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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5308/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5308/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Manzo Annarita, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Vuolo Luca Pasquale, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 5308/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 16.07.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 14.02.2003 in Sicignano degli Alburni (SA) con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)], dal quale è nata una figlia, (18.10.2014), ha C.F._2 Per_1 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 450,00 per la figlia minore e di un assegno di mantenimento in suo favore.
Con comparsa del 11.09.2025 si costituiva chiedendo: 1) la Controparte_1 separazione con addebito alla ricorrente;
2) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre;
3) la regolamentazione del suo diritto di visita secondo i tempi e le modalità indicate in ricorso;
4) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore della figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
5) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente e la concessione del 50% dell'assegno unico in favore di quest'ultima.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 27.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minor (18.10.2014) resta congiuntamente affidata ad entrambi Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
4) salvo
2 Proc. R.G. n. 5308/2025
diverso accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino alle 21:00 (ore 22:00 in periodo non scolastico); la minore resterà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00 (ore 22:00 periodo non scolastico); durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto, la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà per il mantenimento della figlia minore un Controparte_1 assegno di euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il
10 di ogni mese alla sig.r ; Parte_2
5) l'assegno unico per la minore verrà integralmente percepito Persona_3 dalla madre acconsentendo il sig. a Parte_2 Controparte_1 che lo stesso sia versato dall'INPS integralmente in suo favore;
6) le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il
Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
7) il sig. verserà per il mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
un assegno di euro 150,00 entro il 10 di ogni mese per 24 Parte_2 mensilità consecutive;
tale assegno sarà dovuto anche se nelle more dovesse essere instaurato il giudizio di divorzio;
al termine delle 24 mensilità nulla sarà più dovuto dal sig per il mantenimento della coniuge”. CP_1
3 Proc. R.G. n. 5308/2025
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a Parte_1
LO (Polonia) il 15.01.1981 (C.F. )] e C.F._1 CP_2
4
[...] Proc. R.G. n. 5308/2025
[nato a [...] il [...] (C.F. )]; CP_1 C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
27.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sicignano degli Alburni (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5308/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Manzo Annarita, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Vuolo Luca Pasquale, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 5308/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 16.07.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 14.02.2003 in Sicignano degli Alburni (SA) con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)], dal quale è nata una figlia, (18.10.2014), ha C.F._2 Per_1 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 450,00 per la figlia minore e di un assegno di mantenimento in suo favore.
Con comparsa del 11.09.2025 si costituiva chiedendo: 1) la Controparte_1 separazione con addebito alla ricorrente;
2) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre;
3) la regolamentazione del suo diritto di visita secondo i tempi e le modalità indicate in ricorso;
4) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore della figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
5) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente e la concessione del 50% dell'assegno unico in favore di quest'ultima.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 27.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minor (18.10.2014) resta congiuntamente affidata ad entrambi Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
4) salvo
2 Proc. R.G. n. 5308/2025
diverso accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino alle 21:00 (ore 22:00 in periodo non scolastico); la minore resterà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00 (ore 22:00 periodo non scolastico); durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto, la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà per il mantenimento della figlia minore un Controparte_1 assegno di euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il
10 di ogni mese alla sig.r ; Parte_2
5) l'assegno unico per la minore verrà integralmente percepito Persona_3 dalla madre acconsentendo il sig. a Parte_2 Controparte_1 che lo stesso sia versato dall'INPS integralmente in suo favore;
6) le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il
Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
7) il sig. verserà per il mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
un assegno di euro 150,00 entro il 10 di ogni mese per 24 Parte_2 mensilità consecutive;
tale assegno sarà dovuto anche se nelle more dovesse essere instaurato il giudizio di divorzio;
al termine delle 24 mensilità nulla sarà più dovuto dal sig per il mantenimento della coniuge”. CP_1
3 Proc. R.G. n. 5308/2025
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a Parte_1
LO (Polonia) il 15.01.1981 (C.F. )] e C.F._1 CP_2
4
[...] Proc. R.G. n. 5308/2025
[nato a [...] il [...] (C.F. )]; CP_1 C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
27.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sicignano degli Alburni (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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