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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9473/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9473/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli Avv. Claudio Santarelli e Parte_1
Avv. Massimo Castrucci;
- Attrice;
e
- Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Monza e Brianza con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice agiva in giudizio per conseguire il rimborso di una somma di denaro restituita all'Agenzia delle Entrate a seguito di ravvedimento operoso conseguito ad un controllo effettuato dall'agenzia stessa;
ammontare inizialmente erogatole a titolo di contributo a fondo perduto.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate contestando in primo luogo la giurisdizione del
Giudice ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, negando comunque il diritto al rimborso in capo alla controparte.
Va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario posto che, nel caso di specie, non si discute della legittimità di un atto di recupero mai adottato dall'agenzia (situazione che, ai sensi dell'art. 25, comma 12 ultima parte D.L. n. 34 del 2020, fonderebbe la giurisdizione tributaria) bensì della titolarità o meno in capo alla società attrice del diritto a conseguire il contributo a fondo perduto in questione, materia quest'ultima sottoposta alla giurisdizione ordinaria.
Nel merito la pretesa attorea è da ritenersi infondata atteso che la aderendo Pt_1
alla posizione espressa dall'Agenzia delle entrate, ha provveduto a restituire il contributo precedentemente erogatole tramite il cd. ravvedimento operoso in tal modo precludendosi tuttavia qualsiasi diritto al rimborso se non nella remota ipotesi in cui il ravvedimento stesso fosse stato frutto di un errore rilevante ai sensi dell'art. 1428 cc.
(cfr. di recente Cass. 11993/2023); ipotesi certamente non ricorrente nel caso in esame laddove la parte attrice ha dimostrato di aver pienamente compreso le motivazioni in forza delle quali l'Agenzia, a seguito di controllo, si risolse a negarle la spettanza del beneficio (cfr. sul punto la mail di cui al doc. 3 di parte convenuta).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda. 2) Condanna la parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2800,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9473/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9473/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli Avv. Claudio Santarelli e Parte_1
Avv. Massimo Castrucci;
- Attrice;
e
- Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Monza e Brianza con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice agiva in giudizio per conseguire il rimborso di una somma di denaro restituita all'Agenzia delle Entrate a seguito di ravvedimento operoso conseguito ad un controllo effettuato dall'agenzia stessa;
ammontare inizialmente erogatole a titolo di contributo a fondo perduto.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate contestando in primo luogo la giurisdizione del
Giudice ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, negando comunque il diritto al rimborso in capo alla controparte.
Va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario posto che, nel caso di specie, non si discute della legittimità di un atto di recupero mai adottato dall'agenzia (situazione che, ai sensi dell'art. 25, comma 12 ultima parte D.L. n. 34 del 2020, fonderebbe la giurisdizione tributaria) bensì della titolarità o meno in capo alla società attrice del diritto a conseguire il contributo a fondo perduto in questione, materia quest'ultima sottoposta alla giurisdizione ordinaria.
Nel merito la pretesa attorea è da ritenersi infondata atteso che la aderendo Pt_1
alla posizione espressa dall'Agenzia delle entrate, ha provveduto a restituire il contributo precedentemente erogatole tramite il cd. ravvedimento operoso in tal modo precludendosi tuttavia qualsiasi diritto al rimborso se non nella remota ipotesi in cui il ravvedimento stesso fosse stato frutto di un errore rilevante ai sensi dell'art. 1428 cc.
(cfr. di recente Cass. 11993/2023); ipotesi certamente non ricorrente nel caso in esame laddove la parte attrice ha dimostrato di aver pienamente compreso le motivazioni in forza delle quali l'Agenzia, a seguito di controllo, si risolse a negarle la spettanza del beneficio (cfr. sul punto la mail di cui al doc. 3 di parte convenuta).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda. 2) Condanna la parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2800,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa