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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre 2024
Da
(P. IVA - C.F. ), con sede legale in Trieste, via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Machiavelli n. 4, in persona dell'Amministratore Delegato dott. elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Deponti, in Trieste, Largo Don Bonifacio n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron (C.F. , C.F._1
e Tiziano Feriani (C.F. - email Email_1 C.F._2
certificata: , giusta delega su foglio separato già depositato in Email_2
via telematica unitamente alla memoria di costituzione di primo grado e che si allega al presente atto
(le comunicazioni e le notifiche potranno essere inviate agli indirizzi di posta certificata di cui sopra o al numero di fax 02/5460391) appellante
C o n t r o
CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._3
Marin, come da delega a margine del ricorso introduttivo di primo grado rg 451/21 del 15.11.2021 e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Trieste, Via Beccaria n. 3, indirizzo pec
. Email_3 Email_4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Trieste n. 93/24 del 24.06.24, notificata in data
2 settembre 2024
Conclusioni: per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 93/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 24 aprile/24 giugno 2024 e notificata in data 2 settembre 2024 e, per l'effetto, così giudicare: in via principale, rigettare tutte le domande proposte dal dott. con il ricorso ex art. 414 cod. CP_1 proc. civ., perché infondate, condannando il medesimo a restituire a l'importo di € Parte_1
128.238,00 da essa corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle avversarie domande, condannare il dott. a CP_1 restituire a la differenza tra l'importo di € 128.238,00 da essa versatogli in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado e la minor somma a lui eventualmente spettante in forza della pronuncia d'appello. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si ritiene che la causa possa essere decisa allo stato degli atti, in quanto già esaurientemente istruita nel precedente grado di giudizio.
In ogni caso, si reitera l'opposizione a tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in primo grado (cfr. ns. mem. dif., pag. 49), che fossero riproposte ex adverso anche nel presente grado di giudizio.
In particolare, ci si oppone nuovamente alle richieste - formulate da controparte nei confronti, rispettivamente, dei sindacati di settore e della - di “esibizione” del “testo integrale Parte_1 del CCNL dei dipendenti delle imprese di assicurazioni, non dirigenti”, nonché del “fascicolo personale del ricorrente al fine di ricostruire la carriera professionale e l'inquadramento posseduto”
e di “tutte le buste paga del ricorrente al fine di evincere le somme percepite negli anni anche a titolo di premi e superminimi per meriti” (cfr. avv. ric. primo grado, pag. 46), perché generiche, implicanti un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, irrilevanti e, in ogni caso, non necessarie ai fini della decisione e, quindi, in contrasto con il disposto di cui all'art. 210 cod. proc. civ.. Si rinnova, altresì, l'opposizione all'istanza ex adverso formulata di “CTU contabile” (cfr. avv. ric. primo grado, pag. 46), in quanto inammissibile, essendo stata formulata meramente ad explorandum. Ci si oppone nuovamente, infine, alla richiesta di prova per “testi” (cfr. avv. ric. primo grado, pag.
46) avanzata ex adverso, perché inammissibile, avendo ad oggetto circostanze generiche e non specificamente articolate, alcune pacifiche, altre documentali e/o da provarsi documentalmente, altre ancora irrilevanti ai fini del decidere.
In denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle prove testimoniali avversarie, si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria, nonché a prova diretta sulle circostanze di fatto indicate nella memoria di primo grado, par. I, sub nn. da 1) a 46) - espunte le circostanze documentali e valutative - che qui si hanno per ripetute e trascritte, precedute da "Vero che".
Si indicano nuovamente a testi, sia a prova diretta che a prova contraria, i sigg.ri: ing. CP_2
dott. dott. e sig.ra , domiciliati per
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'incombente c/o Parte_1
Conclusioni per parte appellata:
Rigettarsi integralmente l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, in caso di riapertura dell'istruttoria ci si richiama alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Si allega: 1) fascicolo di primo grado e documenti;
2) procura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste accoglieva le domande azionate in data 18.11.2021 da nei confronti della e volte ad ottenere CP_1 Parte_1
l'inquadramento superiore come quadro ( funzionario 7 livello ccnl IA), in luogo dell'inquadramento in area professionale B livello retributivo 6, per le prestazioni rese dal 2010 al
2018 in qualità di responsabile del servizio Sarc e rivalse, allegando il ricorrente di aver coordinato il relativo team e svolto funzioni di importanza strategica per gli obiettivi aziendali.
Il ricorrente allegava che dal 2011 rappresentava la datrice di lavoro con compiti di voto e diritto di parola nel GENC che è il gruppo Evoluzione normativa convenzionale in IA , organismo che ha il compito di presentare alla commissione IA, le modifiche normative convenzionali relative a ramo auto e in particolare alla Card che è la convenzione tra assicuratori per indennizzo diretto e la CTT convenzione terzi trasportati. GENC in cui delegati delle altre compagnie avevano l'inquadramento di Funzionari- quadri.
Il lamentava che a seguito di trasferimento ad altro ufficio ( Operations) dal 2018 aveva CP_1
subito un demansionamento e pertanto instava per il relativo risarcimento tenuto conto del tempo, della posizione precedente, delle mansioni svolte che erano soggette ad aggiornamenti continui e modifiche;
professionalità specifica che era penalizzata dal mancato esercizio e aggiornamenti da cui era escluso.
Assumeva che nel nuovo ufficio non gli erano stati assegnati compiti adeguati e le prestazioni richieste avevano natura meramente esecutiva, non equivalente né al livello di inquadramento posseduto, né tanto meno a quello superiore di quadro azionato in giudizio.
La società convenuta aveva contrastato la domanda rilevando che i compiti svolti erano congruenti al livello 6 posseduto dal il quale si era limitato a coordinare un numero di persone non CP_1
superiore a 5 e non era dotato di poteri decisionali che esulassero le deleghe conferite.
Eccepiva che il comitato Genc aveva funzione consultiva e quindi non esistevano i presupposti per accogliere la domanda;
contestava l'asserito demansionamento osservando che i nuovi compiti erano rispettosi del livello di inquadramento ed anzi la lamentata inoperatività dipendeva da scelte del lavoratore che nella nuova funzione aveva tenuto un atteggiamento passivo e poco propulsivo.
Il tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, accoglieva la domanda e rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, condannava la società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo richiesto.
Il giudice di primo grado accertava altresì il demansionamento, riconoscendo a titolo risarcitorio il diritto ad un importo proporzionato al 50% della retribuzione effettivamente percepita dal CP_1
per ogni mese di demansionamento fino al deposito del ricorso di primo grado, oltre al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società con una serie di motivi, instando Parte_1
per la riforma integrale della decisione e la restituzione degli importi che aveva corrisposto al CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva il che contrastava l'appello insistendo per il rigetto della impugnazione in CP_1
quanto inammissibile e infondata.
3. La causa subiva un rinvio d'ufficio in attesa della presa in carico della controversia da parte di nuovo consigliere trasferito presso la Corte di Appello di Trieste;
indi all'esito della discussione orale in data 13 febbraio 2025 la controversia era decisa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società appellante contestava la decisione nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto provato da parte del il diritto all'inquadramento come quadro in luogo del CP_1 livello di area B rivestito dal contestava l'autonomia decisionale e la limitata possibilità del CP_1
lavoratore di rinuncia alla franchigia, osservando che la decisione meritava conferma nel punto in cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di inquadramento nel livello inferiore (quadri- 6° livello) per difetto di allegazioni.
Richiamava il contenuto delle deposizioni testimoniali osservando che i tratti distintivi della figura professionale ( quadro 7 livello), non erano stati provati dall'interessato; né i testimoni introdotti erano rilevanti ai fini di causa.
Con secondo motivo contestava il rigetto della eccezione di prescrizione da parte del giudice trattandosi di rapporto dotato di stabilità reale in quanto instaurato prima del 7 marzo 2015.
In particolare osservava che anche la legge cd. Fornero prevedeva un'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro e quindi il non era soggetto ad alcun metus sufficiente a impedirgli di CP_1
reclamare il diritto alle differenze retributive nel corso del rapporto. Eccepiva pertanto la prescrizione quinquennale per tutte le differenze anteriori al 15 ottobre 2015.
Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto provata la lamentata dequalificazione, evidenziando che lo svolgimento di compiti meramente operativi era dipeso dall'atteggiamento passivo e poco collaborativo del lavoratore e non dalla società, come documentato anche dalle schede di valutazione dimesse in atti.
In ogni caso con ulteriore motivo contrastava la condanna risarcitoria, ritenendo che il non CP_1
avesse provato, come era suo onere, di aver subito un danno alla professionalità.
Con quinto e ultimo motivo, in via del tutto subordinata, contestava la percentuale di danno riconosciuta dal primo giudice in quanto contraria all'orientamento della giurisprudenza di merito più diffusa.
5. Si è costituito l'appellato che ha contrastato l'impugnazione rilevando che le eccezioni della società erano state esaminate dal primo giudice la cui decisione risultava coerente alle emergenze istruttorie orali e documentali versate in causa.
Instava per il rigetto integrale dell'appello e in ogni caso eccepiva l'inammissibilità della domanda restitutoria in quanto nuova rispetto al primo grado.
6. L'appello proposto è parzialmente fondato ritenendo questa Corte, per le ragioni che seguono, che la condanna risarcitoria emessa dal tribunale di Trieste sia eccessiva e non adeguata al danno subito dal con il demansionamento professionale per cui è causa. CP_1
I restanti motivi di appello proposti dalla società e che saranno di seguito esaminati sono infondati per le assorbenti ragioni di seguito esplicitate.
6.1. Quanto al primo motivo ritiene il Collegio che il primo giudice, applicando il cd. ragionamento trifasico, ha fondatamente riconosciuto in capo al il diritto al livello superiore come quadro. CP_1
Infatti applicando il consueto procedimento ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e condivisa da questa Corte ( cfr. tra le altre in Cass. sez. L. n. 37331/2022 nella cui motivazione si è osservato che “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”), alla luce delle declaratorie contrattuali invocate dalle parti e del livello di inquadramento riconosciuto nel corso del rapporto, il ricorrente in primo grado aveva provato di avere in fatto posto in essere prestazioni lavorative aventi i tratti distintivi del livello superiore azionato.
