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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 131/2024 L.P. ELBASRAOUI Parte_1
[...]
62 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFI
[...]
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. RB lì 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 131 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in RB, Via I. Garbini, 51, presso lo Studio dell'Avv. Cipriana Contu del Foro di RB (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2 e difende giusta procura rilasciata con atto separat troduttivo, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax: o alla P.IVA_1 p.e.c.: Email_1
RICORRENTE E (P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_2 o, Strada , km 22.600 – Località Cerrosughero, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, Sig. c.f. CP_2
, elettivamente domiciliato a RB (0110 lli 4, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi del Foro di RB (c.f. ), il C.F._4 quale lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c. rilasciata ale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria difensiva (si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
Email_2
RESISTENTE OGGETTO: inquadramento e differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI ELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.1.2024 7.7.2009, ha adito questo Parte_2
Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta convenuta dal 01.01.2022 al 17.12.2022 con la qualifica operaio, livello II° Area 2 CCNL Agricoltura – Operai e con mansioni di aiuto cuoca;
di aver percepito l'ultima retribuzione nel mese di agosto 2022; di essere stata allontanata dalla sede di lavoro dall'amministratore Unico n data 25.10.2022 senza CP_2 indicazioni sulla data del rientro in servizio;
di aver messo formalmente a disposizione le proprie energie lavorative con missiva 09.11.2022. Ciò premesso ha dedotto l'esistenza di un credito di complessivi € 12.367,87 (di cui € 1.562,61 a titolo di FR) assumendo il diritto alle retribuzioni maturate fino alla data del licenziamento e il diritto alle differenze retributive derivanti dalla omessa applicazione del contratto integrativo provinciale nonché per paga giornaliera, tredicesima, ratei quattordicesima, ferie non godute ore, permessi e FR, come da conteggi sindacali allegati al ricorso. Ha conseguentemente concluso chiedendo "- Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo lavorativo indicato - dal 01.01.2022 al 17.12.2022 - qualifica di operaio, mansioni aiuto cuoco, livello retributivo 2, CCNL AGRICOLTURA – Operai, in forza della formale messa a disposizione comunicata dalla ricorrente, - Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto di lavoro in oggetto delle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB (in vigore dal 01.05.2021 e dal 01.06.2022) e, per l'effetto - Accertare e dichiarare, che in considerazione del contratto di lavoro e della comunicazione di messa a disposizione, secondo il CCNL AGRICOLTURA – Operai applicato alla fattispecie e i parametri retributivi desumibili dalle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB (in vigore dal 01.05.2021 e dal 01.06.2022), alla ricorrente spettano somme ulteriori rispetto a quelle percepite, a titolo di paga giornaliera, tredicesima, quattordic. ratei, ferie non godute ore, permessi e FR, come da conteggi allegati;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 12.367,87, di cui € 1.562,61 per FR (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), e per l'effetto - condannare parte resistente, al pagamento della somma complessiva di
€ 12.367,87, di cui € 1.562,61 per FR, così come risulta dai conteggi sindacali allegati e secondo la qualifica dagli stessi attribuita alla ricorrente, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo o alla diversa somma accertata in corso di causa;
- In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario". La società convenuta si è costituita in giudizio esponendo che l'assunzione della ricorrente era stata finalizzata alla stagione turistica dell'intero anno 2022; che le parti avevano pattuito un compenso corrispondente alla paga oraria del CCNL Agricoltura proporzionato alle effettive giornate lavorative con l'intesa che nei periodi di “bassa stagione” le prestazioni lavorative si sarebbero notevolmente ridotte;
che nelle stagioni autunnale e invernale, nonostante l'attività del ristorante fosse notevolmente ridotta, la società aveva consentito alla ricorrente di lavorare anche pochi giorni la settimana, mantenendo comunque lo stipendio a tempo pieno e una retribuzione fissa mensile;
che in particolare si era fatta applicazione dell'art. 34 del CCNL Agricoltura in tema di orario di lavoro;
che alla ricorrente erano stati corrisposti compensi anche in misura superiore a quelli indicati in busta paga, tramite bonifici bancari (come da estratto conto societario) à relativo ai movimenti di pagamento degli stipendi della lavoratrice;
che a fine ottobre 2022 la ricorrente non si era più presentata a lavoro;
che con missiva in data 09.11.2022 la società aveva sollevato contestazione disciplinare per l'assenza continuativa ingiustificata dal 25 ottobre 2022; che in assenza di giustificazioni era stato infine disposto il licenziamento con lettera del 05 dicembre 2022. La società ha negato che l'Amministratore Unico, sig. abbia allontanato la CP_2 ricorrente dal luogo di lavoro negando che in detta costui fo inoltre negato che sdia mai pervenuta alla sede sociale la formale messa a disposizione delle energie lavorative del 09.11.2022. In merito alle pretese retributive della ricorrente ha quindi ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. Previa contestazione dei conteggi allegati al ricorso ha quindi concluso chiedendo "- in via principale, respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ridurre l'ammontare della pretesa creditoria della lavoratrice alla minore somma dovuta così come risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia in virtù delle motivazioni esposte in fatto e in diritto con il presente atto. Con vittoria delle spese e compensi di lite”. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA CESSAZIONE DI FATTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO Incontestate l'esistenza, la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro (dal 01.01.2022 al 17.12.2022), alla luce del contratto individuale di lavoro possono ritenersi provati anche l'inquadramento nel 2° livello retributivo del CCNL AGRICOLTURA – Operai con le mansioni di aiuto-cuoca. La prima questione concerne le ragioni per le quali dal 25 ottobre 2022 fino alla cessazione del rapporto non era stata fornita la prestazione lavorativa. Al riguardo è opportuno premettere che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c." (Sez. L, n. 3822 del 08/02/2019; Sez. L, n. 13195 del 16/05/2019). Tali principi devono ritenersi applicabili anche all'ipotesi in cui si discuta a chi debba essere addebitato il mancato svolgimento della prestazione, dovendosi ritenere a carico del lavoratore anche la prova dell'allontanamento dalla sede di lavoro che avrebbe di fatto impedito l'ulteriore prosecuzione dell'attività lavorativa. Sul punto la ricorrente assume un allontanamento di fatto dalla sede di lavoro ad opera dell'Amministratore Unico, la circostanza è stata contestata dalla società la quale CP_2 ha negato la presenza in azienda del titolare in occasione dei fatti. Al riguardo la sorella della ricorrente, , anch'essa parte attrice di un giudizio pendente innanzi Pt_3 questo Tribunale nei confronti della società convenuta, ha riferito che "Il rapporto è terminato quando siamo state mandate via dal posto di lavoro nel senso che siamo state allontanate in malo modo dall'azienda dicendo che non ci voleva più vedere. Tale colloquio è avvenuto con il figlio del he mi risultava essere l'amministratore CP_2 della società, avendo costui firmato il contratto di assunzione in mi a. Due giorni dopo ci CP_3 ha mandato un messaggio dicendo che voleva parlare con nostro padre. Mio padre ha parlato con che gli CP_3 ha chiesto di farci dimettere. Noi non l'abbiamo fatto e a dicembre è arrivato il licenziament ronea attribuzione dei fatti all'amministratore unico appare nella specie di secondario rilievo, considerato il ruolo aziendale che il figlio dell'amministratore si riconosciuto nel corso della propria deposizione, ammettendo di gestire di fatto l'azienda, di aver provveduto personalmente egli stesso all'assunzione delle lavoratrici e confermando di aver avuto con le dipendenti nell'occasione di cui trattasi una discussione animata. Costui ha infatti rammentato che "… essendo spariti diversi chili di carne ho rivolto delle domande alle due sorelle e costoro hanno iniziato a sbraitare e si sono allontanate dall'azienda. Le aspettavo il giorno seguente ma non si sono presentate. Due giorni dopo ho chiamato il padre il quale mi ha minacciato senza farmi parlare e mi ha attaccato il telefono in faccia. A seguito dell'assenza prolungata dal lavoro ho inviato un paio di lettere di richiamo alle quali hanno sostenuto di aver risposto con lettera inviata ad un indirizzo errato. A dicembre le ho licenziate entrambe per giusta causa". Il contrasto tra le dichiarazioni dei testi e la doverosa prudenza nella valutazione della loro attendibilità (essendo amministratore di fatto della società e la sorella della ricorrente parte CP_2 di un giudizio parall dente innanzi questo Tribunale) impone qualche considerazione ulteriore. A seguito del citato episodio la ricorrente sostiene di aver comunicato all'azienda la propria disponibilità alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La missiva, datata 7.11.2022, risulta spedita a mezzo raccomandata postale a/r il giorno 9 novembre all'indirizzo di in Canino CP_3
Strada Regionale 312, km 22.600. Sebbene quest'ultimo fosse del tutto corrispondente a quello dell'azienda agricola convenuta, il plico non era essere stato consegnato, bensì restituito al mittente per compiuta giacenza, maturata in data 20.12.2022. Deve conseguentemente ritenersi che la società fosse legalmente a conoscenza della disponibilità della lavoratrice da quest'ultima data. La società sostiene per contro che dopo il confronto con le lavoratrici, constatane l'assenza ingiustificata nei due giorni seguenti, aveva contattato telefonicamente il padre delle CP_2 lavoratrici;
quest'ultimo, lungi dal rassi sulla presenza delle ragazze nei giorni a seguire, lo aveva minacciato chiudendo bruscamente la conversazione. Da quel momento (che è possibile collocare nei giorni del 27-28 ottobre 2022) la società aveva atteso altri tredici giorni prima di inoltrare formale contestazione disciplinare (missiva del 9.11.2022 inoltrata mediante raccomandata postale a/r del 10.11.2022). Non risulta tuttavia che la missiva sia mai giunta a destinazione, posto che nota di concernente l'esito della spedizione reca quale CP_4 ultima annotazione quella del 15. orazione presso l'Ufficio Postale" (a nulla rilevando le successive annotazioni a mano in calce, prive di sottoscrizione). In assenza di giustificazione, il licenziamento era stato infine disposto con lettera, datata 5.12.2022, priva di sottoscrizione del datore di lavoro e mai comunicata alla dipendente;
all'Ufficio del Lavoro la risoluzione del rapporto era stata indicata per la data del 17.12.2022 (verosimilmente individuata in previsione della consegna della lettera di contestazione disciplinare per il 16.12.2022) ma l'inserimento a sistema era stato posticipato fino al 22.12.2022. In assenza di contestazioni circa la validità della risoluzione alla data del 17.12.2022, occorre ritenere che la messa a disposizione delle energie lavorative debba intendersi legalmente conosciuta alla società in data successiva alla cessazione del rapporto. Essa è conseguentemente inidonea a provare la responsabilità dell'azienda per il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative. L'interruzione delle prestazioni giustifica quindi il mancato versamento delle retribuzioni a decorrere dal 25 ottobre 2022 (ultimo giorno di lavoro della ricorrente).
DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RIVENDICATE DALLA RICORRENTE Ciò posto, la ricorrente lamenta differenze retributive che assume derivare dalla mancata applicazione del contratto integrativo provinciale e dalle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB. Va in proposito premesso che a ricorrente era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 31.12.2021 il quale aveva previsto l'inquadramento nel 2° livello Area 2° del CCNL Imprese Agricole, la qualifica di operaio e le mansioni di aiuto cuoca. Per tali lavoratori il CCNL di settore aveva previsto una retribuzione oraria minima di € 10,33. Al suddetto rapporto deve tuttavia ritenersi obbligatoriamente applicabile anche il contratto integrativo provinciale. Basti in proposito osservare che secondo la S.C. l'applicabilità del contratto integrativo provinciale e del trattamento economico di maggior favore da esso accordato ai lavoratori in un determinato ambito territoriale, può essere legittimamente prevista dal giudice di merito ai fini della determinazione della giusta retribuzione, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, ancorché il medesimo non sia vincolante perché stipulato da associazioni alle quali le parti non abbiano aderito (V Cass. n. 6273/87; Cass. n. 1776/76 e da ultimo Sez. L, n. 536 del 23/01/1988). Ebbene, il contratto integrativo disponeva una retribuzione mensile lora di € 1404,23 a decorrere dal 1.5.2021 (€ 54,01/g.) e di € 1.446,35 a decorrere dal 1.6.2022 (€ 55,83/g). L'esame delle buste paga elaborate dalla società mostrano il riconoscimento di una paga base di € 1.286,25 con una differenza mensile di € 117,98 fino al 31/5/2022 e di € 160,10 per il successivo periodo (per un complessivo credito quantificabile in € 1.236,45) Del tutto inconferenti devono ritenersi le considerazioni di parte ricorrente circa il numero delle ore giornalmente lavorate, la qualifica, l'esperienza pregressa della ricorrente e alla adeguatezza della retribuzione rivendicata. Nella specie, come detto, non si pongono questioni riguardo all'inquadramento e, conseguentemente, alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva. Va per contro osservato che (esclusa la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre) parte resistente non ha fornito prova dell'avvenuta erogazione della retribuzione di settembre e ottobre 2022 che parte ricorrente ha rivendicato in base ai conteggi allegati e rispettivamente quantificabili in € 1446,35 ed € 1168,20 (calcolando solo i 25 giorni di ottobre effettivamente lavorati). Ugualmente, la società convenuta non ha fornito prova della erogazione della tredicesima e dei ratei di quattordicesima: risulta conseguentemente fondata la pretesa delle ulteriori somme di € 1425,29 (a titolo di tredicesima) ed € 1205,03 (a titolo di ratei quattordicesima). Parte ricorrente ha rivendicato anche le indennità per ferie e permessi non goduti. Al riguardo è sufficiente sottolineare come, la circostanza che la società non abbia mai negato alla ricorrente le ferie e i permessi dalla medesima richiesti, sia del tutto irrilevante dovendo riconoscersi alla dipendente l'indennità per i giorni e le ore non godute. E sul punto va certamente rammentato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica" (Cass. Civ. Sez. L. n. 12311 del 21.8.2003 in CED rv. 566140). Va tuttavia sottolineato che il principio è da intendere nel senso che, il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Ebbene dai soli prospetti prodotti da parte ricorrente non risulta il godimento di ferie e permessi nel corso del rapporto;
tanto meno la società ha fornito documentazione comprovante l'erogazione delle ferie e dei permessi residuati al termine del rapporto. In favore della ricorrente va conseguentemente riconosciuta l'indennità parametrata a 21,66 giorni di ferie (10/12 di quelle spettanti considerata la cessazione al 25.10.2022) corrispondente ad € 1.189,022, nonché quella relativa a 3,334 permessi (10/12 di quelli spettante, considerando anche i prospetti paga in atti) pari ad € 180,03. Infine, alla ricorrente deve essere riconosciuto il FR non essendo stata fornita dalla società alcuna prova della relativa erogazione e che alla luce dei conteggi allegati al ricorso, può essere quantificato, con approssimazione equitativa, in € 1.560,00. Senza tenere conto delle trattenute operate mensilmente dalla società datrice di lavoro e menzionati in busta paga con la voce, scarsamente comprensibile, di "recupero", il credito della ricorrente va quindi conclusivamente determinato in € 9.410,372 (= 1.236,45 + 1446,35 + 1168,20 + 1425,29 + 1205,03 + 1.189,022 + 180,03 + 1.560,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, e la condanna della società convenuta al pagamento della restante parte nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_4 e per l'effetto accerta e di o un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato nel periodo intercorrente tra il 01.01.2022 ed il 17.12.2022 per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoca, qualifica di operaio, livello retributivo 2, CCNL Agricoltura – Operai e che al predetto rapporto sono applicabili le tabelle retributive per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB;
per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive, per paga giornaliera, tredicesima, ratei quattordicesima, ferie non godute, permessi e FR, della complessiva somma di € 9.410,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
respinge ogni altra domanda;
dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento della restante parte delle spese Controparte_1 di lite liqu r compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. RB lì, 12 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 131/2024 L.P. ELBASRAOUI Parte_1
[...]
