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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2410/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13/05/2025, alle ore 09:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DI FRANCO MARIA Parte_1 P.IV_1
CONCETTA, oggi sostituito dall'avv. LUIGI STAMILLA;
per l'avv. ROCCO DANIELA, oggi sostituito dall'avv. DESIRE' ARRABITO;
Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente precisa come in atti e insiste in domanda. Chiede che la causa venga decisa.
L'avv. di parte opposta precisa come in atti e insiste per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2410/2019 pendente tra:
(P.IV ), in persona del legale rappr.te Controparte_2 P.IV_1 pro tempore, con sede in Vittoria (RG) con il patrocinio dell'avv. Maria Concetta Di Franco, (C.F.:
pagina 1 di 10 , (pec: con elezione di C.F._1 Email_1 domicilio in Vittoria (RG), via Garibaldi n. 202 presso lo studio dell'avv. Maria Concetta Di Franco;
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IV: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IV_2
Vittoria, S.S. 115 Km 6, con il patrocinio dell'avv. Daniela Rocco, (C.F.: ), (pec: C.F._2
con elezione di domicilio in Scicli (RG), Corso Garibaldi n. 212 presso lo Email_2 studio dell'avv. Corrado Arrabito;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attrice opponente: “[v]oglia il tribunale adito,
-preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone gravi e giusti motivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.;
- nel merito, rigettata ogni contraria istanza, replica, difesa ed eccezione, ritenere e dire inesatta e/o inesistente la pretesa creditoria di cui all'avversato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in premessa, e, conseguentemente, revocare e/o annullare lo stesso decreto, adottando le statuizioni consequenziali;
- condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto del suo comportamento interamente improntato a mala fede. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Convenuta opposta, come da conclusioni precisate in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, co. 1, c.p.c.: “
[p]iaccia al tribunale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
condannare controparte alle spese e compensi del giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 20/05/2019, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2019 pronunciato
[...] provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento r.g.n. 874/2019, notificato il 10/04/2019 in uno ad atto di precetto, con il quale gli era stato ingiunto di pagare - in favore della -, la somma di euro 24.633,09 oltre interessi legali maturati e Controparte_1 maturandi, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre IV, CPA e rimborso spese forfettarie.
Allegava, a tal fine:
pagina 2 di 10 - l'intervenuta parziale compensazione del credito azionato con il credito vantato da essa opponente nei confronti della società GAIA s.r.l. e ceduto alla opposta giuste cessioni del credito Controparte_1 allegate in atti (doc. 5 e 6 parte opponente) per un importo complessivo di euro 3.777,53 e, dunque, conseguentemente, da decurtare dall'importo del monitorio;
- l'ulteriore inesattezza dell'importo contenuto nell'avanzata pretesa creditoria, non essendo parimenti dovute le somme portate dalla fattura n. D/000081 del 31/01/2018 stante l'inutilizzabilità del prodotto ivi fatturato ed in relazione alla quale, a fronte della formulata eccezione di inadempimento formulata a mezzo pec del 5/2/2018, era stata emessa da parte della opposta nota di credito per l'importo parziale di euro 319,29;
- l'inesistenza del credito ingiunto essendo quest'ultimo fondato su fatture commerciali che, per costante e consolidata giurisprudenza, non fornirebbero piena prova del credito in esse riportato in quanto di provenienza unilaterale;
- che a causa della fornitura di merce non conforme, svariate fatture sottese al monitorio impugnato erano state oggetto di contestazione da parte di essa opponente tale che, nel tempo, il rapporto di fiducia con la società opposta si era incrinato con conseguente interruzione di qualsivoglia rapporto economico fra le parti.
- che con pec del 22/10/2019, nell'ottica di una risoluzione bonaria della controversia, era stato proposto alla società opposta di accettare la cessione del credito vantato da essa opponente nei confronti della
[...]
per un importo pari ad euro 19.380,80; non riceveva, tuttavia, alcun riscontro. Controparte_3
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva la società la quale, chiedendo confermarsi la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine, la deduceva la piena esistenza del credito e dei presupposti di legge, eccependo: Controparte_1
- l'impossibilità di effettuare alcuna decurtazione dall'importo del monitorio non potendosi considerare valide le intervenute cessioni del credito sia per l'assenza di adempimento da parte della ceduta sia per la mancata consegna da parte dell'opponente dei documenti probatori del credito;
- che la fattura oggetto di contestazione, ovvero la n. D/81 del 31.1.2018, non era stata posta a corredo del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, il relativo importo non poteva considerarsi incluso nell'importo ingiunto;
- la presenza in atti (doc. 7 allegato all'atto introduttivo) di dichiarazioni di ricognizione del debito provenienti dall'opponente; pagina 3 di 10 - l'irrealizzabilità della proposta cessione del credito di cui alla pec del 22/10/2019 posto che la
[...]
risulta tra le società sottoposte a misura di prevenzione e, dunque, sequestro. Controparte_3
Concludeva, quindi, come sopra esposto.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, concedeva alle parti i chiesti termini 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente insistendo Parte_2 nella parziale non debenza delle somme di cui all'azionato decreto ingiuntivo rilevava che, trattandosi di cessioni di credito pro soluto e non pro solvendo, essa cedente si era liberata del rischio dell'adempimento addossandolo alla cessionaria.
Di contro, l'opposta rilevava di aver fornito piena prova del credito azionato relativamente alla fornitura di cartone e di accessori per imballaggio da parte di e ciò alla luce della mancata Controparte_1 indicazione di elementi modificativi ed estintivi delle ragioni di debito poste a carico dell'opponente.
All'udienza del 31/01/2022, non ammessi i mezzi istruttori in quanto ritenuti irrilevanti, la causa ritenuta matura per la decisione veniva più volte rinviata la precisazione delle conclusioni e, successivamente perveniva a questo giudicante, il quale fissava e celebrava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è infondata.
In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della
Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., pagina 4 di 10 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla nei confronti della per la somma di euro 35.706,91, di Controparte_1 Controparte_2 cui euro 24.633,09 per sorte capitale insoluta, oltre agli interessi per come richiesti e spese relative alla procedura liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese oltre IV, CPA
e rimborso spese forfettarie. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare. La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: la fornitura di cartone ed accessori per imballaggio relativi alla conservazione di prodotti alimentari.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), che ha contestato l'entità dell'importo ingiunto. Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o pagina 5 di 10 del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”.
In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo”).
Ciò premesso, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo impugnato ed emesso nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 874/2019 del tribunale di Ragusa, è stato richiesto ed emesso in pagina 6 di 10 ragione di uno specifico credito documentato da molteplici fatture analiticamente indicate dall'opposta per un ammontare complessivo di euro 24.633,09 relativamente al rapporto commerciale di forniture intervenuto fra la stessa e la nel periodo compreso fra il giugno 2017 Controparte_2 ed il maggio 2018.
Tra le fatture insolute e delle quali è stato richiesto il pagamento vi sarebbero tuttavia, tra le altre, le nn.:
A/1501 del 3/06/2017 dell'importo di euro 22,01; A/1516 del 5/06/2017 dell'importo di euro 212,17;
2304 del 6/6/2017 dell'importo di euro 80,32; A/1609 del 13/6/2017 dell'importo di euro138,35; A/1687 del 22/06/2017 dell'importo di euro 601,53; A/1763 del 03/07/2017 dell'importo di euro 88,04; 2742 del
03/07/2017 dell'importo di euro 1.006,35; A/1768 del 4/7/2017 dell'importo di euro 260,97; 2380 del
7/7/2017 dell'importo di euro 114,36; A/1808 del 10/07/2017 dell'importo di euro 377,32; A/1824 del
13/07/2017 dell'importo di euro 44,02; 2947 del 18/07/2017 per un importo di euro 26,78; 2954 del
19/07/2017 dell'importo di euro 575,06; 1850/A del 20/07/2017 per un importo di euro 44,02; 1854/A del 21/07/2017 per un importo di euro 187,23.
Secondo quanto eccepito da parte opponente, l'importo complessivo delle fatture da ultimo menzionate, pari ad euro 3.777,53, avrebbe dovuto essere scomputato dall'importo complessivo azionato in quanto oggetto di n. 2 cessioni di credito intervenute fra le parti con le quali esse avrebbero deciso di regolare i loro reciproci rapporti dare/avere.
Premesso che l'opposta non ha contestato l'esistenza di tali cessioni ma che quest'ultima si è limitata a dedurre l'omessa ricezione dei documenti probatori sottesi al redito ceduto oltre che alla mancata liberazione dalla garanzia del credito dell'opposta per mancato pagamento dei debiti da parte della società ceduta (Gaia s.r.l.), si deve rilevare quanto segue.
Premesso che era obbligo di legge consegnare i documenti sottesi al credito ex art. 1262 c.c. a mente del quale “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art. 1198 c.c. secondo cui: “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267 c.c.”.
La norma tratta di un caso particolare di datio in solutum (art. 1197 c.c.) avente ad oggetto la cessione di un credito, cd. cessione di credito qualificata dalla causa dell'adempimento. Si parla di cessione pro solvendo poiché fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessione pro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione venendo a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.
pagina 7 di 10 Pur volendo aderire alla tesi dell'opponente secondo la quale l'importo ingiunto non deriverebbe da un prestito, per la verifica della fondatezza dell'eccezione di compensazione deve farsi riferimento alla regolamentazione della cessione del credito ex artt. 1260 c.c. ss.
La cessione del credito e la datio in solutum si differenziano per la loro natura e gli effetti. La cessione del credito rientra tra le modificazioni delle obbligazioni dal lato attivo, è un negozio con il quale un creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito verso un debitore;
la datio in solutum è una forma estintiva satisfattiva della prestazione originaria, un'estinzione del debito che avviene attraverso la consegna di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, previa l'accettazione del creditore. Si applicano le regole della cessione pro solvendo ex art. 1267 c.c. per cui il cedente deve garantire la solvenza del debitore;
egli è liberato se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
La cessione del credito può essere, invece, pro soluto (il cedente non garantisce la solvibilità del debitore)
o pro solvendo (il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore). La cessione inoltre può avvenire anche senza il consenso del debitore (salvo alcune eccezioni), mentre la datio in solutum richiede sempre il consenso del creditore.
Le differenze tra la cessione solutoria e la cessione di garanzia atipica sono molteplici e sono state specificate dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento ormai consolidato, sostiene che la cessione prevista dall'art. 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito.
Si verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto;
stante il richiamo che l'art. 1198 c.c. fa al secondo comma dell'art. 1267 c.c. in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro quest'ultimo o, comunque, alla prova della relativa insolvenza.
Nel caso che ci occupa, il tenore letterale delle allegate cessioni del credito è chiaro (cfr. doc 5 e 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo): la cedente sarebbe stata liberata dalle obbligazioni qualora la terza ceduta avesse puntualmente adempiuto all'obbligazione. Si legge testualmente che
“Premesso che la vanta nei confronti della Gaia s.r.l. con sede in Vittoria nella Parte_2 via Ricasoli n. 82 (partita iva ) in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IV_3 Persona_1
(Vittoria 10.06.1960) un credito di euro 1.069,92 come risulta dalla seguente fattura: 1) fatt. n. 145 del
03/06/2017 per un importo di euro 841,98; 2) fatt. n. 146 del 05/06/2017 per un importo di euro 227,94; la Coop. Sicilia Agricola r.l. è debitrice della della residua somma di euro 1.053,38 Controparte_4 come risulta dalle seguenti fatture: 1) n. fatt.1501/A del 3/06/2017 per un importo di euro 22,01; 2) n. pagina 8 di 10 fatt. 1516/A del 5/06/2017 per un importo di euro 212,17; 3) n. fatt. 2304 del 6/6/2017 per un importo di euro 80,32;5) n. fatt. 1609/A del 13/6/2017 per un importo di euro138,35; 6) n. fatt. 1687/A del
22/06/2017 per un importo di euro 601,53;
Quanto premesso, costituente parte integrante del presente atto, si conviene che la società Parte_2 con sede in Vittoria in via Como 45, in persona del legale rappresentante Sig.
[...] CP_5 cede alla il credito vantato nei confronti della Gaia s.r.l. limitatamente alla
[...] Controparte_1 somma di euro 1.053,38.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla società debitrice ceduta alla cessionaria a mezzo assegno bancario entro il 31/10/2017. La cedente Coop. Sicilia Agricola ar.l dichiara di rinunciare alla riscossione del credito nei confronti della ditta ceduta e tale importo sarà correttamente pagato alla cessionaria. Il pagamento in tale modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore di parte cedente
e libererà completamente la parte ceduta da ogni responsabilità”.
Ed ancora: “Premesso che la vanta nei confronti della Gaia s.r.l, con sede in Parte_2
Vittoria nella via Ricasoli n. 82 (partita iva in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IV_3
(Vittoria 10.06.1960) un credito di euro 2.732,19 come risulta dalla seguente fattura: 1) Persona_1 fatt. n. 199 del 05/07/2017 per un importo di euro 558,92; 2) fatt. n. 202 del 07/07/2017 per un importo di euro 550,52; 3) fatt. n. 208 del 08/07/2017 per un importo di euro 971,72;
4) fatt. n. 218 del 15/07/2017 per un importo di euro 115,23; 5) fatt. n. 229 del 20/07/2017 per un importo di euro 535,80; la Coop. Sicilia Agricola r.l. è debitrice della della residua somma di euro 2.724,15 Controparte_4 come risulta dalle seguenti fatture:1) n. fatt. 1763/A del 03/07/2017 per un importo di euro 88,04; 2) n. fatt. 2742 del 03/07/2017 per un importo di euro 1.006,35; 3) 1768/A del 4/7/2017 per un importo di euro 260,97; 4) n. fatt. 2380 del 7/7/2017 per un importo di euro 114,36; 5) n. fatt. 1808/A del 10/07/2017 dell'importo di euro 377,32; 6) n. fatt. 1824/A del 13/07/2017 per un importo di euro 44,02; 7) fatt. n.
2947 del 18/07/2017 per un importo di euro 26,78; 8) fatt. n. 2954 del 19/07/2017 per un importo di euro 575,06. 9) fatt. n. 1850/A del 20/07/2017 per un importo di euro 44,02;10) fatt. n. 1854/A del
21/07/2017 per un importo di euro 187,23.
Quanto premesso, costituente parte integrante del presente atto, si conviene che la società
[...] con sede in Vittoria in via Como 45, in persona del legale rappresentante Sig. Parte_2 CP_5 cede alla il credito vantato nei confronti della Gaia s.r.l. limitatamente alla
[...] Controparte_1 somma di euro 2.724,15.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla società debitrice ceduta alla cessionaria a mezzo assegno bancario entro il 30/11/2017. La cedente Coop. Sicilia Agricola ar.l dichiara di rinunciare alla pagina 9 di 10 riscossione del credito nei confronti della ditta ceduta e tale importo sarà correttamente pagato alla cessionaria. Il pagamento in tale modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore di parte cedente
e libererà completamente la parte ceduta da ogni responsabilità”.
Dal tenore letterale della cessione, dunque, non si evince alcuna clausola di deroga alla natura pro solvendo della cessione del credito solutoria.
Ciò premesso e considerato che dalle difese svolte della inoltre, si evince con Controparte_1 presunzione grave e precisa, che già alla data del 14/09/2017 - data di trasmissione delle predette cessioni a mezzo pec - la terza ceduta era già insolvente, come si evince dall'allegata visura camerale (cfr. all.
4 - visura camerale comparsa di costituzione e risposta), che evidenzia, a Controparte_6 neanche un mese dall'intervenuta cessione, la presentazione di una domanda di concordato in bianco.
Applicando correttamente alla fattispecie la disposizione contenuta nell'art. 1198 c.c., la Coop Sicilia
Agricola ar.l non può che rispondere del pagamento dell'intera somma ingiunta somma anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, nessuna delle somme di cui alla fattura D/000081 del 31.1.2018 è stata richiesta con il monitorio impugnato.
L'opposizione va, di conseguenza, rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(P.IV . Considerato il valore della domanda, visti i Controparte_2 P.IV_1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (P.IV Controparte_2
) contro (P.IV: ) e nei confronti del decreto ingiuntivo P.IV_1 Controparte_1 P.IV_2
n. 537/2019, trib. Ragusa, r.g. 874/2019 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (P.IV ) a Controparte_2 P.IV_1 rimborsare a (P.IV: le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 P.IV_2
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 13/05/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13/05/2025, alle ore 09:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DI FRANCO MARIA Parte_1 P.IV_1
CONCETTA, oggi sostituito dall'avv. LUIGI STAMILLA;
per l'avv. ROCCO DANIELA, oggi sostituito dall'avv. DESIRE' ARRABITO;
Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente precisa come in atti e insiste in domanda. Chiede che la causa venga decisa.
L'avv. di parte opposta precisa come in atti e insiste per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2410/2019 pendente tra:
(P.IV ), in persona del legale rappr.te Controparte_2 P.IV_1 pro tempore, con sede in Vittoria (RG) con il patrocinio dell'avv. Maria Concetta Di Franco, (C.F.:
pagina 1 di 10 , (pec: con elezione di C.F._1 Email_1 domicilio in Vittoria (RG), via Garibaldi n. 202 presso lo studio dell'avv. Maria Concetta Di Franco;
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IV: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IV_2
Vittoria, S.S. 115 Km 6, con il patrocinio dell'avv. Daniela Rocco, (C.F.: ), (pec: C.F._2
con elezione di domicilio in Scicli (RG), Corso Garibaldi n. 212 presso lo Email_2 studio dell'avv. Corrado Arrabito;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attrice opponente: “[v]oglia il tribunale adito,
-preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone gravi e giusti motivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.;
- nel merito, rigettata ogni contraria istanza, replica, difesa ed eccezione, ritenere e dire inesatta e/o inesistente la pretesa creditoria di cui all'avversato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in premessa, e, conseguentemente, revocare e/o annullare lo stesso decreto, adottando le statuizioni consequenziali;
- condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto del suo comportamento interamente improntato a mala fede. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Convenuta opposta, come da conclusioni precisate in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, co. 1, c.p.c.: “
[p]iaccia al tribunale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
condannare controparte alle spese e compensi del giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 20/05/2019, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2019 pronunciato
[...] provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento r.g.n. 874/2019, notificato il 10/04/2019 in uno ad atto di precetto, con il quale gli era stato ingiunto di pagare - in favore della -, la somma di euro 24.633,09 oltre interessi legali maturati e Controparte_1 maturandi, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre IV, CPA e rimborso spese forfettarie.
Allegava, a tal fine:
pagina 2 di 10 - l'intervenuta parziale compensazione del credito azionato con il credito vantato da essa opponente nei confronti della società GAIA s.r.l. e ceduto alla opposta giuste cessioni del credito Controparte_1 allegate in atti (doc. 5 e 6 parte opponente) per un importo complessivo di euro 3.777,53 e, dunque, conseguentemente, da decurtare dall'importo del monitorio;
- l'ulteriore inesattezza dell'importo contenuto nell'avanzata pretesa creditoria, non essendo parimenti dovute le somme portate dalla fattura n. D/000081 del 31/01/2018 stante l'inutilizzabilità del prodotto ivi fatturato ed in relazione alla quale, a fronte della formulata eccezione di inadempimento formulata a mezzo pec del 5/2/2018, era stata emessa da parte della opposta nota di credito per l'importo parziale di euro 319,29;
- l'inesistenza del credito ingiunto essendo quest'ultimo fondato su fatture commerciali che, per costante e consolidata giurisprudenza, non fornirebbero piena prova del credito in esse riportato in quanto di provenienza unilaterale;
- che a causa della fornitura di merce non conforme, svariate fatture sottese al monitorio impugnato erano state oggetto di contestazione da parte di essa opponente tale che, nel tempo, il rapporto di fiducia con la società opposta si era incrinato con conseguente interruzione di qualsivoglia rapporto economico fra le parti.
- che con pec del 22/10/2019, nell'ottica di una risoluzione bonaria della controversia, era stato proposto alla società opposta di accettare la cessione del credito vantato da essa opponente nei confronti della
[...]
per un importo pari ad euro 19.380,80; non riceveva, tuttavia, alcun riscontro. Controparte_3
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva la società la quale, chiedendo confermarsi la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine, la deduceva la piena esistenza del credito e dei presupposti di legge, eccependo: Controparte_1
- l'impossibilità di effettuare alcuna decurtazione dall'importo del monitorio non potendosi considerare valide le intervenute cessioni del credito sia per l'assenza di adempimento da parte della ceduta sia per la mancata consegna da parte dell'opponente dei documenti probatori del credito;
- che la fattura oggetto di contestazione, ovvero la n. D/81 del 31.1.2018, non era stata posta a corredo del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, il relativo importo non poteva considerarsi incluso nell'importo ingiunto;
- la presenza in atti (doc. 7 allegato all'atto introduttivo) di dichiarazioni di ricognizione del debito provenienti dall'opponente; pagina 3 di 10 - l'irrealizzabilità della proposta cessione del credito di cui alla pec del 22/10/2019 posto che la
[...]
risulta tra le società sottoposte a misura di prevenzione e, dunque, sequestro. Controparte_3
Concludeva, quindi, come sopra esposto.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, concedeva alle parti i chiesti termini 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente insistendo Parte_2 nella parziale non debenza delle somme di cui all'azionato decreto ingiuntivo rilevava che, trattandosi di cessioni di credito pro soluto e non pro solvendo, essa cedente si era liberata del rischio dell'adempimento addossandolo alla cessionaria.
Di contro, l'opposta rilevava di aver fornito piena prova del credito azionato relativamente alla fornitura di cartone e di accessori per imballaggio da parte di e ciò alla luce della mancata Controparte_1 indicazione di elementi modificativi ed estintivi delle ragioni di debito poste a carico dell'opponente.
All'udienza del 31/01/2022, non ammessi i mezzi istruttori in quanto ritenuti irrilevanti, la causa ritenuta matura per la decisione veniva più volte rinviata la precisazione delle conclusioni e, successivamente perveniva a questo giudicante, il quale fissava e celebrava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è infondata.
In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della
Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., pagina 4 di 10 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla nei confronti della per la somma di euro 35.706,91, di Controparte_1 Controparte_2 cui euro 24.633,09 per sorte capitale insoluta, oltre agli interessi per come richiesti e spese relative alla procedura liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese oltre IV, CPA
e rimborso spese forfettarie. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare. La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: la fornitura di cartone ed accessori per imballaggio relativi alla conservazione di prodotti alimentari.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), che ha contestato l'entità dell'importo ingiunto. Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o pagina 5 di 10 del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”.
In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo”).
Ciò premesso, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo impugnato ed emesso nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 874/2019 del tribunale di Ragusa, è stato richiesto ed emesso in pagina 6 di 10 ragione di uno specifico credito documentato da molteplici fatture analiticamente indicate dall'opposta per un ammontare complessivo di euro 24.633,09 relativamente al rapporto commerciale di forniture intervenuto fra la stessa e la nel periodo compreso fra il giugno 2017 Controparte_2 ed il maggio 2018.
Tra le fatture insolute e delle quali è stato richiesto il pagamento vi sarebbero tuttavia, tra le altre, le nn.:
A/1501 del 3/06/2017 dell'importo di euro 22,01; A/1516 del 5/06/2017 dell'importo di euro 212,17;
2304 del 6/6/2017 dell'importo di euro 80,32; A/1609 del 13/6/2017 dell'importo di euro138,35; A/1687 del 22/06/2017 dell'importo di euro 601,53; A/1763 del 03/07/2017 dell'importo di euro 88,04; 2742 del
03/07/2017 dell'importo di euro 1.006,35; A/1768 del 4/7/2017 dell'importo di euro 260,97; 2380 del
7/7/2017 dell'importo di euro 114,36; A/1808 del 10/07/2017 dell'importo di euro 377,32; A/1824 del
13/07/2017 dell'importo di euro 44,02; 2947 del 18/07/2017 per un importo di euro 26,78; 2954 del
19/07/2017 dell'importo di euro 575,06; 1850/A del 20/07/2017 per un importo di euro 44,02; 1854/A del 21/07/2017 per un importo di euro 187,23.
Secondo quanto eccepito da parte opponente, l'importo complessivo delle fatture da ultimo menzionate, pari ad euro 3.777,53, avrebbe dovuto essere scomputato dall'importo complessivo azionato in quanto oggetto di n. 2 cessioni di credito intervenute fra le parti con le quali esse avrebbero deciso di regolare i loro reciproci rapporti dare/avere.
Premesso che l'opposta non ha contestato l'esistenza di tali cessioni ma che quest'ultima si è limitata a dedurre l'omessa ricezione dei documenti probatori sottesi al redito ceduto oltre che alla mancata liberazione dalla garanzia del credito dell'opposta per mancato pagamento dei debiti da parte della società ceduta (Gaia s.r.l.), si deve rilevare quanto segue.
Premesso che era obbligo di legge consegnare i documenti sottesi al credito ex art. 1262 c.c. a mente del quale “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art. 1198 c.c. secondo cui: “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267 c.c.”.
La norma tratta di un caso particolare di datio in solutum (art. 1197 c.c.) avente ad oggetto la cessione di un credito, cd. cessione di credito qualificata dalla causa dell'adempimento. Si parla di cessione pro solvendo poiché fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessione pro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione venendo a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.
pagina 7 di 10 Pur volendo aderire alla tesi dell'opponente secondo la quale l'importo ingiunto non deriverebbe da un prestito, per la verifica della fondatezza dell'eccezione di compensazione deve farsi riferimento alla regolamentazione della cessione del credito ex artt. 1260 c.c. ss.
La cessione del credito e la datio in solutum si differenziano per la loro natura e gli effetti. La cessione del credito rientra tra le modificazioni delle obbligazioni dal lato attivo, è un negozio con il quale un creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito verso un debitore;
la datio in solutum è una forma estintiva satisfattiva della prestazione originaria, un'estinzione del debito che avviene attraverso la consegna di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, previa l'accettazione del creditore. Si applicano le regole della cessione pro solvendo ex art. 1267 c.c. per cui il cedente deve garantire la solvenza del debitore;
egli è liberato se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
La cessione del credito può essere, invece, pro soluto (il cedente non garantisce la solvibilità del debitore)
o pro solvendo (il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore). La cessione inoltre può avvenire anche senza il consenso del debitore (salvo alcune eccezioni), mentre la datio in solutum richiede sempre il consenso del creditore.
Le differenze tra la cessione solutoria e la cessione di garanzia atipica sono molteplici e sono state specificate dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento ormai consolidato, sostiene che la cessione prevista dall'art. 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito.
Si verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto;
stante il richiamo che l'art. 1198 c.c. fa al secondo comma dell'art. 1267 c.c. in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro quest'ultimo o, comunque, alla prova della relativa insolvenza.
Nel caso che ci occupa, il tenore letterale delle allegate cessioni del credito è chiaro (cfr. doc 5 e 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo): la cedente sarebbe stata liberata dalle obbligazioni qualora la terza ceduta avesse puntualmente adempiuto all'obbligazione. Si legge testualmente che
“Premesso che la vanta nei confronti della Gaia s.r.l. con sede in Vittoria nella Parte_2 via Ricasoli n. 82 (partita iva ) in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IV_3 Persona_1
(Vittoria 10.06.1960) un credito di euro 1.069,92 come risulta dalla seguente fattura: 1) fatt. n. 145 del
03/06/2017 per un importo di euro 841,98; 2) fatt. n. 146 del 05/06/2017 per un importo di euro 227,94; la Coop. Sicilia Agricola r.l. è debitrice della della residua somma di euro 1.053,38 Controparte_4 come risulta dalle seguenti fatture: 1) n. fatt.1501/A del 3/06/2017 per un importo di euro 22,01; 2) n. pagina 8 di 10 fatt. 1516/A del 5/06/2017 per un importo di euro 212,17; 3) n. fatt. 2304 del 6/6/2017 per un importo di euro 80,32;5) n. fatt. 1609/A del 13/6/2017 per un importo di euro138,35; 6) n. fatt. 1687/A del
22/06/2017 per un importo di euro 601,53;
Quanto premesso, costituente parte integrante del presente atto, si conviene che la società Parte_2 con sede in Vittoria in via Como 45, in persona del legale rappresentante Sig.
[...] CP_5 cede alla il credito vantato nei confronti della Gaia s.r.l. limitatamente alla
[...] Controparte_1 somma di euro 1.053,38.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla società debitrice ceduta alla cessionaria a mezzo assegno bancario entro il 31/10/2017. La cedente Coop. Sicilia Agricola ar.l dichiara di rinunciare alla riscossione del credito nei confronti della ditta ceduta e tale importo sarà correttamente pagato alla cessionaria. Il pagamento in tale modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore di parte cedente
e libererà completamente la parte ceduta da ogni responsabilità”.
Ed ancora: “Premesso che la vanta nei confronti della Gaia s.r.l, con sede in Parte_2
Vittoria nella via Ricasoli n. 82 (partita iva in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IV_3
(Vittoria 10.06.1960) un credito di euro 2.732,19 come risulta dalla seguente fattura: 1) Persona_1 fatt. n. 199 del 05/07/2017 per un importo di euro 558,92; 2) fatt. n. 202 del 07/07/2017 per un importo di euro 550,52; 3) fatt. n. 208 del 08/07/2017 per un importo di euro 971,72;
4) fatt. n. 218 del 15/07/2017 per un importo di euro 115,23; 5) fatt. n. 229 del 20/07/2017 per un importo di euro 535,80; la Coop. Sicilia Agricola r.l. è debitrice della della residua somma di euro 2.724,15 Controparte_4 come risulta dalle seguenti fatture:1) n. fatt. 1763/A del 03/07/2017 per un importo di euro 88,04; 2) n. fatt. 2742 del 03/07/2017 per un importo di euro 1.006,35; 3) 1768/A del 4/7/2017 per un importo di euro 260,97; 4) n. fatt. 2380 del 7/7/2017 per un importo di euro 114,36; 5) n. fatt. 1808/A del 10/07/2017 dell'importo di euro 377,32; 6) n. fatt. 1824/A del 13/07/2017 per un importo di euro 44,02; 7) fatt. n.
2947 del 18/07/2017 per un importo di euro 26,78; 8) fatt. n. 2954 del 19/07/2017 per un importo di euro 575,06. 9) fatt. n. 1850/A del 20/07/2017 per un importo di euro 44,02;10) fatt. n. 1854/A del
21/07/2017 per un importo di euro 187,23.
Quanto premesso, costituente parte integrante del presente atto, si conviene che la società
[...] con sede in Vittoria in via Como 45, in persona del legale rappresentante Sig. Parte_2 CP_5 cede alla il credito vantato nei confronti della Gaia s.r.l. limitatamente alla
[...] Controparte_1 somma di euro 2.724,15.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla società debitrice ceduta alla cessionaria a mezzo assegno bancario entro il 30/11/2017. La cedente Coop. Sicilia Agricola ar.l dichiara di rinunciare alla pagina 9 di 10 riscossione del credito nei confronti della ditta ceduta e tale importo sarà correttamente pagato alla cessionaria. Il pagamento in tale modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore di parte cedente
e libererà completamente la parte ceduta da ogni responsabilità”.
Dal tenore letterale della cessione, dunque, non si evince alcuna clausola di deroga alla natura pro solvendo della cessione del credito solutoria.
Ciò premesso e considerato che dalle difese svolte della inoltre, si evince con Controparte_1 presunzione grave e precisa, che già alla data del 14/09/2017 - data di trasmissione delle predette cessioni a mezzo pec - la terza ceduta era già insolvente, come si evince dall'allegata visura camerale (cfr. all.
4 - visura camerale comparsa di costituzione e risposta), che evidenzia, a Controparte_6 neanche un mese dall'intervenuta cessione, la presentazione di una domanda di concordato in bianco.
Applicando correttamente alla fattispecie la disposizione contenuta nell'art. 1198 c.c., la Coop Sicilia
Agricola ar.l non può che rispondere del pagamento dell'intera somma ingiunta somma anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, nessuna delle somme di cui alla fattura D/000081 del 31.1.2018 è stata richiesta con il monitorio impugnato.
L'opposizione va, di conseguenza, rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(P.IV . Considerato il valore della domanda, visti i Controparte_2 P.IV_1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (P.IV Controparte_2
) contro (P.IV: ) e nei confronti del decreto ingiuntivo P.IV_1 Controparte_1 P.IV_2
n. 537/2019, trib. Ragusa, r.g. 874/2019 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (P.IV ) a Controparte_2 P.IV_1 rimborsare a (P.IV: le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 P.IV_2
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 13/05/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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