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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 478/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 478/2025, promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Fantini ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XX Settembre n. 57, presso lo studio del difensore;
RECLAMANTE
contro c.f. e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 società c.f. in persona del Consigliere delegato con Controparte_2 P.IVA_2 potere di rappresentanza giusta procura speciale notarile conferita con atto autenticato Persona_1 dal notaio in data 09.08.2022, rep. n. 55.554, racc. n. 25.808, registrata all'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Milano il 10.08.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio del difensore;
RECLAMATA avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa,
udita la relazione del giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1 Premesso che ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza del 24.01.2025 emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia, nella persona della dott.ssa Rosa Lavanga, nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., n. 139-1/2018 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, comunicata in pari data, nonché avverso l'ordinanza del 24.01.2025 resa dal medesimo giudice, e comunicata in pari data, a seguito di ricorso di sollecito di poteri officiosi del giudice dell'esecuzione nell'ambito della medesima esecuzione immobiliare, chiedendo all'adito Tribunale: “revocata - per i MOTIVI I, II, III, IV - l'ordinanza 24/01/2025 del Tribunale di
Perugia - III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Rosa Lavanga, pronunciata a seguito di ricorso ex art.
615, comma II, c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva n. 139-1/2018 R.G. E. dell'intestato
Tribunale, comunicata in pari data – Doc. 1, 1 A, accertata la sussistenza di gravi motivi per quanto dedotto e preliminarmente dichiarata la sospensione ex art. 624 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o, con ordinanza all'esito della udienza di comparizione parti, della procedura esecutiva RGE n. 139/2018, stante l'intervenuta aggiudicazione del bene, cui è seguita emissione di decreto di trasferimento e ordine di liberazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni - accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I-II), l'inesistenza del contratto di cessione
e la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad e Controparte_3 CP_1 per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva, e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria, nonché l'inesistenza della autorizzazione/mandato/procura speciale da ad e per l'effetto CP_1 Controparte_2
l'improcedibilità dell'azione esecutiva, e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la tempestività dell'opposizione svolta ex art. 615, comma 2, c.p.c, e, in ogni caso, il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del G.E. con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
NONCHÉ revocata - per i MOTIVI IV E V - l'ordinanza
24/01/2025 del Tribunale di Perugia - III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Rosa Lavanga, resa a seguito di ricorso 9/05/2024 di sollecito poteri officiosi del G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 139-1/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale, comunicata in pari data – Doc. 2, 2 A, accertata la sussistenza di gravi motivi per quanto dedotto, preliminarmente dichiarata la sospensione ex art. 624 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o, con ordinanza all'esito della udienza di comparizione parti, della procedura esecutiva RGE n. 139/2018, stante l'intervenuta aggiudicazione del bene, cui è seguita emissione di decreto di trasferimento e ordine di liberazione,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni - dichiarare, per il motivo di cui in narrativa (V) la nullità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 134 c.p.c; - accertare e dichiarare (VI) l'invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., nonché l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e per l'effetto sospendere e dichiarare improcedibile la esecuzione 139/2018 RGE, nonché dichiarare ed accertare l'inefficacia della assegnazione del bene e del relativo versamento del prezzo che dovrà essere restituito al soggetto acquirente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
2 che parte reclamante, dopo avere esposto le vicende fattuali e processuali inerenti alla procedura di espropriazione immobiliare n. 139/20218 R.G.E.I., con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza del 24.01.2025 di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa in seno al procedimento incidentale di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha formulato i seguenti motivi: 1) quanto all'eccepita inesistenza del contratto di cessione in blocco alla carenza di prova CP_4 della cessione e della titolarità del credito in capo ad ha dedotto che il G.E. ha errato CP_1 laddove non ha considerato la mancata produzione del contratto scritto di cessione del 05.08.2022 completo dell'elenco dei crediti ceduti, non essendo minimamente sufficiente a provare l'avvenuta cessione e la legittimazione attiva della cessionaria la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
che, in ogni caso, l'avviso in G.U. non è idoneo a consentire l'individuazione della posizione;
che il giudice di prime cure ha altresì errato nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 valido ed idoneo elemento di prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione del credito oggetto di contestazione la dichiarazione del 03.07.2024 con cui il notaio avrebbe attestato Persona_2 che il credito, facente capo alla debitrice principale , derivante dal contratto di Parte_2 mutuo azionato in via esecutiva, sarebbe stato ceduto da ad in forza di Controparte_5 CP_1 contratto del 05.08.2022, oltre a non avere valutato negativamente la mancata produzione della visura camera ex art. 58, comma 2, T.U.B.; 2) quanto alla dedotta carenza di legittimazione della mandataria per mancata iscrizione ex art. 106 T.U.B., ha, in primo luogo, Controparte_2 rilevato l'omessa pronuncia sul punto del G.E. e, in secondo luogo, riproposto le difese già svolte nel ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ribadendo la mancanza “a monte” di una delega che il cessionario avrebbe dovuto rilasciare in favore di un soggetto iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B., con conseguente invalidità della procura conferita ad un soggetto non qualificato ex art. 106 T.U.B., in quanto iscritto solo all'albo previsto dall'art. 115 TULPS;
3) quanto all'eccepita carenza di prova dei poteri di rappresentanza sostanziale di in capo a con CP_2 CP_2 Persona_1 conseguente nullità/inesistenza della procura alle liti da quest'ultimo conferito, ha rappresentato che il G.E. non si è pronunciato su questa eccezione svolta in sede di opposizione all'esecuzione; 4) quanto alla ritenuta tardività della spiegata opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha esposto che l'opposizione di cui si discute deve invece ritenersi tempestiva, perché volta a contestare la cessione e la legittimazione della cessionaria per il tramite della mandataria/rappresentante CP_1
costituitasi nella procedura esecutiva solo in data 12.05.2023, ben oltre il Controparte_2 termine dell'udienza ex art. 569 c.p.c., circostanza questa idonea ad integrare quel fatto sopravvenuto previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, trattandosi di verifiche afferenti alle condizioni dell'azione esecutiva, le stesse devono essere svolte anche d'ufficio dal giudice, a prescindere dalle eccezioni di parte;
che, con riguardo invece all'ordinanza del 24.01.2025 di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E. finalizzato alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento e, quindi, della procedura esecutiva, l'odierna reclamante ha eccepito la nullità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 134 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure assolto all'obbligo di motivazione, essendosi limitato a rigettare, puramente e semplicemente, l'istanza senza fornire alcuna argomentazione logica fattuale o giuridica, nonché l'inidoneità del contratto di mutuo azionato in sede esecutiva a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., atteso che detto contratto riporta
3 all'art. 2 la previsione della costituzione del deposito cauzionale in favore della Banca mutuante a garanzia dell'adempimento di determinate condizioni ivi elencate, senza che risulti un atto integrativo attestante l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch'esso, della necessaria forma solenne richiesta dall'art. 474 c.p.c., con conseguente inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., in quanto nel caso di specie il titolo esecutivo non sarebbe formato da un unico documento, ma dall'inscindibile combinazione del contratto di mutuo e del separato atto pubblico di erogazione e quietanza;
che si costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla CP_1 controparte e domandando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del reclamo. In particolare, parte reclamata ha esposto: che la prova della cessione e la conseguente legittimazione attiva di
è data dalla materiale disponibilità, da parte di quest'ultima, del titolo e di tutta la CP_1 documentazione contrattuale e contabile azionata nella procedura esecutiva, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 147 del 20.12.2022 e dalla dichiarazione notarile di cessione dei crediti, e, sul punto, l'ordinanza reclamata è immune da vizi in quanto congruamente motivata;
che infondato è il secondo motivo di reclamo, peraltro superato dai recenti arresti giurisprudenziali, non essendo necessario che mera mandataria di Controparte_2 [...]
sia iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., non derivando da tale mancata iscrizione alcuna CP_1 invalidità degli atti di riscossione dei crediti;
che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, dalla visura camerale prodotta, sia con l'atto di intervento sia con la memoria difensiva in sede di opposizione, il sig. è il Consigliere Delegato e legale rappresentante di Per_1 [...]
e, in tale qualità, ha conferito la procura alle liti all'avv. Boscia;
di ribadire l'eccezione CP_2 di inammissibilità dell'opposizione endo-esecutiva, in quanto tardiva, sia se venga configurata come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., - poiché proposta oltre l'emissione dell'ordinanza di vendita -, sia se venga configurata come opposizione agli atti esecutivi – in quanto l'atto di intervento è stato depositato in data 12.05.2023 -, oltre a considerare il fatto che la sig.ra Parte_1 aveva avuto contezza dell'intervento di già in data 12.05.2023 e non ebbe a formulare CP_1 alcuna tempestiva opposizione e/o sollevare alcuna contestazione, anche mediante impugnazione dei vari atti della procedura esecutiva nel frattempo compiuti. Quanto, invece, ai motivi di reclamo formulati avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E., l'odierna reclamata ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità del reclamo, in quanto il provvedimento in questione avrebbe dovuto essere impugnato mediante opposizione ex art. 617
c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, atteso che il contratto di mutuo per cui è causa è idoneo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
osservato, preliminarmente, che l'odierna reclamante ha proposto con un unico atto di impugnazione reclamo avverso due distinti provvedimenti giurisdizionali, fattispecie la cui correttezza appare dubbia in riferimento alla circostanza relativa all'omesso pagamento di un distinto contributo unificato per le due impugnazioni, sebbene essa non possa determinare per ciò solo l'inammissibilità dello strumento impugnatorio, in difetto di elementi di caducazione diversi, ad esempio avuto riguardo al dato temporale;
ne consegue che, nonostante il reclamo appaia tempestivo con riferimento ad entrambi i pronunciamenti impugnati, dovrà essere in ogni caso sollecitata la Cancelleria per il recupero del contributo unificato omesso;
4 ritenuto, con riguardo al reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza del Parte_1
24.01.2025 con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 139/2018 R.G.E.I., a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dalla stessa presentato, che il giudice di prime cure abbia errato laddove abbia ritenuto tardiva la spiegata opposizione e non abbia proceduto all'esame degli ulteriori motivi formulati (carenza di legittimazione della mandataria per mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 Controparte_2
T.U.B.; carenza di rappresentanza sostanziale del presunto procuratore di ed Controparte_2 eccezione di nullità della procura alle liti), essendosi soffermato solo sul primo motivo di opposizione (inesistenza del contratto di cessione in blocco e conseguente CP_4 carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo ad . Da un lato, CP_1 infatti, è fatto pacifico, che la costituzione nella procedura esecutiva dell'odierna reclamata è avvenuta oltre il termine dell'udienza ex art. 569 c.p.c. – per cui le eccezioni di cui si discute non potevano essere avanzate entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. -, e, dall'altro lato, trattasi di questioni che dovevano essere esaminate dal G.E., in virtù del potere/dovere riconosciuto in capo a quest'ultimo di controllare l'esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione forzata e di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso di loro sussistenza.
Pertanto, tali censure debbono considerarsi ammissibili, sebbene pacificamente formulate dopo l'ordinanza di vendita;
rilevato, in particolare, sulla base di una delibazione e valutazione sommaria che caratterizza il vaglio domandato all'adito Tribunale in questa sede, di condividere l'impostazione assunta nella predetta ordinanza reclamata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova della cessione del credito e, quindi, la legittimazione attiva e la titolarità della posizione creditoria ceduta in capo ad potendo la relativa prova essere raggiunta anche mediante elementi indiziari, e ciò in CP_1 linea con l'orientamento più volte espresso da questa Sezione. Ed invero, parte reclamata non si è limitata a produrre soltanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì depositato dichiarazione notarile del 03.07.2024 a rogito dottor in cui si attesta e Persona_2 da cui risulta che il credito, facente capo alla debitrice principale , derivante dal Parte_2 contratto di mutuo azionato in via esecutiva, è stato ceduto da ad in Controparte_5 CP_1 virtù di contratto di cessione del 05.08.2022. Peraltro, il codice cliente indicato in detta dichiarazione (382082) è il medesimo di quello riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione forzata (cfr. fascicolo opposizione e doc. n.
3 allegati alla comparsa di costituzione di parte reclamata);
che non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di reclamo – riguardante l'asserito difetto di rappresentanza della mandataria per violazione dell'art. 2 della l. Controparte_2
n. 130/1999, per non essere la società iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106
T.U.B. -, poiché, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, “il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna
5 valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”. Oltretutto, dalla lettura combinata e coordinata della normativa che viene in rilievo (l. 130/1990, Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e successivi aggiornamenti), pur evincendosi che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti debba essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, emerge altresì che questi soggetti possano esternalizzare l'attività di recupero alle società non vigilate titolari della licenza prevista dal TULPS, mentre ciò che non può mai essere delegato a soggetti terzi non vigilati è il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (circostanza non verificatasi nel caso di specie);
che non appare sostenuta da un idoneo fumus di fondatezza nemmeno la censura di carenza di rappresentanza sostanziale del presunto procuratore di in quanto dalla Controparte_2 documentazione offerta dalla reclamata risulta che riveste la carica di Consigliere Persona_1
Delegato e legale rappresentante della società (cfr. visura camerale in atti) e, Controparte_2 pertanto, la procura alle liti è stata dallo stesso rilasciata in tale qualità, avendo il potere di spendita del nome della società medesima. Inoltre, nella procura alle liti è indicata la qualifica rivestita nell'organizzazione societaria della persona fisica (il sig. che ha conferito l'incarico al Per_1 difensore e l'odierna reclamata ha prodotto anche la procura speciale conferita da ad CP_1 con atto a rogito Notaio del 09.08.2022, Rep. n. 55.554 - Racc. n. Controparte_2 Per_2
25.808, registrata il 10.08.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, “affinché il Procuratore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti
e procuratori regolarmente autorizzati – nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore stesso quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi – con facoltà di sub-delega, provveda a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo CP_1 svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali sia CP_1 titolare (…)”; ritenuto, invece, che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 24.01.2025 con cui il G.E. ha rigettato il ricorso di sollecito dei poteri officiosi volto a far dichiarare l'invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento e della procedura esecutiva, debba essere dichiarato inammissibile, in quanto, fermo restando il principio – già da tempo chiarito – secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da un'opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e di dichiarare, nel caso in cui risulti che il creditore sia già stato integralmente soddisfatto, l'esecuzione
6 non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo - l'esercizio di siffatto potere è censurabile attraverso la proposizione di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 15605/2017). Peraltro, la censura in merito all'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. sarebbe anche infondata nel merito, alla luce del principio di diritto di recente espresso nella sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025, per cui “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”;
ritenuto, infine, quanto alle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e debbano essere poste a carico di parte reclamante;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati al d.m. n. 147/2022, previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del 24.01.2025 con cui Parte_1 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 139/2018 R.G.E.I.;
2) dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
24.01.2025 di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E.;
3) manda la Cancelleria per il recupero del contributo unificato relativo alla proposizione di un unico reclamo avverso due provvedimenti;
4) condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.026,00 per compensi professionali, oltre il
15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 07.04.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
7 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 478/2025, promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Fantini ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XX Settembre n. 57, presso lo studio del difensore;
RECLAMANTE
contro c.f. e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 società c.f. in persona del Consigliere delegato con Controparte_2 P.IVA_2 potere di rappresentanza giusta procura speciale notarile conferita con atto autenticato Persona_1 dal notaio in data 09.08.2022, rep. n. 55.554, racc. n. 25.808, registrata all'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Milano il 10.08.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio del difensore;
RECLAMATA avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa,
udita la relazione del giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1 Premesso che ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza del 24.01.2025 emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia, nella persona della dott.ssa Rosa Lavanga, nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., n. 139-1/2018 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, comunicata in pari data, nonché avverso l'ordinanza del 24.01.2025 resa dal medesimo giudice, e comunicata in pari data, a seguito di ricorso di sollecito di poteri officiosi del giudice dell'esecuzione nell'ambito della medesima esecuzione immobiliare, chiedendo all'adito Tribunale: “revocata - per i MOTIVI I, II, III, IV - l'ordinanza 24/01/2025 del Tribunale di
Perugia - III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Rosa Lavanga, pronunciata a seguito di ricorso ex art.
615, comma II, c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva n. 139-1/2018 R.G. E. dell'intestato
Tribunale, comunicata in pari data – Doc. 1, 1 A, accertata la sussistenza di gravi motivi per quanto dedotto e preliminarmente dichiarata la sospensione ex art. 624 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o, con ordinanza all'esito della udienza di comparizione parti, della procedura esecutiva RGE n. 139/2018, stante l'intervenuta aggiudicazione del bene, cui è seguita emissione di decreto di trasferimento e ordine di liberazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni - accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I-II), l'inesistenza del contratto di cessione
e la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad e Controparte_3 CP_1 per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva, e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria, nonché l'inesistenza della autorizzazione/mandato/procura speciale da ad e per l'effetto CP_1 Controparte_2
l'improcedibilità dell'azione esecutiva, e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la tempestività dell'opposizione svolta ex art. 615, comma 2, c.p.c, e, in ogni caso, il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del G.E. con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva e revoca di ogni atto e/o provvedimento conseguenziale;
NONCHÉ revocata - per i MOTIVI IV E V - l'ordinanza
24/01/2025 del Tribunale di Perugia - III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Rosa Lavanga, resa a seguito di ricorso 9/05/2024 di sollecito poteri officiosi del G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 139-1/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale, comunicata in pari data – Doc. 2, 2 A, accertata la sussistenza di gravi motivi per quanto dedotto, preliminarmente dichiarata la sospensione ex art. 624 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o, con ordinanza all'esito della udienza di comparizione parti, della procedura esecutiva RGE n. 139/2018, stante l'intervenuta aggiudicazione del bene, cui è seguita emissione di decreto di trasferimento e ordine di liberazione,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni - dichiarare, per il motivo di cui in narrativa (V) la nullità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 134 c.p.c; - accertare e dichiarare (VI) l'invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., nonché l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e per l'effetto sospendere e dichiarare improcedibile la esecuzione 139/2018 RGE, nonché dichiarare ed accertare l'inefficacia della assegnazione del bene e del relativo versamento del prezzo che dovrà essere restituito al soggetto acquirente. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
2 che parte reclamante, dopo avere esposto le vicende fattuali e processuali inerenti alla procedura di espropriazione immobiliare n. 139/20218 R.G.E.I., con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza del 24.01.2025 di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa in seno al procedimento incidentale di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha formulato i seguenti motivi: 1) quanto all'eccepita inesistenza del contratto di cessione in blocco alla carenza di prova CP_4 della cessione e della titolarità del credito in capo ad ha dedotto che il G.E. ha errato CP_1 laddove non ha considerato la mancata produzione del contratto scritto di cessione del 05.08.2022 completo dell'elenco dei crediti ceduti, non essendo minimamente sufficiente a provare l'avvenuta cessione e la legittimazione attiva della cessionaria la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
che, in ogni caso, l'avviso in G.U. non è idoneo a consentire l'individuazione della posizione;
che il giudice di prime cure ha altresì errato nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 valido ed idoneo elemento di prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione del credito oggetto di contestazione la dichiarazione del 03.07.2024 con cui il notaio avrebbe attestato Persona_2 che il credito, facente capo alla debitrice principale , derivante dal contratto di Parte_2 mutuo azionato in via esecutiva, sarebbe stato ceduto da ad in forza di Controparte_5 CP_1 contratto del 05.08.2022, oltre a non avere valutato negativamente la mancata produzione della visura camera ex art. 58, comma 2, T.U.B.; 2) quanto alla dedotta carenza di legittimazione della mandataria per mancata iscrizione ex art. 106 T.U.B., ha, in primo luogo, Controparte_2 rilevato l'omessa pronuncia sul punto del G.E. e, in secondo luogo, riproposto le difese già svolte nel ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ribadendo la mancanza “a monte” di una delega che il cessionario avrebbe dovuto rilasciare in favore di un soggetto iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B., con conseguente invalidità della procura conferita ad un soggetto non qualificato ex art. 106 T.U.B., in quanto iscritto solo all'albo previsto dall'art. 115 TULPS;
3) quanto all'eccepita carenza di prova dei poteri di rappresentanza sostanziale di in capo a con CP_2 CP_2 Persona_1 conseguente nullità/inesistenza della procura alle liti da quest'ultimo conferito, ha rappresentato che il G.E. non si è pronunciato su questa eccezione svolta in sede di opposizione all'esecuzione; 4) quanto alla ritenuta tardività della spiegata opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha esposto che l'opposizione di cui si discute deve invece ritenersi tempestiva, perché volta a contestare la cessione e la legittimazione della cessionaria per il tramite della mandataria/rappresentante CP_1
costituitasi nella procedura esecutiva solo in data 12.05.2023, ben oltre il Controparte_2 termine dell'udienza ex art. 569 c.p.c., circostanza questa idonea ad integrare quel fatto sopravvenuto previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, trattandosi di verifiche afferenti alle condizioni dell'azione esecutiva, le stesse devono essere svolte anche d'ufficio dal giudice, a prescindere dalle eccezioni di parte;
che, con riguardo invece all'ordinanza del 24.01.2025 di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E. finalizzato alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento e, quindi, della procedura esecutiva, l'odierna reclamante ha eccepito la nullità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 134 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure assolto all'obbligo di motivazione, essendosi limitato a rigettare, puramente e semplicemente, l'istanza senza fornire alcuna argomentazione logica fattuale o giuridica, nonché l'inidoneità del contratto di mutuo azionato in sede esecutiva a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., atteso che detto contratto riporta
3 all'art. 2 la previsione della costituzione del deposito cauzionale in favore della Banca mutuante a garanzia dell'adempimento di determinate condizioni ivi elencate, senza che risulti un atto integrativo attestante l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch'esso, della necessaria forma solenne richiesta dall'art. 474 c.p.c., con conseguente inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., in quanto nel caso di specie il titolo esecutivo non sarebbe formato da un unico documento, ma dall'inscindibile combinazione del contratto di mutuo e del separato atto pubblico di erogazione e quietanza;
che si costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla CP_1 controparte e domandando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del reclamo. In particolare, parte reclamata ha esposto: che la prova della cessione e la conseguente legittimazione attiva di
è data dalla materiale disponibilità, da parte di quest'ultima, del titolo e di tutta la CP_1 documentazione contrattuale e contabile azionata nella procedura esecutiva, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 147 del 20.12.2022 e dalla dichiarazione notarile di cessione dei crediti, e, sul punto, l'ordinanza reclamata è immune da vizi in quanto congruamente motivata;
che infondato è il secondo motivo di reclamo, peraltro superato dai recenti arresti giurisprudenziali, non essendo necessario che mera mandataria di Controparte_2 [...]
sia iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., non derivando da tale mancata iscrizione alcuna CP_1 invalidità degli atti di riscossione dei crediti;
che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, dalla visura camerale prodotta, sia con l'atto di intervento sia con la memoria difensiva in sede di opposizione, il sig. è il Consigliere Delegato e legale rappresentante di Per_1 [...]
e, in tale qualità, ha conferito la procura alle liti all'avv. Boscia;
di ribadire l'eccezione CP_2 di inammissibilità dell'opposizione endo-esecutiva, in quanto tardiva, sia se venga configurata come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., - poiché proposta oltre l'emissione dell'ordinanza di vendita -, sia se venga configurata come opposizione agli atti esecutivi – in quanto l'atto di intervento è stato depositato in data 12.05.2023 -, oltre a considerare il fatto che la sig.ra Parte_1 aveva avuto contezza dell'intervento di già in data 12.05.2023 e non ebbe a formulare CP_1 alcuna tempestiva opposizione e/o sollevare alcuna contestazione, anche mediante impugnazione dei vari atti della procedura esecutiva nel frattempo compiuti. Quanto, invece, ai motivi di reclamo formulati avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E., l'odierna reclamata ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità del reclamo, in quanto il provvedimento in questione avrebbe dovuto essere impugnato mediante opposizione ex art. 617
c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, atteso che il contratto di mutuo per cui è causa è idoneo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
osservato, preliminarmente, che l'odierna reclamante ha proposto con un unico atto di impugnazione reclamo avverso due distinti provvedimenti giurisdizionali, fattispecie la cui correttezza appare dubbia in riferimento alla circostanza relativa all'omesso pagamento di un distinto contributo unificato per le due impugnazioni, sebbene essa non possa determinare per ciò solo l'inammissibilità dello strumento impugnatorio, in difetto di elementi di caducazione diversi, ad esempio avuto riguardo al dato temporale;
ne consegue che, nonostante il reclamo appaia tempestivo con riferimento ad entrambi i pronunciamenti impugnati, dovrà essere in ogni caso sollecitata la Cancelleria per il recupero del contributo unificato omesso;
4 ritenuto, con riguardo al reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza del Parte_1
24.01.2025 con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 139/2018 R.G.E.I., a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dalla stessa presentato, che il giudice di prime cure abbia errato laddove abbia ritenuto tardiva la spiegata opposizione e non abbia proceduto all'esame degli ulteriori motivi formulati (carenza di legittimazione della mandataria per mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 Controparte_2
T.U.B.; carenza di rappresentanza sostanziale del presunto procuratore di ed Controparte_2 eccezione di nullità della procura alle liti), essendosi soffermato solo sul primo motivo di opposizione (inesistenza del contratto di cessione in blocco e conseguente CP_4 carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo ad . Da un lato, CP_1 infatti, è fatto pacifico, che la costituzione nella procedura esecutiva dell'odierna reclamata è avvenuta oltre il termine dell'udienza ex art. 569 c.p.c. – per cui le eccezioni di cui si discute non potevano essere avanzate entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. -, e, dall'altro lato, trattasi di questioni che dovevano essere esaminate dal G.E., in virtù del potere/dovere riconosciuto in capo a quest'ultimo di controllare l'esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione forzata e di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso di loro sussistenza.
Pertanto, tali censure debbono considerarsi ammissibili, sebbene pacificamente formulate dopo l'ordinanza di vendita;
rilevato, in particolare, sulla base di una delibazione e valutazione sommaria che caratterizza il vaglio domandato all'adito Tribunale in questa sede, di condividere l'impostazione assunta nella predetta ordinanza reclamata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova della cessione del credito e, quindi, la legittimazione attiva e la titolarità della posizione creditoria ceduta in capo ad potendo la relativa prova essere raggiunta anche mediante elementi indiziari, e ciò in CP_1 linea con l'orientamento più volte espresso da questa Sezione. Ed invero, parte reclamata non si è limitata a produrre soltanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì depositato dichiarazione notarile del 03.07.2024 a rogito dottor in cui si attesta e Persona_2 da cui risulta che il credito, facente capo alla debitrice principale , derivante dal Parte_2 contratto di mutuo azionato in via esecutiva, è stato ceduto da ad in Controparte_5 CP_1 virtù di contratto di cessione del 05.08.2022. Peraltro, il codice cliente indicato in detta dichiarazione (382082) è il medesimo di quello riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione forzata (cfr. fascicolo opposizione e doc. n.
3 allegati alla comparsa di costituzione di parte reclamata);
che non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di reclamo – riguardante l'asserito difetto di rappresentanza della mandataria per violazione dell'art. 2 della l. Controparte_2
n. 130/1999, per non essere la società iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106
T.U.B. -, poiché, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, “il mero riferimento alla rilevanza economica
(nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna
5 valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”. Oltretutto, dalla lettura combinata e coordinata della normativa che viene in rilievo (l. 130/1990, Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e successivi aggiornamenti), pur evincendosi che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti debba essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, emerge altresì che questi soggetti possano esternalizzare l'attività di recupero alle società non vigilate titolari della licenza prevista dal TULPS, mentre ciò che non può mai essere delegato a soggetti terzi non vigilati è il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (circostanza non verificatasi nel caso di specie);
che non appare sostenuta da un idoneo fumus di fondatezza nemmeno la censura di carenza di rappresentanza sostanziale del presunto procuratore di in quanto dalla Controparte_2 documentazione offerta dalla reclamata risulta che riveste la carica di Consigliere Persona_1
Delegato e legale rappresentante della società (cfr. visura camerale in atti) e, Controparte_2 pertanto, la procura alle liti è stata dallo stesso rilasciata in tale qualità, avendo il potere di spendita del nome della società medesima. Inoltre, nella procura alle liti è indicata la qualifica rivestita nell'organizzazione societaria della persona fisica (il sig. che ha conferito l'incarico al Per_1 difensore e l'odierna reclamata ha prodotto anche la procura speciale conferita da ad CP_1 con atto a rogito Notaio del 09.08.2022, Rep. n. 55.554 - Racc. n. Controparte_2 Per_2
25.808, registrata il 10.08.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, “affinché il Procuratore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti
e procuratori regolarmente autorizzati – nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore stesso quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi – con facoltà di sub-delega, provveda a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo CP_1 svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali sia CP_1 titolare (…)”; ritenuto, invece, che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 24.01.2025 con cui il G.E. ha rigettato il ricorso di sollecito dei poteri officiosi volto a far dichiarare l'invalidità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento e della procedura esecutiva, debba essere dichiarato inammissibile, in quanto, fermo restando il principio – già da tempo chiarito – secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da un'opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e di dichiarare, nel caso in cui risulti che il creditore sia già stato integralmente soddisfatto, l'esecuzione
6 non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo - l'esercizio di siffatto potere è censurabile attraverso la proposizione di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 15605/2017). Peraltro, la censura in merito all'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. sarebbe anche infondata nel merito, alla luce del principio di diritto di recente espresso nella sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025, per cui “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”;
ritenuto, infine, quanto alle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e debbano essere poste a carico di parte reclamante;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati al d.m. n. 147/2022, previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del 24.01.2025 con cui Parte_1 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 139/2018 R.G.E.I.;
2) dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
24.01.2025 di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi del G.E.;
3) manda la Cancelleria per il recupero del contributo unificato relativo alla proposizione di un unico reclamo avverso due provvedimenti;
4) condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.026,00 per compensi professionali, oltre il
15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 07.04.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
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