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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2014/2019, promossa in questo grado di giudizio da:
, nato a [...] il [...] (Cod.Fisc: PA
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
23/11/1982 (Cod. Fisc.: ), , nato a C.F._2 Parte_3
AL SO (PA) il 23/11/1982 (cod. fisc.: ), e C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.:
[...]
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Crispino C.F._4
Ippolito (PEC: ; Email_1 appellanti contro nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Paolo Lo C.F._5
Verde (PEC: ; Email_2 appellato e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“In linea preliminare, e previa fissazione di apposita udienza per la trattazione della domanda di sospensione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Indi a che in totale riforma della sentenza di primo grado: pagina 1 di 14 Dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili o comunque infondate in fatto ed in diritto le domande ed eccezioni tutte di parte appellata, e per l'effetto rigettarle con qualsivoglia statuizione. In accoglimento delle domande riconvenzionali e del presente appello, condannare il Sig. CP_1
a corrispondere al Sig. la somma di Euro 30.749,33 ed al Sig.
[...] PA Parte_4 la somma di Euro 32.020,33.
[...]
In subordine, tenuto conto dei rispettivi rapporti di dare/avere, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, condannare l'appellato e corrispondere agli appellanti le differenze agi stessi spettanti, con interessi legali fino al soddisfo. Condannare l'appellato alle spese e compensi difensivi dei due gradi del giudizio, disponendo la distrazione di quelle del giudizio di appello in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'appellato:
“- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata essendo tale richiesta inibitoria inammissibile e comunque infondata;
- rigettare l'appello proposto ex adverso perchè inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio”;
per il Procuratore Generale:
“chiedo il rigetto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/2/2010 citava dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, il germano e i PA nipoti , e (figli di ), chiedendo accertarsi e Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_1 dichiararsi che i convenuti erano contrattualmente obbligati a rimborsargli, eventualmente anche a titolo risarcitorio, quanto da lui pagato per i debiti aziendali (al cui pagamento essi erano tenuti) e, comunque, a pagare direttamente tutti i debiti riferibili all'attività aziendale ceduta e non ancora noti al momento dell'introduzione del giudizio, e/o a rimborsargli tutte le ulteriori somme che si sarebbe visto costretto a pagare;
l'attore chiedeva, quindi, che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di € 29.006,16 (sino ad allora da egli corrisposta), oltre interessi maturati e maturandi dai singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo, nonché delle eventuali altre somme da egli successivamente corrisposte a creditori della società di fatto, oltre al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore ad € 10.000,00 “o comunque ragguagliabile alla rivalutazione monetaria delle somme dovute dal pagamento sino all'effettivo soddisfo”.
1.1. A tali conclusioni premetteva:
- che con scrittura privata del 31.12.1997 aveva costituito con il fratello una società di Pt_1 fatto, avente ad oggetto principale il trasporto su strada per conto terzi, con l'accordo che la stessa sarebbe stata esercitata come ditta individuale a lui intestata mentre l'amministrazione ordinaria era assegnata al fratello;
- di essere stato estromesso, sin dall'1/8/2005, dalla società di fatto, che continuava ad essere gestita dal fratello sotto la denominazione “ ; Pt_1 Controparte_2
pagina 2 di 14 - che con scrittura privata del 15/2/2006 (sottoscritta anche da , e Pt_3 Parte_2
figli di ), sciogliendo la società di fatto, egli e il fratello Parte_4 Pt_1 Pt_1 avevano convenuto la cessione da parte di esso attore al fratello (e/o a persona da nominarsi) della quota sociale e di “ogni e qualsivoglia spettanza maturata in vigenza della società di fatto”, per il corrispettivo di € 55.000,00, somma pari alla metà del valore attribuito concordemente all'intera azienda, ivi compresi l'avviamento, i crediti e gli automezzi, tenuto conto dei debiti;
- che, inoltre, essi avevano convenuto che: tutte “le posizione debitorie maturate al 31.7.2005 per imposte, tasse, contributi e quant'altro riferite all'attività sociale ma apparentemente attribuite al signor
quale titolare della relativa attività individuale” sarebbero rimaste a carico di Controparte_1 quale nuovo titolare dell'intera impresa;
l'accollo di tutte le diverse PA posizioni debitorie comprendeva non solamente i debiti già conosciuti, individuati e scaduti, ma anche tutti i debiti ancora non scaduti e/o ancora non conosciuti e/o determinati ma comunque riferibili all'attività svolta (in apparente forma individuale) sino al 31/7/2005 sotto la denominazione tutte le esposizioni debitorie successive al 31/7/2005 Controparte_1
e, quindi, dall'1/8/2005 in poi, sarebbero state direttamente a carico del solo Pt_1 che avrebbe continuato a gestire l'impresa sotto il nominativo di esso attore sino
[...] all'atto pubblico che avrebbe formalizzato la cessione (atto che doveva essere rogato entro 30 giorni);
- che, con atto in notar del 13/3/2006, egli aveva quindi ceduto alla “ Per_1 [...]
, persona giuridica nominata dal fratello , Parte_5 Pt_1 formalmente, l'intera azienda (comprensiva di avviamento, crediti, debiti, automezzi, etc.), a lui intestata, ma nella realtà aveva ceduto la sola quota di sua pertinenza;
- che in tale occasione i figli del fratello , ovvero , (legale Pt_1 Pt_3 Parte_2 rappresentante della società cessionaria) e con contestuale scrittura Parte_4 sottoscritta anche dal loro padre e da esso attore quale cedente, avevano dichiarato che continuava ad avere vigore tra loro tutti la scrittura privata del 15/2/2006 con tutte le clausole e le obbligazioni in essa contenuta, nonché di far proprie e di assumere le obbligazioni in testa al loro padre e derivanti dalla citata scrittura privata;
- che egli era stato obbligato, negli anni successivi, a pagare debiti riferibili all'attività aziendale ceduta e relativi a periodi ante 31/7/2005 e/o addirittura successivi a tale data, in quanto l'attività imprenditoriale esercitata in forma (di fatto) societaria era stata comunque esternalizzata in forma individuale e sotto il suo nome, e tale era rimasta per un certo periodo, anche successivamente;
- che aveva dovuto pagare rilevanti somme per svariate cartelle esattoriali (indicate in citazione e agli atti) emesse per contravvenzioni a norme sulla circolazione stradale di mezzi aziendali, per l'omesso pagamento di contributi previdenziali, per recupero di crediti d'imposta, per contributi IVS e FIS tardivamente corrisposti o non corrisposti, per il mancato versamento delle ritenute ai dipendenti, nonché per altre voci di varia natura, fiscale e contributiva;
- che alla data della notifica della citazione aveva corrisposto per debiti aziendali (al cui pagamento, in forza dei citati contratti, erano tenuti i convenuti), la complessiva somma di € 29.006,16.
2. Si costituivano in giudizio , , e i quali, PA Parte_2 Pt_3 Pt_4 pur non contestando l'esistenza della scrittura del 15/2/2006, evidenziavano che essa pagina 3 di 14 conteneva anche l'espressa previsione che “i crediti maturati a favore della predetta società fino al 31.07.2005 sono da attribuire al cessionario” e che non era stato, di contro, possibile riscuotere tali crediti, in quanto le fatture erano intestate all'attore; pertanto, non era stato possibile pagare gli importi richiesti dall'attore perché non erano stati riscossi i crediti ad essi spettanti quali cessionari.
2.1. Precisavano ancora i convenuti che la situazione contabile, rispetto al 15/2/2006, era mutata e che, inoltre, era debitore: Controparte_1
- di , per l'importo di euro 30.749,33, oltre interessi, in forza di una PA scrittura privata datata 13.3.2006, prodotta in copia;
- di per l'importo di euro 32.020,33, oltre interessi, per l'avvenuto Parte_4 pagamento di un debito contratto dall'attore con , e relativo al Controparte_3 conto corrente n° 5101.480.12, di cui era titolare Controparte_1
2.2. I convenuti concludevano, quindi, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento delle somme sopra specificate in favore di Controparte_1 PA
e in via subordinata, tenuto conto dei rispettivi rapporti di
[...] Parte_4 dare/avere, operata la compensazione, la condanna dell'attore al pagamento della differenza.
3. Alla prima udienza, del 15/6/2010, l'attore proponeva querela di falso avverso la fotocopia del foglio datato 13/3/2006, contenente una dichiarazione di debito della somma di 59.539.000 di vecchie lire, in favore del fratello . Precisava, al riguardo, che la Pt_1 dichiarazione era falsa, nel senso che, pur essendo olografa la propria sottoscrizione, il contenuto era stato abusivamente redatto da su uno dei fogli in bianco da PA egli sottoscritti e consegnati al fratello per facilitargli la gestione della ditta e che, dal 15/2/2006 in poi, non potevano più essere usati. Rilevava, ancora, che il riempimento del suddetto foglio con il suo attuale contenuto era stato abusivamente realizzato da PA
(cui apparteneva, incontestatamente, la grafia dell'intero documento),
[...] presumibilmente in occasione dell'inizio del giudizio, nel palese intento di “compensare” il suo debito.
4. A seguito della proposizione della querela di falso il procedimento veniva trasferito dalla sezione distaccata di Cefalù alla sede centrale del Tribunale di Termini Imerese, essendo la cognizione riservata al collegio.
5. Con ordinanza del 20/5/2013 veniva rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale pendente a carico di . PA
6. La causa, istruita con prove orali e produzione documentale, veniva definita con sentenza del Tribunale in composizione collegiale del 19-20 marzo 2019, n. 315/2019, che così statuiva:
“1) Dichiara la falsità della scrittura privata datata 13/03/2006 (documento n. 7 della produzione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta) per essere stata abusivamente riempita senza il consenso del sottoscrittore.
2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
3) In accoglimento della domanda attorea, condanna Parte_6
, e in solido tra loro, a pagare
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 14 a la somma di € 29.745,05, oltre interessi legali a decorrere dai singoli Controparte_1 pagamenti sino al soddisfo.
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore le spese di lite, che liquida nella misura di
€ 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
6.1. Il tribunale motivava la decisione sulla base dei seguenti elementi:
- la falsità della scrittura, in termini di foglio in bianco riempito absque pactis, dimostrata da molteplici fattori: la pacifica disponibilità, da parte di , di una serie di fogli PA in bianco firmati da di cui si faceva menzione anche nella scrittura del Controparte_1
15/2/2006; l'ammissione, da parte del convenuto, di aver scritto di suo pugno la scrittura;
la mancata menzione del debito indicato nella scrittura del 13/3/2006 in quella del 15/2/2006; la mancata attivazione di , per riscuotere il credito, sino all'introduzione PA del giudizio;
la condanna di pronunciata dal Tribunale penale in data PA
11/9/2015;
- la mancanza di prova del credito vantato da (essendo state prodotte Parte_4 distinte di versamento che non consentivano di risalire al soggetto che aveva effettuato il pagamento ed essendo all'epoca poco più che ventenne e privo di Parte_4 occupazione lavorativa) e, in ogni caso, la prescrizione del credito;
- la sostanziale non contestazione del credito vantato da Controparte_1
7. Avverso tale sentenza , , e hanno PA Parte_2 Pt_3 Pt_4 proposto appello, articolato in cinque motivi.
8. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
9. Il Procuratore Generale, in data 11/12/2019, ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. Sostituita l'udienza del giorno 16/04/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/04/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto “nullità del giudizio e della sentenza ed inammissibilità della querela di falso”, in quanto, come riconosciuto nella stessa sentenza, la querela di falso è ammissibile soltanto in presenza di un riempimento di foglio in bianco
“absque pactis”, mentre, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il riempimento sarebbe, al più, avvenuto contra pactis, come dedotto dallo stesso CP_1 nell'atto di querela (“l'attore aveva sottoscritto svariati fogli in bianco, rimasti nella
[...] disponibilità del signor affinché questi li utilizzasse per le necessità della gestione PA dell'azienda”).
11.1. Sarebbe configurabile, quindi, un abuso di biancosegno, e non anche un falso materiale suscettibile di essere impugnato con querela di falso.
11.2. Nell'ambito del medesimo motivo gli appellanti hanno rilevato, inoltre, l'erroneità della decisione della causa da parte di un giudice collegiale anziché monocratico (non essendo la querela ammissibile).
pagina 5 di 14 12. Sul punto l'appellato ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità della querela non era mai stata sollevata precedentemente, che il riempimento è avvenuto sine pactis e che, in ogni caso, egli ha provato in giudizio il riempimento del documento contra pactis.
13. Con il secondo motivo, articolato in più profili, gli appellanti hanno censurato la sentenza per “inidoneità della querela di falso e della relativa decisione ad accertare la presunta falsità del contenuto della scrittura, erroneità della decisione di accoglimento della querela di falso, erroneità del rigetto delle eccezioni di compensazione formulate da conseguente nullità della PA sentenza”.
13.1. Con il primo profilo gli appellanti hanno dedotto che la querela di falso non era idonea a dimostrare la falsità del contenuto della dichiarazione e ad assolvere agli oneri di allegazione cui era tenuto. Controparte_1
13.2. Gli appellanti hanno dedotto, poi, che la sentenza del Tribunale sarebbe motivata sulla base della sentenza penale di condanna di , totalmente riformata in PA appello, con revoca delle statuizioni civili.
13.3. Inoltre, non sarebbe vero che nella scrittura del 15/2/2006 si dà atto dell'esistenza di fogli in bianco firmati da e in possesso di . CP_1 Pt_1
13.4. Sarebbero poi infondate (e in violazione del disposto dell'art. 2734 c.c.) le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'ammissione del riempimento del foglio da parte di . PA
13.5. Ed ancora, sarebbero infondate, secondo gli appellanti, le argomentazioni svolte a pag. 3 della sentenza impugnata («appare, cioè, inverosimile, che in sede di regolamentazione finale dell'attività, in cui il convenuto si era obbligato a corrispondere all'attore la somma di € Pt_1
55.000,00 quale corrispettivo della quota sociale acquistata, le parti non si sarebbero premurate di considerare anche il presunto debito di € 30.749,33 che l'attore avrebbe avuto nei confronti del fratello
»), tenuto conto che la scrittura del 15/2/2006 regolava i rapporti di dare-avere Pt_1 nell'ambito della società, mentre il credito di esulava dall'attività PA aziendale.
13.6. Sarebbe un falso argomento, poi, quello secondo cui la mancata attivazione di per la riscossione del credito sarebbe stata sintomatica della falsità della PA scrittura che lo riconosceva;
ciò in quanto “Il Sig. si sentiva (…) ampiamente PA garantito dal fatto che i debiti sociali se li era accollati il fratello: a che scopo procedere? Il tutto avrebbe trovato compensazione (come di fatto la trovò) alla conclusione dell'attività, con la scrittura incriminata”.
13.7. In conclusione, il Tribunale avrebbe argomentato “progredendo di presunzione in presunzione”.
14. Sul punto l'appellato ha ribadito di aver fornito la prova dell'abusivo riempimento, quanto meno contra pactis, della scrittura del 13/3/2006.
14.1. ha rilevato, inoltre, che il Tribunale non ha ritenuto sussistente Controparte_1 alcuna “confessione”, da parte di , dell'abusivo riempimento, valutando PA
l'ammissione di di avere riempito con sua mano il documento (di cui alla PA memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) come un ulteriore elemento indiziario, comprovante la falsificazione.
pagina 6 di 14 14.2. Infine, secondo l'appellato, la circostanza che gli assegni con cui doveva essere pagato il prezzo della cessione (n. 3 assegni, di cui il primo alla stipula del definitivo, il secondo con scadenza al 31/7/2006 ed il terzo con scadenza al 31/1/2007) furono sostituiti, in prossimità delle scadenze contrattualmente convenute, con altri assegni con scadenze successive, rafforzerebbe l'argomento, svolto nella sentenza impugnata, circa l'anomalia della mancata attivazione della scrittura del 13/3/2006 [cfr. pagg. 15-16 della comparsa di costituzione:
“Anche per tale motivo appare indiscutibile che, qualora fosse stato vero che avesse Controparte_1 dovuto restituire somme rilevanti a il pagamento di detti assegni (e tanto meno la loro PA sostituzione con altri con scadenza, successiva) non sarebbe mai avvenuto;
sarebbe stato, invero, privo di senso (e il signor è sicuramente uomo di grand'esperienza e molto avveduto) pagare PA rilevanti somme al proprio debitore”].
15. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato: “Il Tribunale non ha limitato la propria pronuncia alla sola querela di falso (cioè all'affermazione del fatto che la scrittura querelata non proveniva dal querelante) ma ha da ciò ritenuto non provati i crediti dell'appellante, e quindi ha totalmente omesso di prendere in considerazione tutte le prove documentali prodotte dall'appellante e che dimostravano documentalmente tutti i propri crediti”.
15.1. Gli appellanti hanno dedotto, in particolare, che tutti i pagamenti elencati nella scrittura querelata non sarebbero stati oggetto di contestazione;
inoltre, presso la Controparte_1 stazione Carabinieri di Campofelice di , li avrebbe espressamente riconosciuti, CP_4 rendendo dichiarazioni del tutto contrastanti con quanto dedotto nel corso del giudizio.
16. L'appellato, sul punto, ha dedotto la piena coerenza delle dichiarazioni da egli rese dinanzi ai Carabinieri di Campofelice di Roccella e ribadito l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni derivanti dal contratto del 3/12/1991, cui la (falsa) scrittura del 13/3/2006 fa riferimento;
negli scritti difensivi finali, inoltre, ha rilevato la tardività della produzione documentale (s.i.t. da egli rese dinanzi ai Carabinieri).
17. Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto insussistente il credito di ed ha rigettato la domanda Parte_4 riconvenzionale da egli spiegata.
17.1. Il credito, in particolare, risulterebbe provato dai documenti prodotti sub 15 e 16, mentre la ritenuta prescrizione sarebbe, in realtà, insussistente, alla luce dell'atto interruttivo (doc. n. 17), non correttamente valutato dal Tribunale.
18. Sul punto l'appellato ha ribadito le difese spiegate in primo grado, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
19. Infine, con il quinto motivo, gli appellanti hanno impugnato la regolamentazione delle spese, chiedendo di porle a carico dell'appellato, all'esito dell'accoglimento dei motivi di appello spiegati.
20. Il primo motivo di appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
20.1. Come evidenziato anche dal Tribunale, la «denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"» (così Cass., sez. III, 7 marzo 2014, n. 5417, citata nella sentenza impugnata).
La querela di falso non è necessaria, infatti, quando il riempimento sia avvenuto “contra pacta”, cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo precedentemente intervenuto;
pagina 7 di 14 mentre, infatti, «il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza», il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste «in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo»; ne deriva che «anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso» [così Cass., sez. II, 29 aprile 2024, ord. n. 11422; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. III, 17 gennaio 2018, ord. n. 899; cfr. anche Cass., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 2524: «La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi un cui il riempimento sia stato eseguito "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare»].
20.2. Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il documento impugnato di falso (doc. n. 7 della produzione di primo grado degli odierni appellanti) è costituito da una dichiarazione, sottoscritta da e , del seguente tenore: Controparte_1 PA
“Tra i sottoscritti e si conviene e stipula quanto segue, in riferimento alla scrittura Pt_1 CP_1
PRIVATA del 3/12/1991 stipulata con il Sig. si impegna a Parte_4 Controparte_1 corrispondere entro anni 4 la somma sottoelencata a pagata a suo tempo per suo PA conto da £ 20.000.000 £ PA Controparte_5 Parte_7
4.000.000 LO £ 3.000.000 £ 4.200.000 SMAR £ 3.339.000 CP_6 Parte_8
25.000.000 TOTALE £ 59.539.000 PARI A € 30.749,33 Controparte_7
AL PAGAMENTO DELLA SOMMA VERRANNO consegnati al sig. i titoli di Controparte_1 cui sopra.
Termini Imerese 13 marzo 2006”.
La dichiarazione reca le sottoscrizioni “ e “ . PA Controparte_1
20.3. Alla prima udienza dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, il 15/6/2010, a proposto querela di falso avverso la scrittura, «atteso che il Pt_1 suddetto foglio era stato consegnato sottoscritto dall'attore ma in bianco al signor PA
Quindi, il riempimento del suddetto foglio con il suo attuale contenuto è stato abusivamente realizzato successivamente, dopo l'inizio del presente giudizio, da parte del signor cui appartiene PA la grafia.
Come detto, il foglio è stato in origine sottoscritto in bianco insieme ad altri fogli e consegnato dall'attore al signor affinché questi li utilizzasse, qualora fosse necessario, nell'ambito della PA società di fatto a suo tempo fra gli stessi intercorrente».
20.4. Dell'esistenza di tali fogli in bianco, invero, le parti, contrariamente a quanto argomentato dagli appellanti, si sono reciprocamente date atto nella scritta privata del pagina 8 di 14 15/2/2006, laddove, alla lettera d), hanno testualmente previsto: “Poiché alle volte sono stati firmati dagli odierni contraenti fogli in bianco gli stessi stabiliscono che eventuali dichiarazioni contenute in detti fogli devono ritenersi privi di qualsiasi valore giuridico e ciò perché come si è detto le parti intendono regolare i reciproci rapporti con la presente scrittura”.
20.5. In tutta evidenza, l'allegazione dell'appellato concerne un riempimento dei fogli firmati in bianco “contra pactis”, e, quindi, un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum intercorso tra le parti, il quale, come premesso, può avere un contenuto sia positivo che negativo, con la conseguenza che «anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso» (cfr. Cass., n. 11422/2024, cit.).
20.6. La mancata prospettazione di un riempimento “absque pactis”, e cioè di «una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza» (cfr. ancora Cass., n. 11422/2024, cit.) rende la querela di falso, nel caso di specie, non soltanto superflua (perché non necessaria), ma anche inammissibile, difettando, appunto, il falso materiale, nei termini specificati dalla Suprema Corte.
21. Tanto premesso, la circostanza che la querela di falso sia inammissibile non determina affatto, come dedotto dagli appellanti, la nullità della sentenza, per essere stata la causa decisa dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
La proposizione della querela di falso, infatti, a prescindere dall'ammissibilità o dalla fondatezza della stessa, imponeva, ai sensi dell'art. 225 comma 1 c.p.c. nella formulazione allora vigente, la relativa delibazione a cura del Tribunale in composizione collegiale.
22. Al contempo, l'inammissibilità della querela non esclude, in via generale, che il riempimento abusivo della scrittura privata avvenuto contra pacta, ove provato, sia suscettibile di apprezzamento in base al corredo probatorio ritualmente acquisito.
23. Nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dagli appellanti, il riempimento del foglio contra pactis deve ritenersi ampiamente provato, dovendosi ritenere infondato il secondo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno censurato tutti gli elementi probatori ritenuti, nella sentenza impugnata, sintomatici della falsità e che, per quanto sopra esposto circa l'inammissibilità della querela di falso, devono comunque ritenersi comprovanti la violazione del patto ad scribendum intercorso tra le parti.
23.1. Deve ritenersi non controversa, in primo luogo, l'allegazione di Controparte_1 secondo cui il fratello era in possesso di fogli in bianco da lui firmati, in ragione della Pt_1 singolare gestione della società di fatto costituita dai due fratelli il 31.12.1997 (formalmente, l'azienda era condotta dalla ditta individuale intestata a mentre l'attività Controparte_1 era in realtà riconducibile alla società di fatto, di cui curava PA
l'amministrazione ordinaria). L'allegazione, peraltro, trova conferma, come già esposto, nella scrittura del 15/2/2006, sottoscritta da tutti gli appellanti.
23.2. Per quanto allegato negli scritti difensivi degli appellanti, inoltre, la scrittura del 13/3/2006 è stata materialmente redatta da (cfr. memoria ex art. 183 co. Controparte_1
6 n. 1 c.p.c. depositata il 9/7/2010). Non si tratta, si badi bene, di una “confessione”, come erroneamente dedotto dagli appellanti, che, sul punto, hanno infondatamente censurato la sentenza di primo grado per presunta violazione del disposto dell'art. 2734 c.c. (dichiarazioni
pagina 9 di 14 aggiunte alla confessione), bensì di un elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice (cfr. sul punto Cass., sez. VI-II, 19 marzo 2019, ord. n. 7702: «Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore»).
23.3. Appare poi effettivamente inverosimile, come già evidenziato dal Tribunale, che del significativo credito di risultante dalla scrittura del 13/3/2006 (€ PA
30.749,33) non si sia fatta menzione alcuna né nella scrittura privata sottoscritta circa un mese prima (15/2/2006), in cui le parti hanno concordato il prezzo della cessione dell'azienda in € 55.000,00 (di cui euro 20.000,00 da versare alla stipula dell'atto notarile), né nell'atto notarile stesso, avente la stessa data della scrittura in questione (13/3/2006).
Al riguardo, è significativo che nessuno dei testi escussi (tra cui il notaio ), presenti Per_1 il 13/3/2006 presso lo studio notarile, abbia confermato la sottoscrizione di un documento diverso dalla cessione di azienda formalizzata dinanzi al notaio (cfr. verbale di udienza dell'1/10/2014, deposizione dei testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
). Testimone_4
Non convincente, poi, è l'argomento degli appellanti, secondo cui la mancata menzione del
contro
-credito nella scrittura del 15/2/2006 sarebbe giustificabile con il fatto che la scrittura mirava a regolare i rapporti di dare-avere nell'ambito dell'azienda, mentre il credito di esulava da tale attività, essendo comunque poco plausibile che nella PA scrittura privata, a fronte di un credito di euro 55.000,00 di non si sia Controparte_1 fatta menzione del significativo
contro
-credito (per euro 30.749,33, superiore alla metà del prezzo della cessione) del cessionario . PA
23.4. Ed ancora, è del tutto anomalo che, fino all'introduzione del giudizio di primo grado (2011), non abbia attivato in alcun modo il riconoscimento del debito da PA parte di contenuto nella scrittura del 13/3/2006, tanto più ove si Controparte_1 consideri che gli assegni originariamente destinati ad essere riscossi, dopo la stipula dell'atto notarile, alle scadenze indicate alla lettera c) della scrittura del 15/2/2006 (31/7/2006 e 31/1/2007), furono sostituiti, alla scadenza, con altri assegni, con scadenze successive (circostanza sostanzialmente confermata da nel corso dell'interrogatorio PA formale all'udienza del 25/11/2013), senza che, ancora una volta, facesse PA menzione alcuna del suo
contro
-credito.
23.5. In ultimo, non può sottacersi che, visivamente, il documento mostra una evidente
“contrazione” della scrittura, “come a rientrare nello spazio rientrate nello spazio antecedente alla sottoscrizione”, come evidenziato anche nella motivazione della sentenza penale n. 1737/2015 del Tribunale di Termini Imerese, con cui è stato condannato, per i Controparte_1 medesimi fatti, per il reato di cui agli artt. 486 e 488 c.p., ritualmente acquisita agli atti.
23.6. A tale ultimo riguardo, si osserva che sono del tutto infondate le censure mosse dagli appellanti al richiamo della sentenza penale in questione, effettuato dalla sentenza di primo grado quale indizio della affermata falsità della scrittura;
in disparte che le prove assunte nel processo penale e la sentenza ivi pronunciata (sia pure riformata, come nel caso di specie, per sopravvenuta depenalizzazione del reato) costituiscono prove atipiche, liberamente valutabili dal Giudice (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 16 aprile 2025, n. 9957), è dirimente il rilievo che, indipendentemente dalla statuizione penale, gli elementi fin qui esposti forniscono indizi pagina 10 di 14 gravi, precisi e concordanti sull'abuso di biancosegno posto in essere da , e PA nessun valore può quindi attribuirsi alla scrittura privata del 13/3/2006.
24. Venendo al terzo motivo di appello, preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione, per la prima volta nel presente giudizio di appello, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da dinanzi alla stazione Carabinieri di Controparte_1
Campofelice di Roccella in data 8 dicembre 2011.
A nulla rileva, infatti, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, che il giudizio di primo grado sia stato introdotto nel 2011, posto che la modifica in senso restrittivo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal decreto legge n. 83 del 2012 (che dopo le parole “non possono essere prodotti nuovi documenti”, ha soppresso le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”), trova applicazione se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata (come nel caso di specie) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 citato e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. sul punto Cass., sez. I, 25 luglio 2023, ord. n. 22264).
25. Nel merito, il motivo di appello è infondato.
25.1. ha lamentato che il Tribunale, dopo aver accolto la querela di falso, PA non si sarebbe pronunciato sulle ulteriori prove documentali del proprio
contro
-credito.
Si tratta, in particolare, della scrittura del 3/12/1991, sottoscritta da Controparte_1
e (classe 1932, padre dei germani e PA Parte_4 CP_1
) e dai documenti da 9 a 14 della produzione di primo grado, di cui, effettivamente, il Pt_1
Tribunale non ha tenuto conto.
25.2. Orbene, con la scrittura privata del 3/12/1991 i germani e si CP_1 Pt_1 impegnavano a pagare (con modalità, invero, poco chiare) alcuni debiti del padre;
si legge infatti nella scrittura: “i fratelli dovranno pagare i seguenti effetti di favore a nome di Pt_1
L. 25.000.000; L. 10.000.000; L. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
15.500.000; L. 1.000.000; Ancora i fratelli predetti dovranno pagare gli assegni Parte_7 bancari in possesso di di L. 13.000.000; di di L. 20.000.000; di Persona_2 Controparte_10
L. 15.000.000; di di L. 3.000.000; Ed inoltre dovuti senza titolo al dott. CP_11 CP_12
L. 3.000.000; alla concessionaria Alfa Romeo 2.500.000; al sig. CP_13 Controparte_14
L. 4.200.000 (assegno scaduto)”.
I documenti prodotti dagli appellanti da 9 a 14 costituirebbero prova dell'avvenuto pagamento di tali debiti (o parte di essi) da parte di . PA
Orbene, i documenti n. “9/10” e 11 sono costituiti da mere fotocopie di assegni o cambiali a favore di (verosimilmente, si tratta degli “effetti di favore” di cui si fa Parte_4 menzione nella scrittura) e non provano alcun pagamento da parte di . PA
Di contro, forniscono prova dell'effettivo pagamento i documenti n. 12 (fotocopia di assegno bancario di euro 3.000.000, con la dicitura in calce “ ”, con attestazione CP_12 dell'avvenuto pagamento da parte di a cura dell'agenzia di della PA CP_3
Cassa Centrale di Risparmio V.E), n. 13 (ricevuta di versamento di della somma di Parte_9 lire 4.200.000, da parte di , con la dicitura in calce “Assegno PA
Santonocito”) e n. 14 (dichiarazione del l.r. della concessionaria Alfa Romeo “Smar”, attestante il pagamento, da parte di , della somma di lire 3.339.000). PA
pagina 11 di 14 25.3. Sul punto l'appellato ha tempestivamente eccepito, in primo grado, la prescrizione del diritto vantato da Controparte_1
L'eccezione, come già evidenziato dal Tribunale, è fondata. Ed invero, si tratta di pagamenti risalenti all'anno 1992 e non constano atti interruttivi della prescrizione.
Né a diverse conclusioni può giungersi ai sensi dell'art. 1242 comma 2 c.c., a norma del quale la prescrizione “non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Il credito per il quale ha agito in giudizio, infatti, è maturato in data Controparte_1 successiva alla scrittura privata del 15/2/2006 ed alla cessione di azienda del 13/3/2006, come comprovato anche dalle ricevute di pagamento versate in atti (la maggior parte delle quali dell'anno 2010, la più risalente del 28/12/2009), allorquando la pretesa creditoria di era già (ampiamente) prescritta. PA
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
26. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
26.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da con la seguente motivazione: «Quanto al credito vantato in compensazione Parte_4 dal convenuto va rilevato che anche in tal caso non è stata fornita alcuna prova;
la Parte_4 mera produzione di copia di distinte di versamenti non consente, invero, di risalire alla persona del convenuto come soggetto che avrebbe effettuato il pagamento;
peraltro, come correttamente osservato dalla difesa dell'attore, all'epoca (1990-2000) il convenuto aveva poco più di vent'anni, Parte_4 non svolgeva alcuna attività lavorativa e non aveva alcuna disponibilità economica propria, tanto meno di tale entità.
In ogni caso, il credito sarebbe oramai irrimediabilmente prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dal presunto pagamento e non essendo intervenuto alcun atto interruttivo (quanto alla nota datata 13/03/2010, non risulta la prova della spedizione, né della consegna)”.
26.2. In primo luogo, la sentenza ha errato nel ritenere non provata la spedizione e la consegna della nota del 13/3/2010 (cfr. doc. n. 17 della produzione di parte appellante).
La nota in questione, con cui metteva formalmente in mora l'odierno Parte_4 appellato per la restituzione della somma di euro 32.020,33, risulta spedita a mezzo raccomandata a/r del 13/3/2010, ricevuta il 15/3/2010 (la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, per quanto dedotto dagli appellanti e non contestato dall'appellato, appartiene alla moglie di . Controparte_1
26.3. Ciò posto, le ricevute di pagamento versate in atti da (all. n. 16) Parte_4 attestano pagamenti effettuati in data 11/11/1999, 31/1/2000, 29/2/2000, 31/3/2000, 28/4/2000, 31/5/2000, 29/6/2000.
Tenuto conto che l'atto interruttivo risale al 15/3/2010, l'eccezione di prescrizione sollevata da risulta infondata per i pagamenti del 31/3/2000, 28/4/2000, Controparte_1
31/5/2000, 29/6/2000.
26.4. Di contro, deve ritenersi prescritto il primo pagamento, dell'11/11/1999, di 35 milioni di lire, da mettere in relazione alla “offerta transattiva” del 25/10/1999, in cui si menziona il versamento, da parte di di 35 milioni di lire in contanti, a mezzo Parte_4 assegno circolare (di cui meglio si dirà in seguito). pagina 12 di 14 Al riguardo, va richiamato il disposto dell'art. 1242 comma 2 c.c., a norma del quale la prescrizione “non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Tenuto conto che il primo credito di è sorto il 28/12/2009 (cfr. all. n. 27 Controparte_1 della produzione di parte appellata), a quella data il
contro
-credito di di Parte_4 cui al versamento dell'11/11/1999, era già prescritto, anche ai limitati fini della compensazione.
Di contro, i versamenti del 31/1/2000 e del 29/2/2000, pur non beneficiando dell'interruzione della prescrizione del 15/3/2010, risultano opponibili ai fini della compensazione, non essendo gli stessi prescritti alla data di coesistenza con i crediti di (il primo dei quali, come premesso, sorto il 28/12/2009). Controparte_1
26.5. Ciò posto, non è condivisibile la sentenza di primo grado, laddove ha escluso la fondatezza del credito vantato da con la motivazione sopra riportata. Parte_4
Ed invero, nella già citata offerta transattiva indirizzata a Banco di Sicilia s.p.a. l'appellato offriva, a saldo e stralcio dei propri debiti, la somma complessiva di lire Controparte_1
62.000,00, con le seguenti modalità di pagamento: “£ 35.000.000 in contanti, che vengono versati mediante assegno circolare dal terzo nato il 25\08\1978, con la precisazione che Parte_4 detto versamento è eseguito a garanzia del buon fine della presente offerta transattiva e pertanto dovrà essere restituito ove l'offerta venga riscontrata negativamente dall'Istituto;
£ 27.000.000 entro il 30\06\2000 precisamente:
£ 4.500.000 entro il 31\1\2000; £ 4.500.000 entro il 28\02\2000; £ 4.500.000 entro il 31\03\2000;
£ 4.500.000 entro il 31/04/2000; £ 4.500.000 entro il 31\05\2000; £4.500.000 entro il 31\06\2000”.
Nell'offerta transattiva inoltre, ha precisato: “Le somme offerte sopra Controparte_1 specificate rappresentano per il sottoscritto uno sforzo immenso per onorare il quale il sottoscritto provvederà a lavorare notte e giorno ed a ricorrere all'aiuto finanziario di clienti e amici”. ha versato in atti, come premesso, ricevute di versamenti bancari, da egli Parte_4 effettuati (come emerge dalla sottoscrizione) in coincidenza con le date di scadenza indicate nella offerta transattiva sottoscritta dallo zio (31/1/2000, 29/2/2000, 31/3/2000, 28/4/2000, 31/5/2000, 29/6/2000), tutti dell'importo ivi previsto (£ 4.500.000 ciascuno) e tutti con espressa dicitura “versamento come da proposta del 25/10/1999”.
A fronte di tali evidenze documentali, non sono condivisibili le argomentazioni del Tribunale, circa la giovane età di e la mancanza di disponibilità finanziarie Parte_4
(circostanza, peraltro, indimostrata).
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
26.6. Tenuto conto che il credito di complessivamente opponibile in Parte_4 compensazione ammonta a euro 13.944,30, il credito di in riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, va rideterminato, operata la compensazione, in euro 15.800,75.
27. L'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, non è fondato.
27.1. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere (anche d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito pagina 13 di 14 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
27.2. Ciò posto, avuto riguardo all'inammissibilità della spiegata querela di falso e, al contempo, dell'accoglimento parziale della domanda spiegata in primo grado da CP_1
le spese vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo, le spese
[...] seguono la soccombenza prevalente e vanno poste, quindi, a carico di , PA
, e per tale quota, le spese si Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, e in complessivi euro 2.997,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso spiegata, nel primo grado di giudizio, da CP_1
[...]
- in parziale accoglimento della domanda spiegata da previa Controparte_1 compensazione del credito di con il credito vantato da Controparte_1 Parte_4
condanna gli appellanti , ,
[...] PA Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore di della somma
[...] Parte_4 Controparte_1 complessiva di euro 15.800,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna , , e PA Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore di di un mezzo delle spese di lite, che
[...] Controparte_1 liquida, per tale quota, in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, e in complessivi euro 2.997,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dichiara compensate tra le parti, per il restante mezzo, le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 2 luglio 2024.
Il Consigliere Relatore dott.ssa Laura Petitti
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2014/2019, promossa in questo grado di giudizio da:
, nato a [...] il [...] (Cod.Fisc: PA
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
23/11/1982 (Cod. Fisc.: ), , nato a C.F._2 Parte_3
AL SO (PA) il 23/11/1982 (cod. fisc.: ), e C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.:
[...]
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Crispino C.F._4
Ippolito (PEC: ; Email_1 appellanti contro nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Paolo Lo C.F._5
Verde (PEC: ; Email_2 appellato e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO interveniente necessario oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“In linea preliminare, e previa fissazione di apposita udienza per la trattazione della domanda di sospensione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Indi a che in totale riforma della sentenza di primo grado: pagina 1 di 14 Dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili o comunque infondate in fatto ed in diritto le domande ed eccezioni tutte di parte appellata, e per l'effetto rigettarle con qualsivoglia statuizione. In accoglimento delle domande riconvenzionali e del presente appello, condannare il Sig. CP_1
a corrispondere al Sig. la somma di Euro 30.749,33 ed al Sig.
[...] PA Parte_4 la somma di Euro 32.020,33.
[...]
In subordine, tenuto conto dei rispettivi rapporti di dare/avere, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, condannare l'appellato e corrispondere agli appellanti le differenze agi stessi spettanti, con interessi legali fino al soddisfo. Condannare l'appellato alle spese e compensi difensivi dei due gradi del giudizio, disponendo la distrazione di quelle del giudizio di appello in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'appellato:
“- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata essendo tale richiesta inibitoria inammissibile e comunque infondata;
- rigettare l'appello proposto ex adverso perchè inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio”;
per il Procuratore Generale:
“chiedo il rigetto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/2/2010 citava dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, il germano e i PA nipoti , e (figli di ), chiedendo accertarsi e Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_1 dichiararsi che i convenuti erano contrattualmente obbligati a rimborsargli, eventualmente anche a titolo risarcitorio, quanto da lui pagato per i debiti aziendali (al cui pagamento essi erano tenuti) e, comunque, a pagare direttamente tutti i debiti riferibili all'attività aziendale ceduta e non ancora noti al momento dell'introduzione del giudizio, e/o a rimborsargli tutte le ulteriori somme che si sarebbe visto costretto a pagare;
l'attore chiedeva, quindi, che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di € 29.006,16 (sino ad allora da egli corrisposta), oltre interessi maturati e maturandi dai singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo, nonché delle eventuali altre somme da egli successivamente corrisposte a creditori della società di fatto, oltre al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore ad € 10.000,00 “o comunque ragguagliabile alla rivalutazione monetaria delle somme dovute dal pagamento sino all'effettivo soddisfo”.
1.1. A tali conclusioni premetteva:
- che con scrittura privata del 31.12.1997 aveva costituito con il fratello una società di Pt_1 fatto, avente ad oggetto principale il trasporto su strada per conto terzi, con l'accordo che la stessa sarebbe stata esercitata come ditta individuale a lui intestata mentre l'amministrazione ordinaria era assegnata al fratello;
- di essere stato estromesso, sin dall'1/8/2005, dalla società di fatto, che continuava ad essere gestita dal fratello sotto la denominazione “ ; Pt_1 Controparte_2
pagina 2 di 14 - che con scrittura privata del 15/2/2006 (sottoscritta anche da , e Pt_3 Parte_2
figli di ), sciogliendo la società di fatto, egli e il fratello Parte_4 Pt_1 Pt_1 avevano convenuto la cessione da parte di esso attore al fratello (e/o a persona da nominarsi) della quota sociale e di “ogni e qualsivoglia spettanza maturata in vigenza della società di fatto”, per il corrispettivo di € 55.000,00, somma pari alla metà del valore attribuito concordemente all'intera azienda, ivi compresi l'avviamento, i crediti e gli automezzi, tenuto conto dei debiti;
- che, inoltre, essi avevano convenuto che: tutte “le posizione debitorie maturate al 31.7.2005 per imposte, tasse, contributi e quant'altro riferite all'attività sociale ma apparentemente attribuite al signor
quale titolare della relativa attività individuale” sarebbero rimaste a carico di Controparte_1 quale nuovo titolare dell'intera impresa;
l'accollo di tutte le diverse PA posizioni debitorie comprendeva non solamente i debiti già conosciuti, individuati e scaduti, ma anche tutti i debiti ancora non scaduti e/o ancora non conosciuti e/o determinati ma comunque riferibili all'attività svolta (in apparente forma individuale) sino al 31/7/2005 sotto la denominazione tutte le esposizioni debitorie successive al 31/7/2005 Controparte_1
e, quindi, dall'1/8/2005 in poi, sarebbero state direttamente a carico del solo Pt_1 che avrebbe continuato a gestire l'impresa sotto il nominativo di esso attore sino
[...] all'atto pubblico che avrebbe formalizzato la cessione (atto che doveva essere rogato entro 30 giorni);
- che, con atto in notar del 13/3/2006, egli aveva quindi ceduto alla “ Per_1 [...]
, persona giuridica nominata dal fratello , Parte_5 Pt_1 formalmente, l'intera azienda (comprensiva di avviamento, crediti, debiti, automezzi, etc.), a lui intestata, ma nella realtà aveva ceduto la sola quota di sua pertinenza;
- che in tale occasione i figli del fratello , ovvero , (legale Pt_1 Pt_3 Parte_2 rappresentante della società cessionaria) e con contestuale scrittura Parte_4 sottoscritta anche dal loro padre e da esso attore quale cedente, avevano dichiarato che continuava ad avere vigore tra loro tutti la scrittura privata del 15/2/2006 con tutte le clausole e le obbligazioni in essa contenuta, nonché di far proprie e di assumere le obbligazioni in testa al loro padre e derivanti dalla citata scrittura privata;
- che egli era stato obbligato, negli anni successivi, a pagare debiti riferibili all'attività aziendale ceduta e relativi a periodi ante 31/7/2005 e/o addirittura successivi a tale data, in quanto l'attività imprenditoriale esercitata in forma (di fatto) societaria era stata comunque esternalizzata in forma individuale e sotto il suo nome, e tale era rimasta per un certo periodo, anche successivamente;
- che aveva dovuto pagare rilevanti somme per svariate cartelle esattoriali (indicate in citazione e agli atti) emesse per contravvenzioni a norme sulla circolazione stradale di mezzi aziendali, per l'omesso pagamento di contributi previdenziali, per recupero di crediti d'imposta, per contributi IVS e FIS tardivamente corrisposti o non corrisposti, per il mancato versamento delle ritenute ai dipendenti, nonché per altre voci di varia natura, fiscale e contributiva;
- che alla data della notifica della citazione aveva corrisposto per debiti aziendali (al cui pagamento, in forza dei citati contratti, erano tenuti i convenuti), la complessiva somma di € 29.006,16.
2. Si costituivano in giudizio , , e i quali, PA Parte_2 Pt_3 Pt_4 pur non contestando l'esistenza della scrittura del 15/2/2006, evidenziavano che essa pagina 3 di 14 conteneva anche l'espressa previsione che “i crediti maturati a favore della predetta società fino al 31.07.2005 sono da attribuire al cessionario” e che non era stato, di contro, possibile riscuotere tali crediti, in quanto le fatture erano intestate all'attore; pertanto, non era stato possibile pagare gli importi richiesti dall'attore perché non erano stati riscossi i crediti ad essi spettanti quali cessionari.
2.1. Precisavano ancora i convenuti che la situazione contabile, rispetto al 15/2/2006, era mutata e che, inoltre, era debitore: Controparte_1
- di , per l'importo di euro 30.749,33, oltre interessi, in forza di una PA scrittura privata datata 13.3.2006, prodotta in copia;
- di per l'importo di euro 32.020,33, oltre interessi, per l'avvenuto Parte_4 pagamento di un debito contratto dall'attore con , e relativo al Controparte_3 conto corrente n° 5101.480.12, di cui era titolare Controparte_1
2.2. I convenuti concludevano, quindi, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento delle somme sopra specificate in favore di Controparte_1 PA
e in via subordinata, tenuto conto dei rispettivi rapporti di
[...] Parte_4 dare/avere, operata la compensazione, la condanna dell'attore al pagamento della differenza.
3. Alla prima udienza, del 15/6/2010, l'attore proponeva querela di falso avverso la fotocopia del foglio datato 13/3/2006, contenente una dichiarazione di debito della somma di 59.539.000 di vecchie lire, in favore del fratello . Precisava, al riguardo, che la Pt_1 dichiarazione era falsa, nel senso che, pur essendo olografa la propria sottoscrizione, il contenuto era stato abusivamente redatto da su uno dei fogli in bianco da PA egli sottoscritti e consegnati al fratello per facilitargli la gestione della ditta e che, dal 15/2/2006 in poi, non potevano più essere usati. Rilevava, ancora, che il riempimento del suddetto foglio con il suo attuale contenuto era stato abusivamente realizzato da PA
(cui apparteneva, incontestatamente, la grafia dell'intero documento),
[...] presumibilmente in occasione dell'inizio del giudizio, nel palese intento di “compensare” il suo debito.
4. A seguito della proposizione della querela di falso il procedimento veniva trasferito dalla sezione distaccata di Cefalù alla sede centrale del Tribunale di Termini Imerese, essendo la cognizione riservata al collegio.
5. Con ordinanza del 20/5/2013 veniva rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale pendente a carico di . PA
6. La causa, istruita con prove orali e produzione documentale, veniva definita con sentenza del Tribunale in composizione collegiale del 19-20 marzo 2019, n. 315/2019, che così statuiva:
“1) Dichiara la falsità della scrittura privata datata 13/03/2006 (documento n. 7 della produzione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta) per essere stata abusivamente riempita senza il consenso del sottoscrittore.
2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
3) In accoglimento della domanda attorea, condanna Parte_6
, e in solido tra loro, a pagare
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 14 a la somma di € 29.745,05, oltre interessi legali a decorrere dai singoli Controparte_1 pagamenti sino al soddisfo.
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore le spese di lite, che liquida nella misura di
€ 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
6.1. Il tribunale motivava la decisione sulla base dei seguenti elementi:
- la falsità della scrittura, in termini di foglio in bianco riempito absque pactis, dimostrata da molteplici fattori: la pacifica disponibilità, da parte di , di una serie di fogli PA in bianco firmati da di cui si faceva menzione anche nella scrittura del Controparte_1
15/2/2006; l'ammissione, da parte del convenuto, di aver scritto di suo pugno la scrittura;
la mancata menzione del debito indicato nella scrittura del 13/3/2006 in quella del 15/2/2006; la mancata attivazione di , per riscuotere il credito, sino all'introduzione PA del giudizio;
la condanna di pronunciata dal Tribunale penale in data PA
11/9/2015;
- la mancanza di prova del credito vantato da (essendo state prodotte Parte_4 distinte di versamento che non consentivano di risalire al soggetto che aveva effettuato il pagamento ed essendo all'epoca poco più che ventenne e privo di Parte_4 occupazione lavorativa) e, in ogni caso, la prescrizione del credito;
- la sostanziale non contestazione del credito vantato da Controparte_1
7. Avverso tale sentenza , , e hanno PA Parte_2 Pt_3 Pt_4 proposto appello, articolato in cinque motivi.
8. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
9. Il Procuratore Generale, in data 11/12/2019, ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. Sostituita l'udienza del giorno 16/04/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/04/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto “nullità del giudizio e della sentenza ed inammissibilità della querela di falso”, in quanto, come riconosciuto nella stessa sentenza, la querela di falso è ammissibile soltanto in presenza di un riempimento di foglio in bianco
“absque pactis”, mentre, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il riempimento sarebbe, al più, avvenuto contra pactis, come dedotto dallo stesso CP_1 nell'atto di querela (“l'attore aveva sottoscritto svariati fogli in bianco, rimasti nella
[...] disponibilità del signor affinché questi li utilizzasse per le necessità della gestione PA dell'azienda”).
11.1. Sarebbe configurabile, quindi, un abuso di biancosegno, e non anche un falso materiale suscettibile di essere impugnato con querela di falso.
11.2. Nell'ambito del medesimo motivo gli appellanti hanno rilevato, inoltre, l'erroneità della decisione della causa da parte di un giudice collegiale anziché monocratico (non essendo la querela ammissibile).
pagina 5 di 14 12. Sul punto l'appellato ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità della querela non era mai stata sollevata precedentemente, che il riempimento è avvenuto sine pactis e che, in ogni caso, egli ha provato in giudizio il riempimento del documento contra pactis.
13. Con il secondo motivo, articolato in più profili, gli appellanti hanno censurato la sentenza per “inidoneità della querela di falso e della relativa decisione ad accertare la presunta falsità del contenuto della scrittura, erroneità della decisione di accoglimento della querela di falso, erroneità del rigetto delle eccezioni di compensazione formulate da conseguente nullità della PA sentenza”.
13.1. Con il primo profilo gli appellanti hanno dedotto che la querela di falso non era idonea a dimostrare la falsità del contenuto della dichiarazione e ad assolvere agli oneri di allegazione cui era tenuto. Controparte_1
13.2. Gli appellanti hanno dedotto, poi, che la sentenza del Tribunale sarebbe motivata sulla base della sentenza penale di condanna di , totalmente riformata in PA appello, con revoca delle statuizioni civili.
13.3. Inoltre, non sarebbe vero che nella scrittura del 15/2/2006 si dà atto dell'esistenza di fogli in bianco firmati da e in possesso di . CP_1 Pt_1
13.4. Sarebbero poi infondate (e in violazione del disposto dell'art. 2734 c.c.) le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'ammissione del riempimento del foglio da parte di . PA
13.5. Ed ancora, sarebbero infondate, secondo gli appellanti, le argomentazioni svolte a pag. 3 della sentenza impugnata («appare, cioè, inverosimile, che in sede di regolamentazione finale dell'attività, in cui il convenuto si era obbligato a corrispondere all'attore la somma di € Pt_1
55.000,00 quale corrispettivo della quota sociale acquistata, le parti non si sarebbero premurate di considerare anche il presunto debito di € 30.749,33 che l'attore avrebbe avuto nei confronti del fratello
»), tenuto conto che la scrittura del 15/2/2006 regolava i rapporti di dare-avere Pt_1 nell'ambito della società, mentre il credito di esulava dall'attività PA aziendale.
13.6. Sarebbe un falso argomento, poi, quello secondo cui la mancata attivazione di per la riscossione del credito sarebbe stata sintomatica della falsità della PA scrittura che lo riconosceva;
ciò in quanto “Il Sig. si sentiva (…) ampiamente PA garantito dal fatto che i debiti sociali se li era accollati il fratello: a che scopo procedere? Il tutto avrebbe trovato compensazione (come di fatto la trovò) alla conclusione dell'attività, con la scrittura incriminata”.
13.7. In conclusione, il Tribunale avrebbe argomentato “progredendo di presunzione in presunzione”.
14. Sul punto l'appellato ha ribadito di aver fornito la prova dell'abusivo riempimento, quanto meno contra pactis, della scrittura del 13/3/2006.
14.1. ha rilevato, inoltre, che il Tribunale non ha ritenuto sussistente Controparte_1 alcuna “confessione”, da parte di , dell'abusivo riempimento, valutando PA
l'ammissione di di avere riempito con sua mano il documento (di cui alla PA memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) come un ulteriore elemento indiziario, comprovante la falsificazione.
pagina 6 di 14 14.2. Infine, secondo l'appellato, la circostanza che gli assegni con cui doveva essere pagato il prezzo della cessione (n. 3 assegni, di cui il primo alla stipula del definitivo, il secondo con scadenza al 31/7/2006 ed il terzo con scadenza al 31/1/2007) furono sostituiti, in prossimità delle scadenze contrattualmente convenute, con altri assegni con scadenze successive, rafforzerebbe l'argomento, svolto nella sentenza impugnata, circa l'anomalia della mancata attivazione della scrittura del 13/3/2006 [cfr. pagg. 15-16 della comparsa di costituzione:
“Anche per tale motivo appare indiscutibile che, qualora fosse stato vero che avesse Controparte_1 dovuto restituire somme rilevanti a il pagamento di detti assegni (e tanto meno la loro PA sostituzione con altri con scadenza, successiva) non sarebbe mai avvenuto;
sarebbe stato, invero, privo di senso (e il signor è sicuramente uomo di grand'esperienza e molto avveduto) pagare PA rilevanti somme al proprio debitore”].
15. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato: “Il Tribunale non ha limitato la propria pronuncia alla sola querela di falso (cioè all'affermazione del fatto che la scrittura querelata non proveniva dal querelante) ma ha da ciò ritenuto non provati i crediti dell'appellante, e quindi ha totalmente omesso di prendere in considerazione tutte le prove documentali prodotte dall'appellante e che dimostravano documentalmente tutti i propri crediti”.
15.1. Gli appellanti hanno dedotto, in particolare, che tutti i pagamenti elencati nella scrittura querelata non sarebbero stati oggetto di contestazione;
inoltre, presso la Controparte_1 stazione Carabinieri di Campofelice di , li avrebbe espressamente riconosciuti, CP_4 rendendo dichiarazioni del tutto contrastanti con quanto dedotto nel corso del giudizio.
16. L'appellato, sul punto, ha dedotto la piena coerenza delle dichiarazioni da egli rese dinanzi ai Carabinieri di Campofelice di Roccella e ribadito l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni derivanti dal contratto del 3/12/1991, cui la (falsa) scrittura del 13/3/2006 fa riferimento;
negli scritti difensivi finali, inoltre, ha rilevato la tardività della produzione documentale (s.i.t. da egli rese dinanzi ai Carabinieri).
17. Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto insussistente il credito di ed ha rigettato la domanda Parte_4 riconvenzionale da egli spiegata.
17.1. Il credito, in particolare, risulterebbe provato dai documenti prodotti sub 15 e 16, mentre la ritenuta prescrizione sarebbe, in realtà, insussistente, alla luce dell'atto interruttivo (doc. n. 17), non correttamente valutato dal Tribunale.
18. Sul punto l'appellato ha ribadito le difese spiegate in primo grado, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
19. Infine, con il quinto motivo, gli appellanti hanno impugnato la regolamentazione delle spese, chiedendo di porle a carico dell'appellato, all'esito dell'accoglimento dei motivi di appello spiegati.
20. Il primo motivo di appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
20.1. Come evidenziato anche dal Tribunale, la «denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"» (così Cass., sez. III, 7 marzo 2014, n. 5417, citata nella sentenza impugnata).
La querela di falso non è necessaria, infatti, quando il riempimento sia avvenuto “contra pacta”, cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo precedentemente intervenuto;
pagina 7 di 14 mentre, infatti, «il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza», il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste «in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo»; ne deriva che «anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso» [così Cass., sez. II, 29 aprile 2024, ord. n. 11422; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. III, 17 gennaio 2018, ord. n. 899; cfr. anche Cass., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 2524: «La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi un cui il riempimento sia stato eseguito "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare»].
