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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224/2016 R.G., promossa da
con l'Avv. Ferdinando Salmeri Parte_1
(appellante)
contro
LÈ TI con l'avvocato Giuseppe Mazzotta
Sogas unipersonale CP_1
(appellati)
FATTO e DIRITTO
Con sentenza emessa il 3 dicembre 2015 n. 1461/2015 il Giudice del Lavoro di
Reggio Calabria accoglieva la domanda della sig.ra LÈ dichiarando sussistente tra la stessa e la un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 determinato dal 6/4/2012 al 24/6/2012 (Livello III Assoaeroporti) ed a tempo pieno ed indeterminato a far data 25/6/2012.
Resisteva la LÈ .
Con ordinanza del 15.12.2017 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il fallimento della società appellante.
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro
LÈ TI e Parte_1 [...] unipersonale e avverso la sentenza emessa il 3 dicembre 2015 n. CP_2
1461/2015 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
1)Dichiara estinto il giudizio.
2) Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224/2016 R.G., promossa da
con l'Avv. Ferdinando Salmeri Parte_1
(appellante)
contro
LÈ TI con l'avvocato Giuseppe Mazzotta
Sogas unipersonale CP_1
(appellati)
FATTO e DIRITTO
Con sentenza emessa il 3 dicembre 2015 n. 1461/2015 il Giudice del Lavoro di
Reggio Calabria accoglieva la domanda della sig.ra LÈ dichiarando sussistente tra la stessa e la un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 determinato dal 6/4/2012 al 24/6/2012 (Livello III Assoaeroporti) ed a tempo pieno ed indeterminato a far data 25/6/2012.
Resisteva la LÈ .
Con ordinanza del 15.12.2017 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il fallimento della società appellante.
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro
LÈ TI e Parte_1 [...] unipersonale e avverso la sentenza emessa il 3 dicembre 2015 n. CP_2
1461/2015 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
1)Dichiara estinto il giudizio.
2) Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti