Ordinanza cautelare 27 marzo 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 14/11/2023, n. 16986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16986 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 16986/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2023, proposto da ME BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma in Via di Villa Chigi n.41;
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Lanzetta in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
nei confronti
RA ET IA e MA Greco, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove si attribuisce alla ricorrente un punteggio totale di 56,50 (piuttosto che 64,50) tanto da collocarla alla posizione n. 2683 (piuttosto che in una posizione prossima alla n.744, seppur sempre vincitrice) e, quindi, inferiore a quella dovuta a causa della mancata valutazione del titolo relativo alla certificazione di lingua inglese C1 che le avrebbe attribuito ulteriori 8 punti;
-per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e dei vincitori relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicate in data 22 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, nonché della relativa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle stesse del 21/12/22, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente un punteggio e una posizione inferiori a quelle dovuti a causa della mancata valutazione del titolo relativo alla certificazione di lingua inglese C1 che le avrebbe attribuito ulteriori 8 punti rendendola vincitrice del concorso;
-per quanto di ragione, dell'elenco valutazione titoli definitiva pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS dopo la prova orale lì ove assegna alla ricorrente un punteggio inferiore di 8 punti rispetto alla valutazione titoli pubblicata sul medesimo sito INPS prima dello svolgimento della prova orale, in quest'ultimo caso con la precisazione che “Si pubblicano gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dai candidati ammessi alle prove orali, ai sensi dell'art. 12, co.2, del DPR 487/94 che prevede che: “Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali”. Si ribadisce che la valutazione dei titoli pubblicata è provvisoria, in quanto subordinata alla verifica da parte dell'Istituto della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della documentazione presentata da parte dei candidati nonché dei titoli di studio dichiarati in domanda”;
-per quanto di ragione, del verbale della prova orale del 4/11/2022, sessione antimeridiana, quarta sottocommissione, lesivo nella parte in cui la Commissione d'esame ha ritenuto di verbalizzare che la Dott.ssa ME BA “come già dichiarato in sede di riconoscimento, fanno presente che, contrariamente a quanto indicato in domanda, non intendono presentare il titolo linguistico C1. Dichiarano quindi di rinunciare al relativo punteggio previsto per il possesso del predetto titolo linguistico”;
-per quanto di ragione, del verbale n. 62 del 1/12/2022, titolato “valutazione dei titoli di studio dichiarati in domanda e delle istanze di riesame” con il quale la Commissione esaminatrice, richiamati i criteri di valutazione dei titoli ai sensi degli articoli del Bando di Concorso, verbalizza con riferimento alla Dott.ssa ME BA che “La candidata ha dichiarato in sede di prova orale (4 novembre 2022- IV sottocommissione) di rinunciare alla certificazione di conoscenza della lingua inglese, pertanto viene eliminato il punteggio supplementare [8 punti] precedentemente attribuito in proposito”, precisando che “la valutazione definitiva dei titoli sarà effettuata nella citata seduta del 12.12.2022, in esito alla verifica della documentazione prodotta dai candidati per detta data nonché di quella trasmessa dall'Amministrazione”;
-per quanto di ragione, del verbale n. 64 del 12/12/2022, titolato “verbale di valutazione titoli e formazione graduatoria di merito” con il quale la Commissione esaminatrice delibera che “con riguardo al punteggio relativo alla certificazione di conoscenza della lingua inglese, la Commissione decide di decurtare i 5 punti previsti per il libello B2 e gli 8 punti previsti per il livello C1, a tutti i candidati che: …. Hanno rinunciato alla attribuzione del punteggio in fase di espletamento delle operazioni amministrative e anziché inviare pec di conferma della rinuncia hanno inviato pec con allegato il certificato di lingua inglese”, aggiornando di conseguenza le risultanze definitive dei titoli già compilato e deliberando di redigere la graduatoria di merito secondo i criteri previsti dall'art. 11 del Bando, che viene approvata e sottoscritta allegandola al verbale in questione di cui costituisce parte integrante;
- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali dagli estremi ignoti, in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione dei titoli e valutato i titoli dell'istante non tenendo conto, ai fini del punteggio aggiuntivo di 8 punti previsto dall'art.9 c.3 lett. d del Bando, del possesso del titolo “di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n.118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico”;
- Per quanto di ragione, del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, laddove lesivo nei confronti della ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
*
nonche' per l'accertamento e la condanna
dell'interesse in capo alla ricorrente di vedersi riconoscere la piena validità del proprio titolo relativo alla certificazione di lingua inglese C1 inerente ai titoli previsti dall'art.9 c.3 lett. d del Bando ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 8,00 punti e del diritto della stessa alla corretta rideterminazione del punteggio finale, con conseguente “corretta” collocazione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che le permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.744 con un punteggio totale di 64,50 (anziché la posizione n. 2683 con l'attuale punteggio di 56,50) risultando pertanto tra i candidati vincitori anche in base agli originari posti messi a concorso e con possibilità di scelta della sede lavorativa con prevalenza rispetto a chi la segue in graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dall’INPS per milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale, di cui al bando (determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28 ottobre 2020) pubblicato in G.U.R.I n. 78 del 1° ottobre 2021.
2. Espone in ricorso:
-di aver superato le prove preselettive inerenti l’anzidetta procedura concorsuale, le prove scritte (con la media di punteggio di 22,80) e le prove orali (con la votazione di 22,70);
- di aver indicato, nella domanda di partecipazione, il possesso della certificazione “ESOL" di conoscenza di lingua inglese livello C1 rilasciata da British Institutes Examination Board, alla quale la Commissione avrebbe inizialmente attribuito il punteggio aggiuntivo di 8 punti ai sensi dell’art. 9 comma 3 lett. d) del Bando, rinviando a successiva verifica l’accertamento dell’effettivo possesso;
-che alla seduta prevista per la prova orale, sostenuta il 4 novembre 2022, l’Amministrazione ha richiesto il deposito degli attestati comprovanti il possesso dei titoli indicati in domanda che la ricorrente ha prodotto ad eccezione della certificazione di lingua inglese.
3. Significa, quindi, che la Commissione ha attribuito all’omessa produzione del certificato di lingua inglese il valore di “rinuncia” al relativo punteggio, nonostante la ricorrente con p.e.c. del 1° dicembre 2022 (inoltrata nuovamente il 6 dicembre 2022) avesse inviato l’anzidetta certificazione chiedendo “ di verificare la veridicità formale del suddetto titolo al fine di riconoscerne il punteggio ”.
4. Precisa, poi, quanto agli atti acquisiti a seguito di istanza ostensiva, che con il verbale della prova orale la Commissione d’esame ha dato atto che i candidati presenti, tra cui la ricorrente, “ come già dichiarato in sede di riconoscimento, fanno presente che, contrariamente a quanto indicato in domanda, non intendono presentare il titolo linguistico C1. Dichiarano quindi di rinunciare al relativo punteggio previsto per il possesso del predetto titolo linguistico”); inoltre, nel verbale n. 62 del 1°dicembre 2022 la Commissione, in sede di riesame, ha richiamato i criteri di valutazione dei titoli e verbalizzato che la dott.ssa ME BA “ ha dichiarato in sede di prova orale (4 novembre 2022- IV sottocommissione) di rinunciare alla certificazione di conoscenza della lingua inglese, pertanto viene eliminato il punteggio supplementare [8 punti] precedentemente attribuito in proposito”, rappresentando che “la valutazione definitiva dei titoli sarà effettuata nella citata seduta del 12.12.2022, in esito alla verifica della documentazione prodotta dai candidati per detta data nonché di quella trasmessa dall’Amministrazione ”.
5. Indi, con verbale n. 64 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “valutazione titoli e formazione graduatoria di merito”, la Commissione esaminatrice ha deciso “di decurtare i 5 punti previsti per il livello B2 e gli 8 punti previsti per il livello C1, a tutti i candidati che: …. Hanno rinunciato alla attribuzione del punteggio in fase di espletamento delle operazioni amministrative e anziché inviare pec di conferma della rinuncia hanno inviato pec con allegato il certificato di lingua inglese” .
6. Con il ricorso all’esame la sig.ra ME BA agisce, quindi, per l’annullamento delle graduatorie definitive (anche risultanti dalle rettifiche disposte dall’INPS), meglio indicate in epigrafe, (e della connessa delibera del Consiglio di Amministrazione) nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio totale di 56,50, collocandola in posizione n. 2683, per effetto della decurtazione del punteggio previsto dall’art. 9 comma 3 lett. d) del bando.
7. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla valutazione dei titoli definitiva pubblicata sul sito istituzionale dell’INPS, al verbale della prova orale del 4 novembre 2022, al verbale n. 62 del 1° dicembre 2022, al verbale n. 64 del 12 dicembre 2022, alla scheda di valutazione titoli ed alle disposizioni del bando se ed in quanto lesive della posizione dedotta in giudizio.
8. Questi i motivi di ricorso:
I.- Violazione degli artt. 1, 9 e 11 del bando di concorso; Eccesso di potere, Manifesta illogicità, Carenza di motivazione, Disparità di trattamento, Errata valutazione dei presupposti, Travisamento dei fatti e Irragionevolezza e conseguente violazione dell’art.6 l. 241/90 per omessa attivazione del “soccorso istruttorio” e violazione del “favor partecipationis” oltre che eccesso di potere per carenza d’istruttoria e irragionevolezza: nella parte in cui la commissione non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 8 punti alla ricorrente in possesso di una certificazione di lingua inglese c1. violazione art. 12, c.2 dpr 487/94 ;
II.- Violazione della “lex specialis”; Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; Violazione della “par condicio concorsorum” e del principio di affidamento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, Manifesta illogicità, Carenza di motivazione, Disparità di trattamento, Errata valutazione dei presupposti, Travisamento dei fatti e irragionevolezza; Applicazione del principio del “favor partecipationis” e conseguente violazione dell’art. 3 e dell’art.6 l.n.241/90 per omessa attivazione del “soccorso istruttorio” e violazione del “favor partecipationis oltre che eccesso di potere per carenza d’istruttoria e irragionevolezza: nella parte in cui l’amministrazione ha illegittimamente decurtato di 8 punti il punteggio della ricorrente.
9. In sintesi, l’odierna istante lamenta l’illegittimità degli atti impugnati sia alla luce del d.p.r. 487/1994 che delle prescrizioni del bando in uno alla violazione del principio del soccorso istruttorio, sottolineando che all’atto della prova orale si sarebbe trovata costretta, per poter sostenere la prova orale, a dover dichiarare una rinuncia al titolo non voluta e non consapevole a priori.
10. Si è costituito per resistere al ricorso l’INPS.
11. Con ordinanza cautelare n. 1762 del 27 marzo 2023 il Collegio ha preso atto della rinunzia alla domanda cautelare ed autorizzato l’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami.
12. Nell’approssimarsi della trattazione del merito parte ricorrente ha documentato l’avvenuto adempimento processuale e depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
13. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi che seguono.
15. Oggetto della presente controversia è l’omesso riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 8 punti per il possesso della certificazione di lingua inglese, livello C1, che la ricorrente ha specificamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso a 1858 posti di consulente di protezione sociale indetto dall’INPS ed ha comunque trasmesso alla Commissione a mezzo p.e.c. del 1° dicembre 2022 (circostanza, quest’ultima, rimasta incontestata in giudizio).
16. L’art. 9, comma 3, lett. d), del bando, invero, prevede l’attribuzione di “ 8 punti per il possesso della certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n.118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico. Il punteggio per tale titolo assorbe il punteggio relativo al titolo di cui alla lettera precedente; il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 13 punti ”.
17. L’Amministrazione, tuttavia, ha ritenuto l’anzidetto titolo non valutabile, ancorchè prodotto prima dell’approvazione della graduatoria, essendone stata omessa la produzione dello stesso in sede di prova orale, circostanza alla quale la Commissione ha attribuito il valore di “rinuncia” al titolo.
18. Più in generale, la Commissione, con verbale del 4 novembre 2022, n. 62 del 1° dicembre 2022 e con verbale n. 64 del 12 dicembre 2022, ha decurtato il punteggio ai tutti quei candidati che, in sede di prova orale, avrebbero “rinunciato” ad avvalersi della certificazione indicata nella domanda di partecipazione alla selezione e che (anziché confermare la rinuncia) avrebbero tentato di “ovviare” a tale rinuncia inviando una specifica p.e.c. con l’indicazione e allegazione del titolo.
19. Sennonché, l’operato della Commissione non appare conforme al bando che costituisce la lex specialis della procedura concorsuale oggetto di causa con valore di autovincolo in relazione alle esigenze di tutela del principio di affidamento.
20. Come anticipato, se è vero che il foglio di presenza del 4 novembre 2022 (relativo alle prove orali) reca la generica indicazione “rinuncia” in corrispondenza con la casella relativa alla certificazione di lingua inglese, è però incontestato in giudizio che successivamente all’espletamento delle prove orali l’istante ha prodotto il documento in questione chiedendo “ di verificare la Veridicità formale del suddetto titolo al fine di riconoscerne il relativo punteggio ”, successivamente istando per la rettifica del punteggio con il riconoscimento del punteggio aggiuntivo (nota del 3 gennaio 2023).
21. Ora, è stata la stessa Commissione a ritenere necessaria la successiva formalizzazione e specificazione della dichiarazione di rinunzia al titolo a mezzo di p.e.c., successiva alla prova orale, di “conferma” della stessa, formalizzazione che nel caso in esame, come anzidetto, non è avvenuta (cfr. verbale n. 64 del 12 dicembre 2022).
22. Ciò premesso, la lex specialis della procedura oggetto di causa, da un lato, e ai fini della valutabilità dei titoli, fa riferimento a quelli posseduti indicati in domanda (art. 9 del bando), dall’altro, precisa che la veridicità delle dichiarazioni sostitutive della documentazione presentata da parte dei candidati nonché dei titoli di studio dichiarati deve essere effettuata in un momento anteriore alla redazione della graduatoria finale e quella specifica dei vincitori (art. 11 del bando).
23. Per tali motivi, la certificazione di lingua inglese – presentata dalla ricorrente prima dell’approvazione della graduatoria- può ritenersi validamente e tempestivamente prodotta ai fini delle successive verifiche della Commissione ai sensi dell’art. 11 del bando.
24. A tutto concedere, sussistevano comunque nel caso di specie i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, il cui limite, infatti, in ragione delle comprensibili esigenze di tutela del principio della par condicio, coincide con l’ipotesi -diversa da quella in esame- della omessa allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 febbraio 2023, n.1869).
25. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e va accolto con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere alla preventiva verifica della certificazione di lingua inglese prodotta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 11 del bando, e nel caso di esito positivo della stessa, del conseguente obbligo di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 9 comma 3 lett. d) del bando.
26. Nondimeno, in ragione della complessità della procedura concorsuale esaminata, sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO