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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15789/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELE
MARTELLACCI, elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI n. 154 – 40014 CREVALCORE
(BO) presso il medesimo difensore
Con l'intervento del PM, INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione sostitutive dell'udienza del 25/03/2025, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo da entrambi confermata l'intollerabilità della convivenza, come riferito in sede di ricorso introduttivo e ribadito in sede di note di trattazione.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, le parti hanno sin dall'inizio individuato un accordo, riportato nel ricorso introduttivo, e le relative condizioni risultano conformi a legge e vanno qui integralmente recepite, essendo peraltro l'unico figlio della coppia nato a [...] Persona_1
il giorno 11/03/1990), maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Nulla va disposto in punto di pagina 1 di 3 spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
unitisi in matrimonio a Crevalcore (BO), in data 25 aprile 1983, come da trascrizione avvenuta nei registri del medesimo comune all'atto n. 12 parte II – anno 1983.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di Crevalcore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e precisamente il signor
[...]
resterà nell'attuale abitazione coniugale, di proprietà di entrambe le parti. La signora Pt_1
si trasferirà altrove, come già nei fatti;
Parte_2
2. le parti hanno deciso di porre in vendita l'immobile di loro proprietà sito in Crevalcore, via
Muzza Sud n. 3617, ed all'uopo concorderanno come meglio procedere;
3. sino a che l'immobile non sarà venduto, il signor vi rimarrà a vivere, sostenendo Parte_1
in toto tutte le utenze e le spese ordinarie;
lo stesso si occuperà anche degli animali di proprietà
della coppia, anche per le relative spese, in via esclusiva;
4. la signora nulla avrà a che pretendere dal signor per l'occupazione di Parte_2 Pt_1
tale immobile;
5. allorquando l'immobile verrà venduto le parti concordano, ora per allora, che il ricavato, al netto di ogni correlata spesa, spetterà per il 70 % alla signora e per il 30 % al signor Parte_2
pagina 2 di 3 Pt_1
6. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15789/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELE
MARTELLACCI, elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI n. 154 – 40014 CREVALCORE
(BO) presso il medesimo difensore
Con l'intervento del PM, INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione sostitutive dell'udienza del 25/03/2025, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo da entrambi confermata l'intollerabilità della convivenza, come riferito in sede di ricorso introduttivo e ribadito in sede di note di trattazione.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, le parti hanno sin dall'inizio individuato un accordo, riportato nel ricorso introduttivo, e le relative condizioni risultano conformi a legge e vanno qui integralmente recepite, essendo peraltro l'unico figlio della coppia nato a [...] Persona_1
il giorno 11/03/1990), maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Nulla va disposto in punto di pagina 1 di 3 spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
unitisi in matrimonio a Crevalcore (BO), in data 25 aprile 1983, come da trascrizione avvenuta nei registri del medesimo comune all'atto n. 12 parte II – anno 1983.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di Crevalcore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e precisamente il signor
[...]
resterà nell'attuale abitazione coniugale, di proprietà di entrambe le parti. La signora Pt_1
si trasferirà altrove, come già nei fatti;
Parte_2
2. le parti hanno deciso di porre in vendita l'immobile di loro proprietà sito in Crevalcore, via
Muzza Sud n. 3617, ed all'uopo concorderanno come meglio procedere;
3. sino a che l'immobile non sarà venduto, il signor vi rimarrà a vivere, sostenendo Parte_1
in toto tutte le utenze e le spese ordinarie;
lo stesso si occuperà anche degli animali di proprietà
della coppia, anche per le relative spese, in via esclusiva;
4. la signora nulla avrà a che pretendere dal signor per l'occupazione di Parte_2 Pt_1
tale immobile;
5. allorquando l'immobile verrà venduto le parti concordano, ora per allora, che il ricavato, al netto di ogni correlata spesa, spetterà per il 70 % alla signora e per il 30 % al signor Parte_2
pagina 2 di 3 Pt_1
6. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3