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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/25 promossa in grado d'appello
da
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich (C.F. Parte_2
e Paola Zappa (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
APPELLANTE
contro CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 5 7 7 / 2 0 2 5
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Marchesi (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in C.F._3
Milano, Corso di Porta Vittoria 47 e all'indirizzo pec
Email_3
APPELLATO
OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali
*
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1) dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, n.
292/2024 del 30 luglio 2024, resa nel giudizio r.g. n. 1058/2021, per omessa motivazione o motivazione meramente apparente;
2) in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, n. 292/2024 del 30 luglio 2024, resa nel giudizio r.g. n. 1058/2021, previa occorrendo disapplicazione di tutte le delibere di Giunta regionale e degli ulteriori atti amministrativi presupposti meglio specificati sopra, accertare e dichiarare la nullità o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, pr.
0002518 del 30 luglio 2021; accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese indennitarie dedotte dal nei confronti di e- Parte_3 distribuzione e, in subordine, determinare correttamente la misura del canone e delle indennità effettivamente dovute (ove dovute);
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3) condannare il alla restituzione di quanto e- Parte_3 distribuzione dovesse pagare a titolo di sorte e/o spese legali per le causali di cui Pt_1 al presente giudizio, oltre agli interessi legali dalle date degli eventuali pagamenti sino al soddisfo;
4) con vittoria di spese e rifusione dei contributi unificati di entrambi i gradi del giudizio.”.
PER : Parte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni eventuale contraria istanza, eccezione, deduzione, così disporre e giudicare:
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere la richiesta avversaria di espletamento di CTU
“volta ad accertare l'effettiva esistenza delle interferenze e la loro esatta collocazione territoriale” poiché non necessaria a fronte degli elementi probatori documentali agli atti del processo.
NEL MERITO: respingere integralmente le motivazioni di appello e confermare la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 292/2024, con l'effetto di confermare il disposto rigetto delle originarie domande di disapplicazione degli atti regionali presupposti, di annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta e di accertamento dell'infondatezza delle pretese creditoria di cui è stato intimato il pagamento.
Il tutto con rifusione dei costi di difesa, compreso il rimborso forfettario ex art. 14 D.M.
n. 127/2004.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
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1.1. - L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Parte_3
ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (pratica n. Pr.0002518 del 30 luglio
[...]
2021), con la quale le era stato ingiunto il pagamento di € 24.564,92, oltre interessi, a titolo di canoni di polizia idraulica per gli anni 2014-2020, in relazione alle interferenze dei propri impianti di distribuzione di energia elettrica con il reticolo idrico minore.
L'opponente ha chiesto che, previa sospensione del provvedimento impugnato e previa disapplicazione delle delibere di Giunta regionale nonché degli ulteriori atti amministrativi presupposti, l'ordinanza-ingiunzione venisse dichiarata nulla o comunque annullata;
ha altresì domandato che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese indennitarie dedotte dall'Amministrazione nei suoi confronti e, in via subordinata, che venisse determinata correttamente la misura dei canoni e delle indennità effettivamente dovute.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il numero di Parte_1 interferenze indicato nell'ordinanza-ingiunzione risultava erroneo e che, comunque, le somme richieste non erano dovute. Ha, quindi, prospettato la carenza dei presupposti di legge e l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi del R.D. 639/1910; la violazione del divieto di doppia imposizione per effetto del contestuale pagamento della
COSAP, in contrasto con l'art. 63, comma 3, del D.lgs. 446/1997; la maturata prescrizione del credito in relazione all'art. 2947 c.c. e all'art. 13, comma 1, l.r. 4/2016 nonché la violazione delle norme regionali (art. 52, comma 4, l.r. 26/2003; art. 6 l.r.
10/2009; art. 9 l.r. 4/2016) e dei principi costituzionali di proporzionalità, effettività e correlazione del canone all'occupazione, con conseguente lesione degli artt. 3, 23, 41,
42 e 97 Cost. Infine, ha denunciato l'irragionevolezza e la disparità di trattamento derivante dall'applicazione del canone in contrasto con la direttiva 2009/72/CE e con il
D.lgs. 79/1999.
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1.3. - Le comparse di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio il , chiedendo il rigetto delle Parte_3 domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
1.4. - La decisione del Tribunale
Il processo è stato definito dal Tribunale di Sondrio con sentenza n. 292 del 30.07.2024, che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione emessa dal , ritenendo infondate tutte le Parte_3 eccezioni sollevate dall'opponente. In particolare, il giudice di prime cure ha affermato che il numero di attraversamenti accertato dal (quarantasei) trovava riscontro Pt_3 nelle stesse comunicazioni rese dalla società nella fase interlocutoria, escludendo così la dedotta carenza del presupposto impositivo.
Ha, inoltre, respinto l'eccezione di “doppia imposizione”, rilevando che e CP_1
TOSAP hanno natura e presupposti diversi rispetto al canone di polizia idraulica, che attiene al demanio idrico statale e non a beni di titolarità comunale o provinciale.
Il Tribunale ha, poi, escluso la prescrizione quinquennale invocata da parte attrice, ritenendo applicabile l'ordinario termine decennale, poiché la pretesa creditoria aveva natura di indennità per occupazione del demanio e non di risarcimento del danno da fatto illecito.
Ha ritenuto, altresì, infondati i rilievi attinenti alla quantificazione dell'indennità di occupazione, osservando come il si fosse attenuto ai criteri stabiliti dalla Pt_3 normativa di settore, escludendo, peraltro, l'applicazione di sanzioni. Parimenti, ha respinto la richiesta di disapplicazione della normativa regionale invocata dall'opponente per asserito contrasto con norme sovraordinate, rilevando che nelle disposizioni applicate dall'ente non emergono i profili di illegittimità dedotti e richiamando, sul punto, l'orientamento già espresso dal Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche con la sentenza n. 95/2023.
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In conclusione, con la sentenza impugnata il Tribunale di Sondrio ha confermato
[... integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta, rigettando tutte le domande di e condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore del , liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre Parte_3 accessori di legge.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello depositato in data 26 febbraio 2025, Parte_1 ha impugnato sentenza n. 292 del 30.07.2024 del Tribunale di Sondrio,
[...] proponendo sei motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto che il credito azionato ai sensi del R.D. n. 639/1910 fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; mancanza di motivazione.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: erroneità della sentenza nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa in merito all'individuazione delle interferenze e alla mancata contestazione delle stesse da parte di;
erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui individua erroneamente la non contestazione e il riconoscimento del diritto da parte di;
carenza di prova;
contraddittorietà; mancanza di Parte_1 motivazione.
2.1.3. - Terzo motivo di gravame: erroneità della sentenza in relazione al profilo della
c.d. doppia
imposizione nella parte in cui non ha considerato la differente tipologia delle interferenze che incidono solo su strada o sopra o sotto strada al di sotto della quale insisterebbe un reticolo idrico;
mancato riferimento al caso concreto e mancanza di motivazione.
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2.1.4. – Quarto motivo di gravame: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito e l'applicabilità dell'indennità di occupazione fino ad un massimo di cinque annualità ai sensi dell'art.
13, commi 1 e 1 bis della legge regionale n. 4/2016; mancanza di motivazione.
2.1.5. – Quinto motivo di gravame: erroneità della sentenza sulla quantificazione dell'indennità di occupazione per omessa pronuncia con riferimento a: violazione dell'art. 52, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 26/2003, dell'art. 6 della legge regionale Lombardia n. 10/2009 e dell'art. 9 della legge regionale Lombardia n.
4/2016; violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e
97 Cost.; carenza del presupposto impositivo;
violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione; violazione dell'art. 2041 cod. civ.; violazione dell'art. 13 della legge regionale Lombardia n. 4/2016
2.1.6. – Sesto motivo di gravame: erroneità della sentenza nella parte in cui respinge la richiesta di disapplicazione della normativa regionale;
nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4, c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle Parte_3 domande avversarie in quanto infondate.
3. - Svolgimento del processo d'appello
Alla prima udienza del 9.07.2025 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 17.09.2025, ed è stato, altresì, assegnato alle parti un termine per il deposito di note difensive (10.09.2025).
Alla predetta udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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Motivi della decisione pag. 7/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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4. - La decisione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni che i vanno ad esporre.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la sentenza del Tribunale di
Sondrio per avere omesso la verifica dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento dell'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, deducendo che l'ordinanza-ingiunzione impugnata è priva di tali presupposti e che, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiararne l'illegittimità.
L'appellante rileva, inoltre, che la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto illimitato il potere di auto-accertamento del demandando la verifica degli Pt_3 elementi costitutivi del credito alla sola fase giudiziaria dell'opposizione. Peraltro, secondo l'appellante, tale valutazione non è stata neppure in concreto effettuata, posto che la decisione impugnata si limita a richiamare la presunta mancata contestazione da parte di e un presunto riconoscimento del credito. Parte_1
Il appellato contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo infondato, Pt_3 rilevando che l'ingiunzione è stata emessa nell'ambito di un procedimento previsto dalla legge per la riscossione di entrate patrimoniali e che la sussistenza dei presupposti del credito trova verifica nella fase di opposizione, sicché non può ravvisarsi alcun vizio originario dell'atto.
Parte appellata evidenzia che la pretesa creditoria riguarda indennità dovute per occupazioni del demanio idrico e che la relativa quantificazione è ancorata a criteri normativi, idonei a garantirne i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è infondato. pag. 8/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il procedimento di ingiunzione disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è volto alla riscossione di entrate patrimoniali di diritto pubblico, tra cui rientrano i canoni di polizia idraulica. Trattandosi di obbligazioni pecuniarie determinate sulla base di parametri normativi vincolati, privi di discrezionalità amministrativa, esse integrano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'ordinamento, con ciò escludendosi, già sul piano sostanziale, la fondatezza della censura mossa dall'appellante.
Va aggiunto che, sul piano processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 non si limita al controllo formale dell'atto, ma implica un accertamento pieno del rapporto obbligatorio sottostante. Spetta, quindi, al giudice verificare la sussistenza del credito, anche in assenza di espressa richiesta delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8 febbraio 2023, n.
3843; Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7076; Cass. civ., SS.UU., 8 febbraio 2013, n.
3043).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'ingiunzione sarebbe nulla per difetto originario dei requisiti del credito, posto che il ha Pt_3 assolto all'onere probatorio producendo documentazione completa, puntuale e coerente.
In particolare, con comunicazione del 12 novembre 2020, ha Parte_1 segnalato la presenza di 51 attraversamenti, trasmettendo la cartografia digitale georeferenziata della propria rete (doc. 5 e doc. 16). Sulla base di tali dati, l'Ente locale ha svolto un'attività di sovrapposizione cartografica con il reticolo idrico minore (doc.
6), pervenendo all'accertamento di 46 attraversamenti.
Il riscontro è stato completato dall'elenco dei singoli punti di intersezione, corredato da coordinate geografiche UTM, codici identificativi, tipologia di attraversamento e codice canone applicabile (doc. 15), nonché dalla cartografia ufficiale del reticolo idrico minore approvata ai sensi dell'art. 3, comma 114, L.R. Lombardia n. 1/2000, previo parere tecnico vincolante dell'Ufficio territoriale regionale (doc. 17). pag. 9/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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Tali elementi, valutati nel loro complesso, attestano la sussistenza delle occupazioni e la correttezza dell'attività istruttoria svolta, con conseguente riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria.
4.2. - Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non avesse contestato l'esistenza delle occupazioni del demanio Parte_1 idrico e che, anzi, avesse riconosciuto un numero di attraversamenti superiore a quello accertato dal Deduce che tale ricostruzione è erronea e contraddittoria, poiché Pt_3 la società ha costantemente contestato sia il numero delle interferenze sia l'obbligo di pagamento, negando dunque l'esistenza stessa delle interferenze.
L'appellante richiama, in particolare, quanto già dedotto nell'atto di citazione in primo grado, supportato dalla documentazione prodotta (docc. 18-19), da cui risultava che, sulle 46 interferenze segnalate dal Pt_3
“a) 3 non esistono del tutto;
b) 14 (aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella lettera a) insistono su aree appartenenti a soggetti
privati (e dunque privi di carattere demaniale); per altre 2 (una già compresa nella lettera a) vi sono
ragionevoli dubbi che non si tratti di aree demaniali;
c) per altre 5 (di cui solo 2 già rientranti nella lettera a) risulta già pagato il canone
COSAP”.
L'appellante evidenzia, inoltre, che il giudice di primo grado ha attribuito valore di riconoscimento del diritto a dichiarazioni rese da nell'ambito di Parte_1
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trattative con il Comune per la stipula di una convenzione ex art. 13 l.r.. Lombardia n.
4/2016, sebbene si trattasse di mere manifestazioni formulate in un contesto negoziale e, come tali, prive di valore confessorio.
Infine, l'appellante lamenta la carenza motivazionale della sentenza nella parte in cui ha dato per accertato che il avesse svolto approfondimenti istruttori e individuato Pt_3 quarantasei interferenze, senza che ve ne fosse prova agli atti, ribadendo che incombeva sul in quanto parte sostanzialmente attrice, l'onere di dimostrare l'effettiva Pt_3 esistenza delle interferenze e il relativo fondamento del credito.
Parte appellata contesta il secondo motivo d'appello avversario ritenendolo infondato, evidenziando che l'appellante non ha mai negato l'esistenza degli attraversamenti del reticolo idrico minore, ma ha formulato eccezioni limitate a 21 dei 46 accertati, riconoscendo implicitamente i restanti 25 come occupazioni del demanio idrico.
Parte appellata osserva, inoltre, che le contestazioni avversarie sono formulate in modo generico e prive di idoneo supporto probatorio, trattandosi di mere allegazioni circa l'inesistenza, la natura privata o la duplicazione di taluni attraversamenti, peraltro in contrasto con il principio di demanialità delle acque sancito dall'art. 144 d.lgs. n.
152/2006.
4.2.2. Le ragioni della decisione
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non ha Parte_1 contestato l'esistenza di occupazioni del demanio idrico bensì l'entità della medesime come accertate dal Comune (nel numero di 46), ovvero sostenendo in modo generico che talune di esse non darebbero luogo ad obblighi di pagamento. Tali allegazioni, tuttavia, non sono state supportate da idoneo materiale probatorio.
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Al contrario, preme evidenziare l'individuazione dei 46 attraversamenti del reticolo idrico minore per cui è stata avanzata richiesta di corresponsione del canone è il risultato di quanto emerso dall'iniziale attività istruttoria comunale – che, come già anticipato, aveva comunicato ad l'elenco delle singole Parte_1 intersezioni, comprensivo dell'indicazione della tipologia di attraversamento, dei Contr relativi codici identificativi e delle coordinate geografiche nonché del codice canone applicabile (allegati alla nota comunale prot. n. 373 del 10.02.2020 (doc. 8) – e dell'apporto collaborativo della stessa società appellante, che li aveva addirittura quantificati nel numero di 51 (cfr. doc. 5 cit.). Indicazione numerica quest'ultima che era stata peraltro accompagnata dall'inoltro, da parte di , della Parte_1
“cartografia digitale georeferenziata aggiornata della propria rete”.
Il all'esito degli approfondimenti istruttori (cfr. doc. 6), ha conclusivamente Pt_3 accertato in quarantasei il numero degli attraversamenti esistenti, a fronte dei cinquantuno inizialmente indicati da mediante la Parte_1 sovrapposizione della rete di trasmissione elettrica fornita dalla società con la cartografia del reticolo idrico minore (cfr. doc. 17).
Pertanto, in considerazione del riconoscimento, operato da nella fase Parte_1 interlocutoria con l'Ente, di un numero di attraversamenti addirittura superiore rispetto a quello prospettato dal deve ritenersi provata l'esistenza dei quarantasei Pt_3 attraversamenti di corsi d'acqua del reticolo idrico minore nel territorio comunale e quindi il presupposto fattuale dell'obbligazione di diritto pubblico per il cui adempimento è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910.
In tale quadro, le contestazioni mosse dall'appellante appaiono generiche e non decisive, mentre gli elementi istruttori acquisiti confermano la sussistenza delle occupazioni idonee a fondare l'ingiunzione di pagamento. Del tutto inconsistente se non pretestuosa appare, infine, l'affermazione di parte appellante secondo la quale pag. 12/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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l'indicazione di 51 attraversamenti da parte di in sede negoziale Parte_1 non abbia alcun valore probatorio “confessorio”.
Le superiori conclusioni evidenziano l'inutilità dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio richiesta da parte appellante.
4.3. Il terzo motivo d'appello
4.3.1. Le ragioni delle parti.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione di primo grado laddove ha respinto l'eccezione di “doppia imposizione”, escludendo che il pagamento di TOSAP o potesse incidere sull'obbligo di corrispondere i canoni di polizia CP_1 idraulica.
Per l'appellante, l'imposizione di tale canone determinerebbe, invece, un'inammissibile duplicazione rispetto agli oneri già assolti mediante TOSAP o COSAP, in violazione dell'art. 63, comma 3, D.lgs. n. 446/1997.
Secondo l'appellante, infatti, la norma citata stabilisce una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente, imponendo di detrarre dal canone idraulico eventuali altri importi già riscossi dal per la medesima occupazione. Pt_3
Parte appellata contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo infondato, evidenziando che l'eccezione di “doppia imposizione” è stata sollevata in primo grado esclusivamente con riferimento a 5 dei 46 attraversamenti accertati, per i quali
[...] ha dichiarato di aver già versato il COSAP. Controparte_2
Inoltre, si sottolinea la differenza tra le occupazioni del patrimonio comunale, soggette a
TOSAP o e quelle del demanio idrico, di titolarità statale e gestite dalle CP_1
Regioni, con delega ai Comuni per la polizia idraulica.
Parte appellata osserva infine che l'art. 63, comma 3, citato dall'appellante, vieta la doppia imposizione solo per la medesima occupazione, mentre nel caso di specie si pag. 13/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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tratta di occupazioni distinte, riguardanti beni pubblici diversi. Pertanto, la richiesta di decurtazione dell'importo relativo ai cinque attraversamenti è priva di fondamento giuridico e risulta generica nella sua formulazione.
4.3.2. Le ragioni della decisione
Anche il presente motivo è infondato.
Come è noto, il demanio idrico è parte del demanio necessario o naturale (cfr. art. 822, co. 1, c.c.), comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Tale nozione comprende tutti i corsi d'acqua, anche minori, anche a carattere torrentizio, quali sono certamente i corsi d'acqua che compongono il cosiddetto
“reticolo idrico”.
Diversamente, la e la TOSAP riguardano l'occupazione di spazi ed aree CP_1 pubbliche dei comuni e delle province (cfr. articolo 63 D.lgs. 446/1997).
Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997 (norma poi abrogata dalla legge
160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il Canone Unico
Patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche) va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Ebbene, anche a ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento di detto canone da parte di
, lo stesso non dovrebbe essere detratto dalla somma dovuta a titolo di Parte_1 canoni di polizia idraulica per gli attraversamenti dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore comunale per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997, infatti, i Comuni e le Province possono imporre il COSAP a fronte dell'occupazione di “strade, aree e relativi spazi
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soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati”, e, l'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, afferma che il canone unico patrimoniale sostituisce “la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei
Comuni e delle Province”. Ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160 citata, inoltre, “il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Ebbene, la lettera delle norme suddette induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell'occupazione del suolo pubblico, del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti ma non i corsi d'acqua del reticolo idrico.
Del resto, il demanio idrico fa parte del demanio necessario o naturale di cui all'art. 822, comma 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, mentre il demanio stradale fa parte del demanio accidentale di cui all'art. 822, comma 2, c.c.
Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico.
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Inoltre, l'art. 114 della legge della Regione Lombardia n. 1/2000 prevede che i proventi della riscossione e dell'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 26/2003 (la quale, peraltro, disciplina in modo distinto, l'utilizzo del sottosuolo, da un lato, e le risorse idriche, dall'altro, cui sono, infatti, dedicati titoli diversi) siano “utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi
d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici”, con ciò ricollegando i ridetti canoni a prestazioni di servizi e non alla mera occupazione di un bene pubblico, circostanza quest'ultima che, all'evidenza, esclude la loro natura analoga e duplicatoria rispetto al COSAP o al Canone Unico Patrimoniale, e, pertanto, la necessità della loro detrazione rispetto a tali imposizioni ai sensi dell'art. 63, comma
3, del D. Lgs. 446/1997 o dell'art. 1, comma 816, della legge 160/2019.
4.4. Il quarto motivo d'appello
4.4.1. Le ragioni delle parti
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per aver escluso la prescrizione quinquennale con riguardo alle annualità
2014-2015, ritenendo applicabile il termine decennale. In tesi, gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione riguardano aree demaniali prive di concessione e assumono natura risarcitoria per asserito illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., sicché le somme relative alle annualità 2014-2015 devono ritenersi prescritte e, quindi, non dovute.
In secondo luogo, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità del limite di cinque annualità all'indennità di occupazione, ritenendo che la richiesta di regolarizzazione da parte della società non fosse spontanea, ma successiva alla contestazione del Comune. Sul punto, deduce che tale Parte_1 interpretazione si fonda su un'erronea applicazione dell'art. 13 l.r. Lombardia n. 4/2016,
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il quale non subordina la possibilità di regolarizzazione all'assenza di contestazioni, ma si limita a prevedere che la domanda sia proposta entro il termine del 31 dicembre 2023.
Infine, l'appellante evidenzia che la sentenza ha travisato i fatti di causa, non considerando la volontà più volte manifestata da di procedere alla Parte_1 regolarizzazione delle interferenze mediante la sottoscrizione di convenzioni, ostacolata invece dal Comune attraverso interpretazioni pretestuose e illegittime della normativa di riferimento.
Il appellato contesta il quarto motivo d'appello, ritenendolo infondato. Pt_3
In merito all'eccezione di prescrizione, evidenzia che l'indennità di occupazione senza titolo prevista dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 4/2016 costituisce un'obbligazione di diritto pubblico, non assimilabile a responsabilità extracontrattuale, e soggetta, pertanto, al termine decennale di prescrizione, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Quanto alla censura relativa al limite quinquennale di retroattività, il Comune rileva che la richiesta di regolarizzazione da parte di è intervenuta solo dopo la Parte_1 contestazione formale delle occupazioni e non si è mai perfezionata con il pagamento del dovuto. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 13 della medesima legge regionale.
Infine, il respinge l'accusa di aver ostacolato la regolarizzazione, sottolineando Pt_3 di aver agito nel rispetto della normativa vigente e di aver formulato richieste contenute, rinunciando persino all'applicazione delle sanzioni previste.
4.4.2. Le ragioni della decisione
L'articolato motivo di appello non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto all'eccezione di prescrizione relativa alle annualità 2014-2015, deve escludersi l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
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L'indennità di occupazione senza titolo di concessione ha, infatti, una compiuta disciplina di diritto pubblico, dettata dall'art. 12, comma 2, della L.R. Lombardia n.
4/2016, che prevede il pagamento di un'indennità commisurata al canone di polizia idraulica, con maggiorazioni di natura sanzionatoria fino a un massimo di dieci annualità. Trattandosi di prestazioni patrimoniali pubblicistiche, non assimilabili a responsabilità extracontrattuale, ad esse si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., come già ritenuto dal Tribunale.
Peraltro, anche a voler ipotizzare l'applicabilità del termine breve, va rilevato che la richiesta di pagamento riferita all'annualità 2014 era già stata avanzata con la nota prot.
n. 2977 del 10.12.2019, mentre le annualità successive sono state oggetto di intimazione con le note prot. n. 373 del 10.02.2020 e n. 3489 del 26.10.2020 (docc. 7, 8 e 9 fasc. primo grado), con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Parimenti infondato è il rilievo di parte appellante secondo cui l'indennità di occupazione andava calcolata ai sensi dell'articolo 13, commi 1 L.R. n. 4/2016. Invero, il beneficio previsto dall'art. 13, comma 1, della citata legge regionale opera unicamente in caso di effettivo perfezionamento della procedura di regolarizzazione, circostanza che nel caso di specie non si è mai verificata, essendosi sottratta al Parte_1 pagamento richiesto ai fini della regolarizzazione stessa.
Infine, non può accogliersi il rilievo secondo cui il Comune avrebbe ostacolato la regolarizzazione. Dalla documentazione emerge, al contrario, che l'Ente ha agito nel rispetto della normativa vigente, limitandosi a richiedere l'indennità commisurata al canone, senza applicare le maggiorazioni e gli interessi pur previsti dalla legge.
Per tali ragioni, la decisione del Tribunale deve essere confermata e il quarto motivo d'appello rigettato.
4.5. Il quinto motivo di appello
4.5.1. Le ragioni delle parti
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Con il quinto motivo di gravame, l'appellante reitera le doglianze già sollevate in primo grado – esposte nei capitoli IV e V dell'atto di citazione in opposizione (cfr. pagg. 19-
30) – e rivolte avverso la normativa regolamentare della Regione Lombardia, cui il si è attenuto nel quantificare la pretesa di pagamento Parte_3 oggetto di causa. L'appellante ne ha chiesto la disapplicazione, assumendone il contrasto con norme sovraordinate, e censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul punto.
1. “Violazione degli artt. 52 c. 4 l.r. 26/2003, 6 l.r. 10/09 e 9 l.r. 4/16. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost.
Carenza del presupposto impositivo. Violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione. Violazione dell'art. 2041 C.C.
Violazione dell'art. 13 l.r. 4/2016”
Secondo l'appellante, il è giunto a determinare gli importi del canone dovuto Pt_3 non solo considerando singolarmente ciascuno dei (presunti) attraversamenti a suo avviso riconducibili a (e, quindi, ciascuna “interferenza” generata dagli Parte_1 impianti che formano la rete di distribuzione della ricorrente con il reticolo idrico) ma, altresì, applicando a ognuno di essi il canone minimo forfettario (di volta in volta stabilito dalle varie D.G.R. vigenti ratione temporis). Tale metodo sarebbe illegittimo sotto due distinti profili:
- prescindendo tale canone dalla lunghezza effettiva dell'attraversamento, la sua applicazione determinerebbe l'imposizione di un onere completamente sganciato (in eccesso) dall'effettiva entità delle occupazioni a cui il medesimo dovrebbe essere correlato, finendo, in definitiva, con il far pagare al concessionario un “prezzo” del tutto sproporzionato e indebito rispetto a quello che il concessionario si troverebbe onerato a versare considerando la rete nel suo complesso – quale sommatoria della lunghezza dei singoli attraversamenti –
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e applicando a detta consistenza la tariffa unitaria per metro lineare con le eventuali riduzioni applicabili caso per caso;
- l'imposizione di un canone forfettario non sarebbe contemplata tra i criteri a cui la Giunta Regionale dovrebbe conformarsi nel definire il sistema tariffario di determinazione del quantum. L'art. 9 della l. r. n. 4/2016 (recante “Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica”) prevede che: “La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali: a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali” (in precedenza, l'art. 52, comma 4, l. r.
n. 26/2003 disponeva che la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 89, d.lgs. n.
112/98, determinasse i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati).
A ciò conseguirebbe, secondo l'appellante, che le presupposte D.G.R. cui ha fatto ricorso il laddove prevedono un canone minimo forfettario valevole ed Pt_3 applicabile anche per i grandi sistemi infrastrutturali, sarebbero in parte qua illegittime e andrebbero disapplicate, determinando in via derivata l'illegittimità dell'avviso di accertamento e della successiva richiesta di pagamento qui contestati, che si fondano sulle stesse.
2. “Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della Direttiva 72/09/UE e del
D.Lgs. 79/1999. Ingiustificata disparità di trattamento. Irragionevolezza”.
L'appellante denuncia, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi pubblici di interesse generale. Osserva che, in base alla normativa pag. 20/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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vigente, il canone non si applica alle infrastrutture ferroviarie e agli impianti di telecomunicazione, mentre nessuna analoga esenzione o riduzione è prevista per le reti di distribuzione dell'energia elettrica, pur trattandosi di infrastrutture essenziali destinate all'erogazione di un servizio pubblico universale.
Il Comune appellato, al contrario, rileva che la quantificazione dell'indennità di occupazione è stata effettuata nel rispetto della normativa regionale vigente, applicando il canone minimo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. XI/4037 del
14.12.2020 e dai relativi allegati F e H.
Il Comune evidenzia che tale normativa – attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'esame del ricorso proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 95/2023 che aveva rigettato i motivi di impugnazione degli atti a contenuto regolamentare di cui sopra – non presenta profili di contrasto con norme sovraordinate.
Infine, il osserva che l'eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri Pt_3 soggetti pubblici trova giustificazione nella diversa natura delle occupazioni e nella discrezionalità legislativa.
4.5.2. Le ragioni della decisione
Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
Quanto al punto 1), si osserva che il criterio del canone minimo forfettario è stabilito a livello di normativa primaria dall'art. 6, comma 3-bis della Legge Regionale n. 10/2009, del quale le delibere di Giunta Regionale che hanno, in concreto, quantificato i canoni, rappresentano applicazione, e anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 95/2023, ne ha statuito la legittimità.
Esso trova una giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio pubblico al privato) provoca intrinsecamente una maggiore pag. 21/27 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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difficoltà di manutenzione del corso d'acqua, tenuto conto che le norme che disciplinano i canoni di polizia idraulica mirano anzitutto ad assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici: significativo, sotto questo profilo è l'art. 9 della legge regionale n. 4/2016, secondo cui i canoni di polizia idraulica debbono essere quantificati dalla Giunta Regionale sulla base dell'incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico, dell'impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse, nonché dell'utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.
Di conseguenza, quel minimo forfetario previsto dalla normativa regionale, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della PA, indennizza l'Autorità di polizia idraulica per quel surplus di oneri manutentivi causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi d'acqua.
La questione è stata affrontata negli stessi termini anche dal Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Milano con la recentissima sentenza n. 1596 del 5.06.2025, ove, richiamando la già citata sentenza n. 95/2023, ha ribadito che non sussiste alcuna violazione dei principi di proporzionalità, effettività e corrispondenza del canone all'occupazione effettiva del bene, in quanto la previsione del suddetto canone “trova giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso di acqua”. Per tale ragione quindi “il minimo forfetario, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della P.A., indennizza l'autorità di polizia idraulica per
l'incremento di oneri manutentivi, causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi di acqua”.
Quanto al punto 2), occorre premettere che l'Allegato H della D.G.R. Lombardia espressamente stabilisce che “gli attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree
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demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi i canoni di polizia idraulica”. Tale previsione regolamentare si pone in linea con quanto previsto dalla normativa statale (artt. 88 e 93
d.lgs. 259/2003), che ha introdotto per il settore delle telecomunicazioni un regime derogatorio rispetto al principio generale dell'onerosità dell'uso del demanio idrico.
La normativa vigente, peraltro, non può ritenersi discriminatoria.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il principio generale resta quello dell'onerosità dell'uso dei beni demaniali (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 31752/2019), cui sono soggette, tra le altre, le società che gestiscono reti di distribuzione dell'energia elettrica, in mancanza di una disciplina derogatoria ad esse riferita. Le esenzioni previste per le infrastrutture ferroviarie (art. 60 R.D. n. 1447/1912) e per le telecomunicazioni (artt. 88
e 93 del d.lgs. 259/2003) sono invece espressamente sancite dalla legge e, in quanto tali, di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica ad altri settori (così anche Trib. Regionale delle Acque Pubbliche, sent. n. 1596 del 5.06.2025).
La ratio della deroga, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è chiara:
“L'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e 89, da parte di cavi e infrastrutture di telecomunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cosiddetto Codice delle comunicazioni) o da legge statale ad esso successiva, rispondendo tale scelta all'esigenza di tutelare la concorrenza - che rientra, ex art. 117 Cost., comma 2, lett. e), nella competenza esclusiva statale - e la libertà e la segretezza delle comunicazioni, così da garantire agli imprenditori il diritto di iniziativa economica attraverso un accesso al mercato con criteri di trasparenza e non discriminazione ed agli utenti la fornitura del servizio universale (ossia il raggiungimento di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi). Ne consegue che sono illegittimi, e vanno disapplicati, gli atti amministrativi (nella specie delibere della Giunta regionale) che
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prevedano il pagamento di canoni per l'attraversamento del demanio idrico da parte di infrastrutture di telecomunicazione” (Cass. civ., Sez. I, n. 14789/2014; conf. Cass. civ.,
Sez. I, n. 17537/2015).
Va, in ogni caso, sottolineato che neppure per le infrastrutture di telecomunicazione si configura un regime di gratuità assoluta: l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 259/2003 impone infatti agli operatori l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'ente locale o il gestore del bene demaniale dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi e di provvedere al loro ripristino a regola d'arte nei tempi stabiliti.
Infine stante la diversità oggettiva delle situazioni in scrutinio la parziale diversa disciplina derogatoria per le infrastrutture ferroviarie e per le telecomunicazioni non appare discriminatoria ma l'esplicazione di una legittima e ragionevole discrezionalità legislativa.
Il motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
4.6. Il sesto motivo di appello
4.6.1. Le ragioni delle parti
Con il sesto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di disapplicazione della normativa regionale ed eccepisce la nullità della decisione per difetto di motivazione.
L'appellante sostiene, in particolare, che il Tribunale si sia limitato a richiamare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 95/2023, senza esaminare le specifiche doglianze svolte da sia in ordine all'erronea applicazione da Parte_1 parte del delle D.G.R., sia quanto alla loro illegittimità per contrasto con norme Pt_3 sovraordinate, principi costituzionali ed europei richiamati nei precedenti motivi di appello.
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Secondo l'appellante, la motivazione per relationem adottata dal giudice di primo grado non rispetterebbe i requisiti minimi richiesti dagli artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4,
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., risolvendosi in un mero rinvio ad altro provvedimento senza autonoma valutazione critica.
Parte appellata contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo infondato, evidenziando che l'infondatezza delle censure di illegittimità rivolte alle delibere della
Giunta regionale è stata già accertata dal Tribunale di Sondrio, il quale ha ritenuto superflua una motivazione articolata in quanto le medesime censure erano state precedentemente esaminate e respinte dal nell'ambito della propria Pt_4 giurisdizione di legittimità.
Più nello specifico, la società appellata rileva che la richiesta di disapplicazione degli atti amministrativi regionali è inammissibile, essendo già stata proposta, da parte della stessa appellante, domanda di annullamento innanzi al Giudice amministrativo speciale delle acque. Tale duplicazione processuale, secondo la difesa, rischia di generare un contrasto di giudicati sull'illegittimità del medesimo atto.
4.6.2. Le ragioni della decisione
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
La motivazione resa dal Tribunale, ancorché sintetica, è conforme ai requisiti di legge.
Il richiamo alla sentenza n. 95/2023 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non integra un rinvio meramente formale, ma costituisce un riferimento puntuale ad un precedente giudizio promosso dalla stessa avente ad oggetto le Parte_1 medesime delibere regionali e le stesse censure di legittimità qui riproposte. In quella sede, le doglianze sono state espressamente esaminate e respinte dal giudice speciale competente.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la motivazione per relationem è legittima e soddisfa i requisiti di cui agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
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c.p.c., purché consenta di ricostruire con chiarezza le ragioni della decisione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, il rinvio operato dal Tribunale consente di individuare la ratio decidendi e non può essere qualificato come motivazione apparente.
Stante la legittimità delle delibere regionali - come condivisibilmente esposta dal
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - è del tutto infondata la pretesa di parte appellante di disapplicazione delle stesse per contrasto con la normativa nazionale e/o eurounitaria.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano definitivamente decidendo la causa r.g. n. 577/2025, in conferma della sentenza n. 292 pubblicata in data 30 luglio 2024 del Tribunale di
Sondrio, così dispone:
I) rigetta integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
292/2024 del Tribunale di Sondrio;
II) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio che liquida in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase di introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
III) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art.13 co.1quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il giorno 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
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Giuseppe Ondei