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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CAPITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CA SA VOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
- Giudice Anna CARBONARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3421/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA IMMACOLATA
RISO come da mandato in atti;
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. ALESSANDRO BITONTO Controparte 1
come da mandato in atti;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
Con ricorso depositato il 23/07/2024 premesso di aver contratto Parte 1
Controparte 1 che dalla loro unione eramatrimonio in Taranto il 20/09/2007 con nata la figlia minorenne Per 1 in data 19.09.2009, e che con sentenza non definitiva n. 316/2022 pubblicata il 08/02/2022 veniva pronunciata la loro separazione personale;
adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con atto depositato in data 21.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto una intesa e chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo ivi indicato qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 316/2022 pubblicata il 08/02/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 21.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23/07/2024 da nei confronti di [...] Parte 1
CP 1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno.
Parte 1 nato a [...] [...] nel Comune di Taranto da
,
, nata a [...] il (TA) il 16/10/1978, e Controparte 1
04/06/1980, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Taranto, dell'anno
2007, parte 2, numero 106;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e […]
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 21.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/03/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola