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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. GUERRA IMMACOLATA;
per parte appellata, l'avv. PANDOLFI, per delega dell'avv. IMPERIALI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritirano in camera di consiglio.
Il giudice, in esito alla camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2018 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via A. Parte_1 C.F._1
Ghisleri Lotto U Is. 2/Sc. D presso lo studio dell'avv. Guerra Immacolata, c.f.:
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLANTE
E
, c.f. , con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo n.317, presso lo studio dell'avv. Imperiali Riccardo, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATA
NONCHÈ
, residente in [...]. Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, , in qualità di proprietario della Parte_1
vettura BMW tg. BK792NL, assicurata per la RCA con oggi Controparte_3
in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Controparte_1
pagina 2 di 7 di Pace di Napoli, , in qualità di proprietario della vettura Fiat Punto tg. Controparte_2
AW547HG, e l' in persona del l.r.p.t., in qualità di mandataria Controparte_1
della in p.l.r.p.t., impresa di assicurazione di quest'ultimo veicolo, Controparte_4
chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , la Controparte_2
condanna di quest'ultimo, in solido con l' al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti alla parte anteriore sinistra della propria autovettura, in occasione del sinistro verificatosi in data 07/12/12, alle ore 19,30 circa, allorquando, mentre transitava lungo via Sartania in Napoli la sua autovettura veniva urtata dall'autovettura di proprietà di che usciva a retromarcia nei pressi della Controparte_2 CP_5
Si costituiva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e nel merito, contestata la verificazione del sinistro e la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione del teste ammesso.
All'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 23682/17, rigettava la domanda non ritenendo provata in capo all'attore la proprietà del veicolo al momento del sinistro, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui non ha ritenuto provata la proprietà della vettura BMW tg. BK792NL in capo ad esso tenuto conto della documentazione prodotta e riformulata la domanda ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 7 , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2
giudizio di appello.
Venendo al merito dell'appello, la domanda proposta dall'attore va ricondotta all'azione di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, perché questi, in qualità di soggetto danneggiato, ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo asseritamente, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile ai sensi della predetta disposizione.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della stessa per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
A tal proposito giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale… Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il pagina 4 di 7 giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama
Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti gli asseriti danni alla parte anteriore sinistra della propria autovettura, rinviando l'individuazione degli stessi ad una fattura ed alla documentazione fotografica prodotta in atti, attraverso la quale non può comunque ritenersi assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
La giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, precisato che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.),
pagina 5 di 7 potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di 5 chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 23682/17 emessa dal Giudice di Pace Di Napoli da nei confronti di , nonché Parte_1 Controparte_1
di , così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
pagina 6 di 7 euro 893,20 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. GUERRA IMMACOLATA;
per parte appellata, l'avv. PANDOLFI, per delega dell'avv. IMPERIALI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritirano in camera di consiglio.
Il giudice, in esito alla camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2018 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via A. Parte_1 C.F._1
Ghisleri Lotto U Is. 2/Sc. D presso lo studio dell'avv. Guerra Immacolata, c.f.:
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLANTE
E
, c.f. , con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo n.317, presso lo studio dell'avv. Imperiali Riccardo, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATA
NONCHÈ
, residente in [...]. Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, , in qualità di proprietario della Parte_1
vettura BMW tg. BK792NL, assicurata per la RCA con oggi Controparte_3
in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Controparte_1
pagina 2 di 7 di Pace di Napoli, , in qualità di proprietario della vettura Fiat Punto tg. Controparte_2
AW547HG, e l' in persona del l.r.p.t., in qualità di mandataria Controparte_1
della in p.l.r.p.t., impresa di assicurazione di quest'ultimo veicolo, Controparte_4
chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , la Controparte_2
condanna di quest'ultimo, in solido con l' al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti alla parte anteriore sinistra della propria autovettura, in occasione del sinistro verificatosi in data 07/12/12, alle ore 19,30 circa, allorquando, mentre transitava lungo via Sartania in Napoli la sua autovettura veniva urtata dall'autovettura di proprietà di che usciva a retromarcia nei pressi della Controparte_2 CP_5
Si costituiva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e nel merito, contestata la verificazione del sinistro e la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione del teste ammesso.
All'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 23682/17, rigettava la domanda non ritenendo provata in capo all'attore la proprietà del veicolo al momento del sinistro, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui non ha ritenuto provata la proprietà della vettura BMW tg. BK792NL in capo ad esso tenuto conto della documentazione prodotta e riformulata la domanda ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 7 , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2
giudizio di appello.
Venendo al merito dell'appello, la domanda proposta dall'attore va ricondotta all'azione di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, perché questi, in qualità di soggetto danneggiato, ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo asseritamente, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile ai sensi della predetta disposizione.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della stessa per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
A tal proposito giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale… Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il pagina 4 di 7 giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama
Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti gli asseriti danni alla parte anteriore sinistra della propria autovettura, rinviando l'individuazione degli stessi ad una fattura ed alla documentazione fotografica prodotta in atti, attraverso la quale non può comunque ritenersi assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
La giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, precisato che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.),
pagina 5 di 7 potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di 5 chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 23682/17 emessa dal Giudice di Pace Di Napoli da nei confronti di , nonché Parte_1 Controparte_1
di , così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
pagina 6 di 7 euro 893,20 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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