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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1338/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Parte_1
Emanuele, 42 - 03037 Pontecorvo (FR), presso lo studio dell'Avv. Clelia
D'Adamo, e rappresentato e difeso da quest'ultima unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Bellini Antonella, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore e rappresentata e difesa dall'avv.to Davide Rossi, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere Parte_1 dipendente della assunto dal 1.2.2022 con mansione di Controparte_1 operaio autista - raccoglitore, livello 3 A, CCNL Nettezza Urbana, part time orizzontale al 60,53%, pari ad una media di 23 ore settimanali, in occasione
1 del subentro di quest'ultima società nell'appalto riguardante lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani affidato dall' l' Controparte_2
– Ente locale autonomo, composto dai Comuni di Aquino, Piedimonte San
[...]
Germano, Villa Santa Lucia e Colle San Magno, di essere stato assunto in virtù delle previsioni del CCNL di categoria richiamate dal capitolato speciale d'appalto e della c.d. clausola sociale, in quanto già addetto alle dipendenze della precedente azienda aggiudicataria dell'appalto
[...]
ha agito in giudizio nei confronti della Parte_2 Controparte_1 lamentando l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro in sede di assunzione, dalle 32 ore settimanali (part-time 84,21%) riconosciuto dalla precedente azienda a 23 ore settimanali, in assenza di modificazioni sostanziali del servizio e dell'oggetto dell'appalto ed anzi in presenza di elementi di fatto tali da necessitare un orario di lavoro ancora maggiore di quello spettante.
Ha poi richiamato in punto di diritto la disciplina contrattuale collettiva di riferimento e l'interpretazione della clausola sociale, evidenziando inoltre come la resistente si fosse impegnata, anche in sede stragiudiziale innanzi all'Ispettorato del Lavoro, a riconoscere l'orario rivendicato al ricorrente, disattendendo tuttavia a quanto prospettato.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale:
1.- accertare e dichiarare che l'orario di lavoro contrattualmente applicato al sig. è insufficiente allo svolgimento del servizio da espletare, Parte_1 per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Per l'effetto:
- dichiarare l'illegittimità della riduzione dell'orario lavorativo in capo al ricorrente ad opera di e condannare quest'ultima al CP_1 riconoscimento contrattuale - a far data dall'inizio del rapporto, o dalla diversa data ritenuta di giustizia - di un orario di lavoro superiore, pari a quello applicato dalla precedente società appaltatrice e/o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, in considerazione delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario, già svolte con regolarità alle dipendenze di e tuttora espletate alle dipendenze Parte_2 dell'odierna resistente, con conseguente adeguamento in busta paga;
2 - condannare al pagamento di tutte le differenze retributive CP_1 maturate in conseguenza del richiesto adeguamento orario, nella misura che ci si riserva di quantificare, all'esito del presente procedimento, in eventuale, separato giudizio.
In ogni caso:
Con condanna alle spese di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione delle sopra dette spese in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.”
Si è costituita in giudizio la resistente, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo e la carenza dei presupposti processuali, sostenendo inoltre la carenza delle condizioni dell'azione, avendo l'azienda rispettato tutti gli obblighi discendenti dall'art. 6 del CCNL Igiene
Ambientale e non potendo il giudice sopperire alle carenze di allegazioni da parte del ricorrente per determinare la congruità delle ore di lavoro indicate dal ricorrente. Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE concedere al solo fine di consentire l'audizione personale delle parti e per espletare il tentativo di conciliazione e con formulazione dell'eventuale proposta giudiziale ai sensi degli artt. 185 bis e
420 c.p.c. un congruo rinvio sì da consentire ogni interlocuzione tra CP_1
a mezzo del costituito procuratore, il ricorrente e l'Ente committente. IN
[...]
VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: in accoglimento dei motivi tutti esposti ed articolati con il presente atto, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le considerazioni sopra dedotte”
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta di natura documentale è stata rinviata per la discussione senza ulteriori adempimenti istruttori e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
****
La domanda è fondata e va accolta, nella misura di seguito specificata.
3 In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e di carenza di presupposti processuali avanzata dalla parte resistente.
In merito all'eccepita nullità per difetto degli elementi essenziali, infatti, va precisato che la stessa non sussiste qualora dal tenore complessivo del ricorso risultano chiari tanto il petitum quanto la causa petendi posti alla base dell'azione, e dunque risultano integrati i presupposti minimi inerenti al contenuto del ricorso previsti a pena di nullità dall'art. 414 c.p.c.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la nullità dell'atto introduttivo nel momento in cui, dalla lettura dello stesso ed attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia comunque individuabile con esattezza la pretesa dell'attore e questa non risulti viceversa assolutamente indeterminata, e che dunque sia leso il diritto di difesa della parte convenuta.
Infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.” (cfr. Cass. 08.2.2011 n. 3126, che richiama precedenti pronunce).
Nel caso di specie emerge chiaramente dalla prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo tanto l'esposizione dei fatti costitutivi a fondamento della domanda, quanto il petitum (costituito dall'accertamento dell'obbligo da parte del datore di lavoro di riconoscere, in sede di assunzione, le medesime condizioni contrattuali in precedenza riconosciute) tanto la causa petendi (costituita dalle previsioni del CCNL applicato e del CSA che disciplinano il cambio appalto e l'obbligo di assunzione alle dipendenze del soggetto subentrante). Alla luce di tali chiare indicazioni, non si coglie alcun
4 profilo di indeterminatezza tale da far ritenere non soddisfatti i requisiti minimi di cui all'art. 414 c.p.c. e tale da costituire una lesione per il diritto di difesa della parte convenuta.
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Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato come la stessa società resistente, nelle note di trattazione scritta, abbia sostenuto di riconoscere le pretese del ricorrente, pur sostenendo di voler operare tale riconoscimento al fine di addivenire a una soluzione conciliativa, e che tale contegno potrebbe già considerarsi quale acquiescenza alla domanda proposta, per quanto abbia poi formulato una proposta conciliativa non coincidente con la domanda così come formulata.
In ogni caso, da un lato non si ravvisano, per l'indisponibilità anche della parte ricorrente già espressa, ragioni per fissare nuova udienza per il tentativo della conciliazione, dall'altro non può comunque considerarsi venuta meno la materia del contendere, considerando l'interesse manifestato dallo stesso ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito e oggettivamente sussistente in assenza di mutamenti di fatto, ragioni per cui la domanda va esaminata nel merito.
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La domanda è volta all'accertamento dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro disposta dalla nei confronti del ricorrente, alla luce delle CP_1 disposizioni contrattuali di riferimento nonché delle oggettive condizioni del servizio ricevuto in appalto dalla convenuta.
Occorre richiamare le previsioni normative del CCNL Igiene Ambientale
Fise applicato al rapporto e che ha regolato la successione CP_3 delle aziende nell'appalto a seguito del nuovo affidamento del servizio, per come richiamato anche nel capitolato speciale d'appalto (cfr. all.to 2 al ricorso). In particolare, l'art. 38 del capitolato speciale d'Appalto dispone che: “L'Impresa aggiudicataria dovrà vigente, il personale previsto nel Piano
Comunale con l'indicazione dei rispettivi livelli, costituito da n°43 unità, come pre SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
5 GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA e relativi allegati Eventuali aumenti di personale non autorizzato dall' per adeguamenti e/o adempimenti di legge, non potranno in alcun modo dar luogo ad aumenti e/o rivalutazioni del canone e/o a qualsiasi altra rivendicazioni di sorta da parte della ditta appaltatrice. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare la reperimento di manodopera e maestranze con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione” impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora ab disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze, nel limite non inferiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera”.
L'art. 6 del CCNL applicato, per come richiamato, ribadisce l'obbligo di assunzione in capo all'azienda subentrante, (la cui sussistenza anche a prescindere dal rispetto di obblighi procedurali è stata ravvisata anche dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 31491 del 13/11/2023) e come testualmente riportato nel ricorso introduttivo e non contestato dalla resistente prevede che “In caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente c.c.n.l. tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.
Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Devono poi richiamarsi anche le previsioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, per cui “a decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a
6 passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino
i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3”, e al punto 10, per cui “per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neo- assunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue: a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente …”.
Tali disposizioni, da intendersi chiaramente cogenti nel rapporto in essere, risultano poste a presidio e tutela della stabilità occupazionale e dei lavoratori impiegati nello svolgimento di servizi oggetto di procedure ad evidenza pubblica, e pertanto devono essere necessariamente interpretate in tale ottica, seppure bilanciando l'interesse dei lavoratori a mantenere le proprie posizioni contrattuali con il concorrente diritto alla libera iniziativa di cui gode l'imprenditore e che deve esplicarsi nell'assicurare la possibilità di organizzare liberamente i fattori produttivi nell'esercizio dell'impresa.
Pertanto, le norme sopra indicate, pur consentendo un bilanciamento tra gli interessi sopra citati, non attribuiscono all'imprenditore, tenuto ad assumere i lavori già impiegati nell'appalto, alcun diritto incondizionato o discrezionale a rivedere le condizioni contrattuali a cui gli stessi risultano assunti, potendo in tal caso agevolmente eludere la garanzia posta dalla clausola sociale, ma può imporre delle modifiche soltanto nel caso in cui le condizioni del servizio o l'organizzazione aziendale effettivamente lo impongano o lo necessitino.
Va precisato, per ciò che attiene allo specifico profilo oggetto del giudizio e in particolare all'orario di lavoro, che dalle sopra riportate previsioni del
CCNL applicabile emergono sufficienti elementi per ritenere fondata l'interpretazione posta alla base del ricorso in merito all'obbligo, per
7 l'azienda subentrante, di mantenere immutate anche le condizioni contrattuali relative all'orario di lavoro in assenza di modifiche sostanziali nella natura e tipologia del servizio.
In particolare, deve citarsi la regolamentazione prevista al comma 2 del citato articolo 6, che nel disciplinare l'eventualità del lavoratore impiegato su parte dell'orario in diverso servizio lascia intendere la necessità, da parte dell'azienda subentrante, di rispettare l'articolazione oraria antecedentemente disposta (“Qualora il personale di cui al primo capoverso del presente comma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall'impresa cessante sia stato addetto in via ordinaria o prevalente a più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale orario settimanale di lavoro, lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. In tal caso, l'impresa subentrante e/o quella cessante proporranno al lavoratore interessato, ognuna per la parte di propria competenza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale;
fatte salve le diverse intese che potranno intercorrere tra le parti. In tale presupposto, qualora il totale delle ore di lavoro del lavoratore risulti, alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o dell'impresa cessante, inferiore al 50% del normale orario settimanale di lavoro, il contratto di lavoro stipulato a tempo parziale terrà conto dell'eccezione prevista dall'art. 10, comma 5, del vigente CCNL”.)
Allo stesso modo possono leggersi le previsioni di cui al comma 6 della medesima disposizione, che prescrivono il generale divieto per l'azienda cessante di modificare condizioni contrattuali dei propri dipendenti nei 240 giorni antecedenti, che non avrebbero giustificazione nel caso in cui l'obbligo di assunzione per il subentrante non fosse in alcun modo condizionato anche alle condizioni, di inquadramento e orario, di cui i
8 lavoratori godevano presso l'azienda cessante (“A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, semprechè non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.I., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino
i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.)”.
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Posta dunque l'estensione dell'obbligo di assunzione anche alle condizioni relative all'orario di lavoro, deve rilevarsi come nel caso di specie l' resistente non ha neanche allegato, oltre che provato, una effettiva CP_4 modifica delle condizioni del servizio tali da poter giustificare la modifica delle condizioni contrattuali applicate ai lavoratori assunti, alla luce delle disposizioni sopra richiamate.
A fronte dell'articolata esposizione in fatto contenuta nel ricorso introduttivo, la parte resistente si è limitata a sostenere l'inidoneità della prova richiesta dalla parte ricorrente per “stabilire la congruità delle ore di lavoro indicate”, ma in alcun modo ha contestato tutto quanto descritto in merito ai mezzi a disposizione, agli obblighi contrattuali, e alle ore di lavoro effettivamente prestate dal ricorrente.
Pertanto, in difetto di alcuna evidenza di modificazioni del servizio o di oggettive necessità legate all'assolvimento di quest'ultimo tali da giustificare l'assunzione del ricorrente con un orario di lavoro ridotto rispetto a quello in precedenza attribuito, deve ritenersi violato l'obbligo direttamente derivante dall'art. 6 del CCNL applicato.
Da ultimo, va chiarito che alcun rilievo, rispetto a tale inadempimento, assume la sottoscrizione da parte del ricorrente del contratto di lavoro con un monte ore inferiore, avendo lo stesso sì accettato le condizioni di lavoro ma senza che tale accettazione possa intendersi quale rinuncia a far valere
9 il proprio diritto ad essere assunto a condizioni differenti sulla base degli obblighi dedotti con il ricorso introduttivo.
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La domanda va dunque accolta, con il riconoscimento delle condizioni contrattuali già godute dal ricorrente nel corso del precedente rapporto di lavoro, con riferimento all'orario di lavoro, e pertanto dev'essere accertato il diritto di ad essere assunto alle dipendenze della Parte_1 [...]
con decorrenza dal 1.02.2022, con un orario di lavoro pari a 32 CP_1 ore settimanali (part-time 84,21%) e pari a quello osservato in costanza del precedente appalto (posto che la parte resistente non ha contestato che tali condizioni contrattuali fossero state modificate nel periodo antecedente ai
240 giorni dal cambio appalto).
Non può invece disporsi la richiesta condanna, formulata in via generica, del datore di lavoro al pagamento delle “differenze retributive” conseguenti a tale accertamento, posto che tale pronuncia non può derivare direttamente da quanto accertato, poiché la violazione dell'obbligo di assunzione alle medesime condizioni costituisce inadempimento diverso da quello legato alla mancata retribuzione di ore effettivamente lavorate, e considerando che non risulta effettivamente articolata la pronuncia di condanna all'eventuale pagamento di ore di lavoro straordinario non retribuite, non potendosi intendere in tal senso le conclusioni rassegnate.
Non potendo dunque maturare alcun diritto a maggiore retribuzione in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale, e non avendo la parte ricorrente poi neanche agito direttamente o in via subordinata per ottenere il risarcimento del danno astrattamente conseguente all'inadempimento accertato, allegandone i relativi presupposti in fatto e in diritto, la domanda di condanna per come formulata non può essere accolta.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia 8indeterminabile di bassa complessità da ricondurre allo scaglione fino ad €26.000), e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza sulla domanda principale e sono poste
10 a carico della parte resistente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 riconosciuto nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con la
[...]
a far data dal 1.02.2022, un orario di lavoro pari a n. 32 CP_1 ore settimanali, equivalenti ad un contratto a tempo parziale pari al
84,21%, pari a quello osservato in costanza del precedente appalto;
- rigetta la domanda di condanna;
- Condanna la al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi € Parte_1
4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 16/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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