Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3172 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NG Di EO, SE Di EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Sindaco Comune Monte di Procida Ufficiale Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Parrocchia di S. PP e Madonna di Loreto, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Pozzuoli, GI GI RD, Carmine Guida, non costituiti in giudizio;
GI PP RD, CO RD, CH TE RD, rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, a fronte della notifica, occorsa il 10 marzo 2025, di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della nota prot. n. 0012195 del 15/07/2025, a firma del Responsabile del VI Settore del Comune di Monte di Procida, avente ad oggetto: “RAPPORTO INFORMATIVO”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di GI PP RD e di CO RD e di CH TE RD e di Sindaco Comune Monte di Procida Ufficiale Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa EL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, con il ricorso introduttivo del giudizio, agiscono avverso il silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, a fronte di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, dagli stessi indirizzato all’ente in data 10 marzo 2025, recante l’invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle ordinanze sindacali n.18 del 14/06/2023 e n. 20 del 26/06/2023, disponendo tutto quanto necessario “ alla eliminazione del pericolo riscontrato ” in relazione al fabbricato, nel NCEU del medesimo Comune censito al foglio 3, p.lla 61, sito alla via Caranfe civ. n. 10, onde consentire il rientro di essi ricorrenti nella piena disponibilità dell’unità abitativa.
2. Al fine di comprendere il contesto nel quale si inserisce la vicenda in esame, occorre sinteticamente esporre le circostanze che hanno determinato i ricorrenti a proporre la detta diffida.
3. Con l’ordinanza n. 18 del 2023, il Sindaco del Comune di Monte di Procida, ravvisato lo stato di pericolo determinato dalle fatiscenti condizioni statiche dell’immobile sito in via Caranfe 18, ordinava alla Curia, individuata quale proprietaria dello stesso, di mettere in sicurezza fabbricato.
Con la successiva ordinanza n. 20 del 2023 veniva reiterato il medesimo ordine e veniva individuato in rettifica l’ente proprietario, corrispondente alla parrocchia di San PP e, quali occupanti le abitazioni limitrofe, i ricorrenti e l’odierno controinteressato.
Veniva altresì disposto lo sgombero delle dette abitazioni.
3.1 Lo stato di pericolo dell’immobile in parola era, peraltro, stato oggetto della ordinanza sindacale n. 21 del 2010 con la quale era stata intimata all’Ente ecclesiastico, quale proprietario di detto fabbricato, l’esecuzione di opere di messa in sicurezza.
Nelle more, il tecnico incaricato dalla Parrocchia, in data 7 luglio 2023, rilasciava un certificato di eliminato pericolo, salvo rivalutazione da eseguirsi a distanza di sei mesi.
4. Con la determina n. 63 del 25/03/2024, è stato, poi, come detto, disposto lo sgombero coatto del nucleo familiare della ricorrente, atteso il ritenuto perdurare dello stato di pericolo; allo sgombero la ricorrente provvedeva volontariamente.
5. A seguito di ricerche presso i registri Immobiliari, la ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il fabbricato oggetto delle richiamate ordinanze sindacali era di proprietà, in parte, dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Pozzuoli, ed in parte degli odierni controinteressati.
I ricorrenti hanno, dunque, hanno adito il Tribunale di Napoli, allo scopo di sentir ordinare ai proprietari l’eliminazione, mediante l’esecuzione delle opere che fossero state all’uopo indicate come utili, del pericolo paventato, all’esito di eventuale accertamento tecnico d’ufficio.
6. In sede amministrativa, i ricorrenti, considerato il lungo tempo trascorso e la perdurante inerzia dei proprietari, con atto del 10 marzo 2025 - notificato in pari data all’amministrazione comunale ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - hanno diffidato il Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, ad adottare tutti i provvedimenti utili alla realizzazione in danno delle opere necessarie “ alla eliminazione del pericolo riscontrato ”, in guisa da consentire il rientro di essi ricorrenti nella piena disponibilità dei beni oggetto di sgombero.
7. A tale istanza non è stato dato riscontro mediante l’adozione di un provvedimento espresso e di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame in cui è dedotta la illegittimità del silenzio dell’amministrazione per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
8. Si sono costituiti in giudizio il Sindaco del Comune di Monte di Procida nella qualità di ufficiale di Governo ed il Ministero dell’Interno; quest’ultimo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di azione avverso il silenzio del Comune di Monte di Procida sulla richiesta di esecuzione di ordinanze emesse dal medesimo Comune.
La parte intimata ha versato in atti documenti ed una relazione istruttoria del 15.07.2025, con relativi allegati.
9. Dalla detta relazione emerge che: la parte intimata all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato pericolante avrebbe dato seguito all’ordinanza sindacale n.20 del 26/06/2023, producendo un certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza a firma del tecnico incaricato (in atti con prot. n.11245 del 11/07/2023), con valenza temporale limitata a sei mesi e subordinato a successivi monitoraggi per nuova certificazione; la condizione di pericolo non definitivamente eliminata ha comportato la necessità di provvedere allo sgombero coatto dell’abitazione condotta dalla ricorrente che vi ha dato esecuzione e che è stata autorizzata a temporanei rientri.
8.1 Il Comune, nel merito del mancato riscontro alla diffida, ha giustificato la mancata esecuzione in danno delle ordinanze rilevando che: “l’ordinanza sindacale n.20 del 26/06/2023 reca, tra l’altro, quanto testualmente riportato: “ … ed i lavori saranno eseguiti da questo Comune in danno all’intimato inottemperante, con il recupero coatto delle spese sostenute” ma nulla precisa in merito alla tempistica dell’intervento dell’Ente in danno; tale azione presuppone un’attività di indagini strumentali da parte dell’Ufficio finalizzata alla determinazione della spesa e relativo stanziamento della risorsa in bilancio. Allo stato non sussistono le condizioni per privilegiare siffatta attività rispetto a tutte quelle in capo all’U.T.C. ben più rilevanti, sia in materia di lavori pubblici che in quella di protezione civile a tutela del territorio e della comunità, con particolare riferimento all’emergenza bradisismica.”.
8.2 Nella detta relazione il Comune ha anche rilevato che per l’immobile in proprietà della ricorrente sono state adottate due ordinanza di demolizione per abusi edilizi.
In particolare, è stata adottata l’ordinanza di demolizione n.2 del 03/01/2022, rimasta inottemperata, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio dell’ente e l’ordinanza di demolizione n.53 del 26/03/2025, seguita da una istanza di sanatoria, allo stato pendente.
8.3 In ragione di tanto il Comune ha paventato la possibilità che, a seguito della acquisizione per inottemperanza all’ordine di demolizione, la ricorrente non avrebbe potuto realizzare l’interesse, sotteso alla proposizione della diffida, di rientrare nel possesso del suo immobile.
9. La relazione è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti e con domanda cautelare.
All’udienza del 24 settembre 2025 è stata prospettata alla parte la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti state la portata non provvedimentale della richiamata relazione.
L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2162 del 2025.
Dunque, l’odierno giudizio ha ad oggetto l’azione proposta con ricorso introduttivo avverso il silenzio.
10. Si sono costituiti in giudizio il Sindaco del Comune di Monte di Procida nella qualità di ufficiale di Governo ed il Ministero dell’Interno; quest’ultimo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di azione avverso il silenzio del Comune di Monte di Procida sulla richiesta di esecuzione di ordinanze emesse dal medesimo Comune.
Si è costituito il controinteressato chiedendo che il ricorso sia respinto.
11. Va accolta l’eccezione proposta dal Ministero dell’Interno in quanto oggetto del giudizio è esclusivamente l’inerzia serbata dal Comune di Monte di Procida sulla istanza della ricorrente volta a sollecitare l’esercizio di poteri che competono all’ente.
Il ricorso è fondato.
Pur a voler attribuire, come sostenuto dal Comune, alla relazione del 15 luglio il valore di un riscontro alla diffida, si rileva che quanto addotto dall’amministrazione non vale a giustificare la mancata esecuzione delle ordinanze n. 18 e 20 del 2023.
11.1 In primo luogo, il Comune rappresenta che l’esecuzione in danno non è stata eseguita in quanto la parte intimata ha prodotto una attestazione, proveniente dal suo tecnico, di eliminato pericolo nella quale, tuttavia, si ritiene necessario un monitoraggio allo scadere dei sei mesi.
Si tratta di atti risalenti al 2023 ed il Comune non precisa quali ulteriori interventi, allo scadere dei sei mesi, se ce ne sono stati, siano stati eseguiti per assicurare la messa in sicurezza del fabbricato.
In ogni caso, anche alla luce di quanto sopra rappresentato, deve ritenersi che permanga l’obbligo dell’amministrazione di portare in esecuzione le sue ordinanze che, allo stato non risultano oggetto di esercizio di poteri di autotutela da parte del Comune.
11.2 In secondo luogo, non può costituire un elemento che legittimi il mancato esercizio di poteri doverosi, il contestato stato abusivo dell’immobile dei ricorrenti per quanto essi agiscano per un interesse personale a fare rientro nella loro abitazione.
Ed, infatti, le ordinanze di cui è chiesta l’esecuzione mediante l’atto di diffida, sono state adottate ex art. 54 del TUEL e, dunque, sul presupposto dell’esistenza di un pericolo grave ed immanente che, allo stato, non può dirsi eliminato da parte di alcuno.
12. Il ricorso va dunque accolto e va ordinato al Comune di Monte di Procida di dare riscontro alla diffida presentata da parte ricorrente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, mediante adozione di un provvedimento espresso nel quale, alla luce di quanto sopra chiarito, sia assunta una determinazione in ordine alle attività poste in essere dall’amministrazione per dare esecuzione alle sue ordinanze, ovvero siano motivatamente espresse le ragioni per le quali il Comune non intende procedere alla detta esecuzione.
13. Nel caso di ulteriore inerzia, va nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio il quale, allo scadere del predetto termine di trenta giorni, si insedierà su istanza di parte ricorrente, assicurando l’esecuzione della presente sentenza.
14. La peculiarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell’Interno; accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Monte di Procida di concludere il procedimento avviato su istanza di parte ricorrente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, mediante adozione di un provvedimento espresso.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI LL, Presidente
EL AN, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AN | TI LL |
IL SEGRETARIO