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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 68/2025 promossa da
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE Parte_1
GIUDIZIALE DR.SSA MUFFATTI LARA (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA P.IVA_1
MAURIZIO
contro
(c.f./p.iva ), Controparte_1 C.F._1
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Ritenuto in fatto
Con ricorso 30 1 25 il IN PERSONA DEL Parte_1
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DR.SSA MUFFATTI LARA conveniva in giudizio CP_1
e , chiedendo:
[...] Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate,
- In via principale e nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale del 13.02.2020 a rogito Notaio
, rep. 91691, raccolta 35628, sottoscritto dai coniugi e Persona_1 Parte_2 CP_1
avente ad oggetto tutti i beni in esso contenuti ovvero: PRATA CAMPORTACCIO: porzione fabbricato:
[...] quota ¾ – quota ¼ - foglio 37, particella 1089, subalterno 1 - foglio 37, Parte_2 Controparte_1 particella 1089, subalterno 2 intera quota - foglio 37, particella 634, subalterno 1 - foglio 37, Parte_2 particella 634, subalterno 2 - foglio 37, particella 634, subalterno 3 terreno: quota ½ – quota ½ Parte_2
- foglio 37, particella 778 - foglio 37, particella 779 - foglio 37, particella 158 intera quota Controparte_1 pagina 1 di 4 - foglio 37, particella 1071 - foglio 37, particella 153 - foglio 37, particella 155 - foglio 37, Parte_2 particella 156 - foglio 37, particella 288 - foglio 37, particella 562 - foglio 37, particella 801 quota ½
[...]
- foglio 37, particella 159 intera quota - foglio 37, particella 291 Parte_2 Controparte_1
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata in via principale e nel merito, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobili di procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. all'annotazione dell'emananda sentenza in margine alla trascrizione dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale rep. 91691 raccolta
35628.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva.
I convenuti rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento
25 6 25.
Considerato in diritto
E' emerso dai documenti depositati che con Sentenza in data 21 marzo 2024, pubblicata in data 5 aprile 2024, il
Tribunale di Sondrio omologava il Concordato Preventivo e nominava la Dottoressa Lara Muffatti Liquidatore
Giudiziale della procedura, su ricorso di e in proprio e nella loro qualità Parte_2 Controparte_1 di legali rappresentanti della società “ con sede in Prata Camportacco via Pizzo n. 15, Parte_1 avente ad oggetto domanda di concordato “con riserva”.
I soci e con atto del 13.02.2020 a rogito Notaio Parte_2 Controparte_1 Persona_1 rep. 91691/35628, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 c.c., costituivano sul compendio immobiliare di loro proprietà un Fondo Patrimoniale.
Orbene, punto centrale della proposta di piano concordatario presentato dai soci della “ ” era Parte_1 rappresentato proprio dall'intero patrimonio personale che gli stessi hanno messo a disposizione della procedura per garantirne il buon esito.
I soci, invero, si impegnavano a rinunciare al su citato Fondo Patrimoniale mettendo a disposizione della procedura l'intero loro compendio immobiliare. L'impegno alla rinuncia era condizionato alla definitività del decreto di Omologa della domanda di concordato presentata.
Con Atto del 7 Giugno 2023 davanti al Notaio , Notaio in Cusano Milanino, i coniugi Persona_2 [...] risolvevano parzialmente l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Per_3
pagina 2 di 4 Nella Memoria difensiva del 9 Giugno 2023 la confermava l'impegno di mettere a disposizione CP_1 anche il residuo patrimonio laddove ciò fosse necessitato per supportare il piano.
In realtà, i soci e non ponevano in essere concretamente alcun atto di vendita del CP_1 Parte_2 compendio immobiliare sebbene libero da vincoli, nonostante le rassicurazioni esposte in tal senso e, conseguentemente, non consentivano alla procedura di incassare le somme indicate dal piano, onde si rendevano inadempienti in relazione agli impegni assunti.
Sussistono pertanto i presupposti dell'azione revocatoria.
In particolare, una ragiona di credito fondata sugli impegni assunti in sede di concordato;
l'eventus damni, avendo depauperato il patrimonio personale attraverso la costituzione del fondo;
il consilium fraudis, consistito nella consapevolezza di divenire insolventi o di rendere più difficile e incerta l'esecuzione a causa dell'atto dispositivo, posto che i soci erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei debiti.
Il ricorso viene pertanto accolto con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale del 13.02.2020 a rogito Notaio , rep. Persona_1
91691, raccolta 35628, sottoscritto dai coniugi e avente ad oggetto tutti i Parte_2 Controparte_1 beni in esso contenuti ovvero:
PRATA CAMPORTACCIO: porzione fabbricato: quota ¾ – quota ¼ -
Parte_2 Controparte_1
foglio 37, particella 1089, subalterno 1 - foglio 37, particella 1089, subalterno 2 intera quota -
Parte_2
foglio 37, particella 634, subalterno 1 - foglio 37, particella 634, subalterno 2 - foglio 37, particella 634, subalterno 3 terreno: quota ½ – quota ½ - foglio 37, particella 778 -
Parte_2 Controparte_1
foglio 37, particella 779 - foglio 37, particella 158 intera quota - foglio 37, particella 1071 -
Parte_2
foglio 37, particella 153 - foglio 37, particella 155 - foglio 37, particella 156 - foglio 37, particella 288 - foglio
37, particella 562 - foglio 37, particella 801 quota ½ - foglio 37, particella 159 intera quota Parte_2
- foglio 37, particella 291, Controparte_1 ordina al competente Conservatore dei Registri Immobili di procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale rep.
91691 raccolta 35628, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in euro 7616,00, oltre pagina 3 di 4 spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 12 7 25
Il Giudice
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 68/2025 promossa da
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE Parte_1
GIUDIZIALE DR.SSA MUFFATTI LARA (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA P.IVA_1
MAURIZIO
contro
(c.f./p.iva ), Controparte_1 C.F._1
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Ritenuto in fatto
Con ricorso 30 1 25 il IN PERSONA DEL Parte_1
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DR.SSA MUFFATTI LARA conveniva in giudizio CP_1
e , chiedendo:
[...] Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate,
- In via principale e nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale del 13.02.2020 a rogito Notaio
, rep. 91691, raccolta 35628, sottoscritto dai coniugi e Persona_1 Parte_2 CP_1
avente ad oggetto tutti i beni in esso contenuti ovvero: PRATA CAMPORTACCIO: porzione fabbricato:
[...] quota ¾ – quota ¼ - foglio 37, particella 1089, subalterno 1 - foglio 37, Parte_2 Controparte_1 particella 1089, subalterno 2 intera quota - foglio 37, particella 634, subalterno 1 - foglio 37, Parte_2 particella 634, subalterno 2 - foglio 37, particella 634, subalterno 3 terreno: quota ½ – quota ½ Parte_2
- foglio 37, particella 778 - foglio 37, particella 779 - foglio 37, particella 158 intera quota Controparte_1 pagina 1 di 4 - foglio 37, particella 1071 - foglio 37, particella 153 - foglio 37, particella 155 - foglio 37, Parte_2 particella 156 - foglio 37, particella 288 - foglio 37, particella 562 - foglio 37, particella 801 quota ½
[...]
- foglio 37, particella 159 intera quota - foglio 37, particella 291 Parte_2 Controparte_1
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata in via principale e nel merito, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobili di procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. all'annotazione dell'emananda sentenza in margine alla trascrizione dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale rep. 91691 raccolta
35628.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva.
I convenuti rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento
25 6 25.
Considerato in diritto
E' emerso dai documenti depositati che con Sentenza in data 21 marzo 2024, pubblicata in data 5 aprile 2024, il
Tribunale di Sondrio omologava il Concordato Preventivo e nominava la Dottoressa Lara Muffatti Liquidatore
Giudiziale della procedura, su ricorso di e in proprio e nella loro qualità Parte_2 Controparte_1 di legali rappresentanti della società “ con sede in Prata Camportacco via Pizzo n. 15, Parte_1 avente ad oggetto domanda di concordato “con riserva”.
I soci e con atto del 13.02.2020 a rogito Notaio Parte_2 Controparte_1 Persona_1 rep. 91691/35628, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 c.c., costituivano sul compendio immobiliare di loro proprietà un Fondo Patrimoniale.
Orbene, punto centrale della proposta di piano concordatario presentato dai soci della “ ” era Parte_1 rappresentato proprio dall'intero patrimonio personale che gli stessi hanno messo a disposizione della procedura per garantirne il buon esito.
I soci, invero, si impegnavano a rinunciare al su citato Fondo Patrimoniale mettendo a disposizione della procedura l'intero loro compendio immobiliare. L'impegno alla rinuncia era condizionato alla definitività del decreto di Omologa della domanda di concordato presentata.
Con Atto del 7 Giugno 2023 davanti al Notaio , Notaio in Cusano Milanino, i coniugi Persona_2 [...] risolvevano parzialmente l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Per_3
pagina 2 di 4 Nella Memoria difensiva del 9 Giugno 2023 la confermava l'impegno di mettere a disposizione CP_1 anche il residuo patrimonio laddove ciò fosse necessitato per supportare il piano.
In realtà, i soci e non ponevano in essere concretamente alcun atto di vendita del CP_1 Parte_2 compendio immobiliare sebbene libero da vincoli, nonostante le rassicurazioni esposte in tal senso e, conseguentemente, non consentivano alla procedura di incassare le somme indicate dal piano, onde si rendevano inadempienti in relazione agli impegni assunti.
Sussistono pertanto i presupposti dell'azione revocatoria.
In particolare, una ragiona di credito fondata sugli impegni assunti in sede di concordato;
l'eventus damni, avendo depauperato il patrimonio personale attraverso la costituzione del fondo;
il consilium fraudis, consistito nella consapevolezza di divenire insolventi o di rendere più difficile e incerta l'esecuzione a causa dell'atto dispositivo, posto che i soci erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei debiti.
Il ricorso viene pertanto accolto con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale del 13.02.2020 a rogito Notaio , rep. Persona_1
91691, raccolta 35628, sottoscritto dai coniugi e avente ad oggetto tutti i Parte_2 Controparte_1 beni in esso contenuti ovvero:
PRATA CAMPORTACCIO: porzione fabbricato: quota ¾ – quota ¼ -
Parte_2 Controparte_1
foglio 37, particella 1089, subalterno 1 - foglio 37, particella 1089, subalterno 2 intera quota -
Parte_2
foglio 37, particella 634, subalterno 1 - foglio 37, particella 634, subalterno 2 - foglio 37, particella 634, subalterno 3 terreno: quota ½ – quota ½ - foglio 37, particella 778 -
Parte_2 Controparte_1
foglio 37, particella 779 - foglio 37, particella 158 intera quota - foglio 37, particella 1071 -
Parte_2
foglio 37, particella 153 - foglio 37, particella 155 - foglio 37, particella 156 - foglio 37, particella 288 - foglio
37, particella 562 - foglio 37, particella 801 quota ½ - foglio 37, particella 159 intera quota Parte_2
- foglio 37, particella 291, Controparte_1 ordina al competente Conservatore dei Registri Immobili di procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale rep.
91691 raccolta 35628, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in euro 7616,00, oltre pagina 3 di 4 spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 12 7 25
Il Giudice
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