Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 10/06/2025, n. 11351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11351 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia al Cairo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale sull''istanza di fissazione d''appuntamento (e/o convocazione) presso l''Ambasciata Italiana de Il Cairo (EGITTO) per la presentazione della richiesta di rilascio del visto d''ingresso presentata da -OMISSIS- -anche a mezzo di diffida ad adempiere del 19/7/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia al Cairo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
2. A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha riferito di:
- essere destinatario del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato dalla Prefettura di Sondrio in data 04/02/2024;
– di aver cercato, prima della scadenza semestrale del nulla osta, di fissare appuntamento presso gli Uffici dell'Ambasciata Italiana al Cairo, sia a mezzo del portale dedicato, sia telefonicamente, sia mezzo mail; ciò al fine di presentare richiesta di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato;
- di non aver ricevuto alcun riscontro, neppure a seguito delle richieste, effettuate tramite pec in data 19/07/2024 e in data 24/07/2024 per Suo conto dall’odierno difensore all'Ambasciata.
3. In data 23 settembre 2025 l’Amministrazione si è costituita in giudizio, rilevando con successiva memoria:
- in via preliminare, la nullità della procura alle liti, in quanto priva di legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatica italiana competente;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto il contestato silenzio inerisce alla richiesta di appuntamento presso la sede diplomatica, ovvero alla mancata adozione di un atto di natura meramente endoprocedimentale, non azionabile con lo strumento del silenzio inadempimento;
- l’infondatezza del ricorso, non avendo il ricorrente fornito prova della richiesta di fissazione di un appuntamento nelle modalità previste e indicate altresì sui canali dell’Ambasciata
4. Nelle more del giudizio l'odierno ricorrente veniva convocato per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto d'ingresso e in data 28 gennaio 2025 veniva notificato al medesimo il provvedimento, impugnato con autonomo ricorso, con il quale l'autorità consolare rigettava la richiesta di rilascio del visto.
5. All’udienza camerale del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
6. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, alla luce delle circostanze dedotte da parte ricorrente, eve ritenersi che l’interesse alla decisione sulla presente azione avverso il silenzio sia venuto meno, avendo l’Amministrazione definito il procedimento mediante un provvedimento espresso. Sul punto, il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione avverso il silenzio perde la sua utilità ogniqualvolta l’Amministrazione provveda, anche tardivamente, sulla domanda dell’istante.
7. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio in favore del ricorrente nella misura pari a € 1000,00 (mille/00) oltre ad accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.