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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10390/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10390/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DILETTA DIONIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAOLA PASINATO e dell'avv. GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 8/04/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 25/11/2024, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 23/10/2025 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 10/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10390/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DILETTA DIONIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAOLA PASINATO e dell'avv. GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 8/04/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 25/11/2024, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 23/10/2025 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 10/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino