Articolo 18 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 17Articolo 19
Versione
19 aprile 1958
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Versione
26 settembre 1962
Art. 18. ((Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:
a) servizio dei mutui;
b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
c) esporpriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
d) onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico - storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunita' o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.
Alle categorie di spesa di cui alle lettere e), d), e) del comma precedente non puo' essere assegnata una, somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei tondi disponibili in ogni esercizio finanziario))
Entrata in vigore il 26 settembre 1962