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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8090 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/09/2025
È comparsa per parte attrice l'avv. Paola Civai e l'avv. Annunziata Lisa si riporta alle atto introduttivo ed alle memorie istruttorie ed alle note depositate in vista dell'odierna udienza;
per parte convenuta l'avv. Daniela Barretta la quale si riporta alle atto introduttivo ed alle memorie istruttorie insistendo nella preliminare eccezione di prescrizione sollevata per i motivi già dedotti e confermati dalla steSS parte attrice.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio decide il giudizio come da sentenza allegata al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.SS
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 21382/2024 R.G.
TRA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 CP_1
rapp.ti e difesi dall' avv. Paola Civai presso il cui studio, sito in Napoli
[...]
alla via G. Porzio Isola E/2 elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO , in persona del Suo Amministratore Unico e Controparte_2
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Barretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Kagoshima n. 20.
CONVENUTO
Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio il
[...]
esponendo principalmente quanto segue: Controparte_2
- che in data 31/01/2011, la sig.ra giunta al 5° mese di Parte_2
gravidanza, si recava presso il per effettuare l'esame Controparte_2
diagnostico dell'Amniocentesi, prescrittale obbligatoriamente dal suo ginecologo, Dr. in quanto il sig. era ed Per_3 Parte_1
è portatore di un'inversione pericentrica del cromosoma 4 di origine materna, ovvero da “cariotipo maschile con inversione pericentrica di un cromosoma 4
a segregazione materna“,
- che il referto dell'amniocentesi effettuata dalla sig.ra non rilevava alcuna anomalia nel feto;
- che solo nel 2014 i coniugi, quando il figlio aveva circa 3 anni, notavano nel minore alcune anomale caratteristiche fisiognomiche, associate a problematiche comportamentali, tra cui un ritardo cognitivo e del linguaggio, per cui si recarono presso il di Riabilitazione Neuropsicomotoria CP_2
“Dinastar” di Napoli per sottoporre il bambino ad un percorso di riabilitazione e psicomotricità;
- che gli istanti effettuavano nuovamente un cariotipo postnatale sul minore presso l' Controparte_3
dell' di Napoli dove apprendevano , per
[...] Controparte_4
la prima volta, che il figlio era affetto dalla c.d. “ sindrome del cromosoma
4”;
- che in sede di consulenza genetica, espletata sempre presso l'
[...]
il 12/01/2015, il fenotipo veniva così descritto: “…rime oculari CP_5
ristrette, sclere blu, ciglia folte e diritte, accenno a sinofria, naso piccolo con narici anteverse, filtro nasolabiale alto, labbra ad arco di cupido, angoli buccali rivolti in basso, collo corto, microteletelia, dita delle mani allungate con brevità relativa del I dito, clinodattilia del II e III dito dei piedi, apparente ipogenitalismo con fimosi, testicoli in altalena, sviluppo staturo-ponderale soddisfacente. Le tappe di sviluppo psicomotorie sono state acquisite in ritardo: deambulazione autonoma a 18 mesi, linguaggio attualmente limitato a poche parole, controllo sfinterico solo diurno (a circa 3 anni), motivo del trattamento riabilitativo in atto”;
- che veniva, pertanto, consigliato di approfondire il risultato citogenetico mediante Array-CGH;
- che l'esame Array-CGH confermava la presenza di una duplicazione di 33 Mb sul braccio corto e di una delezione di 5,4 Mb sul braccio lungo del cromosoma 4, riarrangiamenti compatibili con la sindrome del cromosoma 4 ricombinante.
Sulla base di tali premesse gli istanti chiedevano di accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla citogenista, , che aveva effettuato l'esame di diagnosi Controparte_6
prenatale – amniocentesi – in data 31/01/2011 sull'attrice, fosse Parte_2
caratterizzata da elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia. Chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., del
[...]
conseguente alla condotta negligente, imprudente ed imperita posta Controparte_2
in essere dalla citogenista, , medico operante nella detta struttura, Controparte_6
relativamente all'omeSS diagnosi dalla steSS effettuata nella refertazione dell'esame diagnostico prenatale dell'amniocentesi a cui si sottopose la sig.ra in data Parte_2
31/01/2011, che non rilevò che il nascituro, , era affetto da una rara Persona_1
patologia genetica, di cui era portatore sano il padre, e cioè la Parte_1
c.d. “Sindrome del cromosoma 4 ricombinante”. Per l'effetto chiedevano di condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali (biologico ed esistenziale), dagli istanti e dai figli e conseguenti CP_1
alla c.d. “indesiderata nascita” per omeSS diagnosi di malformazioni fetali.
Si costituiva il il quale in via preliminare, chiedeva di Controparte_2
dichiarare prescritte le pretese risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti del
[...] con l'atto di citazione notificato in data 30/09/2024 e di rigettare in Controparte_2
ogni caso, le domande risarcitorie formulate dagli attori in quanto prive di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto.
Prodotta documentazione ed espletato l'interrogatorio formale della sig. ra Parte_2
la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 18/09/2025 ex art. 281 sexies ai fini della decisione in ordine alla eccepita prescrizione.
In primo luogo, si ritiene neceSSrio evidenziare come le conclusioni rese dagli istanti depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: la responsabilità del viene indicata come di natura contrattuale derivante dalla Controparte_7
condotta negligente, imprudente ed imperita posta in essere dalla citogenista, D.SS
, medico operante presso la suddetta struttura e relativamente all'omeSS Controparte_6
diagnosi dalla steSS effettuata nella refertazione dell'esame diagnostico prenatale dell'amniocentesi a cui si sottopose la sig.ra in data 31/01/2011, che non Parte_2
rilevò che il nascituro, , era affetto da una rara patologia genetica, di Persona_1
cui era portatore sano il padre, e cioè la c.d. “Sindrome del Parte_1
cromosoma 4 ricombinante in quanto.
Tuttavia in ordine alla natura del rapporto tra gli istanti ed il , Controparte_2
che, si ritiene che gli stessi non abbiano fornito prova chiara, certa e univoca dell'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la sig.ra e il Parte_2 Controparte_2
la prova della sussistenza del rapporto contrattuale è, invero, a carico degli attori e
[...]
non deve dal convenuto essere offerta alcuna prova negativa non bastando la semplice asserzione dell'esistenza del contratto ( o del contatto sociale) ma la prova dello stesso.
Prova che, nel caso di specie, non solo difetta ma che è stata esclusa dalla steSS attrice escuSS in sede di interrogatorio formale.
In particolare in data 14/04/2025, la sig.ra riferisce “ è vero, io non sono Parte_2
mai stata al centro Polidiagnostico sito in Napoli;
C.so San Giovanni a UC . ho eseguito il prelievo per l'esame di amniocentesi presso il centro CeDi dei Mille, non ricordo dove ho ritirato l'esame”, tale da non poter qualificare il rapporto come contrattuale non essendo mai sorto alcun obbligo contrattuale, né da contatto sociale tra la puerpera ed il centro convenuto. Risulta invero che la paziente si recò presso il Centro Ce.Di dei Mille che, a sua volta, inviò il materiale organico per l'esame all'odierno convenuto che analizzò il campione refertandolo.
Pertanto, deve ritenersi corretta la qualificazione della responsabilità eventualmente configurabile in capo alla struttura sanitaria non in termini contrattuali, bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque in ambito extracontrattuale secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ciò significa che il danno subito dalla parte danneggiata è conseguenza di un comportamento astrattamente illecito, caratterizzato da colpa o negligenza, e non da un inadempimento di un obbligo contrattuale. La qualifica di responsabilità extracontrattuale comporta che l'onere della prova grava sul danneggiato che deve dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa e il danno subito.
In definitiva alcun rapporto di natura contrattuale di “assistenza sanitaria” o “spedalità”
e neppure da c.d. “contatto sociale” si è mai instaurato tra la sig.ra e il Parte_2
Controparte_2
Occorre ora esaminare l' eccezione sollevata dal convenuto ,il Controparte_2
quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dagli istanti, ritenendo decorso il termine utile per la relativa azione.
Difatti dalla documentazione versata in atti, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 14 dicembre 2023, data in cui è stato notificato l'atto di costituzione in mora.
Orbene, in base all' art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, nel caso in esame decorrente, secondo la steSS prospettazione attorea ( e quindi al più tardi) in data
12.01.2014 a seguito di un'analisi citogenetica postnatale condotta presso l'Ospedale
[...]
di Napoli, mediante esplorazione del cariotipo su sangue periferico del CP_4
bambino e, dunque, ben prima del quinquennio di cui alla norma in esame. Il CP_8
convenuto non si è mai impegnato verso la paziente del centro CE.Di dei Mille che non è divenuto un intermediario tra l'attrice ed il né si può ritenere Controparte_9
che esso si sia personalmente obbligato verso i pazienti del dal Parte_3 momento che né la struttura, né i suoi dipendenti hanno assunto la qualità di ausiliari di cui il convenuto si sia avvalso nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c. potendo, al più, essere vero il contrario.
Per tali ragione la domanda avanzata dagli istanti risulta prescritta.
Le spese di lite, in ragione del denunciato errore di lettura sul quale non si è accertato in via istruttoria la fondatezza, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara prescritta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2
B) compensa le spese di lite.
E' verbale
Il Giudice
Dott.SS Claudia Colicchio
È comparsa per parte attrice l'avv. Paola Civai e l'avv. Annunziata Lisa si riporta alle atto introduttivo ed alle memorie istruttorie ed alle note depositate in vista dell'odierna udienza;
per parte convenuta l'avv. Daniela Barretta la quale si riporta alle atto introduttivo ed alle memorie istruttorie insistendo nella preliminare eccezione di prescrizione sollevata per i motivi già dedotti e confermati dalla steSS parte attrice.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio decide il giudizio come da sentenza allegata al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.SS
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 21382/2024 R.G.
TRA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 CP_1
rapp.ti e difesi dall' avv. Paola Civai presso il cui studio, sito in Napoli
[...]
alla via G. Porzio Isola E/2 elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO , in persona del Suo Amministratore Unico e Controparte_2
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Barretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Kagoshima n. 20.
CONVENUTO
Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio il
[...]
esponendo principalmente quanto segue: Controparte_2
- che in data 31/01/2011, la sig.ra giunta al 5° mese di Parte_2
gravidanza, si recava presso il per effettuare l'esame Controparte_2
diagnostico dell'Amniocentesi, prescrittale obbligatoriamente dal suo ginecologo, Dr. in quanto il sig. era ed Per_3 Parte_1
è portatore di un'inversione pericentrica del cromosoma 4 di origine materna, ovvero da “cariotipo maschile con inversione pericentrica di un cromosoma 4
a segregazione materna“,
- che il referto dell'amniocentesi effettuata dalla sig.ra non rilevava alcuna anomalia nel feto;
- che solo nel 2014 i coniugi, quando il figlio aveva circa 3 anni, notavano nel minore alcune anomale caratteristiche fisiognomiche, associate a problematiche comportamentali, tra cui un ritardo cognitivo e del linguaggio, per cui si recarono presso il di Riabilitazione Neuropsicomotoria CP_2
“Dinastar” di Napoli per sottoporre il bambino ad un percorso di riabilitazione e psicomotricità;
- che gli istanti effettuavano nuovamente un cariotipo postnatale sul minore presso l' Controparte_3
dell' di Napoli dove apprendevano , per
[...] Controparte_4
la prima volta, che il figlio era affetto dalla c.d. “ sindrome del cromosoma
4”;
- che in sede di consulenza genetica, espletata sempre presso l'
[...]
il 12/01/2015, il fenotipo veniva così descritto: “…rime oculari CP_5
ristrette, sclere blu, ciglia folte e diritte, accenno a sinofria, naso piccolo con narici anteverse, filtro nasolabiale alto, labbra ad arco di cupido, angoli buccali rivolti in basso, collo corto, microteletelia, dita delle mani allungate con brevità relativa del I dito, clinodattilia del II e III dito dei piedi, apparente ipogenitalismo con fimosi, testicoli in altalena, sviluppo staturo-ponderale soddisfacente. Le tappe di sviluppo psicomotorie sono state acquisite in ritardo: deambulazione autonoma a 18 mesi, linguaggio attualmente limitato a poche parole, controllo sfinterico solo diurno (a circa 3 anni), motivo del trattamento riabilitativo in atto”;
- che veniva, pertanto, consigliato di approfondire il risultato citogenetico mediante Array-CGH;
- che l'esame Array-CGH confermava la presenza di una duplicazione di 33 Mb sul braccio corto e di una delezione di 5,4 Mb sul braccio lungo del cromosoma 4, riarrangiamenti compatibili con la sindrome del cromosoma 4 ricombinante.
Sulla base di tali premesse gli istanti chiedevano di accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla citogenista, , che aveva effettuato l'esame di diagnosi Controparte_6
prenatale – amniocentesi – in data 31/01/2011 sull'attrice, fosse Parte_2
caratterizzata da elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia. Chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., del
[...]
conseguente alla condotta negligente, imprudente ed imperita posta Controparte_2
in essere dalla citogenista, , medico operante nella detta struttura, Controparte_6
relativamente all'omeSS diagnosi dalla steSS effettuata nella refertazione dell'esame diagnostico prenatale dell'amniocentesi a cui si sottopose la sig.ra in data Parte_2
31/01/2011, che non rilevò che il nascituro, , era affetto da una rara Persona_1
patologia genetica, di cui era portatore sano il padre, e cioè la Parte_1
c.d. “Sindrome del cromosoma 4 ricombinante”. Per l'effetto chiedevano di condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali (biologico ed esistenziale), dagli istanti e dai figli e conseguenti CP_1
alla c.d. “indesiderata nascita” per omeSS diagnosi di malformazioni fetali.
Si costituiva il il quale in via preliminare, chiedeva di Controparte_2
dichiarare prescritte le pretese risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti del
[...] con l'atto di citazione notificato in data 30/09/2024 e di rigettare in Controparte_2
ogni caso, le domande risarcitorie formulate dagli attori in quanto prive di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto.
Prodotta documentazione ed espletato l'interrogatorio formale della sig. ra Parte_2
la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 18/09/2025 ex art. 281 sexies ai fini della decisione in ordine alla eccepita prescrizione.
In primo luogo, si ritiene neceSSrio evidenziare come le conclusioni rese dagli istanti depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: la responsabilità del viene indicata come di natura contrattuale derivante dalla Controparte_7
condotta negligente, imprudente ed imperita posta in essere dalla citogenista, D.SS
, medico operante presso la suddetta struttura e relativamente all'omeSS Controparte_6
diagnosi dalla steSS effettuata nella refertazione dell'esame diagnostico prenatale dell'amniocentesi a cui si sottopose la sig.ra in data 31/01/2011, che non Parte_2
rilevò che il nascituro, , era affetto da una rara patologia genetica, di Persona_1
cui era portatore sano il padre, e cioè la c.d. “Sindrome del Parte_1
cromosoma 4 ricombinante in quanto.
Tuttavia in ordine alla natura del rapporto tra gli istanti ed il , Controparte_2
che, si ritiene che gli stessi non abbiano fornito prova chiara, certa e univoca dell'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la sig.ra e il Parte_2 Controparte_2
la prova della sussistenza del rapporto contrattuale è, invero, a carico degli attori e
[...]
non deve dal convenuto essere offerta alcuna prova negativa non bastando la semplice asserzione dell'esistenza del contratto ( o del contatto sociale) ma la prova dello stesso.
Prova che, nel caso di specie, non solo difetta ma che è stata esclusa dalla steSS attrice escuSS in sede di interrogatorio formale.
In particolare in data 14/04/2025, la sig.ra riferisce “ è vero, io non sono Parte_2
mai stata al centro Polidiagnostico sito in Napoli;
C.so San Giovanni a UC . ho eseguito il prelievo per l'esame di amniocentesi presso il centro CeDi dei Mille, non ricordo dove ho ritirato l'esame”, tale da non poter qualificare il rapporto come contrattuale non essendo mai sorto alcun obbligo contrattuale, né da contatto sociale tra la puerpera ed il centro convenuto. Risulta invero che la paziente si recò presso il Centro Ce.Di dei Mille che, a sua volta, inviò il materiale organico per l'esame all'odierno convenuto che analizzò il campione refertandolo.
Pertanto, deve ritenersi corretta la qualificazione della responsabilità eventualmente configurabile in capo alla struttura sanitaria non in termini contrattuali, bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque in ambito extracontrattuale secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ciò significa che il danno subito dalla parte danneggiata è conseguenza di un comportamento astrattamente illecito, caratterizzato da colpa o negligenza, e non da un inadempimento di un obbligo contrattuale. La qualifica di responsabilità extracontrattuale comporta che l'onere della prova grava sul danneggiato che deve dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa e il danno subito.
In definitiva alcun rapporto di natura contrattuale di “assistenza sanitaria” o “spedalità”
e neppure da c.d. “contatto sociale” si è mai instaurato tra la sig.ra e il Parte_2
Controparte_2
Occorre ora esaminare l' eccezione sollevata dal convenuto ,il Controparte_2
quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dagli istanti, ritenendo decorso il termine utile per la relativa azione.
Difatti dalla documentazione versata in atti, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 14 dicembre 2023, data in cui è stato notificato l'atto di costituzione in mora.
Orbene, in base all' art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, nel caso in esame decorrente, secondo la steSS prospettazione attorea ( e quindi al più tardi) in data
12.01.2014 a seguito di un'analisi citogenetica postnatale condotta presso l'Ospedale
[...]
di Napoli, mediante esplorazione del cariotipo su sangue periferico del CP_4
bambino e, dunque, ben prima del quinquennio di cui alla norma in esame. Il CP_8
convenuto non si è mai impegnato verso la paziente del centro CE.Di dei Mille che non è divenuto un intermediario tra l'attrice ed il né si può ritenere Controparte_9
che esso si sia personalmente obbligato verso i pazienti del dal Parte_3 momento che né la struttura, né i suoi dipendenti hanno assunto la qualità di ausiliari di cui il convenuto si sia avvalso nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c. potendo, al più, essere vero il contrario.
Per tali ragione la domanda avanzata dagli istanti risulta prescritta.
Le spese di lite, in ragione del denunciato errore di lettura sul quale non si è accertato in via istruttoria la fondatezza, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara prescritta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2
B) compensa le spese di lite.
E' verbale
Il Giudice
Dott.SS Claudia Colicchio