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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12100/2024 promossa da: nato a [...], in data [...], residente in [...] - 40017 San Parte_1
NI in Persiceto (BO) assistito e rappresentato dal prof. avv. RA Pighi del Foro di Modena, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Tabacchi n. 139
RICORRENTE contro
, nata a San NI in [...] il [...], ed ivi residente in [...] n.4, difesa e rappresentata dall'Avv. Lucia Bertolani del Foro di Bologna, presso lo Studio della quale, in Bologna alla Via Tovaglie, 14 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20/02/2025, rimettendosi alle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/08/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito concordatario a Controparte_1
San NI in Persiceto (BO) in data 04/09/2005, unione dalla quale sono nati due figli: RA, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]; Parte ricorrente, che Per_1
dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
formulava ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole pagina 1 di 4 e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. Domandava altresì che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva Controparte_1
una diversa regolamentazione dei rapporti.
Entrambe le parti, all'udienza del 20/02/2025, davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo altresì il mutamento del rito.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a San NI in Persiceto (BO) in data 04/09/2005 .
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali dei figli.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
Bologna, in data 13.08.1970 e , nata a [...] in Controparte_1
pagina 2 di 4 Persiceto il 21.04.1975 , già uniti in matrimonio in San NI in Persiceto
BO il giorno 04/09/2005 (atto n. 34, P. II, Serie A, Uff.01 anno 2005),
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi con le modalità dell'affidamento condiviso, ferma Per_1
restando la loro possibilità di scegliere liberamente con quale genitore stare, una volta raggiunta la maggiore età anche per;
Per_1
2) dispone che le spese per il mantenimento ordinario dei figli saranno interamente compensate tra i genitori a fronte del loro affidamento condiviso e presenza turnaria presso di loro;
3) stabilisce che le spese per il mantenimento straordinario dei figli vengano ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Bologna
e sarà approntato un sistema certo di conteggio e computo, onde evitare ogni tipo di discussione futura;
4) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, motivo per cui rinunciano a qual siasi assegno di mantenimento e/o contributo da parte di uno per l'altra;
5) prende atto che le parti hanno concordato che gli importi corrisposti a titolo di assegni familiari INPS e/o Assegno Unico verranno percepiti interamente dl Sig. che s i impegna a continuare a versarli nelle due Parte_1
pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore dei figli e nella esclusiva disponibilità dei figli stessi;
6) prende atto che l a sig.ra si impegna a restit uire la somma di Controparte_1
€.2.000,00-dalla stessa prelevata dai libretti di risparmio dei figli mediante versamento di €.50,00- al mese per figlio entro il gio rno 15 di ogni mese sulle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore degli stessi e nella loro esclusiva disponibilità;
3) spese di lite al definitivo,
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
NI in Persiceto (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
pagina 3 di 4 5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12100/2024 promossa da: nato a [...], in data [...], residente in [...] - 40017 San Parte_1
NI in Persiceto (BO) assistito e rappresentato dal prof. avv. RA Pighi del Foro di Modena, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Tabacchi n. 139
RICORRENTE contro
, nata a San NI in [...] il [...], ed ivi residente in [...] n.4, difesa e rappresentata dall'Avv. Lucia Bertolani del Foro di Bologna, presso lo Studio della quale, in Bologna alla Via Tovaglie, 14 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20/02/2025, rimettendosi alle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/08/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito concordatario a Controparte_1
San NI in Persiceto (BO) in data 04/09/2005, unione dalla quale sono nati due figli: RA, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]; Parte ricorrente, che Per_1
dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
formulava ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole pagina 1 di 4 e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. Domandava altresì che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva Controparte_1
una diversa regolamentazione dei rapporti.
Entrambe le parti, all'udienza del 20/02/2025, davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo altresì il mutamento del rito.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a San NI in Persiceto (BO) in data 04/09/2005 .
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali dei figli.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
Bologna, in data 13.08.1970 e , nata a [...] in Controparte_1
pagina 2 di 4 Persiceto il 21.04.1975 , già uniti in matrimonio in San NI in Persiceto
BO il giorno 04/09/2005 (atto n. 34, P. II, Serie A, Uff.01 anno 2005),
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi con le modalità dell'affidamento condiviso, ferma Per_1
restando la loro possibilità di scegliere liberamente con quale genitore stare, una volta raggiunta la maggiore età anche per;
Per_1
2) dispone che le spese per il mantenimento ordinario dei figli saranno interamente compensate tra i genitori a fronte del loro affidamento condiviso e presenza turnaria presso di loro;
3) stabilisce che le spese per il mantenimento straordinario dei figli vengano ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Bologna
e sarà approntato un sistema certo di conteggio e computo, onde evitare ogni tipo di discussione futura;
4) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, motivo per cui rinunciano a qual siasi assegno di mantenimento e/o contributo da parte di uno per l'altra;
5) prende atto che le parti hanno concordato che gli importi corrisposti a titolo di assegni familiari INPS e/o Assegno Unico verranno percepiti interamente dl Sig. che s i impegna a continuare a versarli nelle due Parte_1
pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore dei figli e nella esclusiva disponibilità dei figli stessi;
6) prende atto che l a sig.ra si impegna a restit uire la somma di Controparte_1
€.2.000,00-dalla stessa prelevata dai libretti di risparmio dei figli mediante versamento di €.50,00- al mese per figlio entro il gio rno 15 di ogni mese sulle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore degli stessi e nella loro esclusiva disponibilità;
3) spese di lite al definitivo,
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
NI in Persiceto (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
pagina 3 di 4 5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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