Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1035/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 21.3.2025, letti gli atti della causa n. 1035/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CH) in via Madonna delle Grazie n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Valeri del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Martino sulla Marrucina, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Morgante del Foro di Chieti
resistente e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2 C.F._3
Martino sulla Marrucina
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_3 C.F._4
sulla Marrucina
Rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Morgante del Foro di Chieti
interventori volontari e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il IG. ha citato in giudizio la IG.ra , chiedendo che, in modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 592/2019 pubblicata il 19.9.2019, all'esito del procedimento n. 745/2019 r.g., venga revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere assegni di mantenimento di importo mensile complessivo di € 585,38 (comprensivo di rivalutazione), in favore dei figli maggiorenni e NC o, in subordine, che venga revocato l'obbligo di mantenimento nei CP_2
confronti della LI , e che quello in favore del figlio NC venga rideterminato nell'importo CP_2
di € 100,00 mensili.
Ha dichiarato che la LI , iscritta fuori corso all'Università di Teramo, è economicamente CP_2 autosufficiente, svolgendo attività lavorativa e convivendo stabilmente con il compagno, mentre il figlio
NC, affetto da un disturbo della personalità, non ha mostrato alcun impegno nella ricerca di un'occupazione adeguata alle sue possibilità.
I IG.ri , e si sono costituiti in giudizio, contestando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande da quest'ultimo formulate e, in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo a carico del IG. di versare un Parte_1
assegno divorzile di importo pari ad € 250,00 in favore della IG.ra . CP_1
Il IG. , con le sue memorie, ha insistito nelle sue domande, chiedendo altresì il rigetto della Parte_1
richiesta di assegno divorzile.
Nel corso dell'istruttoria, i tentativi delle parti di addivenire ad una definizione concordata della controversia si sono conclusi all'udienza del 4.2.2025, in cui le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le statuizioni contenute nell'accordo tra esse intercorso, stabilendo, a parziale modifica dello stesso, che il termine entro il quale il IG. dovrà versare l'assegno dovuto per i figli scada entro la fine di ciascun Pt_1
mese, anziché entro il giorno 5 di ciascun mese;
il giudice istruttore ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “
1. con riferimento alla statuizione di cui ai punti e) ed
f) del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio relativi all'assegno di mantenimento che il
IG. deve versare ai figli e recepiti da formare parte integrante Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 592/2019 del 19.09.2019, resa nel procedimento n. 745/2019 RG., le parti concordano di apportare la seguente modifica: il IG. verserà l'assegno di Parte_1
mantenimento di €. 292,69, come rivalutato, oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore della LI
[...]
sino al mese di agosto 2025, mediante bonifico da eseguirsi sul conto corrente n. CP_2
[...]; Il IG. verserà l'assegno di mantenimento di €.292,69 – come Parte_1
rivalutato -, oltre al 50% di spese straordinarie, in favore del figlio sul conto corrente n. Controparte_3
[...] fino a che quest'ultimo non reperisca un'occupazione lavorativa a tempo
indeterminato. Il IG. si impegna espressamente a reperire un'attività lavorativa stabile e ad avvisare Controparte_3
immediatamente suo padre dell'occupazione lavorativa trovata. Con riferimento alle spese straordinarie, facendo
espresso riferimento al Protocollo di diritto di famiglia del CNF, le parti stabiliscono che, relativamente alle spese
straordinarie obbligatorie, i IG.ri e si impegnano ad inviare la fattura Controparte_2 Controparte_3
giustificativa della spesa al padre IG. anche mediante messaggio whatsapp, nell'immediato o Parte_1
comunque entro e non oltre 3 giorni dall'effettuazione della spesa. Con riferimento alle spese straordinarie non
obbligatorie, i IG.ri e si impegnano a concordare con il padre IG. Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
l'opportunità o meno della spesa, inviando per iscritto, anche mediante messaggio whatsapp, la proposta di spesa e il
IG. comunicherà l'assenso o il dissenso alla stessa entro 7 giorni dal ricevimento della proposta;
Parte_1
2. La IG.ra rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale proposta in comparsa di Controparte_1
costituzione di assegno divorzile avanzata nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio RG. 1035/2024 e,
conseguentemente, non si darà luogo per tale aspetto a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio n. 592/2019 – Rg. 745/2019 che già non prevedeva alcuna statuizione di assegno divorzile a favore della
IG.ra . CP_1
Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia degli avvocati al
vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.”
1. Osserva il collegio che l'accordo concluso tra le parti, in modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 592/2019 del 19.9.2019, è integralmente condivisibile dato che le statuizioni economiche concordate in favore dei figli e , maggiorenni non economicamente CP_2 Controparte_3
autosufficienti, sostanzialmente invariate nell'ammontare (comprensivo della rivalutazione), e oggetto di una mera delimitazione temporale, risultano conformi ai loro interessi e compatibili con le condizioni economiche delle parti, tenuto anche conto del fatto che la concordata disparità di trattamento tra i due figli risulta giustificata dalle maggiori difficoltà che il IG. deve affrontare nel reperire Controparte_3
un'occupazione lavorativa, in ragione del disturbo dal quale è affetto.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IG. nei Parte_1
confronti della IG.ra , e con l'intervento dei IG.ri e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, così decide: CP_2
• dispone che la disciplina fissata dalla sentenza di questo Tribunale n. 592/2019 pubblicata il
19.9.2019, all'esito del procedimento n. 745/2019 r.g., venga modificata, nella parte relativa al mantenimento dei figli, dalle disposizioni contenute nell'accordo concluso tra le parti del presente giudizio e testualmente riportato in motivazione;
• dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Chieti, 21.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco