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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica della regolamentazione della filiazione non matrimoniale n.
6100/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. MINA ANDREA Parte_1 C.F._1
e
FEDERICA VITTORIA NI (C.F. ), con l'Avv. GAMBA MARCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso il padre, in Svizzera (Lugano), dal lunedì al Parte_1
venerdì, con possibilità di di frequentare la madre a fine settimana alternati dal venerdì sera Per_1
alla domenica sera, con accompagnamento presso la madre in Italia a cura del padre;
con facoltà per
ZI, a sua domanda, di poter stare un fine settimana in più con la madre;
1 2) Disporre che il padre, provveda in via diretta al mantenimento della figlia Parte_1
e, ugualmente, che la madre, DE OR AN, provveda direttamente al Per_1
mantenimento della minore quando la stessa sarà presso di lei.
3) Confermare in toto le vigenti condizioni per quanto concerne vacanze natalizie, pasquali ed estive.
4) Dare atto che i genitori sono concordi nell'inscrizione della minore al Liceo Persona_1
socio psico-pedagogico “Leonardo da Vinci” in Lugano.
5) Spese di lite interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale hanno avuto la figlia , nata Per_1
il 21.7.2010.
La prima regolamentazione dei rapporti fra le parti è stata data con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 23.9.2013.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
La Giudice delegata, con decreto inaudita altera parte del 9.6.2025 ha disposto, in via indifferibile, salvo dissenso della minore, il collocamento prevalente della figlia presso il padre, Per_1
dal lunedì al venerdì, con frequentazione della madre quantomeno a weekend Parte_1
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, confermando, nel resto, il suddetto decreto, fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca dello stesso in data 27.6.2025.
All'udienza suddetta è stata sentita la minore, la resistente ha aderito alle disposizioni adottate nel decreto del 9.6.2025, ed entrambe le parti hanno chiesto un breve rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto a definizione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra di loro.
All'udienza de 16.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte, e la Giudice si è riservata di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni dell'attuale regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo le conclusioni concordate fra le parti merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse della figlia minore, che è stata sentita all'udienza del 27.6.2025 e ha espresso adesione alle stesse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica della regolamentazione della filiazione non matrimoniale n.
6100/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. MINA ANDREA Parte_1 C.F._1
e
FEDERICA VITTORIA NI (C.F. ), con l'Avv. GAMBA MARCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso il padre, in Svizzera (Lugano), dal lunedì al Parte_1
venerdì, con possibilità di di frequentare la madre a fine settimana alternati dal venerdì sera Per_1
alla domenica sera, con accompagnamento presso la madre in Italia a cura del padre;
con facoltà per
ZI, a sua domanda, di poter stare un fine settimana in più con la madre;
1 2) Disporre che il padre, provveda in via diretta al mantenimento della figlia Parte_1
e, ugualmente, che la madre, DE OR AN, provveda direttamente al Per_1
mantenimento della minore quando la stessa sarà presso di lei.
3) Confermare in toto le vigenti condizioni per quanto concerne vacanze natalizie, pasquali ed estive.
4) Dare atto che i genitori sono concordi nell'inscrizione della minore al Liceo Persona_1
socio psico-pedagogico “Leonardo da Vinci” in Lugano.
5) Spese di lite interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale hanno avuto la figlia , nata Per_1
il 21.7.2010.
La prima regolamentazione dei rapporti fra le parti è stata data con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 23.9.2013.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
La Giudice delegata, con decreto inaudita altera parte del 9.6.2025 ha disposto, in via indifferibile, salvo dissenso della minore, il collocamento prevalente della figlia presso il padre, Per_1
dal lunedì al venerdì, con frequentazione della madre quantomeno a weekend Parte_1
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, confermando, nel resto, il suddetto decreto, fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca dello stesso in data 27.6.2025.
All'udienza suddetta è stata sentita la minore, la resistente ha aderito alle disposizioni adottate nel decreto del 9.6.2025, ed entrambe le parti hanno chiesto un breve rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto a definizione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra di loro.
All'udienza de 16.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte, e la Giudice si è riservata di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni dell'attuale regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo le conclusioni concordate fra le parti merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse della figlia minore, che è stata sentita all'udienza del 27.6.2025 e ha espresso adesione alle stesse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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