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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
e vertente
TRA con l'avv. Gaetano Amoroso Parte_1 RICORRENTE
E con l'avv. Di Tosto Pietro, nonché con l'avv. Papini Francesca e Controparte_1 CP_2 [...]
con l'avv. Minetti Laura CP_3 RESISTENTI
OGGETTO: ricorso decreto di liquidazione del ctu;
pronuncia, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
La soc. ha proposto ricorso avverso il decreto del 10.4.2024, emesso nel giudizio Parte_1
R.G. n. 4375/23 davanti a questo Tribunale, con il quale era stata liquidata la somma di € 9.000,00 a titolo di onorario in favore del CTU ing. nell'ambito di un procedimento per ATP. Controparte_3
Parte opponente, con unico motivo, lamenta il fatto che il pagamento della somma era stato posto provvisoriamente a carico solidale delle parti anziché a carico della parte richiedente l'ATP.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti indicati in epigrafe.
La soc. e il Piani hanno chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, mentre il Camera ha aderito alla CP_1
domanda della parte ricorrente.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il motivo di opposizione, come detto, riguarda unicamente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di ctu, senza investire in alcun modo la quantificazione dei compensi liquidati.
Orbene – posto che la statuizione contenuta nel decreto ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la decisione definitiva - per giurisprudenza consolidata della S.C., che si richiama e condivide,
è esclusa la possibilità di contrastare il profilo afferente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso in sede di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011 (v. Cass. 9735/2020;
21888/2004 nonché giurisprudenza di questa stessa Sezione). Invero la relativa statuizione sarebbe impugnabile direttamente con il ricorso per Cassazione, come emerge anche dalla stessa ordinanza della S.C. n. 29850/23 prodotta da parte ricorrente all'udienza odierna (v. in tal senso, oltre alle pronunzie già richiamate, anche Cass. 28677/23; 21756/2015).
Riguardo alle spese si ravvisano giustificati motivi per compensarle interamente fra le parti costituite, tenuto conto della natura della pronuncia meramente in rito e del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 27 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
e vertente
TRA con l'avv. Gaetano Amoroso Parte_1 RICORRENTE
E con l'avv. Di Tosto Pietro, nonché con l'avv. Papini Francesca e Controparte_1 CP_2 [...]
con l'avv. Minetti Laura CP_3 RESISTENTI
OGGETTO: ricorso decreto di liquidazione del ctu;
pronuncia, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
La soc. ha proposto ricorso avverso il decreto del 10.4.2024, emesso nel giudizio Parte_1
R.G. n. 4375/23 davanti a questo Tribunale, con il quale era stata liquidata la somma di € 9.000,00 a titolo di onorario in favore del CTU ing. nell'ambito di un procedimento per ATP. Controparte_3
Parte opponente, con unico motivo, lamenta il fatto che il pagamento della somma era stato posto provvisoriamente a carico solidale delle parti anziché a carico della parte richiedente l'ATP.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti indicati in epigrafe.
La soc. e il Piani hanno chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, mentre il Camera ha aderito alla CP_1
domanda della parte ricorrente.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il motivo di opposizione, come detto, riguarda unicamente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di ctu, senza investire in alcun modo la quantificazione dei compensi liquidati.
Orbene – posto che la statuizione contenuta nel decreto ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la decisione definitiva - per giurisprudenza consolidata della S.C., che si richiama e condivide,
è esclusa la possibilità di contrastare il profilo afferente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso in sede di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011 (v. Cass. 9735/2020;
21888/2004 nonché giurisprudenza di questa stessa Sezione). Invero la relativa statuizione sarebbe impugnabile direttamente con il ricorso per Cassazione, come emerge anche dalla stessa ordinanza della S.C. n. 29850/23 prodotta da parte ricorrente all'udienza odierna (v. in tal senso, oltre alle pronunzie già richiamate, anche Cass. 28677/23; 21756/2015).
Riguardo alle spese si ravvisano giustificati motivi per compensarle interamente fra le parti costituite, tenuto conto della natura della pronuncia meramente in rito e del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 27 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)