegata una formula di capitalizzazione composta per la determinazione della rata periodica che non rileva nel calcolo della quota di interessi conteggiata sul capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza anatocismo neanche intrinseco.
5.3. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni di diritto legate all'anatocismo ha costituito il motivo per la compensazione integrale delle spese, comprese quelle della espletata C.T.U..
6. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 11 luglio 2023 e non notificata.
La costituzione in giudizio degli appellanti è avvenuta tempestivamente in data 13 febbraio
2024 e altrettanto i termini a comparire per la parte appellata sono rispettati essendo stata fissata al giorno 13 settembre 2024 la data dell'udienza di prima comparizione.
7. Nondimeno l'appello è tardivo.
La sentenza pubblicata l'11 luglio 2023 è stata appellata con citazione notificata il 6 febbraio
2024, oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. cui, ratione materiae, non si applica la sospensione feriale.
Sul tema della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, rileva l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 secondo cui la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
In tale tipologia di controversia devono ritenersi compresi i procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 c.p.c.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619 c.p.c., e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per appellare (nonché per proporre ricorso per cassazione). Il riferimento riguarda infatti tutti i termini, inclusi quelli stabiliti a pena di decadenza dagli artt. 325 e seguenti c.p.c..
Secondo i condivisibili precedenti della Corte regolatrice, infatti, la norma citata, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce a controversie che abbiano una determinata natura, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2025, n. 5058; Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 202, n. 6086; Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2022, n. 14544; Cassazione civile, ordinanza del 5 settembre 2022 n. 26108).
8. L'appello in oggetto deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza possibilità di accedere all'esame dei motivi nel merito, con assorbimento di entrambi i motivi, senza che vi sia spazio d'esaminare la rilevanza della recente statuizione della Corte di legittimità a
Sezioni Unite n.15340 del 29 maggio 2024.
9. Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (nei valori ivi indicati, tenuto conto del reale valore della controversia, ma anche della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta), seguono la soccombenza.
10. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
, , , e , questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ultimi nella qualità di eredi di avverso la sentenza n. 2036/2023 resa tra le Parte_6
parti dal Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 11 luglio 2023 e non notificata, così provvede:
⎯ dichiara inammissibile l'appello;
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⎯ condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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