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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21036/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Viggiano Ursula in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Donati Controparte_1 C.F._2
Simona in forza di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
DEL MINORE in persona dell'avv. Costantini Roberta, Controparte_2 CP_3 in forza di procura speciale in atti;
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte resistente come da comparsa di costituzione pagina 1 di 7 Per il Curatore Speciale come da memoria del 3.5.2024, chiedendo, a parziale modifica delle conclusioni stesse, la conferma di quanto disposto dal Tribunale con ordinanza ex art. 473-bis 22, con particolare riguardo alla prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte di tutti i servizi territoriali
Per il P.M. parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Torino il 03/03/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 32, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.11.2007. CP_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2515/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.6.2023, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la previsione di visite libere padre-figlio,
l'assegnazione a sé della casa coniugale ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio di E. 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva nominato con decreto in data 5.3.24 il Curatore Speciale del minore su richiesta espressa del ragazzo.
Con comparsa depositata il 3.5.2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alle domande avversarie di scioglimento del matrimonio e di assegnazione della casa coniugale, ma instando per l'affidamento condiviso del figlio con collocazione abitativa presso la madre, per la regolamentazione delle visite padre-figlio e per la previsione della sola suddivisione al
50% delle spese straordinarie per la prole. Instava, inoltre, per la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale per l'elaborazione di un progetto concreto di riavvicinamento padre-figlio.
Con memoria difensiva depositata il 3.5.2024, si costituiva altresì il Curatore Speciale, chiedendo confermarsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima, la previsione di incontri liberi padre-figlio e di un mantenimento per il minore a carico del padre nella misura di giustizia. Instava, inoltre, per la presa in carico del resistente da parte del Servizio di Psicologia per gli Adulti.
In data 17.5.2024 il resistente revocava il mandato difensivo conferito al proprio legale avv.
Donati.
All'udienza del 3.6.2024 venivano sentite le parti ed all'esito venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie e veniva disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali.
Alla successiva udienza del 13.1.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, alla scadenza del termine assegnato per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
***
pagina 2 di 7 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Preliminarmente, si osserva come l'ascolto del minore (già diciassettenne) sia CP_3 manifestamente superfluo, atteso che la relazione padre-figlio non ha registrato significative modifiche rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e, prima ancora, della pronuncia di separazione
(giugno 2023). Il minore, fra l'altro, già sentito dal Giudice nel corso del giudizio di separazione, ha espressamente manifestato, tramite il Curatore Speciale che lo rappresenta nel presente giudizio, la volontà di non essere ascoltato (art. 473bis 4 co. 2 cpc).
In punto affidamento del minore, la ricorrente ed il Curatore Speciale hanno instato per la conferma dell'affido esclusivo rafforzato di alla madre, mentre il resistente ha chiesto che il CP_3 figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
La domanda del resistente non merita accoglimento e deve, in questa sede, confermarsi il regime di affido monogenitoriale “rafforzato” alla madre, già prima d'ora disposto con la sentenza di separazione del 2023.
La situazione del nucleo familiare non appare mutata rispetto al tempo della separazione.
Tra i genitori di continua a non esservi dialogo ed il resistente persiste nel recriminare CP_3 alla ricorrente di aver causato, con l'adulterio, la fine del matrimonio e di manipolare il figlio e averlo allontanato da lui (cfr. docc. 11 attorei;
si vedano anche le relazioni dei Servizi territoriali).
Il resistente continua a percepirsi vittima di ingiustizie da parte delle istituzioni. Tuttavia, dopo essersi rivolto nel 2023 all'Autorità Garante per l'Infanzia, non si è poi presentato all'appuntamento programmato (cfr. docc.
5-7 attorei). Ha interrotto nel luglio 2024 il percorso avviato con il CSM, Cont rendendosi irreperibile ad ogni ulteriore tentativo di contatto (cfr. rel. del 20.12.24), e ha rifiutato l'intervento di sostegno alla genitorialità offertogli dal Centro Relazioni e Famiglie (cfr. rel.
NPI/Psicologia del 20.12.24).
Egli non ha mostrato di comprendere il forte disagio espresso dal figlio , il quale ha CP_3 verbalizzato di essere stato talmente coinvolto nella vicenda separativa dei genitori da aver speso enormi energie “per tenere insieme tutto” e “di non farcela più perché al momento sente la necessità di dedicare le sue energie ad altri ambiti della sua vita che già sta facendo molta fatica a gestire (fra cui scuola e relazioni con i pari)” (v. rel. NPI/Psicologia del 20.12.24).
ha dichiarato di voler molto bene al padre e di sapere che il genitore ha molto da CP_3 insegnargli, ma ha riportato, al contempo, di sentirsi affaticato dalla gestione degli incontri con lui. Ha motivato la fatica, riferendo che, specie in alcuni periodi, il padre parlava sempre della separazione ed pagina 3 di 7 esprimeva malessere e rabbia, senza riuscire a contenersi e con l'effetto di appesantirlo e preoccuparlo
(v. rel. NPI cit.).
Emerge, dunque, un quadro in cui il minore oscilla tra il desiderio di vivere serenamente la relazione con il padre, al quale è affettivamente legato, ed il bisogno di prendere le distanze da lui perché il genitore, con continui atteggiamenti rivendicativi e recriminatori specie nei confronti della madre, persevera nel coinvolgerlo nella vicenda separativa che mostra di non avere ancora superato (v. rel. SS del 31.5.25: “ si chiede ancora perché suo padre non è riuscito finora a comprendere che CP_3 il suo comportamento, in questi anni, lo ha ferito e tuttora lo ferisce, che la sua rabbia verso la madre
e verso di lui lo sta allontanando sempre più da loro e perché non sia capace, a distanza di anni, di andare oltre e di superare la sofferenza della separazione coniugale ed i motivi che l'hanno determinata, ma anche di comprendere che le sue scelte di figlio non sono dettate dalla madre”).
ha chiesto espressamente di essere rappresentato in giudizio da un Curatore Speciale (cfr. CP_3 doc. 17 attoreo), per il tramite del quale ha inteso comunicare tutta la sua sofferenza rispetto al complesso e doloroso rapporto con il padre, dichiarando di aver deciso di ridurre gli incontri con il genitore perché stanco dei suoi comportamenti, tesi a rovinare la madre, e perché ogni incontro finisce per trasformarsi in un momento di lamentele pervase di rancore nei confronti della ricorrente (v. memoria di costituzione del Curatore Speciale).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non vi siano le condizioni per disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori poiché la situazione, specie sotto il profilo del CP_3 conflitto genitoriale e della completa assenza di un dialogo fra gli adulti che non si prospetta neppure possibile alla luce delle condotte tenute dal resistente, è sostanzialmente sovrapponibile a quelle esistente al tempo della separazione, senza alcuna positiva evoluzione.
Per quanto concerne la collocazione abitativa del minore, si conferma la residenza e la dimora abituale presso la madre, non essendovi ragione per modificarla, vieppiù considerato che le domande delle parti sul punto sono conformi.
Con riguardo al regime di frequentazione padre-figlio, attesa l'età del ragazzo (già diciassettenne) che ha mostrato un buon livello di maturità e ha rifiutato, motivandolo, una calendarizzazione prestabilita (v. rel. NPI/Psicologia del 20.12.24), si conferma la previsione di incontri liberi, secondo il gradimento di , così come richiesto dalla ricorrente e dal Curatore Speciale. È, CP_3 quindi, respinta la domanda del resistente intesa ad ottenere una calendarizzazione degli incontri padre- figlio.
ha avviato un percorso di supporto psicologico (presso Area G) e ha mostrato CP_3 apprezzamento per lo spazio di ascolto ed il sostegno offertogli.
Si auspica che anche il resistente riprenda la collaborazione coi Servizi di territorio, anche specialistici, onde consentire l'attivazione degli interventi di supporto utili a favorire il rafforzamento del legame padre-figlio.
Si dispone, a tal fine, la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi di territorio, anche Specialistici (CSM), al fine di monitorare la situazione e di attivare, mediante una collaborazione sinergica fra tutti gli operatori, i più opportuni interventi di sostegno, anche individuale, a favore del minore e del padre.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente, siccome genitore convivente con la prole minorenne. Sul punto, peraltro, non sussiste contrasto fra le parti, attese le conformi domande formulate.
pagina 4 di 7 Sul contributo al mantenimento del minore
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un maggior contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio, quantificato in E. 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assumendo che le esigenze economiche del figlio sono accresciute ed il padre non paga le spese extra.
A tale domanda si è opposto il resistente, che ha dedotto il peggioramento della propria situazione economica.
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento e debba in questa sede confermarsi il contributo al mantenimento della prole già posto a carico del resistente con la sentenza di separazione del 2023.
Ed invero, persiste tra le parti una significativa disparità reddituale che si è ancor più accentuata, non essendo il resistente più percettore del reddito di cittadinanza ed essendo egli onerato da spese di locazione alle quali ha dichiarato di far fronte con l'aiuto di terzi.
La ricorrente continua a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell'ASL Controparte_5 con una retribuzione che si aggira tra E.
1.800 e 1.900 al mese (cfr. doc. 14 attoreo). È proprietaria esclusiva di due unità immobiliari e comproprietaria di alcuni terreni (cfr. Mod. 730/2023).
Il resistente, per contro, è privo di un'occupazione lavorativa e ha dichiarato di procurarsi alcuni guadagni anche grazie alla vendita di oggetti su Ebay (cfr. estratti c/c).
Vero è con il progredire dell'età aumentano le esigenze economiche della prole, nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza non consente di giustificare un incremento del contributo al mantenimento del figlio a carico del resistente, atteso il peggioramento della situazione reddituale del medesimo, la cui precarietà è stata sottolineata anche dal Servizio Sociale (v. rel. SS del 31.5.24).
La domanda della ricorrente è, dunque, respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto divorzio, collocazione abitativa del minore e assegnazione della casa coniugale e tenuto conto del rigetto della domanda attorea di aumento del contributo al mantenimento del figlio), le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente ed il resistente si dichiarano compensate per Pt_1 CP_1 la metà. La restante metà è posta a carico del resistente, in ragione del maggior grado di soccombenza
(attesa la reiezione delle domande in punto affido e regime di visita padre-figlio).
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di attività di assunzione probatoria nonché di memorie conclusive.
Le spese del Curatore Speciale del minore sono poste interamente a carico del resistente, in ragione della soccombenza ex art. 91 cpc.
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di memorie conclusive.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in pagina 5 di 7 questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
conferma l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore alla madre con facoltà per CP_3 quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio dei documenti di identità con validità per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che gli incontri padre-figlio avvengano liberamente, secondo il gradimento del ragazzo;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1
dispone la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi di territorio, anche Specialistici (CSM), al fine di monitorare la situazione e di attivare, mediante una collaborazione sinergica fra tutti gli operatori, i più opportuni interventi di sostegno, anche individuale e genitoriale, a favore del minore e del padre intesi a sostenere la relazione padre-figlio e favorirne il rafforzamento;
dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nei termini di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016; dichiara, nei rapporti fra la ricorrente ed il resistente le spese di lite compensate Pt_1 CP_1 per la metà; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 [...]
la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.904 per Pt_1 compensi professionali, oltre E. 49 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore del Curatore Controparte_1
Speciale del minore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS, NPI/Psicologia e CSM) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21036/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Viggiano Ursula in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Donati Controparte_1 C.F._2
Simona in forza di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
DEL MINORE in persona dell'avv. Costantini Roberta, Controparte_2 CP_3 in forza di procura speciale in atti;
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte resistente come da comparsa di costituzione pagina 1 di 7 Per il Curatore Speciale come da memoria del 3.5.2024, chiedendo, a parziale modifica delle conclusioni stesse, la conferma di quanto disposto dal Tribunale con ordinanza ex art. 473-bis 22, con particolare riguardo alla prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte di tutti i servizi territoriali
Per il P.M. parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Torino il 03/03/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 32, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.11.2007. CP_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2515/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.6.2023, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la previsione di visite libere padre-figlio,
l'assegnazione a sé della casa coniugale ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio di E. 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva nominato con decreto in data 5.3.24 il Curatore Speciale del minore su richiesta espressa del ragazzo.
Con comparsa depositata il 3.5.2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alle domande avversarie di scioglimento del matrimonio e di assegnazione della casa coniugale, ma instando per l'affidamento condiviso del figlio con collocazione abitativa presso la madre, per la regolamentazione delle visite padre-figlio e per la previsione della sola suddivisione al
50% delle spese straordinarie per la prole. Instava, inoltre, per la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale per l'elaborazione di un progetto concreto di riavvicinamento padre-figlio.
Con memoria difensiva depositata il 3.5.2024, si costituiva altresì il Curatore Speciale, chiedendo confermarsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima, la previsione di incontri liberi padre-figlio e di un mantenimento per il minore a carico del padre nella misura di giustizia. Instava, inoltre, per la presa in carico del resistente da parte del Servizio di Psicologia per gli Adulti.
In data 17.5.2024 il resistente revocava il mandato difensivo conferito al proprio legale avv.
Donati.
All'udienza del 3.6.2024 venivano sentite le parti ed all'esito venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie e veniva disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali.
Alla successiva udienza del 13.1.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, alla scadenza del termine assegnato per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
***
pagina 2 di 7 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Preliminarmente, si osserva come l'ascolto del minore (già diciassettenne) sia CP_3 manifestamente superfluo, atteso che la relazione padre-figlio non ha registrato significative modifiche rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e, prima ancora, della pronuncia di separazione
(giugno 2023). Il minore, fra l'altro, già sentito dal Giudice nel corso del giudizio di separazione, ha espressamente manifestato, tramite il Curatore Speciale che lo rappresenta nel presente giudizio, la volontà di non essere ascoltato (art. 473bis 4 co. 2 cpc).
In punto affidamento del minore, la ricorrente ed il Curatore Speciale hanno instato per la conferma dell'affido esclusivo rafforzato di alla madre, mentre il resistente ha chiesto che il CP_3 figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
La domanda del resistente non merita accoglimento e deve, in questa sede, confermarsi il regime di affido monogenitoriale “rafforzato” alla madre, già prima d'ora disposto con la sentenza di separazione del 2023.
La situazione del nucleo familiare non appare mutata rispetto al tempo della separazione.
Tra i genitori di continua a non esservi dialogo ed il resistente persiste nel recriminare CP_3 alla ricorrente di aver causato, con l'adulterio, la fine del matrimonio e di manipolare il figlio e averlo allontanato da lui (cfr. docc. 11 attorei;
si vedano anche le relazioni dei Servizi territoriali).
Il resistente continua a percepirsi vittima di ingiustizie da parte delle istituzioni. Tuttavia, dopo essersi rivolto nel 2023 all'Autorità Garante per l'Infanzia, non si è poi presentato all'appuntamento programmato (cfr. docc.
5-7 attorei). Ha interrotto nel luglio 2024 il percorso avviato con il CSM, Cont rendendosi irreperibile ad ogni ulteriore tentativo di contatto (cfr. rel. del 20.12.24), e ha rifiutato l'intervento di sostegno alla genitorialità offertogli dal Centro Relazioni e Famiglie (cfr. rel.
NPI/Psicologia del 20.12.24).
Egli non ha mostrato di comprendere il forte disagio espresso dal figlio , il quale ha CP_3 verbalizzato di essere stato talmente coinvolto nella vicenda separativa dei genitori da aver speso enormi energie “per tenere insieme tutto” e “di non farcela più perché al momento sente la necessità di dedicare le sue energie ad altri ambiti della sua vita che già sta facendo molta fatica a gestire (fra cui scuola e relazioni con i pari)” (v. rel. NPI/Psicologia del 20.12.24).
ha dichiarato di voler molto bene al padre e di sapere che il genitore ha molto da CP_3 insegnargli, ma ha riportato, al contempo, di sentirsi affaticato dalla gestione degli incontri con lui. Ha motivato la fatica, riferendo che, specie in alcuni periodi, il padre parlava sempre della separazione ed pagina 3 di 7 esprimeva malessere e rabbia, senza riuscire a contenersi e con l'effetto di appesantirlo e preoccuparlo
(v. rel. NPI cit.).
Emerge, dunque, un quadro in cui il minore oscilla tra il desiderio di vivere serenamente la relazione con il padre, al quale è affettivamente legato, ed il bisogno di prendere le distanze da lui perché il genitore, con continui atteggiamenti rivendicativi e recriminatori specie nei confronti della madre, persevera nel coinvolgerlo nella vicenda separativa che mostra di non avere ancora superato (v. rel. SS del 31.5.25: “ si chiede ancora perché suo padre non è riuscito finora a comprendere che CP_3 il suo comportamento, in questi anni, lo ha ferito e tuttora lo ferisce, che la sua rabbia verso la madre
e verso di lui lo sta allontanando sempre più da loro e perché non sia capace, a distanza di anni, di andare oltre e di superare la sofferenza della separazione coniugale ed i motivi che l'hanno determinata, ma anche di comprendere che le sue scelte di figlio non sono dettate dalla madre”).
ha chiesto espressamente di essere rappresentato in giudizio da un Curatore Speciale (cfr. CP_3 doc. 17 attoreo), per il tramite del quale ha inteso comunicare tutta la sua sofferenza rispetto al complesso e doloroso rapporto con il padre, dichiarando di aver deciso di ridurre gli incontri con il genitore perché stanco dei suoi comportamenti, tesi a rovinare la madre, e perché ogni incontro finisce per trasformarsi in un momento di lamentele pervase di rancore nei confronti della ricorrente (v. memoria di costituzione del Curatore Speciale).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non vi siano le condizioni per disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori poiché la situazione, specie sotto il profilo del CP_3 conflitto genitoriale e della completa assenza di un dialogo fra gli adulti che non si prospetta neppure possibile alla luce delle condotte tenute dal resistente, è sostanzialmente sovrapponibile a quelle esistente al tempo della separazione, senza alcuna positiva evoluzione.
Per quanto concerne la collocazione abitativa del minore, si conferma la residenza e la dimora abituale presso la madre, non essendovi ragione per modificarla, vieppiù considerato che le domande delle parti sul punto sono conformi.
Con riguardo al regime di frequentazione padre-figlio, attesa l'età del ragazzo (già diciassettenne) che ha mostrato un buon livello di maturità e ha rifiutato, motivandolo, una calendarizzazione prestabilita (v. rel. NPI/Psicologia del 20.12.24), si conferma la previsione di incontri liberi, secondo il gradimento di , così come richiesto dalla ricorrente e dal Curatore Speciale. È, CP_3 quindi, respinta la domanda del resistente intesa ad ottenere una calendarizzazione degli incontri padre- figlio.
ha avviato un percorso di supporto psicologico (presso Area G) e ha mostrato CP_3 apprezzamento per lo spazio di ascolto ed il sostegno offertogli.
Si auspica che anche il resistente riprenda la collaborazione coi Servizi di territorio, anche specialistici, onde consentire l'attivazione degli interventi di supporto utili a favorire il rafforzamento del legame padre-figlio.
Si dispone, a tal fine, la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi di territorio, anche Specialistici (CSM), al fine di monitorare la situazione e di attivare, mediante una collaborazione sinergica fra tutti gli operatori, i più opportuni interventi di sostegno, anche individuale, a favore del minore e del padre.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente, siccome genitore convivente con la prole minorenne. Sul punto, peraltro, non sussiste contrasto fra le parti, attese le conformi domande formulate.
pagina 4 di 7 Sul contributo al mantenimento del minore
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un maggior contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio, quantificato in E. 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assumendo che le esigenze economiche del figlio sono accresciute ed il padre non paga le spese extra.
A tale domanda si è opposto il resistente, che ha dedotto il peggioramento della propria situazione economica.
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento e debba in questa sede confermarsi il contributo al mantenimento della prole già posto a carico del resistente con la sentenza di separazione del 2023.
Ed invero, persiste tra le parti una significativa disparità reddituale che si è ancor più accentuata, non essendo il resistente più percettore del reddito di cittadinanza ed essendo egli onerato da spese di locazione alle quali ha dichiarato di far fronte con l'aiuto di terzi.
La ricorrente continua a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell'ASL Controparte_5 con una retribuzione che si aggira tra E.
1.800 e 1.900 al mese (cfr. doc. 14 attoreo). È proprietaria esclusiva di due unità immobiliari e comproprietaria di alcuni terreni (cfr. Mod. 730/2023).
Il resistente, per contro, è privo di un'occupazione lavorativa e ha dichiarato di procurarsi alcuni guadagni anche grazie alla vendita di oggetti su Ebay (cfr. estratti c/c).
Vero è con il progredire dell'età aumentano le esigenze economiche della prole, nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza non consente di giustificare un incremento del contributo al mantenimento del figlio a carico del resistente, atteso il peggioramento della situazione reddituale del medesimo, la cui precarietà è stata sottolineata anche dal Servizio Sociale (v. rel. SS del 31.5.24).
La domanda della ricorrente è, dunque, respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto divorzio, collocazione abitativa del minore e assegnazione della casa coniugale e tenuto conto del rigetto della domanda attorea di aumento del contributo al mantenimento del figlio), le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente ed il resistente si dichiarano compensate per Pt_1 CP_1 la metà. La restante metà è posta a carico del resistente, in ragione del maggior grado di soccombenza
(attesa la reiezione delle domande in punto affido e regime di visita padre-figlio).
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di attività di assunzione probatoria nonché di memorie conclusive.
Le spese del Curatore Speciale del minore sono poste interamente a carico del resistente, in ragione della soccombenza ex art. 91 cpc.
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di memorie conclusive.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in pagina 5 di 7 questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
conferma l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore alla madre con facoltà per CP_3 quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio dei documenti di identità con validità per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che gli incontri padre-figlio avvengano liberamente, secondo il gradimento del ragazzo;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1
dispone la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi di territorio, anche Specialistici (CSM), al fine di monitorare la situazione e di attivare, mediante una collaborazione sinergica fra tutti gli operatori, i più opportuni interventi di sostegno, anche individuale e genitoriale, a favore del minore e del padre intesi a sostenere la relazione padre-figlio e favorirne il rafforzamento;
dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nei termini di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016; dichiara, nei rapporti fra la ricorrente ed il resistente le spese di lite compensate Pt_1 CP_1 per la metà; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 [...]
la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.904 per Pt_1 compensi professionali, oltre E. 49 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore del Curatore Controparte_1
Speciale del minore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS, NPI/Psicologia e CSM) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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