CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2197/2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Emiliano CP_1
Palladino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro Contr CP_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto introduttivo e quindi “Piaccia all'Ecc.ma Corte
D'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra esposti, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 1265/2022 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 20.10.2022, accertato l'inadempimento Contr imputabile alla società rispetto gli impegni assunti con la sottoscrizione CP_3 dell'atto transattivo datato 18.07.2019, condannare quest'ultima, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'Ing. CP_1 per complessivi € 15.199,80 (ossia € 13.818,00 oltre i.v.a. di cui al preventivo
[...] concordato tra le parti), oltre €. 1.141,92 i.v.a. compresa, a titolo di rimborso spese documentate di CTU. In ogni caso, Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di CP_1
Pisa, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dallo stesso
Cont Con Contr ei confronti di . (di seguito: o). CP_3
Cont 1.1) Il aveva infatti convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pisa CP_4
allegando che:
• nel giugno 2018 aveva incaricato la predetta società di procedere alla sostituzione di una parte del manto di copertura di un immobile (di proprietà del figlio), posto in Casciavola (PI), in vista della successiva installazione di un impianto fotovoltaico;
• era insorta contestazione tra le parti in ordine a vari aspetti dell'intervento in questione (ultimazione delle opere, contabilità delle stesse, difformità tra previsioni e realizzazione, ritardi nell'esecuzione, quantificazione degli importi realmente dovuti) ed aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_4
l'importo di € 9.108,06 (oltre accessori);
• aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo e, nel giudizio così instaurato, le parti erano addivenute ad una transazione (il 18.7.2019) in base alla quale:
Cont
o il i era impegnato al pagamento dell'importo di € 10.000,00;
2 ContrCo
o si era impegnata a consegnare il materiale a corredo della linea vita installata, l'elaborato grafico redatto dal Per. Ed. e la Persona_1 relazione di calcolo dell'Ing. allegati all'elaborato Persona_2
tecnico di copertura;
ContrCo
• la documentazione consegnata poi da era tuttavia carente, sotto molteplici Cont ContrCo aspetti, e, alle contestazioni del non aveva replicato;
Cont
• la condotta di aveva impedito al di chiudere in modo corretto la CP_4 pratica edilizia correlata all'intervento in questione, rendendo peraltro inutile la documentazione in oggetto;
• il Cei aveva subito un danno “quantificabile nell'intero ammontare delle opere Contr realizzate dalla , pari ad € 15.199,80. CP_3
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i
Contr motivi sopra esposti, accertato l'inadempimento imputabile alla società CP_3 rispetto gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto transattivo datato 18.07.2019, condannare quest'ultima, in persona del proprio legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'Ing. per complessivi € 15.199,80 (ossia € CP_1
13.818,00 oltre i.v.a. di cui al preventivo concordato tra le parti), oppure, comunque, nella maggior o minor somma che il giudice incaricato della presente vertenza riterrà di giustizia o secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi di causa”. ContrCo 1.2) Non si era costituita che era stata dunque dichiarata contumace con provvedimento del 21.12.2020.
1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− “...in virtù della scrittura privata in data 18.7.2019, per quanto di interesse in Contr questa sede, la si è obbligata alla consegna della documentazione – CP_3
della quale è in questa sede contestata la completezza e la conformità rispetto alle opere realizzate – mentre l'odierno attore ha rinunciato ad ogni pretesa restitutoria e ad ogni iniziativa giudiziale connessa al primigenio rapporto di appalto (cfr. doc. 5, punti 7 e 8)”;
− “Ne consegue che il danno patrimoniale di cui si duole l'attore, parametrato al corrispettivo versato in adempimento del contratto originario, non può essere riconosciuto senza una pronuncia di risoluzione – o altra di natura caducatoria –
3 che privi di effetto la transazione. Pronuncia, autonoma, che è preclusa in difetto di domanda di parte, e che non può ritenersi implicita in quella risarcitoria”
− “Sui rapporti tra domanda di risarcimento del danno e quella di risoluzione contrattuale, costituisce, del resto, assetto consolidato di diritto vivente quello per il quale "La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto." (Cassazione, sezione III, n. 23820/2010).”;
− “Il Tribunale è consapevole che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda giudiziale proposta in forma espressa dalla parte “ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Cass., sezione 6-1, ord. n.
24947/2017). Orbene, dall'esame complessivo del libello introduttivo, e dunque non limitandosi alla formalistica lettura delle formulate conclusioni, non si evince, dal punto di vista testuale e logico, alcun indice che consenta di ritenere presupposta, e dunque implicitamente proposta, la domanda di risoluzione del contratto. Al contrario, dall'esegesi del testo si arguisce l'intenzione della parte di far valere proprio il titolo rappresentato dalla transazione, l'(inesatto) inadempimento della quale, tuttavia, non è correlato alla posta di danno di cui si chiede il ristoro.”;
− “In definitiva, l'efficacia della transazione osta alla delibazione nel merito della domanda risarcitoria in questa sede veicolata, risultando assorbito ogni diverso profilo”. Cont 1.3.1) Il Tribunale predetto aveva quindi respinto le domande del
Cont 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello lo stesso sig. .
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo così indicato: “SULLA ERRATA
INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELL'ART. 1453 C.C. E L'AUOTONOMIA
DELL'AZIONE RISARCITORIA RISPETTO A QUELLA DI RISOLUZIONE”, rilevando come la conclusione raggiunta dal Tribunale di Pisa si ponesse in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 1453 c.c., alla cui stregua era sempre possibile per la parte adempiente chiedere comunque il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della
4 controparte, senza dover necessariamente chiedere anche la declaratoria di risoluzione del contratto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. ContrCo 2.2) non si è costituita (neppure) nel presente grado di giudizio, dovendosene dunque pure in questo caso dichiararsene la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) In primo luogo va debitamente evidenziato come il Tribunale di Pisa non
Cont abbia tout court respinto la domanda risarcitoria avanzata dal sig. unicamente in quanto non era stata contestualmente chiesta la risoluzione dell'accordo transattivo.
Tale, infatti, è la prospettazione data dall'odierno appellante alla statuizione contestata (“...risulta palese che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha mal interpretato il principio di diritto formulato dalla Cassazione, ritenendo (erroneamente) che il presupposto per l'esame della richiesta di risarcimento avanzata dall'Attore, Ing.
fosse la domanda di risoluzione della transazione del 18.07.2019; al punto tale CP_1 da indurre il Giudicante a “cercare” la sua proposizione, anche in maniera implicita,
“dall'esame complessivo del libello introduttivo”. Come ampiamente illustrato, invece, tra le due azioni non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e, proprio per questo motivo, l'Attore ha legittimamente chiesto solo il risarcimento per inadempimento”) e, tuttavia, essa non corrisponde all'effettivo contenuto di tale statuizione.
3.1.1) Il Tribunale di Pisa ha infatti imperniato la propria decisione sulla scorta della preliminare valutazione secondo cui “...il danno patrimoniale di cui si duole l'attore, parametrato al corrispettivo versato in adempimento del contratto originario, non può essere riconosciuto senza una pronuncia di risoluzione – o altra di natura caducatoria – che privi di effetto la transazione”.
Nel contesto di tale assunto risultano ravvisabili due distinte considerazioni: Cont a) una, in base alla quale il danno concretamente oggetto della domanda del si risolveva nella richiesta di versamento di un importo determinato con riferimento
Cont al corrispettivo pagato dallo stesso n adempimento (non della transazione ma) del contratto originario;
b) l'altra, secondo la quale per poter ottenere il risarcimento di tale specifica voce di danno, determinata in tale specifico modo, il Cei avrebbe dovuto preliminarmente elidere la portata vincolante della transazione.
3.1.2) Va quindi rilevato come siffatta ricostruzione del giudice di prime cure in ordine alle caratteristiche morfologiche, sul piano strettamente giuridico, della domanda
5 Cont risarcitoria formulata dal sig. non sia stata in sé e per sé oggetto di contestazione nell'atto di appello in oggetto. Cont Come visto, infatti, il si è limitato a sostenere l'erroneità della decisione in questione in quanto assunta in contrasto con l'art. 1453 c.c., contestando che, onde poter chiedere il risarcimento del danno derivante da un inadempimento contrattuale, occorra chiedere anche la risoluzione del contratto.
Il rilievo dell'appellante è certamente corretto sul piano astratto (essendo ovvio che, ai fini del risarcimento del danno contrattuale, non sia necessario chiedere contestualmente la risoluzione del contratto) ma non risulta confrontarsi con il contenuto concreto della decisione del Tribunale.
Le contestazioni dell'appellante avrebbero infatti dovuto avere preliminarmente ad oggetto la valutazione del Tribunale (invero costituente l'architrave della decisione in
Cont esame) secondo cui il contenuto del risarcimento chiesto dal corrispondeva, in sostanza, alla richiesta di restituzione del corrispettivo versato per le opere eseguite da ContrCo in base all'originario contratto intercorso tra le parti.
La stabilizzazione di siffatta impostazione interpretativo-ricostruttiva (derivante dall'omessa proposizione di appello sul punto) rende infatti di per sé non contestabile il successivo passaggio logico-argomentativo del Tribunale secondo cui, per ottenere la
Cont restituzione (sia pure in via risarcitoria) di tale importo, il avrebbe dovuto elidere la cogenza giuridica della transazione e “riportare” la regolazione dei rapporti tra le parti nell'ambito del predetto contratto originario. Cont Del resto, proprio la transazione in questione prevedeva la rinuncia del “ad ogni pretesa restitutoria e ad ogni iniziativa giudiziale connessa al primigenio rapporto di appalto” (come parimenti indicato, con valutazione non contestata – e dunque non più contestabile – nella sentenza impugnata) e dunque, per poter nuovamente avanzare istanze correlate a tale rapporto, sarebbe stato necessario – così argomenta il Tribunale – risolvere
(o comunque caducare) la transazione stessa.
La mancata proposizione di contestazioni in ordine a tale, invero saliente, tratto argomentativo della decisione in questione non consente dunque di prescindere dalla stessa e, in tale ottica, determina l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza in esame.
3.1.3) L'appello, così come formulato, non può pertanto trovare accoglimento e deve dunque essere respinto.
4) Non deve essere resa alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata.
6 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Pisa, così statuisce: CP_1
Contr 1) dichiara la contumacia di CP_3
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per CP_1
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2197/2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Emiliano CP_1
Palladino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro Contr CP_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto introduttivo e quindi “Piaccia all'Ecc.ma Corte
D'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra esposti, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 1265/2022 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 20.10.2022, accertato l'inadempimento Contr imputabile alla società rispetto gli impegni assunti con la sottoscrizione CP_3 dell'atto transattivo datato 18.07.2019, condannare quest'ultima, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'Ing. CP_1 per complessivi € 15.199,80 (ossia € 13.818,00 oltre i.v.a. di cui al preventivo
[...] concordato tra le parti), oltre €. 1.141,92 i.v.a. compresa, a titolo di rimborso spese documentate di CTU. In ogni caso, Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di CP_1
Pisa, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dallo stesso
Cont Con Contr ei confronti di . (di seguito: o). CP_3
Cont 1.1) Il aveva infatti convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pisa CP_4
allegando che:
• nel giugno 2018 aveva incaricato la predetta società di procedere alla sostituzione di una parte del manto di copertura di un immobile (di proprietà del figlio), posto in Casciavola (PI), in vista della successiva installazione di un impianto fotovoltaico;
• era insorta contestazione tra le parti in ordine a vari aspetti dell'intervento in questione (ultimazione delle opere, contabilità delle stesse, difformità tra previsioni e realizzazione, ritardi nell'esecuzione, quantificazione degli importi realmente dovuti) ed aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_4
l'importo di € 9.108,06 (oltre accessori);
• aveva proposto opposizione nei confronti di tale decreto ingiuntivo e, nel giudizio così instaurato, le parti erano addivenute ad una transazione (il 18.7.2019) in base alla quale:
Cont
o il i era impegnato al pagamento dell'importo di € 10.000,00;
2 ContrCo
o si era impegnata a consegnare il materiale a corredo della linea vita installata, l'elaborato grafico redatto dal Per. Ed. e la Persona_1 relazione di calcolo dell'Ing. allegati all'elaborato Persona_2
tecnico di copertura;
ContrCo
• la documentazione consegnata poi da era tuttavia carente, sotto molteplici Cont ContrCo aspetti, e, alle contestazioni del non aveva replicato;
Cont
• la condotta di aveva impedito al di chiudere in modo corretto la CP_4 pratica edilizia correlata all'intervento in questione, rendendo peraltro inutile la documentazione in oggetto;
• il Cei aveva subito un danno “quantificabile nell'intero ammontare delle opere Contr realizzate dalla , pari ad € 15.199,80. CP_3
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i
Contr motivi sopra esposti, accertato l'inadempimento imputabile alla società CP_3 rispetto gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto transattivo datato 18.07.2019, condannare quest'ultima, in persona del proprio legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'Ing. per complessivi € 15.199,80 (ossia € CP_1
13.818,00 oltre i.v.a. di cui al preventivo concordato tra le parti), oppure, comunque, nella maggior o minor somma che il giudice incaricato della presente vertenza riterrà di giustizia o secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi di causa”. ContrCo 1.2) Non si era costituita che era stata dunque dichiarata contumace con provvedimento del 21.12.2020.
