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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27834/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANELOTTI ALESSANDRO con studio in VIA LODIVECCHIO, 51 26900 LODI p
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO con studio in VIA G. GRIZIOTTI 1 20145 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (rispettivamente Parte_1 Parte_2 figlio e nuora della defunta , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_3 genitoriale sulla minore (nipote della defunta), hanno convenuto in giudizio Persona_1 davanti a questo Tribunale l' , per sentire accertare Controparte_2 la responsabilità della convenuta per il prematuro decesso della paziente avvenuto il 12.08.2018 in conseguenza dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera ed assistenza sanitaria con quest'ultima intercorrente e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dai ricorrenti sia iure hereditatis sia iure proprio.
Gli attori hanno dedotto:
pagina 1 di 9 - che nel febbraio 2017, a seguito di accertamenti eseguiti presso l' di , Controparte_2 CP_1 veniva diagnosticato alla paziente un carcinoma infiltrativo in regione pelvica con linfonodi sospetti in sede inguinale destra;
- che la paziente si sottoponeva presso la medesima struttura a intervento di colostomia a fini protettivi e, nei mesi di giugno e luglio 2017, a trattamento radioterapico associato a chemioterapia;
- che nel settembre 2017 i sanitari riscontravano nell'area sottoposta a trattamento radioterapico tessuti necrotizzati e una fistola retto-vaginale, che provocavano alla sig.ra terribili sofferenze e rendevano Parte_3 necessaria la somministrazione di pesanti cure palliative, compromettendo l'autonomia della paziente;
- che tali lesioni ai tessuti costituivano diretta conseguenza della scelta di sottoporre la sig.ra a un Parte_3 trattamento radioterapico errato, in quanto eccessivamente aggressivo rispetto al caso concreto;
- che i sanitari della struttura convenuta dolosamente qualificavano la paziente come “terminale” e riconducevano la sintomatologia riscontrata al persistere del carcinoma, nonostante gli esami istologici e gli accertamenti diagnostici effettuati avessero escluso tale ipotesi;
- che la paziente, una volta dimessa dall' veniva ricoverata presso altre strutture, le Controparte_2 quali, a causa dell'errata diagnosi di persistenza della patologia tumorale, continuavano a somministrare alla paziente unicamente cure palliative e non intervenivano adeguatamente nella gestione delle necrosi;
- che le lesioni conseguenti la radioterapia conducevano a un graduale e inesorabile peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra che dopo mesi di sofferenze, spirava in data 12.08.2018; Parte_3
- che l'operato dei medici dell' è quindi censurabile, da un lato, sotto il profilo Controparte_2 dell'errata scelta di sottoporre la paziente a un trattamento radioterapico inadeguato, che cagionava l'insorgenza della fistola e delle necrosi dei tessuti;
dall'altro, sotto il profilo della non adeguata interpretazione degli esami diagnostici e istologici, che comportava un erroneo inquadramento della patologia e non consentiva un adeguato e sollecito intervento curativo;
- che, pertanto, le citate condotte dei sanitari costituivano la causa del radicale peggioramento delle condizioni di salute e, infine, del decesso della sig.ra , che è stata costretta ad affrontare un penoso calvario sia per Parte_3 gli atroci dolori fisici sia per la sofferenza di vedere avvicinare la propria fine;
- che pertanto i familiari hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale iure proprio relativo alle spese di mediazione sostenute e di quello derivante dall'impossibilità di ricevere in futuro dalla de cuius gli aiuti economici che era solita elargire in vita, nonché del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenuto conto dell'intensità del legame affettivo intercorrente tra le parti e dell'assiduità delle frequentazioni tra gli attori e la la quale era pressoché convivente con gli stessi e si occupava Parte_3 quotidianamente di accudire la nipote;
Per_1
- che, inoltre, agli attori spetta il risarcimento iure hereditatis del danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate e di quello non patrimoniale subito dalla defunta, avuto riguardo in particolare al c.d. danno biologico terminale, al c.d. danno morale catastrofale e al danno da perdita della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello effettivamente vissuto.
pagina 2 di 9 Si è costituita la convenuta , che ha Controparte_2 contestato quanto allegato da controparte e chiesto il rigetto della domanda degli attori.
La convenuta ha dedotto:
- che, fin dall'inizio, le condizioni della paziente erano gravi, in quanto affetta da neoplasia non operabile, con infiltrazione alla vagina e tessuti molli e particolarmente sintomatica per il dolore;
- che la scelta terapeutica radioterapica era conforme alle linee guida dell' dell'epoca dei fatti e adeguata CP_3 alle circostanze;
- che la sig.ra non è mai stata considerata quale “malata terminale” e che, infatti, non vi è alcun Parte_3 riscontro documentale di ciò nella cartella clinica;
- che le cure antalgiche non sono state poste in essere in conseguenza della condizione terminale della paziente, quanto alla luce dell'intensità del dolore effettivamente manifestato dalla stessa e che, pertanto, esse erano necessarie e adeguate rispetto al caso concreto;
- che è a carico delle parti attrici l'onere della prova del nesso causale tra le condotte colpose attribuite alla parte convenuta e l'evento dannoso allegato;
- che quando, come nel caso di specie, la struttura sanitaria fornisce la prova di aver osservato tutte le cautele esigibili per l'esecuzione della prestazione, la causa ignota rimane a carico del danneggiato;
- che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce danno in re ipsa, richiedendo l'assolvimento degli specifici oneri di allegazione e prova, del tutto manchevoli nel caso di specie;
- che il danno morale e biologico subito dalla e qualificato in termini di sofferenze patite e invalidità Parte_3
è da ricondurre eziologicamente non alle condotte colpose dei sanitari, quanto alla malattia oncologica da cui la stessa era affetta;
- che nulla è dovuto a titolo di danno c.d. morale-catastrofale né a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, dal momento che non vi è prova della sussistenza di detti danni;
- che, infine, è inammissibile oltre che infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, poiché controparte non ha allegato né provato nulla in proposito.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica e, successivamente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della di sotto il profilo dell'inadeguato Controparte_2 CP_1 trattamento terapeutico radioterapico reso tra maggio e luglio 2017, l'erronea diagnosi e il conseguente inadeguato trattamento delle lesioni necrotiche sortite a seguito della radioterapia.
pagina 3 di 9 Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite imprudenti e negligenti ascritte ai sanitari dell'azienda convenuta sono state causa diretta del decesso della loro congiunta e fonte di un diretto danno patrimoniale non patrimoniale, sub specie di danno biologico e danno da sofferenza, in capo a , oltre che del Parte_3 danno subito dagli attori per la perdita della relazione con la stessa.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti della paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass. civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
L'azione relativa al risarcimento dei danni subiti dalla paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. e dott. emergono i seguenti dati: Per_2 Persona_3
1) nel febbraio 2017 che all'epoca dei fatti aveva 59 anni, era risultata affetta da Parte_3 carcinoma squamocellulare del canale anale evocativo di significativa sindrome dolorosa, in stadio localmente avanzato cT4N1, che risultava aver infiltrato la vagina ed essersi diffuso ai linfonodi inguinali;
2) tale patologia, così come caratterizzata nel caso di specie, è connotata da prognosi sfavorevole, essendo gravata da una sopravvivenza a 5 anni pari al 42%;
3) in data 12.04.2017 la paziente subiva intervento di colostomia a fini protettivi e, da maggio a luglio 2017, si sottoponeva a trattamento radioterapico associato a chemioterapia radiosensibilizzante;
4) nel corso del trattamento radiante la paziente era soggetta a numerosi controlli. Durante la visita del
17.05.2017 si rilevava il prolasso della stomia di protezione e l'evenienza era portata all'attenzione del chirurgo, che riteneva il quadro non preoccupante;
5) in data 25.05.2017 era segnalato un eritema spiccato della cute delle grandi e piccole labbra, all'inguine, alla regione perianale e glutea;
6) alla valutazione radioterapica del 12.06.2017, veniva riscontrato tessuto di granulazione a carico delle grandi labbra e il permanere l'epiteliolisi nelle altre sedi. Il trattamento radiante era stato quindi sospeso per una settimana;
7) il 19.06.2017, riscontrandosi un miglioramento sulla sintomatologia dolorosa, veniva ripresa la radioterapia, che si concludeva il 29.06.2017;
8) al controllo del 13.09.2017 i sanitari rilevavano, in corrispondenza del canale anale, un'area ulcerata, che occupava circa la metà della circonferenza;
9) il giorno successivo veniva eseguita una PET total body che, confrontata con quella realizzata in epoca pretrattamento, lasciava ipotizzare un buon grado di risposta alle terapie. Tuttavia, le caratteristiche proprie del carcinoma spinocellulare anale richiedevano comunque la sospensione del giudizio conclusivo all'esito di osservazioni per un lasso di tempo più prolungato;
pagina 4 di 9 10) in data 25.09.2017, all'esito di un'indagine colonscopica, si rilevava un'ampia e profonda area di necrosi che si sviluppava dal canale anale al retto distale e coinvolgeva metà della circonferenza. Venivano quindi eseguite biopsie, che evidenziavano frammenti di adenoma di tipo tubulo-villoso con grado di displasia basso associato a focolai di alto grado;
11) il 13.10.2017, in sede di visita chirurgica, lo specialista prospettava l'ipotesi di una possibile persistenza della malattia tumorale e constatava la presenza di una fistola retto-vaginale che andava ad aggravare un quadro clinico già complesso. In relazione alla riscontrata fistola, era dapprima prescritto un trattamento antiflogistico e successivamente, in sede di valutazione multidisciplinare, veniva esclusa la possibilità di trattamento chirurgico della stessa;
12) in data 8.11.2017 la paziente veniva ricoverata presso la S.C. di Oncologia per una rivalutazione della malattia oncologica e per la prosecuzione del trattamento antalgico, divenuto di sempre più ardua gestione
(tanto che il dolore era stato qualificato già da fine settembre come “cronico recidivante e a elevata intensità, con scala compresa tra 8-10/10”);
13) in data 23.11.2017 la sig.ra veniva dimessa per “proseguire con la terapia di supporto Parte_3 sintomatico e favorire un miglioramento del quadro infiammatorio locale. In accordo con la paziente e i familiari si proponeva di effettuare tale terapia presso il domicilio con attivazione di ADI” (lettera di dimissioni del 23.11.2017);
14) dal 5 al 6.12.2017 la paziente era ricoverata presso l'Osp. , per un controllo circa il Controparte_4 prolasso mucoso in corrispondenza della colostomia. All'esame obiettivo pelvico veniva annotato: “presenza di residuo di malattia del canale anale con fistola retto vaginale. Esternamente presenza di tessuto perineale indurito. All'esplorazione rettale non tracce ematiche, presenza al canale anale e al retto di tessuto irregolare e mammellonato”. A seguito di procedure conservative, la paziente veniva riaffidata all' CP_5
15) in data 18.12.2017 la paziente era quindi nuovamente ricoverata all' di per Controparte_2 CP_1 ulteriore rivalutazione di malattia ed eventuale decisione terapeutica in merito al riscontro del 6.12.2017.
Stante l'incertezza diagnostica circa la natura del tessuto ispessito residuo alla pelvi, alla luce dell'impossibilità di eseguire una rettoscopia con biopsia (in quanto la parete rettale dx risultava ispessita e stato infiammatorio) e considerato il miglioramento rilevato ai controlli nel corso della degenza, veniva concordata tra i referenti Oncologi e Chirurghi la prosecuzione di uno stretto follow-up con ripetizione di
RMN trascorso un mese;
16) alla RMN addome del 23.01.2018 non si rilevavano lesioni pelviche riferite a una possibile ripresa del carcinoma, ma veniva segnalato un ispessimento parietale del retto – canale anale;
17) seguivano intensivi e puntuali controlli clinici multidisciplinari, associati a indagini strumentali sia presso l' di , che tramite ricoveri presso altre strutture;
Controparte_2 CP_1
18) dal 20.06.2018 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di Controparte_6 per provvedere alla sintomatologia dolorosa della stomia del colon prolassata e alla presenza di
[...] grave infezione e di necrosi dei tessuti radio-trattati a livello della regione interglutea. La veniva Parte_3
pagina 5 di 9 quindi sottoposta a intervento di “Emicolectomia sx, resezione del colon trasverso e confezionamento di nuova stomia con colon ascendente residuo fissata in fianco sx”. La necrosi veniva invece sottoposta a medicazioni tri-quotidiane con disinfezione e zaffaggi, potendosi osservare un minimo ma graduale miglioramento del quadro locale;
19) in data 4.07.2018 la paziente veniva dimessa e trasferita presso l'Hospice “La Pelucca” - Sesto San Giovanni;
20) durante la degenza, la sig.ra era affetta ciclicamente da stati febbrili e di assopimento. Dopo un Parte_3 leggero miglioramento delle condizioni cliniche, la paziente veniva trasferita in data 06.08.2018 al reparto di
Oncologia dell'Ospedale Multimedica-Sesto San Giovanni, al fine di valutare un trattamento chirurgico delle necrosi;
21) all'accesso in struttura, tuttavia, veniva rilevato un quadro clinico di grave compromissione, connotato da vasta ulcerazione della cute a livello perineale-radice coscia destra e un severo grado di anemia;
22) in data 11.08.2018, a seguito di un episodio di acuto dolore addominale, gli accertamenti evidenziavano la presenza di un trombo a livello dell'aorta addominale, che escludeva qualsiasi possibilità di intervento chirurgico;
23) in data 12.08.2018, a seguito di insufficienza multiorgano, interveniva il decesso della sig.ra Parte_3
24) con riferimento al trattamento radioterapico, la CTU non ha evidenziato elementi di censura. In particolare, i
CT hanno sottolineato la correttezza della scelta terapeutica, in quanto trattamento consolidato, conforme alle
Linee Guida di riferimento e adeguato alle circostanze del caso concreto. La perizia sottolinea, infatti, come lo stato localmente avanzato del carcinoma rendeva necessario un allargamento del campo di radioterapia.
Inoltre, anche la dose somministrata è da ritenersi appropriata alla luce delle caratteristiche del tumore
(carcinoma T4N1 con alto rischio di recidiva). L'alternativa chirurgica in quadro di tal genere resta astrattamente praticabile, ma da ritenersi riservata quale opzione residuale ai casi di recidiva.
Infine, la relazione peritale sottolinea come la radioterapia, per sua natura, è gravata da tossicità locale ad esito attinico prevedibile, ma non sempre prevenibile con successo e che, nel caso di specie, sono comunque state adottate tutte le tecniche più recenti atte a mitigare l'entità di tale tossicità locale;
25) non sono state rilevate censure neanche in relazione all'inquadramento delle necrosi sia in fase diagnostica che in fase terapeutica, dal momento che, per le caratteristiche dello specifico carcinoma oggetto di indagine,
è richiesta ai sanitari una valutazione del quadro clinico protratta nel tempo e un rinvio della valutazione della risposta al trattamento. Ciò deriva dal fatto che l'edema, i danni attinici diretti, la fibrosi residua o il tessuto cicatriziale eventualmente presenti sono confondibili con l'ipotesi di malattia attiva persistente e le biopsie, se eseguite troppo presto, sono gravate da fattori di confondimento. Nel caso di specie, i sanitari hanno rispettato le linee guida con riferimento agli intervalli di valutazione e le circostanze concrete (notevole estensione del carcinoma e persistenza della sintomatologia), unite alla percentuale di insuccesso del trattamento, rendevano opportuna la scelta di differire nel tempo la rivalutazione della persistenza della malattia;
26) non possono essere mosse censure neanche in riferimento alle condotte diagnostiche, dal momento che il quadro clinico complessivo della paziente e i dati prognostici erano compatibili con la persistenza del tumore;
pagina 6 di 9 27) in ogni caso, il differimento della valutazione in ordine alla persistenza del carcinoma non ha impattato sulla gestione clinica dei tessuti necrotici, dal momento che il trattamento terapeutico adeguato (di tipo conservativo, estrinsecatosi in trattamenti palliativi e iter di stretta sorveglianza clinica) non sarebbe variato sia nel caso di persistenza del carcinoma, sia nel caso di semplice esito attinico. L'alternativa chirurgica – altamente demolitiva – è stata sì considerata dai sanitari (visita chirurgica del 05.04.2018), ma esclusa in quanto inopportuna a fronte delle condizioni cliniche e sarebbe stata giustificabile solo in caso di certezza di recidiva tumorale;
28) la causa del decesso della paziente è da attribuirsi a un'insufficienza multiorgano, instauratasi nel contesto di un'occlusione trombotica dell'aorta addominale, con estensione alle arterie iliache. L'exitus è da ricollegarsi alla grave anemia riscontrata e a un plausibile stato di “sfinimento” della paziente, derivato dalla persistenza della sindrome dolorosa originata da un processo flogistico grave e persistente da diversi mesi in esito al carcinoma. D'altro canto, la trombosi non è riconducibile a condotte dei sanitari, costituendo complicanza imprevedibile e imprevenibile delle fragili condizioni di salute della Parte_3
Nessuna osservazione delle parti e dei loro consulenti tecnici perveniva in relazione alla bozza della CTU.
4) La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito in capo alla struttura convenuta.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, da un lato, i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato da parte attrice – costituito dal decesso di Parte_3
– e la prestazione sanitaria resa dalla convenuta;
dall'altro lato, le verifiche svolte portano ad
[...]
pagina 7 di 9 escludere la fondatezza delle allegazioni attoree sull'inesatto adempimento del personale dell' Controparte_2
[...]
In particolare, l'esame della vicenda e la valutazione della documentazione clinica acquisita al giudizio hanno evidenziato l'insussistenza di condotte censurabili dei sanitari dell'azienda convenuta in relazione all'aspetto della diagnosi sul persistere della malattia e sulle necrosi e alla gestione terapeutica.
I consulenti hanno chiarito come la condotta dei medici sia immune da censure, sottolineando l'adeguatezza del trattamento radioterapico, la diligenza nell'esecuzione di controlli multidisciplinari, la correttezza nel rinviare la valutazione in ordine alla persistenza del tumore, l'incensurabilità delle conclusioni in punto di diagnosi alla luce dei dati in quel momento conosciuti dai sanitari e l'adeguatezza e correttezza dell'approccio terapeutico adottato in relazione alle necrosi.
Sotto il profilo del nesso causale, l'elaborato peritale ha escluso la sussistenza di qualsiasi correlazione tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso del decesso della paziente.
Secondo la ricostruzione dei consulenti tecnici, suffragata dalle risultanze del referto autoptico, il decesso è intervenuto per insufficienza multiorgano repentinamente instauratasi nel contesto di una occlusione trombotica dell'aorta addominale. Tale trombosi acuta dell'aorta addominale costituisce evento molto rato e non è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria convenuta. Piuttosto, essa costituisce una complicanza inevitabile – e pertanto non imputabile alla struttura convenuta - del compromesso quadro clinico della derivato dal carcinoma da cui era stata affetta, dal grave stato anemico in cui versava nelle Parte_3 settimane antecedenti al decesso e da una probabile condizione di sfinimento conseguente al protrarsi della sindrome dolorosa generata dalle necrosi.
Inoltre, deve escludersi che l'esito attinico sia da ricondurre a condotte censurabili dei sanitari, dal momento che il trattamento radioterapico risultava conforme alle linee guida e adeguato alle circostanze del caso concreto e che la struttura sanitaria ha comunque posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare o comunque limitare il più possibile le naturali conseguenze dannose delle terapie oncologiche, risultando pertanto l'exitus della paziente conseguenza non riconducibile alle condotte dei sanitari.
Peraltro, occorre sottolineare come le parti non abbiano presentato alcuna osservazione alla CTU, limitandosi l'attore a formulare istanza di ricusazione dei consulenti tecnici, istanza rigettata per la tardività della stessa, in quanto depositata dopo l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno del deposito della relazione peritale.
Inoltre, come rilevato nell'ordinanza del 6 maggio 2025, i fatti allegati dall'attore non sono stati ritenuti idonei ad integrare un motivo di rinnovazione delle indagini peritali, tanto più che non sono state neppure formulate censure di merito e di natura tecnica rispetto alle valutazioni e conclusioni dell'elaborato peritale.
Quanto alle deduzioni svolte dagli attori nella comparsa conclusionale, si rileva che non appaiono suscettibili di inficiare le conclusioni dei CTU.
Invero da un lato, dalla relazione emerge che il profilo dell'adeguatezza delle condotte terapeutiche è stato valutato in specifica aderenza al caso concreto e quindi valutando, sulla base delle condizioni della paziente e pagina 8 di 9 della aggressività ed estensione del tipo di neoplasia, la applicabilità delle linee guida richiamate alla vicenda clinica della sig.ra Parte_3
Dall'altro lato, le conclusioni raggiunte dai consulenti in merito ai profili di censura sull'inquadramento delle necrosi appaiono corrette anche perché frutto di una valutazione della condotta dei sanitari ex ante e non ex post.
Va poi rilevato che le critiche degli attori non appaiono idonee neppure a superare il giudizio in punto di assenza di concreto rilievo causale delle condotte censurate, posto che, anche in caso di diversa interpretazione delle necrosi, non vi sarebbero state strategie terapeutiche praticabili alla luce della situazione clinica della paziente.
Per tutto quanto sopra precisato, deve escludersi la configurabilità di condotte censurabili in capo ai sanitari dell' di così come del nesso causale tra il decesso della sig.ra e Controparte_2 CP_1 Parte_3 le prestazioni mediche contestate dagli attori.
Pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
5) Le spese del giudizio
Si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e la convenuta, dovendosi considerare che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile accertare che l'evento di danno allegato non è riconducibile all'operato dei sanitari della struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte da , anche in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore nei confronti della convenuta;
Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e le spese di CTU.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27834/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANELOTTI ALESSANDRO con studio in VIA LODIVECCHIO, 51 26900 LODI p
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO con studio in VIA G. GRIZIOTTI 1 20145 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (rispettivamente Parte_1 Parte_2 figlio e nuora della defunta , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_3 genitoriale sulla minore (nipote della defunta), hanno convenuto in giudizio Persona_1 davanti a questo Tribunale l' , per sentire accertare Controparte_2 la responsabilità della convenuta per il prematuro decesso della paziente avvenuto il 12.08.2018 in conseguenza dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera ed assistenza sanitaria con quest'ultima intercorrente e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dai ricorrenti sia iure hereditatis sia iure proprio.
Gli attori hanno dedotto:
pagina 1 di 9 - che nel febbraio 2017, a seguito di accertamenti eseguiti presso l' di , Controparte_2 CP_1 veniva diagnosticato alla paziente un carcinoma infiltrativo in regione pelvica con linfonodi sospetti in sede inguinale destra;
- che la paziente si sottoponeva presso la medesima struttura a intervento di colostomia a fini protettivi e, nei mesi di giugno e luglio 2017, a trattamento radioterapico associato a chemioterapia;
- che nel settembre 2017 i sanitari riscontravano nell'area sottoposta a trattamento radioterapico tessuti necrotizzati e una fistola retto-vaginale, che provocavano alla sig.ra terribili sofferenze e rendevano Parte_3 necessaria la somministrazione di pesanti cure palliative, compromettendo l'autonomia della paziente;
- che tali lesioni ai tessuti costituivano diretta conseguenza della scelta di sottoporre la sig.ra a un Parte_3 trattamento radioterapico errato, in quanto eccessivamente aggressivo rispetto al caso concreto;
- che i sanitari della struttura convenuta dolosamente qualificavano la paziente come “terminale” e riconducevano la sintomatologia riscontrata al persistere del carcinoma, nonostante gli esami istologici e gli accertamenti diagnostici effettuati avessero escluso tale ipotesi;
- che la paziente, una volta dimessa dall' veniva ricoverata presso altre strutture, le Controparte_2 quali, a causa dell'errata diagnosi di persistenza della patologia tumorale, continuavano a somministrare alla paziente unicamente cure palliative e non intervenivano adeguatamente nella gestione delle necrosi;
- che le lesioni conseguenti la radioterapia conducevano a un graduale e inesorabile peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra che dopo mesi di sofferenze, spirava in data 12.08.2018; Parte_3
- che l'operato dei medici dell' è quindi censurabile, da un lato, sotto il profilo Controparte_2 dell'errata scelta di sottoporre la paziente a un trattamento radioterapico inadeguato, che cagionava l'insorgenza della fistola e delle necrosi dei tessuti;
dall'altro, sotto il profilo della non adeguata interpretazione degli esami diagnostici e istologici, che comportava un erroneo inquadramento della patologia e non consentiva un adeguato e sollecito intervento curativo;
- che, pertanto, le citate condotte dei sanitari costituivano la causa del radicale peggioramento delle condizioni di salute e, infine, del decesso della sig.ra , che è stata costretta ad affrontare un penoso calvario sia per Parte_3 gli atroci dolori fisici sia per la sofferenza di vedere avvicinare la propria fine;
- che pertanto i familiari hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale iure proprio relativo alle spese di mediazione sostenute e di quello derivante dall'impossibilità di ricevere in futuro dalla de cuius gli aiuti economici che era solita elargire in vita, nonché del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenuto conto dell'intensità del legame affettivo intercorrente tra le parti e dell'assiduità delle frequentazioni tra gli attori e la la quale era pressoché convivente con gli stessi e si occupava Parte_3 quotidianamente di accudire la nipote;
Per_1
- che, inoltre, agli attori spetta il risarcimento iure hereditatis del danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate e di quello non patrimoniale subito dalla defunta, avuto riguardo in particolare al c.d. danno biologico terminale, al c.d. danno morale catastrofale e al danno da perdita della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello effettivamente vissuto.
pagina 2 di 9 Si è costituita la convenuta , che ha Controparte_2 contestato quanto allegato da controparte e chiesto il rigetto della domanda degli attori.
La convenuta ha dedotto:
- che, fin dall'inizio, le condizioni della paziente erano gravi, in quanto affetta da neoplasia non operabile, con infiltrazione alla vagina e tessuti molli e particolarmente sintomatica per il dolore;
- che la scelta terapeutica radioterapica era conforme alle linee guida dell' dell'epoca dei fatti e adeguata CP_3 alle circostanze;
- che la sig.ra non è mai stata considerata quale “malata terminale” e che, infatti, non vi è alcun Parte_3 riscontro documentale di ciò nella cartella clinica;
- che le cure antalgiche non sono state poste in essere in conseguenza della condizione terminale della paziente, quanto alla luce dell'intensità del dolore effettivamente manifestato dalla stessa e che, pertanto, esse erano necessarie e adeguate rispetto al caso concreto;
- che è a carico delle parti attrici l'onere della prova del nesso causale tra le condotte colpose attribuite alla parte convenuta e l'evento dannoso allegato;
- che quando, come nel caso di specie, la struttura sanitaria fornisce la prova di aver osservato tutte le cautele esigibili per l'esecuzione della prestazione, la causa ignota rimane a carico del danneggiato;
- che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce danno in re ipsa, richiedendo l'assolvimento degli specifici oneri di allegazione e prova, del tutto manchevoli nel caso di specie;
- che il danno morale e biologico subito dalla e qualificato in termini di sofferenze patite e invalidità Parte_3
è da ricondurre eziologicamente non alle condotte colpose dei sanitari, quanto alla malattia oncologica da cui la stessa era affetta;
- che nulla è dovuto a titolo di danno c.d. morale-catastrofale né a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, dal momento che non vi è prova della sussistenza di detti danni;
- che, infine, è inammissibile oltre che infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, poiché controparte non ha allegato né provato nulla in proposito.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica e, successivamente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della di sotto il profilo dell'inadeguato Controparte_2 CP_1 trattamento terapeutico radioterapico reso tra maggio e luglio 2017, l'erronea diagnosi e il conseguente inadeguato trattamento delle lesioni necrotiche sortite a seguito della radioterapia.
pagina 3 di 9 Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite imprudenti e negligenti ascritte ai sanitari dell'azienda convenuta sono state causa diretta del decesso della loro congiunta e fonte di un diretto danno patrimoniale non patrimoniale, sub specie di danno biologico e danno da sofferenza, in capo a , oltre che del Parte_3 danno subito dagli attori per la perdita della relazione con la stessa.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti della paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass. civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
L'azione relativa al risarcimento dei danni subiti dalla paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. e dott. emergono i seguenti dati: Per_2 Persona_3
1) nel febbraio 2017 che all'epoca dei fatti aveva 59 anni, era risultata affetta da Parte_3 carcinoma squamocellulare del canale anale evocativo di significativa sindrome dolorosa, in stadio localmente avanzato cT4N1, che risultava aver infiltrato la vagina ed essersi diffuso ai linfonodi inguinali;
2) tale patologia, così come caratterizzata nel caso di specie, è connotata da prognosi sfavorevole, essendo gravata da una sopravvivenza a 5 anni pari al 42%;
3) in data 12.04.2017 la paziente subiva intervento di colostomia a fini protettivi e, da maggio a luglio 2017, si sottoponeva a trattamento radioterapico associato a chemioterapia radiosensibilizzante;
4) nel corso del trattamento radiante la paziente era soggetta a numerosi controlli. Durante la visita del
17.05.2017 si rilevava il prolasso della stomia di protezione e l'evenienza era portata all'attenzione del chirurgo, che riteneva il quadro non preoccupante;
5) in data 25.05.2017 era segnalato un eritema spiccato della cute delle grandi e piccole labbra, all'inguine, alla regione perianale e glutea;
6) alla valutazione radioterapica del 12.06.2017, veniva riscontrato tessuto di granulazione a carico delle grandi labbra e il permanere l'epiteliolisi nelle altre sedi. Il trattamento radiante era stato quindi sospeso per una settimana;
7) il 19.06.2017, riscontrandosi un miglioramento sulla sintomatologia dolorosa, veniva ripresa la radioterapia, che si concludeva il 29.06.2017;
8) al controllo del 13.09.2017 i sanitari rilevavano, in corrispondenza del canale anale, un'area ulcerata, che occupava circa la metà della circonferenza;
9) il giorno successivo veniva eseguita una PET total body che, confrontata con quella realizzata in epoca pretrattamento, lasciava ipotizzare un buon grado di risposta alle terapie. Tuttavia, le caratteristiche proprie del carcinoma spinocellulare anale richiedevano comunque la sospensione del giudizio conclusivo all'esito di osservazioni per un lasso di tempo più prolungato;
pagina 4 di 9 10) in data 25.09.2017, all'esito di un'indagine colonscopica, si rilevava un'ampia e profonda area di necrosi che si sviluppava dal canale anale al retto distale e coinvolgeva metà della circonferenza. Venivano quindi eseguite biopsie, che evidenziavano frammenti di adenoma di tipo tubulo-villoso con grado di displasia basso associato a focolai di alto grado;
11) il 13.10.2017, in sede di visita chirurgica, lo specialista prospettava l'ipotesi di una possibile persistenza della malattia tumorale e constatava la presenza di una fistola retto-vaginale che andava ad aggravare un quadro clinico già complesso. In relazione alla riscontrata fistola, era dapprima prescritto un trattamento antiflogistico e successivamente, in sede di valutazione multidisciplinare, veniva esclusa la possibilità di trattamento chirurgico della stessa;
12) in data 8.11.2017 la paziente veniva ricoverata presso la S.C. di Oncologia per una rivalutazione della malattia oncologica e per la prosecuzione del trattamento antalgico, divenuto di sempre più ardua gestione
(tanto che il dolore era stato qualificato già da fine settembre come “cronico recidivante e a elevata intensità, con scala compresa tra 8-10/10”);
13) in data 23.11.2017 la sig.ra veniva dimessa per “proseguire con la terapia di supporto Parte_3 sintomatico e favorire un miglioramento del quadro infiammatorio locale. In accordo con la paziente e i familiari si proponeva di effettuare tale terapia presso il domicilio con attivazione di ADI” (lettera di dimissioni del 23.11.2017);
14) dal 5 al 6.12.2017 la paziente era ricoverata presso l'Osp. , per un controllo circa il Controparte_4 prolasso mucoso in corrispondenza della colostomia. All'esame obiettivo pelvico veniva annotato: “presenza di residuo di malattia del canale anale con fistola retto vaginale. Esternamente presenza di tessuto perineale indurito. All'esplorazione rettale non tracce ematiche, presenza al canale anale e al retto di tessuto irregolare e mammellonato”. A seguito di procedure conservative, la paziente veniva riaffidata all' CP_5
15) in data 18.12.2017 la paziente era quindi nuovamente ricoverata all' di per Controparte_2 CP_1 ulteriore rivalutazione di malattia ed eventuale decisione terapeutica in merito al riscontro del 6.12.2017.
Stante l'incertezza diagnostica circa la natura del tessuto ispessito residuo alla pelvi, alla luce dell'impossibilità di eseguire una rettoscopia con biopsia (in quanto la parete rettale dx risultava ispessita e stato infiammatorio) e considerato il miglioramento rilevato ai controlli nel corso della degenza, veniva concordata tra i referenti Oncologi e Chirurghi la prosecuzione di uno stretto follow-up con ripetizione di
RMN trascorso un mese;
16) alla RMN addome del 23.01.2018 non si rilevavano lesioni pelviche riferite a una possibile ripresa del carcinoma, ma veniva segnalato un ispessimento parietale del retto – canale anale;
17) seguivano intensivi e puntuali controlli clinici multidisciplinari, associati a indagini strumentali sia presso l' di , che tramite ricoveri presso altre strutture;
Controparte_2 CP_1
18) dal 20.06.2018 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di Controparte_6 per provvedere alla sintomatologia dolorosa della stomia del colon prolassata e alla presenza di
[...] grave infezione e di necrosi dei tessuti radio-trattati a livello della regione interglutea. La veniva Parte_3
pagina 5 di 9 quindi sottoposta a intervento di “Emicolectomia sx, resezione del colon trasverso e confezionamento di nuova stomia con colon ascendente residuo fissata in fianco sx”. La necrosi veniva invece sottoposta a medicazioni tri-quotidiane con disinfezione e zaffaggi, potendosi osservare un minimo ma graduale miglioramento del quadro locale;
19) in data 4.07.2018 la paziente veniva dimessa e trasferita presso l'Hospice “La Pelucca” - Sesto San Giovanni;
20) durante la degenza, la sig.ra era affetta ciclicamente da stati febbrili e di assopimento. Dopo un Parte_3 leggero miglioramento delle condizioni cliniche, la paziente veniva trasferita in data 06.08.2018 al reparto di
Oncologia dell'Ospedale Multimedica-Sesto San Giovanni, al fine di valutare un trattamento chirurgico delle necrosi;
21) all'accesso in struttura, tuttavia, veniva rilevato un quadro clinico di grave compromissione, connotato da vasta ulcerazione della cute a livello perineale-radice coscia destra e un severo grado di anemia;
22) in data 11.08.2018, a seguito di un episodio di acuto dolore addominale, gli accertamenti evidenziavano la presenza di un trombo a livello dell'aorta addominale, che escludeva qualsiasi possibilità di intervento chirurgico;
23) in data 12.08.2018, a seguito di insufficienza multiorgano, interveniva il decesso della sig.ra Parte_3
24) con riferimento al trattamento radioterapico, la CTU non ha evidenziato elementi di censura. In particolare, i
CT hanno sottolineato la correttezza della scelta terapeutica, in quanto trattamento consolidato, conforme alle
Linee Guida di riferimento e adeguato alle circostanze del caso concreto. La perizia sottolinea, infatti, come lo stato localmente avanzato del carcinoma rendeva necessario un allargamento del campo di radioterapia.
Inoltre, anche la dose somministrata è da ritenersi appropriata alla luce delle caratteristiche del tumore
(carcinoma T4N1 con alto rischio di recidiva). L'alternativa chirurgica in quadro di tal genere resta astrattamente praticabile, ma da ritenersi riservata quale opzione residuale ai casi di recidiva.
Infine, la relazione peritale sottolinea come la radioterapia, per sua natura, è gravata da tossicità locale ad esito attinico prevedibile, ma non sempre prevenibile con successo e che, nel caso di specie, sono comunque state adottate tutte le tecniche più recenti atte a mitigare l'entità di tale tossicità locale;
25) non sono state rilevate censure neanche in relazione all'inquadramento delle necrosi sia in fase diagnostica che in fase terapeutica, dal momento che, per le caratteristiche dello specifico carcinoma oggetto di indagine,
è richiesta ai sanitari una valutazione del quadro clinico protratta nel tempo e un rinvio della valutazione della risposta al trattamento. Ciò deriva dal fatto che l'edema, i danni attinici diretti, la fibrosi residua o il tessuto cicatriziale eventualmente presenti sono confondibili con l'ipotesi di malattia attiva persistente e le biopsie, se eseguite troppo presto, sono gravate da fattori di confondimento. Nel caso di specie, i sanitari hanno rispettato le linee guida con riferimento agli intervalli di valutazione e le circostanze concrete (notevole estensione del carcinoma e persistenza della sintomatologia), unite alla percentuale di insuccesso del trattamento, rendevano opportuna la scelta di differire nel tempo la rivalutazione della persistenza della malattia;
26) non possono essere mosse censure neanche in riferimento alle condotte diagnostiche, dal momento che il quadro clinico complessivo della paziente e i dati prognostici erano compatibili con la persistenza del tumore;
pagina 6 di 9 27) in ogni caso, il differimento della valutazione in ordine alla persistenza del carcinoma non ha impattato sulla gestione clinica dei tessuti necrotici, dal momento che il trattamento terapeutico adeguato (di tipo conservativo, estrinsecatosi in trattamenti palliativi e iter di stretta sorveglianza clinica) non sarebbe variato sia nel caso di persistenza del carcinoma, sia nel caso di semplice esito attinico. L'alternativa chirurgica – altamente demolitiva – è stata sì considerata dai sanitari (visita chirurgica del 05.04.2018), ma esclusa in quanto inopportuna a fronte delle condizioni cliniche e sarebbe stata giustificabile solo in caso di certezza di recidiva tumorale;
28) la causa del decesso della paziente è da attribuirsi a un'insufficienza multiorgano, instauratasi nel contesto di un'occlusione trombotica dell'aorta addominale, con estensione alle arterie iliache. L'exitus è da ricollegarsi alla grave anemia riscontrata e a un plausibile stato di “sfinimento” della paziente, derivato dalla persistenza della sindrome dolorosa originata da un processo flogistico grave e persistente da diversi mesi in esito al carcinoma. D'altro canto, la trombosi non è riconducibile a condotte dei sanitari, costituendo complicanza imprevedibile e imprevenibile delle fragili condizioni di salute della Parte_3
Nessuna osservazione delle parti e dei loro consulenti tecnici perveniva in relazione alla bozza della CTU.
4) La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito in capo alla struttura convenuta.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, da un lato, i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato da parte attrice – costituito dal decesso di Parte_3
– e la prestazione sanitaria resa dalla convenuta;
dall'altro lato, le verifiche svolte portano ad
[...]
pagina 7 di 9 escludere la fondatezza delle allegazioni attoree sull'inesatto adempimento del personale dell' Controparte_2
[...]
In particolare, l'esame della vicenda e la valutazione della documentazione clinica acquisita al giudizio hanno evidenziato l'insussistenza di condotte censurabili dei sanitari dell'azienda convenuta in relazione all'aspetto della diagnosi sul persistere della malattia e sulle necrosi e alla gestione terapeutica.
I consulenti hanno chiarito come la condotta dei medici sia immune da censure, sottolineando l'adeguatezza del trattamento radioterapico, la diligenza nell'esecuzione di controlli multidisciplinari, la correttezza nel rinviare la valutazione in ordine alla persistenza del tumore, l'incensurabilità delle conclusioni in punto di diagnosi alla luce dei dati in quel momento conosciuti dai sanitari e l'adeguatezza e correttezza dell'approccio terapeutico adottato in relazione alle necrosi.
Sotto il profilo del nesso causale, l'elaborato peritale ha escluso la sussistenza di qualsiasi correlazione tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso del decesso della paziente.
Secondo la ricostruzione dei consulenti tecnici, suffragata dalle risultanze del referto autoptico, il decesso è intervenuto per insufficienza multiorgano repentinamente instauratasi nel contesto di una occlusione trombotica dell'aorta addominale. Tale trombosi acuta dell'aorta addominale costituisce evento molto rato e non è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria convenuta. Piuttosto, essa costituisce una complicanza inevitabile – e pertanto non imputabile alla struttura convenuta - del compromesso quadro clinico della derivato dal carcinoma da cui era stata affetta, dal grave stato anemico in cui versava nelle Parte_3 settimane antecedenti al decesso e da una probabile condizione di sfinimento conseguente al protrarsi della sindrome dolorosa generata dalle necrosi.
Inoltre, deve escludersi che l'esito attinico sia da ricondurre a condotte censurabili dei sanitari, dal momento che il trattamento radioterapico risultava conforme alle linee guida e adeguato alle circostanze del caso concreto e che la struttura sanitaria ha comunque posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare o comunque limitare il più possibile le naturali conseguenze dannose delle terapie oncologiche, risultando pertanto l'exitus della paziente conseguenza non riconducibile alle condotte dei sanitari.
Peraltro, occorre sottolineare come le parti non abbiano presentato alcuna osservazione alla CTU, limitandosi l'attore a formulare istanza di ricusazione dei consulenti tecnici, istanza rigettata per la tardività della stessa, in quanto depositata dopo l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno del deposito della relazione peritale.
Inoltre, come rilevato nell'ordinanza del 6 maggio 2025, i fatti allegati dall'attore non sono stati ritenuti idonei ad integrare un motivo di rinnovazione delle indagini peritali, tanto più che non sono state neppure formulate censure di merito e di natura tecnica rispetto alle valutazioni e conclusioni dell'elaborato peritale.
Quanto alle deduzioni svolte dagli attori nella comparsa conclusionale, si rileva che non appaiono suscettibili di inficiare le conclusioni dei CTU.
Invero da un lato, dalla relazione emerge che il profilo dell'adeguatezza delle condotte terapeutiche è stato valutato in specifica aderenza al caso concreto e quindi valutando, sulla base delle condizioni della paziente e pagina 8 di 9 della aggressività ed estensione del tipo di neoplasia, la applicabilità delle linee guida richiamate alla vicenda clinica della sig.ra Parte_3
Dall'altro lato, le conclusioni raggiunte dai consulenti in merito ai profili di censura sull'inquadramento delle necrosi appaiono corrette anche perché frutto di una valutazione della condotta dei sanitari ex ante e non ex post.
Va poi rilevato che le critiche degli attori non appaiono idonee neppure a superare il giudizio in punto di assenza di concreto rilievo causale delle condotte censurate, posto che, anche in caso di diversa interpretazione delle necrosi, non vi sarebbero state strategie terapeutiche praticabili alla luce della situazione clinica della paziente.
Per tutto quanto sopra precisato, deve escludersi la configurabilità di condotte censurabili in capo ai sanitari dell' di così come del nesso causale tra il decesso della sig.ra e Controparte_2 CP_1 Parte_3 le prestazioni mediche contestate dagli attori.
Pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
5) Le spese del giudizio
Si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e la convenuta, dovendosi considerare che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile accertare che l'evento di danno allegato non è riconducibile all'operato dei sanitari della struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte da , anche in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore nei confronti della convenuta;
Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e le spese di CTU.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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