62 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFI
[...]
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. RB lì 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 131 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in RB, Via I. Garbini, 51, presso lo Studio dell'Avv. Cipriana Contu del Foro di RB (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2 e difende giusta procura rilasciata con atto separat troduttivo, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax: o alla P.IVA_1 p.e.c.: Email_1
RICORRENTE E (P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_2 o, Strada , km 22.600 – Località Cerrosughero, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, Sig. c.f. CP_2
, elettivamente domiciliato a RB (0110 lli 4, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi del Foro di RB (c.f. ), il C.F._4 quale lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c. rilasciata ale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria difensiva (si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
Email_2
RESISTENTE OGGETTO: inquadramento e differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI ELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.1.2024 7.7.2009, ha adito questo Parte_2
Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta convenuta dal 01.01.2022 al 17.12.2022 con la qualifica operaio, livello II° Area 2 CCNL Agricoltura – Operai e con mansioni di aiuto cuoca;
di aver percepito l'ultima retribuzione nel mese di agosto 2022; di essere stata allontanata dalla sede di lavoro dall'amministratore Unico n data 25.10.2022 senza CP_2 indicazioni sulla data del rientro in servizio;
di aver messo formalmente a disposizione le proprie energie lavorative con missiva 09.11.2022. Ciò premesso ha dedotto l'esistenza di un credito di complessivi € 12.367,87 (di cui € 1.562,61 a titolo di FR) assumendo il diritto alle retribuzioni maturate fino alla data del licenziamento e il diritto alle differenze retributive derivanti dalla omessa applicazione del contratto integrativo provinciale nonché per paga giornaliera, tredicesima, ratei quattordicesima, ferie non godute ore, permessi e FR, come da conteggi sindacali allegati al ricorso. Ha conseguentemente concluso chiedendo "- Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo lavorativo indicato - dal 01.01.2022 al 17.12.2022 - qualifica di operaio, mansioni aiuto cuoco, livello retributivo 2, CCNL AGRICOLTURA – Operai, in forza della formale messa a disposizione comunicata dalla ricorrente, - Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto di lavoro in oggetto delle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB (in vigore dal 01.05.2021 e dal 01.06.2022) e, per l'effetto - Accertare e dichiarare, che in considerazione del contratto di lavoro e della comunicazione di messa a disposizione, secondo il CCNL AGRICOLTURA – Operai applicato alla fattispecie e i parametri retributivi desumibili dalle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB (in vigore dal 01.05.2021 e dal 01.06.2022), alla ricorrente spettano somme ulteriori rispetto a quelle percepite, a titolo di paga giornaliera, tredicesima, quattordic. ratei, ferie non godute ore, permessi e FR, come da conteggi allegati;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 12.367,87, di cui € 1.562,61 per FR (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), e per l'effetto - condannare parte resistente, al pagamento della somma complessiva di
€ 12.367,87, di cui € 1.562,61 per FR, così come risulta dai conteggi sindacali allegati e secondo la qualifica dagli stessi attribuita alla ricorrente, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo o alla diversa somma accertata in corso di causa;
- In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario". La società convenuta si è costituita in giudizio esponendo che l'assunzione della ricorrente era stata finalizzata alla stagione turistica dell'intero anno 2022; che le parti avevano pattuito un compenso corrispondente alla paga oraria del CCNL Agricoltura proporzionato alle effettive giornate lavorative con l'intesa che nei periodi di “bassa stagione” le prestazioni lavorative si sarebbero notevolmente ridotte;
che nelle stagioni autunnale e invernale, nonostante l'attività del ristorante fosse notevolmente ridotta, la società aveva consentito alla ricorrente di lavorare anche pochi giorni la settimana, mantenendo comunque lo stipendio a tempo pieno e una retribuzione fissa mensile;
che in particolare si era fatta applicazione dell'art. 34 del CCNL Agricoltura in tema di orario di lavoro;
che alla ricorrente erano stati corrisposti compensi anche in misura superiore a quelli indicati in busta paga, tramite bonifici bancari (come da estratto conto societario) à relativo ai movimenti di pagamento degli stipendi della lavoratrice;
che a fine ottobre 2022 la ricorrente non si era più presentata a lavoro;
che con missiva in data 09.11.2022 la società aveva sollevato contestazione disciplinare per l'assenza continuativa ingiustificata dal 25 ottobre 2022; che in assenza di giustificazioni era stato infine disposto il licenziamento con lettera del 05 dicembre 2022. La società ha negato che l'Amministratore Unico, sig. abbia allontanato la CP_2 ricorrente dal luogo di lavoro negando che in detta costui fo inoltre negato che sdia mai pervenuta alla sede sociale la formale messa a disposizione delle energie lavorative del 09.11.2022. In merito alle pretese retributive della ricorrente ha quindi ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. Previa contestazione dei conteggi allegati al ricorso ha quindi concluso chiedendo "- in via principale, respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ridurre l'ammontare della pretesa creditoria della lavoratrice alla minore somma dovuta così come risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia in virtù delle motivazioni esposte in fatto e in diritto con il presente atto. Con vittoria delle spese e compensi di lite”. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA CESSAZIONE DI FATTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO Incontestate l'esistenza, la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro (dal 01.01.2022 al 17.12.2022), alla luce del contratto individuale di lavoro possono ritenersi provati anche l'inquadramento nel 2° livello retributivo del CCNL AGRICOLTURA – Operai con le mansioni di aiuto-cuoca. La prima questione concerne le ragioni per le quali dal 25 ottobre 2022 fino alla cessazione del rapporto non era stata fornita la prestazione lavorativa. Al riguardo è opportuno premettere che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c." (Sez. L, n. 3822 del 08/02/2019; Sez. L, n. 13195 del 16/05/2019). Tali principi devono ritenersi applicabili anche all'ipotesi in cui si discuta a chi debba essere addebitato il mancato svolgimento della prestazione, dovendosi ritenere a carico del lavoratore anche la prova dell'allontanamento dalla sede di lavoro che avrebbe di fatto impedito l'ulteriore prosecuzione dell'attività lavorativa. Sul punto la ricorrente assume un allontanamento di fatto dalla sede di lavoro ad opera dell'Amministratore Unico, la circostanza è stata contestata dalla società la quale CP_2 ha negato la presenza in azienda del titolare in occasione dei fatti. Al riguardo la sorella della ricorrente, , anch'essa parte attrice di un giudizio pendente innanzi Pt_3 questo Tribunale nei confronti della società convenuta, ha riferito che "Il rapporto è terminato quando siamo state mandate via dal posto di lavoro nel senso che siamo state allontanate in malo modo dall'azienda dicendo che non ci voleva più vedere. Tale colloquio è avvenuto con il figlio del he mi risultava essere l'amministratore CP_2 della società, avendo costui firmato il contratto di assunzione in mi a. Due giorni dopo ci CP_3 ha mandato un messaggio dicendo che voleva parlare con nostro padre. Mio padre ha parlato con che gli CP_3 ha chiesto di farci dimettere. Noi non l'abbiamo fatto e a dicembre è arrivato il licenziament ronea attribuzione dei fatti all'amministratore unico appare nella specie di secondario rilievo, considerato il ruolo aziendale che il figlio dell'amministratore si riconosciuto nel corso della propria deposizione, ammettendo di gestire di fatto l'azienda, di aver provveduto personalmente egli stesso all'assunzione delle lavoratrici e confermando di aver avuto con le dipendenti nell'occasione di cui trattasi una discussione animata. Costui ha infatti rammentato che "… essendo spariti diversi chili di carne ho rivolto delle domande alle due sorelle e costoro hanno iniziato a sbraitare e si sono allontanate dall'azienda. Le aspettavo il giorno seguente ma non si sono presentate. Due giorni dopo ho chiamato il padre il quale mi ha minacciato senza farmi parlare e mi ha attaccato il telefono in faccia. A seguito dell'assenza prolungata dal lavoro ho inviato un paio di lettere di richiamo alle quali hanno sostenuto di aver risposto con lettera inviata ad un indirizzo errato. A dicembre le ho licenziate entrambe per giusta causa". Il contrasto tra le dichiarazioni dei testi e la doverosa prudenza nella valutazione della loro attendibilità (essendo amministratore di fatto della società e la sorella della ricorrente parte CP_2 di un giudizio parall dente innanzi questo Tribunale) impone qualche considerazione ulteriore. A seguito del citato episodio la ricorrente sostiene di aver comunicato all'azienda la propria disponibilità alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La missiva, datata 7.11.2022, risulta spedita a mezzo raccomandata postale a/r il giorno 9 novembre all'indirizzo di in Canino CP_3
Strada Regionale 312, km 22.600. Sebbene quest'ultimo fosse del tutto corrispondente a quello dell'azienda agricola convenuta, il plico non era essere stato consegnato, bensì restituito al mittente per compiuta giacenza, maturata in data 20.12.2022. Deve conseguentemente ritenersi che la società fosse legalmente a conoscenza della disponibilità della lavoratrice da quest'ultima data. La società sostiene per contro che dopo il confronto con le lavoratrici, constatane l'assenza ingiustificata nei due giorni seguenti, aveva contattato telefonicamente il padre delle CP_2 lavoratrici;
quest'ultimo, lungi dal rassi sulla presenza delle ragazze nei giorni a seguire, lo aveva minacciato chiudendo bruscamente la conversazione. Da quel momento (che è possibile collocare nei giorni del 27-28 ottobre 2022) la società aveva atteso altri tredici giorni prima di inoltrare formale contestazione disciplinare (missiva del 9.11.2022 inoltrata mediante raccomandata postale a/r del 10.11.2022). Non risulta tuttavia che la missiva sia mai giunta a destinazione, posto che nota di concernente l'esito della spedizione reca quale CP_4 ultima annotazione quella del 15. orazione presso l'Ufficio Postale" (a nulla rilevando le successive annotazioni a mano in calce, prive di sottoscrizione). In assenza di giustificazione, il licenziamento era stato infine disposto con lettera, datata 5.12.2022, priva di sottoscrizione del datore di lavoro e mai comunicata alla dipendente;
all'Ufficio del Lavoro la risoluzione del rapporto era stata indicata per la data del 17.12.2022 (verosimilmente individuata in previsione della consegna della lettera di contestazione disciplinare per il 16.12.2022) ma l'inserimento a sistema era stato posticipato fino al 22.12.2022. In assenza di contestazioni circa la validità della risoluzione alla data del 17.12.2022, occorre ritenere che la messa a disposizione delle energie lavorative debba intendersi legalmente conosciuta alla società in data successiva alla cessazione del rapporto. Essa è conseguentemente inidonea a provare la responsabilità dell'azienda per il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative. L'interruzione delle prestazioni giustifica quindi il mancato versamento delle retribuzioni a decorrere dal 25 ottobre 2022 (ultimo giorno di lavoro della ricorrente).
DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RIVENDICATE DALLA RICORRENTE Ciò posto, la ricorrente lamenta differenze retributive che assume derivare dalla mancata applicazione del contratto integrativo provinciale e dalle tabelle retributive operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB. Va in proposito premesso che a ricorrente era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 31.12.2021 il quale aveva previsto l'inquadramento nel 2° livello Area 2° del CCNL Imprese Agricole, la qualifica di operaio e le mansioni di aiuto cuoca. Per tali lavoratori il CCNL di settore aveva previsto una retribuzione oraria minima di € 10,33. Al suddetto rapporto deve tuttavia ritenersi obbligatoriamente applicabile anche il contratto integrativo provinciale. Basti in proposito osservare che secondo la S.C. l'applicabilità del contratto integrativo provinciale e del trattamento economico di maggior favore da esso accordato ai lavoratori in un determinato ambito territoriale, può essere legittimamente prevista dal giudice di merito ai fini della determinazione della giusta retribuzione, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, ancorché il medesimo non sia vincolante perché stipulato da associazioni alle quali le parti non abbiano aderito (V Cass. n. 6273/87; Cass. n. 1776/76 e da ultimo Sez. L, n. 536 del 23/01/1988). Ebbene, il contratto integrativo disponeva una retribuzione mensile lora di € 1404,23 a decorrere dal 1.5.2021 (€ 54,01/g.) e di € 1.446,35 a decorrere dal 1.6.2022 (€ 55,83/g). L'esame delle buste paga elaborate dalla società mostrano il riconoscimento di una paga base di € 1.286,25 con una differenza mensile di € 117,98 fino al 31/5/2022 e di € 160,10 per il successivo periodo (per un complessivo credito quantificabile in € 1.236,45) Del tutto inconferenti devono ritenersi le considerazioni di parte ricorrente circa il numero delle ore giornalmente lavorate, la qualifica, l'esperienza pregressa della ricorrente e alla adeguatezza della retribuzione rivendicata. Nella specie, come detto, non si pongono questioni riguardo all'inquadramento e, conseguentemente, alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva. Va per contro osservato che (esclusa la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre) parte resistente non ha fornito prova dell'avvenuta erogazione della retribuzione di settembre e ottobre 2022 che parte ricorrente ha rivendicato in base ai conteggi allegati e rispettivamente quantificabili in € 1446,35 ed € 1168,20 (calcolando solo i 25 giorni di ottobre effettivamente lavorati). Ugualmente, la società convenuta non ha fornito prova della erogazione della tredicesima e dei ratei di quattordicesima: risulta conseguentemente fondata la pretesa delle ulteriori somme di € 1425,29 (a titolo di tredicesima) ed € 1205,03 (a titolo di ratei quattordicesima). Parte ricorrente ha rivendicato anche le indennità per ferie e permessi non goduti. Al riguardo è sufficiente sottolineare come, la circostanza che la società non abbia mai negato alla ricorrente le ferie e i permessi dalla medesima richiesti, sia del tutto irrilevante dovendo riconoscersi alla dipendente l'indennità per i giorni e le ore non godute. E sul punto va certamente rammentato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica" (Cass. Civ. Sez. L. n. 12311 del 21.8.2003 in CED rv. 566140). Va tuttavia sottolineato che il principio è da intendere nel senso che, il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Ebbene dai soli prospetti prodotti da parte ricorrente non risulta il godimento di ferie e permessi nel corso del rapporto;
tanto meno la società ha fornito documentazione comprovante l'erogazione delle ferie e dei permessi residuati al termine del rapporto. In favore della ricorrente va conseguentemente riconosciuta l'indennità parametrata a 21,66 giorni di ferie (10/12 di quelle spettanti considerata la cessazione al 25.10.2022) corrispondente ad € 1.189,022, nonché quella relativa a 3,334 permessi (10/12 di quelli spettante, considerando anche i prospetti paga in atti) pari ad € 180,03. Infine, alla ricorrente deve essere riconosciuto il FR non essendo stata fornita dalla società alcuna prova della relativa erogazione e che alla luce dei conteggi allegati al ricorso, può essere quantificato, con approssimazione equitativa, in € 1.560,00. Senza tenere conto delle trattenute operate mensilmente dalla società datrice di lavoro e menzionati in busta paga con la voce, scarsamente comprensibile, di "recupero", il credito della ricorrente va quindi conclusivamente determinato in € 9.410,372 (= 1.236,45 + 1446,35 + 1168,20 + 1425,29 + 1205,03 + 1.189,022 + 180,03 + 1.560,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, e la condanna della società convenuta al pagamento della restante parte nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_4 e per l'effetto accerta e di o un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato nel periodo intercorrente tra il 01.01.2022 ed il 17.12.2022 per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoca, qualifica di operaio, livello retributivo 2, CCNL Agricoltura – Operai e che al predetto rapporto sono applicabili le tabelle retributive per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di RB;
per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive, per paga giornaliera, tredicesima, ratei quattordicesima, ferie non godute, permessi e FR, della complessiva somma di € 9.410,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
respinge ogni altra domanda;
dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento della restante parte delle spese Controparte_1 di lite liqu r compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. RB lì, 12 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO