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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art.429
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, Sezione I Civile, in composizione mono-
cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la di-
scussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
1
fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6231/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in VIA XX SETTEMBRE N 35 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
presso lo studio dell'Avv. CRISPO MARIAPIA (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- ricorrente
E
(c.f.: , parte elettiva- Controparte_1 P.IVA_1
mente domiciliata in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 ROMA presso lo stu-
dio dell'Avv. DELI MARIA LAURA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Angela Acierno (C.F.: , giusta procura generale ad lites C.F._4
per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elet- Persona_1
tivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che dichiara di voler riceve-
re le comunicazioni presso il numero di fax 081/7963766 e/o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it Email_1
- resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
2
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata è deve essere rigettata.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
omettendo lo svolgimento del processo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'attore si opponeva all'ordinanza-ingiunzione della cartella di pagamento meglio specificata in atti emessa da educendo la omessa notifica di tutti gli atti Controparte_4
ad essa prodromici da parte della p.a. competente.
Si costituiva l' deducendo la propria Controparte_5
estraneità ai fatti posti per così dire a monte della cartella, ritenuti di competenza esclusiva dell'ente impositore e dunque eccependo il proprio difetto di legittimità
passiva.
Si costituiva altresì la deducendo l'infondatezza della opposizione in ra- CP_2
gione della intervenuta tempestiva notifica di tutti gli atti presupposti come affi-
liati alla propria produzione. Più in particolare deduceva che “all'esito del con-
trollo ufficiale veniva contestato l'illecito amministrativo relativo alla violazione del Reg.ce 178/02 a mezzo del processo verbale n. 96/MM-2019 e contestual-
mente posti in sequestro amministrativo i prodotti privi di rintracciablità. I sud-
3
detti verbali venivano sottoscritti dal sig. che presiedeva a tutta Parte_1
l'attività ispettiva (Cfr. all. 1). In data 23 dicembre 2019, a mezzo pec dello stu-
dio di consulenza aziendale Dott. – Avv. Maria Basile, il sig. Persona_2
presentava all'Autrorità competente regionale ex art. 17 l Parte_1
689/81 due istanze tese ad ottenere il dissequestro finalizzato allo smaltimento della merce sequestrata per carenza di rintracciabilità e la riduzione al minimo
Cont edittale e rateizzazione dell'importo della sanzione cominata dal (Cfr. all. 2).
A seguito di tali richieste la Controparte_7
emetteva l'ordinanza n. 31/2020 del 17/01/2020 con la quale autorizzava il dis-
sequestro finalizzato alla distruzione della merce ed ingiungeva il pagamento del-
la somma di euro 750,00 in cinque rate mensili (Cfr. all. 3). La suddetta ordinan-
za veniva dapprima trasmessa in data 17/01/2020 all'indirizzo pec dello studio di consulenza dal quale erano pervenute le istanze (Cfr. all. 4) e successivamente notificata dai militari del NAS di Napoli nelle mani dello stesso sig. Parte_2
nel corso delle operazioni di dissequestro in data 27/01/2020 (Cfr. all. 5)”.
[...]
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese.
In via preliminare, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Cor-
te ha chiarito quanto segue:
- la cartella esattoriale è del tutto equiparabile all'atto di precetto (Cass. Civ., Sez.
2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011);
- “in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:
a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia man-
cata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare
4
l'esercizio del mezzo di tu-tela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa
[...]
, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si Pt_3
adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., allorché si contesti la ritua-
lità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimen-
to esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, sog-
getto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relati-va deci-
sione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio;
appello quanto al secondo” (Cass., civ., Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004).
Orbene, nel caso di specie, la nel costituirsi ha depositato tutti gli atti CP_2
adottati debitamente notificati al resistente. Pertanto, l'avvenuta notificazione del verbale unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile affinché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
Non potrà pertanto che rigettarsi l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo,
ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con-
troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concreta-mente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di LA, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica
5
e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così de-
cide:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquida-
no in €.1.500,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna delle parti co-
stituite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovu-
te, come per legge.
6
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art.429
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, Sezione I Civile, in composizione mono-
cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la di-
scussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
1
fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6231/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in VIA XX SETTEMBRE N 35 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
presso lo studio dell'Avv. CRISPO MARIAPIA (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- ricorrente
E
(c.f.: , parte elettiva- Controparte_1 P.IVA_1
mente domiciliata in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 ROMA presso lo stu-
dio dell'Avv. DELI MARIA LAURA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Angela Acierno (C.F.: , giusta procura generale ad lites C.F._4
per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elet- Persona_1
tivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che dichiara di voler riceve-
re le comunicazioni presso il numero di fax 081/7963766 e/o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it Email_1
- resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
2
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata è deve essere rigettata.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
omettendo lo svolgimento del processo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'attore si opponeva all'ordinanza-ingiunzione della cartella di pagamento meglio specificata in atti emessa da educendo la omessa notifica di tutti gli atti Controparte_4
ad essa prodromici da parte della p.a. competente.
Si costituiva l' deducendo la propria Controparte_5
estraneità ai fatti posti per così dire a monte della cartella, ritenuti di competenza esclusiva dell'ente impositore e dunque eccependo il proprio difetto di legittimità
passiva.
Si costituiva altresì la deducendo l'infondatezza della opposizione in ra- CP_2
gione della intervenuta tempestiva notifica di tutti gli atti presupposti come affi-
liati alla propria produzione. Più in particolare deduceva che “all'esito del con-
trollo ufficiale veniva contestato l'illecito amministrativo relativo alla violazione del Reg.ce 178/02 a mezzo del processo verbale n. 96/MM-2019 e contestual-
mente posti in sequestro amministrativo i prodotti privi di rintracciablità. I sud-
3
detti verbali venivano sottoscritti dal sig. che presiedeva a tutta Parte_1
l'attività ispettiva (Cfr. all. 1). In data 23 dicembre 2019, a mezzo pec dello stu-
dio di consulenza aziendale Dott. – Avv. Maria Basile, il sig. Persona_2
presentava all'Autrorità competente regionale ex art. 17 l Parte_1
689/81 due istanze tese ad ottenere il dissequestro finalizzato allo smaltimento della merce sequestrata per carenza di rintracciabilità e la riduzione al minimo
Cont edittale e rateizzazione dell'importo della sanzione cominata dal (Cfr. all. 2).
A seguito di tali richieste la Controparte_7
emetteva l'ordinanza n. 31/2020 del 17/01/2020 con la quale autorizzava il dis-
sequestro finalizzato alla distruzione della merce ed ingiungeva il pagamento del-
la somma di euro 750,00 in cinque rate mensili (Cfr. all. 3). La suddetta ordinan-
za veniva dapprima trasmessa in data 17/01/2020 all'indirizzo pec dello studio di consulenza dal quale erano pervenute le istanze (Cfr. all. 4) e successivamente notificata dai militari del NAS di Napoli nelle mani dello stesso sig. Parte_2
nel corso delle operazioni di dissequestro in data 27/01/2020 (Cfr. all. 5)”.
[...]
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese.
In via preliminare, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Cor-
te ha chiarito quanto segue:
- la cartella esattoriale è del tutto equiparabile all'atto di precetto (Cass. Civ., Sez.
2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011);
- “in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:
a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia man-
cata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare
4
l'esercizio del mezzo di tu-tela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa
[...]
, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si Pt_3
adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., allorché si contesti la ritua-
lità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimen-
to esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, sog-
getto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relati-va deci-
sione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio;
appello quanto al secondo” (Cass., civ., Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004).
Orbene, nel caso di specie, la nel costituirsi ha depositato tutti gli atti CP_2
adottati debitamente notificati al resistente. Pertanto, l'avvenuta notificazione del verbale unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile affinché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
Non potrà pertanto che rigettarsi l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo,
ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con-
troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concreta-mente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di LA, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica
5
e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così de-
cide:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquida-
no in €.1.500,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna delle parti co-
stituite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovu-
te, come per legge.
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