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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. LE VA TE, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 4341/2024 R.G.L. promosso
DA
(CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34. ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in cagliari, presso l' Avvocatura sita in via Delitala, 2 con gli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa che lo CP_1
rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che l' , con nota del 25.03.2024 gli aveva chiesto la ripetizione della somma pari ad € CP_1
385,22 a titolo di ripetizione dell'indennità di disoccupazione NASpi indebitamente corrispostagli dal 08/10/2015 al 07/11/2016, lamentava, preliminarmente, la tardività della richiesta di restituzione azionata dall' resistente e, nel merito, CP_1
l'illegittimità della pretesa.
1 L' si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , nelle more del giudizio aveva provveduto CP_1
ad effettuare l'annullamento dell'indebito.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, in ordine al credito di cui alla nota di indebito del 25.03.2024 risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente a quanto chiesto dall' nella CP_1
memoria di costituzione depositata in data 16.10.2025 e dal ricorrente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato nel corso del presente giudizio imponendo, pertanto, alla parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese
(Cass. civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Tenuto conto, tuttavia, della condotta processuale dell'ente resistente, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e poste in capo alla parte resistente per il residuo 50%.
La liquidazione delle stesse va effettuata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, e ridotto per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Va accolta l'istanza di distrazione proposta dal procuratore antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 125,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 43,00.
2 Così deciso in Termini Imerese il 29.10.2025
3
IL GIUDICE
LE VA TE
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. LE VA TE, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 4341/2024 R.G.L. promosso
DA
(CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34. ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in cagliari, presso l' Avvocatura sita in via Delitala, 2 con gli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa che lo CP_1
rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che l' , con nota del 25.03.2024 gli aveva chiesto la ripetizione della somma pari ad € CP_1
385,22 a titolo di ripetizione dell'indennità di disoccupazione NASpi indebitamente corrispostagli dal 08/10/2015 al 07/11/2016, lamentava, preliminarmente, la tardività della richiesta di restituzione azionata dall' resistente e, nel merito, CP_1
l'illegittimità della pretesa.
1 L' si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , nelle more del giudizio aveva provveduto CP_1
ad effettuare l'annullamento dell'indebito.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, in ordine al credito di cui alla nota di indebito del 25.03.2024 risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente a quanto chiesto dall' nella CP_1
memoria di costituzione depositata in data 16.10.2025 e dal ricorrente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato nel corso del presente giudizio imponendo, pertanto, alla parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese
(Cass. civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Tenuto conto, tuttavia, della condotta processuale dell'ente resistente, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e poste in capo alla parte resistente per il residuo 50%.
La liquidazione delle stesse va effettuata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, e ridotto per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Va accolta l'istanza di distrazione proposta dal procuratore antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 125,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 43,00.
2 Così deciso in Termini Imerese il 29.10.2025
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IL GIUDICE
LE VA TE