20.2. Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il documento impugnato di falso (doc. n. 7 della produzione di primo grado degli odierni appellanti) è costituito da una dichiarazione, sottoscritta da e , del seguente tenore: Controparte_1 PA
“Tra i sottoscritti e si conviene e stipula quanto segue, in riferimento alla scrittura Pt_1 CP_1
PRIVATA del 3/12/1991 stipulata con il Sig. si impegna a Parte_4 Controparte_1 corrispondere entro anni 4 la somma sottoelencata a pagata a suo tempo per suo PA conto da £ 20.000.000 £ PA Controparte_5 Parte_7
4.000.000 LO £ 3.000.000 £ 4.200.000 SMAR £ 3.339.000 CP_6 Parte_8
25.000.000 TOTALE £ 59.539.000 PARI A € 30.749,33 Controparte_7
AL PAGAMENTO DELLA SOMMA VERRANNO consegnati al sig. i titoli di Controparte_1 cui sopra.
Termini Imerese 13 marzo 2006”.
La dichiarazione reca le sottoscrizioni “ e “ . PA Controparte_1
20.3. Alla prima udienza dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, il 15/6/2010, a proposto querela di falso avverso la scrittura, «atteso che il Pt_1 suddetto foglio era stato consegnato sottoscritto dall'attore ma in bianco al signor PA
Quindi, il riempimento del suddetto foglio con il suo attuale contenuto è stato abusivamente realizzato successivamente, dopo l'inizio del presente giudizio, da parte del signor cui appartiene PA la grafia.
Come detto, il foglio è stato in origine sottoscritto in bianco insieme ad altri fogli e consegnato dall'attore al signor affinché questi li utilizzasse, qualora fosse necessario, nell'ambito della PA società di fatto a suo tempo fra gli stessi intercorrente».
20.4. Dell'esistenza di tali fogli in bianco, invero, le parti, contrariamente a quanto argomentato dagli appellanti, si sono reciprocamente date atto nella scritta privata del pagina 8 di 14 15/2/2006, laddove, alla lettera d), hanno testualmente previsto: “Poiché alle volte sono stati firmati dagli odierni contraenti fogli in bianco gli stessi stabiliscono che eventuali dichiarazioni contenute in detti fogli devono ritenersi privi di qualsiasi valore giuridico e ciò perché come si è detto le parti intendono regolare i reciproci rapporti con la presente scrittura”.
20.5. In tutta evidenza, l'allegazione dell'appellato concerne un riempimento dei fogli firmati in bianco “contra pactis”, e, quindi, un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum intercorso tra le parti, il quale, come premesso, può avere un contenuto sia positivo che negativo, con la conseguenza che «anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso» (cfr. Cass., n. 11422/2024, cit.).
20.6. La mancata prospettazione di un riempimento “absque pactis”, e cioè di «una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza» (cfr. ancora Cass., n. 11422/2024, cit.) rende la querela di falso, nel caso di specie, non soltanto superflua (perché non necessaria), ma anche inammissibile, difettando, appunto, il falso materiale, nei termini specificati dalla Suprema Corte.
21. Tanto premesso, la circostanza che la querela di falso sia inammissibile non determina affatto, come dedotto dagli appellanti, la nullità della sentenza, per essere stata la causa decisa dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
La proposizione della querela di falso, infatti, a prescindere dall'ammissibilità o dalla fondatezza della stessa, imponeva, ai sensi dell'art. 225 comma 1 c.p.c. nella formulazione allora vigente, la relativa delibazione a cura del Tribunale in composizione collegiale.
22. Al contempo, l'inammissibilità della querela non esclude, in via generale, che il riempimento abusivo della scrittura privata avvenuto contra pacta, ove provato, sia suscettibile di apprezzamento in base al corredo probatorio ritualmente acquisito.
23. Nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dagli appellanti, il riempimento del foglio contra pactis deve ritenersi ampiamente provato, dovendosi ritenere infondato il secondo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno censurato tutti gli elementi probatori ritenuti, nella sentenza impugnata, sintomatici della falsità e che, per quanto sopra esposto circa l'inammissibilità della querela di falso, devono comunque ritenersi comprovanti la violazione del patto ad scribendum intercorso tra le parti.
23.1. Deve ritenersi non controversa, in primo luogo, l'allegazione di Controparte_1 secondo cui il fratello era in possesso di fogli in bianco da lui firmati, in ragione della Pt_1 singolare gestione della società di fatto costituita dai due fratelli il 31.12.1997 (formalmente, l'azienda era condotta dalla ditta individuale intestata a mentre l'attività Controparte_1 era in realtà riconducibile alla società di fatto, di cui curava PA
l'amministrazione ordinaria). L'allegazione, peraltro, trova conferma, come già esposto, nella scrittura del 15/2/2006, sottoscritta da tutti gli appellanti.
23.2. Per quanto allegato negli scritti difensivi degli appellanti, inoltre, la scrittura del 13/3/2006 è stata materialmente redatta da (cfr. memoria ex art. 183 co. Controparte_1
6 n. 1 c.p.c. depositata il 9/7/2010). Non si tratta, si badi bene, di una “confessione”, come erroneamente dedotto dagli appellanti, che, sul punto, hanno infondatamente censurato la sentenza di primo grado per presunta violazione del disposto dell'art. 2734 c.c. (dichiarazioni
pagina 9 di 14 aggiunte alla confessione), bensì di un elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice (cfr. sul punto Cass., sez. VI-II, 19 marzo 2019, ord. n. 7702: «Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore»).
23.3. Appare poi effettivamente inverosimile, come già evidenziato dal Tribunale, che del significativo credito di risultante dalla scrittura del 13/3/2006 (€ PA
30.749,33) non si sia fatta menzione alcuna né nella scrittura privata sottoscritta circa un mese prima (15/2/2006), in cui le parti hanno concordato il prezzo della cessione dell'azienda in € 55.000,00 (di cui euro 20.000,00 da versare alla stipula dell'atto notarile), né nell'atto notarile stesso, avente la stessa data della scrittura in questione (13/3/2006).
Al riguardo, è significativo che nessuno dei testi escussi (tra cui il notaio ), presenti Per_1 il 13/3/2006 presso lo studio notarile, abbia confermato la sottoscrizione di un documento diverso dalla cessione di azienda formalizzata dinanzi al notaio (cfr. verbale di udienza dell'1/10/2014, deposizione dei testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
). Testimone_4
Non convincente, poi, è l'argomento degli appellanti, secondo cui la mancata menzione del
contro
-credito nella scrittura del 15/2/2006 sarebbe giustificabile con il fatto che la scrittura mirava a regolare i rapporti di dare-avere nell'ambito dell'azienda, mentre il credito di esulava da tale attività, essendo comunque poco plausibile che nella PA scrittura privata, a fronte di un credito di euro 55.000,00 di non si sia Controparte_1 fatta menzione del significativo
contro
-credito (per euro 30.749,33, superiore alla metà del prezzo della cessione) del cessionario . PA
23.4. Ed ancora, è del tutto anomalo che, fino all'introduzione del giudizio di primo grado (2011), non abbia attivato in alcun modo il riconoscimento del debito da PA parte di contenuto nella scrittura del 13/3/2006, tanto più ove si Controparte_1 consideri che gli assegni originariamente destinati ad essere riscossi, dopo la stipula dell'atto notarile, alle scadenze indicate alla lettera c) della scrittura del 15/2/2006 (31/7/2006 e 31/1/2007), furono sostituiti, alla scadenza, con altri assegni, con scadenze successive (circostanza sostanzialmente confermata da nel corso dell'interrogatorio PA formale all'udienza del 25/11/2013), senza che, ancora una volta, facesse PA menzione alcuna del suo
contro
-credito.
23.5. In ultimo, non può sottacersi che, visivamente, il documento mostra una evidente
“contrazione” della scrittura, “come a rientrare nello spazio rientrate nello spazio antecedente alla sottoscrizione”, come evidenziato anche nella motivazione della sentenza penale n. 1737/2015 del Tribunale di Termini Imerese, con cui è stato condannato, per i Controparte_1 medesimi fatti, per il reato di cui agli artt. 486 e 488 c.p., ritualmente acquisita agli atti.
23.6. A tale ultimo riguardo, si osserva che sono del tutto infondate le censure mosse dagli appellanti al richiamo della sentenza penale in questione, effettuato dalla sentenza di primo grado quale indizio della affermata falsità della scrittura;
in disparte che le prove assunte nel processo penale e la sentenza ivi pronunciata (sia pure riformata, come nel caso di specie, per sopravvenuta depenalizzazione del reato) costituiscono prove atipiche, liberamente valutabili dal Giudice (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 16 aprile 2025, n. 9957), è dirimente il rilievo che, indipendentemente dalla statuizione penale, gli elementi fin qui esposti forniscono indizi pagina 10 di 14 gravi, precisi e concordanti sull'abuso di biancosegno posto in essere da , e PA nessun valore può quindi attribuirsi alla scrittura privata del 13/3/2006.
24. Venendo al terzo motivo di appello, preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione, per la prima volta nel presente giudizio di appello, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da dinanzi alla stazione Carabinieri di Controparte_1
Campofelice di Roccella in data 8 dicembre 2011.
A nulla rileva, infatti, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, che il giudizio di primo grado sia stato introdotto nel 2011, posto che la modifica in senso restrittivo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal decreto legge n. 83 del 2012 (che dopo le parole “non possono essere prodotti nuovi documenti”, ha soppresso le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”), trova applicazione se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata (come nel caso di specie) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 citato e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. sul punto Cass., sez. I, 25 luglio 2023, ord. n. 22264).
25. Nel merito, il motivo di appello è infondato.
25.1. ha lamentato che il Tribunale, dopo aver accolto la querela di falso, PA non si sarebbe pronunciato sulle ulteriori prove documentali del proprio
contro
-credito.
Si tratta, in particolare, della scrittura del 3/12/1991, sottoscritta da Controparte_1
e (classe 1932, padre dei germani e PA Parte_4 CP_1
) e dai documenti da 9 a 14 della produzione di primo grado, di cui, effettivamente, il Pt_1
Tribunale non ha tenuto conto.
25.2. Orbene, con la scrittura privata del 3/12/1991 i germani e si CP_1 Pt_1 impegnavano a pagare (con modalità, invero, poco chiare) alcuni debiti del padre;
si legge infatti nella scrittura: “i fratelli dovranno pagare i seguenti effetti di favore a nome di Pt_1
L. 25.000.000; L. 10.000.000; L. Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
15.500.000; L. 1.000.000; Ancora i fratelli predetti dovranno pagare gli assegni Parte_7 bancari in possesso di di L. 13.000.000; di di L. 20.000.000; di Persona_2 Controparte_10
L. 15.000.000; di di L. 3.000.000; Ed inoltre dovuti senza titolo al dott. CP_11 CP_12
L. 3.000.000; alla concessionaria Alfa Romeo 2.500.000; al sig. CP_13 Controparte_14
L. 4.200.000 (assegno scaduto)”.
I documenti prodotti dagli appellanti da 9 a 14 costituirebbero prova dell'avvenuto pagamento di tali debiti (o parte di essi) da parte di . PA
Orbene, i documenti n. “9/10” e 11 sono costituiti da mere fotocopie di assegni o cambiali a favore di (verosimilmente, si tratta degli “effetti di favore” di cui si fa Parte_4 menzione nella scrittura) e non provano alcun pagamento da parte di . PA
Di contro, forniscono prova dell'effettivo pagamento i documenti n. 12 (fotocopia di assegno bancario di euro 3.000.000, con la dicitura in calce “ ”, con attestazione CP_12 dell'avvenuto pagamento da parte di a cura dell'agenzia di della PA CP_3
Cassa Centrale di Risparmio V.E), n. 13 (ricevuta di versamento di della somma di Parte_9 lire 4.200.000, da parte di , con la dicitura in calce “Assegno PA
Santonocito”) e n. 14 (dichiarazione del l.r. della concessionaria Alfa Romeo “Smar”, attestante il pagamento, da parte di , della somma di lire 3.339.000). PA
pagina 11 di 14 25.3. Sul punto l'appellato ha tempestivamente eccepito, in primo grado, la prescrizione del diritto vantato da Controparte_1
L'eccezione, come già evidenziato dal Tribunale, è fondata. Ed invero, si tratta di pagamenti risalenti all'anno 1992 e non constano atti interruttivi della prescrizione.
Né a diverse conclusioni può giungersi ai sensi dell'art. 1242 comma 2 c.c., a norma del quale la prescrizione “non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Il credito per il quale ha agito in giudizio, infatti, è maturato in data Controparte_1 successiva alla scrittura privata del 15/2/2006 ed alla cessione di azienda del 13/3/2006, come comprovato anche dalle ricevute di pagamento versate in atti (la maggior parte delle quali dell'anno 2010, la più risalente del 28/12/2009), allorquando la pretesa creditoria di era già (ampiamente) prescritta. PA
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
26. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
26.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da con la seguente motivazione: «Quanto al credito vantato in compensazione Parte_4 dal convenuto va rilevato che anche in tal caso non è stata fornita alcuna prova;
la Parte_4 mera produzione di copia di distinte di versamenti non consente, invero, di risalire alla persona del convenuto come soggetto che avrebbe effettuato il pagamento;
peraltro, come correttamente osservato dalla difesa dell'attore, all'epoca (1990-2000) il convenuto aveva poco più di vent'anni, Parte_4 non svolgeva alcuna attività lavorativa e non aveva alcuna disponibilità economica propria, tanto meno di tale entità.
In ogni caso, il credito sarebbe oramai irrimediabilmente prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dal presunto pagamento e non essendo intervenuto alcun atto interruttivo (quanto alla nota datata 13/03/2010, non risulta la prova della spedizione, né della consegna)”.
26.2. In primo luogo, la sentenza ha errato nel ritenere non provata la spedizione e la consegna della nota del 13/3/2010 (cfr. doc. n. 17 della produzione di parte appellante).
La nota in questione, con cui metteva formalmente in mora l'odierno Parte_4 appellato per la restituzione della somma di euro 32.020,33, risulta spedita a mezzo raccomandata a/r del 13/3/2010, ricevuta il 15/3/2010 (la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, per quanto dedotto dagli appellanti e non contestato dall'appellato, appartiene alla moglie di . Controparte_1
26.3. Ciò posto, le ricevute di pagamento versate in atti da (all. n. 16) Parte_4 attestano pagamenti effettuati in data 11/11/1999, 31/1/2000, 29/2/2000, 31/3/2000, 28/4/2000, 31/5/2000, 29/6/2000.
Tenuto conto che l'atto interruttivo risale al 15/3/2010, l'eccezione di prescrizione sollevata da risulta infondata per i pagamenti del 31/3/2000, 28/4/2000, Controparte_1
31/5/2000, 29/6/2000.
26.4. Di contro, deve ritenersi prescritto il primo pagamento, dell'11/11/1999, di 35 milioni di lire, da mettere in relazione alla “offerta transattiva” del 25/10/1999, in cui si menziona il versamento, da parte di di 35 milioni di lire in contanti, a mezzo Parte_4 assegno circolare (di cui meglio si dirà in seguito). pagina 12 di 14 Al riguardo, va richiamato il disposto dell'art. 1242 comma 2 c.c., a norma del quale la prescrizione “non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Tenuto conto che il primo credito di è sorto il 28/12/2009 (cfr. all. n. 27 Controparte_1 della produzione di parte appellata), a quella data il
contro
-credito di di Parte_4 cui al versamento dell'11/11/1999, era già prescritto, anche ai limitati fini della compensazione.
Di contro, i versamenti del 31/1/2000 e del 29/2/2000, pur non beneficiando dell'interruzione della prescrizione del 15/3/2010, risultano opponibili ai fini della compensazione, non essendo gli stessi prescritti alla data di coesistenza con i crediti di (il primo dei quali, come premesso, sorto il 28/12/2009). Controparte_1
26.5. Ciò posto, non è condivisibile la sentenza di primo grado, laddove ha escluso la fondatezza del credito vantato da con la motivazione sopra riportata. Parte_4
Ed invero, nella già citata offerta transattiva indirizzata a Banco di Sicilia s.p.a. l'appellato offriva, a saldo e stralcio dei propri debiti, la somma complessiva di lire Controparte_1
62.000,00, con le seguenti modalità di pagamento: “£ 35.000.000 in contanti, che vengono versati mediante assegno circolare dal terzo nato il 25\08\1978, con la precisazione che Parte_4 detto versamento è eseguito a garanzia del buon fine della presente offerta transattiva e pertanto dovrà essere restituito ove l'offerta venga riscontrata negativamente dall'Istituto;
£ 27.000.000 entro il 30\06\2000 precisamente:
£ 4.500.000 entro il 31\1\2000; £ 4.500.000 entro il 28\02\2000; £ 4.500.000 entro il 31\03\2000;
£ 4.500.000 entro il 31/04/2000; £ 4.500.000 entro il 31\05\2000; £4.500.000 entro il 31\06\2000”.
Nell'offerta transattiva inoltre, ha precisato: “Le somme offerte sopra Controparte_1 specificate rappresentano per il sottoscritto uno sforzo immenso per onorare il quale il sottoscritto provvederà a lavorare notte e giorno ed a ricorrere all'aiuto finanziario di clienti e amici”. ha versato in atti, come premesso, ricevute di versamenti bancari, da egli Parte_4 effettuati (come emerge dalla sottoscrizione) in coincidenza con le date di scadenza indicate nella offerta transattiva sottoscritta dallo zio (31/1/2000, 29/2/2000, 31/3/2000, 28/4/2000, 31/5/2000, 29/6/2000), tutti dell'importo ivi previsto (£ 4.500.000 ciascuno) e tutti con espressa dicitura “versamento come da proposta del 25/10/1999”.
A fronte di tali evidenze documentali, non sono condivisibili le argomentazioni del Tribunale, circa la giovane età di e la mancanza di disponibilità finanziarie Parte_4
(circostanza, peraltro, indimostrata).
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
26.6. Tenuto conto che il credito di complessivamente opponibile in Parte_4 compensazione ammonta a euro 13.944,30, il credito di in riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, va rideterminato, operata la compensazione, in euro 15.800,75.
27. L'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, non è fondato.
27.1. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere (anche d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito pagina 13 di 14 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
27.2. Ciò posto, avuto riguardo all'inammissibilità della spiegata querela di falso e, al contempo, dell'accoglimento parziale della domanda spiegata in primo grado da CP_1
le spese vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo, le spese
[...] seguono la soccombenza prevalente e vanno poste, quindi, a carico di , PA
, e per tale quota, le spese si Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, e in complessivi euro 2.997,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso spiegata, nel primo grado di giudizio, da CP_1
[...]
- in parziale accoglimento della domanda spiegata da previa Controparte_1 compensazione del credito di con il credito vantato da Controparte_1 Parte_4
condanna gli appellanti , ,
[...] PA Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore di della somma
[...] Parte_4 Controparte_1 complessiva di euro 15.800,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna , , e PA Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore di di un mezzo delle spese di lite, che
[...] Controparte_1 liquida, per tale quota, in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, e in complessivi euro 2.997,00 per compensi professionali, quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dichiara compensate tra le parti, per il restante mezzo, le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 2 luglio 2024.
Il Consigliere Relatore dott.ssa Laura Petitti
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
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