1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− “...in virtù della scrittura privata in data 18.7.2019, per quanto di interesse in Contr questa sede, la si è obbligata alla consegna della documentazione – CP_3
della quale è in questa sede contestata la completezza e la conformità rispetto alle opere realizzate – mentre l'odierno attore ha rinunciato ad ogni pretesa restitutoria e ad ogni iniziativa giudiziale connessa al primigenio rapporto di appalto (cfr. doc. 5, punti 7 e 8)”;
− “Ne consegue che il danno patrimoniale di cui si duole l'attore, parametrato al corrispettivo versato in adempimento del contratto originario, non può essere riconosciuto senza una pronuncia di risoluzione – o altra di natura caducatoria –
3 che privi di effetto la transazione. Pronuncia, autonoma, che è preclusa in difetto di domanda di parte, e che non può ritenersi implicita in quella risarcitoria”
− “Sui rapporti tra domanda di risarcimento del danno e quella di risoluzione contrattuale, costituisce, del resto, assetto consolidato di diritto vivente quello per il quale "La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto." (Cassazione, sezione III, n. 23820/2010).”;
− “Il Tribunale è consapevole che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda giudiziale proposta in forma espressa dalla parte “ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Cass., sezione 6-1, ord. n.
24947/2017). Orbene, dall'esame complessivo del libello introduttivo, e dunque non limitandosi alla formalistica lettura delle formulate conclusioni, non si evince, dal punto di vista testuale e logico, alcun indice che consenta di ritenere presupposta, e dunque implicitamente proposta, la domanda di risoluzione del contratto. Al contrario, dall'esegesi del testo si arguisce l'intenzione della parte di far valere proprio il titolo rappresentato dalla transazione, l'(inesatto) inadempimento della quale, tuttavia, non è correlato alla posta di danno di cui si chiede il ristoro.”;
− “In definitiva, l'efficacia della transazione osta alla delibazione nel merito della domanda risarcitoria in questa sede veicolata, risultando assorbito ogni diverso profilo”. Cont 1.3.1) Il Tribunale predetto aveva quindi respinto le domande del
Cont 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello lo stesso sig. .
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo così indicato: “SULLA ERRATA
INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELL'ART. 1453 C.C. E L'AUOTONOMIA
DELL'AZIONE RISARCITORIA RISPETTO A QUELLA DI RISOLUZIONE”, rilevando come la conclusione raggiunta dal Tribunale di Pisa si ponesse in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 1453 c.c., alla cui stregua era sempre possibile per la parte adempiente chiedere comunque il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della
4 controparte, senza dover necessariamente chiedere anche la declaratoria di risoluzione del contratto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. ContrCo 2.2) non si è costituita (neppure) nel presente grado di giudizio, dovendosene dunque pure in questo caso dichiararsene la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) In primo luogo va debitamente evidenziato come il Tribunale di Pisa non
Cont abbia tout court respinto la domanda risarcitoria avanzata dal sig. unicamente in quanto non era stata contestualmente chiesta la risoluzione dell'accordo transattivo.
Tale, infatti, è la prospettazione data dall'odierno appellante alla statuizione contestata (“...risulta palese che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha mal interpretato il principio di diritto formulato dalla Cassazione, ritenendo (erroneamente) che il presupposto per l'esame della richiesta di risarcimento avanzata dall'Attore, Ing.
fosse la domanda di risoluzione della transazione del 18.07.2019; al punto tale CP_1 da indurre il Giudicante a “cercare” la sua proposizione, anche in maniera implicita,
“dall'esame complessivo del libello introduttivo”. Come ampiamente illustrato, invece, tra le due azioni non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e, proprio per questo motivo, l'Attore ha legittimamente chiesto solo il risarcimento per inadempimento”) e, tuttavia, essa non corrisponde all'effettivo contenuto di tale statuizione.
3.1.1) Il Tribunale di Pisa ha infatti imperniato la propria decisione sulla scorta della preliminare valutazione secondo cui “...il danno patrimoniale di cui si duole l'attore, parametrato al corrispettivo versato in adempimento del contratto originario, non può essere riconosciuto senza una pronuncia di risoluzione – o altra di natura caducatoria – che privi di effetto la transazione”.
Nel contesto di tale assunto risultano ravvisabili due distinte considerazioni: Cont a) una, in base alla quale il danno concretamente oggetto della domanda del si risolveva nella richiesta di versamento di un importo determinato con riferimento
Cont al corrispettivo pagato dallo stesso n adempimento (non della transazione ma) del contratto originario;
b) l'altra, secondo la quale per poter ottenere il risarcimento di tale specifica voce di danno, determinata in tale specifico modo, il Cei avrebbe dovuto preliminarmente elidere la portata vincolante della transazione.
3.1.2) Va quindi rilevato come siffatta ricostruzione del giudice di prime cure in ordine alle caratteristiche morfologiche, sul piano strettamente giuridico, della domanda
5 Cont risarcitoria formulata dal sig. non sia stata in sé e per sé oggetto di contestazione nell'atto di appello in oggetto. Cont Come visto, infatti, il si è limitato a sostenere l'erroneità della decisione in questione in quanto assunta in contrasto con l'art. 1453 c.c., contestando che, onde poter chiedere il risarcimento del danno derivante da un inadempimento contrattuale, occorra chiedere anche la risoluzione del contratto.
Il rilievo dell'appellante è certamente corretto sul piano astratto (essendo ovvio che, ai fini del risarcimento del danno contrattuale, non sia necessario chiedere contestualmente la risoluzione del contratto) ma non risulta confrontarsi con il contenuto concreto della decisione del Tribunale.
Le contestazioni dell'appellante avrebbero infatti dovuto avere preliminarmente ad oggetto la valutazione del Tribunale (invero costituente l'architrave della decisione in
Cont esame) secondo cui il contenuto del risarcimento chiesto dal corrispondeva, in sostanza, alla richiesta di restituzione del corrispettivo versato per le opere eseguite da ContrCo in base all'originario contratto intercorso tra le parti.
La stabilizzazione di siffatta impostazione interpretativo-ricostruttiva (derivante dall'omessa proposizione di appello sul punto) rende infatti di per sé non contestabile il successivo passaggio logico-argomentativo del Tribunale secondo cui, per ottenere la
Cont restituzione (sia pure in via risarcitoria) di tale importo, il avrebbe dovuto elidere la cogenza giuridica della transazione e “riportare” la regolazione dei rapporti tra le parti nell'ambito del predetto contratto originario. Cont Del resto, proprio la transazione in questione prevedeva la rinuncia del “ad ogni pretesa restitutoria e ad ogni iniziativa giudiziale connessa al primigenio rapporto di appalto” (come parimenti indicato, con valutazione non contestata – e dunque non più contestabile – nella sentenza impugnata) e dunque, per poter nuovamente avanzare istanze correlate a tale rapporto, sarebbe stato necessario – così argomenta il Tribunale – risolvere
(o comunque caducare) la transazione stessa.
La mancata proposizione di contestazioni in ordine a tale, invero saliente, tratto argomentativo della decisione in questione non consente dunque di prescindere dalla stessa e, in tale ottica, determina l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza in esame.
3.1.3) L'appello, così come formulato, non può pertanto trovare accoglimento e deve dunque essere respinto.
4) Non deve essere resa alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata.
6 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Pisa, così statuisce: CP_1
Contr 1) dichiara la contumacia di CP_3
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per CP_1
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
7