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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2021
Appello sentenza Tribunale Lecce n.2092 del 23.9.2020 Oggetto: differenze retributive e accessori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite (n.244/2021 e n.249/2021 RG) in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maiorana Parte_1
APPELLANTE nel giudizio n.244/2021 RG APPELLATA nel giudizio n.249/2021 RG
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce APPELLATA nel giudizio n.244/2021 RG APPELLANTE nel giudizio n.249/2021 RG
FATTO
Con ricorso del 22.12.2017 premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 dell' quale collaboratrice ed esperta di lingua madre tedesca (di seguito Controparte_2 indicata come CEL), di essere stata ex lettrice di lingua madre dal 28.2.1986, e di essere in pensione dal 01.01.2013, aveva dedotto: - che con sentenza del Tribunale di Lecce n.7261/2007 del 25.10.2007 era stato accertato il suo diritto ad essere retribuita, con decorrenza dal 26.4.1997, in proporzione all'orario svolto, al pari di un ricercatore confermato a tempo definito;
-che in esecuzione di tale sentenza l' le aveva corrisposto la somma lorda di 121.361,37; - CP_1 che, tuttavia, la quantificazione di tale importo era errata, poiché fondata su una anzianità di servizio (Classe VI, scatti 2) inferiore rispetto a quella scaturente (Classe VI, scatti 5) dalla conciliazione giudiziale intercorsa con l' in data 02.04.1998, confermata nella CP_1 predetta sentenza n.7261/2007; -che pertanto a partire dal 26.4.1997 le spettavano differenze retributive annuali, indicate in ricorso con riferimento a ciascun anno fino al 2012; -che sulle somme maturate in virtù della sentenza n.7261/2007, per il periodo dal 1997 al 2007, le competevano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, mentre, per il periodo successivo, solo la maggior somma tra i due tipi di accessori;
-che nella busta paga del mese di maggio 2008 l' aveva illegittimamente trattenuto i contributi previdenziali sulle retribuzioni corrisposte CP_2 in ritardo, per un importo di € 470,88. Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto la condanna dell' a pagare in suo favore la somma complessiva di € 37.549,64, nonché gli CP_1 interessi e la rivalutazione, con tasso ex art.1284 c.c., ad accantonare la giusta quota di TFR sulle differenze retributive, a versare all' i contributi previdenziali ancora dovuti e a risarcire il CP_3 danno da omessa contribuzione in caso di prescrizione.
Costituitasi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda e ne aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva sostenuto, stanti i precedenti costituiti dalla sentenza n.7261/2007 e dalla precedente transazione giudiziale, l'erroneità della pretesa di far valere l'anzianità di servizio a decorrere da 1986 e aveva evidenziato che per il recupero della contribuzione trattenuta la ricorrente aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo e successiva sentenza n.2034/2017, già eseguita in suo favore.
Si era costituito in giudizio anche l' chiedendo che la parte convenuta fosse condannata CP_3
a pagare la contribuzione dovuta e le sanzioni civili.
All'esito di consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione delle voci richieste e dovute, il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' al pagamento dell'importo di € 33.019,57 a titolo di CP_1 differenze retributive ed alla riliquidazione delle somme accantonate a titolo di TFR mediante accredito di € 3210,64 “(crediti liquidati alla data del 31.7.2020, oltre ulteriori accessori ex lege)” ed alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale ed alla costituzione di una rendita ex art.13 l.n.1338/1962 limitatamente alla contribuzione prescritta. Ha altresì condannato l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2900,00 in favore della CP_1 ricorrente.
Con ricorso del 22.3.2021 ha proposto appello lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui non aveva condannato l' al pagamento della CP_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati fino al 2007 (determinati dal CTU in € 17.338,81) e, per il periodo successivo, la maggior somma tra rivalutazione e interessi (pari ad € 1.714,80). Ha altresì censurato l'omessa motivazione e decisione sulla domanda, formulata in primo grado, tendente ad ottenere il pagamento degli ulteriori interessi ex art.1284 c.c. penultimo capoverso. Con il terzo motivo ha lamentato l'inadeguatezza, secondo il DM 55/2014 e lo scaglione di valore della causa (da 26.000 a 52.000 euro) delle spese di lite liquidate in primo grado. Ha chiesto quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata la condanna dell' al CP_1 pagamento di rivalutazione e interessi fino al 2007, liquidati dal c.t.u. in € 17.388,81, e della maggior somma sulle ulteriori differenze maturate dal 2007 in poi;
al pagamento degli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (22.12.2017), alle spese di lite del primo grado da liquidarsi in € 8815,00 oltre accessori.
L' ha chiesto il rigetto delle domande aventi conseguenze a suo sfavore. CP_3 L a eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Con autonomo ricorso depositato il 23.3.2021 l' ha proposto appello avverso CP_1 la stessa sentenza n.2092/2020, lamentandone l'erroneità nella parte in cui era stato riconosciuto un credito a favore della ricorrente senza considerare che alla conciliazione giudiziale e alla sentenza del n.7261/2007 del Tribunale di Lecce era stata data esatta esecuzione, riconoscendo alla dipendente la decorrenza giuridica dal 01.01.1992 e quella economica dal 26.4.1997, non potendosi considerare una anzianità di servizio dal 28.2.1986 come invece chiesto nel ricorso da
[...]
Ha inoltre lamentato la mancata applicazione al caso concreto del D.L. n.2/2004, come Parte_1 autenticamente interpretato dalla l.n.240/2010 art.26, deducendo che il trattamento retributivo e previdenziale del ricercatore a tempo definito si sarebbe potuto riconoscere solo fino all'entrata in vigore della l.n.236/1995 , senza poter trarre ulteriori vantaggi dalla dichiarazione di unicità del rapporto di lavoro, potendo la ricostruzione essere operata solo dal 1997. Ha lamentato la nullità della ctu per violazione del principio di difesa e comunque l'erroneità dei conteggi, che non avrebbero considerato somme già corrisposte in favore della ricorrente, e che quindi non avrebbero dovuto dar luogo ad ulteriori crediti, o avrebbero dovuto determinare crediti inferiori a quelli della condanna. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della avversa domanda o, previo rinnovo di c.t.u., la riduzione dell'importo a lei dovuto. ha chiesto il rigetto del gravame dell' Parte_1 CP_1
Le due cause in appello sono state riunite. All'udienza di discussione del 09.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello dell' risulta infondato, mentre è parzialmente fondato, nei limiti qui CP_1 di seguito precisati, quello di Parte_1
Per esigenze di priorità logica occorre partire dall'esame dei motivi di impugnazione dell' che vengono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi CP_1 esistente.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto che Parte_1 fosse data esatta attuazione alla sentenza n.7261 del 25.10.2007, resa dal Tribunale di Lecce tra la stessa ricorrente e l' (ora del ), Controparte_4 CP_1 lamentando che la liquidazione del credito effettuata a tal fine dal predetto ente non fosse conforme al titolo giudiziale.
Posto che la predetta sentenza n.7261/2007 è pacificamente passata in giudicato, tutti gli aspetti del rapporto giuridico intercorso tra le parti fino ad allora, dei quali occorre tener conto ai fini della quantificazione del credito, non possono trovare soluzione differente rispetto a quella ivi espressamente sancita o presupposta. Analoga osservazione occorre fare rispetto alle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione giudiziale intercorso tra le stesse parti in epoca ancora precedente (2.4.1998) e a conclusione di altra controversia.
Alla pagina 6 della sentenza n.7261/2007 il Tribunale di Lecce, immediatamente dopo aver richiamato la “conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti il 2.4.1998”, ha affermato che “Con tale atto, l'Università ha riconosciuto la natura subordinata e a tempo determinato del rapporto di lavoro con la stessa decorrenza iniziale indicata nella sentenza n.5259/95…” ; la decisione del 2007 parte da tale presupposto di fatto ormai intangibile. Come emerge dalla documentazione in atti, nel verbale di conciliazione sottoscritto il 2.4.1998 dinanzi al Tribunale di Lecce (a definizione del giudizio pendente in grado di appello n.976/1996 RG avverso la sentenza del Pretore di Lecce del 21.11.1995), si afferma che
“l'Università degli Studi riconosce che con la sig.ra intercorre un rapporto di Parte_1 lavoro a t.i. con il termine iniziale accertato nella sentenza 21.11.1995 del Pretore di Lecce e riportato nel punto 4 delle premesse” ; nel menzionato punto 4 delle premesse dello stesso verbale di transazione si legge in particolare che “Il Pretore del Lavoro di Lecce, con sentenza 21 novembre 1995, dichiarò che tra la ricorrente e l'Università degli Studi di Lecce intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inizio dal 28 febbbraio 1986 (data di sottoscrizione del primo contratto)”.
Non può quindi mettersi ancora in discussione, come invece vorrebbe l' la CP_1 data di inizio del rapporto di lavoro tra le parti, né ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio nel computo delle competenze economiche differenziali che conseguono alla sentenza n.7261/2007, né ad altri fini, restando quella, ad ogni effetto, la data iniziale del rapporto di lavoro.
L'autorità di cosa giudicata della sentenza n.7261/2007 comporta altresì che non possano ulteriormente contestarsi i criteri normativi di determinazione delle differenze retributive per le quali è stato ivi accertato il diritto della ricorrente, introducendo in questa sede la questione degli effetti che secondo l'Università scaturirebbero, nel rapporto in esame, dal d.l. n.2/2004, come autenticamente interpretato dall'art.26 l.n.240/2010; né possono ulteriormente discutersi le modalità di determinazione degli accessori sulle predette differenze maturate fino alla data della sentenza.
Errata, quindi, è la tesi espressa dall'ente nel proprio atto di appello laddove sostiene che
“ogni ricostruzione può essere operata solo dall'anno 1997, facendo salvo il limite quinquennale di prescrizione dall'1.1.1992.”
Quanto agli accessori del credito, fino alla data della sentenza n.7261/2007, sulle differenze retributive devono calcolarsi sia gli interessi legali, sia la rivalutazione, poiché così è stato ivi stabilito in via definitiva.
Per il periodo successivo a tale data, invece, il criterio è quello ritenuto corretto dalla giurisprudenza che si è consolidata sul punto, stabilendo che sul credito retributivo dei dipendenti dell'Università pubblica spettano solo gli interessi legali oppure, se maggiore, la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla censura di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (e di conseguente erroneità della sentenza impugnata), sollevata dall'appellante in ragione del fatto CP_1 che la relazione era stata depositata dal consulente in primo grado a seguito di sollecito del giudice ed era stata quindi utilizzata ai fini della decisione con la sostanziale eliminazione del termine previsto per le osservazioni delle parti, occorre rilevare che le osservazioni critiche sono state espresse dall'ente in questo grado, che quindi il diritto di difesa è stato ripristinato e sanato, e che, tuttavia, le predette osservazioni non sono tali da richiedere la rinnovazione o l'integrazione della relazione di CTU, risultando infondata la doglianza secondo cui il consulente non avrebbe tenuto conto delle somme già versate spontaneamente dall' e indicate nelle buste paga di aprile CP_2
2009, settembre 2010 e maggio 2014 (v. pag.9,19 e 34 della relazione di CTU).
La censura proposta dall'appellante in ordine alla determinazione degli accessori del Pt_1 credito retributivo differenziale quantificato nella sentenza impugnata è parzialmente fondata, nel senso che nella motivazione di tale sentenza la modalità di calcolo degli accessori medesimi viene indicata mediante il mero richiamo alla disciplina che esclude il cumulo di rivalutazione e interessi per i crediti dei dipendenti privati degli enti pubblici non economici, senza tuttavia tener conto del fatto che, limitatamente ai i crediti maturati fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di lecce n.7261/2007 si è formato il giudicato, che rende vincolante tra le parti la statuizione relativa alla spettanza , fino a quella data, sia della rivalutazione che degli interessi.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata riconoscendo, sul credito retributivo differenziale già correttamente quantificato –in base alla relazione di CTU- in complessivi
€33.019,57, gli accessori calcolati secondo il criterio dovuto (interessi e rivalutazione per le somme maturate fino al 2007; soltanto la maggior somma –tra rivalutazione e interessi- per le somme maturate dal 2008 in poi); accessori che fino alla data del 31.7.2020 sono pari ad € 19.103,61 (v. pagg.34-35 CTU).
Va disatteso l'ulteriore motivo di appello proposto da tendente ad Parte_1 ottenere il computo degli interessi secondo il tasso determinabile in base all'art.1284 comma 4 c.c.
Ritiene questa Corte che essendovi, in tema di crediti di lavoro, una normativa speciale che stabilisce la misura “legale” degli interessi (art.429 comma 3 c.p.c. per i crediti nei confronti di datori di lavoro privati;
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994 e Corte Cost. n.459/2000 per i crediti nei confronti dei datori di lavoro pubblici) non può ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art.1284 c.c. che fa riferimento ad altra legislazione speciale sui ritardi di pagamento nell'ambito di transazioni commerciali (v. Cass.n. 12080/2025, che richiama Cass. S.U. n. 12449/2024 e Cass.n. 12974/2024, secondo cui l'art. 429 c.p.c. non contiene un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, restando escluso il quarto comma).
Negli argomenti fin qui esposti restano assorbite gli altri profili fattuali e giuridici delle questioni sollevate dalle parti, fatta eccezione per la questione delle spese processuali liquidate per il primo grado, che, in accoglimento della censura mossa da , vanno rideterminate come in Pt_1 dispositivo in osservanza dei minimi stabiliti dalle tabelle ex D.M. n.55/2014 e successive modifiche, in base allo scaglione di valore della causa, delle quattro fasi processuali svolte in primo grado e dell'assenza di novità delle questioni per le parti. Restano compensate le spese relative al rapporto processuale tra l' e le altre parti. CP_3
Le spese di questo grado tra i due appellanti sono liquidate secondo il principio di soccombenza, sulla base del più ridotto valore delle questioni dedotte in appello, con distrazione ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell'art.92 c.p.c., e alla luce della sent n.77/2018 C.Cost, sono ravvisabili ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese nei confronti dell'istituto previdenziale, sostanzialmente indenne rispetto ai motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 22.03.2021 da nei Parte_1 confronti di e di , nonché sull'appello incidentale di CP_3 Controparte_1 quest'ultima proposto in data 23.03.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2092 del 23.09.2020, così provvede:
Rigetta l'appello proposto dall' CP_1
accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 33.019,57 a titolo Controparte_1 differenze retributive, oltre € 19.103,61 a titolo di accessori calcolati fino al 31.7.2020 e degli interessi legali successivi, o, se maggiore, rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché di € 3.210,64 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che sul capo relativo alle spese;
condanna l' a pagare le spese del primo grado liquidate in € Controparte_1
6.699,00 e le spese del secondo grado liquidate in €1.984,00 oltre rimborso forfettario , IVA e CAP come per legge e distrazione in favore dell'Avv.Laura Maiorana. Dichiara compensate le spese tra le altre parti. Spese di CTU a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale Lecce n.2092 del 23.9.2020 Oggetto: differenze retributive e accessori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite (n.244/2021 e n.249/2021 RG) in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maiorana Parte_1
APPELLANTE nel giudizio n.244/2021 RG APPELLATA nel giudizio n.249/2021 RG
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce APPELLATA nel giudizio n.244/2021 RG APPELLANTE nel giudizio n.249/2021 RG
FATTO
Con ricorso del 22.12.2017 premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 dell' quale collaboratrice ed esperta di lingua madre tedesca (di seguito Controparte_2 indicata come CEL), di essere stata ex lettrice di lingua madre dal 28.2.1986, e di essere in pensione dal 01.01.2013, aveva dedotto: - che con sentenza del Tribunale di Lecce n.7261/2007 del 25.10.2007 era stato accertato il suo diritto ad essere retribuita, con decorrenza dal 26.4.1997, in proporzione all'orario svolto, al pari di un ricercatore confermato a tempo definito;
-che in esecuzione di tale sentenza l' le aveva corrisposto la somma lorda di 121.361,37; - CP_1 che, tuttavia, la quantificazione di tale importo era errata, poiché fondata su una anzianità di servizio (Classe VI, scatti 2) inferiore rispetto a quella scaturente (Classe VI, scatti 5) dalla conciliazione giudiziale intercorsa con l' in data 02.04.1998, confermata nella CP_1 predetta sentenza n.7261/2007; -che pertanto a partire dal 26.4.1997 le spettavano differenze retributive annuali, indicate in ricorso con riferimento a ciascun anno fino al 2012; -che sulle somme maturate in virtù della sentenza n.7261/2007, per il periodo dal 1997 al 2007, le competevano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, mentre, per il periodo successivo, solo la maggior somma tra i due tipi di accessori;
-che nella busta paga del mese di maggio 2008 l' aveva illegittimamente trattenuto i contributi previdenziali sulle retribuzioni corrisposte CP_2 in ritardo, per un importo di € 470,88. Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto la condanna dell' a pagare in suo favore la somma complessiva di € 37.549,64, nonché gli CP_1 interessi e la rivalutazione, con tasso ex art.1284 c.c., ad accantonare la giusta quota di TFR sulle differenze retributive, a versare all' i contributi previdenziali ancora dovuti e a risarcire il CP_3 danno da omessa contribuzione in caso di prescrizione.
Costituitasi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda e ne aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva sostenuto, stanti i precedenti costituiti dalla sentenza n.7261/2007 e dalla precedente transazione giudiziale, l'erroneità della pretesa di far valere l'anzianità di servizio a decorrere da 1986 e aveva evidenziato che per il recupero della contribuzione trattenuta la ricorrente aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo e successiva sentenza n.2034/2017, già eseguita in suo favore.
Si era costituito in giudizio anche l' chiedendo che la parte convenuta fosse condannata CP_3
a pagare la contribuzione dovuta e le sanzioni civili.
All'esito di consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione delle voci richieste e dovute, il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' al pagamento dell'importo di € 33.019,57 a titolo di CP_1 differenze retributive ed alla riliquidazione delle somme accantonate a titolo di TFR mediante accredito di € 3210,64 “(crediti liquidati alla data del 31.7.2020, oltre ulteriori accessori ex lege)” ed alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale ed alla costituzione di una rendita ex art.13 l.n.1338/1962 limitatamente alla contribuzione prescritta. Ha altresì condannato l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2900,00 in favore della CP_1 ricorrente.
Con ricorso del 22.3.2021 ha proposto appello lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui non aveva condannato l' al pagamento della CP_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati fino al 2007 (determinati dal CTU in € 17.338,81) e, per il periodo successivo, la maggior somma tra rivalutazione e interessi (pari ad € 1.714,80). Ha altresì censurato l'omessa motivazione e decisione sulla domanda, formulata in primo grado, tendente ad ottenere il pagamento degli ulteriori interessi ex art.1284 c.c. penultimo capoverso. Con il terzo motivo ha lamentato l'inadeguatezza, secondo il DM 55/2014 e lo scaglione di valore della causa (da 26.000 a 52.000 euro) delle spese di lite liquidate in primo grado. Ha chiesto quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata la condanna dell' al CP_1 pagamento di rivalutazione e interessi fino al 2007, liquidati dal c.t.u. in € 17.388,81, e della maggior somma sulle ulteriori differenze maturate dal 2007 in poi;
al pagamento degli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (22.12.2017), alle spese di lite del primo grado da liquidarsi in € 8815,00 oltre accessori.
L' ha chiesto il rigetto delle domande aventi conseguenze a suo sfavore. CP_3 L a eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Con autonomo ricorso depositato il 23.3.2021 l' ha proposto appello avverso CP_1 la stessa sentenza n.2092/2020, lamentandone l'erroneità nella parte in cui era stato riconosciuto un credito a favore della ricorrente senza considerare che alla conciliazione giudiziale e alla sentenza del n.7261/2007 del Tribunale di Lecce era stata data esatta esecuzione, riconoscendo alla dipendente la decorrenza giuridica dal 01.01.1992 e quella economica dal 26.4.1997, non potendosi considerare una anzianità di servizio dal 28.2.1986 come invece chiesto nel ricorso da
[...]
Ha inoltre lamentato la mancata applicazione al caso concreto del D.L. n.2/2004, come Parte_1 autenticamente interpretato dalla l.n.240/2010 art.26, deducendo che il trattamento retributivo e previdenziale del ricercatore a tempo definito si sarebbe potuto riconoscere solo fino all'entrata in vigore della l.n.236/1995 , senza poter trarre ulteriori vantaggi dalla dichiarazione di unicità del rapporto di lavoro, potendo la ricostruzione essere operata solo dal 1997. Ha lamentato la nullità della ctu per violazione del principio di difesa e comunque l'erroneità dei conteggi, che non avrebbero considerato somme già corrisposte in favore della ricorrente, e che quindi non avrebbero dovuto dar luogo ad ulteriori crediti, o avrebbero dovuto determinare crediti inferiori a quelli della condanna. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della avversa domanda o, previo rinnovo di c.t.u., la riduzione dell'importo a lei dovuto. ha chiesto il rigetto del gravame dell' Parte_1 CP_1
Le due cause in appello sono state riunite. All'udienza di discussione del 09.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello dell' risulta infondato, mentre è parzialmente fondato, nei limiti qui CP_1 di seguito precisati, quello di Parte_1
Per esigenze di priorità logica occorre partire dall'esame dei motivi di impugnazione dell' che vengono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi CP_1 esistente.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto che Parte_1 fosse data esatta attuazione alla sentenza n.7261 del 25.10.2007, resa dal Tribunale di Lecce tra la stessa ricorrente e l' (ora del ), Controparte_4 CP_1 lamentando che la liquidazione del credito effettuata a tal fine dal predetto ente non fosse conforme al titolo giudiziale.
Posto che la predetta sentenza n.7261/2007 è pacificamente passata in giudicato, tutti gli aspetti del rapporto giuridico intercorso tra le parti fino ad allora, dei quali occorre tener conto ai fini della quantificazione del credito, non possono trovare soluzione differente rispetto a quella ivi espressamente sancita o presupposta. Analoga osservazione occorre fare rispetto alle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione giudiziale intercorso tra le stesse parti in epoca ancora precedente (2.4.1998) e a conclusione di altra controversia.
Alla pagina 6 della sentenza n.7261/2007 il Tribunale di Lecce, immediatamente dopo aver richiamato la “conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti il 2.4.1998”, ha affermato che “Con tale atto, l'Università ha riconosciuto la natura subordinata e a tempo determinato del rapporto di lavoro con la stessa decorrenza iniziale indicata nella sentenza n.5259/95…” ; la decisione del 2007 parte da tale presupposto di fatto ormai intangibile. Come emerge dalla documentazione in atti, nel verbale di conciliazione sottoscritto il 2.4.1998 dinanzi al Tribunale di Lecce (a definizione del giudizio pendente in grado di appello n.976/1996 RG avverso la sentenza del Pretore di Lecce del 21.11.1995), si afferma che
“l'Università degli Studi riconosce che con la sig.ra intercorre un rapporto di Parte_1 lavoro a t.i. con il termine iniziale accertato nella sentenza 21.11.1995 del Pretore di Lecce e riportato nel punto 4 delle premesse” ; nel menzionato punto 4 delle premesse dello stesso verbale di transazione si legge in particolare che “Il Pretore del Lavoro di Lecce, con sentenza 21 novembre 1995, dichiarò che tra la ricorrente e l'Università degli Studi di Lecce intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inizio dal 28 febbbraio 1986 (data di sottoscrizione del primo contratto)”.
Non può quindi mettersi ancora in discussione, come invece vorrebbe l' la CP_1 data di inizio del rapporto di lavoro tra le parti, né ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio nel computo delle competenze economiche differenziali che conseguono alla sentenza n.7261/2007, né ad altri fini, restando quella, ad ogni effetto, la data iniziale del rapporto di lavoro.
L'autorità di cosa giudicata della sentenza n.7261/2007 comporta altresì che non possano ulteriormente contestarsi i criteri normativi di determinazione delle differenze retributive per le quali è stato ivi accertato il diritto della ricorrente, introducendo in questa sede la questione degli effetti che secondo l'Università scaturirebbero, nel rapporto in esame, dal d.l. n.2/2004, come autenticamente interpretato dall'art.26 l.n.240/2010; né possono ulteriormente discutersi le modalità di determinazione degli accessori sulle predette differenze maturate fino alla data della sentenza.
Errata, quindi, è la tesi espressa dall'ente nel proprio atto di appello laddove sostiene che
“ogni ricostruzione può essere operata solo dall'anno 1997, facendo salvo il limite quinquennale di prescrizione dall'1.1.1992.”
Quanto agli accessori del credito, fino alla data della sentenza n.7261/2007, sulle differenze retributive devono calcolarsi sia gli interessi legali, sia la rivalutazione, poiché così è stato ivi stabilito in via definitiva.
Per il periodo successivo a tale data, invece, il criterio è quello ritenuto corretto dalla giurisprudenza che si è consolidata sul punto, stabilendo che sul credito retributivo dei dipendenti dell'Università pubblica spettano solo gli interessi legali oppure, se maggiore, la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla censura di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (e di conseguente erroneità della sentenza impugnata), sollevata dall'appellante in ragione del fatto CP_1 che la relazione era stata depositata dal consulente in primo grado a seguito di sollecito del giudice ed era stata quindi utilizzata ai fini della decisione con la sostanziale eliminazione del termine previsto per le osservazioni delle parti, occorre rilevare che le osservazioni critiche sono state espresse dall'ente in questo grado, che quindi il diritto di difesa è stato ripristinato e sanato, e che, tuttavia, le predette osservazioni non sono tali da richiedere la rinnovazione o l'integrazione della relazione di CTU, risultando infondata la doglianza secondo cui il consulente non avrebbe tenuto conto delle somme già versate spontaneamente dall' e indicate nelle buste paga di aprile CP_2
2009, settembre 2010 e maggio 2014 (v. pag.9,19 e 34 della relazione di CTU).
La censura proposta dall'appellante in ordine alla determinazione degli accessori del Pt_1 credito retributivo differenziale quantificato nella sentenza impugnata è parzialmente fondata, nel senso che nella motivazione di tale sentenza la modalità di calcolo degli accessori medesimi viene indicata mediante il mero richiamo alla disciplina che esclude il cumulo di rivalutazione e interessi per i crediti dei dipendenti privati degli enti pubblici non economici, senza tuttavia tener conto del fatto che, limitatamente ai i crediti maturati fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di lecce n.7261/2007 si è formato il giudicato, che rende vincolante tra le parti la statuizione relativa alla spettanza , fino a quella data, sia della rivalutazione che degli interessi.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata riconoscendo, sul credito retributivo differenziale già correttamente quantificato –in base alla relazione di CTU- in complessivi
€33.019,57, gli accessori calcolati secondo il criterio dovuto (interessi e rivalutazione per le somme maturate fino al 2007; soltanto la maggior somma –tra rivalutazione e interessi- per le somme maturate dal 2008 in poi); accessori che fino alla data del 31.7.2020 sono pari ad € 19.103,61 (v. pagg.34-35 CTU).
Va disatteso l'ulteriore motivo di appello proposto da tendente ad Parte_1 ottenere il computo degli interessi secondo il tasso determinabile in base all'art.1284 comma 4 c.c.
Ritiene questa Corte che essendovi, in tema di crediti di lavoro, una normativa speciale che stabilisce la misura “legale” degli interessi (art.429 comma 3 c.p.c. per i crediti nei confronti di datori di lavoro privati;
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994 e Corte Cost. n.459/2000 per i crediti nei confronti dei datori di lavoro pubblici) non può ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art.1284 c.c. che fa riferimento ad altra legislazione speciale sui ritardi di pagamento nell'ambito di transazioni commerciali (v. Cass.n. 12080/2025, che richiama Cass. S.U. n. 12449/2024 e Cass.n. 12974/2024, secondo cui l'art. 429 c.p.c. non contiene un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, restando escluso il quarto comma).
Negli argomenti fin qui esposti restano assorbite gli altri profili fattuali e giuridici delle questioni sollevate dalle parti, fatta eccezione per la questione delle spese processuali liquidate per il primo grado, che, in accoglimento della censura mossa da , vanno rideterminate come in Pt_1 dispositivo in osservanza dei minimi stabiliti dalle tabelle ex D.M. n.55/2014 e successive modifiche, in base allo scaglione di valore della causa, delle quattro fasi processuali svolte in primo grado e dell'assenza di novità delle questioni per le parti. Restano compensate le spese relative al rapporto processuale tra l' e le altre parti. CP_3
Le spese di questo grado tra i due appellanti sono liquidate secondo il principio di soccombenza, sulla base del più ridotto valore delle questioni dedotte in appello, con distrazione ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell'art.92 c.p.c., e alla luce della sent n.77/2018 C.Cost, sono ravvisabili ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese nei confronti dell'istituto previdenziale, sostanzialmente indenne rispetto ai motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 22.03.2021 da nei Parte_1 confronti di e di , nonché sull'appello incidentale di CP_3 Controparte_1 quest'ultima proposto in data 23.03.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2092 del 23.09.2020, così provvede:
Rigetta l'appello proposto dall' CP_1
accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 33.019,57 a titolo Controparte_1 differenze retributive, oltre € 19.103,61 a titolo di accessori calcolati fino al 31.7.2020 e degli interessi legali successivi, o, se maggiore, rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché di € 3.210,64 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che sul capo relativo alle spese;
condanna l' a pagare le spese del primo grado liquidate in € Controparte_1
6.699,00 e le spese del secondo grado liquidate in €1.984,00 oltre rimborso forfettario , IVA e CAP come per legge e distrazione in favore dell'Avv.Laura Maiorana. Dichiara compensate le spese tra le altre parti. Spese di CTU a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi