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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11797/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZI LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) nella persona dell'ads avv. REDAELLI LUISA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.10.2024, , premesso che in data 01/05/1984 Parte_1
contraeva matrimonio in GH (Bs) con , dalla cui unione erano nati quattro figli oggi CP_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 8.4.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10.4.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 2 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GH (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 1984, n. 11, parte
II, serie A;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11797/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZI LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) nella persona dell'ads avv. REDAELLI LUISA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.10.2024, , premesso che in data 01/05/1984 Parte_1
contraeva matrimonio in GH (Bs) con , dalla cui unione erano nati quattro figli oggi CP_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 8.4.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10.4.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 2 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GH (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 1984, n. 11, parte
II, serie A;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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