Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(c.f ), nata a [...], RioGrande do Parte_1 C.F._1
Sul, (AS) il 06 dicembre 1997, residente in [...],
IA do Sul, Rio Grande do Sul, (AS);
(c.f ), nata a [...], Rio Grande do Sul, Parte_2 C.F._2
(AS) il 12 luglio 1983, residente in [...], Canoas, Rio
Grande do Sul, CEP 92035-810 (AS) in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dei figli minori:
, minorenne, nato il [...] a [...] Persona_1
Alegre, Rio Grande do Sul, AS;
, minorenne, nata il [...] a [...] Parte_3
Alegre, Rio Grande do Sul, AS
, minorenne, nata il [...] a [...], Parte_4
Rio Grande do Sul, AS;
(c.f. ), nato a [...], Rio Grande do Sul, Controparte_1 C.F._3
(AS) il 22 gennaio 1991, residente in [...], IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS);
(c.f ), nato a [...], Rio Grande do Parte_5 C.F._4
Sul, (AS) il 27 gennaio 1977, residente in [...], Canoas,
Rio Grande do Sul, (AS) in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dei figli minori
Grande do Sul, AS;
, minorenne, nato il [...] a [...], Persona_3
AS;
(c.f. ), nato a [...], Parte_6 C.F._5
Rio Grande do Sul, (AS) il 09 febbraio 1994, residente in [...], appartamento 202, IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS);
(c.f ), nata a [...], Rio Parte_7 C.F._6
Grande do Sul, (AS) il 01 agosto 1980, residente in [...], IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS), in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto del figlio minore nato il [...] a [...], Rio Grande Persona_4
do Sul, rappresentati e difesi dall'avv. PESCATORI CHIARA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] in data [...] Persona_5
successivamente emigrato in AS dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in AS non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in AS.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “In data 15.01.1876 nasceva a Pederobba (TV), territorio annesso allo Stato italiano sin dal 1866, il Signor cittadino italiano, figlio di e Persona_5 Persona_6
, come risulta dal certificato di nascita (cfr. doc. 1);il Signor Persona_7 [...] [...]
orancisco o Persona_5 Persona_8 Per_5
o , d'ora in avanti detto Avo non ha mai rinunciato Persona_5 Persona_9
alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreterianazionale della Giustizia, dipartimento Stranieri (cfr. doc. 30);
dopo l'emigrazione lo stesso si univa in matrimonio con la Signora il Persona_10
5.01.1897 in Santa Theresa di IA (AS) (doc.02); - Dalla loro unione nasceva il sig.
in data 04.02.1897 a Santa Theresa di IA (doc.03); Persona_11
in data 16.11.1916 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_11 Per_12
(doc.04); da predetta unione matrimoniale nasceva a Sao AS (AS) il
[...]
25.12.1931 la sig.ra (doc 05); la sig.ra si Parte_8 Parte_8
univa in matrimonio il 23.05.1951 con il sig. (doc. 06); da Persona_13
predetta unione matrimoniale nascevano quattro figli: a) nata il Persona_14
14.01.1942 (doc.07); b) nata il [...] (doc. 18); c) Persona_15 Persona_16
nata il [...](doc.28); d) nato il [...] (doc.25);
[...] Persona_17
Seguendo la linea di discendenza della primogenita a) sig.ra occorre far Persona_14
presente quanto segue.La (a) sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_14
il 02.03.1974 (doc. 08) e da detta unione nascevano due figli: (a1) Sig. Controparte_3
nato il [...] (doc. 09); (a2) Sig.ra nata il Parte_9 Parte_2
12.07.1983 (doc. 13); Il primogenito della sig.ra , il (a1) ricorrente n. 7) Persona_14
Sig. si univa in matrimonio con in data 14.10.2005 Parte_9 Persona_18
(doc. 10) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti, minori di età, n. 8) Persona_2
in data 10.05.2010 (doc. 11) e il ricorrente n.9) il sig. in data Persona_19
23.02.2016 a Porto Alegre (doc. 12).
La secondo genita della sig.ra , la (a1) ricorrente n. 2) Sig.ra Persona_14 [...]
si univa in matrimonio il 10.11.2006 con il sig. (doc. 14) e da Parte_2 Parte_10
detta unione nascevano i tre ricorrenti: • ricorrente minore di età n. 5) sig.ra
[...]
in data 03.07.2011 (doc. 15); • ricorrente minore di età n. 3) sig. Parte_11 [...]
in data 09.04.2015 (doc. 16) ; • ricorrente minore di età n. 4) sig.ra Persona_20 [...]
in data 14.05.2021 (doc.17); Parte_12
Seguendo la linea di discendenza della secondogenita (b) sig.ra occorre far Persona_15
presente quanto segue: la sig.ra si unisce in matrimonio con il sig. in Persona_15 Controparte_4
data 18.11.1978 (doc. 19) e da loro unione nascevano due figli: • (b1) la ricorrente n. 10) sig.
nato il [...] (doc. 20); • (b2) il ricorrente n. 6) sig. Parte_7 [...]
nato il [...] (doc. 23 e 24). Il ricorrente n.11) CP_1 Parte_7
si univa in matrimonio con il sig. il 08.11.2004 (doc. 21) e da detta Parte_13
unione nasceva il ricorrente n.12) sig. il 02.10.2021 (doc. 22). Persona_4
Seguendo la linea di discendenza della terzogenita (c) sig.ra occorre far Persona_16
presente quanto segue: La sig.ra aveva con il sig. Persona_16 Controparte_5
un figlio, il ricorrente n. 9), il sig. nato il [...]
[...] Parte_6
(doc.29).
Seguendo la linea di discendenza del quarto ed ultimogenito (d) il sig. Persona_17
occorre far presente quanto segue: Il sig. si unisce in matrimonio con Persona_17
la sig.ra in data 20.04.1991 (doc. 26) e dalla loro unione Controparte_6
nasce la ricorrente n. 1) sig.ra in data 06.12.1997 (doc. 27)” Parte_1
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,3,5,7,9,11,12,13,16,17,18,20,22,23,25,27,28,29)
Si tratta di linea che subisce un passaggio per linea femminile dovuti al matrimonio tra
[...]
e in data 23 maggio 1951 che tuttavia non comporta Parte_8 Persona_13
interruzione nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”. In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 157/2025 , promossa da
(c.f ), nata a [...], RioGrande do Parte_1 C.F._1
Sul, (AS) il 06 dicembre 1997, residente in [...],
IA do Sul, Rio Grande do Sul, (AS); (c.f ), nata a [...], Rio Grande do Sul, Parte_2 C.F._2
(AS) il 12 luglio 1983, residente in [...], Canoas, Rio
Grande do Sul, CEP 92035-810 (AS) in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dei figli minori:
, minorenne, nato il [...] a [...] Persona_1
Alegre, Rio Grande do Sul, AS;
, minorenne, nata il [...] a [...] Parte_3
Alegre, Rio Grande do Sul, AS
, minorenne, nata il [...] a [...], Parte_4
Rio Grande do Sul, AS;
(c.f. ), nato a [...], Rio Grande do Sul, Controparte_1 C.F._3
(AS) il 22 gennaio 1991, residente in [...], IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS);
(c.f ), nato a [...], Rio Grande do Parte_5 C.F._4
Sul, (AS) il 27 gennaio 1977, residente in [...], Canoas,
Rio Grande do Sul, (AS) in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dei figli minori
, minorenne, nata il [...] a [...], Rio Persona_2
Grande do Sul, AS;
, minorenne, nato il [...] a [...], Persona_3
AS;
(c.f. ), nato a [...], Parte_6 C.F._5
Rio Grande do Sul, (AS) il 09 febbraio 1994, residente in [...], appartamento 202, IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS);
(c.f ), nata a [...], Rio Parte_7 C.F._6
Grande do Sul, (AS) il 01 agosto 1980, residente in [...], IA do Sul, Rio Grande do Sul (AS), in proprio e, in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto del figlio minore nato il [...] a [...], Rio Grande Persona_4
do Sul, contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_2
pronunciando, così provvede: - Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo