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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1014 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv FRAIOLI FEDERICA la quale chiede la decisione come da atti di causa con vittoria di spese di lite e per l'avv. CLARA CARDAMIONE in CP_1 sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti e chiede che la causa sia decisa
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. FRAIOLI FEDERICA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN, 32 C/O CP_1 P.IVA_1 [...]
64100 con l'avv. BARONE CARMINE CP_2 CP_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2024, presentava rituale opposizione alle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagno e condizione di disabilità grave rt. 3 comma 3 L: 104/1992) con decorrenza dalla domanda. Ritualmente costituitosi in giudizio, la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso che “il soggetto risulta Parte_1
affetto da: ESITI DI PROSTATECTOMIA RADICALE PER -C CO
(MAGGIO 2022 - PT3B, PN0) IN TRATTAMENTO ORMONALE E
RADIOTERAPICO, DISLIPIDEMIA, SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA.
INTESTIZIOPATIA POLMONARE DIFFUSA IN SOGGETTO TITOLARE DI
RENDITA 22% PER SILICOSI CON DEFICIT VENTILATORIO DI TIPO CP_3
RESTRITTIVO E DELLA DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE Tali menomazioni psico-fisiche, tenuto conto dei criteri esposti nel DM del 05.02.1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” e di quelli presenti nelle Linee Guida per l'accertamento CP_1
degli stati invalidanti, determinano lo status di invalido INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%... ma NON risultano soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla L.18/80 per la concessione dell'Indennità di
Accompagnamento. Tali menomazioni psico-fisiche determinano un quadro patologico composito, compatibile solo con lo status di persona handicappata ex. Art.3 comma 1
L.104/92.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal ctu appare conforme a quello del primo ctu.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara che il resistente non è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagno e alla condizione di disabilità grave art. 3 comma L. 104/1992;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 19 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza