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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 156/2025 RGA avverso la sentenza n. 1153/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 16.09.2024 e pubblicata in data 26.09.2024, non notificata; avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
Parte_1
– di seguito indicata anche come “ - (C.F.:
[...] Pt_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Zanfanti, sito in (40122) Bologna, Via dell'Abbadia n. 6; appellante;
contro Dott. C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Rimini, Corso pag. 1 di 12 D'Augusto n. 134; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che: “(…) Con ricorso depositato in data 10- 10-2023, conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1
a favore dei Dottori innanzi al
[...] Controparte_2
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, erogato dalla predetta , e che l convenuto aveva calcolato l'importo della Pt_1 CP_3 pensione di vecchiaia da erogare al ricorrente, senza rispettare il principio del pro rata, ed aveva applicato a tutti i versamenti contributivi del medesimo ricorrente, i criteri di calcolo di cui al Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, riducendo quindi illegittimamente l'importo della pensione mensile dovuta. Eccepiva l'illegittimità di tale condotta, in quanto l'atto amministrativo, ossia il regolamento della , con cui la stessa aveva ridotto unilateralmente l'importo Pt_1 della prestazione, non poteva incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento pensionistico dovuto in applicazione del precedente regime, poiché il suddetto Regolamento della , non era un atto avente forza di legge, e non poteva Pt_1 quindi imporre una riduzione della pensione già maturata al momento della approvazione dello stesso Regolamento. Richiamava i principi espressi costantemente dalla Corte di Cassazione con le sentenze Cass. N°26102/2014, N°26229/2014, N°11792/2005, N°25029/2009, N°25212/09, N°25235/10, N°8847/2011, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'inefficacia delle disposizioni del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Parte_3
approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004,
[...]
pag. 2 di 12 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31-12-2003, ed in applicazione del Principio del Pro Rata, accertasse e dichiarasse che la
[...] era tenuta a corrispondere allo Parte_3 stesso , la quota retributiva di pensione di vecchiaia, nella misura Controparte_1 risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive di
sino al 31-12-2003. Parte_4
Chiedeva poi che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la Parte_3
a ricalcolare la pensione di vecchiaia dovuta al ricorrente,
[...] secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA della del 15/16-04- Pt_1
2003. Chiedeva ancora che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la a Favore dei Dottori Parte_3
Commercialisti, a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico come ricalcolato, nonché a corrispondere le differenze pensionistiche tra quanto dovuto in applicazione del regime previgente e quanto effettivamente corrisposto, nel limite prescrizionale di 10 anni, decorrenti a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva in giudizio la a Parte_1 Pt_3
Dottori affermando l'infondatezza delle domande del
[...] Parte_3 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1153/2024 R.S., così statuendo: “(…) dichiara l'inefficacia delle disposizioni del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Parte_1
e Assistenza a Favore dei dottori Commercialisti, approvato con Parte_1
pag. 3 di 12 Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31- 12-2003. Dichiara che in applicazione del Principio del Pro Rata, la
[...]
è tenuta a Parte_3 corrispondere a , la quota retributiva di pensione di vecchiaia, nella Controparte_1 misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive di Dottore Commercialista sino al 31-12-2003. Condanna la Parte_3
a ricalcolare la pensione di vecchiaia dovuta al ricorrente,
[...] secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA del 15/16-04-2003. Condanna la Parte_3
a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico come
[...] ricalcolato in applicazione del punto precedente del dispositivo. Condanna la Parte_3
a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche tra
[...] quanto dovuto in applicazione dei punti che precedono e quanto effettivamente corrisposto, nel limite prescrizionale di 10 anni, decorrenti a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Condanna la Parte_3
alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente,
[...] liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità (v. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021) che ha ritenuto illegittimo pag. 4 di 12 il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della
[...]
approvato con Parte_3
Decreto Interministeriale del 14-07-2004 per violazione del principio del “pro— rata”. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la
[...] ha spiegato appello nei confronti Parte_3 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. CP_1 poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dal Dott. con riferimento alle eventuali differenze per i ratei pensionistici CP_1 anteriori al 01.01.2019;
- sempre in subordine, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Con lo spiegato atto di gravame, la appellante ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 132 c.p.c., ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in merito alle argomentazioni esplicitate da questa difesa circa la carenza di interesse ad agire del Dott. e l'assoluta correttezza, anche a prescindere dalla legittimità del CP_1
Regolamento del 2004, del calcolo della pensione del Dott. operato dalla CP_1
che avrebbero dovuto portare, in ogni caso, al rigetto del Parte_3 ricorso avversario. Difetto di motivazione.”; “II. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove Parte_3 la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, l'art. 10, co. 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”; “III. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, n. 4, 100, 115 e 132 c.p.c., nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. pag. 5 di 12 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove ha condannato la a Parte_3 Pt_1 corrispondere all'allora ricorrente il trattamento pensionistico con disapplicazione del “massimale pensionistico”. Vizio di motivazione”; “IV. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. Difetto assoluto di motivazione”; “V. Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza impugnata ha condannato la a corrispondere Pt_1 le asserite differenze pensionistiche, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Difetto di motivazione”. Con gli spiegati motivi di gravame, la appellante ha veicolato in questa sede, Pt_1 in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni e le eccezioni già formulate nel corso del giudizio di prime cure. Il dott. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte ritiene che il primo ed il terzo motivo di gravame proposti dalla odierna appellante, da trattarsi Pt_1 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultino fondati per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va rammentato, in linea generale, che la giurisprudenza è granitica nel ritenere che: “L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12548/2002; nello stesso senso, seppur con riferimento all'interesse ad agire proponendo ricorso per Cassazione, Cass. civ., 14574/2010). pag. 6 di 12 Ciò posto, si rileva che dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellato prodotto dalla appellante sub. doc. 11 fasc. primo Pt_1 grado, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierno appellato e le cui risultanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., emerge quanto segue: 1) pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (aspetto adeguatamente trattato nella sentenza gravata, con valutazione ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia), la pensione di vecchiaia dell'odierno appellato risulta esser stata comunque correttamente calcolata sulla base della disciplina previgente, correttamente individuata dalla medesima Pt_1
2) nessun tetto/massimale pensionistico risulta esser stato applicato nei confronti dell'allora ricorrente. Quanto al primo aspetto (corretto calcolo del trattamento pensionistico dell'odierno appellato in base alla disciplina previgente del Regolamento della Cassa del 2004), si osserva che risulta per tabulas che la pensione del Dott. CP_1
è stata liquidata prendendo in considerazione la media dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (cfr. all. n. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante). Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'allora ricorrente, il combinato disposto di cui ai richiamati artt. 2 L. 21/86 e 3 Regolamento del 19921 non era più in vigore al momento della maturazione della pensione del Dott. poiché, CP_1 medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, che costituisce, appunto, la disciplina previgente al citato Regolamento. Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”. L'art. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al precedente Parte_3 1 che prevedeva, come base pensionabile, la media dei migliori 10 anni sugli ultimi 15 dichiarati. pag. 7 di 12 comma 17 circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Al fine di comprendere la portata di tale norma (auto-applicativa e, in ogni caso, recepita dalla con delibere del Cda, in all.ti nn. 9 e 10 al fascicolo di primo Pt_1 grado di parte appellante) si osserva che:
- partendo dalla base pensionabile (“inferiore”) di 10 anni, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995, devono essere applicati gli incrementi delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, nella misura del 66,6% del numero di settimane intercorrenti tra il 1.01.1996 e la data di decorrenza della pensione;
- nella fattispecie per cui è causa, il Dott. ha pacificamente maturato la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 01.08.2004 (cfr. estratto conto contributivo, in all. n. 7 al fascicolo di primo grado di parte appellante);
- tra il 1.01.1996 e la data di maturazione della pensione (1.08.2004), intercorrono circa 446 settimane (52 settimane l'anno x 8 anni e 7 mesi);
- il 66,6% di 446 settimane è pari a circa 297 settimane;
ciò rappresenta l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, ai sensi della citata normativa;
- 297 settimane sono pari a circa 5 anni e 1/2, che, aggiunti ai 10 anni che rappresentano la “base pensionabile di partenza”, conducono ad una base pensionabile di 15 anni (limite massimo ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. n. 335/1995), anziché i 10 anni previsti dal combinato disposto dell'art. 2 L. n. 21/1986 e dell'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 1990. In sostanza, applicando la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai pag. 8 di 12 criteri individuati dalla L. n. 21/1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con D.I. 31.7.1990, il trattamento pensionistico del Dott. appare in ogni caso corretto, dovendosi calcolare, come fatto CP_1 dalla (cfr. all. 11 al fascicolo di primo grado), prendendo in Parte_3 considerazione, come base pensionabile, la media delle ultime 15 annualità anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Ne consegue, come è ovvio, che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione vada considerato come definitivamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004, atteso che la normativa previgente al regolamento del 2004 è da rinvenirsi nell'art. 3, l. 335/1995. A fortiori, aggiungasi che tale norma che, per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.01.1996, è stata altresì recepita dalla odierna appellante, con la citata Delibera del C.d.A. del 8-9.05.1997, che Pt_1 ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente, come detto, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004 (cfr. all.ti 9 e 10 al fascicolo di primo grado). Pertanto, pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (applicato alla fattispecie)2 e, quindi, ritenendosi applicabile la disciplina previgente, il dott. non poteva ottenere alcun risultato utile CP_1 giuridicamente apprezzabile dall'instaurazione della presente controversia, in quanto la quantificazione della sua pensione non ha subito alcuna variazione, atteso che (per coloro che hanno maturato la pensione nel 2004) le regole di calcolo previgenti al regolamento del 2004 sono assolutamente identiche a quelle 2 Sull'illegittimità di tale Regolamento si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021. pag. 9 di 12 applicate in virtù di tale ultima norma, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'allora ricorrente. Difatti, dal prospetto di liquidazione della pensione, risulta per tabulasche la pensione del dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media CP_1 dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 L. n. 21/1986, e con l'applicazione dell'aliquota del 2% per le annualità di dichiarazione fino al 31.12.2001, salva ovviamente l'applicazione dello 0,6% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite di reddito sul quale è stata corrisposta la più elevata aliquota del contributo soggettivo dovuto nell'anno di maturazione del diritto a pensione, e dell'aliquota del 1,75% per le anzianità successive (id est 2002 e 2003), salva ovviamente l'applicazione, per tali ultime annualità, dell'aliquota dello 0,5% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante). A conforto di queste conclusioni, si richiamano i numerosi precedenti di merito, di univoca lettura, citati dalla appellante a sostegno del primo motivo di Pt_1 gravame3.
Per completezza espositiva, va, poi, osservato che per la determinazione della base pensionabile possono essere inclusi ex lege solo i redditi dichiarati sino all'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione e dunque prodotti nell'anno ancora precedente a quello di dichiarazione, ossia, nel caso di specie (relativo a pensione maturata nel 2004), sino al 2003 (anno di dichiarazione) corrispondente al 2002 (anno di produzione), così come correttamente fatto dalla nel calcolo Pt_1 della pensione dell'odierno appellato. Difatti, l'art. 2 della L. n. 21 del 29.01.1986 (cui rimanda anche l'art. 3 della medesima legge, relativo alla pensione di vecchiaia anticipata, già pensione di anzianità) fa espresso riferimento alla media dei “redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione” (norma poi 3 Si vedano, inter alia, Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 108/2023; Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 475/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 63/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 256/2021 e n. 106/2022; Corte Appello di Milano, sez. lav., nn. 1150, 574 e 808/2021; Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 247/2023; pag. 10 di 12 trasfusa nell'art.
3.5 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza). In relazione al secondo aspetto evidenziato in premessa (mancata applicazione di un “tetto pensionistico” alla pensione dell'odierno appellato), si rileva che - come risulta per tabulassia dal prospetto di liquidazione della pensione del Dott. CP_1
(cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante), sia dal cedolino pensione depositato dall'allora ricorrente (cfr. all. n. 1 al fascicolo di primo grado di parte appellata) - nessun tetto massimale è stato applicato al trattamento pensionistico dell'allora ricorrente. Tali documenti non sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata, con violazione anche del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c.. Del resto, sotto altro e concorrente profilo, questa Corte rileva che la domanda di disapplicazione del massimale pensionistico avanzata dall'allora ricorrente è, comunque, inammissibile in quanto generica ed indeterminata non avendo l'odierno appellato tempestivamente allegato quale sarebbe nello specifico il tetto massimale pensionistico previsto nella specie, né le modalità di applicazione del medesimo, né tantomeno i trattamenti pensionistici ai quali sarebbe applicabile, né ancora in che modo esso possa avere inciso nel trattamento oggetto di domanda. Peraltro il limite introdotto dalla con delibera 11/01/AdD opera a decorrere Pt_1 dal 1/1/2002 per le pensioni maturate a decorrere dal 2003 e pertanto era già in vigore alla data in cui l'allora ricorrente ha maturato la pensione di vecchiaia di tal che, in difetto di allegazione e prova contraria, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione del pro rata nè lesione di diritti quesiti dell'allora ricorrente. A conforto di quest'ultima considerazione si richiamano le numerose sentenze di merito citate dalla appellante nella trattazione del terzo motivo di gravame4. Pt_1
Per queste dirimenti ragioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame proposti dalla appellante, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto Pt_1 in causa, riformando integralmente la sentenza impugnata, le domande proposte dal dott. con il libello introduttivo del giudizio devono essere Controparte_4 dichiarate inammissibili. 4 Si vedano in tal senso, inter alia, Tribunale di Cuneo, Sez. Lav., n. 11/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., nn. 239 e 240/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 220/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 284 e 292/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 362 e 498/2022; Tribunale di Alessandria, sez. lav., n. 43/2023, già in all. n. 21 al fascicolo di primo grado, nonché Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 244/2023, pag. 11 di 12 La sussistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali nella materia controversa e la notevole complessità del quadro giuridico di riferimento, unitamente considerate, inducono a compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
riformando integralmente la Parte_5 sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande proposte dal dott.
[...] con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 156/2025 RGA avverso la sentenza n. 1153/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 16.09.2024 e pubblicata in data 26.09.2024, non notificata; avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
Parte_1
– di seguito indicata anche come “ - (C.F.:
[...] Pt_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Zanfanti, sito in (40122) Bologna, Via dell'Abbadia n. 6; appellante;
contro Dott. C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Rimini, Corso pag. 1 di 12 D'Augusto n. 134; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che: “(…) Con ricorso depositato in data 10- 10-2023, conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1
a favore dei Dottori innanzi al
[...] Controparte_2
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, erogato dalla predetta , e che l convenuto aveva calcolato l'importo della Pt_1 CP_3 pensione di vecchiaia da erogare al ricorrente, senza rispettare il principio del pro rata, ed aveva applicato a tutti i versamenti contributivi del medesimo ricorrente, i criteri di calcolo di cui al Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, riducendo quindi illegittimamente l'importo della pensione mensile dovuta. Eccepiva l'illegittimità di tale condotta, in quanto l'atto amministrativo, ossia il regolamento della , con cui la stessa aveva ridotto unilateralmente l'importo Pt_1 della prestazione, non poteva incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento pensionistico dovuto in applicazione del precedente regime, poiché il suddetto Regolamento della , non era un atto avente forza di legge, e non poteva Pt_1 quindi imporre una riduzione della pensione già maturata al momento della approvazione dello stesso Regolamento. Richiamava i principi espressi costantemente dalla Corte di Cassazione con le sentenze Cass. N°26102/2014, N°26229/2014, N°11792/2005, N°25029/2009, N°25212/09, N°25235/10, N°8847/2011, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'inefficacia delle disposizioni del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Parte_3
approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004,
[...]
pag. 2 di 12 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31-12-2003, ed in applicazione del Principio del Pro Rata, accertasse e dichiarasse che la
[...] era tenuta a corrispondere allo Parte_3 stesso , la quota retributiva di pensione di vecchiaia, nella misura Controparte_1 risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive di
sino al 31-12-2003. Parte_4
Chiedeva poi che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la Parte_3
a ricalcolare la pensione di vecchiaia dovuta al ricorrente,
[...] secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA della del 15/16-04- Pt_1
2003. Chiedeva ancora che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la a Favore dei Dottori Parte_3
Commercialisti, a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico come ricalcolato, nonché a corrispondere le differenze pensionistiche tra quanto dovuto in applicazione del regime previgente e quanto effettivamente corrisposto, nel limite prescrizionale di 10 anni, decorrenti a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva in giudizio la a Parte_1 Pt_3
Dottori affermando l'infondatezza delle domande del
[...] Parte_3 ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1153/2024 R.S., così statuendo: “(…) dichiara l'inefficacia delle disposizioni del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Parte_1
e Assistenza a Favore dei dottori Commercialisti, approvato con Parte_1
pag. 3 di 12 Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31- 12-2003. Dichiara che in applicazione del Principio del Pro Rata, la
[...]
è tenuta a Parte_3 corrispondere a , la quota retributiva di pensione di vecchiaia, nella Controparte_1 misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del Regime Previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive di Dottore Commercialista sino al 31-12-2003. Condanna la Parte_3
a ricalcolare la pensione di vecchiaia dovuta al ricorrente,
[...] secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo precedenti al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 14-07-2004, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla Delibera del CDA del 15/16-04-2003. Condanna la Parte_3
a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico come
[...] ricalcolato in applicazione del punto precedente del dispositivo. Condanna la Parte_3
a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche tra
[...] quanto dovuto in applicazione dei punti che precedono e quanto effettivamente corrisposto, nel limite prescrizionale di 10 anni, decorrenti a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Condanna la Parte_3
alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente,
[...] liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità (v. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021) che ha ritenuto illegittimo pag. 4 di 12 il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della
[...]
approvato con Parte_3
Decreto Interministeriale del 14-07-2004 per violazione del principio del “pro— rata”. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la
[...] ha spiegato appello nei confronti Parte_3 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. CP_1 poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dal Dott. con riferimento alle eventuali differenze per i ratei pensionistici CP_1 anteriori al 01.01.2019;
- sempre in subordine, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al ricorrente;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Con lo spiegato atto di gravame, la appellante ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115 e 132 c.p.c., ove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in merito alle argomentazioni esplicitate da questa difesa circa la carenza di interesse ad agire del Dott. e l'assoluta correttezza, anche a prescindere dalla legittimità del CP_1
Regolamento del 2004, del calcolo della pensione del Dott. operato dalla CP_1
che avrebbero dovuto portare, in ogni caso, al rigetto del Parte_3 ricorso avversario. Difetto di motivazione.”; “II. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove Parte_3 la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, l'art. 10, co. 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”; “III. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, n. 4, 100, 115 e 132 c.p.c., nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. pag. 5 di 12 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove ha condannato la a Parte_3 Pt_1 corrispondere all'allora ricorrente il trattamento pensionistico con disapplicazione del “massimale pensionistico”. Vizio di motivazione”; “IV. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. Difetto assoluto di motivazione”; “V. Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza impugnata ha condannato la a corrispondere Pt_1 le asserite differenze pensionistiche, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Difetto di motivazione”. Con gli spiegati motivi di gravame, la appellante ha veicolato in questa sede, Pt_1 in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni e le eccezioni già formulate nel corso del giudizio di prime cure. Il dott. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte ritiene che il primo ed il terzo motivo di gravame proposti dalla odierna appellante, da trattarsi Pt_1 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultino fondati per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va rammentato, in linea generale, che la giurisprudenza è granitica nel ritenere che: “L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12548/2002; nello stesso senso, seppur con riferimento all'interesse ad agire proponendo ricorso per Cassazione, Cass. civ., 14574/2010). pag. 6 di 12 Ciò posto, si rileva che dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellato prodotto dalla appellante sub. doc. 11 fasc. primo Pt_1 grado, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierno appellato e le cui risultanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., emerge quanto segue: 1) pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (aspetto adeguatamente trattato nella sentenza gravata, con valutazione ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia), la pensione di vecchiaia dell'odierno appellato risulta esser stata comunque correttamente calcolata sulla base della disciplina previgente, correttamente individuata dalla medesima Pt_1
2) nessun tetto/massimale pensionistico risulta esser stato applicato nei confronti dell'allora ricorrente. Quanto al primo aspetto (corretto calcolo del trattamento pensionistico dell'odierno appellato in base alla disciplina previgente del Regolamento della Cassa del 2004), si osserva che risulta per tabulas che la pensione del Dott. CP_1
è stata liquidata prendendo in considerazione la media dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (cfr. all. n. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante). Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'allora ricorrente, il combinato disposto di cui ai richiamati artt. 2 L. 21/86 e 3 Regolamento del 19921 non era più in vigore al momento della maturazione della pensione del Dott. poiché, CP_1 medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, che costituisce, appunto, la disciplina previgente al citato Regolamento. Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”. L'art. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al precedente Parte_3 1 che prevedeva, come base pensionabile, la media dei migliori 10 anni sugli ultimi 15 dichiarati. pag. 7 di 12 comma 17 circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Al fine di comprendere la portata di tale norma (auto-applicativa e, in ogni caso, recepita dalla con delibere del Cda, in all.ti nn. 9 e 10 al fascicolo di primo Pt_1 grado di parte appellante) si osserva che:
- partendo dalla base pensionabile (“inferiore”) di 10 anni, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995, devono essere applicati gli incrementi delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, nella misura del 66,6% del numero di settimane intercorrenti tra il 1.01.1996 e la data di decorrenza della pensione;
- nella fattispecie per cui è causa, il Dott. ha pacificamente maturato la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 01.08.2004 (cfr. estratto conto contributivo, in all. n. 7 al fascicolo di primo grado di parte appellante);
- tra il 1.01.1996 e la data di maturazione della pensione (1.08.2004), intercorrono circa 446 settimane (52 settimane l'anno x 8 anni e 7 mesi);
- il 66,6% di 446 settimane è pari a circa 297 settimane;
ciò rappresenta l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, ai sensi della citata normativa;
- 297 settimane sono pari a circa 5 anni e 1/2, che, aggiunti ai 10 anni che rappresentano la “base pensionabile di partenza”, conducono ad una base pensionabile di 15 anni (limite massimo ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. n. 335/1995), anziché i 10 anni previsti dal combinato disposto dell'art. 2 L. n. 21/1986 e dell'art. 3 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza del 1990. In sostanza, applicando la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai pag. 8 di 12 criteri individuati dalla L. n. 21/1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con D.I. 31.7.1990, il trattamento pensionistico del Dott. appare in ogni caso corretto, dovendosi calcolare, come fatto CP_1 dalla (cfr. all. 11 al fascicolo di primo grado), prendendo in Parte_3 considerazione, come base pensionabile, la media delle ultime 15 annualità anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Ne consegue, come è ovvio, che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione vada considerato come definitivamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004, atteso che la normativa previgente al regolamento del 2004 è da rinvenirsi nell'art. 3, l. 335/1995. A fortiori, aggiungasi che tale norma che, per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.01.1996, è stata altresì recepita dalla odierna appellante, con la citata Delibera del C.d.A. del 8-9.05.1997, che Pt_1 ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente, come detto, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004 (cfr. all.ti 9 e 10 al fascicolo di primo grado). Pertanto, pur dovendosi ritenere illegittimo il Regolamento del 2004 della Pt_1 appellante (applicato alla fattispecie)2 e, quindi, ritenendosi applicabile la disciplina previgente, il dott. non poteva ottenere alcun risultato utile CP_1 giuridicamente apprezzabile dall'instaurazione della presente controversia, in quanto la quantificazione della sua pensione non ha subito alcuna variazione, atteso che (per coloro che hanno maturato la pensione nel 2004) le regole di calcolo previgenti al regolamento del 2004 sono assolutamente identiche a quelle 2 Sull'illegittimità di tale Regolamento si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Cass. N° 6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del 2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021. pag. 9 di 12 applicate in virtù di tale ultima norma, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'allora ricorrente. Difatti, dal prospetto di liquidazione della pensione, risulta per tabulasche la pensione del dott. è stata liquidata prendendo in considerazione la media CP_1 dei 15 redditi dallo stesso dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 L. n. 21/1986, e con l'applicazione dell'aliquota del 2% per le annualità di dichiarazione fino al 31.12.2001, salva ovviamente l'applicazione dello 0,6% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite di reddito sul quale è stata corrisposta la più elevata aliquota del contributo soggettivo dovuto nell'anno di maturazione del diritto a pensione, e dell'aliquota del 1,75% per le anzianità successive (id est 2002 e 2003), salva ovviamente l'applicazione, per tali ultime annualità, dell'aliquota dello 0,5% per la parte della media dei migliori redditi annuali rivalutati eccedenti il limite (cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante). A conforto di queste conclusioni, si richiamano i numerosi precedenti di merito, di univoca lettura, citati dalla appellante a sostegno del primo motivo di Pt_1 gravame3.
Per completezza espositiva, va, poi, osservato che per la determinazione della base pensionabile possono essere inclusi ex lege solo i redditi dichiarati sino all'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione e dunque prodotti nell'anno ancora precedente a quello di dichiarazione, ossia, nel caso di specie (relativo a pensione maturata nel 2004), sino al 2003 (anno di dichiarazione) corrispondente al 2002 (anno di produzione), così come correttamente fatto dalla nel calcolo Pt_1 della pensione dell'odierno appellato. Difatti, l'art. 2 della L. n. 21 del 29.01.1986 (cui rimanda anche l'art. 3 della medesima legge, relativo alla pensione di vecchiaia anticipata, già pensione di anzianità) fa espresso riferimento alla media dei “redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione” (norma poi 3 Si vedano, inter alia, Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 108/2023; Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 475/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 63/2022; Corte di Appello di Brescia, sez. lav., n. 256/2021 e n. 106/2022; Corte Appello di Milano, sez. lav., nn. 1150, 574 e 808/2021; Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 247/2023; pag. 10 di 12 trasfusa nell'art.
3.5 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza). In relazione al secondo aspetto evidenziato in premessa (mancata applicazione di un “tetto pensionistico” alla pensione dell'odierno appellato), si rileva che - come risulta per tabulassia dal prospetto di liquidazione della pensione del Dott. CP_1
(cfr. all. n. 11 al fascicolo di primo grado di parte appellante), sia dal cedolino pensione depositato dall'allora ricorrente (cfr. all. n. 1 al fascicolo di primo grado di parte appellata) - nessun tetto massimale è stato applicato al trattamento pensionistico dell'allora ricorrente. Tali documenti non sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata, con violazione anche del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c.. Del resto, sotto altro e concorrente profilo, questa Corte rileva che la domanda di disapplicazione del massimale pensionistico avanzata dall'allora ricorrente è, comunque, inammissibile in quanto generica ed indeterminata non avendo l'odierno appellato tempestivamente allegato quale sarebbe nello specifico il tetto massimale pensionistico previsto nella specie, né le modalità di applicazione del medesimo, né tantomeno i trattamenti pensionistici ai quali sarebbe applicabile, né ancora in che modo esso possa avere inciso nel trattamento oggetto di domanda. Peraltro il limite introdotto dalla con delibera 11/01/AdD opera a decorrere Pt_1 dal 1/1/2002 per le pensioni maturate a decorrere dal 2003 e pertanto era già in vigore alla data in cui l'allora ricorrente ha maturato la pensione di vecchiaia di tal che, in difetto di allegazione e prova contraria, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione del pro rata nè lesione di diritti quesiti dell'allora ricorrente. A conforto di quest'ultima considerazione si richiamano le numerose sentenze di merito citate dalla appellante nella trattazione del terzo motivo di gravame4. Pt_1
Per queste dirimenti ragioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame proposti dalla appellante, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto Pt_1 in causa, riformando integralmente la sentenza impugnata, le domande proposte dal dott. con il libello introduttivo del giudizio devono essere Controparte_4 dichiarate inammissibili. 4 Si vedano in tal senso, inter alia, Tribunale di Cuneo, Sez. Lav., n. 11/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., nn. 239 e 240/2022; Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 220/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 284 e 292/2022; Tribunale di Brescia, sez. lav., nn. 362 e 498/2022; Tribunale di Alessandria, sez. lav., n. 43/2023, già in all. n. 21 al fascicolo di primo grado, nonché Corte di Appello di Venezia, sez. lav., n. 244/2023, pag. 11 di 12 La sussistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali nella materia controversa e la notevole complessità del quadro giuridico di riferimento, unitamente considerate, inducono a compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
riformando integralmente la Parte_5 sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande proposte dal dott.
[...] con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12