7.Il tribunale di Trieste aveva accolto la domanda in ragione dell'esame delle emergenze istruttorie osservando quanto segue:”..il dipendente di Area B VI livello ha un'autonomia delimitata da metodi
e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori, mentre il quadro ha autonomia e responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati. Il primo svolge mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico – professionali, mentre il quadro svolge mansioni che richiedono elevata preparazione professionale ed alto grado di specializzazione. Il dipendente di livello 6 può essere preposto in via permanente, quale responsabile, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1. Il quadro svolge funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari. Si deve peraltro rammentare che il CCNL, nella disposizione sopra riportata, richiama esplicitamente il disposto della L. nr. 190/1985, la quale all'art. 3 precisa che: “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. Quanto invece al livello 6 dell'Area Professionale Quadri, pur richiesto in via subordinata da parte ricorrente, si rileva che essendo tale livello proprio dei dipendenti ai quali sia affidato lo studio di progetti significativi per l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, non è di interesse per la causa, non essendo stato allegato dalle parti l'affidamento al ricorrente in via prevalente di una tale tipologia di attività. Deve invece evidenziarsi come sia incontestato e pacifico che il ricorrente, con decorrenza dal 18.10.2010 sia stato nominato responsabile del SARC, ovvero del Servizio Aziendale Riferimento delle Convenzioni. La struttura cui era preposto il ricorrente si occupava sia delle Rivalse
Card/CTT/NO Card, che delle rivalse civilistiche verso le persone giuridiche, quali il Fondo
Contr Garanzie Vittime della Starda, l' le compagnie assicuratrici ed altri Enti. In particolare, ha allegato parte ricorrente senza che sul punto vi siano state contestazioni specifiche da parte convenuta, che in ambito CARD, ovvero nell'ambito della Convenzione tra Assicuratori per l'indennizzo diretto del ramo auto, veniva corrisposto dalla resistente un importo pari all'80% del totale dei danni nel settore auto, pari a circa 200 milioni annui. Ha allegato parte ricorrente che nell'ambito di tale convenzione, il danneggiato che subisce un sinistro, si rivolge alla propria
Compagnia che lo risarcisce e poi questa si rivale per un importo forfettario nei confronti della
Compagnia del responsabile civile, tramite la Stanza di Compensazione gestita da Consap.
Incontestato e pacifico è che il ricorrente fosse preposto a tale servizio e che coordinasse e dirigesse
l'operato dei dipendenti allo stesso assegnato. Quanto al numero ed alla qualifica dei dipendenti assegnati al SARC, è emerso che: “quanto al personale in forze al SARC, ricordo di sei unità, poi
c'erano stagisti che ruotavano periodicamente ogni tre mesi per gli stagisti interni, di solito due, e stagisti esterni uno alla volta per la durata di un anno. Poteva capitare che gli stagisti coesistessero,
e quindi si raggiungevano le nove unità” (teste ). Risulta prova che al servizio Testimone_1 in questione fossero assegnati anche funzionari: “Non conosco tutti i nomi, era funzionario, Per_4
anche funzionario ma non sono certo, funzionario”. Ebbene, si è sopra Testimone_2 Per_5
evidenziato che il quadro si distingue rispetto al dipendente di livello VI perché è preposto ad importanti strutture aziendali o al coordinamento di un gruppo di lavoratori che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari. Ritiene lo scrivente che nel caso di specie ricorrano entrambi gli elementi richiesti dalla declaratoria, in quanto il termine “struttura” usato dalla declaratoria ben può essere riferito all'organizzazione di mezzi e risorse umane incaricata dello svolgimento di un servizio qual era quello svolto dal SARC, né si può negare, in base agli elementi fattuali sopra evidenziati (rilevanza della convenzione CARD in ambito di liquidazione danni auto), che tale struttura svolgesse un compito di importanza fondamentale per la Compagnia. A ciò si deve aggiungere che nemmeno si può negare che il lavoratore in questione, nella sua qualità di preposto
a tale struttura svolgesse con carattere continuativo quelle funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'imprese richiamate dall'art. 3 della L. nr.
190/1985. Sotto altro aspetto, non manca nell'attività svolta dal nemmeno l'autonomia e la CP_1 responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati richiamata per il quadro dalle declaratorie contrattuali. E' emerso nel corso dell'istruttoria che “il potere di modifica dell'attestato di rischio poteva essere esercitato sia dal ricorrente, sia dall'Ufficio Quality, sia dagli Uffici
Liquidativi, a seconda delle caratteristiche e delle circostanze peculiari che caratterizzavano il singolo sinistro” (teste di parte resistente , ed ancora che: “Con l'introduzione della Persona_1
Nuova Card, il Sarc aveva acquisito un ruolo di centrale importanza per lo scambio documentale.
Mentre ante 2017 le compagnie non si mostravano reciprocamente i documenti prima di aderire all'arbitrato in ambito Card, con l'introduzione della nuova Card nel 2017 le compagnie sono state obbligate a scambiarsi i documenti prima dell'arbitrato. Vedendo le carte dell'altra compagnia, il Sarc aveva la possibilità di decidere se conciliare o adire l'arbitrato. Questa decisione la prendeva il ricorrente insieme ai suoi collaboratori” (teste di parte resistente . E' risultato Persona_1 anche che: “ avesse il potere di rinunciare alla franchigia, solo lui aveva questo potere nel CP_1
SARC. ADR: ritengo per logica che tale potere fosse limitato ai card debitori (sinistri nei quali ha torto), ma non ne sono sicura. Un sinistro card attivo infatti viene gestito dal Pt_1
liquidatore, e quindi sulla rinuncia in questione saranno il liquidatore ed il suo responsabile a decidere. Sono certa del fatto che dopo la decisione del sulla rinuncia, l'ufficio recupero CP_1
crediti dovesse avallare la sua decisione, ma si limitava solo a prenderne atto. Confermo che il poteva modificare l'attestato di rischio” (teste ). Quanto all'assunzione CP_1 Testimone_1
di responsabilità diretta in ordine agli obiettivi ed ai risultati è risultato che il ricorrente: “portasse all'attenzione dei responsabili i risultati del SARC;
confermo che avesse come referente CP_1 solo dirigenti, all'epoca il Responsabile dell'Area Sinistri era il dott. Dal 2010 al Persona_6
2012 non so cosa accadesse” (teste di parte ricorrente . Dal 2010 al 2012, Testimone_1 parte ricorrente ha allegato che i risultati erano riferiti dal direttamente all'Amministratore CP_1
Delegato dott. , (ricorso, pag. 8, par. 20) e la circostanza non è stata contestata Persona_7
specificamente. Difatti parte resistente ha precisato che alle relative riunioni nelle quali i risultati del SARC venivano riportati non partecipavano in via esclusiva l'Amministratore Delegato e i dirigenti, ma contestazione specifica sarebbe consistita nell'allegare a chi, nell'ambito delle riunioni,
i risultati erano riferiti. Il ruolo svolto dal nel SARC, con la relativa assunzione di CP_1 responsabilità e l'autonomia evidenziata dalle risultanze istruttorie, l'importanza e la consistenza di tale servizio nella struttura della Compagnia assicurativa, le caratteristiche organizzative del servizio quanto alla tipologia di personale di cui era composto, inducono lo scrivente a ritenere che sia fondata la domanda di inquadramento del ricorrente nell'area Quadri, a far data dal decorso del termine di sei mesi dalla sua preposizione al servizio in questione, avvenuta in data 18.10.2010, e che in particolare debba essergli riconosciuto il profilo di “Funzionario Business” di livello 7 in mancanza di allegazioni o risultanze su quell'ampia esperienza che è invece propria del
“Funzionario Senior”. “.
7.1.Il giudice aveva altresì esaminato anche l'ulteriore funzione svolta dal nell'ambito del CP_1
Genc, posizione che riteneva comunque coerente al ruolo di quadro attribuibile all'interessato, pur osservando che l'estemporaneità delle riunioni e dei compiti ivi svolti da soli non erano sufficienti ad acquisire la qualifica di quadro. In merito nella decisione impugnata il primo giudice osservava quanto segue:”..Quanto poi all'attività svolta dal all'interno del CP_1 Controparte_4 presso l'IA che si occupa di elaborare e presentare agli organismi
[...]
associativi, come la Commissione sinistri IA / Ivass, le modifiche alla normativa convenzionale relativa al ramo auto, è pacifico ed incontestato che il ricorrente ne abbia fatto parte, rappresentando la compagnia convenuta in seno a tale consesso, composto dai rappresentanti di tutte le compagnie assicurative. Anche in tal caso l'attività lavorativa svolta dal ricorrente appare riconducibile all'area professionale dei In tal senso, e soprattutto nell'ottica di quell'autonomia propria Pt_3
del quadro che non è delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori come invece previsto dalla declaratoria del dipendente di VI livello, è esplicativa la testimonianza del teste di parte resistente , il quale ha riferito che: “Il Genc è un Persona_1
organismo di cui fanno parte rappresentanti di tutte le compagnie assicurative, e penso che come tutti gli altri membri del Genc aveva facoltà di proporre modifiche alla normativa Card che ai pareri interpretativi. Io non ho mai partecipato a tali riunioni. Per un periodo, dal 2012 al 2014, sono stato io il superiore cui il ricorrente relazionava su tale materia. Sulle materie più semplici agiva in autonomia, laddove il ricorrente rilevasse una modifica di portata significativa me la evidenziava e qualora io concordassi sull'importanza della modifica, aggiornavamo il Direttore Sinistri. Alla fine concordavamo la posizione da assumere insieme con il Direttore Sinistri, ed il ricorrente portava quella posizione nella riunione del Genc”. Il fatto che il ricorrente, come riferito dal suo diretto superiore agisse in autonomia per le questioni più semplici e concordasse con il dirigente le determinazioni da assumere per le problematiche più significative comporta indubbiamente che nella normalità delle situazioni, e dunque nell'ordinarietà, egli fosse completamente autonomo in un'attività che appare oggettivamente significativa e rilevante per l'azienda. Ritiene tuttavia lo scrivente che tale attività, che impegnava il ricorrente otto volte all'anno pur con l'attività consultiva
e di studio sottesa, non sarebbe di per sé sola, in assenza dell'attività svolta per il SARC, sufficiente
a consentire il riconoscimento dell'inquadramento richiesto in via principale, in quanto non ricorre il requisito della prevalenza (Cass. nr. 32699/2019).”.
8. L'appellante ha contrastato la motivazione del primo giudice, rilevando che le emergenze orali non avevano confermato integralmente le allegazioni del ricorrente ed in particolare- pur dando atto che il rivestiva una posizione di primazia nel Sarc con funzione anche di coordinamento di CP_1
soggetti con inquadramento inferiore- eccepiva che il lavoratore disponesse di un'autonomia limitata e che anche per la predisposizione di manuali destinati all'utenza era comunque tenuto ad operare insieme ad un suo responsabile.
8.1. Questo Collegio ritiene che le critiche dell'appellante non siano sufficienti a superare gli elementi di prova valorizzati dal primo giudice.
La posizione di vertice nel Sarc ( Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) rivestita dal CP_1
dal 2010 risulta confermata anche dagli organigrammi depositati dalla società ( vedi docc. 9)e dallo stesso appellato ( sub. docc. 22-26), da cui si evince che il referente diretto del era il dirigente CP_1 oltre che , in alcuni periodi e per certe competenze, funzionari di settimo livello come Per_6 Per_1
e Per_2
9. Le prove documentali avvalorano la rilevanza della struttura aziendale del Sarc, quale unità organizzativa autonoma. A ciò si aggiunga che il servizio de quo era obbligatorio per legge ed aveva il compito di trattare con gli enti che gestivano la stanza di compensazione in relazione ai sinistri sia passivi (quelli per i quali era soggetto debitore in quanto il danneggiato era stato Pt_1
indennizzato direttamente dalla propria compagnia, tramite il sistema Card), che quelli attivi.
Il garantiva la verifica delle riserve rispetto ai sinistri, intratteneva i rapporti con IA in CP_1 ordine all'applicazione delle Convenzioni tra compagnie e forniva agli uffici tutte le informazioni necessarie sulle convenzioni in essere tra le compagnie, oltre ai documenti in occasione dei sinistri gestiti anche con contenzioso giudiziale seguendo le rivalse. Il dipendente si occupava anche della formazione e aggiornamento delle procedure e dei manuali.
Per l'andamento del Sarc riferiva i risultati ai vertici dirigenziali della società ( nella persona di cfr. dep. ). Per_6 Tes_1
9.1.Il ruolo propositivo del e la rilevanza della struttura di cui era responsabile- con compiti CP_1
anche di valutazione e formazione degli addetti ( vedi deposizione - era stato confermato Tes_1
dai testimoni valorizzati dal tribunale( vedi deposizione . Per_1
Inoltre dalla lettura di alcuni documenti versati in atti dal ricorrente in primo grado risulta provato il ruolo rivestito nel tempo dal anche nella stesura dei documenti ufficiali inerenti la Nuova CP_1
Card( cfr. doc. 36 in cui risulta tra i soggetti interessati e responsabili del progetto). CP_1
D'altra parte il ruolo e le capacità del lavoratore emergono anche dal contenuto della corrispondenza in cui il dirigente lo qualificava come colui che, insieme a lui, era in grado di fornire al Per_6
( funzionario di 7 livello) le spiegazioni in merito a slides esplicative dell'andamento delle Tes_3
card ( cfr. docc. 39 parte ricorrente in primo grado).
Analogamente le e-mail dimesse dal ricorrente in primo grado ( subb. docc. 35 e ss), depongono in favore del ruolo nevralgico rivestito dal nella gestione delle informazioni con riferimento a CP_1
sinistri e rivalse di competenza ( cfr. e mail del 2.12.13 sub. 38 ove la collega si rivolge al Tes_4
per avere ausilio su una rivalsa). CP_1
La delega limitata come valore ( 2000 euro) per la rinuncia della rivalsa non incide sulla prova della sua autonomia nella gestione della struttura e nella responsabilità diretta rispetto agli obiettivi assegnati, come si evince anche dal plauso dello Storici di cui alla e mail sub. 39 cit. e dalle schede di valutazione dimesse in atti in cui il era qualificato come soggetto fondamentale ai fini CP_1
della card 2017 ( cfr. docc. 16-20 parte ricorrente in primo grado). Il tentativo operato dalla società appellante di ridurre l'attività svolta dal nel Sarc a meri CP_1
compiti predeterminati da procedure prestabilite, cozza con la peculiarità del settore sinistri, rivalse e in generale relazioni tra compagnie aderenti ad IA e relative convenzioni in cui il si era CP_1
trovato ad operare;
settore peraltro – come si evince dai documenti dimessi – soggetto a evoluzioni e periodiche modifiche anche delle norme convenzionali.
9.2..Analogamente le riunioni del cui Controparte_4
partecipava il con ruolo propositivo e consultivo, come si evince dal contenuto degli ordini CP_1
del giorno e materiale informativo versato in atti ( cfr. docc. 3 e 35 parte ricorrente in primo grado ), consente di confermare il giudizio formulato dal tribunale di Trieste in merito alla importanza fondamentale della struttura gestita dal ricorrente ( servizio cui erano assegnati, per quanto riferito dalla anche funzionari). Tes_1
10.
Considerato che
nella declaratoria per cui è causa ( cfr. ccnl dimesso dalle parti) sono rinvenibili i lavoratori che:”.. Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza
e competenza professionale, anche polivalente, acquisite nel corso del loro excursus lavorativo.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari;
oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca.”; mentre nell'area B di appartenenza del CP_1
e posizione organizzativa 6 rivestita sono inseriti:” lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2 e/o lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa
e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico – professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi. Profili – A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa: a) capi ufficio o capi di ispettorato sinistri o capi di altre “, ritiene questo Collegio che le prestazioni in fatto svolte dal siano state correttamente assunte nell'area superiore quadro e funzionario 7 CP_1
livello. Infatti le attività svolte dal rientravano in funzioni di responsabilità di tipo organizzativo CP_1
legate alla gestione di una struttura aziendale di particolare importanza per la società oltre ad avere funzioni di coordinamento di altri lavoratori;
i compiti posti in essere dal erano connotati CP_1 anche da un'elevata specializzazione, non essendosi limitato ad essere responsabile di un gruppo di lavoro nell'ambito di procedure pre-codificate, ma operando con funzioni dotate di autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi assegnati e con funzione gestionale delle risorse assegnate.
Pertanto la valutazione condotta dal primo giudice in merito alla prova dei tratti distintivi dell'area professionale rivendicata in giudizio dal ricorrente va condivisa, con conseguente rigetto del CP_1
primo motivo di appello.
11. Analogamente va rigettato il secondo motivo di appello relativo alla decorrenza della prescrizione.
Questa Corte in adesione all'orientamento assunto con sentenza n. 26246 del 2022 dalla Corte di
Cassazione ritiene che, pur in presenza di aziende con requisito dimensionale superiore a 15 dipendenti, come nel caso di specie, tuttavia in ragione delle riforme introdotte dal legislatore con la cd. Legge Fornero all'art. 18 legge n. 300/1970, il termine di prescrizione per i diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della legge n. 92/12 ( cfr. 18 07.12), decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. da ultimo Cass. ordinanza sezione lavoro 18008/24).
Nel caso di specie il rapporto è ancora in essere;
pertanto la condanna da parte del tribunale al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18.04.11 al deposito del ricorso è corretta non essendo maturata alcuna prescrizione alla data della entrata in vigore della legge Fornero.
12. E' infondato anche il terzo motivo di appello relativo alla dequalificazione che, secondo il e secondo il tribunale di Trieste, quest'ultimo avrebbe subito dall'1.04.18 quando era CP_1 destinato all'ufficio Operations con l'incarico di coordinatore della task force card.
Il tribunale aveva ritenuto fondata la domanda attorea con la seguente motivazione:”..l'incarico di
Coordinatore della c.d. Task Force Card, organismo definito dalla resistente come “cross funzionale dedicato al presidio di una tematica, quella relativa alla Card, di rilevante interesse aziendale”. La resistente ha altresì allegato, con riferimento a tale nuovo incarico che “non consisteva in una posizione “gestionale di linea”, bensì di “overview (cioè supervisione)/indirizzo” e che, nel ricoprirlo, egli - pur potendo far leva sulle conoscenze tecniche acquisite e sull'esperienza maturata nel precedente incarico di Responsabile del Servizio SARC e Rivalse - avrebbe dovuto utilizzarle in modo dinamico, propositivo e proattivo. Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto uscire dalle sue zone di confort e porsi come coordinatore dei diversi uffici coinvolti nelle tematiche inerenti alla Card
(Liquidazione Sinistri, Contabilità Industriale, Pianificazione e Controllo, IT e Operations), non limitandosi a raccogliere passivamente ed archiviare i contributi forniti dai colleghi addetti ai medesimi, ma elaborandoli ed integrandoli, svolgendo altresì un'attività di costante monitoraggio, analisi, valutazione, sintesi e manutenzione dei diversi processi aziendali, finalizzato a migliorarli in via continuativa e costante”. Ebbene, va subito evidenziato che già sulla carta tale nuovo ruolo assegnato al certamente non riconducibile all'area professionale Quadri, appare CP_1
ascrivibile al livello 6 Area B di pertinenza formale del ricorrente, il quale nei profili esplicativi del livello prevede la figura degli “specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari statistiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività dei vari Servizi direzionali e periferici”. L'assegnazione a tali nuove mansioni è già di per sé illecita e demansionante, in quanto viola il disposto dell'art. 2103 c.c., per il quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. L'istruttoria ha poi dato chiaramente conto del fatto che nella realtà dei fatti tale ruolo si è sostanziato in una mera attività di raccolta ed inserimento dati. Ha dichiarato il teste : “La raccolta dati serviva per capire i punti di Testimone_5
sofferenza sulle varie procedure in ambito sinistri. Quando lavorava nel Sarc il ricorrente Pt_1 riportava un'analisi dei propri dati e mi faceva pervenire delle proposte operative. Dopo il trasferimento ricordo che faceva essenzialmente un'attività di raccolta dati e durante il meeting bisettimanale con i responsabili dei vari servizi di cui anch'io partecipavo, lui si occupava Pt_1 di redigere il verbale…Confermo le attività che mi si leggono (Una volta al mese partecipa ad una riunione di circa un' ora, ove i documenti di cui si deve discutere vengono preparati dai colleghi
(Sarc), e (pianificazione e controllo), e (area Parte_4 Per_8 Per_9 Per_10 Tes_5
informatica) e dal responsabile del ricorrente ( per la parte sul CCS. Il ricorrente riceve questi CP_2
documenti, esegue il copia e incolla e li proietta sul monitor durante la presentazione degli stessi, nella riunione. Il ricorrente non commento o analizzo i documenti in quanto con specifica mail del
2019 è stato invitato a non intervenire con commenti).. posso dire che lui interveniva con commenti, ma l'ha fatto fino a un certo punto. ovvero fino a quando non è passato alla Operations”. ADR: “Non so se gli era stato detto di non fare commenti, ho solo visto la differenza fra il prima ed il dopo”. Tali dichiarazioni rendono plasticamente la dimensione e la sostanza del ridimensionamento del ruolo del ricorrente, passato da essere il punto di riferimento per una delle attività di maggiore rilievo per la compagnia assicurativa, a svolgere attività di mera raccolta dati, cui in concreto non è seguita alcuna analisi critica. Tale ricostruzione è da confermare anche alla luce delle dichiarazioni del teste
il quale ha riferito: “Il ruolo chiesto al non era quello di lavorare al data Persona_1 CP_1 entry, ma era quello di indirizzare l'attività di preparazione dei dati di raccolta, di coordinare la preparazione e la raccolta del materiale con un contributo di tipo proattivo sia nel miglioramento dei flussi sia nel miglioramento della rappresentazione. Escludo che dal 2019 il non sia più CP_1
attivo, la task force è ancora attiva, e il ricorrente continua ad occuparsi della raccolta e dell'aggregazione dei dati, ma lui continua ad interpretare il suo ruolo con un profilo esclusivamente esecutivo. Non è vero che non si interfaccia con i colleghi, non c'è un rapporto gerarchico, ma di collaborazione fra strutture diverse…. La riunione viene convocata direttamente dal CP_1 nell'ambito del ruolo che gli viene assegnato. E' lui a gestire l'attività. I documenti vengono inviati dai colleghi, lui fa attività di verifica e di stimolo all'approfondimento. Nella riunione è il ricorrente ad aprire e poi dà la parola ai colleghi. L'obiettivo del ruolo svolto dal è quello di essere CP_1 collante e propulsore dell'attività in questione. Continuo a stimolare il a fare analisi critica CP_1
sui documenti e sui dati che gli vengono riportati, anche se nella sostanza sono i colleghi a commentare i dati. Non ho conoscenza diretta della mail di cui mi si legge, ma credo che sia stato un collega di altro settore ad inviarla. Potrebbe il ricorrente anche avermela girata ma non ricordo”.
Tali dichiarazioni confermano che se anche era intenzione della convenuta, affiancare alle attività di mera raccolta dati un'attività di altro tipo, tale intenzione, peraltro alquanto fumosa in quanto veramente non si comprende quale rilevanza potesse avere nel contesto della professionalità acquisita dal un'attività volta al miglioramento del flusso dei dati e della loro CP_1
rappresentazione, rimase sulla carta, ed anzi venne in un caso osteggiata da condotte (come nel caso della mail che il non nega essere stata effettivamente inviata) volte a sopprimere qualsiasi Per_1
attività di tipo critico ed analitico. Del resto, per quanto al ricorrente sia stato contestato ripetutamente di non essere stato “proattivo” nell'interpretare il ruolo che gli era stato assegnato, non risulta che la resistente abbia intrapreso procedimenti disciplinari al fine di contestare le presunte mancanze del ricorrente, e nella sostanza il lavoratore si è ritrovato a raccogliere materiale proveniente dai vari uffici che poi, nel corso delle riunioni, veniva analizzato e valutato dagli altri colleghi presenti. A conclusioni non dissimili si deve pervenire quanto al coinvolgimento del ricorrente nel progetto “Mobilitù”, sempre presso l'ufficio Operations omissis”.
13. L'appellante ha criticato questa valutazione osservando che trattavasi di mansioni confacenti al livello di inquadramento B rivestito dal e che l'inoperatività lamentata sarebbe dipesa- come CP_1
dimostrato anche dalle schede di rendimento di quegli anni- dall'atteggiamento passivo e da spettatore assunto dal dipendente.
13.1. Doglianza infondata.
In primo luogo avendo questa Corte rigettato i motivi di appello proposti da rispetto al Pt_1 riconosciuto inquadramento superiore, l'ammissione da parte della società della assegnazione al di mansioni di livello inferiore( area B di appartenenza formale), costituirebbe già di per sé CP_1
sola ragione sufficiente per rigettare i motivi relativi alla dequalificazione.
In ogni caso è provato in giudizio che neppure i compiti formalmente assegnati avevano impegnato il in prestazioni in linea con l'inquadramento formale rivestito, trattandosi al più di attività CP_1
meramente operative e di raccolta di documenti, prive di autonomia e di potere di iniziativa( cfr. docc.
44bis-45 parte ricorrente in primo grado).
In tal senso va richiamata la deposizione del testimone che, in qualità di dipendente di Tes_5 altra società, aveva avuto contatti con il all'epoca in cui quest'ultimo era responsabile del CP_1
Sarc.
In particolare il testimone confermava che l'attività del presso la nuova struttura Operations, CP_1
era limitata alla raccolta dati e alla verbalizzazione delle sedute;
quanto poi al famoso progetto
Mobilitù, il premenzionato testimone riferiva che di fatto il non era mai stato coinvolto negli CP_1
interventi e test diretti e che anche la formazione alle nuove attività era totalmente mancata nei suoi confronti ( cfr. verbale del 13 luglio 2023).
13.2.Significativa rispetto alla mancanza di formazione preventiva e inadempimento da parte della società di porre il dipendente nelle condizioni di svolgere le mansioni affidate, è la e mail con cui il chiedeva se esistesse un manuale per operare su Uniweb come amministratore in assenza di CP_1
formazione specifica ( cfr. 44bis e mail del 16 agosto 2020).
Analogamente il testimone - nuovo responsabile della struttura cui era stato trasferito il CP_2
lavoratore- aveva riferito che, all'atto del trasferimento, non lo aveva incontrato immediatamente e che poteva essere possibile che per alcuni giorni non avesse ricevuto informazioni sui compiti da svolgere.
13.3.Dai documenti dimessi ( cfr. doc. 48 ter parte ricorrente in primo grado), emerge che, rispetto ai progetti e alle attività ( cfr, amministratore utenze sul portale Aia peraltro in fase di produzione;
così pure censimento su REQB da cui emerge chiaramente il difetto di operatività), cui avrebbe dovuto partecipare in prima persona, il non era neppure nella condizione tecnica di operare per CP_1
assenza dei presidi operativi minimi, oltre che delle informazioni necessarie;
conseguentemente la lamentata passività e inoperatività- peraltro mai oggetto di richiamo disciplinare da parte della datrice di lavoro- non era stata indotta dal lavoratore ma dalla datrice di lavoro che non lo aveva posto nelle condizioni sufficienti a portare a termine i limitati compiti affidati.
Il terzo motivo si appalesa pertanto infondato avendo la parte attrice allegato e provato che i compiti affidati erano privi di discrezionalità ed autonomia essendogli stato demandato esclusivamente lo svolgimento di compiti di raccolta di dati e documenti;
mansioni oggettivamente inferiori anche rispetto al livello B formalmente rivestito dal che prevedevano- in ambito predeterminato- CP_1
autonomia e discrezionalità ( profilo capo-ufficio).
14. Con il quarto motivo l'appellante ha contrastato la sentenza nel punto in cui il primo giudice , valorizzando i cosiddetti indici presuntivi allegati dal ricorrente, quali la posizione rivestita anche rispetto ad organi terzi- come IA e altre compagnie- in consessi collettivi come il Genc, oltre alla durata del demansionamento ( dal 2018 al 2021 anno di deposito del ricorso di primo grado) e la natura delle mansioni svolte fino al 2018 il cui mancato esercizio ne avrebbe determinato obsolescenza, ha ritenuto provato il danno.
14.1. Trattasi di doglianza infondata poiché, come ritenuto anche dalla giurisprudenza più recente ( cfr. da ultimo Cass.sez.L. ordinanza 3400/25):”..In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
24585/2019; Cass. n. 21/2019).”.
14.2. Né è meritevole di condivisione la critica dell'appellante che aveva eccepito che il giudice avrebbe ritenuto il danno in re ipsa: il ricorrente in primo grado aveva allegato e provato il pregiudizio, osservando che anche dai giudizi di valutazione dimessi sub. 46 risultava provata la perdita di motivazione e dignità professionale del lavoratore( cfr. punti 91,92,93 ricorso primo grado).
Infatti. come evidenziato dalla giurisprudenza, la peculiarità del contratto di lavoro e il rilievo che la
Costituzione attribuisce- con le norme di cui agli art. 2,4,32 Cost.- alla dignità personale del lavoratore, consente di qualificare i pregiudizi professionali da dequalificazione come una compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale dell'impresa ( cfr. Cass. sez.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e ss, sentenze cd. di san Martino).
L'inadempimento datoriale rispetto alla tutela del diritto del dipendente all'effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando mansioni adeguate al livello di inquadramento è di per sé idonea a generare danni di contenuto non patrimoniale in quanto altera la normalità delle relazioni di lavoro nel contesto aziendale. 15. Nel caso di specie in particolare la dequalificazione è immediatamente percepibile e importante ritenuto il passaggio da compiti apicali a compiti meramente operativi e di raccolta di dati, ma soprattutto l'adibizione a progetti ancora in nuce e la cui mancanza di effettività e concretezza pregiudicava lo svolgimento continuativo di mansioni adeguate da parte del CP_1
D'altra parte la obsolescenza delle competenze nel settore assicurativo e soprattutto convenzionale e il conseguente impoverimento progressivo del bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite dal può ritenersi fatto notorio;
conseguentemente l'allontanamento dal settore cd. Sarc e Genc CP_1
ha, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, irrimediabilmente pregiudicato le competenze e la professionalità acquisita nel periodo precedente dall'interessato.
16. Residua la valutazione dell'ultimo motivo sulla misura del danno;
l'appellante ha censurato il criterio assunto dal tribunale reputandolo eccessivo e non congruo anche rispetto agli elementi di prova introdotti dal CP_1
Censura che parte appellata non ha contrastato, limitandosi a prendere posizione sui primi quattro motivi di appello.
Trattasi di liquidazione equitativa poichè risarcimento di un danno della persona che – di per sé- non ha un prezzo, che il primo giudice ha ritenuto di commisurare al 50% della retribuzione effettivamente percepita senza dare particolare conto dei fattori oggettivi che avrebbero consentito di apprezzare la congruità della misura scelta rispetto al pregiudizio sofferto dal lavoratore.
16.1. Questa Corte, pur convenendo con il primo giudice che la base di riferimento ( retribuzione percepita) è parametro congruo perché la retribuzione anche ex art. 36 Cost. costituisce, in linea di massima, espressione per qualità e quantità anche del contenuto professionale della prestazione, tuttavia ritiene eccessiva la liquidazione rispetto al danno non professionale concretamente subito dal e dimostrato in giudizio. CP_1
Infatti, oltre alla durata importante del deprezzamento professionale del lavoratore che nel periodo antecedente al 28.04.18 aveva svolto mansioni superiori sì da acquisire il diritto all'inquadramento superiore e l'oggettiva diversità dei compiti svolti dal 2018 in poi, le allegazioni in termini di perdita di chance e prospettive di carriera formulate dal lavoratore sono state limitate;
inoltre gli elementi di prova offerti, non sono sufficienti a far ritenere provata in concreto l'impossibilità di intraprendere in futuro un ulteriore percorso professionale anche superiore.
Pertanto, ritenuto che la liquidazione equitativa deve essere commisurata al pregiudizio lamentato e provato in giudizio, questo Collegio ritiene che la misura risarcitoria debba essere ridotta e parametrata, in relazione al capo 3 del dispositivo emesso dal giudice di primo grado, al 25% della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo intercorso dal demansionamento al deposito del ricorso di primo grado. 17. Parte appellante, per quanto documentato in fase di gravame, ha già eseguito la sentenza di primo grado corrispondendo al quanto dovuto ( cfr. docc. A e B cedolino paga luglio 2024). CP_1
In fase di appello ha quindi legittimamente richiesto la restituzione degli importi in ipotesi di accoglimento totale o parziale del proposto appello;
domanda ammissibile e non nuova ritenuta l'impossibilità di proporla in primo grado in data antecedente alla emanazione della sentenza successivamente impugnata ( cfr. tra le altre Cass. ordinanza 24896/23).
Ne consegue che la riforma parziale disposta da questa Corte costituisce titolo per la società Pt_1 per ottenere dall'appellato la restituzione di quanto ottenuto indebitamente in esecuzione della sentenza di primo grado.
18. La riforma parziale della sentenza, in accoglimento del quinto motivo di appello, giustifica altresì la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di 1/3.
La quota residua è posta a carico della società appellante risultata prevalentemente soccombente ed è liquidata quanto al primo grado in ragione del parametro stabilito dal tribunale e non oggetto di impugnazione e quanto al secondo grado, in ragione del valore della domanda ( indeterminabile) dichiarato dall'appellante secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni esclusa la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente al capo 3 del dispositivo, ridetermina il danno subito dal nella minor CP_1
somma commisurata al 25% della retribuzione effettivamente percepita per ogni mese di demansionamento subito fino al deposito del ricorso;
2) Per l'effetto condanna il a restituire alla società appellante la differenza tra quanto CP_1
percepito a titolo risarcitorio ( pari ad euro 128.238,00) e quanto dovuto in ragione della presente pronuncia di cui al capo 1;
3) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società appellante a rifondere all'appellato la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro
6171,00, quanto al secondo grado in euro 4630,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Trieste, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari La Presidente Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre 2024
Da
(P. IVA - C.F. ), con sede legale in Trieste, via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Machiavelli n. 4, in persona dell'Amministratore Delegato dott. elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Deponti, in Trieste, Largo Don Bonifacio n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron (C.F. , C.F._1
e Tiziano Feriani (C.F. - email Email_1 C.F._2
certificata: , giusta delega su foglio separato già depositato in Email_2
via telematica unitamente alla memoria di costituzione di primo grado e che si allega al presente atto
(le comunicazioni e le notifiche potranno essere inviate agli indirizzi di posta certificata di cui sopra o al numero di fax 02/5460391) appellante
C o n t r o
CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._3
Marin, come da delega a margine del ricorso introduttivo di primo grado rg 451/21 del 15.11.2021 e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Trieste, Via Beccaria n. 3, indirizzo pec
. Email_3 Email_4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Trieste n. 93/24 del 24.06.24, notificata in data
2 settembre 2024
Conclusioni: per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 93/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 24 aprile/24 giugno 2024 e notificata in data 2 settembre 2024 e, per l'effetto, così giudicare: in via principale, rigettare tutte le domande proposte dal dott. con il ricorso ex art. 414 cod. CP_1 proc. civ., perché infondate, condannando il medesimo a restituire a l'importo di € Parte_1
128.238,00 da essa corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle avversarie domande, condannare il dott. a CP_1 restituire a la differenza tra l'importo di € 128.238,00 da essa versatogli in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado e la minor somma a lui eventualmente spettante in forza della pronuncia d'appello. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si ritiene che la causa possa essere decisa allo stato degli atti, in quanto già esaurientemente istruita nel precedente grado di giudizio.
In ogni caso, si reitera l'opposizione a tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in primo grado (cfr. ns. mem. dif., pag. 49), che fossero riproposte ex adverso anche nel presente grado di giudizio.
In particolare, ci si oppone nuovamente alle richieste - formulate da controparte nei confronti, rispettivamente, dei sindacati di settore e della - di “esibizione” del “testo integrale Parte_1 del CCNL dei dipendenti delle imprese di assicurazioni, non dirigenti”, nonché del “fascicolo personale del ricorrente al fine di ricostruire la carriera professionale e l'inquadramento posseduto”
e di “tutte le buste paga del ricorrente al fine di evincere le somme percepite negli anni anche a titolo di premi e superminimi per meriti” (cfr. avv. ric. primo grado, pag. 46), perché generiche, implicanti un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, irrilevanti e, in ogni caso, non necessarie ai fini della decisione e, quindi, in contrasto con il disposto di cui all'art. 210 cod. proc. civ.. Si rinnova, altresì, l'opposizione all'istanza ex adverso formulata di “CTU contabile” (cfr. avv. ric. primo grado, pag. 46), in quanto inammissibile, essendo stata formulata meramente ad explorandum. Ci si oppone nuovamente, infine, alla richiesta di prova per “testi” (cfr. avv. ric. primo grado, pag.
46) avanzata ex adverso, perché inammissibile, avendo ad oggetto circostanze generiche e non specificamente articolate, alcune pacifiche, altre documentali e/o da provarsi documentalmente, altre ancora irrilevanti ai fini del decidere.
In denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle prove testimoniali avversarie, si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria, nonché a prova diretta sulle circostanze di fatto indicate nella memoria di primo grado, par. I, sub nn. da 1) a 46) - espunte le circostanze documentali e valutative - che qui si hanno per ripetute e trascritte, precedute da "Vero che".
Si indicano nuovamente a testi, sia a prova diretta che a prova contraria, i sigg.ri: ing. CP_2
dott. dott. e sig.ra , domiciliati per
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'incombente c/o Parte_1
Conclusioni per parte appellata:
Rigettarsi integralmente l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, in caso di riapertura dell'istruttoria ci si richiama alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Si allega: 1) fascicolo di primo grado e documenti;
2) procura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste accoglieva le domande azionate in data 18.11.2021 da nei confronti della e volte ad ottenere CP_1 Parte_1
l'inquadramento superiore come quadro ( funzionario 7 livello ccnl IA), in luogo dell'inquadramento in area professionale B livello retributivo 6, per le prestazioni rese dal 2010 al
2018 in qualità di responsabile del servizio Sarc e rivalse, allegando il ricorrente di aver coordinato il relativo team e svolto funzioni di importanza strategica per gli obiettivi aziendali.
Il ricorrente allegava che dal 2011 rappresentava la datrice di lavoro con compiti di voto e diritto di parola nel GENC che è il gruppo Evoluzione normativa convenzionale in IA , organismo che ha il compito di presentare alla commissione IA, le modifiche normative convenzionali relative a ramo auto e in particolare alla Card che è la convenzione tra assicuratori per indennizzo diretto e la CTT convenzione terzi trasportati. GENC in cui delegati delle altre compagnie avevano l'inquadramento di Funzionari- quadri.
Il lamentava che a seguito di trasferimento ad altro ufficio ( Operations) dal 2018 aveva CP_1
subito un demansionamento e pertanto instava per il relativo risarcimento tenuto conto del tempo, della posizione precedente, delle mansioni svolte che erano soggette ad aggiornamenti continui e modifiche;
professionalità specifica che era penalizzata dal mancato esercizio e aggiornamenti da cui era escluso.
Assumeva che nel nuovo ufficio non gli erano stati assegnati compiti adeguati e le prestazioni richieste avevano natura meramente esecutiva, non equivalente né al livello di inquadramento posseduto, né tanto meno a quello superiore di quadro azionato in giudizio.
La società convenuta aveva contrastato la domanda rilevando che i compiti svolti erano congruenti al livello 6 posseduto dal il quale si era limitato a coordinare un numero di persone non CP_1
superiore a 5 e non era dotato di poteri decisionali che esulassero le deleghe conferite.
Eccepiva che il comitato Genc aveva funzione consultiva e quindi non esistevano i presupposti per accogliere la domanda;
contestava l'asserito demansionamento osservando che i nuovi compiti erano rispettosi del livello di inquadramento ed anzi la lamentata inoperatività dipendeva da scelte del lavoratore che nella nuova funzione aveva tenuto un atteggiamento passivo e poco propulsivo.
Il tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, accoglieva la domanda e rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, condannava la società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo richiesto.
Il giudice di primo grado accertava altresì il demansionamento, riconoscendo a titolo risarcitorio il diritto ad un importo proporzionato al 50% della retribuzione effettivamente percepita dal CP_1
per ogni mese di demansionamento fino al deposito del ricorso di primo grado, oltre al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società con una serie di motivi, instando Parte_1
per la riforma integrale della decisione e la restituzione degli importi che aveva corrisposto al CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva il che contrastava l'appello insistendo per il rigetto della impugnazione in CP_1
quanto inammissibile e infondata.
3. La causa subiva un rinvio d'ufficio in attesa della presa in carico della controversia da parte di nuovo consigliere trasferito presso la Corte di Appello di Trieste;
indi all'esito della discussione orale in data 13 febbraio 2025 la controversia era decisa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società appellante contestava la decisione nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto provato da parte del il diritto all'inquadramento come quadro in luogo del CP_1 livello di area B rivestito dal contestava l'autonomia decisionale e la limitata possibilità del CP_1
lavoratore di rinuncia alla franchigia, osservando che la decisione meritava conferma nel punto in cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di inquadramento nel livello inferiore (quadri- 6° livello) per difetto di allegazioni.
Richiamava il contenuto delle deposizioni testimoniali osservando che i tratti distintivi della figura professionale ( quadro 7 livello), non erano stati provati dall'interessato; né i testimoni introdotti erano rilevanti ai fini di causa.
Con secondo motivo contestava il rigetto della eccezione di prescrizione da parte del giudice trattandosi di rapporto dotato di stabilità reale in quanto instaurato prima del 7 marzo 2015.
In particolare osservava che anche la legge cd. Fornero prevedeva un'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro e quindi il non era soggetto ad alcun metus sufficiente a impedirgli di CP_1
reclamare il diritto alle differenze retributive nel corso del rapporto. Eccepiva pertanto la prescrizione quinquennale per tutte le differenze anteriori al 15 ottobre 2015.
Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto provata la lamentata dequalificazione, evidenziando che lo svolgimento di compiti meramente operativi era dipeso dall'atteggiamento passivo e poco collaborativo del lavoratore e non dalla società, come documentato anche dalle schede di valutazione dimesse in atti.
In ogni caso con ulteriore motivo contrastava la condanna risarcitoria, ritenendo che il non CP_1
avesse provato, come era suo onere, di aver subito un danno alla professionalità.
Con quinto e ultimo motivo, in via del tutto subordinata, contestava la percentuale di danno riconosciuta dal primo giudice in quanto contraria all'orientamento della giurisprudenza di merito più diffusa.
5. Si è costituito l'appellato che ha contrastato l'impugnazione rilevando che le eccezioni della società erano state esaminate dal primo giudice la cui decisione risultava coerente alle emergenze istruttorie orali e documentali versate in causa.
Instava per il rigetto integrale dell'appello e in ogni caso eccepiva l'inammissibilità della domanda restitutoria in quanto nuova rispetto al primo grado.
6. L'appello proposto è parzialmente fondato ritenendo questa Corte, per le ragioni che seguono, che la condanna risarcitoria emessa dal tribunale di Trieste sia eccessiva e non adeguata al danno subito dal con il demansionamento professionale per cui è causa. CP_1
I restanti motivi di appello proposti dalla società e che saranno di seguito esaminati sono infondati per le assorbenti ragioni di seguito esplicitate.
6.1. Quanto al primo motivo ritiene il Collegio che il primo giudice, applicando il cd. ragionamento trifasico, ha fondatamente riconosciuto in capo al il diritto al livello superiore come quadro. CP_1
Infatti applicando il consueto procedimento ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e condivisa da questa Corte ( cfr. tra le altre in Cass. sez. L. n. 37331/2022 nella cui motivazione si è osservato che “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”), alla luce delle declaratorie contrattuali invocate dalle parti e del livello di inquadramento riconosciuto nel corso del rapporto, il ricorrente in primo grado aveva provato di avere in fatto posto in essere prestazioni lavorative aventi i tratti distintivi del livello superiore azionato.
7.Il tribunale di Trieste aveva accolto la domanda in ragione dell'esame delle emergenze istruttorie osservando quanto segue:”..il dipendente di Area B VI livello ha un'autonomia delimitata da metodi
e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori, mentre il quadro ha autonomia e responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati. Il primo svolge mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico – professionali, mentre il quadro svolge mansioni che richiedono elevata preparazione professionale ed alto grado di specializzazione. Il dipendente di livello 6 può essere preposto in via permanente, quale responsabile, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1. Il quadro svolge funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari. Si deve peraltro rammentare che il CCNL, nella disposizione sopra riportata, richiama esplicitamente il disposto della L. nr. 190/1985, la quale all'art. 3 precisa che: “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”. Quanto invece al livello 6 dell'Area Professionale Quadri, pur richiesto in via subordinata da parte ricorrente, si rileva che essendo tale livello proprio dei dipendenti ai quali sia affidato lo studio di progetti significativi per l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, non è di interesse per la causa, non essendo stato allegato dalle parti l'affidamento al ricorrente in via prevalente di una tale tipologia di attività. Deve invece evidenziarsi come sia incontestato e pacifico che il ricorrente, con decorrenza dal 18.10.2010 sia stato nominato responsabile del SARC, ovvero del Servizio Aziendale Riferimento delle Convenzioni. La struttura cui era preposto il ricorrente si occupava sia delle Rivalse
Card/CTT/NO Card, che delle rivalse civilistiche verso le persone giuridiche, quali il Fondo
Contr Garanzie Vittime della Starda, l' le compagnie assicuratrici ed altri Enti. In particolare, ha allegato parte ricorrente senza che sul punto vi siano state contestazioni specifiche da parte convenuta, che in ambito CARD, ovvero nell'ambito della Convenzione tra Assicuratori per l'indennizzo diretto del ramo auto, veniva corrisposto dalla resistente un importo pari all'80% del totale dei danni nel settore auto, pari a circa 200 milioni annui. Ha allegato parte ricorrente che nell'ambito di tale convenzione, il danneggiato che subisce un sinistro, si rivolge alla propria
Compagnia che lo risarcisce e poi questa si rivale per un importo forfettario nei confronti della
Compagnia del responsabile civile, tramite la Stanza di Compensazione gestita da Consap.
Incontestato e pacifico è che il ricorrente fosse preposto a tale servizio e che coordinasse e dirigesse
l'operato dei dipendenti allo stesso assegnato. Quanto al numero ed alla qualifica dei dipendenti assegnati al SARC, è emerso che: “quanto al personale in forze al SARC, ricordo di sei unità, poi
c'erano stagisti che ruotavano periodicamente ogni tre mesi per gli stagisti interni, di solito due, e stagisti esterni uno alla volta per la durata di un anno. Poteva capitare che gli stagisti coesistessero,
e quindi si raggiungevano le nove unità” (teste ). Risulta prova che al servizio Testimone_1 in questione fossero assegnati anche funzionari: “Non conosco tutti i nomi, era funzionario, Per_4
anche funzionario ma non sono certo, funzionario”. Ebbene, si è sopra Testimone_2 Per_5
evidenziato che il quadro si distingue rispetto al dipendente di livello VI perché è preposto ad importanti strutture aziendali o al coordinamento di un gruppo di lavoratori che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari. Ritiene lo scrivente che nel caso di specie ricorrano entrambi gli elementi richiesti dalla declaratoria, in quanto il termine “struttura” usato dalla declaratoria ben può essere riferito all'organizzazione di mezzi e risorse umane incaricata dello svolgimento di un servizio qual era quello svolto dal SARC, né si può negare, in base agli elementi fattuali sopra evidenziati (rilevanza della convenzione CARD in ambito di liquidazione danni auto), che tale struttura svolgesse un compito di importanza fondamentale per la Compagnia. A ciò si deve aggiungere che nemmeno si può negare che il lavoratore in questione, nella sua qualità di preposto
a tale struttura svolgesse con carattere continuativo quelle funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'imprese richiamate dall'art. 3 della L. nr.
190/1985. Sotto altro aspetto, non manca nell'attività svolta dal nemmeno l'autonomia e la CP_1 responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati richiamata per il quadro dalle declaratorie contrattuali. E' emerso nel corso dell'istruttoria che “il potere di modifica dell'attestato di rischio poteva essere esercitato sia dal ricorrente, sia dall'Ufficio Quality, sia dagli Uffici
Liquidativi, a seconda delle caratteristiche e delle circostanze peculiari che caratterizzavano il singolo sinistro” (teste di parte resistente , ed ancora che: “Con l'introduzione della Persona_1
Nuova Card, il Sarc aveva acquisito un ruolo di centrale importanza per lo scambio documentale.
Mentre ante 2017 le compagnie non si mostravano reciprocamente i documenti prima di aderire all'arbitrato in ambito Card, con l'introduzione della nuova Card nel 2017 le compagnie sono state obbligate a scambiarsi i documenti prima dell'arbitrato. Vedendo le carte dell'altra compagnia, il Sarc aveva la possibilità di decidere se conciliare o adire l'arbitrato. Questa decisione la prendeva il ricorrente insieme ai suoi collaboratori” (teste di parte resistente . E' risultato Persona_1 anche che: “ avesse il potere di rinunciare alla franchigia, solo lui aveva questo potere nel CP_1
SARC. ADR: ritengo per logica che tale potere fosse limitato ai card debitori (sinistri nei quali ha torto), ma non ne sono sicura. Un sinistro card attivo infatti viene gestito dal Pt_1
liquidatore, e quindi sulla rinuncia in questione saranno il liquidatore ed il suo responsabile a decidere. Sono certa del fatto che dopo la decisione del sulla rinuncia, l'ufficio recupero CP_1
crediti dovesse avallare la sua decisione, ma si limitava solo a prenderne atto. Confermo che il poteva modificare l'attestato di rischio” (teste ). Quanto all'assunzione CP_1 Testimone_1
di responsabilità diretta in ordine agli obiettivi ed ai risultati è risultato che il ricorrente: “portasse all'attenzione dei responsabili i risultati del SARC;
confermo che avesse come referente CP_1 solo dirigenti, all'epoca il Responsabile dell'Area Sinistri era il dott. Dal 2010 al Persona_6
2012 non so cosa accadesse” (teste di parte ricorrente . Dal 2010 al 2012, Testimone_1 parte ricorrente ha allegato che i risultati erano riferiti dal direttamente all'Amministratore CP_1
Delegato dott. , (ricorso, pag. 8, par. 20) e la circostanza non è stata contestata Persona_7
specificamente. Difatti parte resistente ha precisato che alle relative riunioni nelle quali i risultati del SARC venivano riportati non partecipavano in via esclusiva l'Amministratore Delegato e i dirigenti, ma contestazione specifica sarebbe consistita nell'allegare a chi, nell'ambito delle riunioni,
i risultati erano riferiti. Il ruolo svolto dal nel SARC, con la relativa assunzione di CP_1 responsabilità e l'autonomia evidenziata dalle risultanze istruttorie, l'importanza e la consistenza di tale servizio nella struttura della Compagnia assicurativa, le caratteristiche organizzative del servizio quanto alla tipologia di personale di cui era composto, inducono lo scrivente a ritenere che sia fondata la domanda di inquadramento del ricorrente nell'area Quadri, a far data dal decorso del termine di sei mesi dalla sua preposizione al servizio in questione, avvenuta in data 18.10.2010, e che in particolare debba essergli riconosciuto il profilo di “Funzionario Business” di livello 7 in mancanza di allegazioni o risultanze su quell'ampia esperienza che è invece propria del
“Funzionario Senior”. “.
7.1.Il giudice aveva altresì esaminato anche l'ulteriore funzione svolta dal nell'ambito del CP_1
Genc, posizione che riteneva comunque coerente al ruolo di quadro attribuibile all'interessato, pur osservando che l'estemporaneità delle riunioni e dei compiti ivi svolti da soli non erano sufficienti ad acquisire la qualifica di quadro. In merito nella decisione impugnata il primo giudice osservava quanto segue:”..Quanto poi all'attività svolta dal all'interno del CP_1 Controparte_4 presso l'IA che si occupa di elaborare e presentare agli organismi
[...]
associativi, come la Commissione sinistri IA / Ivass, le modifiche alla normativa convenzionale relativa al ramo auto, è pacifico ed incontestato che il ricorrente ne abbia fatto parte, rappresentando la compagnia convenuta in seno a tale consesso, composto dai rappresentanti di tutte le compagnie assicurative. Anche in tal caso l'attività lavorativa svolta dal ricorrente appare riconducibile all'area professionale dei In tal senso, e soprattutto nell'ottica di quell'autonomia propria Pt_3
del quadro che non è delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori come invece previsto dalla declaratoria del dipendente di VI livello, è esplicativa la testimonianza del teste di parte resistente , il quale ha riferito che: “Il Genc è un Persona_1
organismo di cui fanno parte rappresentanti di tutte le compagnie assicurative, e penso che come tutti gli altri membri del Genc aveva facoltà di proporre modifiche alla normativa Card che ai pareri interpretativi. Io non ho mai partecipato a tali riunioni. Per un periodo, dal 2012 al 2014, sono stato io il superiore cui il ricorrente relazionava su tale materia. Sulle materie più semplici agiva in autonomia, laddove il ricorrente rilevasse una modifica di portata significativa me la evidenziava e qualora io concordassi sull'importanza della modifica, aggiornavamo il Direttore Sinistri. Alla fine concordavamo la posizione da assumere insieme con il Direttore Sinistri, ed il ricorrente portava quella posizione nella riunione del Genc”. Il fatto che il ricorrente, come riferito dal suo diretto superiore agisse in autonomia per le questioni più semplici e concordasse con il dirigente le determinazioni da assumere per le problematiche più significative comporta indubbiamente che nella normalità delle situazioni, e dunque nell'ordinarietà, egli fosse completamente autonomo in un'attività che appare oggettivamente significativa e rilevante per l'azienda. Ritiene tuttavia lo scrivente che tale attività, che impegnava il ricorrente otto volte all'anno pur con l'attività consultiva
e di studio sottesa, non sarebbe di per sé sola, in assenza dell'attività svolta per il SARC, sufficiente
a consentire il riconoscimento dell'inquadramento richiesto in via principale, in quanto non ricorre il requisito della prevalenza (Cass. nr. 32699/2019).”.
8. L'appellante ha contrastato la motivazione del primo giudice, rilevando che le emergenze orali non avevano confermato integralmente le allegazioni del ricorrente ed in particolare- pur dando atto che il rivestiva una posizione di primazia nel Sarc con funzione anche di coordinamento di CP_1
soggetti con inquadramento inferiore- eccepiva che il lavoratore disponesse di un'autonomia limitata e che anche per la predisposizione di manuali destinati all'utenza era comunque tenuto ad operare insieme ad un suo responsabile.
8.1. Questo Collegio ritiene che le critiche dell'appellante non siano sufficienti a superare gli elementi di prova valorizzati dal primo giudice.
La posizione di vertice nel Sarc ( Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) rivestita dal CP_1
dal 2010 risulta confermata anche dagli organigrammi depositati dalla società ( vedi docc. 9)e dallo stesso appellato ( sub. docc. 22-26), da cui si evince che il referente diretto del era il dirigente CP_1 oltre che , in alcuni periodi e per certe competenze, funzionari di settimo livello come Per_6 Per_1
e Per_2
9. Le prove documentali avvalorano la rilevanza della struttura aziendale del Sarc, quale unità organizzativa autonoma. A ciò si aggiunga che il servizio de quo era obbligatorio per legge ed aveva il compito di trattare con gli enti che gestivano la stanza di compensazione in relazione ai sinistri sia passivi (quelli per i quali era soggetto debitore in quanto il danneggiato era stato Pt_1
indennizzato direttamente dalla propria compagnia, tramite il sistema Card), che quelli attivi.
Il garantiva la verifica delle riserve rispetto ai sinistri, intratteneva i rapporti con IA in CP_1 ordine all'applicazione delle Convenzioni tra compagnie e forniva agli uffici tutte le informazioni necessarie sulle convenzioni in essere tra le compagnie, oltre ai documenti in occasione dei sinistri gestiti anche con contenzioso giudiziale seguendo le rivalse. Il dipendente si occupava anche della formazione e aggiornamento delle procedure e dei manuali.
Per l'andamento del Sarc riferiva i risultati ai vertici dirigenziali della società ( nella persona di cfr. dep. ). Per_6 Tes_1
9.1.Il ruolo propositivo del e la rilevanza della struttura di cui era responsabile- con compiti CP_1
anche di valutazione e formazione degli addetti ( vedi deposizione - era stato confermato Tes_1
dai testimoni valorizzati dal tribunale( vedi deposizione . Per_1
Inoltre dalla lettura di alcuni documenti versati in atti dal ricorrente in primo grado risulta provato il ruolo rivestito nel tempo dal anche nella stesura dei documenti ufficiali inerenti la Nuova CP_1
Card( cfr. doc. 36 in cui risulta tra i soggetti interessati e responsabili del progetto). CP_1
D'altra parte il ruolo e le capacità del lavoratore emergono anche dal contenuto della corrispondenza in cui il dirigente lo qualificava come colui che, insieme a lui, era in grado di fornire al Per_6
( funzionario di 7 livello) le spiegazioni in merito a slides esplicative dell'andamento delle Tes_3
card ( cfr. docc. 39 parte ricorrente in primo grado).
Analogamente le e-mail dimesse dal ricorrente in primo grado ( subb. docc. 35 e ss), depongono in favore del ruolo nevralgico rivestito dal nella gestione delle informazioni con riferimento a CP_1
sinistri e rivalse di competenza ( cfr. e mail del 2.12.13 sub. 38 ove la collega si rivolge al Tes_4
per avere ausilio su una rivalsa). CP_1
La delega limitata come valore ( 2000 euro) per la rinuncia della rivalsa non incide sulla prova della sua autonomia nella gestione della struttura e nella responsabilità diretta rispetto agli obiettivi assegnati, come si evince anche dal plauso dello Storici di cui alla e mail sub. 39 cit. e dalle schede di valutazione dimesse in atti in cui il era qualificato come soggetto fondamentale ai fini CP_1
della card 2017 ( cfr. docc. 16-20 parte ricorrente in primo grado). Il tentativo operato dalla società appellante di ridurre l'attività svolta dal nel Sarc a meri CP_1
compiti predeterminati da procedure prestabilite, cozza con la peculiarità del settore sinistri, rivalse e in generale relazioni tra compagnie aderenti ad IA e relative convenzioni in cui il si era CP_1
trovato ad operare;
settore peraltro – come si evince dai documenti dimessi – soggetto a evoluzioni e periodiche modifiche anche delle norme convenzionali.
9.2..Analogamente le riunioni del cui Controparte_4
partecipava il con ruolo propositivo e consultivo, come si evince dal contenuto degli ordini CP_1
del giorno e materiale informativo versato in atti ( cfr. docc. 3 e 35 parte ricorrente in primo grado ), consente di confermare il giudizio formulato dal tribunale di Trieste in merito alla importanza fondamentale della struttura gestita dal ricorrente ( servizio cui erano assegnati, per quanto riferito dalla anche funzionari). Tes_1
10.
Considerato che
nella declaratoria per cui è causa ( cfr. ccnl dimesso dalle parti) sono rinvenibili i lavoratori che:”.. Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza
e competenza professionale, anche polivalente, acquisite nel corso del loro excursus lavorativo.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari;
oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca.”; mentre nell'area B di appartenenza del CP_1
e posizione organizzativa 6 rivestita sono inseriti:” lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2 e/o lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa
e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico – professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi. Profili – A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa: a) capi ufficio o capi di ispettorato sinistri o capi di altre “, ritiene questo Collegio che le prestazioni in fatto svolte dal siano state correttamente assunte nell'area superiore quadro e funzionario 7 CP_1
livello. Infatti le attività svolte dal rientravano in funzioni di responsabilità di tipo organizzativo CP_1
legate alla gestione di una struttura aziendale di particolare importanza per la società oltre ad avere funzioni di coordinamento di altri lavoratori;
i compiti posti in essere dal erano connotati CP_1 anche da un'elevata specializzazione, non essendosi limitato ad essere responsabile di un gruppo di lavoro nell'ambito di procedure pre-codificate, ma operando con funzioni dotate di autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi assegnati e con funzione gestionale delle risorse assegnate.
Pertanto la valutazione condotta dal primo giudice in merito alla prova dei tratti distintivi dell'area professionale rivendicata in giudizio dal ricorrente va condivisa, con conseguente rigetto del CP_1
primo motivo di appello.
11. Analogamente va rigettato il secondo motivo di appello relativo alla decorrenza della prescrizione.
Questa Corte in adesione all'orientamento assunto con sentenza n. 26246 del 2022 dalla Corte di
Cassazione ritiene che, pur in presenza di aziende con requisito dimensionale superiore a 15 dipendenti, come nel caso di specie, tuttavia in ragione delle riforme introdotte dal legislatore con la cd. Legge Fornero all'art. 18 legge n. 300/1970, il termine di prescrizione per i diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della legge n. 92/12 ( cfr. 18 07.12), decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. da ultimo Cass. ordinanza sezione lavoro 18008/24).
Nel caso di specie il rapporto è ancora in essere;
pertanto la condanna da parte del tribunale al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18.04.11 al deposito del ricorso è corretta non essendo maturata alcuna prescrizione alla data della entrata in vigore della legge Fornero.
12. E' infondato anche il terzo motivo di appello relativo alla dequalificazione che, secondo il e secondo il tribunale di Trieste, quest'ultimo avrebbe subito dall'1.04.18 quando era CP_1 destinato all'ufficio Operations con l'incarico di coordinatore della task force card.
Il tribunale aveva ritenuto fondata la domanda attorea con la seguente motivazione:”..l'incarico di
Coordinatore della c.d. Task Force Card, organismo definito dalla resistente come “cross funzionale dedicato al presidio di una tematica, quella relativa alla Card, di rilevante interesse aziendale”. La resistente ha altresì allegato, con riferimento a tale nuovo incarico che “non consisteva in una posizione “gestionale di linea”, bensì di “overview (cioè supervisione)/indirizzo” e che, nel ricoprirlo, egli - pur potendo far leva sulle conoscenze tecniche acquisite e sull'esperienza maturata nel precedente incarico di Responsabile del Servizio SARC e Rivalse - avrebbe dovuto utilizzarle in modo dinamico, propositivo e proattivo. Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto uscire dalle sue zone di confort e porsi come coordinatore dei diversi uffici coinvolti nelle tematiche inerenti alla Card
(Liquidazione Sinistri, Contabilità Industriale, Pianificazione e Controllo, IT e Operations), non limitandosi a raccogliere passivamente ed archiviare i contributi forniti dai colleghi addetti ai medesimi, ma elaborandoli ed integrandoli, svolgendo altresì un'attività di costante monitoraggio, analisi, valutazione, sintesi e manutenzione dei diversi processi aziendali, finalizzato a migliorarli in via continuativa e costante”. Ebbene, va subito evidenziato che già sulla carta tale nuovo ruolo assegnato al certamente non riconducibile all'area professionale Quadri, appare CP_1
ascrivibile al livello 6 Area B di pertinenza formale del ricorrente, il quale nei profili esplicativi del livello prevede la figura degli “specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari statistiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività dei vari Servizi direzionali e periferici”. L'assegnazione a tali nuove mansioni è già di per sé illecita e demansionante, in quanto viola il disposto dell'art. 2103 c.c., per il quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. L'istruttoria ha poi dato chiaramente conto del fatto che nella realtà dei fatti tale ruolo si è sostanziato in una mera attività di raccolta ed inserimento dati. Ha dichiarato il teste : “La raccolta dati serviva per capire i punti di Testimone_5
sofferenza sulle varie procedure in ambito sinistri. Quando lavorava nel Sarc il ricorrente Pt_1 riportava un'analisi dei propri dati e mi faceva pervenire delle proposte operative. Dopo il trasferimento ricordo che faceva essenzialmente un'attività di raccolta dati e durante il meeting bisettimanale con i responsabili dei vari servizi di cui anch'io partecipavo, lui si occupava Pt_1 di redigere il verbale…Confermo le attività che mi si leggono (Una volta al mese partecipa ad una riunione di circa un' ora, ove i documenti di cui si deve discutere vengono preparati dai colleghi
(Sarc), e (pianificazione e controllo), e (area Parte_4 Per_8 Per_9 Per_10 Tes_5
informatica) e dal responsabile del ricorrente ( per la parte sul CCS. Il ricorrente riceve questi CP_2
documenti, esegue il copia e incolla e li proietta sul monitor durante la presentazione degli stessi, nella riunione. Il ricorrente non commento o analizzo i documenti in quanto con specifica mail del
2019 è stato invitato a non intervenire con commenti).. posso dire che lui interveniva con commenti, ma l'ha fatto fino a un certo punto. ovvero fino a quando non è passato alla Operations”. ADR: “Non so se gli era stato detto di non fare commenti, ho solo visto la differenza fra il prima ed il dopo”. Tali dichiarazioni rendono plasticamente la dimensione e la sostanza del ridimensionamento del ruolo del ricorrente, passato da essere il punto di riferimento per una delle attività di maggiore rilievo per la compagnia assicurativa, a svolgere attività di mera raccolta dati, cui in concreto non è seguita alcuna analisi critica. Tale ricostruzione è da confermare anche alla luce delle dichiarazioni del teste
il quale ha riferito: “Il ruolo chiesto al non era quello di lavorare al data Persona_1 CP_1 entry, ma era quello di indirizzare l'attività di preparazione dei dati di raccolta, di coordinare la preparazione e la raccolta del materiale con un contributo di tipo proattivo sia nel miglioramento dei flussi sia nel miglioramento della rappresentazione. Escludo che dal 2019 il non sia più CP_1
attivo, la task force è ancora attiva, e il ricorrente continua ad occuparsi della raccolta e dell'aggregazione dei dati, ma lui continua ad interpretare il suo ruolo con un profilo esclusivamente esecutivo. Non è vero che non si interfaccia con i colleghi, non c'è un rapporto gerarchico, ma di collaborazione fra strutture diverse…. La riunione viene convocata direttamente dal CP_1 nell'ambito del ruolo che gli viene assegnato. E' lui a gestire l'attività. I documenti vengono inviati dai colleghi, lui fa attività di verifica e di stimolo all'approfondimento. Nella riunione è il ricorrente ad aprire e poi dà la parola ai colleghi. L'obiettivo del ruolo svolto dal è quello di essere CP_1 collante e propulsore dell'attività in questione. Continuo a stimolare il a fare analisi critica CP_1
sui documenti e sui dati che gli vengono riportati, anche se nella sostanza sono i colleghi a commentare i dati. Non ho conoscenza diretta della mail di cui mi si legge, ma credo che sia stato un collega di altro settore ad inviarla. Potrebbe il ricorrente anche avermela girata ma non ricordo”.
Tali dichiarazioni confermano che se anche era intenzione della convenuta, affiancare alle attività di mera raccolta dati un'attività di altro tipo, tale intenzione, peraltro alquanto fumosa in quanto veramente non si comprende quale rilevanza potesse avere nel contesto della professionalità acquisita dal un'attività volta al miglioramento del flusso dei dati e della loro CP_1
rappresentazione, rimase sulla carta, ed anzi venne in un caso osteggiata da condotte (come nel caso della mail che il non nega essere stata effettivamente inviata) volte a sopprimere qualsiasi Per_1
attività di tipo critico ed analitico. Del resto, per quanto al ricorrente sia stato contestato ripetutamente di non essere stato “proattivo” nell'interpretare il ruolo che gli era stato assegnato, non risulta che la resistente abbia intrapreso procedimenti disciplinari al fine di contestare le presunte mancanze del ricorrente, e nella sostanza il lavoratore si è ritrovato a raccogliere materiale proveniente dai vari uffici che poi, nel corso delle riunioni, veniva analizzato e valutato dagli altri colleghi presenti. A conclusioni non dissimili si deve pervenire quanto al coinvolgimento del ricorrente nel progetto “Mobilitù”, sempre presso l'ufficio Operations omissis”.
13. L'appellante ha criticato questa valutazione osservando che trattavasi di mansioni confacenti al livello di inquadramento B rivestito dal e che l'inoperatività lamentata sarebbe dipesa- come CP_1
dimostrato anche dalle schede di rendimento di quegli anni- dall'atteggiamento passivo e da spettatore assunto dal dipendente.
13.1. Doglianza infondata.
In primo luogo avendo questa Corte rigettato i motivi di appello proposti da rispetto al Pt_1 riconosciuto inquadramento superiore, l'ammissione da parte della società della assegnazione al di mansioni di livello inferiore( area B di appartenenza formale), costituirebbe già di per sé CP_1
sola ragione sufficiente per rigettare i motivi relativi alla dequalificazione.
In ogni caso è provato in giudizio che neppure i compiti formalmente assegnati avevano impegnato il in prestazioni in linea con l'inquadramento formale rivestito, trattandosi al più di attività CP_1
meramente operative e di raccolta di documenti, prive di autonomia e di potere di iniziativa( cfr. docc.
44bis-45 parte ricorrente in primo grado).
In tal senso va richiamata la deposizione del testimone che, in qualità di dipendente di Tes_5 altra società, aveva avuto contatti con il all'epoca in cui quest'ultimo era responsabile del CP_1
Sarc.
In particolare il testimone confermava che l'attività del presso la nuova struttura Operations, CP_1
era limitata alla raccolta dati e alla verbalizzazione delle sedute;
quanto poi al famoso progetto
Mobilitù, il premenzionato testimone riferiva che di fatto il non era mai stato coinvolto negli CP_1
interventi e test diretti e che anche la formazione alle nuove attività era totalmente mancata nei suoi confronti ( cfr. verbale del 13 luglio 2023).
13.2.Significativa rispetto alla mancanza di formazione preventiva e inadempimento da parte della società di porre il dipendente nelle condizioni di svolgere le mansioni affidate, è la e mail con cui il chiedeva se esistesse un manuale per operare su Uniweb come amministratore in assenza di CP_1
formazione specifica ( cfr. 44bis e mail del 16 agosto 2020).
Analogamente il testimone - nuovo responsabile della struttura cui era stato trasferito il CP_2
lavoratore- aveva riferito che, all'atto del trasferimento, non lo aveva incontrato immediatamente e che poteva essere possibile che per alcuni giorni non avesse ricevuto informazioni sui compiti da svolgere.
13.3.Dai documenti dimessi ( cfr. doc. 48 ter parte ricorrente in primo grado), emerge che, rispetto ai progetti e alle attività ( cfr, amministratore utenze sul portale Aia peraltro in fase di produzione;
così pure censimento su REQB da cui emerge chiaramente il difetto di operatività), cui avrebbe dovuto partecipare in prima persona, il non era neppure nella condizione tecnica di operare per CP_1
assenza dei presidi operativi minimi, oltre che delle informazioni necessarie;
conseguentemente la lamentata passività e inoperatività- peraltro mai oggetto di richiamo disciplinare da parte della datrice di lavoro- non era stata indotta dal lavoratore ma dalla datrice di lavoro che non lo aveva posto nelle condizioni sufficienti a portare a termine i limitati compiti affidati.
Il terzo motivo si appalesa pertanto infondato avendo la parte attrice allegato e provato che i compiti affidati erano privi di discrezionalità ed autonomia essendogli stato demandato esclusivamente lo svolgimento di compiti di raccolta di dati e documenti;
mansioni oggettivamente inferiori anche rispetto al livello B formalmente rivestito dal che prevedevano- in ambito predeterminato- CP_1
autonomia e discrezionalità ( profilo capo-ufficio).
14. Con il quarto motivo l'appellante ha contrastato la sentenza nel punto in cui il primo giudice , valorizzando i cosiddetti indici presuntivi allegati dal ricorrente, quali la posizione rivestita anche rispetto ad organi terzi- come IA e altre compagnie- in consessi collettivi come il Genc, oltre alla durata del demansionamento ( dal 2018 al 2021 anno di deposito del ricorso di primo grado) e la natura delle mansioni svolte fino al 2018 il cui mancato esercizio ne avrebbe determinato obsolescenza, ha ritenuto provato il danno.
14.1. Trattasi di doglianza infondata poiché, come ritenuto anche dalla giurisprudenza più recente ( cfr. da ultimo Cass.sez.L. ordinanza 3400/25):”..In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
24585/2019; Cass. n. 21/2019).”.
14.2. Né è meritevole di condivisione la critica dell'appellante che aveva eccepito che il giudice avrebbe ritenuto il danno in re ipsa: il ricorrente in primo grado aveva allegato e provato il pregiudizio, osservando che anche dai giudizi di valutazione dimessi sub. 46 risultava provata la perdita di motivazione e dignità professionale del lavoratore( cfr. punti 91,92,93 ricorso primo grado).
Infatti. come evidenziato dalla giurisprudenza, la peculiarità del contratto di lavoro e il rilievo che la
Costituzione attribuisce- con le norme di cui agli art. 2,4,32 Cost.- alla dignità personale del lavoratore, consente di qualificare i pregiudizi professionali da dequalificazione come una compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale dell'impresa ( cfr. Cass. sez.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e ss, sentenze cd. di san Martino).
L'inadempimento datoriale rispetto alla tutela del diritto del dipendente all'effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando mansioni adeguate al livello di inquadramento è di per sé idonea a generare danni di contenuto non patrimoniale in quanto altera la normalità delle relazioni di lavoro nel contesto aziendale. 15. Nel caso di specie in particolare la dequalificazione è immediatamente percepibile e importante ritenuto il passaggio da compiti apicali a compiti meramente operativi e di raccolta di dati, ma soprattutto l'adibizione a progetti ancora in nuce e la cui mancanza di effettività e concretezza pregiudicava lo svolgimento continuativo di mansioni adeguate da parte del CP_1
D'altra parte la obsolescenza delle competenze nel settore assicurativo e soprattutto convenzionale e il conseguente impoverimento progressivo del bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite dal può ritenersi fatto notorio;
conseguentemente l'allontanamento dal settore cd. Sarc e Genc CP_1
ha, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, irrimediabilmente pregiudicato le competenze e la professionalità acquisita nel periodo precedente dall'interessato.
16. Residua la valutazione dell'ultimo motivo sulla misura del danno;
l'appellante ha censurato il criterio assunto dal tribunale reputandolo eccessivo e non congruo anche rispetto agli elementi di prova introdotti dal CP_1
Censura che parte appellata non ha contrastato, limitandosi a prendere posizione sui primi quattro motivi di appello.
Trattasi di liquidazione equitativa poichè risarcimento di un danno della persona che – di per sé- non ha un prezzo, che il primo giudice ha ritenuto di commisurare al 50% della retribuzione effettivamente percepita senza dare particolare conto dei fattori oggettivi che avrebbero consentito di apprezzare la congruità della misura scelta rispetto al pregiudizio sofferto dal lavoratore.
16.1. Questa Corte, pur convenendo con il primo giudice che la base di riferimento ( retribuzione percepita) è parametro congruo perché la retribuzione anche ex art. 36 Cost. costituisce, in linea di massima, espressione per qualità e quantità anche del contenuto professionale della prestazione, tuttavia ritiene eccessiva la liquidazione rispetto al danno non professionale concretamente subito dal e dimostrato in giudizio. CP_1
Infatti, oltre alla durata importante del deprezzamento professionale del lavoratore che nel periodo antecedente al 28.04.18 aveva svolto mansioni superiori sì da acquisire il diritto all'inquadramento superiore e l'oggettiva diversità dei compiti svolti dal 2018 in poi, le allegazioni in termini di perdita di chance e prospettive di carriera formulate dal lavoratore sono state limitate;
inoltre gli elementi di prova offerti, non sono sufficienti a far ritenere provata in concreto l'impossibilità di intraprendere in futuro un ulteriore percorso professionale anche superiore.
Pertanto, ritenuto che la liquidazione equitativa deve essere commisurata al pregiudizio lamentato e provato in giudizio, questo Collegio ritiene che la misura risarcitoria debba essere ridotta e parametrata, in relazione al capo 3 del dispositivo emesso dal giudice di primo grado, al 25% della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo intercorso dal demansionamento al deposito del ricorso di primo grado. 17. Parte appellante, per quanto documentato in fase di gravame, ha già eseguito la sentenza di primo grado corrispondendo al quanto dovuto ( cfr. docc. A e B cedolino paga luglio 2024). CP_1
In fase di appello ha quindi legittimamente richiesto la restituzione degli importi in ipotesi di accoglimento totale o parziale del proposto appello;
domanda ammissibile e non nuova ritenuta l'impossibilità di proporla in primo grado in data antecedente alla emanazione della sentenza successivamente impugnata ( cfr. tra le altre Cass. ordinanza 24896/23).
Ne consegue che la riforma parziale disposta da questa Corte costituisce titolo per la società Pt_1 per ottenere dall'appellato la restituzione di quanto ottenuto indebitamente in esecuzione della sentenza di primo grado.
18. La riforma parziale della sentenza, in accoglimento del quinto motivo di appello, giustifica altresì la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di 1/3.
La quota residua è posta a carico della società appellante risultata prevalentemente soccombente ed è liquidata quanto al primo grado in ragione del parametro stabilito dal tribunale e non oggetto di impugnazione e quanto al secondo grado, in ragione del valore della domanda ( indeterminabile) dichiarato dall'appellante secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni esclusa la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente al capo 3 del dispositivo, ridetermina il danno subito dal nella minor CP_1
somma commisurata al 25% della retribuzione effettivamente percepita per ogni mese di demansionamento subito fino al deposito del ricorso;
2) Per l'effetto condanna il a restituire alla società appellante la differenza tra quanto CP_1
percepito a titolo risarcitorio ( pari ad euro 128.238,00) e quanto dovuto in ragione della presente pronuncia di cui al capo 1;
3) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società appellante a rifondere all'appellato la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro
6171,00, quanto al secondo grado in euro 4630,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Trieste, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari La Presidente Marina Caparelli