Trib. Perugia, ordinanza 09/04/2025
TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia, in composizione collegiale, con la relazione della dott.ssa Sara Fioroni. La parte reclamante ha contestato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, chiedendo la revoca della stessa per presunti vizi relativi all'inesistenza del contratto di cessione del credito, alla carenza di legittimazione della mandataria e alla tardività dell'opposizione all'esecuzione. In particolare, ha sostenuto che il giudice non avesse considerato adeguatamente la mancanza di prova della cessione e la necessità di una valida procura.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo che la prova della cessione del credito fosse stata adeguatamente fornita attraverso documentazione notarile e avviso di cessione pubblicato. Ha inoltre affermato che la mancanza di iscrizione della mandataria all'albo ex art. 106 TUB non comportasse invalidità degli atti di riscossione, in quanto tale omissione non incide sulla validità del rapporto negoziale. Infine, ha dichiarato inammissibile il reclamo relativo all'ordinanza di rigetto del ricorso di sollecito dei poteri officiosi, evidenziando che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo. Le spese di lite sono state poste a carico della parte reclamante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, ordinanza 09/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero :
    Data del deposito : 9 aprile 2025

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