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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Elena SOLLAZZO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 711/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNIN Parte_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PAGNIN MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAMARIN Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FRAMARIN
ANTONELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti:
“a.) verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocato prevalentemente Per_1
presso il padre verso il quale ha già provveduto a trasferire la residenza. I genitori assumeranno di
pagina 1 di 4 comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
b.) quanto alle modalità ed all'esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario: un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dall'uscita da scuola del venerdì fino alle 20,00 circa della domenica sera;
c.) quanto alle vacanze: due settimane anche non consecutive d'estate in periodo da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio tale da includere ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, tre giorni a Pasqua tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d.) la sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio minore versando mensilmente al CP_1 Per_1 padre la somma di €. 300,00 mensili a far data dal mese di giugno 2025 entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie sostenute per il minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% in conformità a quanto indicato e stabilito nel Protocollo del Tribunale di Vicenza;
e.) la sig.ra verserà la somma di euro 1.300,00 al sig. quale somma a forfait per gli CP_1 Parte_1
arretrati relativi al mantenimento del figlio minore il quale pacificamente risiede con il padre Per_1
dal febbraio 2024. Il sig. dichiara così di non aver più nulla a pretendere per tale causale. Parte_1
Tale somma potrà essere posta in compensazione con gli ulteriori crediti azionati dalla sig. CP_1
nei confronti del sig. in fase esecutiva;
Parte_1
f.) revocare l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia a far data dal mese Per_2
di agosto 2024, data in cui si è trasferita a vivere con il proprio compagno;
Per_2
g.) nulla dovuto tra le parti per il reciproco mantenimento essendo le stesse economicamente autosufficienti;
h.) nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale. Ciascuna parte dispone di una propria abitazione con autonomo titolo di godimento;
i.) spese e competenze di cause interamente compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.2.2025, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1213/2016 del 16.8.2016 che aveva disposto in ordine all'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), con collocamento presso di lei nella casa coniugale di Montecchio Per_1
Maggiore (VI) alla via Tecchio n. 92. Altresì aveva previsto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili complessivamente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 Sicché l'attore chiedeva nel presente procedimento, dato il cambiamento del collocamento di fatto del figlio presso di sé e l'intervenuta economica autosufficienza della figlia di Per_1 Per_2
provvedere nel senso dell'affido condiviso e collocamento presso di sé quanto a con obbligo Per_1
di contribuzione in capo alla madre nella misura pari ad euro 400,00 mensili, da febbraio 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché chiedeva di provvedere nel senso di revocare la debenza di qualsivoglia forma di contribuzione al mantenimento quanto a Per_2
Con memoria depositata in data 21.4.2025 si costituiva in giudizio l'ex coniuge Controparte_1
chiedendo l'accoglimento di conclusioni difformi da quelle ex adverso.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 22 maggio 2025 le parti presenti personalmente raggiungevano un accordo a componimento bonario della controversia nei termini indicati in epigrafe, rispetto al quale il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento.
* * *
Le conclusioni concordemente formulate dalle parti vanno accolte.
In particolare, nulla osta all'affido condiviso del figlio minore (nato il Persona_3
16.5.2009) con collocamento presso il padre, atteso che le parti hanno dato atto che il figlio già risiede pacificamente da tempo con l'attore, sicché sorge allora la necessità di conformare lo stato di fatto a quello di diritto, non essendo rilevate criticità nella figura genitoriale paterna che impediscano di disporre in senso conforme a tale richiesta. Adeguato e corrispondente all'interesse del minore è anche il contributo al mantenimento previsto a carico della madre quale genitore non collocatario di euro
300,00 mensili, a partire da giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale. I diritti di visita stabiliti in favore di risultano altrettanto congrui Controparte_1
considerata l'età del figlio.
