Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 815/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 445/2022 del Giudice del lavoro di Palmi pubblicata il 23.5.2022 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Accardo Parte_1 C.F._1
( e Silvia Martino ( , Email_1 Email_2
- appellante –
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu
(p.e.c.: t) Email_3
- appellato-
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
CP_
con ricorso depositato in data 12/12/2018 ha agito nei confronti dell' Parte_1 lamentando il mancato pagamento di due periodi di malattia relativi all'anno 2017 (dal
25/9 al 17/11) e al 2018 (dal 10/4 al 10/6) che, pur risultando liquidati dall'estratto contributivo (peraltro, in costanza di riconoscimento dell'attività lavorativa espletata negli anni di riferimento), non le erano mai stati corrisposti.
Secondo il primo giudice, detta cancellazione non era stata contestata dalla ricorrente, la quale non avrebbe assolto all' onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., omettendo di dare prova della propria pretesa creditoria, a fronte della prova fornita dal resistente di avvenuto pagamento dell'indennità per l'anno 2018 nonché per la compensazione del debito formatosi per effetto della cancellazione dagli elenchi agricoli del 2013.
Appello.
Avverso la sentenza propone appello la Pt_1
CP_ Espone che dopo la costituzione dell' in primo grado, con la quale l'ente aveva chiarito di avere riconosciuto e liquidato le indennità senza poi corrisponderle, in tutto
(quella relativa al periodo di malattia del 2017) o in parte (quella riconosciuta per il periodo di malattia nell'anno 2018), al fine di recuperare prestazioni erogate divenute indebite a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013, avrebbe eccepito immediatamente la illegittimità dell'operato dell' , richiamando CP_1
l 'impignorabilità delle somme in questione alla luce della normativa di cui all'art. 545
c.p.c., nonché l' inammissibile opacità del modus operandi dell' , del tutto CP_1
inadeguato a consentire al destinatario la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Lamenta pertanto che il Tribunale con la sentenza impugnata:
- ha grossolanamente equivocato l'oggetto del giudizio, avendo rigettato la domanda sulla base della considerazione che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del proprio diritto, che corrisponde alla indennità di malattia per gli anni 2017 e 2018 , fondata sull' iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016 e 2017, fatti mai contestati dall' ; CP_1
-per l'effetto, ha omesso ogni pronuncia sull' 'eccezione di assoluta impignorabilità delle prestazioni per cui è causa ai sensi dell'articolo 545 cpc.
Aggiunge che l' , ancor prima di procedere alla compensazione per cui è causa, CP_1
avrebbe dovuto esplicitare al ricorrente la natura dei propri presunti crediti (onde consentirgli di verificarne la effettività) e infine fornire specifica prova dei pagamenti delle somme portate in compensazione. CP_ Resiste l' , replicando che oggetto dell' originario ricorso era la corresponsione dell'indennità di malattia, per asserita mancanza del suo pagamento, rispetto al quale nel costituirsi in primo grado l'ente aveva provato per tabulas non solo l'avvenuto riconoscimento dell'indennità di malattia, ma il pagamento della medesima, anche se per effetto di operate compensazioni, di cui aveva dato atto nell'allegata relazione amministrativa, si era determinato uno scostamento contabile fra quanto in astratto dovuto alla ricorrente e quanto in effetti corrispostole.
Concludeva che, sulla base del petitum della ricorrente e della difesa del convenuto, la sentenza era rispondente a ciò che era stato portato all'attenzione del giudice.
Il gravame è stato deciso all' udienza dell' 11 Febbraio 2025, tenuta nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. previa verifica del deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. CP_ Va premesso che nel costituirsi in primo grado l' aveva chiarito la ragione del recupero parziale sulle prestazioni riconosciute per gli anni 2017 e 2018, costituita dalla mancanza dei presupposti per ottenere l'indennità di malattia per l'anno 2014 per effetto della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 2013 .
Alla memoria erano allegati la relazione amministrativa esplicativa dei motivi del recupero, la stampa del cassetto previdenziale da cui risultava il parziale pagamento parziale dell'indennità per l'anno 2018, gli elenchi di variazione dell'anno 2016 e la relativa attestazione della loro pubblicazione telematica, che riportavano la cancellazione della dagli elenchi dell'anno 2013, a seguito del verbale di Pt_1
accertamento a carico della ditta del 23.12.2016, con il quale erano stati CP_2
annullati i rapporti di lavoro , incluso quello della ricorrente per l'anno 2013.
Ebbene, nella nota depositata dalla ricorrente il 5.3.2021, costituente prima difesa utile successiva alla costituzione dell' . è mancata ogni contestazione sulla chiarezza CP_1
delle allegazioni avversarie e sulla documentazione prodotta a supporto delle stesse, omettendo altresì di negare che a suo tempo era stata regolarmente pagata la prestazione relativa all' anno 2014 successivamente divenuta indebita per le ragioni già viste.
Infatti in dette note la ricorrente esauriva ogni difesa con le seguenti deduzioni:
“L'indennità di malattia, difatti, non è per nulla pignorabile, sequestrabile o, comunque, trattenibile (art. 545 c.p.c.), proprio perché serve a sostegno del reddito per la famiglia del lavoratore che, per motivi di salute si trovi impedito ad espletare la propria attività, ed il suo carattere esclusivamente alimentare per l'avente diritto ed il proprio nucleo familiare, non può essere posto in discussione.
Ancora, poi, alla superiore considerazione consegue che le somme costituenti l'intera indennità, anche per essere mensilmente inferiori al reddito minimo c.d. “vitale “ (pari
a tre volte l'importo dell'assegno sociale, come, da ultimo, Cass n.17386/19 del
23/4/19), non possono essere oggetto né di pignoramento né di trattenute dirette da parte dell' , per qualsivoglia motivo (Corte Cost. n. 506/2002, come applicata da CP_1
Cass. 5/6/2003, n. 9001)”.
Solo nel prosieguo del giudizio di primo grado con le “note di trattazione scritta” depositate il 7 giugno 2021 la ricorrente affermava che dei pagamenti parziali non sarebbe stata fornita prova, riferendosi peraltro ai “tabulati estratti da un archivio informatico formato e gestito dall'Istituto stesso, non idoneo a provare alcunchè, e le cui risultanze espressamente si contestano”.
Sennonchè il tabulato prodotto è in realtà quello relativo al pagamento parziale dell'indennità per l'anno 2018 per l'importo di € 480,91 eseguito a settembre 2018 e contenente tutti gli estremi (data, causale, istituto pagatore ecc.) sufficienti per individuare il pagamento ed eventualmente contestarlo;
viceversa, nessuna contestazione vi è stata, tanto che nelle conclusioni dell'appello, pur insistendo nell' originaria domanda, la chiede che venga detratto proprio il pagamento parziale Pt_1
di euro 480,91.
È dunque mancata in primo grado una univoca negazione del dato fattuale del pagamento dell'indennità a suo tempo liquidata per l'anno 2014, ora oggetto di recupero con le trattenute sulle somme liquidate per gli anni 2017 e 2018; è comunque assorbente rilevare che una siffatta negazione avrebbe dovuto essere proposta con la prima difesa
CP_ utile dopo la costituzione in giudizio dell' incorrendo altrimenti la parte , per come
è avvenuto, nelle preclusioni di legge.
In termini può richiamarsi ai sensi dell'articolo 118 disp.att.c.p.c. la motivazione resa nella sentenza di questa Corte n.27 /2024 :
“Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
(Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003).
Vedi anche, tra le molte, Cass. ordin. n. 5166 del 17/02/2023 : Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Resta da esaminare l'altra questione devoluta con l'appello, avente a oggetto la violazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c, proposta come segue: “l'indennità di malattia non è per nulla pignorabile, sequestrabile o assoggettabile a compensazioni di sorta, atteso che è finalizzata al sostegno del reddito per la famiglia del lavoratore che, per motivi di salute, si trovi impedito ad espletare la propria attività, sì che il suo carattere esclusivamente alimentare per l'avente diritto ed il proprio nucleo familiare non può essere posto in discussione”.
Il motivo non ha pregio , richiamandosi sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa in altra recente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 32 pubblicata il 15.1.2025 nel giudizio iscritto al n. RG 771/2022) :
<< Deve, invece, essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c. siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussista pignoramento da parte dell' per CP_1
crediti propri, ma solo una compensazione fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte.
CP_
L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita
CP_ da soggetti diversi dall , o quando l' agisce per crediti diversi Controparte_3 dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024
In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., posti dall'appellante a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l' ha operato CP_1 una trattenuta, per compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale >>
Tanto basta per confermare, sia pure in forza di diversa motivazione, la sentenza impugnata , rimarcando che l'appellante ha limitato le proprie doglianze all' impignorabilità ai sensi dell' art. 545 c.p.c. ( norma come detto non applicabile alla fattispecie in esame) senza prospettare , a differenza di altre vertenze trattate da questa
Corte, la questione di eventuali quote pignorabili in relazione all'art. 69 L. 153/1969
(che avrebbe richiesto allegazione e prova dei propri redditi).
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione resa fini dell'esenzione ex articolo 152 disp.att.cpc e inserita nella procura in calce al gravame.
Deve darsi atto ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. 445/2022 Parte_1 CP_1
del Giudice del lavoro di Palmi pubblicata il 23.5.2022:
1.rigetta l'appello; spese irripetibili.
2. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)