Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
RG 117/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15 gennaio 2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1
con studio in Como, Via Bellini n. 14, ed ivi elettivamente domiciliata e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] con gli avvocati Sabrina Molteni (C.F. – PEC C.F._4
, e Emiliano Torchia (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
, con studio in Olgiate Comasco, Via Tarchini n. 11, ed ivi Email_3
elettivamente domiciliato i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in NI (oggi OL) in data 17 giugno 2000
(anno 2000, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A);
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ordinando Parte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nel Registro
Atti di Matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale sita in OL, Via Ragnone n. 20, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, affinché continui ad abitarla unitamente Parte_1
ai figli maggiorenni, studenti, non autonomi economicamente;
- Il sig. si obbliga a rilasciare la casa familiare entro e non oltre trenta giorni dalla data CP_1 dell'udienza di comparizione personale delle parti avanti il Giudice Designato, fissata per il giorno 30.4.2025, impegnandosi in particolare a trasferirsi altrove, in una abitazione posta a debita distanza dalla casa coniugale;
- Porre a carico del sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, il CP_1
versamento della somma mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
per dodici mensilità annue e previsione di rivalutazione annua ISTAT con decorrenza 1.4.2026, sulla base 1.4.2025 -1.4.2026;
- Disporre sin da ora che il contributo indiretto al mantenimento dei figli posto a carico del sig.
qualora il canone di locazione dell'immobile ove lo stesso si trasferirà a vivere sarà pari CP_1
od inferiore ad Euro 600,00 mensili, sarà automaticamente elevato ad Euro 700,00 mensili (euro
350,00 per ciascun figlio) e che, nel caso in cui il sig. non sosterrà spese abitative, le parti CP_1 si obbligano sin da ora a rideterminare l'ammontare del contributo indiretto al mantenimento dei figli dovuto dal padre.
A tal fine, il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra copia del contratto di CP_1 Parte_1 locazione relativo all'abitazione dallo stesso reperita;
- Prevedere che l'assegno unico italiano e gli assegni familiari svizzeri spettanti alle parti per entrambi i figli saranno percepiti per intero dalla sig.ra ; Parte_1
- Disporre che i genitori sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese extra assegno dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto. Per_ Le parti danno altresì atto che vi è accordo tra di loro a che continui ad essere seguita privatamente dal medico reumatologo di Milano, che entrambi i figli continuino ad essere seguiti privatamente dagli specialisti per le cure dentistiche e dermatologiche e che le spese per i trasporti dei figli, incluse quelle dell'auto in uso agli stessi, siano divise in parti uguali tra i genitori:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria, fermo restando quanto sopra previsto in deroga relativamente ai canoni di locazione;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- Quanto in particolare al costo dei canoni di locazione delle abitazioni in uso ai figli per motivi di studio, le parti concordano che esse rimangano a carico della sig.ra per la quota del Parte_1
70% ed a carico del sig. per la quota del 30%. CP_1
La suddivisione del costo dei canoni di locazione dei figli passerà al 60% a carico della sig.ra ed al 40% a carico del sig. qualora il canone di locazione dell'abitazione in cui Parte_1 CP_1
si trasferirà a vivere il sig. sarà pari od inferiore ad Euro 500,00 mensili. CP_1
Infine, dal momento in cui le parti dovranno sostenere il costo per il solo canone di locazione per
Per_ l'abitazione di , la ripartizione avverrà in misura del 50% ciascuno;
- I coniugi provvederanno al pagamento del premio dovuto per la assicurazione in essere sull'immobile di OL, in comproprietà tra di loro, in misura del 50% ciascuno;
- Il conto corrente postale cointestato ai coniugi verrà chiuso al più tardi entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'abitazione familiare da parte del sig. CP_1
Il saldo presente su detto conto alla data del rilascio dell'abitazione coniugale da parte del sig. verrà ripartito in misura del 50% tra i coniugi;
CP_1
- Spese compensate.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
[...
Parte_3
che hanno contratto matrimonio concordatario in NI, in data 17 giugno 2000, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OL
(anno 2000, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao