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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. ROCCHIO FRANCESCO (CF: Parte_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CESCHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 18/07/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra riformare integralmente la sentenza n° 821/2022 (R.G. Parte_1
3532/2019) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 18.07.2022 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 1061/2019 (R.G.
2807/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.09.2019 e pubblicato in data
03.10.2019.
Con vittoria di spese e spettanze di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello adita respingere l'appello in quanto infondato per
l'effetto confermare la sentenza n. 821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo, nella persona del giudice d.ssa Leila Nadir Sersale, pubblicata il 18/07/2022 nel procedimento civile di opposizione a DI rubricato al n. 3532/2019 R.G.
Con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 821/2022 pubblicata il 18/07/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
“definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1061/2019, proposta da Parte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1061/2019 del 3 ottobre 2019 (R.G. n. 2807/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna lla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 3.235,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Tale pronuncia è stata emessa sull' opposizione promossa da CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 16 avverso il decreto ingiuntivo n. 1061/2019, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 21.445,21, oltre interessi dal 25.05.2016 al saldo, maturato in relazione a 15 buoni postali fruttiferi (indicati analiticamente in atti) in favore di Parte_1
a fondamento dell'opposizione aveva dedotto: - l'improponibilità CP_1 della domanda promossa dalla perché già oggetto del precedente decreto Pt_1 ingiuntivo n. 789/2016 emesso dallo stesso Ufficio, non opposto, su cui si era formato il giudicato;
- il divieto di frazionamento del credito;
- l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, oltre alla sua infondatezza, atteso che il pagamento, anche parziale, dei titoli aveva determinato l'estinzione del rapporto che gli stessi rappresentavano.
Si costituiva contestando i motivi dell' opposizione e deducendo la Parte_1 legittimità dell' ulteriore domanda monitoria, in quanto non si sarebbe formato il giudicato sostanziale sul d.i. 789/2016, attesa la diversità di “petitum” rispetto alla precedente azione monitoria e dato che l'autorità del giudicato avrebbe coperto solo le questioni presupposte che erano state oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento d'ingiunzione, ma non anche il riconoscimento di una somma non richiesta nella precedente azione monitoria (per giunta, per proprio mero errore di calcolo), pur se le ragioni giuridiche sottese alla domanda erano le medesime.
A detta dell'APPELLATA, era infondata anche l'ulteriore eccezione di P.I. sul divieto di frazionamento del credito non sussistendo i presupposti ed inoltre, il credito azionato non era indeterminato, essendo stato esattamente individuato nella somma capitale (€ 21.445,21) ed essendo, comunque, determinabile aritmeticamente, per quanto concerneva la somma dovuta a titolo di interessi legali.
pagina 3 di 16 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito solo o anche APPELLATA) CP_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata e contraddittoria interpretazione dell'efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. del decreto ingiuntivo non opposto, sia in ordine al credito azionato, sia in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso;
2) Errata decisione in ordine al principio di divieto di frazionamento del credito.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'APPELLANTE sostiene che la decisione sarebbe “manifestamente erronea”, in quanto, pur prendendo le mosse da un principio condivisibile e condiviso, secondo cui al decreto ingiuntivo non opposto debba riconoscersi la piena efficacia di pagina 4 di 16 giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., precludendo lo stesso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda, tuttavia la conclusione a cui è giunto il Tribunale, non solo sarebbe stata errata, ma anche in contraddizione con il principio medesimo, anche considerando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione
e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti anche il “petitum” e la “causa petendi”, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (vedasi, da ultimo, Ord. n° 15817/2021 Cass. Civ. Sez. I)”.
Comunanza di “petita” che, “ictu oculi”, non sussisterebbe nel caso di specie, poiché con la nuova procedura monitoria essa APPELLANTE avrebbe chiesto che le venisse riconosciuta una somma (un “petitum”) non oggetto della precedente domanda monitoria e, per giunta, a causa un mero errore di calcolo, per cui “diversamente opinando, come fatto dal Giudice di prime cure, si giungerebbe a conclusioni paradossali, se non addirittura “aberranti”. Ossia l'impossibilità per un soggetto di poter porre rimedio in via giudiziale (stante, oltretutto, i vani tentativi fatti in tal senso in sede stragiudiziale, come nella fattispecie de qua) alle conseguenze nefaste di un mero errore materiale e vedere così sacrificato per sempre il proprio legittimo diritto”.
La stessa nella comparsa conclusionale volta a consolidare la fondatezza Pt_1 della censura, sostiene che impropriamente il Giudice di prime cure avrebbe assunto la sua decisione sulla “scorta dell'assunto che l'efficacia di giudicato sostanziale da riconoscersi al decreto monitorio non opposto comporta che il decreto acquisti efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa
pagina 5 di 16 domanda” e coprendo quindi la definitività dell'accertamento sia il dedotto che il deducibile (ved. pagg. 5 e 6 sentenza). A ben vedere infatti - e la questione appare dirimente il primo decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto (rubricato al n° 789/2016 di R.G. del Tribunale di Arezzo) non è mai passato in giudicato in quanto, a seguito della sua notifica, non ha svolto alcuna opposizione ma ha CP_1 spontaneamente corrisposto la somma ingiunta di €. 28.516,94, con ciò portando alla sua immediata e naturale caducazione. Nessun giudicato è, quindi, sceso sullo stesso, né formale - che, come noto, si realizza solo e soltanto a seguito della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., di cui infatti il citato decreto ingiuntivo non è munito
(ved. doc. n° 17 fascicolo I° grado parte appellante) - né tantomeno sostanziale - la cui sussistenza, come altrettanto noto, non può prescindere dal giudicato formale essendone sua diretta emanazione.
A sua volta, sostiene che, contrariamente a quanto affermato CP_1 dall'APPELLANTE e come evidenziato nelle difese del primo grado, con il decreto ingiuntivo opposto, la avrebbe chiesto la liquidazione di una somma ulteriore Pt_1 rispetto a quella già liquidata, per gli stessi buoni fruttiferi ed in applicazione degli stessi criteri di calcolo dei relativi rendimenti, per cui si tratterebbe di una somma ulteriore che poteva essere già calcolabile ed era già maturata, nel 2016 al momento della presentazione del primo ricorso monitorio. Gli elementi del diritto di credito vantato sarebbero stati, quindi, esaminati col decreto ingiuntivo n.789/16, non opposto e la nulla avrebbe aggiunto di nuovo rispetto agli Pt_1 aspetti in precedenza esaminati e valutati nel predetto D.I. coperto dal giudicato, in vista dell'ottenimento del secondo provvedimento monitorio, con riferimento sia al dedotto, che a tutte le questioni che sarebbero state in precedenza deducibili, tra cui i criteri di calcolo dei rendimenti dei buoni oggetto di causa. Per tale ragione la domanda accolta con il successivo D.I. n. 1061/2019 sarebbe improponibile, e la sentenza andrebbe confermata.
pagina 6 di 16 Per meglio procedere all'esame della censura la Corte ritiene sia utile richiamare quanto dall'APPELLANTE allegato nella premessa del ricorso per d.i. n.1061/2019 e cioè: di essere stata cointestataria con il padre deceduto il 14 maggio Persona_1
2003, di n. 15 buoni fruttiferi postali…; che per il rimborso di detti buoni il Tribunale di Arezzo aveva emesso un precedente decreto ingiuntivo n. 789/2016, per €
28.516,94, condannando a rimborsare la detta somma, maggiorata CP_1 di spese del monitorio e interessi;
che tale decreto non era stato opposto per cui, divenuto definitivo, P.I. aveva provveduto alla corresponsione della somma ingiunta;
che, tuttavia, la richiesta ingiunzione per la succitata somma di €
28.516,94 era stata frutto di un evidente errore di calcolo in cui la stessa ricorrente sarebbe incorsa e che pertanto il credito complessivo vantato sarebbe stato pari non già ad € 28.516,94 ma ad € 49.962,15 (27.054,10+13.687,91+6763,50
+2.556,64) con una differenza in favore di essa creditrice di € 21.445,21 (
49.962,15 -28.516,94) oltre interessi maturati dalla data del 26.05.2016.
La aveva depositato il ricorso monitorio (relativo al D.I. n.789/2016), per la Pt_1 liquidazione dei seguenti buoni fruttiferi postali cointestati con Persona_1 appartenenti alla serie Q:
1 BPF da £ 1.000.000 emesso il 26.06.1990;
2 BPF da £ 1.000.000 emesso il 20.08.1990
3 BPF da £ 1.000.000 emesso il 02.11.1990
4 BPF da £ 1.000.000 emesso il 24.08.1991
5 BPF da £ 1.000.000 emesso il 23.10.1991
6 BPF da £ 1.000.000 emesso il 18.12.1991
7 BPF da £ 1.000.000 emesso il 18.12.1991
8 BPF da £ 1.000.000 emesso il 09.01.1992
9 BPF da £ 1.000.000 emesso il 09.01.1992
10 BPF da £ 1.000.000 emesso il 17.02.1992
11 BPF da £ 500.000 emesso il 20.06.1992
pagina 7 di 16 12 BPF da £ 500.000 emesso il 19.08.1992
13 BPF da £ 500.000 emesso il 19.08.1992
14 BPF da £ 500.000 emesso il 21.10.1992
15 BPF da £ 500.000 emesso il 29.12.1992. sostenendo che “tutti i buoni fruttiferi, rimborsabili a vista erano muniti della clausola “P.F.R.” ovvero pari facoltà di rimborso”.
Per quanto riguarda l'importo degli interessi da riconoscere al possessore dei buoni fruttiferi, la aveva sostenuto “che lo stesso doveva corrispondere a quanto Pt_1 risultante a tergo dello stesso (Ved. Cass. Sez. Un. Civili, 13979/2007 e successiva giurisprudenza di merito ed anche plurime decisioni dell'Arbitrato Bancario
Finanziario, Collegio di Milano, Napoli e Roma)” e quindi:
“- che, relativamente ai buoni del valore di € 516,46, al 20° anno dalla data di emissione (anno 2010 per i buoni da1 a 3 -anno 2011 per i buoni da 4-7 -anno
2012 per i buoni da 8 a 10) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava
(capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 1.536,46
(Lire 2.975.000) e, quindi, complessivamente ad € 15.364,60 (1.536 X 10);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni al 31
Dicembre del 30° anno solare successivo a detta data, sono maturati ulteriori interessi e precisamente: A) buono di cui al precedente n.1) “da 21° anno data di emissione (26.06.2010) a deposito presente decreto (25.05.2016)” interessi €
921,90[…] Totale: € 7.926,34. Il tutto come da specifica indicazione a tergo dei buoni e cioè “Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto “(cfr. retro docc. da
1 a 10);
- che relativamente ai buoni del valore di € 258,23 al 20° anno dalla data di emissione (anno 2012 per i buoni da 11 a 15) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava (capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni
pagina 8 di 16 medesimi) ad € 768,23 ( Lire 1.487.500) e, quindi complessivamente ad € 3.841,15
(768,23 x 5);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni al 31
Dicembre del 30° anno solare successivo a detta data, sono maturati ulteriori interessi e, precisamente: E) buono di cui al precedente numero 11) “da 21° anno data emissione (20.06.2012) a deposito presente decreto (25.05.2016) interessi per € 276,57...... Totale € 1.382,85. Il tutto come da specifiche indicazioni a tergo dei buoni e cioè "Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (cfr. retro docc. da 11 a 15);
- che il credito (15.364,60+7928,34+3.841,15+1382,85) vantato complessivamente dalla ricorrente in virtù di tutti i succitati buoni ammonta pertanto, ad € 28.516,94 (Lire 55.216.495)”.
Con il ricorso monitorio (relativo al d.i. opposto n.1061/2019) la dopo aver Pt_1 elencato i medesimi 15 buoni fruttiferi posti a fondamento del primo ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo che la richiesta di ingiunzione per la succitata somma di € 28.516,94 sarebbe stata frutto di un evidente errore di calcolo, ha chiarito che “relativamente ai buoni del valore di € 516,46, al 20° anno dalla data di emissione (anno 2010 per i buoni da 1 a 3 - anno 2011 per i buoni da 4-7 -anno
2012 per i buoni da 8 a 10) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava
(capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 2.706,41
(Lire 5.238.404) e, quindi, complessivamente ad € 27.054,10 (2.706,41 X 10);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni alla data del 25.05.2016, data di deposito del suindicato ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. doc. 17) sono maturati ulteriori interessi e precisamente: A) buono di cui al precedente n.1) € 1667,00; B) buono di cui al precedente n.2: € 1679,72
…Totale € 13.587,91.
pagina 9 di 16 Il tutto come da specifica indicazione a tergo dei buoni e cioè “Dal 21°al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto” (cfr. retro docc. da 1 a 10);
- che, inoltre, relativamente ai buoni del valore di € 258,23 al 20° anno dalla data di emissione (anno 2012 per i buoni da 11 a 15) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava (capitale +interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 1,352,70 (Lire 2.619.201) e, quindi complessivamente ad €
6.763,50 (1.352,70 x 5);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni alla data del 25.6.2016, data di deposito del suindicato ricorso per ingiunzione di pagamento
(cfr. doc.17), sono maturati ulteriori interessi e, precisamente: M) buono di cui al precedente numero 11) € 544,47; N) buono di cui al precedente numero 12)
520,80; O) buono di cui al precedente numero 13) € 520,80. P) buono di cui al precedente numero 14 € 497,12; Q) buono di cui al precedente numero 15) €
473,45. TOTALE € 2.556,64. Il tutto come da specificazione indicata a tergo dei buoni e cioè “Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (cfr. retro docc. da
11 a 15);
- che il credito (27.054,10 + 13.567,91 + 6.763,50 + 2.556,64) vantato dalla ricorrete in virtù di tutti i succitati buoni, alla data del 25.05.2016, ammontava, pertanto, a complessivi € 49.962,16”; - che detto importo, tiene già conto dell'applicazione della ritenuta (divenuta poi, imposta sostitutiva ai sensi del D. Lgs
461/1997) del 12,50% sugli interessi maturati dai buoni postali fruttiferi emessi dal I settembre 1987 (come nel caso) corrisponde esattamente a quanto risultante dai calcoli ottenibili e ottenuti tramite l'utilizzo dell'apposita applicazione messa a disposizione sul sito ufficiale di Cassa Depositi e prestiti (doc. 18)”;
pagina 10 di 16 Ciò posto, da quant'innanzi riportato è, quindi pacifico, che in entrambi i ricorsi per decreto ingiuntivo, la abbia fatto riferimento ai medesimi buoni fruttiferi, in Pt_1 quanto gli stessi si differenziano solo per la somma richiesta a titolo di interessi;
Co inoltre, il D.I. n. 789/16, non è stato opposto e ha pagato l'intero importo ingiunto.
Su tali premesse, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non meriti censure, per avere, con un condivisibile ragionamento logico-giuridico, statuito che al decreto ingiuntivo (non opposto) avrebbe dovuto essere riconosciuta la piena efficacia di giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., “non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”.
Infatti, il richiamo operato dal Tribunale all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “deve riconoscersi al decreto ingiuntivo
(non opposto) la piena efficacia di giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguenza che lo stesso acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”, è condivisibile, sia per l'esigenza di certezza del diritto, sia per l'individuazione dell'oggetto del giudizio sul quale si è venuto a formare il giudicato.
Il Tribunale ha inoltre, precisato che “con riferimento a tale ultimo aspetto, si è progressivamente assistititi non solo all'affermazione della teoria del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali […] ma anche all'affermazione della vis espansiva del giudicato su questioni preliminari di merito, in relazione a cause non sovrapponibili quanto all'oggetto per diversità del petitum”. (cfr.pag.3 sent).
pagina 11 di 16 Rileva la Corte che è ius receptum (ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del
21/11/2023, Rv. 669496 – 01) che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo; (si veda anche
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 – 01).
Nello stesso senso si è espressa la Corte regolatrice anche nella precedente pronuncia n. 5486 del 26/2/2018, la cui massima ufficiale puntualizza che
“L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo”
pagina 12 di 16 Tornando al caso in esame, dal confronto dei due decreti ingiuntivi esaminati anche alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi riportati, la Corte ritiene che il petitum sia uguale differenziandosi, come già detto solo nell'importo richiesto per le medesime voci.
La al momento della proposizione del ricorso monitorio n.789/2016, aveva Pt_1 tutte le possibilità per calcolare gli interessi da riconoscere al possessore dei buoni fruttiferi, tant'è che è la stessa parte ad individuare le relative modalità di calcolo, asserendo che l'importo “doveva essere corrisposto a quanto risultante a tergo dello stesso” mentre per elaborare i calcoli si è avvalsa dei “criteri di calcolo dei rendimenti di cui all'applicazione messa a disposizione sul sito ufficiale di CDP”.
Tuttavia, non può non rilevarsi che il prospetto del rendimento dei calcoli dei buoni fruttiferi elaborato da Cassa Depositi e Prestiti (doc.18) sia stato elaborato in data
11/09/2019 e, quindi, a distanza di circa tre anni dal primo decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli importi non coincidono, probabilmente perché elaborati in base ad altre metodiche e/o a principi giurisprudenziali diversi.
Quindi, non avendo l'APPELLANTE depositato i calcoli analitici delle somme richieste con il primo decreto ingiuntivo, né chiarito in modo specifico (necessario per stabilire l'eventuale preteso errore in cui sarebbe incorsa) in cosa consisterebbe il dedotto errore di calcolo, dal momento che entrambi i conteggi sono stati dalla medesima predisposti, ritiene il Collegio che non sussista prova di tale errore di calcolo, né il petitum è diverso rispetto a quello del D.I. 789/2016.
Ne consegue che l'APPELLANTE non avrebbe potuto chiedere l'ulteriore somma CP_ rispetto a quella già accertata e interamente pagata da con il primo decreto, posto che l'efficacia di giudicato del D.I. n. 789/2016 ai sensi dell'art. 2909 c.c. riverbera i suoi effetti non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo, in tal modo, al creditore di pagina 13 di 16 proporre domande nuove che potrebbero farebbe venire meno la preclusione pro judicato.
Anche il secondo profilo di censura relativo alla mancanza di giudicato sul D.I.
789/2016 è privo di fondamento.
L'APPELLANTE sostiene che il Tribunale abbia attribuito efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo del 2016 nonostante fosse privo del provvedimento di esecutorietà.
La Corte rileva l'infondatezza di tale assunto, posto che il giudicato non si forma con l'apposizione della formula esecutiva, come sostiene la bensì a seguito Pt_1 della mancata opposizione al D.I..
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della S.C., da ultimo espressa con
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Vedi anche Cass. Ord. 22465/2018 Rv. 650583 - 01).
In conclusione la censura della non può trovare fondamento nella Pt_1 giurisprudenza di legittimità, sussistendo un'equiparazione tra la sentenza e il decreto ingiuntivo non opposto in ordine alla formazione del giudicato: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre infatti, come già evidenziato, non soltanto l'esistenza del credito azionato e del pagina 14 di 16 titolo da cui questo trae origine, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito non dedotti con l'opposizione.
Del resto, il giudicato è rilevabile dal giudice purché emerga dal quadro processuale, in quanto “[…] l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del
"ne bis in idem" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021).
II. Con il secondo motivo di impugnazione l'APPELLANTE sostiene che il Giudice di primo grado abbia reso una decisione errata relativamente al principio di divieto di frazionamento del credito.
La Corte ritiene che la censura sia assorbita dalle considerazioni svolte in relazione al primo motivo.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali CP_1 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 18/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 15 di 16 Rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese del presente grado di appello in Parte_1 favore di che si liquida in complessivi € 3.966,00 oltre 15% Controparte_1 per spese forfettarie ed accessori di legge;
Dichiara che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il pagamento del contributo sanzionatorio dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. ROCCHIO FRANCESCO (CF: Parte_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CESCHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 18/07/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra riformare integralmente la sentenza n° 821/2022 (R.G. Parte_1
3532/2019) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 18.07.2022 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 1061/2019 (R.G.
2807/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.09.2019 e pubblicato in data
03.10.2019.
Con vittoria di spese e spettanze di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello adita respingere l'appello in quanto infondato per
l'effetto confermare la sentenza n. 821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo, nella persona del giudice d.ssa Leila Nadir Sersale, pubblicata il 18/07/2022 nel procedimento civile di opposizione a DI rubricato al n. 3532/2019 R.G.
Con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 821/2022 pubblicata il 18/07/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
“definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1061/2019, proposta da Parte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1061/2019 del 3 ottobre 2019 (R.G. n. 2807/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna lla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 3.235,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Tale pronuncia è stata emessa sull' opposizione promossa da CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 16 avverso il decreto ingiuntivo n. 1061/2019, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 21.445,21, oltre interessi dal 25.05.2016 al saldo, maturato in relazione a 15 buoni postali fruttiferi (indicati analiticamente in atti) in favore di Parte_1
a fondamento dell'opposizione aveva dedotto: - l'improponibilità CP_1 della domanda promossa dalla perché già oggetto del precedente decreto Pt_1 ingiuntivo n. 789/2016 emesso dallo stesso Ufficio, non opposto, su cui si era formato il giudicato;
- il divieto di frazionamento del credito;
- l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, oltre alla sua infondatezza, atteso che il pagamento, anche parziale, dei titoli aveva determinato l'estinzione del rapporto che gli stessi rappresentavano.
Si costituiva contestando i motivi dell' opposizione e deducendo la Parte_1 legittimità dell' ulteriore domanda monitoria, in quanto non si sarebbe formato il giudicato sostanziale sul d.i. 789/2016, attesa la diversità di “petitum” rispetto alla precedente azione monitoria e dato che l'autorità del giudicato avrebbe coperto solo le questioni presupposte che erano state oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento d'ingiunzione, ma non anche il riconoscimento di una somma non richiesta nella precedente azione monitoria (per giunta, per proprio mero errore di calcolo), pur se le ragioni giuridiche sottese alla domanda erano le medesime.
A detta dell'APPELLATA, era infondata anche l'ulteriore eccezione di P.I. sul divieto di frazionamento del credito non sussistendo i presupposti ed inoltre, il credito azionato non era indeterminato, essendo stato esattamente individuato nella somma capitale (€ 21.445,21) ed essendo, comunque, determinabile aritmeticamente, per quanto concerneva la somma dovuta a titolo di interessi legali.
pagina 3 di 16 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito solo o anche APPELLATA) CP_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata e contraddittoria interpretazione dell'efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. del decreto ingiuntivo non opposto, sia in ordine al credito azionato, sia in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso;
2) Errata decisione in ordine al principio di divieto di frazionamento del credito.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'APPELLANTE sostiene che la decisione sarebbe “manifestamente erronea”, in quanto, pur prendendo le mosse da un principio condivisibile e condiviso, secondo cui al decreto ingiuntivo non opposto debba riconoscersi la piena efficacia di pagina 4 di 16 giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., precludendo lo stesso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda, tuttavia la conclusione a cui è giunto il Tribunale, non solo sarebbe stata errata, ma anche in contraddizione con il principio medesimo, anche considerando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione
e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti anche il “petitum” e la “causa petendi”, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (vedasi, da ultimo, Ord. n° 15817/2021 Cass. Civ. Sez. I)”.
Comunanza di “petita” che, “ictu oculi”, non sussisterebbe nel caso di specie, poiché con la nuova procedura monitoria essa APPELLANTE avrebbe chiesto che le venisse riconosciuta una somma (un “petitum”) non oggetto della precedente domanda monitoria e, per giunta, a causa un mero errore di calcolo, per cui “diversamente opinando, come fatto dal Giudice di prime cure, si giungerebbe a conclusioni paradossali, se non addirittura “aberranti”. Ossia l'impossibilità per un soggetto di poter porre rimedio in via giudiziale (stante, oltretutto, i vani tentativi fatti in tal senso in sede stragiudiziale, come nella fattispecie de qua) alle conseguenze nefaste di un mero errore materiale e vedere così sacrificato per sempre il proprio legittimo diritto”.
La stessa nella comparsa conclusionale volta a consolidare la fondatezza Pt_1 della censura, sostiene che impropriamente il Giudice di prime cure avrebbe assunto la sua decisione sulla “scorta dell'assunto che l'efficacia di giudicato sostanziale da riconoscersi al decreto monitorio non opposto comporta che il decreto acquisti efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa
pagina 5 di 16 domanda” e coprendo quindi la definitività dell'accertamento sia il dedotto che il deducibile (ved. pagg. 5 e 6 sentenza). A ben vedere infatti - e la questione appare dirimente il primo decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto (rubricato al n° 789/2016 di R.G. del Tribunale di Arezzo) non è mai passato in giudicato in quanto, a seguito della sua notifica, non ha svolto alcuna opposizione ma ha CP_1 spontaneamente corrisposto la somma ingiunta di €. 28.516,94, con ciò portando alla sua immediata e naturale caducazione. Nessun giudicato è, quindi, sceso sullo stesso, né formale - che, come noto, si realizza solo e soltanto a seguito della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., di cui infatti il citato decreto ingiuntivo non è munito
(ved. doc. n° 17 fascicolo I° grado parte appellante) - né tantomeno sostanziale - la cui sussistenza, come altrettanto noto, non può prescindere dal giudicato formale essendone sua diretta emanazione.
A sua volta, sostiene che, contrariamente a quanto affermato CP_1 dall'APPELLANTE e come evidenziato nelle difese del primo grado, con il decreto ingiuntivo opposto, la avrebbe chiesto la liquidazione di una somma ulteriore Pt_1 rispetto a quella già liquidata, per gli stessi buoni fruttiferi ed in applicazione degli stessi criteri di calcolo dei relativi rendimenti, per cui si tratterebbe di una somma ulteriore che poteva essere già calcolabile ed era già maturata, nel 2016 al momento della presentazione del primo ricorso monitorio. Gli elementi del diritto di credito vantato sarebbero stati, quindi, esaminati col decreto ingiuntivo n.789/16, non opposto e la nulla avrebbe aggiunto di nuovo rispetto agli Pt_1 aspetti in precedenza esaminati e valutati nel predetto D.I. coperto dal giudicato, in vista dell'ottenimento del secondo provvedimento monitorio, con riferimento sia al dedotto, che a tutte le questioni che sarebbero state in precedenza deducibili, tra cui i criteri di calcolo dei rendimenti dei buoni oggetto di causa. Per tale ragione la domanda accolta con il successivo D.I. n. 1061/2019 sarebbe improponibile, e la sentenza andrebbe confermata.
pagina 6 di 16 Per meglio procedere all'esame della censura la Corte ritiene sia utile richiamare quanto dall'APPELLANTE allegato nella premessa del ricorso per d.i. n.1061/2019 e cioè: di essere stata cointestataria con il padre deceduto il 14 maggio Persona_1
2003, di n. 15 buoni fruttiferi postali…; che per il rimborso di detti buoni il Tribunale di Arezzo aveva emesso un precedente decreto ingiuntivo n. 789/2016, per €
28.516,94, condannando a rimborsare la detta somma, maggiorata CP_1 di spese del monitorio e interessi;
che tale decreto non era stato opposto per cui, divenuto definitivo, P.I. aveva provveduto alla corresponsione della somma ingiunta;
che, tuttavia, la richiesta ingiunzione per la succitata somma di €
28.516,94 era stata frutto di un evidente errore di calcolo in cui la stessa ricorrente sarebbe incorsa e che pertanto il credito complessivo vantato sarebbe stato pari non già ad € 28.516,94 ma ad € 49.962,15 (27.054,10+13.687,91+6763,50
+2.556,64) con una differenza in favore di essa creditrice di € 21.445,21 (
49.962,15 -28.516,94) oltre interessi maturati dalla data del 26.05.2016.
La aveva depositato il ricorso monitorio (relativo al D.I. n.789/2016), per la Pt_1 liquidazione dei seguenti buoni fruttiferi postali cointestati con Persona_1 appartenenti alla serie Q:
1 BPF da £ 1.000.000 emesso il 26.06.1990;
2 BPF da £ 1.000.000 emesso il 20.08.1990
3 BPF da £ 1.000.000 emesso il 02.11.1990
4 BPF da £ 1.000.000 emesso il 24.08.1991
5 BPF da £ 1.000.000 emesso il 23.10.1991
6 BPF da £ 1.000.000 emesso il 18.12.1991
7 BPF da £ 1.000.000 emesso il 18.12.1991
8 BPF da £ 1.000.000 emesso il 09.01.1992
9 BPF da £ 1.000.000 emesso il 09.01.1992
10 BPF da £ 1.000.000 emesso il 17.02.1992
11 BPF da £ 500.000 emesso il 20.06.1992
pagina 7 di 16 12 BPF da £ 500.000 emesso il 19.08.1992
13 BPF da £ 500.000 emesso il 19.08.1992
14 BPF da £ 500.000 emesso il 21.10.1992
15 BPF da £ 500.000 emesso il 29.12.1992. sostenendo che “tutti i buoni fruttiferi, rimborsabili a vista erano muniti della clausola “P.F.R.” ovvero pari facoltà di rimborso”.
Per quanto riguarda l'importo degli interessi da riconoscere al possessore dei buoni fruttiferi, la aveva sostenuto “che lo stesso doveva corrispondere a quanto Pt_1 risultante a tergo dello stesso (Ved. Cass. Sez. Un. Civili, 13979/2007 e successiva giurisprudenza di merito ed anche plurime decisioni dell'Arbitrato Bancario
Finanziario, Collegio di Milano, Napoli e Roma)” e quindi:
“- che, relativamente ai buoni del valore di € 516,46, al 20° anno dalla data di emissione (anno 2010 per i buoni da1 a 3 -anno 2011 per i buoni da 4-7 -anno
2012 per i buoni da 8 a 10) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava
(capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 1.536,46
(Lire 2.975.000) e, quindi, complessivamente ad € 15.364,60 (1.536 X 10);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni al 31
Dicembre del 30° anno solare successivo a detta data, sono maturati ulteriori interessi e precisamente: A) buono di cui al precedente n.1) “da 21° anno data di emissione (26.06.2010) a deposito presente decreto (25.05.2016)” interessi €
921,90[…] Totale: € 7.926,34. Il tutto come da specifica indicazione a tergo dei buoni e cioè “Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto “(cfr. retro docc. da
1 a 10);
- che relativamente ai buoni del valore di € 258,23 al 20° anno dalla data di emissione (anno 2012 per i buoni da 11 a 15) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava (capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni
pagina 8 di 16 medesimi) ad € 768,23 ( Lire 1.487.500) e, quindi complessivamente ad € 3.841,15
(768,23 x 5);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni al 31
Dicembre del 30° anno solare successivo a detta data, sono maturati ulteriori interessi e, precisamente: E) buono di cui al precedente numero 11) “da 21° anno data emissione (20.06.2012) a deposito presente decreto (25.05.2016) interessi per € 276,57...... Totale € 1.382,85. Il tutto come da specifiche indicazioni a tergo dei buoni e cioè "Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (cfr. retro docc. da 11 a 15);
- che il credito (15.364,60+7928,34+3.841,15+1382,85) vantato complessivamente dalla ricorrente in virtù di tutti i succitati buoni ammonta pertanto, ad € 28.516,94 (Lire 55.216.495)”.
Con il ricorso monitorio (relativo al d.i. opposto n.1061/2019) la dopo aver Pt_1 elencato i medesimi 15 buoni fruttiferi posti a fondamento del primo ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo che la richiesta di ingiunzione per la succitata somma di € 28.516,94 sarebbe stata frutto di un evidente errore di calcolo, ha chiarito che “relativamente ai buoni del valore di € 516,46, al 20° anno dalla data di emissione (anno 2010 per i buoni da 1 a 3 - anno 2011 per i buoni da 4-7 -anno
2012 per i buoni da 8 a 10) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava
(capitale + interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 2.706,41
(Lire 5.238.404) e, quindi, complessivamente ad € 27.054,10 (2.706,41 X 10);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni alla data del 25.05.2016, data di deposito del suindicato ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. doc. 17) sono maturati ulteriori interessi e precisamente: A) buono di cui al precedente n.1) € 1667,00; B) buono di cui al precedente n.2: € 1679,72
…Totale € 13.587,91.
pagina 9 di 16 Il tutto come da specifica indicazione a tergo dei buoni e cioè “Dal 21°al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto” (cfr. retro docc. da 1 a 10);
- che, inoltre, relativamente ai buoni del valore di € 258,23 al 20° anno dalla data di emissione (anno 2012 per i buoni da 11 a 15) l'importo di ciascuno dei buoni fruttiferi ammontava (capitale +interessi come stampigliati a tergo dei buoni medesimi) ad € 1,352,70 (Lire 2.619.201) e, quindi complessivamente ad €
6.763,50 (1.352,70 x 5);
- che dal 21° anno successivo alla data di emissione di ciascuno dei buoni alla data del 25.6.2016, data di deposito del suindicato ricorso per ingiunzione di pagamento
(cfr. doc.17), sono maturati ulteriori interessi e, precisamente: M) buono di cui al precedente numero 11) € 544,47; N) buono di cui al precedente numero 12)
520,80; O) buono di cui al precedente numero 13) € 520,80. P) buono di cui al precedente numero 14 € 497,12; Q) buono di cui al precedente numero 15) €
473,45. TOTALE € 2.556,64. Il tutto come da specificazione indicata a tergo dei buoni e cioè “Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (cfr. retro docc. da
11 a 15);
- che il credito (27.054,10 + 13.567,91 + 6.763,50 + 2.556,64) vantato dalla ricorrete in virtù di tutti i succitati buoni, alla data del 25.05.2016, ammontava, pertanto, a complessivi € 49.962,16”; - che detto importo, tiene già conto dell'applicazione della ritenuta (divenuta poi, imposta sostitutiva ai sensi del D. Lgs
461/1997) del 12,50% sugli interessi maturati dai buoni postali fruttiferi emessi dal I settembre 1987 (come nel caso) corrisponde esattamente a quanto risultante dai calcoli ottenibili e ottenuti tramite l'utilizzo dell'apposita applicazione messa a disposizione sul sito ufficiale di Cassa Depositi e prestiti (doc. 18)”;
pagina 10 di 16 Ciò posto, da quant'innanzi riportato è, quindi pacifico, che in entrambi i ricorsi per decreto ingiuntivo, la abbia fatto riferimento ai medesimi buoni fruttiferi, in Pt_1 quanto gli stessi si differenziano solo per la somma richiesta a titolo di interessi;
Co inoltre, il D.I. n. 789/16, non è stato opposto e ha pagato l'intero importo ingiunto.
Su tali premesse, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non meriti censure, per avere, con un condivisibile ragionamento logico-giuridico, statuito che al decreto ingiuntivo (non opposto) avrebbe dovuto essere riconosciuta la piena efficacia di giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., “non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”.
Infatti, il richiamo operato dal Tribunale all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “deve riconoscersi al decreto ingiuntivo
(non opposto) la piena efficacia di giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguenza che lo stesso acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”, è condivisibile, sia per l'esigenza di certezza del diritto, sia per l'individuazione dell'oggetto del giudizio sul quale si è venuto a formare il giudicato.
Il Tribunale ha inoltre, precisato che “con riferimento a tale ultimo aspetto, si è progressivamente assistititi non solo all'affermazione della teoria del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali […] ma anche all'affermazione della vis espansiva del giudicato su questioni preliminari di merito, in relazione a cause non sovrapponibili quanto all'oggetto per diversità del petitum”. (cfr.pag.3 sent).
pagina 11 di 16 Rileva la Corte che è ius receptum (ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del
21/11/2023, Rv. 669496 – 01) che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo; (si veda anche
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 – 01).
Nello stesso senso si è espressa la Corte regolatrice anche nella precedente pronuncia n. 5486 del 26/2/2018, la cui massima ufficiale puntualizza che
“L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo”
pagina 12 di 16 Tornando al caso in esame, dal confronto dei due decreti ingiuntivi esaminati anche alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi riportati, la Corte ritiene che il petitum sia uguale differenziandosi, come già detto solo nell'importo richiesto per le medesime voci.
La al momento della proposizione del ricorso monitorio n.789/2016, aveva Pt_1 tutte le possibilità per calcolare gli interessi da riconoscere al possessore dei buoni fruttiferi, tant'è che è la stessa parte ad individuare le relative modalità di calcolo, asserendo che l'importo “doveva essere corrisposto a quanto risultante a tergo dello stesso” mentre per elaborare i calcoli si è avvalsa dei “criteri di calcolo dei rendimenti di cui all'applicazione messa a disposizione sul sito ufficiale di CDP”.
Tuttavia, non può non rilevarsi che il prospetto del rendimento dei calcoli dei buoni fruttiferi elaborato da Cassa Depositi e Prestiti (doc.18) sia stato elaborato in data
11/09/2019 e, quindi, a distanza di circa tre anni dal primo decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli importi non coincidono, probabilmente perché elaborati in base ad altre metodiche e/o a principi giurisprudenziali diversi.
Quindi, non avendo l'APPELLANTE depositato i calcoli analitici delle somme richieste con il primo decreto ingiuntivo, né chiarito in modo specifico (necessario per stabilire l'eventuale preteso errore in cui sarebbe incorsa) in cosa consisterebbe il dedotto errore di calcolo, dal momento che entrambi i conteggi sono stati dalla medesima predisposti, ritiene il Collegio che non sussista prova di tale errore di calcolo, né il petitum è diverso rispetto a quello del D.I. 789/2016.
Ne consegue che l'APPELLANTE non avrebbe potuto chiedere l'ulteriore somma CP_ rispetto a quella già accertata e interamente pagata da con il primo decreto, posto che l'efficacia di giudicato del D.I. n. 789/2016 ai sensi dell'art. 2909 c.c. riverbera i suoi effetti non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo, in tal modo, al creditore di pagina 13 di 16 proporre domande nuove che potrebbero farebbe venire meno la preclusione pro judicato.
Anche il secondo profilo di censura relativo alla mancanza di giudicato sul D.I.
789/2016 è privo di fondamento.
L'APPELLANTE sostiene che il Tribunale abbia attribuito efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo del 2016 nonostante fosse privo del provvedimento di esecutorietà.
La Corte rileva l'infondatezza di tale assunto, posto che il giudicato non si forma con l'apposizione della formula esecutiva, come sostiene la bensì a seguito Pt_1 della mancata opposizione al D.I..
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della S.C., da ultimo espressa con
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Vedi anche Cass. Ord. 22465/2018 Rv. 650583 - 01).
In conclusione la censura della non può trovare fondamento nella Pt_1 giurisprudenza di legittimità, sussistendo un'equiparazione tra la sentenza e il decreto ingiuntivo non opposto in ordine alla formazione del giudicato: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre infatti, come già evidenziato, non soltanto l'esistenza del credito azionato e del pagina 14 di 16 titolo da cui questo trae origine, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito non dedotti con l'opposizione.
Del resto, il giudicato è rilevabile dal giudice purché emerga dal quadro processuale, in quanto “[…] l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del
"ne bis in idem" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021).
II. Con il secondo motivo di impugnazione l'APPELLANTE sostiene che il Giudice di primo grado abbia reso una decisione errata relativamente al principio di divieto di frazionamento del credito.
La Corte ritiene che la censura sia assorbita dalle considerazioni svolte in relazione al primo motivo.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali CP_1 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
821/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 18/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 15 di 16 Rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese del presente grado di appello in Parte_1 favore di che si liquida in complessivi € 3.966,00 oltre 15% Controparte_1 per spese forfettarie ed accessori di legge;
Dichiara che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il pagamento del contributo sanzionatorio dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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