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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 11472/2017, promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CHIAFELE LUCIA ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f. Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
c.f. ) Controparte_5 C.F._6
(c.f. ) Controparte_6 C.F._7
c.f. ) Controparte_7 C.F._8 con il patrocinio dell'Avv. CAVALIERE FRANCESCA CONVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 3.7.17, ha convenuto in giudizio i parenti indicati Parte_1 in epigrafe, per sentirli condannare al rimborso di spese sostenute per l'immobile in comproprietà, sito a Coccaglio in via Mazzini 15.
I convenuti si sono costituti tardivamente in giudizio il 22.11.17, chiedendo il rigetto della domanda.
Le parti sono comparse all'udienza del 23.11.17; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
All'udienza del 13.12.18, il giudice ha ordinato l'acquisizione del fascicolo per accertamento tecnico preventivo n.r.g. 2181/16. All'udienza dell'11.2.21, il giudice ha disposto una c.t.u.; la relazione è stata depositata il 21.9.21.
Le parti sono comparse all'udienza del 24.2.22, anche per giungere a soluzioni conciliative. Con ordinanza del 25.7.22 sono state motivatamente rigettate le ulteriori prove.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
Le parti sono comparse alle udienze del 9.5.23, dell'11.7.23 e del 10.10.23, dove sono state discusse proposte conciliative;
preso atto del loro fallimento, è stata fissata l'udienza di precisazione delle
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conclusioni al 10.9.24. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 6.11.24 e del 26.11.24.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Le parti sono comproprietarie, per successione ereditaria, dell'immobile indicato, nelle seguenti quote non controverse: 6/90; , 9/90; 6/90; 9/90; Controparte_7 CP_1 _8 CP_2
8/90; 18/90; 6/90; , 6/90; 6/90; , 6/90; CP_3 CP_4 CP_9 CP_5 Pt_1 Per_1
− Il 26-1-15, il Comune di Coccaglio, «vista la segnalazione dell'Ufficio di Polizia Locale, con la quale si evidenziava il crollo della copertura della parte interna e lo spanciamento del muro portante», ordinava ai comproprietari «di provvedere, entro e non oltre 15 giorni, alla verifica dell'edificio […] e di consegnare, entro il termine stabilito, una relazione tecnica, debitamente firmata da un tecnico abilitato (ingegnere), in merito alla situazione statica dell'edificio in argomento ed attestante i lavori di messa in sicurezza della copertura, in modo da eliminare l'eventuale pericolo di crollo» (doc. 3 att.);
− L'attore, nella propria qualità di ingegnere, provvedeva a quanto richiesto con relazione del 13- 2-15, ritenendo «staticamente idonee le strutture esaminate, con la riserva di rettifica a seguito di nuova indagine al termine del disgelo in corso» ossia dopo sei mesi (doc. 4 att.);
− Il 10-11-11, il Comune di Coccaglio, «accertato che la proprietà ha presentato quanto richiesto, ma non ha effettuato alcuni lavori per la messa in sicurezza dell'edificio in argomento», ordinava ai comproprietari «di provvedere, entro e non oltre 15 giorni, all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'edificio […] e di consegnare, entro il termine stabilito, relativa pratica edilizia debitamente firmata di un tecnico abilitato completa di relazione tecnica fotografica, elaborati grafici necessari» (doc. 5 att.);
− Il 12-1-16, l'attore procurava un preventivo per lavori di puntellamento, messa in sicurezza delle gronde esterne e posa di un tetto di copertura per € 4500 totali (doc. 6 att.);
− Il 1-2-16, l'attore inviava ai comproprietari e al Comune il preventivo, dicendosi disponibile ad eseguire le opere e chiedendo, in difetto di accordo, di incaricare un altro tecnico entro 3 giorni;
in mancanza, egli avrebbe adito il Tribunale (doc. 7 att.);
− Con ricorso datato 15-2-16, l'attore chiedeva dunque un accertamento tecnico preventivo (procedimento n.r.g. 2181/16);
− Il geom. depositava la relazione tecnica il 7-7-16, indicando i lavori da eseguire e CP_10 stimandone i costi per complessivi € 23.038,71 (doc. 9 att., cui aggiungere € 636,19 per occupazione di suolo pubblico, cfr. p. 7 della relazione depositata in questo giudizio);
− Il 12-9-16, la difesa dei convenuti ribadiva per mail «la disponibilità dei miei assistiti ad adempiere spontaneamente a quanto rilevato dal c.t.u. in merito alla sistemazione dello stabile» (doc. 19 conv.);
− Il 14-9-16, il Comune autorizzava l'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento dei ponteggi necessari ai lavori (doc. 11 att.);
− Il 21-9-16, i convenuti rappresentavano alla difesa dell'attore che i «lavori non sono stati autorizzati dai coeredi, i quali si riservano di verificarne la corrispondenza a quanto disposto dal c.t.u., sia in merito alle opere da eseguire che ai costi effettivamente sostenuti. I miei assistiti si rendono comunque disponibili ad analizzare preventivi per adempiere a quanto indicato nella perizia del c.t.u.» (doc. 19 conv.);
− Il 3-10-16, l'attore segnalava ai convenuti e al la necessità di rimuovere i coppi CP_11 sostituendoli con lastre ondulate di fibrocemento, nonché di ricostruire una porzione di copertura crollata (doc. 21 att.);
− Il 22-12-16, l'attore inviava ai convenuti le prove dei costi sostenuti, chiedendone formalmente il pagamento per un totale di € 25.633,93 (doc. 20 att.);
− Il 1-3-17, e facevano pervenire all'attore due assegni di € 5126,79 CP_3 CP_4
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ciascuno, «quali importi calcolati pro quota sulla complessiva somma di € 25.633,93 […] La corresponsione dell'importo è da intendersi quale definizione bonaria della vertenza, saldo che non ha in alcun modo valore di accettazione dell'importo totale di € 25.633,93» (doc. 16 att. e doc. 21 conv.);
− Il 7-5-17, gli assegni venivano ricevuti dall'attore, che li tratteneva «a titolo di acconto sul maggior importo dallo stesso preteso a titolo di integrale rifusione delle spese sostenute per la messa in sicurezza del cantiere di cui in oggetto, fra le quali debbono annoverarsi altresì le spese tecniche e legali relative all'A.T.P.» (doc. 15 att.);
− Il 10-3-17, l'attore invitava i convenuti ad una negoziazione assistita, che tuttavia non aveva luogo (doc. 10 att.).
3. Le conclusioni dell'attore (come da foglio di p.c. del 5.9.24) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, accertare e dichiarare che l'attore ha anticipato in proprio ingenti somme, e comunque nell'ambito delle attività edili sottese alle predette spese egli ha altresì prestato la propria attività professionale per il valore complessivo già corrispondentemente quantificato dal C.T.U. in euro 25.598,64, tutte necessarie alla conservazione dell'immobile situato nel Comune di Coccaglio (BS) già identificato in catasto con i mappali: 1083 - seminativo di 1^ classe Ha.
0.02.30 e 1084 – Scuola Vecchia casa p.1 v.4, medio tempore identificato sub Foglio 7 Mappale n°136 (C.T.), oggi invece identificato sub Foglio 7 Particella 140 Cl. CP_12
U (C.T.) Superficie complessiva: are02ca 40; e/o comunque che egli ha sostenuto tali o parte di tali spese per
[...] perseguire tale unico scopo conservativo, accertare e liquidare secondo i parametri in uso nella liquidazione dei compensi degli ingegneri ovvero in subordine anche eventualmente in via equitativa i compensi professionali dovuti allo stesso Ing. per le relazioni peritali rese e prodotte dallo stesso in sede di procedimento amministrativo avviato dal Parte_1 Parte_2
nei confronti dei comproprietari-condividenti e quindi rese anche nell'interesse degli stessi convenuti e/o
[...] nell'interesse della comune proprietà, quindi, accertata e dichiarata la trascuranza serbata dagli altri comproprietari come argomentato e dimostrato in atti, accertare e dichiarare la misura dell'importo complessivo solidalmente dovuto in favore dell'attore dagli odierni convenuti in via solidale fra loro e/od in estremo e denegato subordine gli importi rispettivamente dovuti pro quota da ciascun convenuto in ragione delle rispettive quote di proprietà, detratte le somme versate che sono state trattenute dall'Ing. a titolo di acconto sui maggiori importi a lui spettanti e in ogni caso detratta la quota di un Parte_1 quinto (1/5=18/90) riferita ai tre condividenti: Ing. odierno attore (proprietario di 6/18), e Parte_1 Pt_1 _8
(proprietari di 6/18+6/18=12/18 e non convenuti in causa) che insieme/complessivamente Controparte_13 posseggono la proprietà della quota di 18/90=1/5 dell'intero (ossia 6/90 per ciascuno X3=18/90=1/5) e fra i quali l'attore ha dichiarato di trovare un separato accordo bonario, con conseguente condanna a carico dei restanti sette convenuti, proprietari complessivamente dei restanti 4/5 dell'intero, in via fra loro solidale e solo in estremo subordine pro quota parte, al pagamento in favore dell'Ing. delle somme predette ad oggi dovute, somme in ogni caso da Parte_1 contenersi entro il valore complessivo di condanna di euro 26.000,00 (ventisei mila/00) per sorte capitale a debito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e a quelli moratori previsti dalla legge, espressamente richiesti ai convenuti come da formale messa in mora in forza dell'atto di citazione (notificato il 6.7.2017), in ragione di 7 (sette) punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale annuo. QUANTO ALLA CONDANNA ALLE SPESE, SI DISTINGUE QUANTO ALLE “SPESE PRETTAMENTE TECNICHE” A) per la precedente attività e relazione peritale in A.T.P. pagata integralmente dall'Ing. CONDANNARE I Parte_1
SETTE CONVENUTI (proprietari di 4/5 dell'immobile) A RIFONDERE ALL'ATTORE i 4/5 delle spese predette in via solidale fra loro ed in denegata ipotesi nelle rispettive misure pro quote di proprietà. B) per l'attività e relazione peritale del C.T.U, svolta in questa causa di merito e pagata integralmente dall'Ing. Parte_1
CONDANNARE I CONVENUTI A RIFONDERE ALL'ATTORE LA TOTALITÀ delle CP_14 spese predette (che sarebbero state superflue se solo i convenuti avessero aderito alla negoziazione assistita obbligatoria ed avessero correttamente concorso al pagamento delle spese tecniche di A.T.P., vieppiù che la C.T.U. ha convalidato addirittura una somma leggermente più alta rispetto a quella validata quattro anni prima in A.T.P.) od in denegato
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subordine e purchè motivato seconda legem, condannare i convenuti a rifondere la minor quota di 4/5 delle predette, in via solidale fra loro ed in denegata ipotesi nelle rispettive misure pro quote di proprietà. QUANTO alle SPESE di
“ASSISTENZA e RAPPRESENTANZA LEGALE” che sono state sostenute dall'attore integralmente, quale unica parte assistita da questa difesa, contro sette soggetti congiuntamente difesi da un unico legale, C) per quelle maturate, di cui si chiede formalmente la liquidazione, relative alla precedente PROCEDURA di A.T.P. (azionata dall'Ing.
e D) per quelle maturate, di cui si chiede formalmente la liquidazione, relative alla FASE INTERMEDIA Parte_1
(dopo la conclusione dell'A.T.P. e prima dell'avvio della presente causa) della NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA (azionata dall'Ing. e E) per quelle maturate, di cui si chiede formalmente la Parte_1 liquidazione, relative a QUESTO GIUDIZIO, CONDANNARE I SETTE CONVENUTI A RIFONDERE ALL'ATTORE LA TOTALITÀ DELLE SPESE LEGALI PREDETTE (sub C, D, E) o la diversa misura, maggiore od in denegata ipotesi minore, che sarà ritenuta applicabile e motivabile da giustizia, tenuto conto della condotta dei convenuti, che hanno resistito in giudizio con il dichiarato scopo mediato di ottenere dall'attore una sua dichiarazione di disponibilità a vendere la sua quota di immobile (ed una disponibilità a vendere le quote dei due fratelli dell'attore: e che peraltro non sono parti in causa), giusta leva / giocoforza _8 Controparte_13 sulle vessazioni indotte nell'attore stesso per causa delle pesanti responsabilità professionali e delle spese anticipate a suo esclusivo carico, il tutto in via solidale fra i convenuti ovvero in denegata ipotesi pro quote».
Le conclusioni dei convenuti (come da foglio di p.c. del 4.9.24) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: respingersi tutte le domande formulate nei confronti degli odierni convenuti perché infondate in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto all'attore il rimborso di quanto sostenuto, si chiede che la somma da liquidarsi tenga conto dell'espletata CTU, con le considerazioni già esposte nella memoria del 20.12.21. Tutte le spese di lite rifuse».
4.
4.1. I convenuti hanno insistito sulle offerte di acquisto dell'immobile, che l'attore nel tempo non avrebbe riscontrato o addirittura ostacolato. Tuttavia, non è necessario entrare nel merito di queste circostanze, che sono irrilevanti per la decisione: fintantoché durerà la comunione sul bene, gli oneri andranno ripartiti tra i comproprietari. Inoltre, non è possibile ravvisare un nesso causale diretto tra l'asserito diniego alla vendita da parte dell'attore (peraltro di per sé non vietato e semmai da superare con una causa di divisione) e i danni all'immobile, ammalorato in anni di abbandono.
4.2. La fattispecie è dunque regolata dall'art. 1110 c.c. (non dall'art. 1134 c.c., riferito alle parti comuni del condominio), a norma del quale: «Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso».
Rileva quindi il concetto di “trascuranza” degli altri comproprietari, che il giudice ravvisa a fronte: (1) delle due ordinanze del , rispetto alle quali non risulta che i convenuti si siano Parte_2 attivati;
(2) del mancato riscontro al primo preventivo, di appena € 4.500, per la provvisoria messa in sicurezza dell'immobile; (3) del mancato accordo in sede di a.t.p., che l'attore ha inevitabilmente dovuto promuovere;
(4) all'inerzia nei mesi seguenti al deposito della relazione del geom. salva la CP_10 generica disponibilità a valutare preventivi manifestata nelle mail del 12 e 21.9.16 (nelle quali peraltro stranamente non si menziona quello dell'impresa Cadei per € 15.900,31 sub doc. 22 conv., pur datato 17.6.16, che l'attore ha dichiarato, non smentito, di aver visionato solo in questo giudizio); (5) alla mancata partecipazione alla negoziazione assistita.
Dopo la conclusione dell'a.t.p. vi sono stati scambi di mail tra le parti, ma alla fine è stato inevitabile per l'attore, tra l'altro unico dei comproprietari ad avere le necessarie competenze professionali, fare eseguire i lavori indicati dal tecnico incaricato dal Tribunale e già prima ordinati dal Comune.
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Sono dunque soddisfatte le condizioni poste da Cass. n. 5465/22, secondo cui: «In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori».
4.3. L'esame si sposta allora sulle opere eseguite e sui relativi costi. Sul punto, è sufficiente richiamare la relazione depositata in questo giudizio dal medesimo geom. Egli ha accertato che i lavori CP_10 commissionati dall'attore corrispondono a quelli indicati in sede di a.t.p.; d'altronde, a fronte di opere lì stimate in € 23.674,90 sono stati spesi € 25.598,64 ossia una cifra pressoché uguale.
La differenza di € 1923,74 è dovuta a due opere “extra”, consistenti nel rifacimento di una porzione di portico crollato e nella posa di lastre ondulate di fibrocemento, che il c.t.u. ritiene comunque congrue e che l'attore aveva anticipato nella mail del 3.10.16 (doc. 21 att.). I convenuti hanno eccepito che non spetti il rimborso di tali voci, siccome non incluse nell'a.t.p. Il giudice, tuttavia, osserva come non si debba valutare la perfetta corrispondenza tra quell'accertamento e i lavori compiuti, quanto piuttosto la loro necessità ex art. 1110 c.c., difficilmente revocabile in dubbio. Pertanto, queste spese non possono essere escluse dal rimborso.
Al contrario, il giudice ritiene di non poter riconoscere alcun contributo per le prestazioni professionali svolte dall'attore, sia perché la richiesta è indeterminata (non basta il richiamo alla liquidazione degli ingegneri, senza conoscere con esattezza quali attività siano state prestate) sia perché comunque compiute per la conservazione di un bene proprio.
Dividendo € 25.598,64 per le quote di comproprietà si ricava: € 1706,52; Controparte_7 CP_1
€ 2559,78; nulla (perché non è stata convenuta in questo giudizio); € 2559,78; _8 CP_2
€ 5119,56; € 5119,56; € 1706,52; € 1706,52; nulla CP_3 CP_4 CP_9 CP_5 Per_1
(perché non è stato convenuto in questo giudizio). e hanno però già versato CP_3 CP_4
€ 5126,79 ciascuno, somma che si può ritenere equivalente a quella ora calcolata.
Trattandosi di un debito di valuta, non va applicata la rivalutazione monetaria;
devono invece essere calcolati gli interessi moratori al tasso legale (non a un ulteriore 7%, di cui non si ravvisa il fondamento normativo e che, qualora intesi come maggior danno, non sono stati provati), decorrenti dalla notifica della citazione come richiesto (6.7.17).
In mancanza di una norma che preveda la solidarietà passiva e non potendosi ritenere la prestazione indivisibile, l'obbligazione deve considerarsi parziaria, richiamando per analogia con il condominio, sotto questo aspetto, Cass. n. 9148/08 e n. 14530/17.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dei convenuti (cfr. Cass. n. 21085/23).
In sede di a.t.p., con provvedimento dell'11.7.16, il giudice aveva liquidato al geom. € 2849,49 CP_10 per compensi, oltre oneri e spese (doc. 12 att.). L'attore ha dunque versato al tecnico € 1537,20 a titolo di acconto (doc. 23 att.) ed € 2451,89 per il saldo (doc. 12 att.), ossia un totale di € 3989,09.
A vanno rimborsate ancora le spese di assistenza legale per l'a.t.p. Le stesse sono da Parte_1 liquidare in base alle tabelle di cui al D.M. Giustizia n. 55/14 (prima delle modifiche apportate con il D.M. Giustizia n. 37/18). Utilizzando i valori medi dello scaglione da € 5200 ad € 26.000 per i procedimenti di istruzione preventiva risultano quindi € 540 per la fase di studio, € 675 per la fase
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introduttiva ed € 1010 per la fase istruttoria (come da nota spese). Non è applicabile l'aumento ex art. 4 co. 2 del decreto, in quanto letteralmente riferito al caso in cui l'avvocato assista più parti (e non convenga in giudizio più parti). Parimenti non è applicabile l'aumento ex art. 4 co.
1-bis del decreto, siccome introdotto solo nel 2018. Al totale (€ 2225) vanno aggiunte le spese generali del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
Altra voce di spesa da riconoscere all'attore è quella per la fase di attivazione della negoziazione assistita prodromica a questa vertenza. La tabella n. 25-bis è stata introdotta nel ridetto decreto solo nel 2018, ma l'importo di € 420 chiesto dalla difesa dell'attore è congruo. A tale somma vanno aggiunte le spese generali del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
5.1. Per questo procedimento, a norma del D.M. Giustizia n. 55/14, occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore da € 5.200 a € 26.000. La versione da usare sarebbe quella aggiornata al D.M. Giustizia n. 147/22, ma la nota spese dell'attore ha indicato le somme previgenti, che non si possono superare per il principio della domanda. Si possono quindi liquidare i valori medi: € 875 per la fase di studio;
€ 740 per la fase introduttiva;
€ 1600 per la fase istruttoria;
€ 1620 per la fase decisionale. Non è possibile applicare l'aumento ex art. 4 co. 2 per il motivo anzidetto, né quello ex art. 4 co.
1-bis dal momento che gli atti non risultano depositati «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto» (non vi sono infatti indici navigabili né link ai documenti). Al totale (€ 4835) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
Anche le spese di c.t.u. di questo giudizio – liquidate in € 3300 oltre accessori nel decreto del 1.10.21 e poste provvisoriamente a carico dell'attore – dovranno gravare sui convenuti per il principio della soccombenza (ed anche perché con le loro contestazioni sulla corrispondenza tra le opere compiute e quelle indicate nell'a.t.p. hanno reso necessario l'ulteriore accertamento). Stando alle fatture allegate alla nota spese, trattasi complessivamente di € 1281+3280,15 = € 4561,15.
Le anticipazioni (indicate nella nota spese dell'attore in € 600,30 complessivi) saranno a carico dei convenuti se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: per i titoli dedotti in giudizio, condanna ciascun convenuto al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: € 1706,52; € 2559,78; € 2559,78; € Controparte_7 CP_1 CP_2 CP_9
1706,52; € 1706,52 – oltre interessi moratori al tasso legale dal 6.7.17; CP_5
a titolo di spese di lite, condanna tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di
€ 3989,09 per spese tecniche di a.t.p. nonché di € 7480,00 complessivi per compensi del difensore, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
pone definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido le spese di c.t.u.; pone a carico di tutti i convenuti in solido le anticipazioni indicate nella nota spese dell'attore se documentate.
Brescia, 08/03/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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