Altresì nulla osta alla revoca dell'obbligo al mantenimento per della figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
Delle ulteriori condizioni economiche tra le parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta sul punto una pronuncia giurisdizionale.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1213/2016 del 16/8/2016 vengano modificate nei termini in epigrafe riportati.
pagina 3 di 4 2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE dott. Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Elena SOLLAZZO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 711/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNIN Parte_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PAGNIN MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAMARIN Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FRAMARIN
ANTONELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti:
“a.) verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocato prevalentemente Per_1
presso il padre verso il quale ha già provveduto a trasferire la residenza. I genitori assumeranno di
pagina 1 di 4 comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
b.) quanto alle modalità ed all'esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario: un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dall'uscita da scuola del venerdì fino alle 20,00 circa della domenica sera;
c.) quanto alle vacanze: due settimane anche non consecutive d'estate in periodo da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio tale da includere ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, tre giorni a Pasqua tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d.) la sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio minore versando mensilmente al CP_1 Per_1 padre la somma di €. 300,00 mensili a far data dal mese di giugno 2025 entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie sostenute per il minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% in conformità a quanto indicato e stabilito nel Protocollo del Tribunale di Vicenza;
e.) la sig.ra verserà la somma di euro 1.300,00 al sig. quale somma a forfait per gli CP_1 Parte_1
arretrati relativi al mantenimento del figlio minore il quale pacificamente risiede con il padre Per_1
dal febbraio 2024. Il sig. dichiara così di non aver più nulla a pretendere per tale causale. Parte_1
Tale somma potrà essere posta in compensazione con gli ulteriori crediti azionati dalla sig. CP_1
nei confronti del sig. in fase esecutiva;
Parte_1
f.) revocare l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia a far data dal mese Per_2
di agosto 2024, data in cui si è trasferita a vivere con il proprio compagno;
Per_2
g.) nulla dovuto tra le parti per il reciproco mantenimento essendo le stesse economicamente autosufficienti;
h.) nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale. Ciascuna parte dispone di una propria abitazione con autonomo titolo di godimento;
i.) spese e competenze di cause interamente compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.2.2025, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1213/2016 del 16.8.2016 che aveva disposto in ordine all'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), con collocamento presso di lei nella casa coniugale di Montecchio Per_1
Maggiore (VI) alla via Tecchio n. 92. Altresì aveva previsto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili complessivamente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 Sicché l'attore chiedeva nel presente procedimento, dato il cambiamento del collocamento di fatto del figlio presso di sé e l'intervenuta economica autosufficienza della figlia di Per_1 Per_2
provvedere nel senso dell'affido condiviso e collocamento presso di sé quanto a con obbligo Per_1
di contribuzione in capo alla madre nella misura pari ad euro 400,00 mensili, da febbraio 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché chiedeva di provvedere nel senso di revocare la debenza di qualsivoglia forma di contribuzione al mantenimento quanto a Per_2
Con memoria depositata in data 21.4.2025 si costituiva in giudizio l'ex coniuge Controparte_1
chiedendo l'accoglimento di conclusioni difformi da quelle ex adverso.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 22 maggio 2025 le parti presenti personalmente raggiungevano un accordo a componimento bonario della controversia nei termini indicati in epigrafe, rispetto al quale il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento.
* * *
Le conclusioni concordemente formulate dalle parti vanno accolte.
In particolare, nulla osta all'affido condiviso del figlio minore (nato il Persona_3
16.5.2009) con collocamento presso il padre, atteso che le parti hanno dato atto che il figlio già risiede pacificamente da tempo con l'attore, sicché sorge allora la necessità di conformare lo stato di fatto a quello di diritto, non essendo rilevate criticità nella figura genitoriale paterna che impediscano di disporre in senso conforme a tale richiesta. Adeguato e corrispondente all'interesse del minore è anche il contributo al mantenimento previsto a carico della madre quale genitore non collocatario di euro
300,00 mensili, a partire da giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale. I diritti di visita stabiliti in favore di risultano altrettanto congrui Controparte_1
considerata l'età del figlio.
Altresì nulla osta alla revoca dell'obbligo al mantenimento per della figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
Delle ulteriori condizioni economiche tra le parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta sul punto una pronuncia giurisdizionale.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1213/2016 del 16/8/2016 vengano modificate nei termini in epigrafe riportati.
pagina 3 di 4 2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE dott. Giovanna Sanfratello
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