Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10.3.2025, alle ore 11.45 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. GAGGI Francesca per la parte ricorrente e l'Avv. QUARTA Rossella per la parte resistente. IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte resistente evidenzia anche che lo stesso lavoratore aveva notificato un decreto CP_1 ingiuntivo risultato poi non opposto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 453/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. GAGGI Francesca Parte_1
C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. QUARTA Rossella CP_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 5.8.2022 nella sua qualità di socio della Tenco Parte_2
World Snc di RI OL & C corrente in Massa, Via Baracchini, 139, P.I. P.IVA_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 84/2022 emesso dal Tribunale di
Massa sezione lavoro in data 16.5.2022 chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente premetteva che aveva agito nei suoi confronti in surrogazione legale ex CP_1
Art. 2 L. 297/1982 comma 7 relativamente al pagamento del TFR a cui aveva fatto fronte l' medesimo attraverso il fondo di garanzia senza avergli mai notificato alcun atto CP_2 stragiudiziale di richiesta di pagamento.
Sostenendo che il diritto si prescriva ordinariamente in cinque anni e che non aveva CP_1 provveduto a mettere in mora parte ricorrente, sì che il relativo diritto a richiedere il pagamento azionato in via monitoria si era prescritto, deduceva comunque essere stato versato al lavoratore il 50% del TFR allo stesso dovuto producendo all'uopo dichiarazione proveniente dal lavoratore medesimo -di cui chiedeva ammettersi prova testimoniale.
Così concludeva:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,in totale accoglimento della presente domanda, ed attese le causali di cui sopra previa sospensiva della provvisoria esecutività concessa atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta In via principale:
-revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla dovuto dal ricorrente per il titolo azionato per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto;
In via subordine:
-dichiarare l'avvenuto parziale pagamento delle somme dovute a titolo di TFR al lavoratore
[...]
e per l'effetto dichiarare che le somme in sorte capitale eventualmente dovute Persona_1 corrispondono alla metà della somma di €.4671,20. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”
Si costituiva, in data 23.11.2022, parte resistente contestando recisamente i motivi CP_1 di cui al ricorso in quanto infondati e inconferenti.
Cosi concludeva: il Giudice adito, Voglia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata.
Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio.
2 La causa veniva fissata in discussione al 14.12.2022, e ivi rinviato per discussione di fronte al giudice subentrante, da ultimo al 10.3.2025, con termine per eventuali note difensive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti con le produzioni allegata alla memoria di costituzione risulta dimostrato che:
1) il lavoratore aveva depositato, in data 15.2.2017, Persona_1
ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di crediti derivanti da retribuzioni e TFR per un ammontare quest'ultimo pari a €. 4.671,20 e aveva ottenuto il relativo decreto n.111/2017 -emesso dal Tribunale di Massa- in data
17.3.2017 (cfr. produzione n.5); CP_1
2) il lavoratore aveva poi chiesto ad attraverso il Persona_1 CP_1
fondo di garanzia, la relativa liquidazione dell'importo non avendo ottenuto il pagamento dal datore di lavoro ingiunto (cfr. produzione n.6 verbale di CP_1 pignoramento negativo del 29.10.2018);
3) effettivamente, in data 20.12.2018, con firma di quietanza del lavoratore CP_1
(cfr. la quietanza depositate in allegate alla memoria di Persona_1 costituzione), corrispondeva al lavoratore il TFR per l'importo complessivo di €.
4.671,20 al medesimo spettante sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto;
4) infine depositava ricorso per decreto ingiuntivo, surrogandosi in relazione ai CP_1
pagamenti effettuati a favore del lavoratore e otteneva il relativo decreto in data
16.5.2022 -alla base della presente opposizione.
Tutto ciò premesso parte ricorrente svolge intanto una eccezione di mancata preventiva escussione della società prima del singolo socio da parte di CP_1
Trattasi di eccezione infondata: il verbale di pignoramento mobiliare negativo prodotto da effettuato in data 29.10.2018 dimostra che la escussione della società non aveva CP_1 dato esito e comunque trattandosi di una società in nome collettivo i soci amministratori sono personalmente ed illimitatamente responsabili tanto che il decreto ingiuntivo in surroga l'aveva richiesto ed ottenuto sia nei confronti della società che nei confronti CP_1 dei soci amministratori verso i quali dunque possedeva autonomo titolo.
3 Con ciò escludendosi l'operatività dell'art. 2304 c.c. (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 18128 del 04/08/2010 ……. ne consegue che l'iscrizione a ruolo del credito contributivo inevaso può essere eseguita direttamente nei confronti di tutti i soci, se qualificabili come contitolari della piccola impresa commerciale non trovando applicazione, in sede esecutiva, l'obbligo di escutere preventivamente il patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2304 e 2313 cod. civ.”).
Quanto alla dedotta prescrizione, anche questa eccezione non merita accoglimento risultando, anche a prescindere dalla regolare notifica della diffida, che nessuna prescrizione -peraltro decennale dalla emissione del titolo giudiziale- risulta maturata, dalla data della quietanza, 20.12.2018, alla data di deposito dell'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, 16.5.2022.
Resta da esaminare l'eccezione di pagamento del 50% del TFR spettante al lavoratore da parte del ricorrente e dunque l'eccessività della somma richiesta formulata in atti.
Parte ricorrente produce, a dimostrazione di ciò, una dichiarazione che sarebbe stata sottoscritta dal lavoratore a favore del ricorrente di Persona_1 riconoscimento al ricorrente medesimo del pagamento effettuato a suo favore relativo alla metà del TFR a lui spettante.
Ebbene intanto parte ricorrente, che ne aveva chiesto l'escussione, all'udienza del
14.12.2022 ha dichiarato che il lavoratore risultava deceduto (circostanza non provata e solo allegata): inoltre la dichiarazione prodotta -non manoscritta ma solo sottoscritta apparentemente dal lavoratore- risulta priva di data e dunque non è possibile capire quando sarebbe stata resa (evidentemente comunque dopo l'emissione del D.I. qui opposto) né compiere alcuna valutazione in ordine alla genuinità della stessa apparendo anche incomprensibile perché il lavoratore avrebbe agito per l'intero, chiedendo decreto ingiuntivo nei confronti della società Tecno World Snc di RI OL & C, avendo già ricevuto il 50% di quanto a lui spettante.
Infine parte resistente ha allegato (circostanza effettivamente risultante dalla CP_1 consultazione dei registri informatici del Tribunale) che il decreto ingiuntivo emesso per l'intero non sarebbe mai stato oggetto di opposizione da parte del ricorrente -circostanza anch'essa non spiegabile, avendo costui teoricamente titolo da far valere per dimostrare l'adempimento (spontaneo, tra l'altro) a favore del lavoratore.
4 Conseguentemente apparendo del tutto infondato anche questo motivo di ricorso proposto con l'atto introduttivo, la relativa domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto deve essere respinta.
Quanto infine alle spese di causa, esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, esclusa la fase istruttoria, nei parametri minimi attesa la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida CP_1 in €. 886,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge.
Massa, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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