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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/07/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 7 2025
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore giudice giudice relatore dott. Maria Azzurra Guerra
dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Barletta alla Via
[...] (p.iva
Foggia n. 50
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 20.1.2025, Controparte_2 e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_3
essendo creditrici della complessiva somma di € 149.100,12, inControparte_1 virtù di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi.
ex dipendente della società, ha chiesto Con ricorso depositarto il 7.2.2025 Parte_1
,
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 essendo creditore della complessiva somma di € 13.922,49 giusta atto di precetto. In data 29.4.2025 Parte_2 ex dipendente, ha depositato "istanza di intervento nella procedura
,
Controparte_1 esponendo di essere creditrice della liquidazione giudiziale" di della complessiva somma di € 28.720,26, in virtù di decreto ingiuntivo, credito rimasto insoddisfatto anche a seguito di pignoramento mobiliare. Analoga “istanza di intervento” è stata depositata in data
30.4.2025 da Controparte_4 anch'essa creditrice rimasta insoddisfatta.
,
Effettuata, con esito positivo, la notifica alla società debitrice alla casella pec indicata nel Registro delle Imprese e acquisite le informative dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, all'udienza del 16.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sussiste la legittimazione dei ricorrenti e degli interventori, tutti creditori in virtù di decreto ingiuntivo.
L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del
-
29/10/2010 di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n.
1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) un'esposizione debitoria non superiore a €
500.000,00.
Per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente che sia superata una delle tre soglie nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso.
Nel caso di specie, in particolare, dai bilanci di esercizio del 2022 e 2023 risulta il superamento delle suindicate soglie: in particolare, al 31.12.2022 l'attivo era pari a € 1.791.868,90, i ricavi pari ad €
5.356.845,98 e i debiti pari ad € 530.166,86; al 31.12.2023 risulta un attivo patrimoniale pari ad €
2.690.837,22 e ricavi pari ad €2.308.153,03.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell' esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, indici sintomatici dell'insolvenza sono: il mancato pagamento del debito nei confronti dei fornitori e lavoratori per importi non particolarmente rilevanti, la sussistenza di ingenti debiti nei confronti dell'Erario, pari a circa € 815.320,87, l'esistenza di numerosi protesti a partire dal 2023 e la pendenza di procedure esecutive mobiliari.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare; della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[...]
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. IO DA, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 7.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
CP_5 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Controparte_6 l'intervenuta liquidazione giudiziale della società;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore giudice giudice relatore dott. Maria Azzurra Guerra
dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Barletta alla Via
[...] (p.iva
Foggia n. 50
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 20.1.2025, Controparte_2 e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_3
essendo creditrici della complessiva somma di € 149.100,12, inControparte_1 virtù di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi.
ex dipendente della società, ha chiesto Con ricorso depositarto il 7.2.2025 Parte_1
,
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 essendo creditore della complessiva somma di € 13.922,49 giusta atto di precetto. In data 29.4.2025 Parte_2 ex dipendente, ha depositato "istanza di intervento nella procedura
,
Controparte_1 esponendo di essere creditrice della liquidazione giudiziale" di della complessiva somma di € 28.720,26, in virtù di decreto ingiuntivo, credito rimasto insoddisfatto anche a seguito di pignoramento mobiliare. Analoga “istanza di intervento” è stata depositata in data
30.4.2025 da Controparte_4 anch'essa creditrice rimasta insoddisfatta.
,
Effettuata, con esito positivo, la notifica alla società debitrice alla casella pec indicata nel Registro delle Imprese e acquisite le informative dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, all'udienza del 16.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sussiste la legittimazione dei ricorrenti e degli interventori, tutti creditori in virtù di decreto ingiuntivo.
L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del
-
29/10/2010 di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n.
1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) un'esposizione debitoria non superiore a €
500.000,00.
Per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente che sia superata una delle tre soglie nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso.
Nel caso di specie, in particolare, dai bilanci di esercizio del 2022 e 2023 risulta il superamento delle suindicate soglie: in particolare, al 31.12.2022 l'attivo era pari a € 1.791.868,90, i ricavi pari ad €
5.356.845,98 e i debiti pari ad € 530.166,86; al 31.12.2023 risulta un attivo patrimoniale pari ad €
2.690.837,22 e ricavi pari ad €2.308.153,03.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell' esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, indici sintomatici dell'insolvenza sono: il mancato pagamento del debito nei confronti dei fornitori e lavoratori per importi non particolarmente rilevanti, la sussistenza di ingenti debiti nei confronti dell'Erario, pari a circa € 815.320,87, l'esistenza di numerosi protesti a partire dal 2023 e la pendenza di procedure esecutive mobiliari.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare; della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[...]
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. IO DA, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 7.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
CP_5 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Controparte_6 l'intervenuta liquidazione giudiziale della società;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore